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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 641/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 137 del 12.4.2024, non notificata;
avente ad oggetto: accertamento negativo di credito contributivo, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Parte_1
Previdi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza – appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco, Oreste CP_1
ZI e NA ST ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della
Sede Provinciale dell' in Bologna – appellato;
CP_2 trattata all'udienza collegiale del 16.10.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_1
Piacenza, in funzione di Giudice del lavoro, proponendo azione di accertamento negativo in relazione alla pretesa azionata dall'Istituto nei propri confronti, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, quale committente di M.E. Costruzioni s.r.l.s., con il Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020001452/S02 del
25.6.2021, notificato in data 29.6.2021, venendo chiamata a rispondere in solido di un debito contributivo del valore di € 127.518,66.
In base al Verbale, gli illeciti contestati alla società appaltatrice consistevano:
a) nella presentazione all' da parte di M.E. Costruzioni s.r.l.s., delle CP_1 denunce delle retribuzioni imponibili dei lavoratori impiegati nei cantieri di
Dimensioni e Geometrie facendo esclusivo ricorso alle compensazioni fiscali Pt_1 per il pagamento della contribuzione obbligatoria dovuta;
b) nella corresponsione, per un elevato numero di dipendenti, di compensi a titolo di “Trasferta Italia” non denunciati all' in quanto considerati CP_2 imponibili esenti;
c) in ripetute registrazioni sul L.U.L di periodi di assenza non retribuita privi di valida giustificazione, estesi, a volte, a varie settimane consecutive, risultando concomitanti per più operai nell'arco del medesimo mese;
d) nell'errato calcolo della retribuzione per il lavoratore Controparte_3 per il mese di marzo 2019.
Il Tribunale, nella resistenza dell' , dato atto dell'assenza dei CP_2 presupposti del meccanismo della compensazione (“A fronte delle evidenti carenze probatorie del ricorso, l' ha introdotto molteplici elementi CP_1 documentali che depongono - in modo grave, preciso e concordante - nel senso della inesistenza e, comunque, non genuinità dei crediti di cui si discute (si veda, in particolare, la lettera dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Direzione
Provinciale di Brescia, del 16.09.2021, di cui al doc. 1 di parte opposta, oltre che il verbale ispettivo ed i relativi allegati”), rilevava, quanto al tema delle trasferte, che l'opponente aveva mancato di descrivere con puntualità la natura, la frequenza e l'organizzazione degli spostamenti (luogo di partenza, durata e destinazione) demandati ai dipendenti, ovvero, in sostanza, di fornire dimostrazione circa la effettiva riconducibilità degli stessi alla nozione di trasferta, limitandosi ad affermare che “l' è in possesso di tutta la CP_1 documentazione da cui si evince che i lavoratori hanno lavorato in trasferta
(cantieri di Parma e Cremone) rispetto alla sede nella cui provincia veniva effettivamente svolta l'attività prevalente di lavoro (Brescia)”. Peraltro, osservava
2 [.. il Giudice, quanto dedotto nel ricorso, ossia che i rapporti tra Parte_1 ed M.E. Costruzioni s.r.l.s. comportassero lo “svolgimento di Parte_1 attività edilizie quali la realizzazione di scavi, la posa di tubi, l'assistenza muraria per impianto elettrico, idraulico o per la posa di porte e serramenti, la realizzazione di pareti e paretine divisorie, oltre ad opere in muratura” presso numerosi cantieri, induceva a escludere che fosse prevista la trasferta dei lavoratori e ciò alla luce del richiamato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale una prolungata permanenza al lavoro presso un cantiere costituisce una modalità strutturale di resa della prestazione.
Il Tribunale concludeva affermando che “Restano, pertanto, dovute le somme richieste dall sul cui ammontare non vi è, peraltro, specifica CP_1 contestazione” e questo stesso discorso “vale con riferimento agli ulteriori emolumenti sottratti alla contribuzione, seppur in mancanza dei relativi presupposti, e all'errato calcolo della contribuzione per il lavoratore
[...]
. Pertanto, data la non specifica contestazione dei fatti storici alla base CP_3 della controversia - comunque acclarabili anche dal verbale in atti redatto prendendo diretta visione della documentazione da parte degli ispettori e avente natura di atto pubblico per la parte in cui descrivono la materialità dei fatti riscontrati (si ribadisce, non contestati dalla stessa parte ricorrente) - si deve ritenere che le giustificazioni addotte da parte ricorrente non siano idonee a inficiare le deduzioni dell'Ente previdenziale”.
L'opposizione era dunque respinta.
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. IN VIA PRINCIPALE, RIFORMARE integralmente la sentenza n.
137/2024 … e conseguentemente
ACCOGLIERE la domanda proposta, in via principale, da
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. Parte_1
442 c.p.c. e, per l'effetto, Voglia così provvedere:
a. DICHIARARE la nullità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020001452/S02 emesso dall' in data 25 giugno 2021, in CP_1 quanto illegittimo, indeterminato ed infondato per le ragioni esposte e, per
l'effetto dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' per complessivi CP_1
€ 127.518,66;
2. IN VIA SUBORDINATA, RIFORMARE integralmente la sentenza n.
137/2024 emessa dal Tribunale di Piacenza – Sezione Civile, in persona del
Giudice, Dott.ssa Maddalena Ghisolfi, in data 12 aprile 2024, e pubblicata in pari data, nel procedimento n. 437/2022 R.G. e conseguentemente
3 ACCOGLIERE la domanda proposta, in via subordinata, da
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. Parte_1
442 c.p.c. e, per l'effetto, Voglia così provvedere:
b. Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la richiesta formulata in via principale e/o il provvedimento emesso da dovesse essere CP_1 ritenuto valido e legittimo, si chiede che venga comunque annullato per indeterminatezza e mancanza assoluta di prova dell'an e del quantum”.
L' si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. CP_1
3. Con il primo motivo¸ la società censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha affermato che “(…) deve quindi ritenersi che, essendo rimasto insoluto il debito di m.e. costruzioni s.r.l.s. avente ad oggetto i contributi previdenziali in CP_ quanto il pagamento a mezzo compensazione non è andato a buon fine, l' è legittimato a pretenderne il pagamento sia da parte del debitore, sia da parte dei coobbligati in via solidale, nella sua qualità di creditore insoddisfatto”, considerazione basata su di un erroneo presupposto.
Rileva, la parte, che non sarebbe possibile a tutt'oggi affermare che il debito contributivo della M.E. Costruzioni S.r.l.s. sia rimasto insoluto.
Precisamente, “Ferma restando l'assoluta legittimità dello strumento della compensazione orizzontale (anche ai sensi dell'art. 17, co. 1 D.lgs. n. 241/1997) al fine di estinguere debiti contributivi e obbligazioni previdenziali mediante la compensazione - tra gli altri - di crediti fiscali, si precisa che nella predetta ipotesi, mediante l'utilizzo di modello F24, si avrebbe una immediata imputazione delle somme (seppur pagate mediante compensazione di crediti fiscali) nella contabilità dell'Ente beneficiario contestualmente avendosi un immediato e CP_1 corrispondente addebito a carico dell'Ente depositario del credito Agenzia delle
Entrate.
Nel caso di specie, il meccanismo sopra descritto non andava a buon fine non in quanto la struttura di gestione non provvedeva all'accredito delle somme e nemmeno poiché le somme inizialmente accreditate in favore di siano state CP_1 poi stornate per effetto di accertamento di contestazioni relative al credito di imposta invocato da M.E. Costruzioni S.r.l.s., ma – come espressamente rappresentato da parte convenuta nel primo grado di giudizio – poiché CP_1 avendo (un così definito) “sentore” di un'avvenuta compensazione di crediti inesistenti, rifiutava il pagamento restituendo il credito all'amministrazione il cui credito era stato compensato e considerando la contribuzione omessa tout court”.
Il mancato attuale “buon fine” del pagamento a mezzo compensazione era dunque imputabile unicamente a scelta unilaterale dell' che rifiutava CP_2
l'accredito diretto delle somme sulla base di una mera segnalazione proveniente da Agenzia delle Entrate, in mancanza di accertamento alcuno.
4 Come ricostruito dall'appellante, il Verbale unico di accertamento e notificazione oggetto di impugnazione traeva origine dall'attività di controllo effettuata da parte di Agenzia delle Entrate in merito alla posizione della società
M.E. Costruzioni S.r.l.s.
