TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/10/2025, n. 3764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3764 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.13319/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LL MO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13319/2019 promossa da:
(C.F. ), nella qualità di erede accettante con Parte_1 C.F._1
beneficio d'inventario di , con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO LUIGI DE Controparte_1
LI ( e dell'avv. ANNABELLA PAOLA DE LI C.F._2
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, indirizzi pec. C.F._3
OPPONENTE
contro
(P.I. Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. GIANVITO GIANNELLI ), P.IVA_1 C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazioni delle conclusioni del
26.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 2482 del 21.06.2019 il Tribunale di Bari ingiungeva a , in qualità di Controparte_1
fideiussore della società di pagare, su istanza ed in favore di Parte_2 [...]
, la somma di € 368.398,52, a titolo di saldo debitore Controparte_3
del conto corrente n. 05.000009016, oltre interessi al tasso del 12,105% dal 15.09.2018 sino al soddisfo e spese.
Avverso detto provvedimento l'ingiunto proponeva opposizione, con citazione del 13.09.2019,
eccependo preliminarmente l'assenza di pattuizione delle condizioni economiche inerenti al conto corrente n. 9016, riportate in un foglio separato rispetto al contratto di apertura del conto corrente,
privo di sottoscrizione per accettazione da parte della correntista, nonché la mancata consegna del suddetto documento e l'assenza del contratto di apertura di credito.
Sempre in via preliminare, deduceva l'assenza di idonea prova scritta ai fini dell'esperimento del procedimento monitorio, nonché l'indeterminatezza del credito per omessa produzione di tutti gli estratti conto.
Nel merito, rilevava l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in assenza di convenzione pattizia, l'illegittima modifica unilaterale delle pattuizioni contrattuali, nonché
l'applicazione di interessi differenti da quelli indicati nel contratto.
Deduceva altresì l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, delle valute e di ogni altra voce di debito, compresi gli oneri derivanti da conti estranei al rapporto oggetto di decreto ingiuntivo, in assenza di giustificazione contrattuale.
Da ultimo, l'opponente rilevava la nullità delle fideiussioni, per violazione della normativa della libera concorrenza, attuata nelle fideiussioni omnibus, con la generalizzata adozione delle clausole di pagina 2 di 14 reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., rassegnando pertanto le seguenti conclusioni: 1) revocare il decreto ingiuntivo n. 2482/2019, poiché nullo, invalido ed inefficace per tutte le argomentazioni riportate, tra cui l'assenza del presunto credito, comprovata dall'omessa produzione di tutti gli estratti conto;
2) accertare e dichiarare la nullità/invalidità delle fideiussioni del 06.06.1994 e del 15.05.1996, sottoscritte da , in quanto in contrasto Controparte_1
con la disciplina antitrust e, per l'effetto, rigettare ogni domanda di pagamento da parte della Banca
opposta; 3) Nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità, la nullità,
anche parziale, ovvero in via subordinata l'inefficacia del contratto e/o delle condizioni contrattuali
contra legem ovvero delle condizioni praticate sul conto corrente n. 9016, con conseguente ricomputo dell'effettivo rapporto dare-avere tra le parti, escludendo ogni addebito inerente conti diversi da quello per cui è causa, nonché restituzione e/o risarcimento di ogni somma indebitamente percepita dalla
4) con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_2
Costituitasi con comparsa del 28.01.2020, Controparte_3
deduceva di aver regolarmente prodotto in sede monitoria la documentazione comprovante
[...]
il credito ingiunto ed assumeva la validità delle fideiussioni.
Nel merito, rilevava la regolare pattuizione delle condizioni economiche del contratto, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Rigettata con ordinanza del 29.06.2021 la provvisoria esecutività del decreto, veniva esperito senza esito l'iter della mediazione.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., l'opponente eccepiva la decadenza della Banca dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1957 c.c.
A seguito del decesso dell'opponente , il giudizio veniva interrotto e poi Controparte_1
successivamente riassunto da , con ricorso del 29.12.2022, nella qualità di erede Parte_1
con beneficio d'inventario del de cuius. pagina 3 di 14 La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata quindi riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art .83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
----------------------
Le eccezioni di carenza di idonea prova scritta ai fini dell'esperimento della procedura monitoria e di indeterminatezza del credito, sollevate dall'opponente, sono infondate.
A tal proposito, va osservato che “ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto
ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui
risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” (Cass., sez II, n.
9232/2000).
A ciò va aggiunto che “la Banca d'TA e le banche possono chiedere il decreto di ingiunzione
previsto dall'art. 663 c.p.c. anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili
da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e
liquido” (art. 50 TUB).
