Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 800/2022 R.G., vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 Presidente pro-tempore, sedente in Roma, Via Ciro il Grande, 44, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria, 82, presso l'Ufficio legale , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Christian Lo Scalzo (c.f. – PEC C.F._1
) per procura generale alle liti del 21.7.2015, Email_1
Rep. n. 80974, a rogito del Dott. Notaio in Roma Persona_1 appellante
CONTRO
, nata il [...] a [...] e residente in [...], c.f. , rappresentata e difesa, per procura a C.F._2 mergine della comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Immacolata Roberta Curinga, c.f. , fax n. 0964.20640, pec C.F._3
legale convenzionato del Patronato INAS- Email_3 SL (in virtù di Convenzione n. 1136L del 29.04.2010), presso il cui studio, in Locri (RC) alla Piazza dei Martiri n. 8, è elettivamente domiciliata appellata
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato in data 20.07.2020, adiva il Tribunale di Locri, CP_2 convenendo in giudizio l , per sentire accertare e dichiarare il suo diritto alla CP_1 corresponsione anticipata della pensione di vecchiaia, in quanto affetta da gravi patologie determinanti un'invalidità pari o superiore all'80% ai sensi dell'art. 1 n. 8, D.L. 503/92, negatale in sede amministrativa con domanda del 10/07/2017. Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, dichiarare la CP_1 sussistenza del diritto con la decorrenza di legge. Con vittoria di spese. Il giudizio veniva istruito con espletamento di c.t.u. medico legale.
2. La sentenza appellata. Con sentenza emessa il 24.11.2022, il Tribunale di Locri così statuiva: “accoglie la domanda proposta;
-riconosce il diritto della ricorrente alla prestazione prevista dall'art. 1, co. 8, del d.lgs. 503/1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento dell'invalidità, per l'effetto, condanna l in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con accessori di legge;
- condanna l a rifondere a parte ricorrente le spese di CP_1 lite che distratte a favore del procuratore attoreo si liquidano in € 1.300,00 oltre rimb. forf. ed accessori di legge;
-pone definitivamente a carico dell' , le spese di C.T.U., CP_1 liquidate in euro 290,00 oltre accessori come per legge in favore del dott. ”. Persona_2 Esponeva il Tribunale che la consulenza medica disposta nel corso del giudizio aveva consentito di accertare che la capacità lavorativa della ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, era ridotta in modo permanente ed in misura pari all'80%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, a causa delle infermità indicate nella relazione peritale agli atti, che doveva intendersi integralmente richiamata per la logicità e completezza delle argomentazioni. Il c.t.u. aveva, infatti, accertato: “…. si afferma, secondo scienza e coscienza, che
era affetta da patologie che determinavano uno stato invalidante in CP_2 misura dell'80 %, pertanto ha diritto alla pensione anticipata per vecchiaia, dalla data della domanda amministrativa, 10 LUGLIO 2017”. Considerava il Tribunale che l'art 18, comma 1, del DPR 488 del 1968, disponeva che "La pensione di vecchiaia e quella per invalidità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti ”, sì che ricorrevano i presupposti per il riconoscimento del diritto ex art. 1, co. 8, D. Lgs. 503/1992 dall'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario.
3. Il giudizio di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne lamentava CP_1 l'erroneità limitatamente alla decorrenza del diritto riconosciuto. Affermava che Il Tribunale adito - nonostante quanto ancora segnalato nelle note di trattazione scritta del 27.10.2022 (“… omessa ogni considerazione sulla prassi, purtroppo fin troppo spesso invalsa presso i CTU locali, di stabilire, essi CTU, la decorrenza giuridica di una qualsiasi prestazione previdenziale, sostituendosi al giudice e ignorando integralmente il quadro giuridico di riferimento e, più ancora, le eccezioni spiegate dalle parti
… l si riporta … in particolare, ribadendo che, ove, come nel caso di specie, accertato CP_1 lo stato invalidante costitutivo del diritto della ricorrente, la sua decorrenza deve tener conto di quanto stabilito dall'art. 12, comma 2, lett. a), decreto-legge n. 78/10”)- aveva accolto la domanda, condannando l alla corresponsione del trattamento dal primo giorno del Pt_1 mese successivo a quello del riconoscimento dello stato invalidante. La sentenza era parzialmente ingiusta e ne veniva chiesta la riforma per i seguenti motivi. La decorrenza attribuita dal primo giudice alla prestazione (“primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento dell'invalidità”) era errata, in quanto non aveva tenuto conto del disposto dell'art. 12, comma 2, lett. a), D.L. 78/10. Era ormai consolidato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la disposizione individuava in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato, dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, applicandosi anche a tutti i soggetti che maturano il diritto all'accesso 3
al pensionamento di vecchiaia, ivi compresi coloro che, essendo invalidi in misura non inferiore all'80%, avevano diritto alla pensione di vecchiaia anticipata in base al contenuto dell'art. 1 decreto legislativo n. 503/92. In definitiva, la decorrenza del trattamento de quo (essendo stato accertato il requisito sanitario a far data dalla domanda amministrativa del 10.7.2017) non poteva essere anteriore al 01.08.2018. Chiedeva, dunque, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la sussistenza del diritto azionato con la decorrenza di legge. Con vittoria di competenze legali.
