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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 8452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8452 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. AL AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.39625, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AU CA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito a
Roma, in Via Quintilio Varo n. 112; parte attrice contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
Repubblica Italiana e, per essa, la in persona Controparte_2
del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliata;
parte convenuta
FATTO
La sig.ra premetteva di essere erede del sig. in Parte_1 Parte_2
virtù dei seguenti legami di parentela: ella era figlia ed erede di Per_1
la quale, a sua volta, era la sorella del sig. . Il rapporto
[...] Parte_2
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di parentela era provato attraverso la seguente documentazione: estratto di nascita, certificato di morte e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 21 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Parte attrice narrava che il sig. , in data 22.03.1944, era stato Parte_2
arrestato a Roma nel quartiere c.d. Ghetto dalle forze armate tedesche.
Successivamente, gli uomini dell'Aussenkommando Roma del RSHA, agli ordini di lo avevano prelevato e condotto presso il sito denominato Persona_2
OS IN, per essere giustiziato la notte del 24.03.1944 dalle forze del
Terzo Reich.
L'attrice agiva per il risarcimento iure hereditatis dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da , dalla madre per la perdita parentale Parte_2
nonché iure proprio per la morte dello zio.
In merito alla quantificazione del danno subito da , l'attore Parte_2
riportava che il medesimo era stato costretto a lavorare senza alcuna retribuzione, in stato di schiavitù, sino alla morte. Pertanto, parte attrice chiedeva la liquidazione di tale danno secondo le tariffe giornaliere previste dai CCNL e, in subordine, in via equitativa. Parte attrice chiedeva, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale patito dallo zio da quantificare in €50.000,00, oltre interessi al tasso del 4 % annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia fissata al 1° gennaio 1945, sulla somma rivalutata anno per anno e sino al giorno di pubblicazione della sentenza.
In conclusione, parte attrice chiedeva di: I) dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma;
II) dichiarare le parti convenute responsabili civilmente per il danno materiale e morale che il sig.
, i suoi eredi e la sig.ra personalmente ed in Parte_2 Parte_1
qualità di erede, avevano subito e, conseguentemente, condannarle ad un equo risarcimento non inferiore ad €50.000,00, oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_2
osservava, preliminarmente, che l'unico titolare, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso era il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la conseguenza che i diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich potevano essere
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fatti valere esclusivamente nei confronti di quest'ultimo in quanto Ente gestore del
Fondo istituito con l'art. 43 del d.l. n.36/2022. L'Avvocatura chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda proposta nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva intesa in senso sostanziale come assenza di titolarità del rapporto giuridico controverso.
Parte convenuta eccepiva l'estinzione del credito risarcitorio per prescrizione ex art.2947, comma 3 del Codice civile. A tale riguardo, l'Avvocatura precisava, inoltre, che nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data della morte dello stesso.
L'Avvocatura rilevava il presuntivo decorso di tale termine – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano al 1944.
La Presidenza del Consiglio dei ministri eccepiva, inoltre, il difetto di prova relativamente alla qualità di erede in capo all'attrice nonché in relazione all'individuazione dei pregiudizi patiti dal de cuius e alla loro quantificazione.
Nel merito, l'Avvocatura contestava la quantificazione dei danni operata evidenziando, inoltre, la necessità di decurtare quanto eventualmente già ottenuto dal de cuius a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022.
La Repubblica di Germania rimaneva contumace. All'udienza del CP_1
27/01/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La legittimazione passiva.
Al fine di stabilire la legittimazione passiva del presente giudizio, è necessario richiamare i principi di diritto internazionale in materia di trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati. In particolare, in base al principio di continuità dello
Stato, in caso di mutamento dell'assetto istituzionale sussiste una vera e propria presunzione di continuità della personalità statale con la conseguente successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi. Nel caso di specie, si può affermare la titolarità passiva della Repubblica Federale di Germania quale erede politico-
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istituzionale del Terzo Reich in quanto quest'ultima ha riconosciuto la propria responsabilità per i crimini commessi durante la Seconda guerra mondiale sia nei
Trattati internazionali stipulati con l'Italia sia in precedenti giudizi in materia (cfr. sentenza del Trib. Firenze, sez. II civile, 22 Febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la Repubblica Federale di “si costituiva affermando che i CP_1
tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto”).
Alla luce di tali considerazioni, unico titolare dal lato passivo del rapporto giuridico in esame è la quale successore del Controparte_1
Terzo Reich, responsabile del crimine contro l'umanità di cui è causa il quale costituisce elemento costitutivo della responsabilità civile oggetto del presente giudizio. Non può ritenersi che lo Stato italiano – attraverso l'istituzione del
Fondo di cui all'art.43 del D.L. 30 aprile 2022, n.36 – abbia posto in essere una successione dal lato passivo nel rapporto giuridico risarcitorio per i danni commessi dalla nei confronti dei cittadini italiani. Invero, la CP_1
costituzione del rappresenta unicamente uno strumento volto ad evitare CP_3
ulteriori condanne da parte della Corte Internazionale di Giustizia sulla scorta di quella emessa in data 3 febbraio 2012 con la quale l'Italia era stata condannata a rendere inefficaci le sentenze esecutive emesse dai giudici italiani contro la in seguito alla proposizione di altro ricorso da parte di quest'ultima alla CP_1
Corte Internazionale di Giustizia. Il fondo rappresenta, dunque, uno strumento volto a rendere immune la dalla giurisdizione esecutiva. L'accesso a CP_1 quest'ultimo è subordinato all'ottenimento di “un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6” (art. 43, comma 2, D.L. 30 aprile 2022, n.36). In conseguenza di tale previsione, si realizza un'espromissione ex lege successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nei confronti della In tal senso si è espressa la CP_1
Corte Costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità relativa al III comma dell'art. 43, d.l. n.36/2022 ha affermato che: “si tratta di una
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sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la ) e non sarebbe proponibile una CP_1 nuova” (Corte Cost. sent. n.159/2023).
