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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/05/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2758 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2758 del 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Agrippina Porcelli ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bassiano (LT), P.zza G. Matteotti, n. 15, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...]; CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di udienza di discussione tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “chiede che la causa venga assunta in decisione riportandosi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c”; conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “chiede che il Presidente del Tribunale di Latina, fissi con decreto il giorno della comparizione dei coniugi avanti a sé, e contestualmente ottenere dal Tribunale adìto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, con ogni conseguenza di legge, ed ogni onere di trascrizione all'Ufficio di Stato Civile di competenza, alle seguenti condizioni: /
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta e disattesa ogni contraria istanza: statuire e dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio con il Sig. , essendosi protratta la CP_1
Pagina 1 separazione dei coniugi, per il termine di legge previsto dalla data della comparizione presidenziale sino ad oggi, secondo il disposto dell'art. 3, n. 2 lett. b della L. 898/70 ed ordinare
l'annotazione dell'emananda sentenza al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di
Bassiano (LT), con atto di matrimonio N. 1996. Con vittoria di spese ed onorari di Parte_2
giudizio in caso di opposizione.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Preliminarmente va rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza sono stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sicché il convenuto è stato dichiarato contumace in sede di prima udienza, nella quale il Giudice rel. ha dato atto che non c'erano provvedimenti temporanei e urgenti da assumere.
Il Giudice rel. ha disposto il deposito di copia della sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato, e, successivamente, all'udienza di discussione fissata ai sensi dell'art. 473- bis.28 c.p.c., tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni, seppure tardivamente, in sede di nota scritta in sostituzione di udienza, come riportato in epigrafe, riportandosi alle conclusioni del ricorso introduttivo, ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda, riqualificata come volta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è meritevole di accoglimento.
Infatti, dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassiano (LT) agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Bassiano (LT) in data 8 giugno 1996, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Bassiano (LT) al n. 4, parte II, serie
A, anno 1996, in regime di comunione dei beni.
È stata, infine, depositata copia con attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 1903/2019 emessa dal Tribunale di Latina in data 15 luglio
2019 e pubblicata in data 22 luglio 2019.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione dalla parte convenuta, che è rimasta contumace, ed essendo stato depositato il ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 7 giugno 2023.
Pagina 2 La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte convenuta che è rimasta contumace inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la pronuncia solo sullo status e la mancata opposizione di parte convenuta, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 2758 del 2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Bassiano (LT) in data 8 giugno 1996, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Bassiano (LT) al n. 4, parte II, serie A, anno 1996.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassiano (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassiano (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2758 del 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Agrippina Porcelli ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bassiano (LT), P.zza G. Matteotti, n. 15, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...]; CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di udienza di discussione tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “chiede che la causa venga assunta in decisione riportandosi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c”; conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “chiede che il Presidente del Tribunale di Latina, fissi con decreto il giorno della comparizione dei coniugi avanti a sé, e contestualmente ottenere dal Tribunale adìto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, con ogni conseguenza di legge, ed ogni onere di trascrizione all'Ufficio di Stato Civile di competenza, alle seguenti condizioni: /
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta e disattesa ogni contraria istanza: statuire e dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio con il Sig. , essendosi protratta la CP_1
Pagina 1 separazione dei coniugi, per il termine di legge previsto dalla data della comparizione presidenziale sino ad oggi, secondo il disposto dell'art. 3, n. 2 lett. b della L. 898/70 ed ordinare
l'annotazione dell'emananda sentenza al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di
Bassiano (LT), con atto di matrimonio N. 1996. Con vittoria di spese ed onorari di Parte_2
giudizio in caso di opposizione.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Preliminarmente va rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza sono stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sicché il convenuto è stato dichiarato contumace in sede di prima udienza, nella quale il Giudice rel. ha dato atto che non c'erano provvedimenti temporanei e urgenti da assumere.
Il Giudice rel. ha disposto il deposito di copia della sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato, e, successivamente, all'udienza di discussione fissata ai sensi dell'art. 473- bis.28 c.p.c., tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni, seppure tardivamente, in sede di nota scritta in sostituzione di udienza, come riportato in epigrafe, riportandosi alle conclusioni del ricorso introduttivo, ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda, riqualificata come volta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è meritevole di accoglimento.
Infatti, dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassiano (LT) agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Bassiano (LT) in data 8 giugno 1996, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Bassiano (LT) al n. 4, parte II, serie
A, anno 1996, in regime di comunione dei beni.
È stata, infine, depositata copia con attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 1903/2019 emessa dal Tribunale di Latina in data 15 luglio
2019 e pubblicata in data 22 luglio 2019.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione dalla parte convenuta, che è rimasta contumace, ed essendo stato depositato il ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 7 giugno 2023.
Pagina 2 La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte convenuta che è rimasta contumace inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la pronuncia solo sullo status e la mancata opposizione di parte convenuta, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 2758 del 2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Bassiano (LT) in data 8 giugno 1996, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Bassiano (LT) al n. 4, parte II, serie A, anno 1996.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassiano (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassiano (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
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