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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 04 Marzo 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6010 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Solicchiata n. 101, ed elettivamente domiciliato in Biancavilla, via G. Matteotti n. 20, presso lo studio dell'avv.
Antonio Cunsolo, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
22.06.2024, il ricorrente premetteva di aver ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2023
90165099 00 000, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 30.119,08, portata dalla cartella di pagamento n. 293 2006 01403331 46 000, asseritamente notificata in data 12.01.2007.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per la mancata notifica della cartella e conseguentemente la prescrizione quinquennale del credito risalente agli anni dal 1997 al 2004, nonché in
1 caso di provata notifica nella data indicata, la maturazione della prescrizione successiva decorrente tra tale data e quella di notifica dell'intimazione impugnata, in assenza di atti interruttivi.
Alla luce di quanto eccepito chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) previo, ove occorra, annullamento e/o dichiarazione di inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 293 2023 90165099 nella parte CP_ riguardante il presunto debito del sig. nei confronti dell' , dichiarare estinta per Parte_1 prescrizione la pretesa del medesimo Istituto di pagamento dell'importo di euro 30.119,08 a titolo di contributi
I.V.S. (presuntivamente dovuti dal ricorrente quale artigiano per gli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004), somme aggiuntive e interessi di mora;
CP_ 2) condannare l al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante.” CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 24 del D. Lgs. 46/1999, la propria carenza di legittimazione passiva e contestava la maturazione della prescrizione quinquennale sia per la sospensione dei termini a causa del Covid-19 che per atti interruttivi;
produceva a tale ultimo riguardo, a seguito di produzione degli atti interruttivi a cura dell'Agente della Riscossione, prove della notificazione della cartella di pagamento sottesa n. 293 2006 01403331 46 000; la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria del 21.04.2008; la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2011 90276481 79 000; la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2016 90110007 83 000; la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90016611 50 000 ed infine la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2023 90165099 00 000, impugnata. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 18.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 07.02.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 04.03.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Dall'esame del dettaglio della cartella di pagamento n. 293 2006 01403331 46 000, sì come riportata nell'intimazione di pagamento impugnata, emerge come sussistevano i presupposti per l'annullamento dei carichi iscritti a ruolo a seguito dell'emanazione dell'art. 4 del D.L 119/2018, conv. in L 136/2018, per la quasi totalità dei carichi iscritti a ruolo ad eccezione di uno che superava la soglia dei mille euro per l'anno 2004,
2 tenuto conto che il ruolo è stato consegnato in data antecedente il 31.12.2010 (tenuto conto che la cartella risulta notificata il 12.01.2007) e l'importo dei singoli carichi è inferiore alla soglia dei mille euro.
Sul punto va premesso che l'intervento normativo ( D.L 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L 17 dicembre 2018 n. 136), rubricato “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”, prevede al comma 1 dell'art. 4, che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3 [definizione agevolata], sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili
(…)”.
Il Legislatore ha previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il
31.12.2010.
Dal tenore della norma (“I debiti (…) alla data di entrata in vigore del presente decreto (…) sono automaticamente annullati”) si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito – ossia dalla data di entrata in vigore del D.L. – la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori;
operazioni queste ultime che richiedono, evidentemente, necessari tempi tecnico- contabili.
Ciò posto, si osserva che la norma richiamata è, pacificamente, applicabile alla fattispecie in esame e nel determinare l'importo “comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni” costituente il singolo carico iscritto a ruolo va fatto riferimento alle singole rate e per singole annualità iscritte a ruolo, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all'Agente della Riscossione.
Va ancora precisato che ai sensi dell'art. 4, comma 1 (D.L 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L 17 dicembre 2018 n. 136) “I debiti di importo residuo … risultanti dai singoli carichi affidati” non vanno identificati con le c.d. “partite” iscritte a ruolo, in quanto trattasi di due concetti tecnicamente diversi (poiché queste ultime possono essere comprensivi di più carichi iscritti a ruolo) e quindi occorre tenere in considerazione il dato letterale della norma che fa riferimento “ai singoli carichi, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni”.
Ciò premesso rientra nella sfera di applicazione della suindicata normativa la cartella di pagamento n. 293
2006 01403331 46 000, impugnata in questa sede e per le somme di competenza di questo Tribunale in quanto i singoli carichi iscritti a ruolo per singole rate e per annualità, non superano per contributi e somme
3 aggiuntive la soglia dei “mille euro”, come documentato, ad eccezione di uno che superava la soglia dei mille euro per l'anno 2004 (€ 961,83 per contributi ed € 141,55 per somme aggiuntive).