La stessa Agenzia delle Entrate aveva ribadito in più occasioni che trattavasi di attività di controllo volta alla verifica circa la sussistenza dei crediti fiscali utilizzati da M.E. Costruzioni S.r.l.s. in quanto sarebbe emersa discrasia sul piano fiscale “che POTREBBE inficiare la veridicità dei crediti IVA infrannuali e gli stessi crediti IVA utilizzati in compensazione”.
È quindi lo stesso Ente accertatore a confermare che nessun accertamento circa la sussistenza o meno dei crediti utilizzati in compensazione dalla subappaltatrice era stato concluso e definito, con la conseguenza che detta insussistenza non risulterebbe in alcun modo accertata e/o provata. E neppure le indagini che sarebbero state conseguentemente svolte da (di cui alla CP_1 memoria difensiva di primo grado dell'Ente) avevano portato ad alcun accertamento chiarificatore e decisivo in merito.
Manca, pertanto, “il presupposto fondante la richiesta di pagamento formulata da in quanto da un lato il pagamento (seppur rifiutato CP_1 arbitrariamente dall'Ente) è stato regolarmente effettuato mediante compensazione di crediti fiscali dalla subappaltatrice e, dall'altro, alcuna attività di accertamento risulta oggi (e risultava all'epoca della notifica di avviso unico di accertamento e notificazione oggetto di impugnazione) conclusa con la conseguenza che alcuna inesistenza dei crediti fiscali utilizzati in compensazione da M.E. Costruzioni risulta oggi essere stata accertata”, con impossibilità di individuare alcuna responsabilità o dovere di sorta a carico di un soggetto terzo quale – coinvolto quale responsabile in solido ex Parte_1 art. 29, co. II D.Lgs. n. 276/2003 –, se non in forza di un pieno e completo accertamento di responsabilità in capo all'obbligato principale, accertamento oggi mancante.
E qualora il versamento si dovesse considerare effettuato (ancorché attraverso la compensazione con crediti di imposta inesistenti o non spettanti),
“sarà – in caso di successivo accertamento di detta inesistenza o non spettanza -
l'Erario a dover eventualmente provvedere al recupero del credito di imposta nei confronti di parte debitrice, ferma rimanendo l'attribuzione ad delle somme CP_1 all'Ente spettanti”.
Con il secondo motivo¸ l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha affermato che “(…) il disconoscimento operato dall' onerava la CP_1 ricorrente di provare la sussistenza e veridicità dei crediti portati in compensazione dal momento che la compensazione con crediti diversi costituisce
5 una deroga al generale principio di indisponibilità del credito contributivo, con conseguente applicazione dell'art. 14 delle disp. prel. c.c. e con onere della prova della sussistenza dei presupposti, ex lege gravante sul soggetto che la utilizza”, senza considerare che la parte ricorrente nell'ambito del procedimento di primo grado non era la società M.E. Costruzioni S.r.l.s., quale soggetto che aveva provveduto al pagamento dei debiti contributivi mediante lo strumento della compensazione orizzontale con crediti fiscali, ma un soggetto terzo e distinto.
Non potrebbe quindi essere “posto a carico di un soggetto terzo, con struttura organizzativa, contabile e fiscale propria, estraneo rispetto al soggetto giuridico sottoposto ad attività di controllo e verifica, l'onere di provare la sussistenza e la veridicità dei crediti fiscali portati in compensazione dall'obbligato principale, onere della prova che, per espressa indicazione del Tribunale di primo grado, grava ex lege sul soggetto che li utilizza”.
Non sussisterebbero quindi i presupposti per porre a carico dell'appellante oneri gravanti sulla parte che invoca la compensazione, ovverosia la
[...]
Controparte_4
L'appellante aveva poi provveduto, a tutela dei propri interessi, al controllo circa la regolare presentazione dei modelli F24 relativi alle posizioni contributive dei lavoratori alle dipendenze di M.E. Costruzioni, operanti presso i cantieri di in costanza di rapporto contrattuale e, quindi, al Parte_1 Parte_1 controllo dell'effettivo avvenuto pagamento del complessivo debito contributivo da parte dell'obbligata principale.
La compensazione effettuata da M.E. Costruzioni S.r.l.s., la titolarità in capo alla predetta società dei crediti fiscali portati in compensazione, così come la concreta sussistenza degli stessi e la possibilità nel caso specifico di provvedere ad una compensazione di tipo orizzontale, non sarebbero quindi circostanze oggetto di una possibile verifica da parte dell'appellante, così come non sarebbero elementi in alcun modo dalla stessa acquisibili.
3.1. I due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della relativa connessione tematica, sono infondati.
L'appellante non contesta il debito contributivo della Controparte_5 da questa compensato con asseriti crediti fiscali e, nella qualità di committente
(appaltante) della stessa società ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, deve considerarsi debitore in solido con dei contributi stessi.
Su incombenza allora l'onere di dimostrare Parte_1 che il diritto di credito dell' era stato legittimamente estinto mediante CP_1 compensazione con un credito tributario dell'appaltatrice.
Come rilevato in un caso analogo dalla Corte di Appello di Brescia con la sentenza del 26.2.2025, n. 194, “il creditore che agisce per l'adempimento deve
6 fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, spettando invece a quest'ultimo la prova di fatti estintivi o modificativi del credito, quali appunto la compensazione (Cfr., tra le molte, Cass., Sez. Lav., sent. n. 292 del 12 gennaio 2016).
Rispetto a questo principio non risultano previste eccezioni per il caso in cui ad opporre la compensazione sia il debitore solidale, come consentito dall'art.
1302 c.c., a norma del quale “ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo”
Del resto, se il debitore solidale oppone in compensazione il credito di un condebitore non può che assumere la sua stessa posizione, anche dal punto di vista degli oneri probatori”.
Questi essendo i principi applicabili, spettava dunque all'appellante di provare l'esistenza del credito tributario opposto in compensazione dalla
[...]
Al riguardo, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova. Controparte_4
In ogni caso, si giungerebbe a identica conclusione anche a voler ritenere che spettasse invece all' dimostrare l'illegittimità della compensazione in CP_1 questione.
L' ha infatti provato (doc. 1) che l'Agenzia delle Entrate aveva messo CP_2 in dubbio la sussistenza del credito fiscale opposto in compensazione dalla
[...]
producendo in causa la relazione dell'Agenzia delle Entrate di Controparte_4
Brescia riferita alla posizione fiscale della società relativa Controparte_4 alle compensazioni effettuate.
Nella relazione si dava atto di una evidente discrasia tra i dati indicati nella dichiarazione della e quelli presenti nella Banca dati Controparte_4 spesometro, risultando che a fronte di acquisti dichiarati in relazione all'anno 2018 per € 2.347.130,00, oltre a IVA per € 516.369,00, risultavano nella banca dati
“fatture e corrispettivi” soltanto per € 14.535,96, oltre a IVA per (omissis), fatturati dalla Controparte_4
Le criticità emerse a carico di e dei soggetti collegati Controparte_4 emergevano a considerare i seguenti elementi: “- medesima sede legale nella maggior parte dei casi;
- costituite lo stesso giorno con atto del medesimo notaio;
- ricorrenza dei medesimi rappresentanti legali;
- molte società rivestono sia il ruolo di fornitore (con addebito di Iva) che di cliente (senza addebito di Iva); - ricorrenza degli stessi professionisti nella presentazione dei modelli TR, delle dichiarazioni e del modello 770 - maturano ingenti crediti Iva che utilizzano per CP_ compensare le posizioni debitorie ai fini - sono/sono stati consorziati di
Consorzio COEDI, - In alcuni casi non adempiono agli obblighi dichiarativi”,
7 potendo concludersi che “Il meccanismo descritto è verosimilmente riconducibile al più ampio fenomeno della somministrazione illecita di personale, caratterizzato dalla presenza di società attive nel settore delle costruzioni, scarsamente patrimonializzate ma titolari di numerosi rapporti di lavoro dipendente (c.d. serbatoi di personale), le quali stipulano con i propri clienti/committenti contratti di appalto, e quindi fatturano a questi ultimi i servizi prestati (in regime di non imponibilità Iva). I lavoratori, che nella sostanza sono alle dirette dipendenze delle società clienti/committenti, figurano come dipendenti delle società appaltatrici allo scopo di far gravare solo su queste ultime gli oneri fiscali correlati alla titolarità dei rapporti di lavoro dipendente (ritenute sulle retribuzioni, contributi previdenziali ed assicurativi), oneri che vengono sistematicamente neutralizzati per effetto dell'utilizzo in compensazione di crediti tributari inesistenti. Ciò consente alle società committenti di trasferire formalmente sulle società appaltatrici gli oneri fiscali connessi al lavoro dipendente e, al tempo stesso, di ottenere le opere a prezzi inferiori a quelli di mercato, dal momento che le società appaltatrici, non sopportando alcun onere fiscale correlato “ai “propri” dipendenti, possono offrire ai loro clienti prezzi assolutamente convenienti”.