Nel caso di specie, la ha prodotto la lettera di apertura del conto corrente bancario n. CP_2
05.000009016 del 19.05.1994, le comunicazioni di variazione del tasso debitore, il documento di sintesi del conto corrente del 03.06.2005 e del 28.06.2005, la proposta di modifica unilaterale del contratto di corrispondenza del 14.01.2012, la domanda di concessione del fido in conto corrente del
01.06.1994, le fideiussioni del 06.06.1994 e del 15.05.1996, la lettera di riunione delle fideiussioni e le dichiarazioni integrative per variazione massimale, l'estratto conto certificato ex. art. 50 TUB, gli estratti conto e scalari dal 01.01.2004 al 30.06.2018, nonché l'estratto conto cartaceo dal 01.07.2018 al
14.09.2018, idonei a corroborare la sussistenza della pretesa creditoria.
pagina 4 di 14 A fronte di tali riscontri documentali, confortanti l'an ed il quantum della pretesa, gravava sull'opponente, ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova di un fatto estintivo e modificativo del credito, nella specie non osservato.
Sempre in via preliminare, l'eccezione di nullità parziale del contratto di conto corrente n.
05.000009016, sollevata dall'opponente per mancata sottoscrizione delle condizioni economiche, va rigettata.
Nel caso di specie, la ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente n. 05.000009016 del CP_2
19.05.1994 (allegato 1 della comparsa di costituzione), puntualmente sottoscritto dal cliente, nonché il relativo documento di sintesi delle condizioni economiche del contratto, riportante la sottoscrizione per ricezione, non disconosciuta dall'opponente.
Nel merito, va osservato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832,
primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente ( Cfr. Cass. Sez. 6-1, n.30000/2018).
Va altresì rilevato che per i contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR
del 9 febbraio 2000 deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., con la conseguenza che è nulla - anche se oggetto di espressa pattuizione - la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù
della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultano computati dalla banca.
pagina 5 di 14 Quanto al periodo successivo, la validità consegue all'adeguamento contrattuale alla delibera CICR del
09 febbraio 2000.
A ciò va aggiunto che l'art. 1, comma 629, della L. n. 147/2013, il quale ha modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, ha reso illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi a decorrere dal 01.01.2014, vietando l'addebito di interessi anatocistici passivi.
In ordine all'esercizio dello jus variandi, va evidenziato che “nei contratti a tempo indeterminato può
essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un
giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere
convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista
un giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere
comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula:
“Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la
comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR” (art. 118 TUB).
In ordine alle commissioni di massimo scoperto, va osservato che nel regime anteriore alle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n, 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n.
102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012,
DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012), la clausola che prevede le commissioni di massimo scoperto,
per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, indicando quindi sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo,
sia la periodicità di tale calcolo. L'onere di determinatezza della previsione contrattuale relative alla commissione di massimo scoperto deve essere valutato con particolare rigore, posto che tale termine non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica (a volte individuata nel corrispettivo per la pagina 6 di 14 semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, altre volte nella remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, anche oltre il limite dello stesso affidamento).
In tal senso occorre, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo
'peso' economico. In mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente determinata (a differenza, ad esempio, di quanto avviene per la pattuizione del tasso di interessi ultralegali), la mera indicazione di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione 'commissione di massimo scoperto', senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e sulla base di computo. Tale
clausola deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile in nessun modo,
in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca.
Da ultimo, va osservato che “nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della
pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di
una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente,
occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio.
Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di
prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato
all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli
elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che,
pagina 7 di 14 con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di
imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le
parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il
saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere
respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare a avere può del pari
attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo
maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di
quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non
documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti,
o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il
cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore
documentato” (Cass., n. 11543/2019).
In ordine all'asserita esistenza di conti anticipi collegati al conto corrente ordinario, va osservato che nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il
"conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza,
cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi.
Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, pagina 8 di 14 procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti (Cass. n. 14321/2022).
Ed ancora, “la banca, che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente,
deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto
e senza interruzioni. In presenza di anticipazioni concesse contro cessioni pro solvendo di credito,
contrattualmente regolate in conto corrente, la che intenda far valere il proprio credito non può CP_2
limitarsi a produrre gli estratti anticipi ed i singoli contratti di anticipazione conclusi col debitore, ma
ha altresì l'onere di produrre tutti gli estratti di conto corrente dall'inizio del rapporto” (Cass, n.
23856/2021)
Ne consegue che, in assenza della produzione in atti degli estratti conto dei conti cd. collegati, come i conti anticipi, le relative risultanze confluite in annotazioni a debito del cliente sul conto corrente principale devono essere escluse dal calcolo del conto corrente principale per difetto di prova dei fatti costitutivi (di una voce) del credito azionato in via monitoria.