Quale naturale conseguenza ne discende che la presente sentenza, in riferimento alle statuizioni di accertamento e condanna in essa contenute, non potrà essere posta in esecuzione contro la Repubblica di Germania, resa immune dal CP_1 subire l'esecuzione forzata per effetto del sopravvenuto D.L. n. 36/2022 nonché della sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale italiana. La presente statuizione, dopo il suo passaggio in giudicato, può costituire unicamente titolo per l'inoltro della domanda di accesso al Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano. Da tali considerazioni discende che l'azione avrebbe dovuto esser proposta nei confronti del Ministero dell'Economia quale successore ex lege nel debito risarcitorio originariamente contratto dallo Stato tedesco.
Dunque, deve riconoscersi il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in relazione ai fatti considerati, in luogo della Controparte_2 legittimazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale conclusione è stata da ultimo confermata dalla Suprema Corte di cassazione la quale – nella sentenza n.7371/2025 – ha affermato che: “Ed infatti, in ordine alle pretese risarcitorie azionate nella lite in parola, la titolarità passiva dell'obbligazione spetta unicamente al Ministero dell'economia e finanze”. In particolare, la
Cassazione ha ritenuto che la costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia
e delle Finanze non integri un intervento propriamente bensì la costituzione in giudizio della amministrazione statale correttamente da convenire, in luogo di quella erroneamente individuata nell'atto introduttivo della lite, così in sostanza realizzando un effetto di sanatoria equivalente a quello disegnato dall'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (per una vicenda similare, cfr. Cass. 13/05/2005, n.
10111; sull'ambito e sul modo di applicabilità della norma citata, Cass., Sez. Un.
27/11/2018, n. 30649).
Tuttavia, stante la natura e le evidenze di cui all'art. 43 del DL n.36/2022 che ha previsto l'istituzione del Fondo, tale difetto non ha alcuna incidenza fattuale nella soluzione del presente giudizio.
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B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di valutare la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
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di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme. Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di Roma vi rientra, altresì, la
“persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo
o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo
o della collettività”.
Nel caso in esame, l'attrice ha agito per il risarcimento del danno non patrimoniale patito dallo zio a seguito del suo arresto e fucilazione nell'eccidio delle OS IN;
nonché di quello da lei subito in prima persona e dalla madre, sorella della vittima, per la perdita del familiare. L'eccidio delle OS
IN rappresenta la più grande strage urbana della Seconda Guerra Mondiale posta in essere in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari principi umanitari dello ius gentium. Tale fatto storico rientra incontrovertibilmente nella definizione di crimini di guerra o contro l'umanità per come sopra delineata, come
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confermato anche dalla Corte di Cassazione penale la quale ha affermato che
“recava intrinsecamente ed ontologicamente, per la cinica selezione e sproporzione del numero delle vittime rispetto ai soldati tedeschi morti in conseguenza dell'attentato partigiano e per le efferate modalità di esecuzione collettiva delle uccisioni, le stimmate della manifesta, macroscopica, clamorosa e ictu oculi riconoscibile criminosità dello sterminio di massa” (cfr. Cassazione penale sez. I, 16/11/1998, ud. 16/11/1998, dep. 01/12/1998, n.12595). Ne consegue l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
C) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme
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consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe
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risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Germania). Controparte_4
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
D) La fattispecie in esame.
Parte attrice ha agito iure hereditatis per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dallo zio, , nonché dalla propria madre in Parte_2
seguito alla perdita del fratello. Parte attrice ha, inoltre, richiesto il risarcimento iure proprio del danno da perdita parentale subito in seguito alla morte dello zio. ha affermato di essere l'erede di e, al fine di Parte_1 Parte_2
provare tale qualità, ha prodotto la seguente documentazione:
a) Carta d'identità di;
Parte_2
b) Attestato dell'archivio storico della Comunità ebraica di Roma;
c) Certificato di appartenenza alla Comunità ebraica di e Persona_1
Parte_1
d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 21 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;
e) Estratto per riassunto dal Registro degli atti di nascita di Per_1
[...]
f) Estratto per riassunto dal Registro degli atti di nascita di Parte_1
g) Certificato di morte di . Parte_2
E) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da parte attrice, iure hereditatis, per la mancata retribuzione dello zio in seguito al lavoro prestato, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022, n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l.
20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini
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di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”. Si osserva che, comunque, non è stata provata in giudizio da parte attrice la sottoposizione dello zio al lavoro coatto.
F) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata iure hereditatis.
Alla luce di tali elementi e delle allegazioni prodotte, il fatto storico è da ritenersi provato.
La fucilazione di nell'eccidio delle OS IN configura Parte_2
senz'altro una gravissima lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all'art.2 della Costituzione. Tuttavia, il pregiudizio consistente nella perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, è fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (cfr. Cass. civ., Sez. III,
10/09/2019, n. 22525). È, invece, trasmissibile iure hereditatis il danno morale terminale (o danno da lucida agonia o danno catastrofale) patito dalla vittima conseguentemente all'arresto e alla successiva conduzione presso le OS
IN consistente nel pregiudizio subìto in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine.