Alla luce di questi elementi gravi, precisi e concordanti e, come tali, sufficienti a provare, in particolare, la fittizietà dei crediti I.V.A. dichiarati dalla spettava all'appellante fornire elementi idonei a scalfirli. Controparte_4
Nessun elemento è stato fornito, per cui non può che ritenersi provata l'insussistenza dei crediti fiscali utilizzati dalla appaltatrice per pagare i propri debiti contributivi, con conseguente persistenza di questi ultimi e obbligo per l'appellante di provvedere al loro pagamento quale condebitrice in solido.
Né incide sull'obbligo di pagamento la circostanza che l'appellante avesse verificato la regolare presentazione da parte della datrice di lavoro dei modelli
F24. L'art. 29, comma 2, del d.lgs.276/2003, per quanto attiene alla responsabilità solidale del committente in materia di contributi previdenziali omessi dall'appaltatore, come ancora osservato dalla Corte di Appello di Brescia nell'indicata sentenza (di cui si riportano di seguito le argomentazioni), non prevede esoneri o esclusioni di responsabilità, omettendo ogni riferimento e valorizzazione della condizione soggettiva dell'obbligato in solido (e cioè del fatto che l'obbligato in solido sia al corrente dell'omissione contributiva dell'obbligato principale, o, addirittura, abbia elementi per ritenere che non vi sia alcuna omissione). L'art. 29, in origine, consentiva l'esonero del committente dalla responsabilità solidale soltanto in caso di espresse previsioni, qui non ricorrenti, dei contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, i quali, tuttavia,
8 perché l'esonero fosse valido ed efficace, erano tenuti ad individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Questa deroga, peraltro, è venuta meno per effetto dell'art. 2, del d. l. n.
25/2017, convertito nella l. n. 49/2017, non essendo più possibile alcun esonero dalla responsabilità solidale in questione. Il regime di solidarietà opera sempre a prescindere dalla condotta tenuta dall'appaltatore, la quale anche se in tesi fosse illegittima o addirittura illecita (in quanto diretta a trarre in inganno il committente responsabile in solido) non esime il committente (pur in buona fede) dall'obbligo solidale.
Si tratta, all'evidenza, di una tutela rafforzata che il legislatore ha inteso introdurre per i dipendenti delle ditte appaltatrici e sub-appaltatrici, traslando una parte di rischio di impresa sull'imprenditore-committente (che solitamente è quello più solido), pur in presenza di appalti genuini. Ed invero, i lavoratori dell'appaltatore si trovano ad operare in una situazione di decentramento e dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della loro prestazione lavorativa, di talché è giustificato che il committente, che di fatto utilizza questa prestazione, sia chiamato a rispondere dei debiti retributivi e contributivi dell'appaltatore o del subappaltatore e ciò indipendentemente dalle effettive possibilità di controllo o di intervento del committente, posto che questi nel momento in cui ha scelto quell'appaltatore, ha accettato il rischio di sue eventuali inadempienze nei confronti degli enti previdenziali (oltre che dei lavoratori). In sostanza il committente, per quanto attiene alle obbligazioni contributive e retributive, risponde sempre, a prescindere da qualsiasi condizione soggettiva e da qualsiasi possibilità dello stesso di controllare o ingerirsi nella gestione ad opera dell'appaltatore dei rapporti di lavoro dei dipendenti impiegati in esecuzione dell'appalto.
In assenza di espressa previsione di legge, non è dunque possibile ritagliare ipotesi di esonero non previste dalla norma medesima (la quale evidentemente, se avesse inteso attribuire rilevanza alle condizioni soggettive del committente, per la sua assenza di colpa in ordine alla verifica del corretto e regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte dell'appaltatore, lo avrebbe detto espressamente).
D'altro canto, l'angolo visuale in cui ci si deve porre non è quello della sussistenza o meno di una colpa (anche soltanto in eligendo) del committente chiamato a rispondere in solido, o del suo inadempimento per non aver adeguatamente controllato, ex ante e nel corso dell'appalto, la solvibilità dell'appaltatore con riferimento alle retribuzioni e alle contribuzioni dovute per i lavoratori impiegati nell'appalto, ma è appunto quello della tutela rafforzata di questi lavoratori, sia dal punto di vista retributivo, sia dal punto di vista
9 previdenziale, tutela che sarebbe certamente compromessa qualora si consentisse al committente di liberarsi della responsabilità solidale, facendo valere posizioni
(dello stesso committente o dell'appaltatore) del tutto estranee ai lavoratori medesimi (i lavoratori sono estranei ai rapporti tra il committente e l'appaltatore/datore di lavoro). Né vi sono ragioni per far ricadere sulla fiscalità generale i vuoti contributivi dovuti agli inadempimenti contributivi dell'appaltatore, anziché sul datore di lavoro e sul soggetto che di fatto ha utilizzato la prestazione lavorativa del lavoratore colpito dall'omissione contributiva. D'altro canto, il committente, chiamato a rispondere in solido, ben può agire in via di regresso nei confronti dell'appaltatore.
Il tutto senza considerare che le modalità di controllo del corretto adempimento degli obblighi contributivi da parte dell'appaltatore non si fermano certo alla richiesta del DURC, ben potendo il committente, proprio in questa qualità, pretendere dal proprio appaltatore l'esibizione di documentazione ben più pregnante circa l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti (denunce contributive mensili e ricevute di pagamento dei contributi dovuti) e ciò a maggior ragione considerata la possibilità introdotta dall'art. 4 del d. l. n. 43/2014 (conv. nella l. n.
78/2014), di verificare con modalità telematiche la regolarità contributiva delle imprese verso gli enti previdenziali. La stessa Cass., 25.1.2022, n. 2169, in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003, ha escluso la configurabilità di un esonero in funzione della possibilità di conoscenza o meno, da parte del committente, dell'esistenza dei rapporti di lavoro dei quali è chiamato a rispondere, e ciò in ragione della “ratio” della disposizione, volta ad evitare che la dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione delle prestazioni vada a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto.
Concludendo in punto, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di pagamento dei contributi in questione da parte dell'appellante, quale committente e responsabile in solido con l'appaltatore ai sensi dell'art.29 d.lgs. n. 276 /2003, a nulla rilevando l'estraneità dello stesso ai fatti fonte degli addebiti contributivi.
È dunque conseguente l'affermazione della legittimazione attiva dell' a pretendere il pagamento dell'obbligato solidale. CP_1
4. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ravvisato l'assenza di indicazioni utili a ricondurre gli spostamenti territoriali dei lavoratori della M.E. Costruzioni alla fattispecie della trasferta.
L'appellante imputa al Tribunale di non aver considerato la relativa posizione di soggetto terzo: “Proprio la diretta gestione e organizzazione del personale da parte della società sub-appaltatrice e datrice di lavoro, determina
10 che ogni e qualunque documentazione ovvero informazione di dettaglio in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa da parte di ogni singolo dipendente sia nella sola e unica disponibilità della datrice di lavoro. Non potrebbe essere altrimenti”.
La società precisa comunque di aver esibito, a seguito della richiesta dell'Istituto, tutta la documentazione relativa ai rapporti intercorrenti tra le due società, comprensiva dell'elenco dei lavoratori alle dipendenze di M.E.
Costruzioni S.r.l.s. che, in forza dei contratti di appalto (parimenti trasmessi in copia all' ), avevano prestato la propria attività lavorativa presso Controparte_6
i cantieri siti nelle provincie di Parma e NA facenti capo alla stessa appellante.