Alla luce dei principi innanzi esposti e della documentazione in atti, l'ausiliario ha proceduto alla rielaborazione del rapporto di conto corrente n. 05.000009016 per il periodo dal 01.01.2005 al
14.09.2018, in base alle movimentazioni per data/valuta e alle indicazioni estrapolabili dai rapporti scalari (per i quali è stata constatata la completezza della documentazione in atti), giungendo alle seguenti conclusioni:
1) Dalla lettura dell'estratto conto scalare al 31.03.2005, il conteggio degli interessi passivi parte dal riconteggio delle operazioni c.d. antergate per gli addebiti con valuta precedente al 31.12.2004, con relativo saldo per valuta alla stessa data, con conseguente rielaborazione del saldo contabile al
31.12.2004 di € 57.671,26, a credito per la società correntista;
2) la documentazione in atti sulla movimentazione bancaria parte dal 01.01.2005, mentre il contratto del 19.05.1994 riporta la clausola dello ius variandi, approvata specificamente ai sensi dell'art. 1341 e pagina 9 di 14 ss. c.c.
Le comunicazioni di variazione del tasso debitore del 16.08.1994, 08.09.1994, 01.03.1995, 02.05.1995
e 01.06.1995 (con ricevuta di ritorno), attengono ad un periodo per il quale non vi è la movimentazione bancaria del conto corrente n. 9016, presente in atti solo dal 01.01.2005.
Le condizioni economiche praticate dalla sono state successivamente indicate nel documento di CP_2
sintesi del 03.06.2005 (allegato 7 della comparsa di costituzione), nella proposta di modifica unilaterale del contratto di corrispondenza del 14.01.2012 (allegato 8 della comparsa di costituzione) e nel documento di sintesi del 28.06.2005, nonché nelle proposte di variazione unilaterale del contratto del
16.05.2009, 09.10.2010, 28.01.2012, 14.07.2012, 28.07.2012, 03.04.2013, 14.06.2014, 03.10.2014,
27.01.2015, 25.01.2016, 08.10.2016, 02.01.2018 e 12.03.2018, non considerate ai fini del ricalcolo in quanto prive delle ricevute di ritorno.
Ne consegue il ricalcolo del rapporto bancario a partire dall'analisi dell'ultimo tasso di interesse del
12,50% di cui alla comunicazione del 01.06.1995 (con ricevuta di ritorno), dalla individuazione e quantificazione dei tassi di cui al documento di sintesi del 03.06.2005 (con ricevuta di ritorno), nonché
dei tassi di cui alla proposta di modifica unilaterale del contratto di corrispondenza del 14.01.2012 (con ricevuta di ritorno).
3) In ordine alla capitalizzazione degli interessi, l'art. 7 del contratto di conto corrente del 19.05.1994
prevede che gli interessi attivi siano calcolati ed accreditati in conto corrente una volta all'anno, a dicembre, mentre gli interessi passivi quattro volte all'anno (a marzo, giugno, settembre e dicembre).
In particolare, dalla movimentazione bancaria per data e scalari si evince che la ha calcolato e CP_2
portato in conto in via trimestrale gli interessi attivi (quando ovviamente il conto era in positivo, come da prospetto alle pagine 27 e 28 dell'elaborato peritale) e gli interessi passivi in tutti i trimestri del periodo considerato.
pagina 10 di 14 Sul punto va rilevata l'assenza in atti della comunicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento alle nuove condizioni contrattuali, della comunicazione alla società correntista del suddetto adeguamento entro il 31.12.2000, nonché dell'approvazione specifica della nuova pattuizione della capitalizzazione trimestrale di interessi attivi e passivi, con conseguente applicazione della capitalizzazione unica per il periodo dal 01.01.2005 al 30.09.2016 (con addebito/accredito al 14.09.2018, data dell'ultima operazione) ed esclusione della capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo al 01.10.2016,
con il conteggio degli interessi separato dal capitale e secondo le modalità previste dall'art. 120 co. 2
TUB, come modificato dall'art. 17 bis d.l. n. 18/2016 conv. l. n. 49/2016;
4) in ordine alla commissione di massimo scoperto, la stessa è prevista nelle condizioni economiche del
19.05.1994 (solo in termini percentuali).
Per quanto concerne il periodo successivo al 01.01.2005, nella proposta di modifica unilaterale del
03.06.2005, 09.10.2010, 14.01.2012, 28.01.2012, 14.07.2012, 13.10.2012 e 14.06.2014, la commissione di massimo scoperto risulta pattuita nella misura di € 0.