Tuttavia, trattandosi di una richiesta di risarcimento del danno avanzata iure hereditatis, occorre svolgere alcune considerazioni in tema di legittimazione attiva. Invero, essendo una pretesa azionata non in proprio bensì in qualità di erede in forza della trasmissione in via ereditaria di un diritto facente capo ad un diverso soggetto, la qualità di erede costituisce un elemento costitutivo della domanda. Nel caso di specie, per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno e il nesso di causalità), anche di essere subentrata in quanto erede nella posizione dell'originario titolare del diritto azionato. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto - in quanto fatto che costituisce il fondamento della domanda - deve essere provato dall'attore. Ne discende che il possesso della qualità di erede, rappresentando il presupposto essenziale della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito e, dunque, alla fondatezza della domanda attorea (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402).
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A tale riguardo, si riporta anche quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione secondo cui colui che agisce in giudizio per far valere un diritto iure hereditatis “deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima”
(Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018, n.11276).
Parte attrice ha provato il decesso di attraverso il certificato di Parte_2
morte nonché il legame di parentela (zio-nipote) intercorrente con quest'ultimo.
Tuttavia, il certificato di morte non è idoneo di per sé a dimostrare la qualità di erede. Lo stesso serve, infatti, per provare l'avvenuto decesso di una persona, ma non accerta quali e quanti eredi il defunto abbia lasciato né se i chiamati all'eredità l'abbiano accettata. Parte attrice allega a tale riguardo unicamente l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, nella quale dichiara di essere l'erede legittima di . Come ampiamente Parte_2
rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la suddetta dichiarazione non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede in quanto la stessa esaurisce i propri effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi (cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018, n.11276;
Cassazione civile sez. un., 29/05/2014, n.12065).
Com'è noto, vale il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. dal quale discende che il giudice deve valutare il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta. La contestazione deve essere fatta nella prima difesa utile (Cass. n.1540/2007; n. 5191/2008; n.13079/2008).
Nel caso di specie, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito sin dalla comparsa di costituzione e risposta l'infondatezza della domanda per difetto di prova in ordine alla qualità di erede in capo all'attrice.
Infine, si osserva che ai fini della prova della suddetta qualità non rilevano i certificati rilasciati dalla Comunità ebraica di Roma i quali possono assumere rilevanza indiziaria solo avuto riguardo alla dimostrazione degli atti illeciti subiti dalla vittima.
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Da ultimo si riporta l'ordinanza n. 817 del 13 gennaio 2025, con la quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697 c.c., del decesso della parte originaria e, soprattutto, della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a contraddire (tra le tante, v. di recente Cass. civ.,
18 aprile 2024, n. 10519).
Per tali ragioni, non sono stati acquisiti d'ufficio ex art.210 c.c. i certificati anagrafici richiesti da parte attrice. Invero, il presupposto essenziale del suddetto ordine di esibizione è rappresentato dalla necessarietà dei documenti richiesti ai fini della risoluzione della controversia. Tale requisito non ricorre nel caso di specie in quanto gli stessi avrebbero potuto provare unicamente il rapporto di parentela dell'attrice con il Sig. ma non la sua qualità di erede, la Parte_2
quale risulta affermata unicamente nell'autodichiarazione resa ai sensi ai sensi degli artt. 21 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 non avente alcun valore probatorio.
Dalla qualità di parente, invero, non discende automaticamente la qualità di erede, soprattutto nel caso in cui non si tratti di soggetto successibile ex lege come il figlio, bensì di una nipote nei confronti dello zio. La qualità di erede, invero, si acquista unicamente attraverso l'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, che deve avvenire nel termine di 10 anni dalla morte del de cuius.
In conclusione, posto che nel presente giudizio l'attrice non ha provato la asserita qualità di erede della vittima del crimine contro l'umanità di cui è causa, questo giudice rileva il difetto di prova di un elemento costitutivo del diritto vantato. Ne consegue il rigetto nel merito della domanda risarcitoria avanzata iure hereditatis dall'attrice per i danni non patrimoniali patiti dallo zio.
G) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno da perdita
parentale.
Avuto riguardo, invece, alla richiesta di risarcimento del danno da perdita parentale occorre operare un distinguo tra quello subito da per Persona_1 la perdita del fratello e quello patito dall'odierna attrice, figlia ed erede
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legittimaria di in seguito alla morte dello zio. Per quanto Persona_1
riguarda la richiesta di risarcimento del danno da perdita parentale avanzata iure proprio da parte attrice, si osserva quanto segue.
Il riconoscimento di tale pretesa in capo ai componenti del nucleo familiare diversi dal coniuge e dai figli è subordinato alla dimostrazione in giudizio dell'effettività e della consistenza della relazione parentale. In particolare, il risarcimento può esser loro riconosciuto soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela, concorrano ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 08/03/2022, n. 7592). Dunque, perché possa essere risarcito il danno da lesione del rapporto parentale, è necessario un legame affettivo concreto e una solidarietà, tali per cui la perdita del congiunto sia idonea a cagionare uno stravolgimento della vita della vittima secondaria. Invero, la liquidazione di tale tipologia di danno deve tenere conto delle circostanze del caso concreto relative, anzitutto, all'intensità del vincolo parentale che non può ritenersi sussistente in re ipsa in ragione del rapporto formale di parentela intercorrente con il de cuius. Invero, ciò che deve essere risarcito ai sensi dell'art.2059 c.c. è il danno-conseguenza, rappresentato dalla perdita delle utilità derivanti dal legame familiare: reciproco affetto e solidarietà.