L'invocata (anche in sentenza di primo grado) mancata puntuale e dettagliata descrizione da parte di circa la natura, la Parte_1 frequenza e l'organizzazione degli spostamenti dei lavoratori assunti alle dipendenze e gestiti direttamente dalla società M.E. Costruzioni S.r.l.s., discenderebbe allora – e non potrebbe essere altrimenti – da un duplice ordine di ragioni, ovverosia dall'estraneità alle dinamiche organizzative della appaltatrice e dalla genericità degli elementi presentati da parte dell'Ente Previdenziale in occasione del verbale unico di accertamento e notificazione impugnato e, soprattutto, delle modalità con cui sarebbero stati svolti dall' i conteggi da CP_1 cui dovrebbero desumersi sia le precise trasferte contestate (con ogni dettaglio al riguardo), sia l'importo poi complessivamente richiesto in pagamento alla società obbligata solidale.
Presa, in ogni caso, “visione dei menzionati allegati al suddetto avviso unico di accertamento e notificazione prodotti da in sede di giudizio di primo CP_1 grado”, evidenzia la società l'impossibilità di conoscere i dati alla base degli elementi ivi indicati e, conseguentemente, le modalità attuate per l'effettuazione dei conteggi, con ogni conseguenza in termini di impossibilità di contestazioni di sorta. Allo stesso modo non sarebbe dato, nemmeno sulla base di detti allegati (in alcun modo chiarificatori), rinvenire le informazioni atte a consentire la dettagliata e invocata presa di posizion in merito a ogni singola voce (in ogni caso onere a carico di M.E. Costruzioni s.r.l.s.).
Una volta dimostrato documentalmente l'avvenuto impiego dei lavoratori presso luoghi di lavoro distinti, rispetto alla sede nel cui territorio provinciale veniva svolta in modo prevalente e preponderante l'attività, ne discenderebbe, per stessa ammissione dell' la prova della genuinità delle trasferte presso i CP_1 cantieri dell'appellante, posti in NA (PR), TT (PR), HE (PR),
FI (PR), CH (PR), EG (MN), NA (CR) e CR
Rubbiano (CR), perlomeno relativamente alle giornate in cui i dipendenti di ME
11 Costruzioni s.r.l.s. avevano lavorato per non Parte_1 potendo dunque nemmeno farsi questione di trasfertismo.
Nel caso di specie, tuttavia, l' , con riferimento al “totale Controparte_6 giornate di lavoro c/o Dimensioni e Geometrie”, avrebbe provveduto indebitamente al calcolo dei “contributi addebitati su imponibile omesso” nella misura del 100%, da cui la conseguente erronea (e maggiore) determinazione degli importi a titolo di “contributi per giornata” e, così, degli importi totali imputati alla odierna appellante a titolo di “contributi Dimensioni e Geometrie per obbligo in solido”.
Rileva infine la società che, qualora dovesse (nella denegata ipotesi) ritenersi sussistente la differente ipotesi del trasfertismo, la relativa contribuzione risulterebbe erroneamente calcolata nel massimo (100%) in luogo di quella che sarebbe stata corretta della metà (50%).
Anche questo motivo è infondato.
Per quanto attiene all'addebito contributivo riguardante l'assoggettamento a contribuzione dei compensi che i funzionari ispettivi, esaminando le buste paga, hanno accertato essere stati erogati ai dipendenti della ME Costruzioni sotto la voce della “Trasferta Italia”, occorre chiarire che l' verificando la CP_1 presenza nelle buste paga dei dipendenti della di somme Controparte_4 non assoggettate a contribuzione per detto titolo, ha messo in dubbio che questi lavoratori avessero lavorato in trasferta e quindi ha chiesto alla Controparte_4 di fornirne la prova (magari con la produzione di documentazione che desse
[...] evidenza della necessità per i dipendenti di affrontare spese, come quelle relative ai pedaggi stradali o alle schede carburante); in assenza di questa prova, l' CP_2 ha ritenuto, in sostanza, che le voci in questione fossero fittizie e mascherassero in realtà un compenso aggiuntivo non collegato ad alcuna trasferta, e in quanto tali fossero da assoggettare a contribuzione1.
L'operato dell' come ricordato ancora nella sentenza di merito sopra CP_1 richiamata (sempre ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), non merita in realtà censure, essendo invero consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel caso di specie l'Istituto deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro,
12 spettando invece al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale di cui all'art. 12 della l.153/1969. Secondo la norma, sono assoggettati a contribuzione tutti i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro ed in particolare tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro (art. 49 e 51 del T.U.I.R.), spettando dunque al datore di lavoro dimostrare, in caso di rimborsi e trasferte, che le trasferte sono state realmente effettuate e in quali termini (con quale cadenza e presso quale luogo) e che le spese rimborsate (in via forfettaria o a più di lista) sono state effettivamente sostenute.
Opera dunque il principio generale più volte enunciato dalla Suprema Corte secondo cui laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di aver accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso forfettario delle spese, l'onere per prima cosa, di provarne il presupposto di fatto, ossia che il lavoratore sia stato effettivamente inviato ad operare in trasferta ed abbia effettivamente operato in trasferta, e/o abbia effettivamente affrontato le spese rimborsate forfettariamente (v. ad es. Cass.,
19.8.2024, n. 22923).
La e, nella specie, la stessa appellante, quale obbligata Controparte_4 in solido, a fronte della contestazione della mancanza dei presupposti di legge per l'erogazione ai dipendenti di emolumenti definiti nelle buste paga come indennità di trasferta, avrebbero dovuto provare il contrario, ossia la ricorrenza dei relativi presupposti.
L'appellante ha sul punto affermato di aver portato all'attenzione dell' la lista dei lavoratori alle dipendenze di M.E. Costruzioni che, in CP_1 forza dei contratti di appalto, avevano prestato la propria attività lavorativa presso i cantieri siti nelle provincie di Parma e NA facenti capo alla stessa appellante e gli stessi contratti di appalto.
Ma si tratta di dati che non documentano l'effettuazione delle trasferte da parte dei lavoratori, essendo la stessa appellante ad affermare di non essere in grado e di non avere a disposizione i dati relativi alla natura, alla frequenza e all'organizzazione degli spostamenti dei lavoratori assunti alle dipendenze e gestiti direttamente dalla società sub-appaltatrice M.E. Costruzioni S.r.l.s.
In assenza di questa prova, fondatamente l'Istituto ha assoggettato a contribuzione i relativi emolumenti.
13 5. Le affermazioni conclusive presenti nella sentenza, secondo cui “Stesso discorso vale con riferimento agli ulteriori emolumenti sottratti alla contribuzione, seppur in mancanza dei relativi presupposti, e all'errato calcolo della contribuzione per il lavoratore . Pertanto, data la non Controparte_3 specifica contestazione dei fatti storici alla base della controversia - comunque acclarabili anche dal verbale in atti redatto prendendo diretta visione della documentazione da parte degli ispettori e avente natura di atto pubblico per la parte in cui descrivono la materialità dei fatti riscontrati (si ribadisce, non contestati dalla stessa parte ricorrente) - si deve ritenere che le giustificazioni addotte da parte ricorrente non siano idonee a inficiare le deduzioni dell'Ente previdenziale” non sono oggetto di impugnazione, non potendo riferirsi ad esse, per mancanza di specificità e di riferimenti, il richiamo compiuto nell'atto di appello a “ogni altro argomento, eccezione ed istanza, dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti”, richiamo che, essendo compiuto alle difese di primo grado, non può essere correlato al contenuto della sentenza.
Tali statuizioni sono pertanto divenute definitive.
6. L'appello va quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata.
7. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo. Va dato atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, comma 1 – quater, del DPR n. 115/ 2002.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, comma 1 – quater, del DPR n. 115/ 2002.
Così deciso in Bologna il 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così nel verbale ispettivo: “Dal controllo dei dati inseriti nel Libro Unico del Lavoro è emerso che la M.E. COSTRUZIONI SRLS, dall'ottobre 2018 al gennaio 2020, ha esposto in busta paga, per un elevato numero di dipendenti, compensi a titolo di "Trasferta Italia" di cui è stata omessa la denuncia all' , in quanto considerati imponibili esenti. Poiché non sono stati CP_2 forniti i documenti necessari a motivare le giornate di trasferta dichiarate e a giustificare il diritto all'esenzione, gli importi erogati come "Trasferta Italia" sono da considerare imponibili a tutti gli CP_ effetti e la società è tenuta a versare all' la contribuzione obbligatoria di legge ad essi riferita. Detti importi sono rilevabili dagli allegati "A", "B" e "C", che li riportano distinti per anno solare. L'ammontare complessivo dell'imponibile è quantificato in e 143.392,78”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 641/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 137 del 12.4.2024, non notificata;
avente ad oggetto: accertamento negativo di credito contributivo, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Parte_1
Previdi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza – appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco, Oreste CP_1
ZI e NA ST ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della
Sede Provinciale dell' in Bologna – appellato;
CP_2 trattata all'udienza collegiale del 16.10.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_1
Piacenza, in funzione di Giudice del lavoro, proponendo azione di accertamento negativo in relazione alla pretesa azionata dall'Istituto nei propri confronti, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, quale committente di M.E. Costruzioni s.r.l.s., con il Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020001452/S02 del
25.6.2021, notificato in data 29.6.2021, venendo chiamata a rispondere in solido di un debito contributivo del valore di € 127.518,66.
