Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02650/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00955/2025 REG.RIC.
N. 00961/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 955 del 2025, proposto da
RE AN, rappresentato e difeso dall'avvocato RE AN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Cipirello, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 961 del 2025, proposto da
EN DO, rappresentato e difeso dall'avvocato RE AN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Cipirello, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1256/2023, emessa il 24-03-2023 dal Giudice di Pace di Palermo, Terza Sezione Civile, depositata in Cancelleria e resa pubblica il 30-03-2023, notificata in forma esecutiva, giusta p.e.c. del 15-09-2024, delle ore 19:42, nella sua versione conforme all'originale, passata in giudicato, per mancata opposizione nei termini di legge, come da attestazione del 30-09-2024, con cui veniva, integralmente, accolta la domanda di risarcimento di tutti i danni, ingiustamente subiti e subendi, dal Sig. DO EN a seguito di un incidente avvenuto il 14-12-2019, alle ore 06:00 circa, in Via Roma, sita a San Cipirello, per fatto e per colpa esclusivi dell'anzidetto Ente, oltre al costo della C.T.U. e agli interessi legali, maturati e maturandi, dal dovuto al soddisfo, ai quali sommare le spese di lite, gli accessori di legge e le spese non imponibili.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. AR SA e udito per le parti ricorrenti il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorsi n. 955/2025 e n. 961/2025 R.G., ritualmente notificati e depositati, il Sig. DO EN e l’avv. RE AN, nella sua qualità di procuratore distrattario, hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Palermo, n. 1256/2023, nella parte in cui condanna il Comune di San Cipirello: a) “al risarcimento del danno. Ne liquida l’importo in € 3.372,91”; b) alla rifusione delle spese di lite, con distrazione, liquidandone l’importo “in € 1.533, di cui € 393 per anticipazioni, oltre accessori ed oneri di legge”.
I ricorrenti hanno chiesto anche la vittoria delle spese, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento della p.a. e la fissazione di una somma a titolo di astreinte .
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso a lei rivolta.
Alla camera di consiglio del 27 novembre 2025, i ricorrenti hanno rappresentato per il tramite del loro difensore che, dopo il deposito del presente ricorso, è intervenuto il pagamento integrale delle somme dovute e hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese; indi la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso in fatto, il Collegio, attese le evidenti ragioni di connessione oggettiva, dispone la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe, in quanto tendenti a ottenere l’ottemperanza del medesimo titolo esecutivo, seppur per capi distinti.
Tenuto conto dell’esecuzione integrale, in corso di causa, del titolo da ottemperare mediante il pagamento delle somme ivi liquidate, non rimane che dichiarare cessata la materia del contendere, essendo stata interamente soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.
Ad una sommaria delibazione del caso, appaiono fondate le ragioni dei ricorrenti.
Consta, infatti, che la sentenza dispone la condanna pecuniaria del Comune di San Cipirello, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice.
Di converso, il Comune di San Cipirello, non essendosi costituito, non ha obiettato di avere già corrisposto, prima della notificazione del ricorso, le somme dovute. Al contrario, il pagamento in corso di causa degli importi di cui alla citata sentenza (confessoriamente riferito dai ricorrenti) conferma l’esistenza – al tempo della proposizione del ricorso – della posizione debitoria della parte resistente in relazione al medesimo titolo esecutivo.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza virtuale del Comune intimato e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi recanti n. 955/2025 e n. 961/2025 R.G., li riunisce e dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore antistatario, e refusione del contributo unificato, se e in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN TE, Presidente
AR SA, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR SA | AN TE |
IL SEGRETARIO