Tali elementi non sono ravvisabili nella fattispecie in esame avuto riguardo al danno da perdita parentale richiesto iure proprio dalla nipote della vittima. Invero,
– come attestato dall'estratto per riassunto dal Registro degli atti Parte_1
di nascita prodotto – è nata il [...] e, pertanto, successivamente alla morte dello zio avvenuta in data 24.03.1944. Tale circostanza ha impedito l'istaurarsi di una relazione affettiva il cui venire meno possa determinare uno stravolgimento della vita della richiedente, con conseguente attribuzione del diritto al risarcimento del danno da perdita parentale. Conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale avanzata dall'attrice iure proprio deve essere rigettata per l'inconfigurabilità del danno-conseguenza.
Avuto riguardo, invece, al danno da perdita parentale subito dalla sorella della vittima richiesto iure hereditatis dall'attrice, si rileva quanto segue. Di recente, la
Suprema Corte di cassazione, con sentenza n.17785/2024, ha riconosciuto la possibilità di richiedere iure hereditatis il risarcimento del danno subìto dal de
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cuius per la perdita parentale. Nel caso in esame, l'attrice ha agito per il danno da perdita parentale subito dalla madre, sorella della vittima del crimine contro l'umanità e sua dante causa, deceduta il 6.04.2012 prima dell'instaurazione del presente giudizio. Tale posta risarcitoria dovuta alle vittime secondarie, pur non essendo stata richiesta giudizialmente dalla Sig.ra è Persona_1
trasmissibile all'erede come credito ereditario perché entrata nel patrimonio della de cuius. Nell'accertamento del danno subito dalla Sig.ra non Persona_1
può non tenersi conto del particolare contesto nel quale la perdita parentale è avvenuta. Invero, il fratello di quest'ultima, , è stato vittima di un Parte_2 crimine contro l'umanità come sopra definito ed è deceduto nell'eccidio delle
OS IN, a soli 19 anni. Quale ulteriore corollario della fondatezza della pretesa in esame si riporta quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”); in tal caso, grava sul convenuto
l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. Sez. 3, 15/07/2022, n. 22397, Rv.
665266 - 01). Pertanto, le particolari circostanze nelle quali la morte è avvenuta possono determinare un'inversione dell'onere probatorio a cui consegue l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita parentale in esame. Invero, nel presente giudizio, non è stata fornita alcuna prova contraria circa la sofferenza presumibilmente patita dalla Sig.ra Persona_1 all'epoca ventitreenne, in seguito alla fucilazione del fratello nell'eccidio delle
OS IN.
Si può procedere, pertanto, alla liquidazione del danno in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c., prendendo come riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di
Roma per il 2025, le quali prevedono per il danno da perdita parentale un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad euro 11.549,20, che costituisce il valore ideale di ogni
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punto. I fattori che incidono sulla liquidazione del risarcimento sono: il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
Nel caso di specie, è calcolato per la perdita parentale subita da Per_1
un punteggio di 15,5 punti totali di cui: punti 7 per il grado di parentela,
[...]
punti 4,5 per l'età della vittima, punti 4 per l'età della sorella al momento del fatto, per un danno non patrimoniale di euro € 179.012,60.
Prima di procedere alla liquidazione del risarcimento occorre vagliare l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022. A tale riguardo, si osserva che non è stata fornita alcuna documentazione attestante eventuali indennizzi o pensioni percepite dall'attrice o dalla de cuius. Ne discende che l'eccezione è rigettata per difetto di prova.
Adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno sia risalente al 1944. Il decorso di un tale lasso temporale, invero, ha determinato una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, con la conseguenza che il risarcimento deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
Dunque, sulla somma determinata con le tabelle romane è operata una decurtazione pari al 70% e, pertanto, il risarcimento viene rideterminato in via equitativa nella somma di € 53.703,78 (179.012,60 - 125.308,82). Tale importo è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimari di , anche non costituiti nel presente giudizio. Nel Persona_1
caso in cui vi siano altri eredi rimasti estranei al presente giudizio, all'attrice spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma. Tale somma è già attualizzata e comprensiva di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo.
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Si precisa che sulle somme risarcitorie sopra determinate all'attualità non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile sez. un. n.
1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della totale inerzia dei diretti danneggiati e della lunghissima attesa dell'odierna attrice nell'agire a titolo risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Roma
n.22274/2018; Trib. Salerno n.741/2020; Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del
13/05/2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2079 del 16/07/2024; Tribunale
Bologna, sez. III n. 2273 del 2/08/2024).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_3
cui al primo periodo” - sono poste a carico del CP_3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta dall'attrice, dichiara sussistente la responsabilità della convenuta Controparte_1
contumace, per il crimine contro l'umanità di cui è causa e, per l'effetto, condanna la al risarcimento del danno Controparte_1
da perdita parentale subìto da in favore di Persona_1 Parte_1
(in qualità di erede), liquidato in €53.703,78, oltre interessi legali
[...]
dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma di € 53.703,78 solo qualora l'attrice risulti l'unica avente diritto in qualità di erede legittima/legittimaria di
; Persona_1
b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_1
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c) le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 7.000,00 oltre spese generali (15%) da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice antistatario ex art.93 c.p.c. e sono poste a carico del Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022.
