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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/05/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 99/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, prima sezione civile- procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. Giuseppe Limitone Presidente dott.ssa Paola Cazzola Giudice rel. dott. Davide Ciutto Giudice ha pronunciato nel proc. n. 99-1 /2025 e n. 99/2025 PU la seguente
S E N T E N Z A di accertamento dello “stato di insolvenza” ex art. 297 CCII della , c.f. , Parte_1 P.IVA_1
pec: con sede legale in Asigliano Veneto (VI), via Fabio Filzi n. 5. Email_1
Visto il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza ex art.297 CCII depositato in data
26.3.2025 dal creditore:
Parte_2
- aderente al iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con
[...] Controparte_1
capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento, partecipante al
Gruppo IVA – P.IVA – con sede legale in Pojana Controparte_1 P.IVA_2
Maggiore (VI), Via Matteotti n. 47, Codice fiscale , iscritta al Registro delle Imprese di P.IVA_3
al n.ro REA 10791, in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del Pt_2
Consiglio di Amministrazione, , rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Controparte_2 dall'avv. Gianni Solinas (c.f. ) del Foro di Venezia, (PEC CodiceFiscale_1
- fax n. 049.8776395), giusta mandato in atti, elettivamente domiciliata Email_2 presso lo studio dell'Avv. Gianni Solinas in Padova via Tommaseo n. 78/A;
udita la relazione del giudice delegato dal Collegio, come da decreto del 27.3.2025, che ha provveduto a convocare la società debitrice per l'udienza del 06.05.2025 (nel rispetto delle modalità e dei termini per la notifica stabiliti dall'art. 41 e 287 CCII;
infatti la notifica alla società debitrice risulta perfezionata a cura della Cancelleria in data 02.04.2025 a mezzo PEC);
pagina 1 di 3 considerato che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (in breve MIMIT) - quale
Autorità Governativa che ha la vigilanza - in data 15.4.2025 ha fatto pervenire il proprio parere favorevole alla dichiarazione di insolvenza ex art. 297 CCII.;
vista la documentazione acquisita agli atti;
viste le conclusioni precisate all'udienza del 6.5.2025 dal creditore procedente che ha concluso come da ricorso per l'accertamento dello stato di insolvenza della debitrice;
il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 15.4.2025 e considerato che all'udienza del 6.5.2025 è comparso personalmente il liquidatore della debitrice Parte_1
signor che ha dichiarato di rimettersi alla decisione del Tribunale
[...] Persona_1
precisando che la cooperativa è proprietaria di un solo immobile oggetto di esecuzione;
ritenuto che la non sia Parte_1
assoggettabile alla liquidazione giudiziale non ricorrendone i presupposti di legge (in quanto come precisato dal MIMIT nel parere del 15.4.2025 l'attività della cooperativa in oggetto non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 c.c.) e che la assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa ne escluda la qualifica di soggetto sovraindebitato per cui non può disporsi l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio ai sensi degli artt. 268 e seg. CCII (vedi art. 2 c.1 lettera “d” CCII) ; ritenuto accertato lo stato di insolvenza della cooperativa risultando all'esito dell'istruttoria provata se si considera:
-l'ammontare del debito verso la Banca ricorrente (peraltro creditore ipotecario in forza di mutuo ipotecario del 16.2.2012 - doc.1 ricorrente-) fondato su decreto ingiuntivo esecutivo del
Tribunale di Vicenza n. 1100/2023 del 23.5.2023 non opposto per la somma di euro 177.547,86 di cui euro 174.077,21 quale importo ingiunto oltre interessi di mora ed euro 3.470,65 quali spese liquidate nel decreto ingiuntivo comprensive di spese generali e accessori (doc. 5 e doc.6 ricorrente) ;
