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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/01/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 953/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 27 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 217/2024 (est. Stefanizzi), promossa da
in proprio e in qualità di legale rappresentante e liquidatore di Parte_1
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Condello, presso il cui studio in Roma, via
Properzio n. 5, è elettivamente domiciliato,
- PARTE APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Santanoceto, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- PARTE APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano Sezione Lavoro, in riforma della sentenza appellata, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, accogliere il presente appello e conseguentemente annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000241596 (Prot. CP_ 4902.25/01/2023.0023457) siccome illegittima non essendovi prova in atti dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento prot. n. CP_ CP_ 4902.01/08/2017.0143966 e prot. n. 4902.01/08/2017.0143967 contenenti la contestazione di illecito al sig. . Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese dei due gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore distrattario.
Con sentenza immediatamente esecutiva come per legge. Con riserva di ogni altra deduzione, integrazione e precisazione anche in relazione alle difese che saranno svolte da controparte nei relativi termini”.
Parte appellata: “Voglia l'onorevole Corte d'appello adita, disattesa e respinta ogni altra contraria eccezione e difesa che tutte si impugnano, previa ove occorra declaratoria di inammissibilità dell'appello avversario, rigettarlo, confermando integralmente la sentenza n. 217/2024 emessa dal tribunale del lavoro di Milano, e, per l'effetto
NEL MERITO
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dagli opponenti e, preso atto delle rideterminazioni operate dall'Istituto, dichiarare il IG , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
tenuto al versamento dell'importo euro 9.852, Controparte_1
78 a titolo di sanzioni amministrative, nonché il Signro al versamento Parte_2 dell'importo di euro 2740, 11 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti
- in via subordinata, rideterminare la somma ingiunta con l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuto e conseguentemente CP_ condannare i ricorrenti al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, in nessun caso in misura inferiore al minimo edittale.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio o, in subordine, con la totale compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 13 marzo 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2034/2023 R.G. promossa da e da , in proprio e in qualità di legali Parte_1 Parte_2 CP_ rappresentanti e liquidatori di contro l' Controparte_1 ha respinto le domande dei ricorrenti, i quali avevano proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI – 000241596 e n. OI – 000250424 notificate in data 2
pag. 2/8 febbraio 2023, con cui era stato intimato loro (e alla società quale coobbligata in solido) di pagare la complessiva somma di € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa e di €
6,60 a titolo di spese.
A sostegno dell'opposizione hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del
CP_ diritto dell' di riscuotere le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689.
CP_ Premesso che l' aveva dedotto l'avvenuta notifica degli avvisi di
CP_ CP_ accertamento prot. n. 4902.01/08/2017.0143966 del 30 agosto 2017, prot. n.
CP_ 4902.01/08/2017.0143967 del 30 agosto 2017, prot. n. 4902.01/08/2017.0143970
CP_ del 30 agosto 2017 e prot. n. 4902.01/08/2017.0143969 del 4 settembre 2017, richiamati nelle ordinanze-ingiunzioni opposte, le parti opponenti hanno contestato di avere ricevuto gli anzidetti avvisi di accertamento, della cui notifica non vi era prova in atti.
Hanno perciò concluso chiedendo di “annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia le ordinanze-ingiunzione opposte, perché illegittime, infondate ed ingiuste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 689/1981”. CP_ Costituendosi nel giudizio di primo grado, l' ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, rilevato che “l'unico motivo di ricorso attiene alla prescrizione del credito oggetto delle ordinanze”, ha respinto il ricorso, osservando che il decorso della prescrizione ex art. 28 legge 24 novembre 1981, n. 689 deve ritenersi interrotto dagli atti tipici della procedura sanzionatoria (notificazione della contestazione;
notificazione dell'ordinanza ingiunzione;
notificazione del ruolo CP_ esattoriale) e che, nel caso di specie, l' aveva prodotto in atti prova della notifica di tali atti, la cui ritualità era stata contestata in udienza da parte ricorrente.
Ad avviso del primo giudice, “al di là delle contestazioni sollevate da parte ricorrente in ordine alla ritualità delle notifiche in oggetto, è dirimente che il pagamento sia avvenuto in data 11.12.2017 e che deve trovare applicazione tanto il termine di sospensione relativo al periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e la sospensione prevista ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020”.