Roma, Il Giudice
AL AR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. AL AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.39625, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AU CA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito a
Roma, in Via Quintilio Varo n. 112; parte attrice contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
Repubblica Italiana e, per essa, la in persona Controparte_2
del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliata;
parte convenuta
FATTO
La sig.ra premetteva di essere erede del sig. in Parte_1 Parte_2
virtù dei seguenti legami di parentela: ella era figlia ed erede di Per_1
la quale, a sua volta, era la sorella del sig. . Il rapporto
[...] Parte_2
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di parentela era provato attraverso la seguente documentazione: estratto di nascita, certificato di morte e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 21 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Parte attrice narrava che il sig. , in data 22.03.1944, era stato Parte_2
arrestato a Roma nel quartiere c.d. Ghetto dalle forze armate tedesche.
Successivamente, gli uomini dell'Aussenkommando Roma del RSHA, agli ordini di lo avevano prelevato e condotto presso il sito denominato Persona_2
OS IN, per essere giustiziato la notte del 24.03.1944 dalle forze del
Terzo Reich.
L'attrice agiva per il risarcimento iure hereditatis dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da , dalla madre per la perdita parentale Parte_2
nonché iure proprio per la morte dello zio.
In merito alla quantificazione del danno subito da , l'attore Parte_2
riportava che il medesimo era stato costretto a lavorare senza alcuna retribuzione, in stato di schiavitù, sino alla morte. Pertanto, parte attrice chiedeva la liquidazione di tale danno secondo le tariffe giornaliere previste dai CCNL e, in subordine, in via equitativa. Parte attrice chiedeva, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale patito dallo zio da quantificare in €50.000,00, oltre interessi al tasso del 4 % annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia fissata al 1° gennaio 1945, sulla somma rivalutata anno per anno e sino al giorno di pubblicazione della sentenza.
In conclusione, parte attrice chiedeva di: I) dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma;
II) dichiarare le parti convenute responsabili civilmente per il danno materiale e morale che il sig.
, i suoi eredi e la sig.ra personalmente ed in Parte_2 Parte_1
qualità di erede, avevano subito e, conseguentemente, condannarle ad un equo risarcimento non inferiore ad €50.000,00, oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_2
osservava, preliminarmente, che l'unico titolare, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso era il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la conseguenza che i diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich potevano essere
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fatti valere esclusivamente nei confronti di quest'ultimo in quanto Ente gestore del
Fondo istituito con l'art. 43 del d.l. n.36/2022. L'Avvocatura chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda proposta nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva intesa in senso sostanziale come assenza di titolarità del rapporto giuridico controverso.
Parte convenuta eccepiva l'estinzione del credito risarcitorio per prescrizione ex art.2947, comma 3 del Codice civile. A tale riguardo, l'Avvocatura precisava, inoltre, che nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data della morte dello stesso.
L'Avvocatura rilevava il presuntivo decorso di tale termine – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano al 1944.
La Presidenza del Consiglio dei ministri eccepiva, inoltre, il difetto di prova relativamente alla qualità di erede in capo all'attrice nonché in relazione all'individuazione dei pregiudizi patiti dal de cuius e alla loro quantificazione.
Nel merito, l'Avvocatura contestava la quantificazione dei danni operata evidenziando, inoltre, la necessità di decurtare quanto eventualmente già ottenuto dal de cuius a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022.
La Repubblica di Germania rimaneva contumace. All'udienza del CP_1
27/01/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La legittimazione passiva.
Al fine di stabilire la legittimazione passiva del presente giudizio, è necessario richiamare i principi di diritto internazionale in materia di trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati. In particolare, in base al principio di continuità dello
Stato, in caso di mutamento dell'assetto istituzionale sussiste una vera e propria presunzione di continuità della personalità statale con la conseguente successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi. Nel caso di specie, si può affermare la titolarità passiva della Repubblica Federale di Germania quale erede politico-
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istituzionale del Terzo Reich in quanto quest'ultima ha riconosciuto la propria responsabilità per i crimini commessi durante la Seconda guerra mondiale sia nei
Trattati internazionali stipulati con l'Italia sia in precedenti giudizi in materia (cfr. sentenza del Trib. Firenze, sez. II civile, 22 Febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la Repubblica Federale di “si costituiva affermando che i CP_1
tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto”).
Alla luce di tali considerazioni, unico titolare dal lato passivo del rapporto giuridico in esame è la quale successore del Controparte_1
Terzo Reich, responsabile del crimine contro l'umanità di cui è causa il quale costituisce elemento costitutivo della responsabilità civile oggetto del presente giudizio. Non può ritenersi che lo Stato italiano – attraverso l'istituzione del
Fondo di cui all'art.43 del D.L. 30 aprile 2022, n.36 – abbia posto in essere una successione dal lato passivo nel rapporto giuridico risarcitorio per i danni commessi dalla nei confronti dei cittadini italiani. Invero, la CP_1
costituzione del rappresenta unicamente uno strumento volto ad evitare CP_3
ulteriori condanne da parte della Corte Internazionale di Giustizia sulla scorta di quella emessa in data 3 febbraio 2012 con la quale l'Italia era stata condannata a rendere inefficaci le sentenze esecutive emesse dai giudici italiani contro la in seguito alla proposizione di altro ricorso da parte di quest'ultima alla CP_1
Corte Internazionale di Giustizia. Il fondo rappresenta, dunque, uno strumento volto a rendere immune la dalla giurisdizione esecutiva. L'accesso a CP_1 quest'ultimo è subordinato all'ottenimento di “un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6” (art. 43, comma 2, D.L. 30 aprile 2022, n.36). In conseguenza di tale previsione, si realizza un'espromissione ex lege successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nei confronti della In tal senso si è espressa la CP_1
Corte Costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità relativa al III comma dell'art. 43, d.l. n.36/2022 ha affermato che: “si tratta di una
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sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la ) e non sarebbe proponibile una CP_1 nuova” (Corte Cost. sent. n.159/2023).