In base al Verbale, gli illeciti contestati alla società appaltatrice consistevano:
a) nella presentazione all' da parte di M.E. Costruzioni s.r.l.s., delle CP_1 denunce delle retribuzioni imponibili dei lavoratori impiegati nei cantieri di
Dimensioni e Geometrie facendo esclusivo ricorso alle compensazioni fiscali Pt_1 per il pagamento della contribuzione obbligatoria dovuta;
b) nella corresponsione, per un elevato numero di dipendenti, di compensi a titolo di “Trasferta Italia” non denunciati all' in quanto considerati CP_2 imponibili esenti;
c) in ripetute registrazioni sul L.U.L di periodi di assenza non retribuita privi di valida giustificazione, estesi, a volte, a varie settimane consecutive, risultando concomitanti per più operai nell'arco del medesimo mese;
d) nell'errato calcolo della retribuzione per il lavoratore Controparte_3 per il mese di marzo 2019.
Il Tribunale, nella resistenza dell' , dato atto dell'assenza dei CP_2 presupposti del meccanismo della compensazione (“A fronte delle evidenti carenze probatorie del ricorso, l' ha introdotto molteplici elementi CP_1 documentali che depongono - in modo grave, preciso e concordante - nel senso della inesistenza e, comunque, non genuinità dei crediti di cui si discute (si veda, in particolare, la lettera dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Direzione
Provinciale di Brescia, del 16.09.2021, di cui al doc. 1 di parte opposta, oltre che il verbale ispettivo ed i relativi allegati”), rilevava, quanto al tema delle trasferte, che l'opponente aveva mancato di descrivere con puntualità la natura, la frequenza e l'organizzazione degli spostamenti (luogo di partenza, durata e destinazione) demandati ai dipendenti, ovvero, in sostanza, di fornire dimostrazione circa la effettiva riconducibilità degli stessi alla nozione di trasferta, limitandosi ad affermare che “l' è in possesso di tutta la CP_1 documentazione da cui si evince che i lavoratori hanno lavorato in trasferta
(cantieri di Parma e Cremone) rispetto alla sede nella cui provincia veniva effettivamente svolta l'attività prevalente di lavoro (Brescia)”. Peraltro, osservava
2 [.. il Giudice, quanto dedotto nel ricorso, ossia che i rapporti tra Parte_1 ed M.E. Costruzioni s.r.l.s. comportassero lo “svolgimento di Parte_1 attività edilizie quali la realizzazione di scavi, la posa di tubi, l'assistenza muraria per impianto elettrico, idraulico o per la posa di porte e serramenti, la realizzazione di pareti e paretine divisorie, oltre ad opere in muratura” presso numerosi cantieri, induceva a escludere che fosse prevista la trasferta dei lavoratori e ciò alla luce del richiamato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale una prolungata permanenza al lavoro presso un cantiere costituisce una modalità strutturale di resa della prestazione.
Il Tribunale concludeva affermando che “Restano, pertanto, dovute le somme richieste dall sul cui ammontare non vi è, peraltro, specifica CP_1 contestazione” e questo stesso discorso “vale con riferimento agli ulteriori emolumenti sottratti alla contribuzione, seppur in mancanza dei relativi presupposti, e all'errato calcolo della contribuzione per il lavoratore
[...]
. Pertanto, data la non specifica contestazione dei fatti storici alla base CP_3 della controversia - comunque acclarabili anche dal verbale in atti redatto prendendo diretta visione della documentazione da parte degli ispettori e avente natura di atto pubblico per la parte in cui descrivono la materialità dei fatti riscontrati (si ribadisce, non contestati dalla stessa parte ricorrente) - si deve ritenere che le giustificazioni addotte da parte ricorrente non siano idonee a inficiare le deduzioni dell'Ente previdenziale”.
L'opposizione era dunque respinta.
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. IN VIA PRINCIPALE, RIFORMARE integralmente la sentenza n.
137/2024 … e conseguentemente
ACCOGLIERE la domanda proposta, in via principale, da
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. Parte_1
442 c.p.c. e, per l'effetto, Voglia così provvedere:
a. DICHIARARE la nullità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020001452/S02 emesso dall' in data 25 giugno 2021, in CP_1 quanto illegittimo, indeterminato ed infondato per le ragioni esposte e, per
l'effetto dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' per complessivi CP_1
€ 127.518,66;
2. IN VIA SUBORDINATA, RIFORMARE integralmente la sentenza n.
137/2024 emessa dal Tribunale di Piacenza – Sezione Civile, in persona del
Giudice, Dott.ssa Maddalena Ghisolfi, in data 12 aprile 2024, e pubblicata in pari data, nel procedimento n. 437/2022 R.G. e conseguentemente
3 ACCOGLIERE la domanda proposta, in via subordinata, da
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. Parte_1
442 c.p.c. e, per l'effetto, Voglia così provvedere:
b. Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la richiesta formulata in via principale e/o il provvedimento emesso da dovesse essere CP_1 ritenuto valido e legittimo, si chiede che venga comunque annullato per indeterminatezza e mancanza assoluta di prova dell'an e del quantum”.
L' si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. CP_1
3. Con il primo motivo¸ la società censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha affermato che “(…) deve quindi ritenersi che, essendo rimasto insoluto il debito di m.e. costruzioni s.r.l.s. avente ad oggetto i contributi previdenziali in CP_ quanto il pagamento a mezzo compensazione non è andato a buon fine, l' è legittimato a pretenderne il pagamento sia da parte del debitore, sia da parte dei coobbligati in via solidale, nella sua qualità di creditore insoddisfatto”, considerazione basata su di un erroneo presupposto.
Rileva, la parte, che non sarebbe possibile a tutt'oggi affermare che il debito contributivo della M.E. Costruzioni S.r.l.s. sia rimasto insoluto.
Precisamente, “Ferma restando l'assoluta legittimità dello strumento della compensazione orizzontale (anche ai sensi dell'art. 17, co. 1 D.lgs. n. 241/1997) al fine di estinguere debiti contributivi e obbligazioni previdenziali mediante la compensazione - tra gli altri - di crediti fiscali, si precisa che nella predetta ipotesi, mediante l'utilizzo di modello F24, si avrebbe una immediata imputazione delle somme (seppur pagate mediante compensazione di crediti fiscali) nella contabilità dell'Ente beneficiario contestualmente avendosi un immediato e CP_1 corrispondente addebito a carico dell'Ente depositario del credito Agenzia delle
Entrate.
Nel caso di specie, il meccanismo sopra descritto non andava a buon fine non in quanto la struttura di gestione non provvedeva all'accredito delle somme e nemmeno poiché le somme inizialmente accreditate in favore di siano state CP_1 poi stornate per effetto di accertamento di contestazioni relative al credito di imposta invocato da M.E. Costruzioni S.r.l.s., ma – come espressamente rappresentato da parte convenuta nel primo grado di giudizio – poiché CP_1 avendo (un così definito) “sentore” di un'avvenuta compensazione di crediti inesistenti, rifiutava il pagamento restituendo il credito all'amministrazione il cui credito era stato compensato e considerando la contribuzione omessa tout court”.
Il mancato attuale “buon fine” del pagamento a mezzo compensazione era dunque imputabile unicamente a scelta unilaterale dell' che rifiutava CP_2
l'accredito diretto delle somme sulla base di una mera segnalazione proveniente da Agenzia delle Entrate, in mancanza di accertamento alcuno.
4 Come ricostruito dall'appellante, il Verbale unico di accertamento e notificazione oggetto di impugnazione traeva origine dall'attività di controllo effettuata da parte di Agenzia delle Entrate in merito alla posizione della società
M.E. Costruzioni S.r.l.s.