Ne discende che i debiti oggetto della suindicata cartella di pagamento, impugnata in questa sede e per le CP_ somme iscritte a ruolo a titolo di contributi , di competenza di questo Tribunale, opposte nell'odierno giudizio, devono ritenersi ope legis annullate, ad eccezione di uno che superava la soglia dei mille euro per l'anno 2004 (€ 961,83 per contributi ed € 141,55 per somme aggiuntive).
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. un., 28.9.2000, n.1048).
Tale declaratoria, tuttavia, non esaurisce il petitum del giudizio, poiché la cartella di pagamento n. 293 2006
01403331 46 000, impugnata in questa sede, comprende anche un ruolo per l'anno 2004 che supera la soglia dei mille euro ovvero veniva richiesto il pagamento della somma di € 961,83 per contributi ed € 141,55 per somme aggiuntive, che non rientra nella citata previsione normativa ed in merito al quale va, innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
4 In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
La Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito il principio secondo cui “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art.
24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore.” (Cfr.: Cass. Ordinanza n. 14990 del 20.07.2016,; Cass. Ordinanza n. 8931 del 19.04.2011).
Nella fattispecie, parte ricorrente ha allegato l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 293 2006 CP_ 01403331 46 000, impugnata, mentre l ha specificamente contestato tale circostanza, producendo il referto di notifica. CP_ Orbene, dall'esame degli atti depositati dall' e forniti dall'Agente della Riscossione risulta che la notifica della cartella di pagamento suddetta, è regolare;
la stessa infatti risulta notificata in data 12.01.2007 e ricevuta da soggetto qualificatosi “cognata”.
In merito va rilevato che l'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio agli artt. 137 e ss. del c.p.c., ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati.
La norma prescrive, infatti, che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevede (alla lett. b-bis) che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso;
sulla predetta busta non vanno apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
5 Com'è noto, il procedimento notificatorio di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c. è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario e, in mancanza, a persona che si trovi con lui in rapporti di natura tale da garantirne comunque la consegna.
Ove, dunque, il destinatario non venga reperito in uno dei luoghi indicati delle norme, la copia dell'atto può essere consegnata ad una delle persone identificate in base ai parametri risultanti dall'art. 139, comma 2,
c.p.c. scelta tra le persone di famiglia o tra gli addetti alla casa, all'ufficio o all'azienda, dovendosi presumere che le persone legate da vincoli familiari o da rapporti di lavoro, che si trovino nei luoghi previsti ed accettino la copia, in forza della solidarietà connessa con tali vincoli, e del dovere giuridico conseguente all'accettazione, siano idonee a curare la sollecita consegna al destinatario (Cfr.: Cass. n. 13625/2004 e, più di recente, n.
19218/2007; n. 16444/2009; n. 2705/2014).
Orbene, dall'esame dell'esito della notificazione della cartella di pagamento n. 293 2006 01403331 46 000, va evidenziato che essa risulta notificata a mani di “ ” qualificatesi “cognata” in data 12.01.2007, Persona_2 che ricevette l'atto e sottoscrisse la relativa relata, il tutto ad opera dell'ufficiale della riscossione presso la residenza del destinatario dell'atto.
Quanto attestato nella predetta relata dal messo notificatore fa fede fino a querela di falso (Cfr.: Cass.
31.05.2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010).
Orbene, il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 60, D.P.R. n. 600/1973, configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, che in difetto comporta la nullità della stessa secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità.
Con riferimento alla raccomandata informativa, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare nella sentenza n. 14772 del 07.06.2018 che “… la notifica "a mezzo posta" effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona tenuta ad effettuare il servizio di distribuzione della posta, in assenza del destinatario ed in mancanza delle altre persone abilitate a ricevere la consegna dell'atto (persona di famiglia che risulti convivente anche temporaneamente;
persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, in ogni caso non manifestamente incapace o minore di anni quattrodici), è disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, commi 3-6, e trova il corrispondente nella notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., commi 3 e 4, (che estende, peraltro, l'abilitazione alla consegna anche al "vicino di casa che accetti di riceverla"). In entrambi i casi il portiere (od il vicino di casa) sono tenuti a fornire ricevuta scritta della consegna dell'atto giudiziario, sottoscrivendo apposita dichiarazione rilasciata all'Ufficiale giudiziario (art. 139 c.p.c., comma 4), ovvero - il portiere - sottoscrivendo, con l'indicazione della qualità rivestita, "l'avviso di ricevimento"
(cartolina AR) ed "il registro di consegna" esibitigli dall'agente postale (L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 4).
