Articolo 1 della Legge 12 marzo 1968, n. 462
Articolo 2
Versione
11 maggio 1968
Art. 1.
E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 20 miliardi di lire a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all' articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , e successive modificazioni ed integrazioni, ripartita in cinque annualita' di 4 miliardi di lire, per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972.
Entrata in vigore il 11 maggio 1968
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