Quale naturale conseguenza ne discende che la presente sentenza, in riferimento alle statuizioni di accertamento e condanna in essa contenute, non potrà essere posta in esecuzione contro la Repubblica di Germania, resa immune dal CP_1 subire l'esecuzione forzata per effetto del sopravvenuto D.L. n. 36/2022 nonché della sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale italiana. La presente statuizione, dopo il suo passaggio in giudicato, può costituire unicamente titolo per l'inoltro della domanda di accesso al Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano. Da tali considerazioni discende che l'azione avrebbe dovuto esser proposta nei confronti del Ministero dell'Economia quale successore ex lege nel debito risarcitorio originariamente contratto dallo Stato tedesco.
Dunque, deve riconoscersi il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in relazione ai fatti considerati, in luogo della Controparte_2 legittimazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale conclusione è stata da ultimo confermata dalla Suprema Corte di cassazione la quale – nella sentenza n.7371/2025 – ha affermato che: “Ed infatti, in ordine alle pretese risarcitorie azionate nella lite in parola, la titolarità passiva dell'obbligazione spetta unicamente al Ministero dell'economia e finanze”. In particolare, la
Cassazione ha ritenuto che la costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia
e delle Finanze non integri un intervento propriamente bensì la costituzione in giudizio della amministrazione statale correttamente da convenire, in luogo di quella erroneamente individuata nell'atto introduttivo della lite, così in sostanza realizzando un effetto di sanatoria equivalente a quello disegnato dall'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (per una vicenda similare, cfr. Cass. 13/05/2005, n.
10111; sull'ambito e sul modo di applicabilità della norma citata, Cass., Sez. Un.
27/11/2018, n. 30649).
Tuttavia, stante la natura e le evidenze di cui all'art. 43 del DL n.36/2022 che ha previsto l'istituzione del Fondo, tale difetto non ha alcuna incidenza fattuale nella soluzione del presente giudizio.
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B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di valutare la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
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di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme. Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di Roma vi rientra, altresì, la
“persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo
o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo
o della collettività”.
Nel caso in esame, l'attrice ha agito per il risarcimento del danno non patrimoniale patito dallo zio a seguito del suo arresto e fucilazione nell'eccidio delle OS IN;
nonché di quello da lei subito in prima persona e dalla madre, sorella della vittima, per la perdita del familiare. L'eccidio delle OS
IN rappresenta la più grande strage urbana della Seconda Guerra Mondiale posta in essere in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari principi umanitari dello ius gentium. Tale fatto storico rientra incontrovertibilmente nella definizione di crimini di guerra o contro l'umanità per come sopra delineata, come
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confermato anche dalla Corte di Cassazione penale la quale ha affermato che
“recava intrinsecamente ed ontologicamente, per la cinica selezione e sproporzione del numero delle vittime rispetto ai soldati tedeschi morti in conseguenza dell'attentato partigiano e per le efferate modalità di esecuzione collettiva delle uccisioni, le stimmate della manifesta, macroscopica, clamorosa e ictu oculi riconoscibile criminosità dello sterminio di massa” (cfr. Cassazione penale sez. I, 16/11/1998, ud. 16/11/1998, dep. 01/12/1998, n.12595). Ne consegue l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
C) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme
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consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe
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risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Germania). Controparte_4
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
D) La fattispecie in esame.
Parte attrice ha agito iure hereditatis per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dallo zio, , nonché dalla propria madre in Parte_2
seguito alla perdita del fratello. Parte attrice ha, inoltre, richiesto il risarcimento iure proprio del danno da perdita parentale subito in seguito alla morte dello zio. ha affermato di essere l'erede di e, al fine di Parte_1 Parte_2
provare tale qualità, ha prodotto la seguente documentazione:
a) Carta d'identità di;
Parte_2
b) Attestato dell'archivio storico della Comunità ebraica di Roma;
c) Certificato di appartenenza alla Comunità ebraica di e Persona_1
Parte_1
d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 21 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;
e) Estratto per riassunto dal Registro degli atti di nascita di Per_1
[...]
f) Estratto per riassunto dal Registro degli atti di nascita di Parte_1
g) Certificato di morte di . Parte_2
E) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da parte attrice, iure hereditatis, per la mancata retribuzione dello zio in seguito al lavoro prestato, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022, n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l.
20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini
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di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”. Si osserva che, comunque, non è stata provata in giudizio da parte attrice la sottoposizione dello zio al lavoro coatto.
F) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata iure hereditatis.
Alla luce di tali elementi e delle allegazioni prodotte, il fatto storico è da ritenersi provato.
La fucilazione di nell'eccidio delle OS IN configura Parte_2
senz'altro una gravissima lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all'art.2 della Costituzione. Tuttavia, il pregiudizio consistente nella perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, è fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (cfr. Cass. civ., Sez. III,
10/09/2019, n. 22525). È, invece, trasmissibile iure hereditatis il danno morale terminale (o danno da lucida agonia o danno catastrofale) patito dalla vittima conseguentemente all'arresto e alla successiva conduzione presso le OS
IN consistente nel pregiudizio subìto in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine.