In entrambi i casi la legge richiede, al fine di realizzare la conoscibilità dell'atto compensando in tal modo il progressivo allontanamento dell'atto recapitato dalla sfera di controllo del destinatario finale (sfera di controllo che secondo l'"id quod plerumque accidit" deve ritenersi tanto maggiore quanto è più intensa la relazione di
6 vicinanza del destinatario con la persona abilitata a ricevere l'atto), che della effettuata consegna al portiere
(od al vicino di casa) venga dato avviso con "lettera raccomandata" al "destinatario" (art. 139 c.p.c., comma 4;
L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6), essendo stato evidenziato, in proposito, che l'estensione di tale ulteriore adempimento, prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7 anche nel caso di consegna dell'atto "a persona di famiglia o addetta alla casa o al servizio", dunque a soggetti che presentano ancor più stretti legami con il destinatario finale che non il portiere dello stabile (od al vicino di casa), trova unica giustificazione nella diversa competenza professionale dell'organo della notifica (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10554 del 22/05/2015).
Occorre rilevare come in entrambi i casi la legge non richiede che la notizia dell'avvenuto recapito dell'atto sia data con "raccomandata con avviso di ricevimento", adempimento invece richiesto espressamente nel caso di notifica a "persone irreperibili" ex art. 140 c.p.c. ed L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2: la "ratio legis" va rinvenuta nel criterio, seguito dal Legislatore, volto ad integrare progressivamente gli elementi della fattispecie notificatoria, che viene ad arricchirsi di ulteriori adempimenti tanto più decresce la oggettiva possibilità che l'atto pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario. Evidente, pertanto, appare la diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10554 del
22/05/2015; id. Sez. L, Sentenza n. 12438 del 16/06/2016), nell'un caso essendo stata materialmente eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata a riceverlo (art. 139 c.p.c., comma 3; L. n. 890 del
1982, art. 7, comma 3), nell'altro caso difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando
(art. 140 c.p.c.; L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2).
Ne segue che, nel primo caso, deve ritenersi elemento necessario al perfezionamento della fattispecie notificatoria - volto a realizzare la conoscenza legale - la "spedizione della raccomandata" cd. informativa, in assenza della quale la notifica è viziata da nullità (cfr. per quanto concerne l'art. 139 c.p.c., comma 4; Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 17915 del 30/06/2008; id. Sez. 2, Sentenza n. 7667 del 30/03/2009; id. Sez. U -,
Ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/07/2017, in motivazione. Per quanto concerne la L. n. 890 del
1982,art. 7, comma 6: Corte cass. Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 1366 del 25/01/2010; id. Sez. Lav., 21 agosto 2013, n. 19366; id. Sez. 2, Sentenza n. 19730 del 03/10/2016; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24823 del
05/12/2016), mentre nella diversa ipotesi in cui l'atto non risulta materialmente consegnato al destinatario nè ad alcun'altra persona - per irreperibilità, incapacità o rifiuto opposto dalle persone abilitate -, la legge richiede appunto un "quid pluris" inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, postergando il perfezionamento dell'attività notificatoria al momento della effettiva "ricezione" della raccomandata informativa ovvero - in assenza di ricezione - con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, in tal senso essendo stata parificata dalla Corte costituzionale, con la sentenza 14 gennaio 2010
n. 3 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento
7 della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione), la disciplina normativa dell'art. 140
c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 4.”
Tale arresto giurisprudenziale, non si pone in contrasto con quanto già statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 2868/2017, nella quale aveva precisato che la raccomandata non solo non poteva essere semplice, ma doveva sussistere la prova della sua ricezione da parte del destinatario ovvero la sua conoscibilità, laddove aveva ritenuto che “tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del D.P.R. n. 602 del 1973 e n. 3 del 2010 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - ha deciso che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del D.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. (Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014)”, confermato anche nelle sue successive pronunce (Cass. Ordinanza n. 17235 del 02.07.2018), ma viene a delineare ed a coordinare la portata della previsione normativa.
Pertanto, ai fini di quanto prescritto dall'art. 60, lett. b bis), D.P.R. 600/1973, assume rilevante valenza probatoria l'attestazione contenuta nella relata in oggetto recante la dicitura “Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata” ed avvalorata dall'ufficiale notificatore con la sua sottoscrizione della relata.
