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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/05/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 483/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente relatore
Dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 483/2025 R.G.V.G. avente per oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)” vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Castelli ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Silvi (TE), via Roma n. 507, presso il difensore, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Castelli ed Controparte_1
elettivamente domiciliato in Silvi (TE), via Roma n. 507, presso il difensore, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
e pagina 1 di 3 rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Castelli ed elettivamente CP_2
domiciliato in Silvi (TE), via Roma n. 507, presso il difensore, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Teramo
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 7.05.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
Con ricorso congiunto depositato in data 17.03.2025, Parte_2 CP_1
e chiedevano di modificare le condizioni economiche fissate con
[...] Parte_3
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 571/2020 del 29.06.2020, depositata il 02.07.2020 e passata in giudicato in data 07.02.2022, emessa dall'intestato
Tribunale, disponendo la cessazione degli obblighi di di versare il Parte_2
contributo al mantenimento in favore del figlio e di rimborsare a Parte_3 quest'ultimo il 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della richiesta le parti rappresentavano che era Parte_3
divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, lavorando con continuità quale dipendente della IRMA s.r.l., percependo un salario mensile pari ad € 1.200,00 circa e non coabitando più con la madre.
All'udienza del 7.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano nel fascicolo telematico dichiarazione sottoscritta dalle stesse nella quale manifestavano la rinuncia a comparire e la conferma integrale delle condizioni di cui al ricorso.
Il Collegio ritiene che le condizioni indicate dalle parti nel predetto ricorso non sono contrarie a norme imperative e corrispondono agli interessi morali e materiali delle parti, pertanto meritano di essere approvate.
La natura della materia trattata e l'esito della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso congiunto proposto in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- considerato che le condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data
17.3.2025 non sono contrarie a norme imperative, le approva, disponendo la revoca degli obblighi di di versare il contributo al mantenimento in favore del figlio Parte_2
e di rimborsare a quest'ultimo il 50% delle spese straordinarie;
Parte_3
- spese compensate.
Teramo, 16.5.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente relatore
Dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 483/2025 R.G.V.G. avente per oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)” vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Castelli ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Silvi (TE), via Roma n. 507, presso il difensore, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Castelli ed Controparte_1
elettivamente domiciliato in Silvi (TE), via Roma n. 507, presso il difensore, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
e pagina 1 di 3 rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Castelli ed elettivamente CP_2
domiciliato in Silvi (TE), via Roma n. 507, presso il difensore, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Teramo
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 7.05.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
Con ricorso congiunto depositato in data 17.03.2025, Parte_2 CP_1
e chiedevano di modificare le condizioni economiche fissate con
[...] Parte_3
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 571/2020 del 29.06.2020, depositata il 02.07.2020 e passata in giudicato in data 07.02.2022, emessa dall'intestato
Tribunale, disponendo la cessazione degli obblighi di di versare il Parte_2
contributo al mantenimento in favore del figlio e di rimborsare a Parte_3 quest'ultimo il 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della richiesta le parti rappresentavano che era Parte_3
divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, lavorando con continuità quale dipendente della IRMA s.r.l., percependo un salario mensile pari ad € 1.200,00 circa e non coabitando più con la madre.
All'udienza del 7.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano nel fascicolo telematico dichiarazione sottoscritta dalle stesse nella quale manifestavano la rinuncia a comparire e la conferma integrale delle condizioni di cui al ricorso.
Il Collegio ritiene che le condizioni indicate dalle parti nel predetto ricorso non sono contrarie a norme imperative e corrispondono agli interessi morali e materiali delle parti, pertanto meritano di essere approvate.
La natura della materia trattata e l'esito della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso congiunto proposto in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- considerato che le condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data
17.3.2025 non sono contrarie a norme imperative, le approva, disponendo la revoca degli obblighi di di versare il contributo al mantenimento in favore del figlio Parte_2
e di rimborsare a quest'ultimo il 50% delle spese straordinarie;
Parte_3
- spese compensate.
Teramo, 16.5.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 3 di 3