In ordine alla commissione di istruttoria veloce, nella proposta di modifica unilaterale del 28.01.2012,
la stessa è indicata per ogni sconfinamento nella misura di € 5,00, mentre nella proposta di modifica unilaterale del 08.10.2016 è così disciplinata:
In particolare, dalla documentazione in atti non risulta alcun addebito per la commissione di massimo scoperto, né tantomeno per la commissione omnicomprensiva sull'affidamento, mentre si evince pagina 11 di 14 l'applicazione della commissione di istruttoria veloce per € 507,00, regolarmente pattuita con le proposte di modifiche unilaterali, sicché le suddette voci non sono state oggetto di alcun riconteggio per il periodo dal 01.01.2005 al 14.09.2018;
5) Le spese di tenuta conto, annuali e/o periodiche sono state escluse per il periodo dal 01.01.2005 al
30.06.2005, stante la mancanza in atti di una valida pattuizione, mentre per il periodo dal 01.07.2005 al
14.09.2018 sono state addebitate trimestralmente, come indicato nelle proposte di modifica unilaterale del 03.06.2005, del 28.06.2005, del 16.05.2009, del 09.10.2010, del 28.01.2012, del 14.07.2012, del
28.07.2012, del 13.10.2012 e del 14.06.2014;
6) ai fini della rielaborazione del saldo del conto corrente, le valute sono state applicate in conformità
all'art. 120 TUB del testo pro-tempore vigente;
7) gli addebiti relativi a spese, interessi e competenze di rapporti esterni a quello per cui è causa (nn.
162518, 6002421 e 6002973) sono stati espunti nella rielaborazione del saldo del conto corrente, in difetto di convenzione e documentazione comprovanti la debenza degli stessi, tenuto conto dei tassi di interessi attivi e passivi di cui alle precedenti proposte di modifica unilaterale del 03.06.2005 e del
14.01.2012.
Alla luce dei rilievi svolti, l'ausiliario ha pertanto rideterminato il saldo del conto corrente n.
05.000009016 nell'importo di € 65.020,44, a credito per la correntista (in luogo del saldo di - €
351.950,93 a debito della società correntista, attesa l'eliminazione degli addebiti per spese, interessi e competenze di rapporti esterni a quello per cui è causa per un totale di € 296.542,47), oltre alla ulteriore somma di € 4.913,90 relativa agli interessi attivi ricalcolati per il periodo dal 01.01.2018 al 14.09.2018,
per un importo complessivo di € 69.934,34.
Sul punto va rilevata la carenza di legittimazione attiva dell'opponente in ordine alla domanda di restituzione delle somme indebitamente versate, atteso che “il fideiussore non può esercitare, nei confronti del creditore a favore del quale ha prestato garanzia, un diritto facente capo al debitore pagina 12 di 14 garantito” (Cass., n. 4830/2010).
Ed invero, l'art. 1945 c.c. consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non gli riconosce una legittimazione sostitutiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria.
Ne consegue l'esperibilità della sola azione di accertamento negativo del credito, considerato che l'azione di ripetizione dell'indebito non può che vedere quale unico soggetto legittimato il solo titolare dell'interesse leso, nella specie la società correntista, estranea al presente giudizio.
Da ultimo, l'eccezione di nullità delle fideiussioni per contrasto con l'art. 2, lettera a), della legge n.
287/90, sollevata dall'opponente in forza del provvedimento n. 55 del 02.05.2005 sulle “Condizioni
generali di contratto per la Fideiussione” emesso dalla Banca d'TA, va disattesa.
Nel caso di specie, la ha prodotto le fideiussioni omnibus del 06.06.1994 e del 15.05.1996, la CP_2
lettera di riunione delle stesse del 15.05.1996 (allegati 12, 13, 14 della comparsa di costituzione),
nonché le dichiarazioni integrative del 14.03.2002, 03.05.2007 e 29.06.2007 (allegati 15, 16 e 17 della comparsa di costituzione).
Sul punto va rilevato che l'opponente non ha prodotto in giudizio il provvedimento della Banca d'TA
n. 55/2005, circa la sussistenza dell'intesa restrittiva, trattandosi di provvedimento amministrativo sottratto al principio iura novit curia.
Deve inoltre ritenersi inammissibile, perché tardiva, l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957
c.c., integrante eccezione in senso stretto, sollevata dall'opponente con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, l'opposizione va accolta, per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2482/2019 nei confronti dell'opponente.
In accoglimento dell'opposizione, va pertanto accertato il saldo del conto corrente n. 05.000009016 in pagina 13 di 14 € 69.934,34, a credito per la correntista.
Le spese sostenute dall'opponente vanno poste a carico dell'opposta e si liquidano come da dispositivo,
secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
Di contro, non può essere disposto il rimborso delle spese relative alla procedura di mediazione, in difetto di allegazione tempestiva delle stesse, nella specie avvenuta oltre i termini di preclusione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione del 13.09.2019, da e riassunta, con ricorso del 29.12.2022, da , nella qualità di Controparte_1 Parte_1
erede di , avverso il decreto ingiuntivo n. 2482 del 21.06.2019, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Bari, su istanza ed in favore di Controparte_3
così provvede:
[...]
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2482/2019
nei confronti dell'opponente;
2) accerta il saldo contabile del conto corrente n. 05.000009016 in € 69.934,34, a credito per la correntista;
3) condanna l'opposta al rimborso delle spese processuali, in favore dell'opponente, liquidate in €
14.103,00 per compensi, oltre € 634,00 per esborsi, spese di ctu, 15 % per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore dei procuratori anticipatari.