Va ricordato, per quanto qui rileva, che “per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che
l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c. c., perché attestanti le operazioni da lui compiute” (Cfr.: Cass. n. 4193/2010; n. 13739/2017). CP_ Nel caso di specie, quindi, avendo l fornito la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata che informava il destinatario dell'avvenuta notifica e tenuto conto che tale circostanza andava eventualmente confutata con querela di falso, nonché del fatto che nella fattispecie non era necessaria la prova della ricezione della raccomandata, senza avviso di ricevimento, poiché l'atto risultava comunque consegnato, la notificazione della cartella di pagamento deve ritenersi regolarmente posta in essere.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione della cartella di pagamento, il merito della pretesa contributiva
– e il riferimento è all'eccezione di prescrizione ex lege 335/1995 dei crediti ipoteticamente maturata prima della loro notifica – non è più contestabile.
8 Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai
9 privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione (04.06.2024) il termine di cui all'art. 24 D.
Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione delle cartelle di pagamento era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo ed il riferimento è all'eccezione di prescrizione ex lege 335/95 sollevata dal ricorrente.
Riguardo all'eccezione di prescrizione va ancora osservato, che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n.
335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
10 Il contrasto giurisprudenziale, comunque, recentemente è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite (n. 23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per
l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
In proposito va ancora evidenziato come la Cassazione confermando il proprio orientamento afferma che
“nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma 9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva), l'ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto, ed è altresì rilevabile d'ufficio e senza che l'assicurato abbia il diritto a versare contributi previdenziali prescritti” (Cfr.: Cass., Sez. Lav., n.
9600 del 18.04.2018; Cass. n. 21830 del 15.10.2014; Cass. n. 23164 del 07.11.2007; n. 23116/2004).
Riguardo al decorso della prescrizione va pertanto rilevato che la notificazione della cartella in data
12.01.2007, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente. CP_ Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, occorre innanzi evidenziare come l' ha asserito che sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione, pertanto, va valutata la loro eventuale efficacia interruttiva.
Alla notificazione della cartella di pagamento n. 293 2006 01403331 46 000 in data 12.01.2007 è seguita la notifica con racc. a/r n. 13527345082-7 in data 14.05.2008 della comunicazione di iscrizione ipotecaria del
21.04.2008 n. 150887/2007; la notifica con racc. a/r n. 67181313731-1 in data 27.05.2011 dell'intimazione di pagamento n. 293 2011 90276481 79 000; la notifica in data 21.11.2016 dell'intimazione di pagamento n. 293
2016 90110007 83 000, personalmente al ricorrente – che rifiuta la notifica;
la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90016611 50 000 in data 26.05.2022, mediante deposito presso la casa comunale e spedizione della raccomandata n. NPA 140001145966, restituita per compiuta giacenza dopo l'avviso lasciato il 27.07.2022, ed infine la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2023 90165099 00 000, qui opposta.
Di tali atti sono stati allegati i referti di notificazione.
Ebbene, i suddetti atti interruttivi risultano regolarmente notificati ed efficaci ai fini dell'interruzione del termine quinquennale di prescrizione fino alla notifica in data 27.05.2011 dell'intimazione di pagamento n. 293 2011
11 90276481 79 000; mentre, alla data del 21.11.2016 di notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2016
90110007 83 000, tale termine era già decorso (27.05.2016) e quindi la notificazione della stessa non può avere alcuna efficacia interruttiva di un termine ormai decorso, come del pari anche quelle successive.
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse possono trovare parziale compensazione, stante che i motivi si sono rivelati in parte inammissibili (l'intimazione opposta risulta notificata per rifiuto della raccomandata in data
30.04.2024) ed infondati e tenuto conto che la maggior parte dei carichi iscritti a ruolo doveva essere annullata CP_ per effetto dell'art. 4 del D.L. 119/2018 e la restante parte va posta a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 04.06.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
2. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai carichi di cui alla cartella di pagamento n.
293 2006 01403331 46 000, per annullamento ex art. 4 del D.L. 119/2018, come conv. e ss. mod., tranne che per il ruolo dell'anno 2004 che richiedeva il pagamento della somma di € 961,83 per contributi ed € 141,55 per somme aggiuntive.
3. Accoglie l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. relativamente al ruolo dell'anno 2004 che richiedeva il pagamento della somma di € 961,83 per contributi ed € 141,55 per somme aggiuntive di cui alla cartella di pagamento n. 293 2006 01403331 46 000, perché prescritte e per l'effetto annullando per la parte de quo l'intimazione di pagamento opposta. CP_
4. Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione nei confronti del ricorrente della restante metà, che liquida in complessivi €
1.863,50 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore costituito ed antistatario, avv. Antonio Cunsolo.