Ha, quindi, concluso che alla data della notifica dell'ordinanza ingiunzione nessuna prescrizione era maturata.
Avverso la sentenza ha proposto appello il solo in proprio Parte_1
e in qualità di legale rappresentante e liquidatore di Controparte_1
.
[...]
Con un unico, articolato, motivo deduce che non vi è prova in atti dell'avvenuta notifica di illecito nei confronti dell'appellante.
pag. 3/8 Censura la pronuncia di primo grado laddove ha statuito che “al di là delle contestazioni sollevate da parte ricorrente in merito alla ritualità delle notifiche in oggetto, è dirimente che il pagamento sia avvenuto in data 11.12.2017”.
Richiama l'art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, secondo cui “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza
a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Osserva che, nel caso di specie, la notifica dell'avviso di illecito prot. CP_ 4902.01/08/2017.0143966 nei confronti di non si era Parte_1 perfezionata, in quanto controparte non aveva prodotto copia della comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.).
Pertanto, nell'ottica del gravame, “detto avviso non è utile ad interrompere il corso della prescrizione né tanto meno a far scattare la punibilità del trasgressore così come previsto dalle vigenti norme in materia”.
Evidenzia di aver provveduto al versamento delle ritenute in data 11 dicembre
2017 e deduce di non essere in alcun modo punibile, posto che l'ordinanza ingiunzione CP_ n. OI-000241596 (prot. 4902.25/01/2023.0023457) era illegittima, non essendovi prova in atti dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento prot. n. CP_ CP_ 4902.01/08/2017.0143966 e prot. n. 4902.01/08/2017.0143967.
Nell'ottica del gravame, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso e dell'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, nulla sarebbe dovuto dall'appellante a titolo di sanzioni amministrative per maturata prescrizione quinquennale. Sulla base delle ragioni esposte, l'appellante ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha eccepito preliminarmente la nullità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.; nel merito ha dedotto l'infondatezza del gravame avversario e ha chiesto l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 27 novembre 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita carenza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c..
Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno
pag. 4/8 interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n. 13535).
I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello in esame indica in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile le doglianze proposte ed i capi della pronuncia impugnati: in esso, in sintesi, si censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto che l'accertamento di illecito prot. CP_ 4902.01/08/2017.0143966 era stato validamente notificato a Parte_1 con la conseguenza di ritenere interrotto il decorso della prescrizione ed il trasgressore assoggettabile a sanzione a norma dell'art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983 n.
463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638.
Indipendentemente dalla loro fondatezza, le doglianze appaiono sufficientemente chiare e, pertanto, su di esse la Corte è tenuta a pronunciarsi.
Va premesso che, a norma dell'art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689, “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Nel caso oggetto di controversia è incontestato tra le parti che l'ordinanza CP_ ingiunzione n. OI-000241596 (prot. 4902.25/01/2023.0023457) è stata notifica a in data 2 febbraio 2023 (cfr. doc. 1 fascicolo appellante di primo Parte_1 grado).
Le violazioni con essa sanzionate hanno ad oggetto l'omesso versamento delle ritenute contributive e previdenziali dei mesi di dicembre 2015, gennaio 2016 e febbraio
2016; le date di commissione delle violazioni sono il 16 gennaio 2016, il 16 febbraio e il 16 marzo 2016, considerato che le ritenute devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
pag. 5/8 Dalle date suindicate decorre, perciò, il termine quinquennale di prescrizione CP_ del diritto dell' di riscuotere le sanzioni amministrative per tali violazioni ex art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689.
Il giudice di prime cure ha ritenuto la prescrizione validamente interrotta CP_ dall'atto di accertamento prot. 4902 01/08/2017 0143966, con cui è stata contestata a la violazione prevista dall'art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 Parte_1 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, in relazione ai CP_ mesi suindicati (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado).
Tale atto è stato notificato a a mezzo posta in data 30 Parte_1 agosto 2017; il plico raccomandato contenente l'atto è stato consegnato a mani della CP_ moglie convivente (cfr. avviso di ricevimento dell'atto allegato sub doc. 2 fascicolo di primo grado).