Bari, 21.10.2025
Il Giudice
LL MO
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LL MO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13319/2019 promossa da:
(C.F. ), nella qualità di erede accettante con Parte_1 C.F._1
beneficio d'inventario di , con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO LUIGI DE Controparte_1
LI ( e dell'avv. ANNABELLA PAOLA DE LI C.F._2
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, indirizzi pec. C.F._3
OPPONENTE
contro
(P.I. Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. GIANVITO GIANNELLI ), P.IVA_1 C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazioni delle conclusioni del
26.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 2482 del 21.06.2019 il Tribunale di Bari ingiungeva a , in qualità di Controparte_1
fideiussore della società di pagare, su istanza ed in favore di Parte_2 [...]
, la somma di € 368.398,52, a titolo di saldo debitore Controparte_3
del conto corrente n. 05.000009016, oltre interessi al tasso del 12,105% dal 15.09.2018 sino al soddisfo e spese.
Avverso detto provvedimento l'ingiunto proponeva opposizione, con citazione del 13.09.2019,
eccependo preliminarmente l'assenza di pattuizione delle condizioni economiche inerenti al conto corrente n. 9016, riportate in un foglio separato rispetto al contratto di apertura del conto corrente,
privo di sottoscrizione per accettazione da parte della correntista, nonché la mancata consegna del suddetto documento e l'assenza del contratto di apertura di credito.
Sempre in via preliminare, deduceva l'assenza di idonea prova scritta ai fini dell'esperimento del procedimento monitorio, nonché l'indeterminatezza del credito per omessa produzione di tutti gli estratti conto.
Nel merito, rilevava l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in assenza di convenzione pattizia, l'illegittima modifica unilaterale delle pattuizioni contrattuali, nonché
l'applicazione di interessi differenti da quelli indicati nel contratto.
Deduceva altresì l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, delle valute e di ogni altra voce di debito, compresi gli oneri derivanti da conti estranei al rapporto oggetto di decreto ingiuntivo, in assenza di giustificazione contrattuale.
Da ultimo, l'opponente rilevava la nullità delle fideiussioni, per violazione della normativa della libera concorrenza, attuata nelle fideiussioni omnibus, con la generalizzata adozione delle clausole di pagina 2 di 14 reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., rassegnando pertanto le seguenti conclusioni: 1) revocare il decreto ingiuntivo n. 2482/2019, poiché nullo, invalido ed inefficace per tutte le argomentazioni riportate, tra cui l'assenza del presunto credito, comprovata dall'omessa produzione di tutti gli estratti conto;
2) accertare e dichiarare la nullità/invalidità delle fideiussioni del 06.06.1994 e del 15.05.1996, sottoscritte da , in quanto in contrasto Controparte_1
con la disciplina antitrust e, per l'effetto, rigettare ogni domanda di pagamento da parte della Banca
opposta; 3) Nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità, la nullità,
anche parziale, ovvero in via subordinata l'inefficacia del contratto e/o delle condizioni contrattuali
contra legem ovvero delle condizioni praticate sul conto corrente n. 9016, con conseguente ricomputo dell'effettivo rapporto dare-avere tra le parti, escludendo ogni addebito inerente conti diversi da quello per cui è causa, nonché restituzione e/o risarcimento di ogni somma indebitamente percepita dalla
4) con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_2
Costituitasi con comparsa del 28.01.2020, Controparte_3
deduceva di aver regolarmente prodotto in sede monitoria la documentazione comprovante
[...]
il credito ingiunto ed assumeva la validità delle fideiussioni.
Nel merito, rilevava la regolare pattuizione delle condizioni economiche del contratto, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Rigettata con ordinanza del 29.06.2021 la provvisoria esecutività del decreto, veniva esperito senza esito l'iter della mediazione.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., l'opponente eccepiva la decadenza della Banca dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1957 c.c.
A seguito del decesso dell'opponente , il giudizio veniva interrotto e poi Controparte_1
successivamente riassunto da , con ricorso del 29.12.2022, nella qualità di erede Parte_1
con beneficio d'inventario del de cuius. pagina 3 di 14 La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata quindi riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art .83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
----------------------
Le eccezioni di carenza di idonea prova scritta ai fini dell'esperimento della procedura monitoria e di indeterminatezza del credito, sollevate dall'opponente, sono infondate.
A tal proposito, va osservato che “ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto
ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui
risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” (Cass., sez II, n.
9232/2000).
A ciò va aggiunto che “la Banca d'TA e le banche possono chiedere il decreto di ingiunzione
previsto dall'art. 663 c.p.c. anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili
da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e
liquido” (art. 50 TUB).