Così deciso in Catania, 04.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 04 Marzo 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6010 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Solicchiata n. 101, ed elettivamente domiciliato in Biancavilla, via G. Matteotti n. 20, presso lo studio dell'avv.
Antonio Cunsolo, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
22.06.2024, il ricorrente premetteva di aver ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2023
90165099 00 000, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 30.119,08, portata dalla cartella di pagamento n. 293 2006 01403331 46 000, asseritamente notificata in data 12.01.2007.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per la mancata notifica della cartella e conseguentemente la prescrizione quinquennale del credito risalente agli anni dal 1997 al 2004, nonché in
1 caso di provata notifica nella data indicata, la maturazione della prescrizione successiva decorrente tra tale data e quella di notifica dell'intimazione impugnata, in assenza di atti interruttivi.
Alla luce di quanto eccepito chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) previo, ove occorra, annullamento e/o dichiarazione di inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 293 2023 90165099 nella parte CP_ riguardante il presunto debito del sig. nei confronti dell' , dichiarare estinta per Parte_1 prescrizione la pretesa del medesimo Istituto di pagamento dell'importo di euro 30.119,08 a titolo di contributi
I.V.S. (presuntivamente dovuti dal ricorrente quale artigiano per gli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004), somme aggiuntive e interessi di mora;
CP_ 2) condannare l al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante.” CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 24 del D. Lgs. 46/1999, la propria carenza di legittimazione passiva e contestava la maturazione della prescrizione quinquennale sia per la sospensione dei termini a causa del Covid-19 che per atti interruttivi;
produceva a tale ultimo riguardo, a seguito di produzione degli atti interruttivi a cura dell'Agente della Riscossione, prove della notificazione della cartella di pagamento sottesa n. 293 2006 01403331 46 000; la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria del 21.04.2008; la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2011 90276481 79 000; la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2016 90110007 83 000; la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90016611 50 000 ed infine la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2023 90165099 00 000, impugnata. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 18.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 07.02.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 04.03.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Dall'esame del dettaglio della cartella di pagamento n. 293 2006 01403331 46 000, sì come riportata nell'intimazione di pagamento impugnata, emerge come sussistevano i presupposti per l'annullamento dei carichi iscritti a ruolo a seguito dell'emanazione dell'art. 4 del D.L 119/2018, conv. in L 136/2018, per la quasi totalità dei carichi iscritti a ruolo ad eccezione di uno che superava la soglia dei mille euro per l'anno 2004,
2 tenuto conto che il ruolo è stato consegnato in data antecedente il 31.12.2010 (tenuto conto che la cartella risulta notificata il 12.01.2007) e l'importo dei singoli carichi è inferiore alla soglia dei mille euro.
Sul punto va premesso che l'intervento normativo ( D.L 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L 17 dicembre 2018 n. 136), rubricato “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”, prevede al comma 1 dell'art. 4, che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3 [definizione agevolata], sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili
(…)”.
Il Legislatore ha previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il
31.12.2010.
Dal tenore della norma (“I debiti (…) alla data di entrata in vigore del presente decreto (…) sono automaticamente annullati”) si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito – ossia dalla data di entrata in vigore del D.L. – la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori;
operazioni queste ultime che richiedono, evidentemente, necessari tempi tecnico- contabili.
Ciò posto, si osserva che la norma richiamata è, pacificamente, applicabile alla fattispecie in esame e nel determinare l'importo “comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni” costituente il singolo carico iscritto a ruolo va fatto riferimento alle singole rate e per singole annualità iscritte a ruolo, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all'Agente della Riscossione.
Va ancora precisato che ai sensi dell'art. 4, comma 1 (D.L 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L 17 dicembre 2018 n. 136) “I debiti di importo residuo … risultanti dai singoli carichi affidati” non vanno identificati con le c.d. “partite” iscritte a ruolo, in quanto trattasi di due concetti tecnicamente diversi (poiché queste ultime possono essere comprensivi di più carichi iscritti a ruolo) e quindi occorre tenere in considerazione il dato letterale della norma che fa riferimento “ai singoli carichi, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni”.
Ciò premesso rientra nella sfera di applicazione della suindicata normativa la cartella di pagamento n. 293
2006 01403331 46 000, impugnata in questa sede e per le somme di competenza di questo Tribunale in quanto i singoli carichi iscritti a ruolo per singole rate e per annualità, non superano per contributi e somme
3 aggiuntive la soglia dei “mille euro”, come documentato, ad eccezione di uno che superava la soglia dei mille euro per l'anno 2004 (€ 961,83 per contributi ed € 141,55 per somme aggiuntive).