Tuttavia, trattandosi di una richiesta di risarcimento del danno avanzata iure hereditatis, occorre svolgere alcune considerazioni in tema di legittimazione attiva. Invero, essendo una pretesa azionata non in proprio bensì in qualità di erede in forza della trasmissione in via ereditaria di un diritto facente capo ad un diverso soggetto, la qualità di erede costituisce un elemento costitutivo della domanda. Nel caso di specie, per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno e il nesso di causalità), anche di essere subentrata in quanto erede nella posizione dell'originario titolare del diritto azionato. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto - in quanto fatto che costituisce il fondamento della domanda - deve essere provato dall'attore. Ne discende che il possesso della qualità di erede, rappresentando il presupposto essenziale della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito e, dunque, alla fondatezza della domanda attorea (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402).
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A tale riguardo, si riporta anche quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione secondo cui colui che agisce in giudizio per far valere un diritto iure hereditatis “deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima”
(Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018, n.11276).
Parte attrice ha provato il decesso di attraverso il certificato di Parte_2
morte nonché il legame di parentela (zio-nipote) intercorrente con quest'ultimo.
Tuttavia, il certificato di morte non è idoneo di per sé a dimostrare la qualità di erede. Lo stesso serve, infatti, per provare l'avvenuto decesso di una persona, ma non accerta quali e quanti eredi il defunto abbia lasciato né se i chiamati all'eredità l'abbiano accettata. Parte attrice allega a tale riguardo unicamente l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, nella quale dichiara di essere l'erede legittima di . Come ampiamente Parte_2
rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la suddetta dichiarazione non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede in quanto la stessa esaurisce i propri effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi (cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018, n.11276;
Cassazione civile sez. un., 29/05/2014, n.12065).
Com'è noto, vale il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. dal quale discende che il giudice deve valutare il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta. La contestazione deve essere fatta nella prima difesa utile (Cass. n.1540/2007; n. 5191/2008; n.13079/2008).
Nel caso di specie, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito sin dalla comparsa di costituzione e risposta l'infondatezza della domanda per difetto di prova in ordine alla qualità di erede in capo all'attrice.
Infine, si osserva che ai fini della prova della suddetta qualità non rilevano i certificati rilasciati dalla Comunità ebraica di Roma i quali possono assumere rilevanza indiziaria solo avuto riguardo alla dimostrazione degli atti illeciti subiti dalla vittima.
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Da ultimo si riporta l'ordinanza n. 817 del 13 gennaio 2025, con la quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697 c.c., del decesso della parte originaria e, soprattutto, della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a contraddire (tra le tante, v. di recente Cass. civ.,
18 aprile 2024, n. 10519).
Per tali ragioni, non sono stati acquisiti d'ufficio ex art.210 c.c. i certificati anagrafici richiesti da parte attrice. Invero, il presupposto essenziale del suddetto ordine di esibizione è rappresentato dalla necessarietà dei documenti richiesti ai fini della risoluzione della controversia. Tale requisito non ricorre nel caso di specie in quanto gli stessi avrebbero potuto provare unicamente il rapporto di parentela dell'attrice con il Sig. ma non la sua qualità di erede, la Parte_2
quale risulta affermata unicamente nell'autodichiarazione resa ai sensi ai sensi degli artt. 21 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 non avente alcun valore probatorio.
Dalla qualità di parente, invero, non discende automaticamente la qualità di erede, soprattutto nel caso in cui non si tratti di soggetto successibile ex lege come il figlio, bensì di una nipote nei confronti dello zio. La qualità di erede, invero, si acquista unicamente attraverso l'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, che deve avvenire nel termine di 10 anni dalla morte del de cuius.
In conclusione, posto che nel presente giudizio l'attrice non ha provato la asserita qualità di erede della vittima del crimine contro l'umanità di cui è causa, questo giudice rileva il difetto di prova di un elemento costitutivo del diritto vantato. Ne consegue il rigetto nel merito della domanda risarcitoria avanzata iure hereditatis dall'attrice per i danni non patrimoniali patiti dallo zio.
G) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno da perdita
parentale.
Avuto riguardo, invece, alla richiesta di risarcimento del danno da perdita parentale occorre operare un distinguo tra quello subito da per Persona_1 la perdita del fratello e quello patito dall'odierna attrice, figlia ed erede
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legittimaria di in seguito alla morte dello zio. Per quanto Persona_1
riguarda la richiesta di risarcimento del danno da perdita parentale avanzata iure proprio da parte attrice, si osserva quanto segue.
Il riconoscimento di tale pretesa in capo ai componenti del nucleo familiare diversi dal coniuge e dai figli è subordinato alla dimostrazione in giudizio dell'effettività e della consistenza della relazione parentale. In particolare, il risarcimento può esser loro riconosciuto soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela, concorrano ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 08/03/2022, n. 7592). Dunque, perché possa essere risarcito il danno da lesione del rapporto parentale, è necessario un legame affettivo concreto e una solidarietà, tali per cui la perdita del congiunto sia idonea a cagionare uno stravolgimento della vita della vittima secondaria. Invero, la liquidazione di tale tipologia di danno deve tenere conto delle circostanze del caso concreto relative, anzitutto, all'intensità del vincolo parentale che non può ritenersi sussistente in re ipsa in ragione del rapporto formale di parentela intercorrente con il de cuius. Invero, ciò che deve essere risarcito ai sensi dell'art.2059 c.c. è il danno-conseguenza, rappresentato dalla perdita delle utilità derivanti dal legame familiare: reciproco affetto e solidarietà.