Parte appellante contesta che l'atto in questione sia utile ad interrompere il decorso della prescrizione, deducendo che la relativa notifica non si sarebbe CP_ perfezionata, non avendo l' prodotto in giudizio copia della comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.). Al riguardo si osserva che l'art. 7, comma 6, legge 20 novembre 1982 n. 890 ratione temporis vigente (introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, d.l. 31 dicembre 2007
n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31), in tema di notificazioni di atti a mezzo posta, stabilisce che “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera”. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, la spedizione della comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.) ai sensi della norma anzidetta non richiede una raccomandata con avviso di ricevimento e può essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice (così Cass., 22 maggio 2015 n. 10554; Cass., 16 giugno 2016 n. 12438; Cass., 12 luglio 2018 n. 18472).
Come evidenziato in particolare in Cass., 22 maggio 2015 n. 10554, “la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a persona che, secondo una ragionevole previsione, è a contatto con il destinatario, trova giustificazione della propria diversità nell'ambito di un sistema dove è richiesto sempre l'avviso di ricevimento per la notificazione dell'atto e dove lo stesso avviso viene richiesto qualora
l'atto non si sia potuto consegnare a persona "vicina", ma è stato depositato in un ufficio lontano dal normale accesso del destinatario. Ed infatti, le persone che ricevono l'atto sono soggetti che, o per vincoli contrattuali o per vincoli parentali, secondo l'id quod plerumque accidit consegneranno l'atto al destinatario”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto opinato da parte appellante, ai fini della prova della ritualità della notificazione a mezzo posta a persona diversa dal pag. 6/8 destinatario non è necessario che sia prodotta in atti la ricevuta di ricevimento della e non è neppure indispensabile che sia prodotta la ricevuta di spedizione, purché Pt_3 emerga comunque prova dell'invio della raccomandata informativa;
tale prova può ricavarsi anche dall'attestazione dell'ufficiale postale di avvenuto invio di tale raccomandata, recante completa indicazione degli estremi della stessa, trattandosi di attestazione dotata di fede privilegiata, che fa piena prova fino a querela di falso. Nel caso di specie, l'avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente CP_ l'atto di accertamento prot. 4902 01/08/2017 0143966, consegnato alla moglie convivente di reca attestazione della spedizione a quest'ultimo, in Parte_1 data 30 agosto 2017, della raccomandata informativa ( a cura dell'ufficiale Pt_3 postale, completa dell'indicazione dei relativi estremi. La presenza, nel corpo dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente l'accertamento della violazione, della predetta attestazione recante completa indicazione degli estremi della raccomandata informativa, soddisfa lo standard probatorio individuato dalla giurisprudenza di legittimità, rendendo quindi irrilevante la mancata produzione della ricevuta di spedizione. CP_ Ciò posto, l'atto di accertamento prot. 4902 01/08/2017 0143966 ha, senza dubbio, efficacia di atto interruttivo della prescrizione, trattandosi di atto che rende manifesta la volontà dell'ente di sanzionare la violazione accertata: la rituale notificazione di tale atto in data 30 agosto 2017 determina, perciò, l'interruzione, nella stessa data, del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689. Nei tre mesi successivi al 30 agosto 2017 (e quindi sino al 30 novembre 2017) la prescrizione è rimasta sospesa in forza dell'art. 2, comma 1 quater, d.l. 12 settembre
1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, secondo cui “durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”; il comma 1 bis
a sua volta dispone che “Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Il termine di prescrizione ha ripreso a decorrere l'1 dicembre 2017 ed è stato nuovamente sospeso per 98 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, in forza dell'art. 103, comma 6 bis, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, a mente del quale “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
In sintesi, tenuto conto dell'avvenuta interruzione della prescrizione in data 30 agosto 2017 e della sospensione del nuovo termine quinquennale, decorrente da tale pag. 7/8 data, una prima volta sino al 30 novembre 2017 e successivamente dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione (2 febbraio 2023) la prescrizione quinquennale ex art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689 non risultava ancora maturata, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Dalla ritualità della notificazione dell'atto di accertamento in data 30 agosto
2017 discende l'ulteriore conseguenza che – contrariamente a quanto dedotto da parte appellante - il versamento in data 11 dicembre 2017 delle ritenute previdenziali ed assistenziali in contestazione non vale ad escludere la punibilità del trasgressore ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre
1983 n. 638, poiché detto versamento non è avvenuto nel termine di “tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, come previsto da tale norma.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 217/2024 del Tribunale di Milano;
CP_
- condanna l'appellante a rifondere all' le spese di lite del grado, che liquida in
€ 2.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%);
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 27 novembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 953/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 27 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 217/2024 (est. Stefanizzi), promossa da
in proprio e in qualità di legale rappresentante e liquidatore di Parte_1
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Condello, presso il cui studio in Roma, via
Properzio n. 5, è elettivamente domiciliato,
- PARTE APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Santanoceto, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- PARTE APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano Sezione Lavoro, in riforma della sentenza appellata, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, accogliere il presente appello e conseguentemente annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000241596 (Prot. CP_ 4902.25/01/2023.0023457) siccome illegittima non essendovi prova in atti dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento prot. n. CP_ CP_ 4902.01/08/2017.0143966 e prot. n. 4902.01/08/2017.0143967 contenenti la contestazione di illecito al sig. . Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese dei due gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore distrattario.
