Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5257/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5257/2024, promossa con ricorso depositato il 16.12.2024 da:
1) Parte_1
Nata a Kremenchuk (Ucraina) il 11.07.1980
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Venere De Brasi
e
2) Parte_2
Nato a Mugnano di Napoli (NA) il 14.03.1979
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Massimo Tatti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Aversa (CE), in data 12 luglio 2012
(anno 2012 atto n. 124 parte II serie A)
separati con sentenza n. 396/2021 del 21.04.2021 (passata in giudicato il 22.11.2021, v. documenti in atti).
con i seguenti figli minorenni:
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cittadina italiana nata a [...] il [...]; Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16.12.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1.dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Aversa
(NA) il 12.07.2012 come risulta dall'atto di matrimonio n. 124 parte II, serie A anno 2012 del registro dello stato civile del comune di Aversa, in regime di separazione dei beni (doc.1);
2. disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la residenza attuale e futura della madre;
3. assegnare alla madre la casa coniugale sita in Varese, Via Pio Pastori, n.22, di proprietà del marito, con gli arredi ivi contenuti, nell'interesse dei figli minori;
il mutuo della casa coniugale pari a circa € 470,00 mensili verrà corrisposto interamente dal marito;
4. Disciplinare i tempi di permanenza presso il padre in base ai seguenti accordi:
weekend a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola o alla fermata dell'autobus scolastico fino al lunedì mattina al rientro a scuola;
Infrasettimanalmente: i figli staranno con il padre un pomeriggio a settimana, compresa la cena serale;
Festività natalizie e pasquali: i figli staranno con i genitori secondo un criterio di alternanza;
Vacanze estive: durante le vacanze estive, il padre avrà la facoltà di trascorrere con i figli 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, la cui cadenza sarà concordemente definita tra i ricorrenti entro il 30 maggio di ogni anno.
Tutte le statuizioni sul diritto di visita si intendono subordinate ad improrogabili impegni di lavoro imposti dal Comando della Guardia di Finanza presso il quale presta servizio il padre.
5. disporre che il padre verserà alla madre sul conto corrente alla stessa intestato, entro il quindici di ogni mese, un assegno mensile di euro 228,40 a figlio, per un totale di euro 456,80 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici Foi/Istat, a titolo di contributo al mantenimento, oltre al
50% delle spese scolastiche, mediche, sportive ed ogni altra spesa straordinaria concordata e pagina 2 di 4 documentata coma da Protocollo del Tribunale di Varese, che le parti dichiarano di conoscere e accettare;
Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte ad una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.). In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
una volta effettuata la spesa, il genitore anticipatario delle spese dovrà consegnare all'altro genitore copia della documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
in caso di spese straordinarie ingenti, come ad esempio quelle dentistiche, i genitori anticiperanno ognuno il proprio 50%;
6. il padre si farà carico totale della rata di mutuo della casa coniugale assegnata alla madre;
7. l'assegno universale unico, o equipollente, sarà percepito al 50% da ciascun coniuge (come già in atto); fermi gli obblighi in punto mantenimento ordinario e straordinario a carico del padre;
8.i coniugi rinunciano al reciproco mantenimento;
9. i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e così per ogni altro documento d'identità, autorizzandosi reciprocamente all'espatrio con il figlio minore;
10. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente la trascrizione dell'emananda sentenza con tutte le ulteriori incombenze di legge;
11. I coniugi dichiarano, sin d'ora, di voler prestare integrale acquiescenza all'emanando provvedimento.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
12.07.2012, in Aversa (CE), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Aversa (anno 2012 atto n. 124, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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