Nel caso di specie, la ha prodotto la lettera di apertura del conto corrente bancario n. CP_2
05.000009016 del 19.05.1994, le comunicazioni di variazione del tasso debitore, il documento di sintesi del conto corrente del 03.06.2005 e del 28.06.2005, la proposta di modifica unilaterale del contratto di corrispondenza del 14.01.2012, la domanda di concessione del fido in conto corrente del
01.06.1994, le fideiussioni del 06.06.1994 e del 15.05.1996, la lettera di riunione delle fideiussioni e le dichiarazioni integrative per variazione massimale, l'estratto conto certificato ex. art. 50 TUB, gli estratti conto e scalari dal 01.01.2004 al 30.06.2018, nonché l'estratto conto cartaceo dal 01.07.2018 al
14.09.2018, idonei a corroborare la sussistenza della pretesa creditoria.
pagina 4 di 14 A fronte di tali riscontri documentali, confortanti l'an ed il quantum della pretesa, gravava sull'opponente, ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova di un fatto estintivo e modificativo del credito, nella specie non osservato.
Sempre in via preliminare, l'eccezione di nullità parziale del contratto di conto corrente n.
05.000009016, sollevata dall'opponente per mancata sottoscrizione delle condizioni economiche, va rigettata.
Nel caso di specie, la ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente n. 05.000009016 del CP_2
19.05.1994 (allegato 1 della comparsa di costituzione), puntualmente sottoscritto dal cliente, nonché il relativo documento di sintesi delle condizioni economiche del contratto, riportante la sottoscrizione per ricezione, non disconosciuta dall'opponente.
Nel merito, va osservato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832,
primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente ( Cfr. Cass. Sez. 6-1, n.30000/2018).
Va altresì rilevato che per i contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR
del 9 febbraio 2000 deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., con la conseguenza che è nulla - anche se oggetto di espressa pattuizione - la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù
della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultano computati dalla banca.
pagina 5 di 14 Quanto al periodo successivo, la validità consegue all'adeguamento contrattuale alla delibera CICR del
09 febbraio 2000.
A ciò va aggiunto che l'art. 1, comma 629, della L. n. 147/2013, il quale ha modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, ha reso illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi a decorrere dal 01.01.2014, vietando l'addebito di interessi anatocistici passivi.
In ordine all'esercizio dello jus variandi, va evidenziato che “nei contratti a tempo indeterminato può
essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un
giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere
convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista
un giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere
comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula:
“Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la
comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR” (art. 118 TUB).
In ordine alle commissioni di massimo scoperto, va osservato che nel regime anteriore alle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n, 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n.
102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012,
DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012), la clausola che prevede le commissioni di massimo scoperto,
per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, indicando quindi sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo,
sia la periodicità di tale calcolo. L'onere di determinatezza della previsione contrattuale relative alla commissione di massimo scoperto deve essere valutato con particolare rigore, posto che tale termine non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica (a volte individuata nel corrispettivo per la pagina 6 di 14 semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, altre volte nella remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, anche oltre il limite dello stesso affidamento).
In tal senso occorre, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo
'peso' economico. In mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente determinata (a differenza, ad esempio, di quanto avviene per la pattuizione del tasso di interessi ultralegali), la mera indicazione di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione 'commissione di massimo scoperto', senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e sulla base di computo. Tale
clausola deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile in nessun modo,
in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca.
Da ultimo, va osservato che “nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della
pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di
una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente,
occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio.
Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di
prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato
all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli
elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che,
pagina 7 di 14 con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di
imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le
parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il
saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere
respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare a avere può del pari
attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo
maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di
quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non
documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti,
o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il
cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore
documentato” (Cass., n. 11543/2019).
In ordine all'asserita esistenza di conti anticipi collegati al conto corrente ordinario, va osservato che nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il
"conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza,
cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi.
Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, pagina 8 di 14 procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti (Cass. n. 14321/2022).
Ed ancora, “la banca, che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente,
deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto
e senza interruzioni. In presenza di anticipazioni concesse contro cessioni pro solvendo di credito,
contrattualmente regolate in conto corrente, la che intenda far valere il proprio credito non può CP_2
limitarsi a produrre gli estratti anticipi ed i singoli contratti di anticipazione conclusi col debitore, ma
ha altresì l'onere di produrre tutti gli estratti di conto corrente dall'inizio del rapporto” (Cass, n.
23856/2021)
Ne consegue che, in assenza della produzione in atti degli estratti conto dei conti cd. collegati, come i conti anticipi, le relative risultanze confluite in annotazioni a debito del cliente sul conto corrente principale devono essere escluse dal calcolo del conto corrente principale per difetto di prova dei fatti costitutivi (di una voce) del credito azionato in via monitoria.
