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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/10/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 156/2024
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Consigliera delegata dott.ssa R.M. VA nel procedimento iscritto al n. 156/2024 RGAC vertente tra:
AVV. ( , rappresentato e difeso da se stesso e Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Papalia
PARTE OPPONENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione al decreto di liquidazione degli onorari e delle spese di patrocinio, depositato dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria - prima sezione penale - in data
21.02.2024.
1. ha proposto opposizione ex art. 170 del D.p.r. 115/2002 avverso il decreto Controparte_1 depositato dalla prima sezione penale della Corte d'Appello di Reggio Calabria in data
21.02.2024, con cui è stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva prestata quale difensore di , ammesso al patrocinio a spese dello Controparte_3
Stato, nell'ambito del procedimento n. 861/2012 R.G.N.R. – n. 1414/2016 R.G. APP.
Nel dettaglio, il ricorrente ha censurato il provvedimento nella parte in cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha ritenuto l'istanza di liquidazione “sfornita di idonea documentazione in
1 grado di comprovare l'attività professionale espletata e, dunque, non è stato possibile verificare la sussistenza dei requisiti per la liquidazione delle spese richieste”. A sostegno della domanda, l'opponente ha dedotto che non grava sul difensore che domanda la liquidazione dei compensi l'onere probatorio della produzione della relativa documentazione e che, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.lgs. n. 150/2011, è compito dell'organo giudicante acquisire d'ufficio gli atti necessari alla decisione presso chi li detiene, ossia, nella fattispecie, presso la cancelleria del GUP del Tribunale di Reggio Calabria. Ha precisato che la documentazione richiesta era nella disponibilità della Corte d'Appello di Reggio Calabria, la quale, con provvedimento del giorno 11.03.2021, aveva chiesto di acquisire la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Infine, ha rappresentato di aver domandato copia della documentazione, tra cui l'atto di appello, le memorie ex art. 121 c.p.p. e i verbali di udienza, senza tuttavia riuscire ad ottenerli per causa a lui non imputabile.
In ordine al quantum, ha dedotto di aver prestato la propria attività difensiva in favore di nell'ambito di un complesso maxiprocesso avente ad oggetto reati di Controparte_3 stampo mafioso, evidenziando che le attività prestate sono consistite nello studio della causa, nella disamina della sentenza di primo grado emessa dal GUP, nella stesura dell'atto di appello, nella partecipazione alle udienze, nella discussione conclusiva, nonché nella partecipazione alla fase decisionale.
Pertanto, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “− preliminarmente acquisire ex art. 15 d.Lgs. 150/2011 l'atto di appello sottoscritto dall'Avv. con timbro Controparte_1 deposito, eventuali memorie ex art. 121 c.p.p. con timbro deposito e l'attestazione di presenza alle udienze di trattazione del processo, atti questi detenuti dalla Cancelleria del GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria;
− accertare e dichiarare che ha prestato la propria attività defensionale come da nota spese depositata in atti;
− liquidare in favore del predetto difensore la complessiva somma pari ad € 5.865,66 (€ 4.020,00 oltre rimborso spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge)”.
Il , benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio;
pertanto, Controparte_2 con ordinanza del 24.02.2025, è stata dichiarata la sua contumacia.
In data 28.03.2024, ha depositato nel presente giudizio le copie autentiche Controparte_1 degli atti contenuti nel fascicolo della Corte d'Appello di Reggio Calabria (ammissione al gratuito patrocinio, atto di appello e verbali d'udienza).
2 2. L'art. 15 del Dlgs 150/2011 in materia di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia stabilisce che “il presidente puo' chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. civ.
24544/2022 e giurisprudenza ivi richiamata), il giudice della fase dell'opposizione ha poteri officiosi sia per la verifica dell'an sia per la determinazione del quantum: “In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, ha il potere- dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può" contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova.
(v. da ultimo Cass., n. 23133/2021, ma anche Cass., n. 2206/2020, Cass., n. 4194/2017 e
Cass., n. 19690/2015)”.
In ragione del carattere non strettamente impugnatorio del procedimento di cui all'art. 170
DPR 115/2002, norma espressamente richiamata dall'art. 84 del medesimo DPR (cfr. ancora
Cass. civ. 24544/2022 secondo cui il ricorso in questione non è introduttivo di un giudizio di impugnazione, bensì di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere- dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali), sono ammissibili e rilevanti i documenti prodotti dal ricorrente in sede di opposizione a sostegno del ricorso e, quindi, è ultroneo il ricorso ai poteri officiosi del giudicante.
Dalla suddetta documentazione emerge prova dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato del soggetto assistito dal difensore istante (ammissione al patrocinio di Controparte_3 dell'11.11.2015 con decorrenza dal 03.11.2015, data di deposito dell'istanza, iscrizione dell'Avv. all'albo degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, settore CP_1 penale, dal 23.02.2012), nonché dell'attività difensiva prestata dall'Avv. Controparte_1 quale difensore (cfr. atto di appello ex art. 593 c.p.p di nell'ambito del Controparte_3 procedimento penale n. 861/2012 R.G.N.R. – n. 1414/2016 R.G. APP. , verbali di 8 udienze).
