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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 15/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 608/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 3.11.2019
PROPOSTO DA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
ed ivi residente in [...], rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv. Fabio Liberatore Castellano, preso i cui studio, in Milano,
Via A. Pecorini n. 12, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente CP_1 in Caltanissetta, via G. Panzica (p.iva )) rappresentata e P.IVA_1
1 difesa dall'Avv. Massimiliano Bellini, presso il cui studio, in Caltanissetta,
Via Libertà n. 12, è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Voglia la Corte di Appello di Caltanissetta reiectiis adversiis sospendere
l'ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ciò per le superiori argomentazioni. Indi dire che in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 608/2021 resa inter partes dal <tribunale di caltanissetta civile in composizione monocratica giudice dott. marcello testaquadra add notificata a mezzo pec accoglimento dei su esposti motivi ritenere e dichiarare l qualsivoglia debito dell istante nei confronti ci per cp_1 le sue esposte argomentazioni. comunque altres inammissibili o infondate con conseguente rigetto pretese credito ex adverso avanzate il ricorso monitorio ragioni espresse nel presente atto. conseguentemente ogni caso revocare decreto ingiuntivo privandolo efficacia. vittoria spese compensi da distrarre al difensore antistatario.>
Conclusioni dell'appellata Società
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 608/2021 del Tribunale di Caltanissetta del
4.11.2021 e, per l'effetto, confermare le statuizioni dell'impugnata sentenza. In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.”
Svolgimento del processo
2 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Caltanissetta, la CP_1 al fine di veder dichiarata l'inefficacia e/o la nullità del Decreto
[...]
Ingiuntivo n. 543/2019 del 12.12.2019 emesso nei suoi confronti con il quale le veniva richiesto il pagamento della somma di €. 8.959,00, oltre interessi e spese della fase monitoria, relativamente a quattro fatture emesse dal 16.6.2017 al 21.12.2018 per compensi dovuti per l'attività di elaborazione dati svolta dalla società opposta nel periodo intercorrente tra il 2008 e il 2017 su incarico conferito dalla opponente. CP_2
Con l'atto di citazione in opposizione al D.I. , in via Parte_1 preliminare, chiedeva dichiararsi la nullità del provvedimento monitorio opposto per mancanza della data di deposito e, nel merito, chiedeva rigettarsi le pretese creditorie in quanto inammissibili ed infondate.
In proposito deduceva che la era stata costituita solo nel Controparte_1 gennaio del 2009 (e l'attività di consulenza iniziata solo nel marzo 2009) ragione per la quale la non poteva essere tenuta a CP_3 corrispondere somme per attività di elaborazione dati contabili svolte nel
2008 quando, cioè, la opposta non era ancora operante.
Eccepiva, ancora, la intervenuta prescrizione triennale del credito ex articolo 2956 comma 2 c.c. nonché l'assenza di un contratto delega o di conferimento di incarico con il quale aveva ottenuto Controparte_1 mandato ad operare nell'interesse l'opponente.
Si costituiva in giudizio la opposta che contestava quanto Controparte_1 dedotto ex adverso evidenziando, quanto all'eccezione di nullità dell'atto, che il decreto ingiuntivo non poteva considerarsi nullo in quanto depositato all'interno di un fascicolo telematico (n. 1446/19 RG) risultando assolutamente evidente la data del deposito dell'atto in
Cancelleria.
3 Nel merito deduceva come infondata dovesse ritenersi l'eccezione di prescrizione triennale trattandosi di attività prestata da società di elaborazione dati posta in essere, cioè, sulla base di un unico incarico protrattosi nal tempo e che avere ammesso di aver soddisfatto, sia pure in parte e per la somma di €.1.667,00 il credito vantato da CP_1 confermava non solo l'esistenza del rapporto professionale ma anche la erronea prospettazione della eccepita prescrizione breve.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed interrogatorio formale di e, all'udienza del 9 giugno Parte_1
2021, precisamente le conclusioni, veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'opposizione al Decreto Ingiuntivo proposto da nei Parte_1 confronti di confermandolo e condannato la opponente al Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
Il Tribunale ha deciso nel modo così richiamato disattendendo, in via preliminare, la rilevata nullità del Decreto Ingiuntivo opposto rilevando in proposito come, dalla documentazione allegata emergesse, con chiarezza, come lo stesso era stato depositato nel fascicolo telematico dal
Giudice Unico Dottor in data 12/12/2019 ed era stato Persona_1 regolarmente notificato alla controparte non potendosi pertanto ritenere lo stesso nullo per mancanza di data.