La stessa Agenzia delle Entrate aveva ribadito in più occasioni che trattavasi di attività di controllo volta alla verifica circa la sussistenza dei crediti fiscali utilizzati da M.E. Costruzioni S.r.l.s. in quanto sarebbe emersa discrasia sul piano fiscale “che POTREBBE inficiare la veridicità dei crediti IVA infrannuali e gli stessi crediti IVA utilizzati in compensazione”.
È quindi lo stesso Ente accertatore a confermare che nessun accertamento circa la sussistenza o meno dei crediti utilizzati in compensazione dalla subappaltatrice era stato concluso e definito, con la conseguenza che detta insussistenza non risulterebbe in alcun modo accertata e/o provata. E neppure le indagini che sarebbero state conseguentemente svolte da (di cui alla CP_1 memoria difensiva di primo grado dell'Ente) avevano portato ad alcun accertamento chiarificatore e decisivo in merito.
Manca, pertanto, “il presupposto fondante la richiesta di pagamento formulata da in quanto da un lato il pagamento (seppur rifiutato CP_1 arbitrariamente dall'Ente) è stato regolarmente effettuato mediante compensazione di crediti fiscali dalla subappaltatrice e, dall'altro, alcuna attività di accertamento risulta oggi (e risultava all'epoca della notifica di avviso unico di accertamento e notificazione oggetto di impugnazione) conclusa con la conseguenza che alcuna inesistenza dei crediti fiscali utilizzati in compensazione da M.E. Costruzioni risulta oggi essere stata accertata”, con impossibilità di individuare alcuna responsabilità o dovere di sorta a carico di un soggetto terzo quale – coinvolto quale responsabile in solido ex Parte_1 art. 29, co. II D.Lgs. n. 276/2003 –, se non in forza di un pieno e completo accertamento di responsabilità in capo all'obbligato principale, accertamento oggi mancante.
E qualora il versamento si dovesse considerare effettuato (ancorché attraverso la compensazione con crediti di imposta inesistenti o non spettanti),
“sarà – in caso di successivo accertamento di detta inesistenza o non spettanza -
l'Erario a dover eventualmente provvedere al recupero del credito di imposta nei confronti di parte debitrice, ferma rimanendo l'attribuzione ad delle somme CP_1 all'Ente spettanti”.
Con il secondo motivo¸ l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha affermato che “(…) il disconoscimento operato dall' onerava la CP_1 ricorrente di provare la sussistenza e veridicità dei crediti portati in compensazione dal momento che la compensazione con crediti diversi costituisce
5 una deroga al generale principio di indisponibilità del credito contributivo, con conseguente applicazione dell'art. 14 delle disp. prel. c.c. e con onere della prova della sussistenza dei presupposti, ex lege gravante sul soggetto che la utilizza”, senza considerare che la parte ricorrente nell'ambito del procedimento di primo grado non era la società M.E. Costruzioni S.r.l.s., quale soggetto che aveva provveduto al pagamento dei debiti contributivi mediante lo strumento della compensazione orizzontale con crediti fiscali, ma un soggetto terzo e distinto.
Non potrebbe quindi essere “posto a carico di un soggetto terzo, con struttura organizzativa, contabile e fiscale propria, estraneo rispetto al soggetto giuridico sottoposto ad attività di controllo e verifica, l'onere di provare la sussistenza e la veridicità dei crediti fiscali portati in compensazione dall'obbligato principale, onere della prova che, per espressa indicazione del Tribunale di primo grado, grava ex lege sul soggetto che li utilizza”.
Non sussisterebbero quindi i presupposti per porre a carico dell'appellante oneri gravanti sulla parte che invoca la compensazione, ovverosia la
[...]
Controparte_4
L'appellante aveva poi provveduto, a tutela dei propri interessi, al controllo circa la regolare presentazione dei modelli F24 relativi alle posizioni contributive dei lavoratori alle dipendenze di M.E. Costruzioni, operanti presso i cantieri di in costanza di rapporto contrattuale e, quindi, al Parte_1 Parte_1 controllo dell'effettivo avvenuto pagamento del complessivo debito contributivo da parte dell'obbligata principale.
La compensazione effettuata da M.E. Costruzioni S.r.l.s., la titolarità in capo alla predetta società dei crediti fiscali portati in compensazione, così come la concreta sussistenza degli stessi e la possibilità nel caso specifico di provvedere ad una compensazione di tipo orizzontale, non sarebbero quindi circostanze oggetto di una possibile verifica da parte dell'appellante, così come non sarebbero elementi in alcun modo dalla stessa acquisibili.
3.1. I due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della relativa connessione tematica, sono infondati.
L'appellante non contesta il debito contributivo della Controparte_5 da questa compensato con asseriti crediti fiscali e, nella qualità di committente
(appaltante) della stessa società ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, deve considerarsi debitore in solido con dei contributi stessi.
Su incombenza allora l'onere di dimostrare Parte_1 che il diritto di credito dell' era stato legittimamente estinto mediante CP_1 compensazione con un credito tributario dell'appaltatrice.
Come rilevato in un caso analogo dalla Corte di Appello di Brescia con la sentenza del 26.2.2025, n. 194, “il creditore che agisce per l'adempimento deve
6 fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, spettando invece a quest'ultimo la prova di fatti estintivi o modificativi del credito, quali appunto la compensazione (Cfr., tra le molte, Cass., Sez. Lav., sent. n. 292 del 12 gennaio 2016).
Rispetto a questo principio non risultano previste eccezioni per il caso in cui ad opporre la compensazione sia il debitore solidale, come consentito dall'art.
1302 c.c., a norma del quale “ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo”
Del resto, se il debitore solidale oppone in compensazione il credito di un condebitore non può che assumere la sua stessa posizione, anche dal punto di vista degli oneri probatori”.
Questi essendo i principi applicabili, spettava dunque all'appellante di provare l'esistenza del credito tributario opposto in compensazione dalla
[...]
Al riguardo, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova. Controparte_4
In ogni caso, si giungerebbe a identica conclusione anche a voler ritenere che spettasse invece all' dimostrare l'illegittimità della compensazione in CP_1 questione.
L' ha infatti provato (doc. 1) che l'Agenzia delle Entrate aveva messo CP_2 in dubbio la sussistenza del credito fiscale opposto in compensazione dalla
[...]
producendo in causa la relazione dell'Agenzia delle Entrate di Controparte_4
Brescia riferita alla posizione fiscale della società relativa Controparte_4 alle compensazioni effettuate.
Nella relazione si dava atto di una evidente discrasia tra i dati indicati nella dichiarazione della e quelli presenti nella Banca dati Controparte_4 spesometro, risultando che a fronte di acquisti dichiarati in relazione all'anno 2018 per € 2.347.130,00, oltre a IVA per € 516.369,00, risultavano nella banca dati
“fatture e corrispettivi” soltanto per € 14.535,96, oltre a IVA per (omissis), fatturati dalla Controparte_4
Le criticità emerse a carico di e dei soggetti collegati Controparte_4 emergevano a considerare i seguenti elementi: “- medesima sede legale nella maggior parte dei casi;
- costituite lo stesso giorno con atto del medesimo notaio;
- ricorrenza dei medesimi rappresentanti legali;
- molte società rivestono sia il ruolo di fornitore (con addebito di Iva) che di cliente (senza addebito di Iva); - ricorrenza degli stessi professionisti nella presentazione dei modelli TR, delle dichiarazioni e del modello 770 - maturano ingenti crediti Iva che utilizzano per CP_ compensare le posizioni debitorie ai fini - sono/sono stati consorziati di
Consorzio COEDI, - In alcuni casi non adempiono agli obblighi dichiarativi”,
7 potendo concludersi che “Il meccanismo descritto è verosimilmente riconducibile al più ampio fenomeno della somministrazione illecita di personale, caratterizzato dalla presenza di società attive nel settore delle costruzioni, scarsamente patrimonializzate ma titolari di numerosi rapporti di lavoro dipendente (c.d. serbatoi di personale), le quali stipulano con i propri clienti/committenti contratti di appalto, e quindi fatturano a questi ultimi i servizi prestati (in regime di non imponibilità Iva). I lavoratori, che nella sostanza sono alle dirette dipendenze delle società clienti/committenti, figurano come dipendenti delle società appaltatrici allo scopo di far gravare solo su queste ultime gli oneri fiscali correlati alla titolarità dei rapporti di lavoro dipendente (ritenute sulle retribuzioni, contributi previdenziali ed assicurativi), oneri che vengono sistematicamente neutralizzati per effetto dell'utilizzo in compensazione di crediti tributari inesistenti. Ciò consente alle società committenti di trasferire formalmente sulle società appaltatrici gli oneri fiscali connessi al lavoro dipendente e, al tempo stesso, di ottenere le opere a prezzi inferiori a quelli di mercato, dal momento che le società appaltatrici, non sopportando alcun onere fiscale correlato “ai “propri” dipendenti, possono offrire ai loro clienti prezzi assolutamente convenienti”.