Con sentenza immediatamente esecutiva come per legge. Con riserva di ogni altra deduzione, integrazione e precisazione anche in relazione alle difese che saranno svolte da controparte nei relativi termini”.
Parte appellata: “Voglia l'onorevole Corte d'appello adita, disattesa e respinta ogni altra contraria eccezione e difesa che tutte si impugnano, previa ove occorra declaratoria di inammissibilità dell'appello avversario, rigettarlo, confermando integralmente la sentenza n. 217/2024 emessa dal tribunale del lavoro di Milano, e, per l'effetto
NEL MERITO
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dagli opponenti e, preso atto delle rideterminazioni operate dall'Istituto, dichiarare il IG , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
tenuto al versamento dell'importo euro 9.852, Controparte_1
78 a titolo di sanzioni amministrative, nonché il Signro al versamento Parte_2 dell'importo di euro 2740, 11 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti
- in via subordinata, rideterminare la somma ingiunta con l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuto e conseguentemente CP_ condannare i ricorrenti al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, in nessun caso in misura inferiore al minimo edittale.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio o, in subordine, con la totale compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 13 marzo 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2034/2023 R.G. promossa da e da , in proprio e in qualità di legali Parte_1 Parte_2 CP_ rappresentanti e liquidatori di contro l' Controparte_1 ha respinto le domande dei ricorrenti, i quali avevano proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI – 000241596 e n. OI – 000250424 notificate in data 2
pag. 2/8 febbraio 2023, con cui era stato intimato loro (e alla società quale coobbligata in solido) di pagare la complessiva somma di € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa e di €
6,60 a titolo di spese.
A sostegno dell'opposizione hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del
CP_ diritto dell' di riscuotere le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689.
CP_ Premesso che l' aveva dedotto l'avvenuta notifica degli avvisi di
CP_ CP_ accertamento prot. n. 4902.01/08/2017.0143966 del 30 agosto 2017, prot. n.
CP_ 4902.01/08/2017.0143967 del 30 agosto 2017, prot. n. 4902.01/08/2017.0143970
CP_ del 30 agosto 2017 e prot. n. 4902.01/08/2017.0143969 del 4 settembre 2017, richiamati nelle ordinanze-ingiunzioni opposte, le parti opponenti hanno contestato di avere ricevuto gli anzidetti avvisi di accertamento, della cui notifica non vi era prova in atti.
Hanno perciò concluso chiedendo di “annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia le ordinanze-ingiunzione opposte, perché illegittime, infondate ed ingiuste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 689/1981”. CP_ Costituendosi nel giudizio di primo grado, l' ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, rilevato che “l'unico motivo di ricorso attiene alla prescrizione del credito oggetto delle ordinanze”, ha respinto il ricorso, osservando che il decorso della prescrizione ex art. 28 legge 24 novembre 1981, n. 689 deve ritenersi interrotto dagli atti tipici della procedura sanzionatoria (notificazione della contestazione;
notificazione dell'ordinanza ingiunzione;
notificazione del ruolo CP_ esattoriale) e che, nel caso di specie, l' aveva prodotto in atti prova della notifica di tali atti, la cui ritualità era stata contestata in udienza da parte ricorrente.
Ad avviso del primo giudice, “al di là delle contestazioni sollevate da parte ricorrente in ordine alla ritualità delle notifiche in oggetto, è dirimente che il pagamento sia avvenuto in data 11.12.2017 e che deve trovare applicazione tanto il termine di sospensione relativo al periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e la sospensione prevista ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020”.