Il Giudice di prime cure ha, inoltre, rigettato la ulteriore eccezione preliminare sollevata dall'opponente e relativa alla dedotta prescrizione breve del credito professionale, rilevando come, nel caso in specie, il rapporto intercorrente tra le parti era riferibile ad attività di consulenza svolta da una Società di elaborazione dati chiamata ad esercitare l'incarico senza soluzione di continuità e non, pertanto, di prestazione caratterizzata da attività d'opera professionale non potendosi, dunque, applicare i canoni della prescrizione ex art. lo 2956 c.c., il cui maturarsi
4 era da escludere anche alla luce del pagamento della somma di €.
1.667,00 operato dalla stessa in favore di e dalle Pt_1 CP_1 diffide di pagamento prodotte con le memorie 183 comma VI n. 2 dell'11.09.2020.
Quanto al merito il Tribunale ha poi ritenuto - anche all'esito delle risposte date dalla opponente all'interrogatorio formale a lei deferito nel corso del quale aveva specificato che era il di lei marito ad interessarsi delle questioni della , - dimostrato il contratto d'opera professionale CP_2 intercorso tra le parti sottolineando come era stata la stessa , con Pt_1 la nota del 20.09.2018 nella quale “chiedeva chiarimenti dei pagamenti arretrati” a dare conferma della sussistenza di tale rapporto.
Infine, il Giudice di prime cure ha ritenuto di dover rigettare la questione relativa al difetto di legittimazione ad agire di relativamente Controparte_1 al periodo antecedente la sua costituzione (ovvero per l'anno 2008) evidenziando come tale eccezione fosse stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni e rimanendo, comunque, sfornita di adeguato supporto documentale e/o probatorio.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi Parte_1 in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 28 Novembre 2024 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo di gravame deduce la Parte_1 erroneità della impugnata sentenza sotto il profilo della violazione dell'articolo 1460 c.c., dell'articolo 2697 c.c., dell'articolo 115 c.p.c. e
5 dell'articolo 2097 c.c. per contraddittorietà e carenza di motivazione nonché per travisamento dei fatti.
A sostegno del gravame argomenta come il Giudice di prime cure, esaminando l'eccezione preliminare di nullità del Decreto Ingiuntivo opposto, abbia errato nel rigettarla poiché non ha tenuto conto del fatto che il provvedimento monitorio, per come facilmente rilevabile, non riportava alcun dato temporale circostanza che aveva inciso negativamente sul diritto di difesa della opponente.
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Quanto alla eccezione di prescrizione l'appellante deduce, ancora, la erroneità della sentenza evidenziando come, sbagliando, il Tribunale avesse ritenuto che l'incarico affidato alla era stato svolto Controparte_1 da una Società di gestione e non da un professionista nell'ambito di un contratto d'opera professionale omettendo di rilevare che il lamentato decorso del termine prescrizionale breve era stato “aggirato” dalla opposta attraverso l'emanazione di una fattura cumulativa - la numero
92/B del 21.12.2018 per il periodo compreso tra il 2008 e il 2017, documento contabile redatto in violazione dell'articolo 8 del Decreto
Legislativo 471/1997 che impone una regolare compilazione delle fatture al fine di assicurare una oggettiva finalità di trasparenza e conoscibilità delle scritture contabili da parte dell' Amministrazione Finanziaria.
Si ricorda, ancora, come la è una Società che eroga servizi Controparte_1 di consulenza e pertanto il credito che dichiara di vantare è rappresentato da compensi derivanti da prestazioni professionali e soggetto, quindi, alla prescrizione triennale dovendosi considerare non il dato formale ma il dato sostanziale dell'attività di consulenza riservata sempre e comunque ad un commercialista abilitato.