Alla luce di questi elementi gravi, precisi e concordanti e, come tali, sufficienti a provare, in particolare, la fittizietà dei crediti I.V.A. dichiarati dalla spettava all'appellante fornire elementi idonei a scalfirli. Controparte_4
Nessun elemento è stato fornito, per cui non può che ritenersi provata l'insussistenza dei crediti fiscali utilizzati dalla appaltatrice per pagare i propri debiti contributivi, con conseguente persistenza di questi ultimi e obbligo per l'appellante di provvedere al loro pagamento quale condebitrice in solido.
Né incide sull'obbligo di pagamento la circostanza che l'appellante avesse verificato la regolare presentazione da parte della datrice di lavoro dei modelli
F24. L'art. 29, comma 2, del d.lgs.276/2003, per quanto attiene alla responsabilità solidale del committente in materia di contributi previdenziali omessi dall'appaltatore, come ancora osservato dalla Corte di Appello di Brescia nell'indicata sentenza (di cui si riportano di seguito le argomentazioni), non prevede esoneri o esclusioni di responsabilità, omettendo ogni riferimento e valorizzazione della condizione soggettiva dell'obbligato in solido (e cioè del fatto che l'obbligato in solido sia al corrente dell'omissione contributiva dell'obbligato principale, o, addirittura, abbia elementi per ritenere che non vi sia alcuna omissione). L'art. 29, in origine, consentiva l'esonero del committente dalla responsabilità solidale soltanto in caso di espresse previsioni, qui non ricorrenti, dei contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, i quali, tuttavia,
8 perché l'esonero fosse valido ed efficace, erano tenuti ad individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Questa deroga, peraltro, è venuta meno per effetto dell'art. 2, del d. l. n.
25/2017, convertito nella l. n. 49/2017, non essendo più possibile alcun esonero dalla responsabilità solidale in questione. Il regime di solidarietà opera sempre a prescindere dalla condotta tenuta dall'appaltatore, la quale anche se in tesi fosse illegittima o addirittura illecita (in quanto diretta a trarre in inganno il committente responsabile in solido) non esime il committente (pur in buona fede) dall'obbligo solidale.
Si tratta, all'evidenza, di una tutela rafforzata che il legislatore ha inteso introdurre per i dipendenti delle ditte appaltatrici e sub-appaltatrici, traslando una parte di rischio di impresa sull'imprenditore-committente (che solitamente è quello più solido), pur in presenza di appalti genuini. Ed invero, i lavoratori dell'appaltatore si trovano ad operare in una situazione di decentramento e dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della loro prestazione lavorativa, di talché è giustificato che il committente, che di fatto utilizza questa prestazione, sia chiamato a rispondere dei debiti retributivi e contributivi dell'appaltatore o del subappaltatore e ciò indipendentemente dalle effettive possibilità di controllo o di intervento del committente, posto che questi nel momento in cui ha scelto quell'appaltatore, ha accettato il rischio di sue eventuali inadempienze nei confronti degli enti previdenziali (oltre che dei lavoratori). In sostanza il committente, per quanto attiene alle obbligazioni contributive e retributive, risponde sempre, a prescindere da qualsiasi condizione soggettiva e da qualsiasi possibilità dello stesso di controllare o ingerirsi nella gestione ad opera dell'appaltatore dei rapporti di lavoro dei dipendenti impiegati in esecuzione dell'appalto.
In assenza di espressa previsione di legge, non è dunque possibile ritagliare ipotesi di esonero non previste dalla norma medesima (la quale evidentemente, se avesse inteso attribuire rilevanza alle condizioni soggettive del committente, per la sua assenza di colpa in ordine alla verifica del corretto e regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte dell'appaltatore, lo avrebbe detto espressamente).
D'altro canto, l'angolo visuale in cui ci si deve porre non è quello della sussistenza o meno di una colpa (anche soltanto in eligendo) del committente chiamato a rispondere in solido, o del suo inadempimento per non aver adeguatamente controllato, ex ante e nel corso dell'appalto, la solvibilità dell'appaltatore con riferimento alle retribuzioni e alle contribuzioni dovute per i lavoratori impiegati nell'appalto, ma è appunto quello della tutela rafforzata di questi lavoratori, sia dal punto di vista retributivo, sia dal punto di vista
9 previdenziale, tutela che sarebbe certamente compromessa qualora si consentisse al committente di liberarsi della responsabilità solidale, facendo valere posizioni
(dello stesso committente o dell'appaltatore) del tutto estranee ai lavoratori medesimi (i lavoratori sono estranei ai rapporti tra il committente e l'appaltatore/datore di lavoro). Né vi sono ragioni per far ricadere sulla fiscalità generale i vuoti contributivi dovuti agli inadempimenti contributivi dell'appaltatore, anziché sul datore di lavoro e sul soggetto che di fatto ha utilizzato la prestazione lavorativa del lavoratore colpito dall'omissione contributiva. D'altro canto, il committente, chiamato a rispondere in solido, ben può agire in via di regresso nei confronti dell'appaltatore.
Il tutto senza considerare che le modalità di controllo del corretto adempimento degli obblighi contributivi da parte dell'appaltatore non si fermano certo alla richiesta del DURC, ben potendo il committente, proprio in questa qualità, pretendere dal proprio appaltatore l'esibizione di documentazione ben più pregnante circa l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti (denunce contributive mensili e ricevute di pagamento dei contributi dovuti) e ciò a maggior ragione considerata la possibilità introdotta dall'art. 4 del d. l. n. 43/2014 (conv. nella l. n.
78/2014), di verificare con modalità telematiche la regolarità contributiva delle imprese verso gli enti previdenziali. La stessa Cass., 25.1.2022, n. 2169, in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003, ha escluso la configurabilità di un esonero in funzione della possibilità di conoscenza o meno, da parte del committente, dell'esistenza dei rapporti di lavoro dei quali è chiamato a rispondere, e ciò in ragione della “ratio” della disposizione, volta ad evitare che la dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione delle prestazioni vada a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto.
Concludendo in punto, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di pagamento dei contributi in questione da parte dell'appellante, quale committente e responsabile in solido con l'appaltatore ai sensi dell'art.29 d.lgs. n. 276 /2003, a nulla rilevando l'estraneità dello stesso ai fatti fonte degli addebiti contributivi.
È dunque conseguente l'affermazione della legittimazione attiva dell' a pretendere il pagamento dell'obbligato solidale. CP_1
4. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ravvisato l'assenza di indicazioni utili a ricondurre gli spostamenti territoriali dei lavoratori della M.E. Costruzioni alla fattispecie della trasferta.
L'appellante imputa al Tribunale di non aver considerato la relativa posizione di soggetto terzo: “Proprio la diretta gestione e organizzazione del personale da parte della società sub-appaltatrice e datrice di lavoro, determina
10 che ogni e qualunque documentazione ovvero informazione di dettaglio in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa da parte di ogni singolo dipendente sia nella sola e unica disponibilità della datrice di lavoro. Non potrebbe essere altrimenti”.
La società precisa comunque di aver esibito, a seguito della richiesta dell'Istituto, tutta la documentazione relativa ai rapporti intercorrenti tra le due società, comprensiva dell'elenco dei lavoratori alle dipendenze di M.E.
Costruzioni S.r.l.s. che, in forza dei contratti di appalto (parimenti trasmessi in copia all' ), avevano prestato la propria attività lavorativa presso Controparte_6
i cantieri siti nelle provincie di Parma e NA facenti capo alla stessa appellante.
