Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/04/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi facente parte integrante del verbale di udienza del 02.04.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 02/04/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero 563 del R.G. dell'anno 2022, vertente
Tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MONTERA Parte_1 C.F._1
ENRICO, elettivamente domiciliata come in atti;
- Attrice -
e
(P.IVA ), in persona del Sindaco p.t., avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall''avv. elettivamente domiciliato come in atti;
Controparte_3
- Convenuto -
Nonché
(P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., non Controparte_4 P.IVA_2 costituita;
- Terza chiamata contumace -
OGGETTO: risarcimento danni da insidia stradale. Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1 in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del
[...] sinistro occorso in alla via Matteotti, il 12/11/2018, alle ore 17:00 circa, allorquando, mentre CP_1
pagina 1 di 10
Assistevano all'accaduto, prestando i primi soccorsi insieme al di lei marito, il sig. e Tes_1
l'avv. Giacomo Mulieri, entrambi residenti ad CP_1
Sul posto interveniva una pattuglia della Polizia Municipale di che constatava l'accaduto e CP_1 redigeva relativo verbale ove si legge: “(…) Il fatto è accaduto verso le ore 17 circa. Si è constatata la mancanza di una piastrella sul marciapiede di via Matteotti 87 di circa 13 x cm 7”.
La sig.ra veniva trasportata da un'ambulanza del servizio 118 presso il Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale Maria SS, Addolorata di dove le veniva riscontrato “trauma del mascellare superiore con CP_1 frattura parcellare dei due incisivi centrali e dell'incisivo laterale destro. Edema ecchimotico del labbro superiore”, in seguito, veniva dimessa con consiglio di visita odontoiatrica e terapia antibiotica.
Nella stessa giornata del 12/11/2018 e, tra le altre, in data 16/07/2019 si sottoponeva a visita privata odontoiatrica. Per la visita odontoiatrica urgente e le cure conservative e protesiche la sig.ra
[...] spendeva la somma di € 2.600,00, come da documentazione depositata. Pt_1
Il invitato ad un bonario componimento, comunicava di non poter accogliere la Controparte_1 richiesta e, altresì, invitato a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non faceva pervenire alcun riscontro.
Pertanto, parte attrice, incardinato il giudizio, chiedeva di: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla produzione del sinistro indicato in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice nella misura da determinarsi […], comprensivi dei danni biologico e morale, alla vita di relazione, nonché delle spese mediche sostenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese, competenze e spese generali del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
Si costituiva in giudizio il che, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della società Controparte_4 quale soggetto che all'epoca del sinistro risultava appaltatore del servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento nel Comune di e che si impegnava alla manutenzione della viabilità (veicolare e pedonale) CP_1 connessa al servizio di sosta, anche sul viale Matteotti di come da Contratto Rep. 8/2018 del CP_1
14/03/2018, unitamente al Capitolato speciale d'Appalto, con relativa Relazione Tecnica.
Nel merito, l'ente comunale, eccepiva: la nullità della domanda per violazione degli artt. 163 e 164
c.p.c.; l'inapplicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso di specie;
l'insussistenza della responsabilità ex art. 2043 c.c., non presentando il luogo un'anomalia oggettivamente occulta, né imprevedibile;
la sussistenza di responsabilità dell'utente dei beni demaniali ovvero la negligenza ed imprudenza dell'odierna attrice che non teneva una condotta ordinariamente diligente, concorrendo alla pagina 2 di 10 causazione del sinistro ex art. 1227 c.c.; la sussistenza del caso fortuito;
il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. rispetto a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, nonché rispetto alle voci di danno di cui si invoca il risarcimento, compresa la presunta alterazione della qualità della vita di relazione e sociale e, in ogni caso, impugnava e contestava il quantum debeatur; l'esclusione di ogni responsabilità del stante il Contratto Rep. 8 del 14/03/2018 con la società quale unica Controparte_1 Controparte_4 responsabile.
Il concludeva: “In via preliminare, si chiede espressamente, ai sensi del combinato disposto Controparte_1
P.IVA P.IVA_ degli artt. 106 e 269 c.p.c., di chiamare in causa: la società (P. IVA in persona del legale Controparte_4 rapp. te p.t., con sede in Roma in P.zza Capranica, 95. […] In via principale, rigettare in toto la avversa domanda risarcitoria, in quanto inammissibile nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto, alla luce delle suesposte causali;
In via subordinata, in caso di accoglimento, in tutto o in parte, dell'avversa domanda risarcitoria, riporre ed indirizzare ogni avversa condanna nei confronti del chiamato in causa: società (P. IVA , in persona del legale rapp. Controparte_4 P.IVA_2 te p.t., con sede in con sede in Roma in P.zza Capranica, 95, tenendo conseguentemente indenne ed esente l'Ente da ogni annessa responsabilità e da ogni conseguentemente condanna ed esborso, alla luce delle suesposte causali;
In ogni caso, condannare parte attrice al pagamento integrale delle spese e dei compensi di lite.”.
Autorizzato il di alla chiamata in causa in garanzia della società, quest'ultima non si CP_1 CP_1 costituiva, benché ritualmente evocata in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Concessi i termini ex art 183 comma 6 c.p.c. e ammessi i mezzi istruttori, veniva espletata la prova testimoniale e disposta C.T.U. medica.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 02/04/2025 per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, la domanda giudiziale ha ad oggetto il risarcimento danni patiti dall'attrice a seguito di una caduta rovinosa a terra, occorsa allorquando inciampava in una Pt_1 buca mentre percorreva un marciapiede alla via Matteotti, in di proprietà comunale, ma affidato in CP_1 gestione alla quale soggetto che all'epoca del sinistro risultava appaltatore del Controparte_4 servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento nel e che si impegnava alla Controparte_1 manutenzione della viabilità (veicolare e pedonale) connessa al servizio di sosta che ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Tale fattispecie va, dunque, ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., in base all'orientamento giurisprudenziale più recente, per il quale la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua pagina 3 di 10 responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Come noto, il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto (quindi, un potere “fisico”) tra il custode, ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa, e la res, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante (proprietà, locazione, comodato, ecc).