Costituitasi, resisteva all'appello, chiedendone il rigetto e contestando CP_2 l'assunto avversario circa la differente decorrenza invocata. Ne chiedeva, dunque, il rigetto con vittoria di spese e compensi
Il decreto ex art. 127 ter veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il motivo di appello proposto dall' è fondato e deve trovare accoglimento. CP_1 E' ormai consolidato il principio di diritto affermato dal giudice di legittimità, secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1 comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal testo della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti”. (Cass. civ. sez. VI, 07/02/2020, n.2905; Cass. civ. sez. VI, 03/02/2020, n.2382; Cass. civ. sez. lav., 30/09/2019, n.24363; Cass. civ. sez. lav., 13/11/2018, n.29191). La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di pensione di vecchiaia anticipata di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, del regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) è applicabile anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, considerato che la norma individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso, non solo ai soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che negli altri casi maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti, affermando, altresì, sempre con riferimento all'ambito di applicazione della disciplina delle cd. finestre mobili, successivamente modificata ad opera della cd. Legge Fornero, che "In tema di pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, non è applicabile il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, in quanto l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità." (Cass. 32591/2018). 4
L'interpretazione dell'istituto come sopra riportata risulta coerente non solo con il tenore letterale della norma, ma anche con la natura della pensione anticipata in esame, che costituisce un normale trattamento di vecchiaia, peculiarmente connotato da una semplice deroga all'applicazione della norma generale, concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versassero in uno stato di invalidità non inferiore all'80%. La Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 11750/2015) ha chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (... diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984". E', infatti, consolidato il principio secondo cui la previsione di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, “non istituisce una pensione diretta di invalidità ma rappresenta piuttosto una deroga, giustificata dalla situazione d'invalidità, rispetto all'applicazione dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dal D. Lgs. n. 503 del 1992, cit., per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia” (cfr. ex multis Cass. n. 11750 del 2015 Cass. n. 29191 del 2018; Cass. n. 31001 del 2019). Così esposti i principi regolatori della materia, poiché lo stato di invalidità è stato riconosciuto dalla data della domanda amministrativa, 10 luglio 2017, la decorrenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata va spostata in avanti rispetto al mese di luglio 2017, in corrispondenza alla prima finestra mobile disponibile in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod. e, quindi, con decorrenza 01.08.2018, come richiesto dall'appellante.
5. La sentenza va confermata nelle restanti statuizioni, anche quelle in punto di regolamentazione delle spese, posto l'esito comunque vittorioso conseguito dal ricorrente, che ha ottenuto il riconoscimento del diritto invocato, riconoscimento non intaccato dall'esito di questo giudizio di appello. I medesimi motivi, permanendo l'esito finale vittorioso della lite per il richiedente, vanno applicati a questo grado di giudizio e determinano a disporre, in ragione della fondatezza dell'appello proposto dall' , la compensazione fra le parti delle spese di questo giudizio. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Locri, Sezione Lavoro e CP_2 Previdenza, in data 04.11.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosce alla parte ricorrente il diritto alla pensione di vecchiaia “anticipata” con decorrenza dalla prima finestra mobile disponibile posteriormente al mese di luglio 2017, in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod., e quindi con decorrenza 01.08.2018.
2. Conferma l'appellata sentenza nelle restanti statuizioni.
3. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio. 5
Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti