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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1019/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1019/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILITERNI DIEGO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. GIGLIO MARIA LAURA CP_1
INPS con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO RESISTENTI
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/10/2023, impugnava la comunicazione preventiva di Parte_1 iscrizione ipotecaria n. 03376 2023 00000699000, notificatagli il 10/10/2023, relativa anche a due avvisi di addebito Inps, per la mancata notifica degli stessi e del prodromico avviso bonario.
Si costituiva l'Inps che eccepiva l'inammissibilità della domanda, perché l'atto impugnato non costituiva l'inizio dell'esecuzione forzata e comunque, la sua infondatezza.
Si costituiva anche l' , che eccepiva la carenza di legittimazione Controparte_2 passiva per la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria derivante dall'omessa notifica degli avvisi di addebito.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente dava atto dell'accoglimento della domanda di rateizzo da parte dell' e quindi, la causa veniva discussa e decisa con lettura Controparte_2 della presente sentenza.
Con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stato intimato al ricorrente il pagamento dell'importo dovuto entro 30 giorni, con l'avvertimento che, in mancanza del pagamento entro il pagina 1 di 2 termine indicato, sarebbe stata iscritta ipoteca, ai sensi dell'art. 77 co. 2 bis DPR. 602/1973, per un importo pari al doppio del debito.
A seguito dell'accoglimento da parte dell' della domanda del Controparte_2 ricorrente di rateizzo del debito per 72 rate mensili, è del tutto evidente che è venuta meno l'intimazione ad adempiere l'intero debito nel termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che dovrà essere pertanto rinnovata, con l'assegnazione di un nuovo termine di pagamento, nel caso in cui il ricorrente non adempia al versamento delle rate dovute.
La sopravvenuta inefficacia dell'atto impugnato rende pertanto superflua la decisione dei motivi dedotti con il ricorso, avendo il ricorrente raggiunto di fatto, il risultato che avrebbe ottenuto dal loro accoglimento, cioè l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ne consegue la cessazione della materia del contendere.
Per quanto concerne le spese, occorre osservare che nei giudizi ordinari di opposizione ad atti emessi per la riscossione di crediti contributivi non trova applicazione l'art. 19 co 3 D Lgs 546/1992 previsto in materia tributaria, per cui, secondo la giurisprudenza, in caso di nullità della notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento o avviso di addebito), “il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Cass. 24506/2016, conf. 28583/2018).
La mancata notifica dell'avviso di addebito pertanto, comporta, al momento della notifica dell'atto successivo, la possibilità di contestare, nel termine previsto dall'art 24 D Lgs 46/1999, il merito della pretesa contributiva, oppure nel termine di cui all'art 617 cpc, i vizi di natura formale.
Non essendo l'iscrizione di ipoteca e a maggior ragione, il suo preavviso, un atto della procedura esecutiva, quest'ultima opposizione non è ammissibile.
Il ricorrente pertanto, nel caso di mancata notifica degli avvisi di addebito, avrebbe potuto contestare, dopo la notifica dell'atto impugnato, solo nel merito il credito dell'Inps che invece, non ha contestato, ma anzi, manifestando la volontà di pagare il debito, non l'ha inteso negare.
Ne consegue che le spese, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per ciascuna delle parti resistenti in € 500,00 per onorari oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 2/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1019/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILITERNI DIEGO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. GIGLIO MARIA LAURA CP_1
INPS con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO RESISTENTI
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/10/2023, impugnava la comunicazione preventiva di Parte_1 iscrizione ipotecaria n. 03376 2023 00000699000, notificatagli il 10/10/2023, relativa anche a due avvisi di addebito Inps, per la mancata notifica degli stessi e del prodromico avviso bonario.
Si costituiva l'Inps che eccepiva l'inammissibilità della domanda, perché l'atto impugnato non costituiva l'inizio dell'esecuzione forzata e comunque, la sua infondatezza.
Si costituiva anche l' , che eccepiva la carenza di legittimazione Controparte_2 passiva per la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria derivante dall'omessa notifica degli avvisi di addebito.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente dava atto dell'accoglimento della domanda di rateizzo da parte dell' e quindi, la causa veniva discussa e decisa con lettura Controparte_2 della presente sentenza.
Con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stato intimato al ricorrente il pagamento dell'importo dovuto entro 30 giorni, con l'avvertimento che, in mancanza del pagamento entro il pagina 1 di 2 termine indicato, sarebbe stata iscritta ipoteca, ai sensi dell'art. 77 co. 2 bis DPR. 602/1973, per un importo pari al doppio del debito.
A seguito dell'accoglimento da parte dell' della domanda del Controparte_2 ricorrente di rateizzo del debito per 72 rate mensili, è del tutto evidente che è venuta meno l'intimazione ad adempiere l'intero debito nel termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che dovrà essere pertanto rinnovata, con l'assegnazione di un nuovo termine di pagamento, nel caso in cui il ricorrente non adempia al versamento delle rate dovute.
La sopravvenuta inefficacia dell'atto impugnato rende pertanto superflua la decisione dei motivi dedotti con il ricorso, avendo il ricorrente raggiunto di fatto, il risultato che avrebbe ottenuto dal loro accoglimento, cioè l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ne consegue la cessazione della materia del contendere.
Per quanto concerne le spese, occorre osservare che nei giudizi ordinari di opposizione ad atti emessi per la riscossione di crediti contributivi non trova applicazione l'art. 19 co 3 D Lgs 546/1992 previsto in materia tributaria, per cui, secondo la giurisprudenza, in caso di nullità della notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento o avviso di addebito), “il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Cass. 24506/2016, conf. 28583/2018).
La mancata notifica dell'avviso di addebito pertanto, comporta, al momento della notifica dell'atto successivo, la possibilità di contestare, nel termine previsto dall'art 24 D Lgs 46/1999, il merito della pretesa contributiva, oppure nel termine di cui all'art 617 cpc, i vizi di natura formale.
Non essendo l'iscrizione di ipoteca e a maggior ragione, il suo preavviso, un atto della procedura esecutiva, quest'ultima opposizione non è ammissibile.
Il ricorrente pertanto, nel caso di mancata notifica degli avvisi di addebito, avrebbe potuto contestare, dopo la notifica dell'atto impugnato, solo nel merito il credito dell'Inps che invece, non ha contestato, ma anzi, manifestando la volontà di pagare il debito, non l'ha inteso negare.
Ne consegue che le spese, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per ciascuna delle parti resistenti in € 500,00 per onorari oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 2/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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