Pertanto, sussistono i presupposti per la liquidazione del difensore.
3 In ordine al quantum, il ricorrente ha domandato la somma di euro 6.030,00, poi decurtata di
1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002, per un totale di € 4.020,00 , oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA.
La somma supera i valori medi previsti per i giudizi di appello delle controversie in materia penale come risultanti dalle tabelle al tempo vigenti per i giudizi di appello di cui al D.M.
55/2014, in violazione del disposto di cui all'art. 82 comma 1 DPR n. 115/2002, secondo cui l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultin o superiori “ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Dunque, tenuto conto dell'attività espletata e delle tabelle sopra richiamate, le spese vanno liquidate secondo i valori medi per le fasi introduttiva e studio e tra i valori medi e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, considerando, quanto alla fase istruttoria, la partecipazione dell'istante alla metà delle udienze espletate (essendo stato presente per quattro udienze un difensore delegato) e, quanto a quella decisionale, il mero richiamo, da parte dell'istante, ai motivi dell'atto di appello.
Si hanno pertanto i seguenti valori:
fase di studio: euro 450,00
fase introduttiva: euro 900,00
fase istruttoria: euro 900,00
fase decisoria: euro 900,00 totale euro 3.150,00.
Su tale somma occorre applicare la decurtazione di 1/3 di cui all'art. 106 bis DPR 115/2002.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, si dispone la liquidazione in favore dell'opponente della complessiva somma di € 1575,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché interessi legali dal dovuto sino al soddisfo. Al pagamento del suddetto importo va condannato il . Controparte_2
3. In ordine alle spese processuali sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92
c.p.c. per procedere alla loro compensazione, tenuto conto che l'introduzione del presente procedimento è stata determinata dalla condotta della parte la quale, nonostante l'espressa richiesta della Corte (in data 11.03.2021, reiterata in data 18.09.2023) non ha documentato,
4 come era suo onere, l'attività svolta, avendo provveduto all'acquisizione della documentazione a sostegno dell'istanza successivamente al decreto di rigetto del 21.02.2024.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, in composizione monocratica, definitamente pronunciando sull'opposizione così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore dell'avv. Controparte_1 della complessiva somma di € 1575,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed interessi in misura legale dal dovuto sino al soddisfo;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17 ottobre 2025
La consigliera
RO IA VA
5
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Consigliera delegata dott.ssa R.M. VA nel procedimento iscritto al n. 156/2024 RGAC vertente tra:
AVV. ( , rappresentato e difeso da se stesso e Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Papalia
PARTE OPPONENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione al decreto di liquidazione degli onorari e delle spese di patrocinio, depositato dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria - prima sezione penale - in data
21.02.2024.
1. ha proposto opposizione ex art. 170 del D.p.r. 115/2002 avverso il decreto Controparte_1 depositato dalla prima sezione penale della Corte d'Appello di Reggio Calabria in data
21.02.2024, con cui è stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva prestata quale difensore di , ammesso al patrocinio a spese dello Controparte_3
Stato, nell'ambito del procedimento n. 861/2012 R.G.N.R. – n. 1414/2016 R.G. APP.
Nel dettaglio, il ricorrente ha censurato il provvedimento nella parte in cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha ritenuto l'istanza di liquidazione “sfornita di idonea documentazione in
1 grado di comprovare l'attività professionale espletata e, dunque, non è stato possibile verificare la sussistenza dei requisiti per la liquidazione delle spese richieste”. A sostegno della domanda, l'opponente ha dedotto che non grava sul difensore che domanda la liquidazione dei compensi l'onere probatorio della produzione della relativa documentazione e che, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.lgs. n. 150/2011, è compito dell'organo giudicante acquisire d'ufficio gli atti necessari alla decisione presso chi li detiene, ossia, nella fattispecie, presso la cancelleria del GUP del Tribunale di Reggio Calabria. Ha precisato che la documentazione richiesta era nella disponibilità della Corte d'Appello di Reggio Calabria, la quale, con provvedimento del giorno 11.03.2021, aveva chiesto di acquisire la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Infine, ha rappresentato di aver domandato copia della documentazione, tra cui l'atto di appello, le memorie ex art. 121 c.p.p. e i verbali di udienza, senza tuttavia riuscire ad ottenerli per causa a lui non imputabile.
In ordine al quantum, ha dedotto di aver prestato la propria attività difensiva in favore di nell'ambito di un complesso maxiprocesso avente ad oggetto reati di Controparte_3 stampo mafioso, evidenziando che le attività prestate sono consistite nello studio della causa, nella disamina della sentenza di primo grado emessa dal GUP, nella stesura dell'atto di appello, nella partecipazione alle udienze, nella discussione conclusiva, nonché nella partecipazione alla fase decisionale.