- la messa in liquidazione della società debitrice con atto del 17.5.2016 iscritto nel Registro
Imprese in data 15.6.2016 (vedi visura C.C.I.A.A);
-l'azione esecutiva immobiliare nei confronti della società debitrice pendente avanti all'intestato tribunale al n. di R.G.es.imm. 80/2023 che ha colpito l'unico cespite (dato pure confermato all'udienza del 6.5.2025 dal liquidatore);
- la presenza di ipoteche iscritte sull'unico cespite (vedi doc.7 ricorrente avviso ai creditori iscritti ex artt. 498 cpc);
- l'intervento nell'esecuzione immobiliare suindicata oltre alla Banca ricorrente (doc.12) creditore ipotecario iscritto (doc.1 ricorrente) di ulteriori creditori: il per Controparte_3
pagina 2 di 3 un credito di euro 124.627,88 (doc.13) e la società per un Parte_3
credito di euro 38.363,29 (doc.14) ;
- l'insufficienza dell'attivo liquidabile rispetto al passivo se si considera che nell'ultimo bilancio depositato (esercizio al 31.12.2022- vedi visura C.C.I.A.A) l'attivo patrimoniale risulta indicato in euro 200.984,00 mentre l'ammontare dei debiti supera l'attivo se solo si considerano i debiti suindicati verso la creditrice ricorrente e verso i creditori intervenuti nell'esecuzione immobiliare suindicata che sommati superano l'ammontare di euro 300.000,00.
Visto l'art.297 CCII;
P. Q. M.
Dichiara lo stato di insolvenza della Controparte_4
, c.f. , pec: con sede legale in Asigliano
[...] P.IVA_1 Email_1
Veneto (VI), via Fabio Filzi n. 5.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza al Ministero delle Imprese e del
Made in Italy (MIMIT) come stabilito dall'art.297 comma 5, CCII, nonché per la notifica e pubblicità prevista dall'art. 45 CCII richiamato dall'art. 297 c.5 CCII.
Vicenza, 08 maggio 2025 .
IL GIUDICE Estensore IL PRESIDENTE
Dott. Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, prima sezione civile- procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. Giuseppe Limitone Presidente dott.ssa Paola Cazzola Giudice rel. dott. Davide Ciutto Giudice ha pronunciato nel proc. n. 99-1 /2025 e n. 99/2025 PU la seguente
S E N T E N Z A di accertamento dello “stato di insolvenza” ex art. 297 CCII della , c.f. , Parte_1 P.IVA_1
pec: con sede legale in Asigliano Veneto (VI), via Fabio Filzi n. 5. Email_1
Visto il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza ex art.297 CCII depositato in data
26.3.2025 dal creditore:
Parte_2
- aderente al iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con
[...] Controparte_1
capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento, partecipante al
Gruppo IVA – P.IVA – con sede legale in Pojana Controparte_1 P.IVA_2
Maggiore (VI), Via Matteotti n. 47, Codice fiscale , iscritta al Registro delle Imprese di P.IVA_3
al n.ro REA 10791, in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del Pt_2
Consiglio di Amministrazione, , rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Controparte_2 dall'avv. Gianni Solinas (c.f. ) del Foro di Venezia, (PEC CodiceFiscale_1
- fax n. 049.8776395), giusta mandato in atti, elettivamente domiciliata Email_2 presso lo studio dell'Avv. Gianni Solinas in Padova via Tommaseo n. 78/A;
udita la relazione del giudice delegato dal Collegio, come da decreto del 27.3.2025, che ha provveduto a convocare la società debitrice per l'udienza del 06.05.2025 (nel rispetto delle modalità e dei termini per la notifica stabiliti dall'art. 41 e 287 CCII;
infatti la notifica alla società debitrice risulta perfezionata a cura della Cancelleria in data 02.04.2025 a mezzo PEC);
pagina 1 di 3 considerato che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (in breve MIMIT) - quale