Ne discende che i debiti oggetto della suindicata cartella di pagamento, impugnata in questa sede e per le CP_ somme iscritte a ruolo a titolo di contributi , di competenza di questo Tribunale, opposte nell'odierno giudizio, devono ritenersi ope legis annullate, ad eccezione di uno che superava la soglia dei mille euro per l'anno 2004 (€ 961,83 per contributi ed € 141,55 per somme aggiuntive).
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. un., 28.9.2000, n.1048).
Tale declaratoria, tuttavia, non esaurisce il petitum del giudizio, poiché la cartella di pagamento n. 293 2006
01403331 46 000, impugnata in questa sede, comprende anche un ruolo per l'anno 2004 che supera la soglia dei mille euro ovvero veniva richiesto il pagamento della somma di € 961,83 per contributi ed € 141,55 per somme aggiuntive, che non rientra nella citata previsione normativa ed in merito al quale va, innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
4 In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
La Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito il principio secondo cui “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art.
24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore.” (Cfr.: Cass. Ordinanza n. 14990 del 20.07.2016,; Cass. Ordinanza n. 8931 del 19.04.2011).
Nella fattispecie, parte ricorrente ha allegato l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 293 2006 CP_ 01403331 46 000, impugnata, mentre l ha specificamente contestato tale circostanza, producendo il referto di notifica. CP_ Orbene, dall'esame degli atti depositati dall' e forniti dall'Agente della Riscossione risulta che la notifica della cartella di pagamento suddetta, è regolare;
la stessa infatti risulta notificata in data 12.01.2007 e ricevuta da soggetto qualificatosi “cognata”.
In merito va rilevato che l'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio agli artt. 137 e ss. del c.p.c., ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati.
La norma prescrive, infatti, che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevede (alla lett. b-bis) che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso;
sulla predetta busta non vanno apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
5 Com'è noto, il procedimento notificatorio di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c. è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario e, in mancanza, a persona che si trovi con lui in rapporti di natura tale da garantirne comunque la consegna.
Ove, dunque, il destinatario non venga reperito in uno dei luoghi indicati delle norme, la copia dell'atto può essere consegnata ad una delle persone identificate in base ai parametri risultanti dall'art. 139, comma 2,
c.p.c. scelta tra le persone di famiglia o tra gli addetti alla casa, all'ufficio o all'azienda, dovendosi presumere che le persone legate da vincoli familiari o da rapporti di lavoro, che si trovino nei luoghi previsti ed accettino la copia, in forza della solidarietà connessa con tali vincoli, e del dovere giuridico conseguente all'accettazione, siano idonee a curare la sollecita consegna al destinatario (Cfr.: Cass. n. 13625/2004 e, più di recente, n.
19218/2007; n. 16444/2009; n. 2705/2014).
Orbene, dall'esame dell'esito della notificazione della cartella di pagamento n. 293 2006 01403331 46 000, va evidenziato che essa risulta notificata a mani di “ ” qualificatesi “cognata” in data 12.01.2007, Persona_2 che ricevette l'atto e sottoscrisse la relativa relata, il tutto ad opera dell'ufficiale della riscossione presso la residenza del destinatario dell'atto.
Quanto attestato nella predetta relata dal messo notificatore fa fede fino a querela di falso (Cfr.: Cass.
31.05.2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010).
Orbene, il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 60, D.P.R. n. 600/1973, configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, che in difetto comporta la nullità della stessa secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità.
Con riferimento alla raccomandata informativa, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare nella sentenza n. 14772 del 07.06.2018 che “… la notifica "a mezzo posta" effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona tenuta ad effettuare il servizio di distribuzione della posta, in assenza del destinatario ed in mancanza delle altre persone abilitate a ricevere la consegna dell'atto (persona di famiglia che risulti convivente anche temporaneamente;
persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, in ogni caso non manifestamente incapace o minore di anni quattrodici), è disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, commi 3-6, e trova il corrispondente nella notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., commi 3 e 4, (che estende, peraltro, l'abilitazione alla consegna anche al "vicino di casa che accetti di riceverla"). In entrambi i casi il portiere (od il vicino di casa) sono tenuti a fornire ricevuta scritta della consegna dell'atto giudiziario, sottoscrivendo apposita dichiarazione rilasciata all'Ufficiale giudiziario (art. 139 c.p.c., comma 4), ovvero - il portiere - sottoscrivendo, con l'indicazione della qualità rivestita, "l'avviso di ricevimento"
(cartolina AR) ed "il registro di consegna" esibitigli dall'agente postale (L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 4).