Si osserva, infine, come neanche il riconosciuto pagamento dell'importo di €. 1.667,00 può valere a smentire l'eccezione formulata perché trattasi
6 di somme dovute per prestazioni svolte e non contestate che nulla hanno a che fare con gli altri crediti vantati da Controparte_1
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Si deduce, inoltre, come erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non necessario per lo svolgimento di attività di consulenza l'esistenza di un mandato (o delega che dir si voglia) poiché solo attraverso tale produzione documentale sarebbe stato possibile dimostrare l'esistenza del diritto di credito che si intendeva far valere.
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Con ulteriore profilo di censura si deduce, ancora, la erroneità della sentenza con riferimento alla questione relativa al difetto di legittimazione di per il periodo antecedente al 2009 per la quale, il Controparte_1
Tribunale ha rapidamente argomentato, rigettandola, che tale eccezione era stata sollevata solo in sede di precisazione delle conclusioni dimenticando di valutare come il difetto di legittimazione ad agire è rilevabile in ogni stato e grado di giudizio anche d'ufficio dal Giudice.
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Con l'ultimo profilo di censura, infine, l'appellante deduce la erroneità della sentenza con riferimento alla omessa prova del credito asseritamente vantato e ritenuto dimostrato dalla documentazione prodotta ovvero delle fatture e dall'estratto autentico delle scritture contabili.
Si rappresenta come il Decidente abbia omesso di valutare che, con l'opposizione a Decreto Ingiuntivo si instaura un normale processo di cognizione ove la prova del credito deve essere fornita secondo i normali criteri codicistici e, a tal proposito, la fattura non costituisce una fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa e dei fatti che la stessa vi ha dichiarato mantenendo, tutt'al più il valore di mero indizio.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata Società appellata nella comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria dell'8 luglio 2022.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere
8 positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Nel merito l'appello è infondato.
I motivi di censura sollevati dall'appellante, stante la loro evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente.
Osserva la Corte che non può porsi in dubbio che tra le parti fosse esistente un rapporto di assistenza professionale in base al quale la svolgeva attività di contabilità ed assistenza fiscale – più Controparte_1 precisamente attività di elaborazione dati – e che tale rapporto perdurò almeno sino al 2017 quando le relazioni di natura professionale si interruppero.
Ciò è dimostrato non soltanto dall'emissione della quattro fatture annotate nei registri contabili ed azionate in monitorio (nn. 46/b del
16.06.2017, 80/b del 31.10.2017, 99/b del 21.12.2017 e 92/b del
21.12.2018), ma anche dalla circostanza che tale rapporto non è mai stato oggetto di contestazione da parte della che, sin dall'atto di Pt_1 citazione in opposizione a ha incentrato le proprie difese su altre Pt_2 questioni di natura giuridica che investivano la dedotta nullità dell'atto monitorio, la prescrizione del credito, la carenza di legittimazione ad agire limitatamente al periodo antecedente la costituzione della Controparte_1
o, infine, sulla mancata esistenza di un mandato che legittimasse le operazioni contabili asseritamente poste in essere in circa un decennio dalla opposta.
A ciò si aggiunga che la stessa , sentita ad interrogatorio formale Pt_1 all'udienza del 15.03.2021, rispondendo all'articolato A (“vero o no che la ha fornito per la Ditta servizi di Controparte_1 Parte_1 elaborazione dati contabili e di tenuta delle scritture contabili”) ha risposto:
“nulla so, preciso che si occupava di ogni questione relativa alla Ditta mio
9 marito” per poi ammettere, in risposta all'art. B (“Vero o no che CP_4
era stato delegato dalla Ditta Vaccaro IN di ritirare le scritture
[...] contabili, ancora in possesso della ) ammettere la circostanza. CP_1
Tale ultima risposta (“sono vere le circostanze di cui all'art. B”) si traduce in una vera e propria confessione della e appurato, altresì, – in Pt_1 quanto riconosciuto anche nei motivi di appello (pag. 6 dell'atto di impugnazione) - che la stessa versò, tramite assegno, alla CP_3 la somma di €. 1.667,00 “per attività professionali non Controparte_1 contestate” ecco che, non può per nulla porsi in dubbio la sussistenza del rapporto intercorrente tra le parti.