Autorità Governativa che ha la vigilanza - in data 15.4.2025 ha fatto pervenire il proprio parere favorevole alla dichiarazione di insolvenza ex art. 297 CCII.;
vista la documentazione acquisita agli atti;
viste le conclusioni precisate all'udienza del 6.5.2025 dal creditore procedente che ha concluso come da ricorso per l'accertamento dello stato di insolvenza della debitrice;
il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 15.4.2025 e considerato che all'udienza del 6.5.2025 è comparso personalmente il liquidatore della debitrice Parte_1
signor che ha dichiarato di rimettersi alla decisione del Tribunale
[...] Persona_1
precisando che la cooperativa è proprietaria di un solo immobile oggetto di esecuzione;
ritenuto che la non sia Parte_1
assoggettabile alla liquidazione giudiziale non ricorrendone i presupposti di legge (in quanto come precisato dal MIMIT nel parere del 15.4.2025 l'attività della cooperativa in oggetto non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 c.c.) e che la assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa ne escluda la qualifica di soggetto sovraindebitato per cui non può disporsi l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio ai sensi degli artt. 268 e seg. CCII (vedi art. 2 c.1 lettera “d” CCII) ; ritenuto accertato lo stato di insolvenza della cooperativa risultando all'esito dell'istruttoria provata se si considera:
-l'ammontare del debito verso la Banca ricorrente (peraltro creditore ipotecario in forza di mutuo ipotecario del 16.2.2012 - doc.1 ricorrente-) fondato su decreto ingiuntivo esecutivo del
Tribunale di Vicenza n. 1100/2023 del 23.5.2023 non opposto per la somma di euro 177.547,86 di cui euro 174.077,21 quale importo ingiunto oltre interessi di mora ed euro 3.470,65 quali spese liquidate nel decreto ingiuntivo comprensive di spese generali e accessori (doc. 5 e doc.6 ricorrente) ;
- la messa in liquidazione della società debitrice con atto del 17.5.2016 iscritto nel Registro
Imprese in data 15.6.2016 (vedi visura C.C.I.A.A);
-l'azione esecutiva immobiliare nei confronti della società debitrice pendente avanti all'intestato tribunale al n. di R.G.es.imm. 80/2023 che ha colpito l'unico cespite (dato pure confermato all'udienza del 6.5.2025 dal liquidatore);
- la presenza di ipoteche iscritte sull'unico cespite (vedi doc.7 ricorrente avviso ai creditori iscritti ex artt. 498 cpc);
- l'intervento nell'esecuzione immobiliare suindicata oltre alla Banca ricorrente (doc.12) creditore ipotecario iscritto (doc.1 ricorrente) di ulteriori creditori: il per Controparte_3
pagina 2 di 3 un credito di euro 124.627,88 (doc.13) e la società per un Parte_3
credito di euro 38.363,29 (doc.14) ;
- l'insufficienza dell'attivo liquidabile rispetto al passivo se si considera che nell'ultimo bilancio depositato (esercizio al 31.12.2022- vedi visura C.C.I.A.A) l'attivo patrimoniale risulta indicato in euro 200.984,00 mentre l'ammontare dei debiti supera l'attivo se solo si considerano i debiti suindicati verso la creditrice ricorrente e verso i creditori intervenuti nell'esecuzione immobiliare suindicata che sommati superano l'ammontare di euro 300.000,00.
Visto l'art.297 CCII;
P. Q. M.
Dichiara lo stato di insolvenza della Controparte_4
, c.f. , pec: con sede legale in Asigliano
[...] P.IVA_1 Email_1
Veneto (VI), via Fabio Filzi n. 5.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza al Ministero delle Imprese e del
Made in Italy (MIMIT) come stabilito dall'art.297 comma 5, CCII, nonché per la notifica e pubblicità prevista dall'art. 45 CCII richiamato dall'art. 297 c.5 CCII.
Vicenza, 08 maggio 2025 .
IL GIUDICE Estensore IL PRESIDENTE
Dott. Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
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