Alla luce dei principi innanzi esposti e della documentazione in atti, l'ausiliario ha proceduto alla rielaborazione del rapporto di conto corrente n. 05.000009016 per il periodo dal 01.01.2005 al
14.09.2018, in base alle movimentazioni per data/valuta e alle indicazioni estrapolabili dai rapporti scalari (per i quali è stata constatata la completezza della documentazione in atti), giungendo alle seguenti conclusioni:
1) Dalla lettura dell'estratto conto scalare al 31.03.2005, il conteggio degli interessi passivi parte dal riconteggio delle operazioni c.d. antergate per gli addebiti con valuta precedente al 31.12.2004, con relativo saldo per valuta alla stessa data, con conseguente rielaborazione del saldo contabile al
31.12.2004 di € 57.671,26, a credito per la società correntista;
2) la documentazione in atti sulla movimentazione bancaria parte dal 01.01.2005, mentre il contratto del 19.05.1994 riporta la clausola dello ius variandi, approvata specificamente ai sensi dell'art. 1341 e pagina 9 di 14 ss. c.c.
Le comunicazioni di variazione del tasso debitore del 16.08.1994, 08.09.1994, 01.03.1995, 02.05.1995
e 01.06.1995 (con ricevuta di ritorno), attengono ad un periodo per il quale non vi è la movimentazione bancaria del conto corrente n. 9016, presente in atti solo dal 01.01.2005.
Le condizioni economiche praticate dalla sono state successivamente indicate nel documento di CP_2
sintesi del 03.06.2005 (allegato 7 della comparsa di costituzione), nella proposta di modifica unilaterale del contratto di corrispondenza del 14.01.2012 (allegato 8 della comparsa di costituzione) e nel documento di sintesi del 28.06.2005, nonché nelle proposte di variazione unilaterale del contratto del
16.05.2009, 09.10.2010, 28.01.2012, 14.07.2012, 28.07.2012, 03.04.2013, 14.06.2014, 03.10.2014,
27.01.2015, 25.01.2016, 08.10.2016, 02.01.2018 e 12.03.2018, non considerate ai fini del ricalcolo in quanto prive delle ricevute di ritorno.
Ne consegue il ricalcolo del rapporto bancario a partire dall'analisi dell'ultimo tasso di interesse del
12,50% di cui alla comunicazione del 01.06.1995 (con ricevuta di ritorno), dalla individuazione e quantificazione dei tassi di cui al documento di sintesi del 03.06.2005 (con ricevuta di ritorno), nonché
dei tassi di cui alla proposta di modifica unilaterale del contratto di corrispondenza del 14.01.2012 (con ricevuta di ritorno).
3) In ordine alla capitalizzazione degli interessi, l'art. 7 del contratto di conto corrente del 19.05.1994
prevede che gli interessi attivi siano calcolati ed accreditati in conto corrente una volta all'anno, a dicembre, mentre gli interessi passivi quattro volte all'anno (a marzo, giugno, settembre e dicembre).
In particolare, dalla movimentazione bancaria per data e scalari si evince che la ha calcolato e CP_2
portato in conto in via trimestrale gli interessi attivi (quando ovviamente il conto era in positivo, come da prospetto alle pagine 27 e 28 dell'elaborato peritale) e gli interessi passivi in tutti i trimestri del periodo considerato.
pagina 10 di 14 Sul punto va rilevata l'assenza in atti della comunicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento alle nuove condizioni contrattuali, della comunicazione alla società correntista del suddetto adeguamento entro il 31.12.2000, nonché dell'approvazione specifica della nuova pattuizione della capitalizzazione trimestrale di interessi attivi e passivi, con conseguente applicazione della capitalizzazione unica per il periodo dal 01.01.2005 al 30.09.2016 (con addebito/accredito al 14.09.2018, data dell'ultima operazione) ed esclusione della capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo al 01.10.2016,
con il conteggio degli interessi separato dal capitale e secondo le modalità previste dall'art. 120 co. 2
TUB, come modificato dall'art. 17 bis d.l. n. 18/2016 conv. l. n. 49/2016;
4) in ordine alla commissione di massimo scoperto, la stessa è prevista nelle condizioni economiche del
19.05.1994 (solo in termini percentuali).
Per quanto concerne il periodo successivo al 01.01.2005, nella proposta di modifica unilaterale del
03.06.2005, 09.10.2010, 14.01.2012, 28.01.2012, 14.07.2012, 13.10.2012 e 14.06.2014, la commissione di massimo scoperto risulta pattuita nella misura di € 0.
In ordine alla commissione di istruttoria veloce, nella proposta di modifica unilaterale del 28.01.2012,
la stessa è indicata per ogni sconfinamento nella misura di € 5,00, mentre nella proposta di modifica unilaterale del 08.10.2016 è così disciplinata:
In particolare, dalla documentazione in atti non risulta alcun addebito per la commissione di massimo scoperto, né tantomeno per la commissione omnicomprensiva sull'affidamento, mentre si evince pagina 11 di 14 l'applicazione della commissione di istruttoria veloce per € 507,00, regolarmente pattuita con le proposte di modifiche unilaterali, sicché le suddette voci non sono state oggetto di alcun riconteggio per il periodo dal 01.01.2005 al 14.09.2018;
5) Le spese di tenuta conto, annuali e/o periodiche sono state escluse per il periodo dal 01.01.2005 al
30.06.2005, stante la mancanza in atti di una valida pattuizione, mentre per il periodo dal 01.07.2005 al
14.09.2018 sono state addebitate trimestralmente, come indicato nelle proposte di modifica unilaterale del 03.06.2005, del 28.06.2005, del 16.05.2009, del 09.10.2010, del 28.01.2012, del 14.07.2012, del
28.07.2012, del 13.10.2012 e del 14.06.2014;
6) ai fini della rielaborazione del saldo del conto corrente, le valute sono state applicate in conformità
all'art. 120 TUB del testo pro-tempore vigente;
7) gli addebiti relativi a spese, interessi e competenze di rapporti esterni a quello per cui è causa (nn.