Ha, quindi, concluso che alla data della notifica dell'ordinanza ingiunzione nessuna prescrizione era maturata.
Avverso la sentenza ha proposto appello il solo in proprio Parte_1
e in qualità di legale rappresentante e liquidatore di Controparte_1
.
[...]
Con un unico, articolato, motivo deduce che non vi è prova in atti dell'avvenuta notifica di illecito nei confronti dell'appellante.
pag. 3/8 Censura la pronuncia di primo grado laddove ha statuito che “al di là delle contestazioni sollevate da parte ricorrente in merito alla ritualità delle notifiche in oggetto, è dirimente che il pagamento sia avvenuto in data 11.12.2017”.
Richiama l'art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, secondo cui “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza
a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Osserva che, nel caso di specie, la notifica dell'avviso di illecito prot. CP_ 4902.01/08/2017.0143966 nei confronti di non si era Parte_1 perfezionata, in quanto controparte non aveva prodotto copia della comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.).
Pertanto, nell'ottica del gravame, “detto avviso non è utile ad interrompere il corso della prescrizione né tanto meno a far scattare la punibilità del trasgressore così come previsto dalle vigenti norme in materia”.
Evidenzia di aver provveduto al versamento delle ritenute in data 11 dicembre
2017 e deduce di non essere in alcun modo punibile, posto che l'ordinanza ingiunzione CP_ n. OI-000241596 (prot. 4902.25/01/2023.0023457) era illegittima, non essendovi prova in atti dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento prot. n. CP_ CP_ 4902.01/08/2017.0143966 e prot. n. 4902.01/08/2017.0143967.
Nell'ottica del gravame, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso e dell'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, nulla sarebbe dovuto dall'appellante a titolo di sanzioni amministrative per maturata prescrizione quinquennale. Sulla base delle ragioni esposte, l'appellante ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha eccepito preliminarmente la nullità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.; nel merito ha dedotto l'infondatezza del gravame avversario e ha chiesto l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 27 novembre 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita carenza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c..
Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno
pag. 4/8 interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n. 13535).
I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello in esame indica in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile le doglianze proposte ed i capi della pronuncia impugnati: in esso, in sintesi, si censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto che l'accertamento di illecito prot. CP_ 4902.01/08/2017.0143966 era stato validamente notificato a Parte_1 con la conseguenza di ritenere interrotto il decorso della prescrizione ed il trasgressore assoggettabile a sanzione a norma dell'art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983 n.
463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638.
Indipendentemente dalla loro fondatezza, le doglianze appaiono sufficientemente chiare e, pertanto, su di esse la Corte è tenuta a pronunciarsi.
Va premesso che, a norma dell'art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689, “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Nel caso oggetto di controversia è incontestato tra le parti che l'ordinanza CP_ ingiunzione n. OI-000241596 (prot. 4902.25/01/2023.0023457) è stata notifica a in data 2 febbraio 2023 (cfr. doc. 1 fascicolo appellante di primo Parte_1 grado).
Le violazioni con essa sanzionate hanno ad oggetto l'omesso versamento delle ritenute contributive e previdenziali dei mesi di dicembre 2015, gennaio 2016 e febbraio
2016; le date di commissione delle violazioni sono il 16 gennaio 2016, il 16 febbraio e il 16 marzo 2016, considerato che le ritenute devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
pag. 5/8 Dalle date suindicate decorre, perciò, il termine quinquennale di prescrizione CP_ del diritto dell' di riscuotere le sanzioni amministrative per tali violazioni ex art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689.
Il giudice di prime cure ha ritenuto la prescrizione validamente interrotta CP_ dall'atto di accertamento prot. 4902 01/08/2017 0143966, con cui è stata contestata a la violazione prevista dall'art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 Parte_1 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, in relazione ai CP_ mesi suindicati (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado).
Tale atto è stato notificato a a mezzo posta in data 30 Parte_1 agosto 2017; il plico raccomandato contenente l'atto è stato consegnato a mani della CP_ moglie convivente (cfr. avviso di ricevimento dell'atto allegato sub doc. 2 fascicolo di primo grado).