Tali elementi non sono ravvisabili nella fattispecie in esame avuto riguardo al danno da perdita parentale richiesto iure proprio dalla nipote della vittima. Invero,
– come attestato dall'estratto per riassunto dal Registro degli atti Parte_1
di nascita prodotto – è nata il [...] e, pertanto, successivamente alla morte dello zio avvenuta in data 24.03.1944. Tale circostanza ha impedito l'istaurarsi di una relazione affettiva il cui venire meno possa determinare uno stravolgimento della vita della richiedente, con conseguente attribuzione del diritto al risarcimento del danno da perdita parentale. Conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale avanzata dall'attrice iure proprio deve essere rigettata per l'inconfigurabilità del danno-conseguenza.
Avuto riguardo, invece, al danno da perdita parentale subito dalla sorella della vittima richiesto iure hereditatis dall'attrice, si rileva quanto segue. Di recente, la
Suprema Corte di cassazione, con sentenza n.17785/2024, ha riconosciuto la possibilità di richiedere iure hereditatis il risarcimento del danno subìto dal de
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cuius per la perdita parentale. Nel caso in esame, l'attrice ha agito per il danno da perdita parentale subito dalla madre, sorella della vittima del crimine contro l'umanità e sua dante causa, deceduta il 6.04.2012 prima dell'instaurazione del presente giudizio. Tale posta risarcitoria dovuta alle vittime secondarie, pur non essendo stata richiesta giudizialmente dalla Sig.ra è Persona_1
trasmissibile all'erede come credito ereditario perché entrata nel patrimonio della de cuius. Nell'accertamento del danno subito dalla Sig.ra non Persona_1
può non tenersi conto del particolare contesto nel quale la perdita parentale è avvenuta. Invero, il fratello di quest'ultima, , è stato vittima di un Parte_2 crimine contro l'umanità come sopra definito ed è deceduto nell'eccidio delle
OS IN, a soli 19 anni. Quale ulteriore corollario della fondatezza della pretesa in esame si riporta quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”); in tal caso, grava sul convenuto
l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. Sez. 3, 15/07/2022, n. 22397, Rv.
665266 - 01). Pertanto, le particolari circostanze nelle quali la morte è avvenuta possono determinare un'inversione dell'onere probatorio a cui consegue l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita parentale in esame. Invero, nel presente giudizio, non è stata fornita alcuna prova contraria circa la sofferenza presumibilmente patita dalla Sig.ra Persona_1 all'epoca ventitreenne, in seguito alla fucilazione del fratello nell'eccidio delle
OS IN.
Si può procedere, pertanto, alla liquidazione del danno in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c., prendendo come riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di
Roma per il 2025, le quali prevedono per il danno da perdita parentale un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad euro 11.549,20, che costituisce il valore ideale di ogni
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punto. I fattori che incidono sulla liquidazione del risarcimento sono: il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
Nel caso di specie, è calcolato per la perdita parentale subita da Per_1
un punteggio di 15,5 punti totali di cui: punti 7 per il grado di parentela,
[...]
punti 4,5 per l'età della vittima, punti 4 per l'età della sorella al momento del fatto, per un danno non patrimoniale di euro € 179.012,60.
Prima di procedere alla liquidazione del risarcimento occorre vagliare l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022. A tale riguardo, si osserva che non è stata fornita alcuna documentazione attestante eventuali indennizzi o pensioni percepite dall'attrice o dalla de cuius. Ne discende che l'eccezione è rigettata per difetto di prova.
Adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno sia risalente al 1944. Il decorso di un tale lasso temporale, invero, ha determinato una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, con la conseguenza che il risarcimento deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
Dunque, sulla somma determinata con le tabelle romane è operata una decurtazione pari al 70% e, pertanto, il risarcimento viene rideterminato in via equitativa nella somma di € 53.703,78 (179.012,60 - 125.308,82). Tale importo è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimari di , anche non costituiti nel presente giudizio. Nel Persona_1
caso in cui vi siano altri eredi rimasti estranei al presente giudizio, all'attrice spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma. Tale somma è già attualizzata e comprensiva di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo.
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Si precisa che sulle somme risarcitorie sopra determinate all'attualità non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile sez. un. n.
1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della totale inerzia dei diretti danneggiati e della lunghissima attesa dell'odierna attrice nell'agire a titolo risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Roma
n.22274/2018; Trib. Salerno n.741/2020; Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del
13/05/2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2079 del 16/07/2024; Tribunale
Bologna, sez. III n. 2273 del 2/08/2024).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_3
cui al primo periodo” - sono poste a carico del CP_3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta dall'attrice, dichiara sussistente la responsabilità della convenuta Controparte_1
contumace, per il crimine contro l'umanità di cui è causa e, per l'effetto, condanna la al risarcimento del danno Controparte_1
da perdita parentale subìto da in favore di Persona_1 Parte_1
(in qualità di erede), liquidato in €53.703,78, oltre interessi legali
[...]
dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma di € 53.703,78 solo qualora l'attrice risulti l'unica avente diritto in qualità di erede legittima/legittimaria di
; Persona_1
b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_1
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c) le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 7.000,00 oltre spese generali (15%) da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice antistatario ex art.93 c.p.c. e sono poste a carico del Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022.
Roma, Il Giudice
AL AR
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