Pertanto, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “− preliminarmente acquisire ex art. 15 d.Lgs. 150/2011 l'atto di appello sottoscritto dall'Avv. con timbro Controparte_1 deposito, eventuali memorie ex art. 121 c.p.p. con timbro deposito e l'attestazione di presenza alle udienze di trattazione del processo, atti questi detenuti dalla Cancelleria del GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria;
− accertare e dichiarare che ha prestato la propria attività defensionale come da nota spese depositata in atti;
− liquidare in favore del predetto difensore la complessiva somma pari ad € 5.865,66 (€ 4.020,00 oltre rimborso spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge)”.
Il , benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio;
pertanto, Controparte_2 con ordinanza del 24.02.2025, è stata dichiarata la sua contumacia.
In data 28.03.2024, ha depositato nel presente giudizio le copie autentiche Controparte_1 degli atti contenuti nel fascicolo della Corte d'Appello di Reggio Calabria (ammissione al gratuito patrocinio, atto di appello e verbali d'udienza).
2 2. L'art. 15 del Dlgs 150/2011 in materia di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia stabilisce che “il presidente puo' chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. civ.
24544/2022 e giurisprudenza ivi richiamata), il giudice della fase dell'opposizione ha poteri officiosi sia per la verifica dell'an sia per la determinazione del quantum: “In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, ha il potere- dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può" contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova.
(v. da ultimo Cass., n. 23133/2021, ma anche Cass., n. 2206/2020, Cass., n. 4194/2017 e
Cass., n. 19690/2015)”.
In ragione del carattere non strettamente impugnatorio del procedimento di cui all'art. 170
DPR 115/2002, norma espressamente richiamata dall'art. 84 del medesimo DPR (cfr. ancora
Cass. civ. 24544/2022 secondo cui il ricorso in questione non è introduttivo di un giudizio di impugnazione, bensì di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere- dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali), sono ammissibili e rilevanti i documenti prodotti dal ricorrente in sede di opposizione a sostegno del ricorso e, quindi, è ultroneo il ricorso ai poteri officiosi del giudicante.
Dalla suddetta documentazione emerge prova dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato del soggetto assistito dal difensore istante (ammissione al patrocinio di Controparte_3 dell'11.11.2015 con decorrenza dal 03.11.2015, data di deposito dell'istanza, iscrizione dell'Avv. all'albo degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, settore CP_1 penale, dal 23.02.2012), nonché dell'attività difensiva prestata dall'Avv. Controparte_1 quale difensore (cfr. atto di appello ex art. 593 c.p.p di nell'ambito del Controparte_3 procedimento penale n. 861/2012 R.G.N.R. – n. 1414/2016 R.G. APP. , verbali di 8 udienze).
Pertanto, sussistono i presupposti per la liquidazione del difensore.
3 In ordine al quantum, il ricorrente ha domandato la somma di euro 6.030,00, poi decurtata di
1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002, per un totale di € 4.020,00 , oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA.
La somma supera i valori medi previsti per i giudizi di appello delle controversie in materia penale come risultanti dalle tabelle al tempo vigenti per i giudizi di appello di cui al D.M.
55/2014, in violazione del disposto di cui all'art. 82 comma 1 DPR n. 115/2002, secondo cui l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultin o superiori “ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Dunque, tenuto conto dell'attività espletata e delle tabelle sopra richiamate, le spese vanno liquidate secondo i valori medi per le fasi introduttiva e studio e tra i valori medi e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, considerando, quanto alla fase istruttoria, la partecipazione dell'istante alla metà delle udienze espletate (essendo stato presente per quattro udienze un difensore delegato) e, quanto a quella decisionale, il mero richiamo, da parte dell'istante, ai motivi dell'atto di appello.
Si hanno pertanto i seguenti valori:
fase di studio: euro 450,00
fase introduttiva: euro 900,00
fase istruttoria: euro 900,00
fase decisoria: euro 900,00 totale euro 3.150,00.
Su tale somma occorre applicare la decurtazione di 1/3 di cui all'art. 106 bis DPR 115/2002.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, si dispone la liquidazione in favore dell'opponente della complessiva somma di € 1575,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché interessi legali dal dovuto sino al soddisfo. Al pagamento del suddetto importo va condannato il . Controparte_2
3. In ordine alle spese processuali sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92
c.p.c. per procedere alla loro compensazione, tenuto conto che l'introduzione del presente procedimento è stata determinata dalla condotta della parte la quale, nonostante l'espressa richiesta della Corte (in data 11.03.2021, reiterata in data 18.09.2023) non ha documentato,
4 come era suo onere, l'attività svolta, avendo provveduto all'acquisizione della documentazione a sostegno dell'istanza successivamente al decreto di rigetto del 21.02.2024.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, in composizione monocratica, definitamente pronunciando sull'opposizione così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore dell'avv. Controparte_1 della complessiva somma di € 1575,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed interessi in misura legale dal dovuto sino al soddisfo;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17 ottobre 2025
La consigliera
RO IA VA
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