Parte appellante contesta che l'atto in questione sia utile ad interrompere il decorso della prescrizione, deducendo che la relativa notifica non si sarebbe CP_ perfezionata, non avendo l' prodotto in giudizio copia della comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.). Al riguardo si osserva che l'art. 7, comma 6, legge 20 novembre 1982 n. 890 ratione temporis vigente (introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, d.l. 31 dicembre 2007
n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31), in tema di notificazioni di atti a mezzo posta, stabilisce che “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera”. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, la spedizione della comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.) ai sensi della norma anzidetta non richiede una raccomandata con avviso di ricevimento e può essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice (così Cass., 22 maggio 2015 n. 10554; Cass., 16 giugno 2016 n. 12438; Cass., 12 luglio 2018 n. 18472).
Come evidenziato in particolare in Cass., 22 maggio 2015 n. 10554, “la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a persona che, secondo una ragionevole previsione, è a contatto con il destinatario, trova giustificazione della propria diversità nell'ambito di un sistema dove è richiesto sempre l'avviso di ricevimento per la notificazione dell'atto e dove lo stesso avviso viene richiesto qualora
l'atto non si sia potuto consegnare a persona "vicina", ma è stato depositato in un ufficio lontano dal normale accesso del destinatario. Ed infatti, le persone che ricevono l'atto sono soggetti che, o per vincoli contrattuali o per vincoli parentali, secondo l'id quod plerumque accidit consegneranno l'atto al destinatario”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto opinato da parte appellante, ai fini della prova della ritualità della notificazione a mezzo posta a persona diversa dal pag. 6/8 destinatario non è necessario che sia prodotta in atti la ricevuta di ricevimento della e non è neppure indispensabile che sia prodotta la ricevuta di spedizione, purché Pt_3 emerga comunque prova dell'invio della raccomandata informativa;
tale prova può ricavarsi anche dall'attestazione dell'ufficiale postale di avvenuto invio di tale raccomandata, recante completa indicazione degli estremi della stessa, trattandosi di attestazione dotata di fede privilegiata, che fa piena prova fino a querela di falso. Nel caso di specie, l'avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente CP_ l'atto di accertamento prot. 4902 01/08/2017 0143966, consegnato alla moglie convivente di reca attestazione della spedizione a quest'ultimo, in Parte_1 data 30 agosto 2017, della raccomandata informativa ( a cura dell'ufficiale Pt_3 postale, completa dell'indicazione dei relativi estremi. La presenza, nel corpo dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente l'accertamento della violazione, della predetta attestazione recante completa indicazione degli estremi della raccomandata informativa, soddisfa lo standard probatorio individuato dalla giurisprudenza di legittimità, rendendo quindi irrilevante la mancata produzione della ricevuta di spedizione. CP_ Ciò posto, l'atto di accertamento prot. 4902 01/08/2017 0143966 ha, senza dubbio, efficacia di atto interruttivo della prescrizione, trattandosi di atto che rende manifesta la volontà dell'ente di sanzionare la violazione accertata: la rituale notificazione di tale atto in data 30 agosto 2017 determina, perciò, l'interruzione, nella stessa data, del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689. Nei tre mesi successivi al 30 agosto 2017 (e quindi sino al 30 novembre 2017) la prescrizione è rimasta sospesa in forza dell'art. 2, comma 1 quater, d.l. 12 settembre
1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, secondo cui “durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”; il comma 1 bis
a sua volta dispone che “Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Il termine di prescrizione ha ripreso a decorrere l'1 dicembre 2017 ed è stato nuovamente sospeso per 98 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, in forza dell'art. 103, comma 6 bis, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, a mente del quale “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
In sintesi, tenuto conto dell'avvenuta interruzione della prescrizione in data 30 agosto 2017 e della sospensione del nuovo termine quinquennale, decorrente da tale pag. 7/8 data, una prima volta sino al 30 novembre 2017 e successivamente dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione (2 febbraio 2023) la prescrizione quinquennale ex art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689 non risultava ancora maturata, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Dalla ritualità della notificazione dell'atto di accertamento in data 30 agosto
2017 discende l'ulteriore conseguenza che – contrariamente a quanto dedotto da parte appellante - il versamento in data 11 dicembre 2017 delle ritenute previdenziali ed assistenziali in contestazione non vale ad escludere la punibilità del trasgressore ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre
1983 n. 638, poiché detto versamento non è avvenuto nel termine di “tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, come previsto da tale norma.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 217/2024 del Tribunale di Milano;
CP_
- condanna l'appellante a rifondere all' le spese di lite del grado, che liquida in
€ 2.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%);
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 27 novembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
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