Ordinanza cautelare 24 agosto 2012
Sentenza 26 giugno 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 24/08/2012, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00478/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00863/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2012, proposto da:
MA ET, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Falcone, con domicilio eletto presso LE NO in Catanzaro, via Orti N. 1;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, U.T.G. - Prefettura di Crotone;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di cui alla nota della Prefettura di Catanzaro Fasc. n. 3612/11 Area I^, 5008/2011 /AM/Area 1 del 21marzo 2011 con cui è stata trasmessa alla Prefettura- UTG- Area I^ di Crotone, in data 27.9.2011, l’informativa antimafia negativa ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n.252/1998 in danno della società ricorrente, comunicata con nota del 13.10.2011 alla società Biomasse Italia e da questa al ricorrente in data 26.10.2011; di ogni altro atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, connesso, precedente e consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.
-del procedimento amministrativo avviato dal Ministero dell'Interno-Prefettura di Crotone per l'acquisizione degli elementi atti alla censurata informativa;
-Nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da liquidare nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio – anche, ove occorra, a seguito di consulenza, ovvero equitativamente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2012 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la chiesta misura cautelare, in quanto il provvedimento prefettizio impugnato non pare sufficientemente motivato, in relazione ai parametri individuati dalla giurisprudenza per la legittimità dell’informativa antimafia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
Accoglie l’istanza di sospensione cautelare e per l'effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 maggio 2013.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere
Alessio Falferi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/08/2012
IL SEGRETARIO