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Ciò detto, ed analizzando il primo profilo di censura – che investe la dedotta nullità del Decreto Ingiuntivo in quanto privo di data di emissione e di numero di R.G. - si osserva che tale censura, per come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, non può essere accolta.
In verità il Decreto Ingiuntivo n. 543/2019, emesso dal Tribunale di
Caltanissetta (Giudice Dott. A. Costanza), veniva depositato nel fascicolo telematico n. 1446/2019 R.G. in data 12.12.2019 tant'è che lo stesso, estratto in copia conforme dalla parte istante, venne poi notificato a mezzo pec alla Ditta Vaccaro IN nei termini di legge e che la opponente potè esercitare ed esplicare compiutamente le proprie difese (anche di merito) attraverso l'atto di citazione in opposizione al D. Ingiuntivo, il quale, nel suo frontespizio (pag. 1) contiene riportati sia il numero dell'atto impugnato, sia il numero di R.G. del procedimento nel quale era stato emesso, sia, infine la data di emissione (12.12.2019) che di notifica
(18.12.2019).
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Parimenti infondato appare essere l'ulteriore profilo di censura a mezzo del quale parte opponente, oggi appellante, deduce la erroneità della
10 sentenza nella parte in cui non è stata riconosciuta la prescrizione breve dei crediti vantati.
In proposito si rileva che la dalla allegata Visura Camerale Controparte_1 risulta essere una società “di centro elaborazione dati contabili, dati fiscali, stipendi e salari, stampa digitale, informatica e trasmissione dei dati elaborati “attiva sin dal 17.03.2009, ragione per la quale non trova applicazione la disciplina della prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., secondo quanto insegnato dalle Sez. Un. Civ. che così scrivono: «la prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (art.
2956, n. 2 c.c.), trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d'opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta. Ne consegue, in un regime nel quale il contratto d'opera professionale sia caratterizzato dalla personalità della prestazione, non solo che ad una società può essere conferito soltanto
l'incarico di svolgere attività diverse da quelle riservate alle professioni c.d. protette, ma anche che deve necessariamente essere utilizzato uno strumento diverso dal contratto d'opera professionale e che perciò alla società non può essere opposta la prescrizione presuntiva triennale». (Cass. civile, SS.UU., sentenza 25/06/2015 n° 13144).
Tale principio è stato, pertanto, correttamente applicato dal Tribunale in sentenza (pag. 5/6) che ha rigettato anche tale eccezione.
Rilevato, a tal proposito, che la creditrice ha, con nota del 23.07.2018
(allegata al fascicolo di parte opposta), diffidato la al CP_3 pagamento del dovuto, così interrompendo i termini di prescrizione, e che quest'ultima, con lettera del 20.09.2028, rispondendo al sollecito ricevuto ha dedotto che ”non appena in possesso della specifica documentazione del debito dovuto, sarà cura della sottoscritta, dopo relativa disamina,
11 pagare a mezzo bonifico, sulle coordinate trasmesse la somma riconosciuta di debito” appare evidente che nessuna prescrizione può dirsi maturata con riferimento ai crediti vantati da ed azionati in CP_1 CP_1 monitorio.
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Quanto alla carenza di legittimazione di ad azionare il credito CP_1 vantato per il periodo antecedente al marzo 2009 (data di inizio della sua attività, quindi relativamente all'anno di imposta 2008) si osserva che, detta eccezione (vedasi pag. 7 della sentenza) venne formulata, per la prima volta, in sede di precisazione della conclusioni senza che mai, negli scritti precedenti, la questione fosse stata sollevata.