In entrambi i casi la legge richiede, al fine di realizzare la conoscibilità dell'atto compensando in tal modo il progressivo allontanamento dell'atto recapitato dalla sfera di controllo del destinatario finale (sfera di controllo che secondo l'"id quod plerumque accidit" deve ritenersi tanto maggiore quanto è più intensa la relazione di
6 vicinanza del destinatario con la persona abilitata a ricevere l'atto), che della effettuata consegna al portiere
(od al vicino di casa) venga dato avviso con "lettera raccomandata" al "destinatario" (art. 139 c.p.c., comma 4;
L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6), essendo stato evidenziato, in proposito, che l'estensione di tale ulteriore adempimento, prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7 anche nel caso di consegna dell'atto "a persona di famiglia o addetta alla casa o al servizio", dunque a soggetti che presentano ancor più stretti legami con il destinatario finale che non il portiere dello stabile (od al vicino di casa), trova unica giustificazione nella diversa competenza professionale dell'organo della notifica (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10554 del 22/05/2015).
Occorre rilevare come in entrambi i casi la legge non richiede che la notizia dell'avvenuto recapito dell'atto sia data con "raccomandata con avviso di ricevimento", adempimento invece richiesto espressamente nel caso di notifica a "persone irreperibili" ex art. 140 c.p.c. ed L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2: la "ratio legis" va rinvenuta nel criterio, seguito dal Legislatore, volto ad integrare progressivamente gli elementi della fattispecie notificatoria, che viene ad arricchirsi di ulteriori adempimenti tanto più decresce la oggettiva possibilità che l'atto pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario. Evidente, pertanto, appare la diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10554 del
22/05/2015; id. Sez. L, Sentenza n. 12438 del 16/06/2016), nell'un caso essendo stata materialmente eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata a riceverlo (art. 139 c.p.c., comma 3; L. n. 890 del
1982, art. 7, comma 3), nell'altro caso difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando
(art. 140 c.p.c.; L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2).
Ne segue che, nel primo caso, deve ritenersi elemento necessario al perfezionamento della fattispecie notificatoria - volto a realizzare la conoscenza legale - la "spedizione della raccomandata" cd. informativa, in assenza della quale la notifica è viziata da nullità (cfr. per quanto concerne l'art. 139 c.p.c., comma 4; Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 17915 del 30/06/2008; id. Sez. 2, Sentenza n. 7667 del 30/03/2009; id. Sez. U -,
Ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/07/2017, in motivazione. Per quanto concerne la L. n. 890 del
1982,art. 7, comma 6: Corte cass. Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 1366 del 25/01/2010; id. Sez. Lav., 21 agosto 2013, n. 19366; id. Sez. 2, Sentenza n. 19730 del 03/10/2016; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24823 del
05/12/2016), mentre nella diversa ipotesi in cui l'atto non risulta materialmente consegnato al destinatario nè ad alcun'altra persona - per irreperibilità, incapacità o rifiuto opposto dalle persone abilitate -, la legge richiede appunto un "quid pluris" inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, postergando il perfezionamento dell'attività notificatoria al momento della effettiva "ricezione" della raccomandata informativa ovvero - in assenza di ricezione - con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, in tal senso essendo stata parificata dalla Corte costituzionale, con la sentenza 14 gennaio 2010
n. 3 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento
7 della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione), la disciplina normativa dell'art. 140
c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 4.”
Tale arresto giurisprudenziale, non si pone in contrasto con quanto già statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 2868/2017, nella quale aveva precisato che la raccomandata non solo non poteva essere semplice, ma doveva sussistere la prova della sua ricezione da parte del destinatario ovvero la sua conoscibilità, laddove aveva ritenuto che “tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del D.P.R. n. 602 del 1973 e n. 3 del 2010 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - ha deciso che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del D.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. (Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014)”, confermato anche nelle sue successive pronunce (Cass. Ordinanza n. 17235 del 02.07.2018), ma viene a delineare ed a coordinare la portata della previsione normativa.
Pertanto, ai fini di quanto prescritto dall'art. 60, lett. b bis), D.P.R. 600/1973, assume rilevante valenza probatoria l'attestazione contenuta nella relata in oggetto recante la dicitura “Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata” ed avvalorata dall'ufficiale notificatore con la sua sottoscrizione della relata.