162518, 6002421 e 6002973) sono stati espunti nella rielaborazione del saldo del conto corrente, in difetto di convenzione e documentazione comprovanti la debenza degli stessi, tenuto conto dei tassi di interessi attivi e passivi di cui alle precedenti proposte di modifica unilaterale del 03.06.2005 e del
14.01.2012.
Alla luce dei rilievi svolti, l'ausiliario ha pertanto rideterminato il saldo del conto corrente n.
05.000009016 nell'importo di € 65.020,44, a credito per la correntista (in luogo del saldo di - €
351.950,93 a debito della società correntista, attesa l'eliminazione degli addebiti per spese, interessi e competenze di rapporti esterni a quello per cui è causa per un totale di € 296.542,47), oltre alla ulteriore somma di € 4.913,90 relativa agli interessi attivi ricalcolati per il periodo dal 01.01.2018 al 14.09.2018,
per un importo complessivo di € 69.934,34.
Sul punto va rilevata la carenza di legittimazione attiva dell'opponente in ordine alla domanda di restituzione delle somme indebitamente versate, atteso che “il fideiussore non può esercitare, nei confronti del creditore a favore del quale ha prestato garanzia, un diritto facente capo al debitore pagina 12 di 14 garantito” (Cass., n. 4830/2010).
Ed invero, l'art. 1945 c.c. consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non gli riconosce una legittimazione sostitutiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria.
Ne consegue l'esperibilità della sola azione di accertamento negativo del credito, considerato che l'azione di ripetizione dell'indebito non può che vedere quale unico soggetto legittimato il solo titolare dell'interesse leso, nella specie la società correntista, estranea al presente giudizio.
Da ultimo, l'eccezione di nullità delle fideiussioni per contrasto con l'art. 2, lettera a), della legge n.
287/90, sollevata dall'opponente in forza del provvedimento n. 55 del 02.05.2005 sulle “Condizioni
generali di contratto per la Fideiussione” emesso dalla Banca d'TA, va disattesa.
Nel caso di specie, la ha prodotto le fideiussioni omnibus del 06.06.1994 e del 15.05.1996, la CP_2
lettera di riunione delle stesse del 15.05.1996 (allegati 12, 13, 14 della comparsa di costituzione),
nonché le dichiarazioni integrative del 14.03.2002, 03.05.2007 e 29.06.2007 (allegati 15, 16 e 17 della comparsa di costituzione).
Sul punto va rilevato che l'opponente non ha prodotto in giudizio il provvedimento della Banca d'TA
n. 55/2005, circa la sussistenza dell'intesa restrittiva, trattandosi di provvedimento amministrativo sottratto al principio iura novit curia.
Deve inoltre ritenersi inammissibile, perché tardiva, l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957
c.c., integrante eccezione in senso stretto, sollevata dall'opponente con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, l'opposizione va accolta, per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2482/2019 nei confronti dell'opponente.
In accoglimento dell'opposizione, va pertanto accertato il saldo del conto corrente n. 05.000009016 in pagina 13 di 14 € 69.934,34, a credito per la correntista.
Le spese sostenute dall'opponente vanno poste a carico dell'opposta e si liquidano come da dispositivo,
secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
Di contro, non può essere disposto il rimborso delle spese relative alla procedura di mediazione, in difetto di allegazione tempestiva delle stesse, nella specie avvenuta oltre i termini di preclusione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione del 13.09.2019, da e riassunta, con ricorso del 29.12.2022, da , nella qualità di Controparte_1 Parte_1
erede di , avverso il decreto ingiuntivo n. 2482 del 21.06.2019, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Bari, su istanza ed in favore di Controparte_3
così provvede:
[...]
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2482/2019
nei confronti dell'opponente;
2) accerta il saldo contabile del conto corrente n. 05.000009016 in € 69.934,34, a credito per la correntista;
3) condanna l'opposta al rimborso delle spese processuali, in favore dell'opponente, liquidate in €
14.103,00 per compensi, oltre € 634,00 per esborsi, spese di ctu, 15 % per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore dei procuratori anticipatari.
Bari, 21.10.2025
Il Giudice
LL MO
pagina 14 di 14