Articolo 1 della Legge 4 luglio 1967, n. 540
Articolo 2
Versione
30 luglio 1967
Art. 1.
Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a conferire la somma di lire 560 milioni al fondo di dotazione dello Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie dell'Umbria (Mediocredito regionale umbro).
Il conferimento di cui al precedente comma sara' annualmente aumentato con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato.
Entrata in vigore il 30 luglio 1967