Va ricordato, per quanto qui rileva, che “per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che
l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c. c., perché attestanti le operazioni da lui compiute” (Cfr.: Cass. n. 4193/2010; n. 13739/2017). CP_ Nel caso di specie, quindi, avendo l fornito la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata che informava il destinatario dell'avvenuta notifica e tenuto conto che tale circostanza andava eventualmente confutata con querela di falso, nonché del fatto che nella fattispecie non era necessaria la prova della ricezione della raccomandata, senza avviso di ricevimento, poiché l'atto risultava comunque consegnato, la notificazione della cartella di pagamento deve ritenersi regolarmente posta in essere.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione della cartella di pagamento, il merito della pretesa contributiva
– e il riferimento è all'eccezione di prescrizione ex lege 335/1995 dei crediti ipoteticamente maturata prima della loro notifica – non è più contestabile.
8 Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai
9 privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione (04.06.2024) il termine di cui all'art. 24 D.
Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione delle cartelle di pagamento era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo ed il riferimento è all'eccezione di prescrizione ex lege 335/95 sollevata dal ricorrente.
Riguardo all'eccezione di prescrizione va ancora osservato, che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n.
335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
10 Il contrasto giurisprudenziale, comunque, recentemente è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite (n. 23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per
l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
In proposito va ancora evidenziato come la Cassazione confermando il proprio orientamento afferma che
“nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma 9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva), l'ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto, ed è altresì rilevabile d'ufficio e senza che l'assicurato abbia il diritto a versare contributi previdenziali prescritti” (Cfr.: Cass., Sez. Lav., n.
9600 del 18.04.2018; Cass. n. 21830 del 15.10.2014; Cass. n. 23164 del 07.11.2007; n. 23116/2004).
Riguardo al decorso della prescrizione va pertanto rilevato che la notificazione della cartella in data
12.01.2007, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente. CP_ Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, occorre innanzi evidenziare come l' ha asserito che sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione, pertanto, va valutata la loro eventuale efficacia interruttiva.
Alla notificazione della cartella di pagamento n. 293 2006 01403331 46 000 in data 12.01.2007 è seguita la notifica con racc. a/r n. 13527345082-7 in data 14.05.2008 della comunicazione di iscrizione ipotecaria del
21.04.2008 n. 150887/2007; la notifica con racc. a/r n. 67181313731-1 in data 27.05.2011 dell'intimazione di pagamento n. 293 2011 90276481 79 000; la notifica in data 21.11.2016 dell'intimazione di pagamento n. 293
2016 90110007 83 000, personalmente al ricorrente – che rifiuta la notifica;
la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90016611 50 000 in data 26.05.2022, mediante deposito presso la casa comunale e spedizione della raccomandata n. NPA 140001145966, restituita per compiuta giacenza dopo l'avviso lasciato il 27.07.2022, ed infine la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2023 90165099 00 000, qui opposta.
Di tali atti sono stati allegati i referti di notificazione.
Ebbene, i suddetti atti interruttivi risultano regolarmente notificati ed efficaci ai fini dell'interruzione del termine quinquennale di prescrizione fino alla notifica in data 27.05.2011 dell'intimazione di pagamento n. 293 2011
11 90276481 79 000; mentre, alla data del 21.11.2016 di notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2016
90110007 83 000, tale termine era già decorso (27.05.2016) e quindi la notificazione della stessa non può avere alcuna efficacia interruttiva di un termine ormai decorso, come del pari anche quelle successive.
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse possono trovare parziale compensazione, stante che i motivi si sono rivelati in parte inammissibili (l'intimazione opposta risulta notificata per rifiuto della raccomandata in data
30.04.2024) ed infondati e tenuto conto che la maggior parte dei carichi iscritti a ruolo doveva essere annullata CP_ per effetto dell'art. 4 del D.L. 119/2018 e la restante parte va posta a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 04.06.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
2. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai carichi di cui alla cartella di pagamento n.
293 2006 01403331 46 000, per annullamento ex art. 4 del D.L. 119/2018, come conv. e ss. mod., tranne che per il ruolo dell'anno 2004 che richiedeva il pagamento della somma di € 961,83 per contributi ed € 141,55 per somme aggiuntive.
3. Accoglie l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. relativamente al ruolo dell'anno 2004 che richiedeva il pagamento della somma di € 961,83 per contributi ed € 141,55 per somme aggiuntive di cui alla cartella di pagamento n. 293 2006 01403331 46 000, perché prescritte e per l'effetto annullando per la parte de quo l'intimazione di pagamento opposta. CP_
4. Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione nei confronti del ricorrente della restante metà, che liquida in complessivi €
1.863,50 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore costituito ed antistatario, avv. Antonio Cunsolo.
Così deciso in Catania, 04.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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