Ne discende che la difesa con la quale il convenuto si sia limitato a dedurre, ed eventualmente argomentare che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa che deve essere adeguatamente dimostrata e provata cosa che, nel caso in specie, per come correttamente evidenziato dal primo Giudice (pag. 7 della sentenza), non è avvenuto.
(Cass. Civ. Sez. Un. 16.02.2016 n. 2951).
Da ciò discende il rigetto anche di tale profilo di censura.
*****
Quel che rileva, a questo punto attiene, all'esame del profilo di censura che investe la reale esistenza del credito – contestato dalla opponente con il quarto profilo di censura – sulla base delle risultanze istruttorie emerse in primo grado.
Con l'atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo, invero,
(pag. 4 della citazione) ha dedotto la nullità dell'atto Parte_1 monitorio per carenza della prova scritta del credito azionato.
A fronte di tale affermazione la ha replicato che l'onere Controparte_1 probatorio era stato ampiamente assolto mediante il deposito delle fatture
12 azionate e “l'estratto autentico delle scritture contabili” senza null'altro allegare e nulla chiedere se non l'interrogatorio formale della Pt_1
.
[...]
Non vi è dubbio che nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo, - che rappresenta un processo di cognizione piena volto a verificare la validità del credito azionato, si applicano i principi generali sull'onere della prova
– il valore probatorio della fattura commerciale è limitato alla sola fase monitoria del procedimento, essendo, le fatture, documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, senza alcun segno di riconoscimento del debitore ed in tale senso la giurisprudenza ritiene che: “la fattura è un mero documento contabile… che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale. Di qui, la sua assoluta inidoneità a fornire la prova tanto dell'esistenza, quanto della liquidità di un credito”
(Cass. sez. II, 29.11.2004 n. 22401)
Tuttavia, di recente, la Corte di Cassazione ha definito in modo chiaro quale efficacia probatoria debba attribuirsi alla fattura commerciale annotata nelle scritture contabili enunciando il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (Cass. Civ, Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3581).
*****
Valorizzando il superiore principio di diritto e valutate le risultanze istruttorie nel complesso, ritiene la Corte che possa ritenersi fondata la richiesta di pagamento avanzata in fase monitoria dalla e Controparte_1 contestata dalla alla luce delle seguenti considerazioni: CP_3
13 - il rapporto professionale, per le ragioni ampiamente dedotte, può ritenersi effettivamente dimostrato come sussistente tra le parti;
- la stessa ha ammesso, in sede di interrogatorio Parte_1 formale, di avere incaricato il marito, di ritirare la CP_4 documentazione contabile ancora in possesso della CP_1 CP_1
- ancora la , con lettera del 20.09.2018, in risposta ad Parte_1 un sollecito di pagamento ricevuto da ha scritto che ”….non Controparte_1 appena in possesso della specifica documentazione del debito dovuto, sarà cura della sottoscritta, dopo relativa disamina, pagare a mezzo bonifico, sulle coordinate trasmesse la somma riconosciuta di debito”;
- Risulta effettuato, proprio dalla , tramite assegno bancario CP_3 il pagamento in favore di di €. 1.667,00 dovute per attività Controparte_1 professionali non contestate (vedasi atto di appello pag. 6).
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Può, pertanto, serenamente ritenersi che, nel caso in esame la CP_1 ha assolto l'onere probatorio su lei incombente producendo non solo
[...] le fatture e le relative scritture contabili ove le stesse risultano adeguatamente annotate, ma dimostrando l'esistenza del rapporto professionale in essere nonché la sussistenza del credito azionato nel suo ammontare, mai contestato quantitativamente essendosi, parte opponente, limitata ad affermare, nella già citata missiva del 20.09.2018, la sua intenzione di corrispondere il dovuto in seguito ai dovuti accertamenti.
La sentenza deve, pertanto, integralmente confermarsi con il rigetto di tutti i profili di censura.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
14 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 608/2021 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 3 novembre 2021 ed appellata da . Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata Società le spese del presente grado del giudizio che liquida in 2.200,00 per compensi, oltre
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per le rispettive impugnazioni, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Caltanissetta, 27 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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