L'invocata (anche in sentenza di primo grado) mancata puntuale e dettagliata descrizione da parte di circa la natura, la Parte_1 frequenza e l'organizzazione degli spostamenti dei lavoratori assunti alle dipendenze e gestiti direttamente dalla società M.E. Costruzioni S.r.l.s., discenderebbe allora – e non potrebbe essere altrimenti – da un duplice ordine di ragioni, ovverosia dall'estraneità alle dinamiche organizzative della appaltatrice e dalla genericità degli elementi presentati da parte dell'Ente Previdenziale in occasione del verbale unico di accertamento e notificazione impugnato e, soprattutto, delle modalità con cui sarebbero stati svolti dall' i conteggi da CP_1 cui dovrebbero desumersi sia le precise trasferte contestate (con ogni dettaglio al riguardo), sia l'importo poi complessivamente richiesto in pagamento alla società obbligata solidale.
Presa, in ogni caso, “visione dei menzionati allegati al suddetto avviso unico di accertamento e notificazione prodotti da in sede di giudizio di primo CP_1 grado”, evidenzia la società l'impossibilità di conoscere i dati alla base degli elementi ivi indicati e, conseguentemente, le modalità attuate per l'effettuazione dei conteggi, con ogni conseguenza in termini di impossibilità di contestazioni di sorta. Allo stesso modo non sarebbe dato, nemmeno sulla base di detti allegati (in alcun modo chiarificatori), rinvenire le informazioni atte a consentire la dettagliata e invocata presa di posizion in merito a ogni singola voce (in ogni caso onere a carico di M.E. Costruzioni s.r.l.s.).
Una volta dimostrato documentalmente l'avvenuto impiego dei lavoratori presso luoghi di lavoro distinti, rispetto alla sede nel cui territorio provinciale veniva svolta in modo prevalente e preponderante l'attività, ne discenderebbe, per stessa ammissione dell' la prova della genuinità delle trasferte presso i CP_1 cantieri dell'appellante, posti in NA (PR), TT (PR), HE (PR),
FI (PR), CH (PR), EG (MN), NA (CR) e CR
Rubbiano (CR), perlomeno relativamente alle giornate in cui i dipendenti di ME
11 Costruzioni s.r.l.s. avevano lavorato per non Parte_1 potendo dunque nemmeno farsi questione di trasfertismo.
Nel caso di specie, tuttavia, l' , con riferimento al “totale Controparte_6 giornate di lavoro c/o Dimensioni e Geometrie”, avrebbe provveduto indebitamente al calcolo dei “contributi addebitati su imponibile omesso” nella misura del 100%, da cui la conseguente erronea (e maggiore) determinazione degli importi a titolo di “contributi per giornata” e, così, degli importi totali imputati alla odierna appellante a titolo di “contributi Dimensioni e Geometrie per obbligo in solido”.
Rileva infine la società che, qualora dovesse (nella denegata ipotesi) ritenersi sussistente la differente ipotesi del trasfertismo, la relativa contribuzione risulterebbe erroneamente calcolata nel massimo (100%) in luogo di quella che sarebbe stata corretta della metà (50%).
Anche questo motivo è infondato.
Per quanto attiene all'addebito contributivo riguardante l'assoggettamento a contribuzione dei compensi che i funzionari ispettivi, esaminando le buste paga, hanno accertato essere stati erogati ai dipendenti della ME Costruzioni sotto la voce della “Trasferta Italia”, occorre chiarire che l' verificando la CP_1 presenza nelle buste paga dei dipendenti della di somme Controparte_4 non assoggettate a contribuzione per detto titolo, ha messo in dubbio che questi lavoratori avessero lavorato in trasferta e quindi ha chiesto alla Controparte_4 di fornirne la prova (magari con la produzione di documentazione che desse
[...] evidenza della necessità per i dipendenti di affrontare spese, come quelle relative ai pedaggi stradali o alle schede carburante); in assenza di questa prova, l' CP_2 ha ritenuto, in sostanza, che le voci in questione fossero fittizie e mascherassero in realtà un compenso aggiuntivo non collegato ad alcuna trasferta, e in quanto tali fossero da assoggettare a contribuzione1.
L'operato dell' come ricordato ancora nella sentenza di merito sopra CP_1 richiamata (sempre ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), non merita in realtà censure, essendo invero consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel caso di specie l'Istituto deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro,
12 spettando invece al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale di cui all'art. 12 della l.153/1969. Secondo la norma, sono assoggettati a contribuzione tutti i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro ed in particolare tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro (art. 49 e 51 del T.U.I.R.), spettando dunque al datore di lavoro dimostrare, in caso di rimborsi e trasferte, che le trasferte sono state realmente effettuate e in quali termini (con quale cadenza e presso quale luogo) e che le spese rimborsate (in via forfettaria o a più di lista) sono state effettivamente sostenute.
Opera dunque il principio generale più volte enunciato dalla Suprema Corte secondo cui laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di aver accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso forfettario delle spese, l'onere per prima cosa, di provarne il presupposto di fatto, ossia che il lavoratore sia stato effettivamente inviato ad operare in trasferta ed abbia effettivamente operato in trasferta, e/o abbia effettivamente affrontato le spese rimborsate forfettariamente (v. ad es. Cass.,
19.8.2024, n. 22923).
La e, nella specie, la stessa appellante, quale obbligata Controparte_4 in solido, a fronte della contestazione della mancanza dei presupposti di legge per l'erogazione ai dipendenti di emolumenti definiti nelle buste paga come indennità di trasferta, avrebbero dovuto provare il contrario, ossia la ricorrenza dei relativi presupposti.
L'appellante ha sul punto affermato di aver portato all'attenzione dell' la lista dei lavoratori alle dipendenze di M.E. Costruzioni che, in CP_1 forza dei contratti di appalto, avevano prestato la propria attività lavorativa presso i cantieri siti nelle provincie di Parma e NA facenti capo alla stessa appellante e gli stessi contratti di appalto.
Ma si tratta di dati che non documentano l'effettuazione delle trasferte da parte dei lavoratori, essendo la stessa appellante ad affermare di non essere in grado e di non avere a disposizione i dati relativi alla natura, alla frequenza e all'organizzazione degli spostamenti dei lavoratori assunti alle dipendenze e gestiti direttamente dalla società sub-appaltatrice M.E. Costruzioni S.r.l.s.
In assenza di questa prova, fondatamente l'Istituto ha assoggettato a contribuzione i relativi emolumenti.
13 5. Le affermazioni conclusive presenti nella sentenza, secondo cui “Stesso discorso vale con riferimento agli ulteriori emolumenti sottratti alla contribuzione, seppur in mancanza dei relativi presupposti, e all'errato calcolo della contribuzione per il lavoratore . Pertanto, data la non Controparte_3 specifica contestazione dei fatti storici alla base della controversia - comunque acclarabili anche dal verbale in atti redatto prendendo diretta visione della documentazione da parte degli ispettori e avente natura di atto pubblico per la parte in cui descrivono la materialità dei fatti riscontrati (si ribadisce, non contestati dalla stessa parte ricorrente) - si deve ritenere che le giustificazioni addotte da parte ricorrente non siano idonee a inficiare le deduzioni dell'Ente previdenziale” non sono oggetto di impugnazione, non potendo riferirsi ad esse, per mancanza di specificità e di riferimenti, il richiamo compiuto nell'atto di appello a “ogni altro argomento, eccezione ed istanza, dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti”, richiamo che, essendo compiuto alle difese di primo grado, non può essere correlato al contenuto della sentenza.
Tali statuizioni sono pertanto divenute definitive.
6. L'appello va quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata.
7. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo. Va dato atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, comma 1 – quater, del DPR n. 115/ 2002.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, comma 1 – quater, del DPR n. 115/ 2002.
Così deciso in Bologna il 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così nel verbale ispettivo: “Dal controllo dei dati inseriti nel Libro Unico del Lavoro è emerso che la M.E. COSTRUZIONI SRLS, dall'ottobre 2018 al gennaio 2020, ha esposto in busta paga, per un elevato numero di dipendenti, compensi a titolo di "Trasferta Italia" di cui è stata omessa la denuncia all' , in quanto considerati imponibili esenti. Poiché non sono stati CP_2 forniti i documenti necessari a motivare le giornate di trasferta dichiarate e a giustificare il diritto all'esenzione, gli importi erogati come "Trasferta Italia" sono da considerare imponibili a tutti gli CP_ effetti e la società è tenuta a versare all' la contribuzione obbligatoria di legge ad essi riferita. Detti importi sono rilevabili dagli allegati "A", "B" e "C", che li riportano distinti per anno solare. L'ammontare complessivo dell'imponibile è quantificato in e 143.392,78”.