Il passaggio dal regime di imputabilità dell'art. 2043 c.c. a quello previsto dall'art. 2051 c.c. comporta l'esonero dell'utente della strada danneggiato dall'onere di provare la colpa del custode danneggiante.
In questo senso, la responsabilità del custode si può escludere laddove fornisca la prova (liberatoria) del caso fortuito ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Tale ultimo concetto è stato espresso dalla Cassazione in Sentenza n. 287 del 13/01/2015 “In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso”.
Di rilievo ed interesse è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla
Suprema Corte in sentenza n. 821/2021: “a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per
i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise pagina 4 di 10 della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Lo scrivente Tribunale, adeguandosi ai principi ermeneutici sin qui tracciati, ritiene che la domanda sia fondata.
Parte attrice ha provato l'evento dannoso, il nesso di causalità della caduta con la res (caduta in una buca sul marciapiede) nonché il danno che ne è conseguito sia attraverso la documentazione allegata, tra cui il verbale della polizia municipale che constatava l'accaduto e il referto del Pronto Soccorso, sia attraverso l'escussione di un testimone, avv. Mulieri Giacomo, il quale, escusso in data 12/06/2024, in risposta ai capitoli di prova articolati nella memoria II termine di parte attrice ha riferito: “Ho assistito alla caduta della sig.ra in alla via Matteotti. La strada è composta da mattonelle. la sig.ra è caduta in Pt_1 CP_1 Pt_1 un punto dove mancava un pezzo della mattonella. la sig.ra stava salendo con il marito all'improvviso ha messo il piede in questo buco, cadendo in avanti con la faccia a terra, tanto che le usciva del sangue dalla bocca. […] io mi trovavo dinanzi ad un negozio e dopo aver visto la sig.ra cadere mi sono avvicinata ad aiutarla ed insieme al marito l'abbiamo aiutata a rialzarsi
[…] erano le 17:10 circa in via Matteotti. la strada ha una scarsa illuminazione poi nel mese di novembre è buia. quella zona è scarsamente illuminata. […] quando abbiamo rialzato la signora è intervenuta l'autoambulanza, poi sono intervenuti sul posto anche i vigili. a quel punto io sono andato via […] preciso il buco era largo pochi centimetri e non era visibile a causa della scarsa illuminazione. poteva avere una profondità di circa 3-4 cm.”.
Dalle dichiarazioni del testimone oculare si evince la presenza della buca sul marciapiede in questione e si constata che l'inciampo è avvenuto in un punto del marciapiede ove mancava un pezzo di mattonella, che non era visibile per la scarsa illuminazione, pertanto, dalla dinamica del fatto appariva la dimostrazione del nesso di causalità tra le condizioni del marciapiede e il danno.
L'insidia, dunque, non era così evidente da poter essere immediatamente percepita ed evitata dal pedone in quanto il sinistro è avvenuto in una zona scarsamente illuminata. Non si rinvengono per questi pagina 5 di 10 motivi elementi idonei al riconoscimento del concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ai sensi dell'art 1227 c.c. .
Riconosciuta la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla società convenuta contumace, è possibile ora soffermarsi sulla liquidazione del danno non patrimoniale subìto da parte attrice.
A tal proposito, il CTU nominato in corso di giudizio, all'esito dell'espletamento delle operazioni peritali, previo accertamento del nesso causale, rilevava che, in seguito al sinistro in questione, l'attrice ebbe a riportare, in base alle notizie anamnestiche, all'esame clinico e alla documentazione agli atti “[…] un trauma facciale con edema ed ecchimosi, frattura di II^ Classe di Ellis del dente 12 e 21 e frattura di III^ Classe di Ellis del dente 11; 2. la produzione delle suddette lesioni è ampiamente compatibile con la dinamica dell'evento denunciata che risulta avvalorata dagli accertamenti eseguiti dai VV.UU. della Città di 3. a seguito delle suddette lesioni si è verificato un CP_1 danno permanente alla salute (danno biologico) quantificabile con un tasso dell'1% (uno per cento), senza danno alla capacità lavorativa specifica;
4. le lesioni hanno avuto incidenza sulle ordinarie occupazioni della signora per una Parte_1 durata di 20 giorni, dei quali 10 giorni di I.T.P. al 75% e 10 giorni di I.T.P. al 50%;
5. sono state documentate spese mediche per un totale di € 2.600,00, che risultano congrue;
6. si prevedono spese future relative al rinnovo protesico per un importo di € 2.500,00 secondo gli attuali costi medi.”.
Tenendo in considerazione le risultanze probatorie e applicando le Tabelle di Milano 2024, il danno non patrimoniale va liquidato secondo la seguente tabella:
Età del danneggiato alla data del sinistro 62 anni
Percentuale di invalidità permanente 1%
Punto danno biologico € 1.393,28
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 348,32
Punto danno non patrimoniale € 1.741,60
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 968,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 1.210,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno
€ 1.694,00 biologico)
pagina 6 di 10 Invalidità temporanea parziale al 75% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 1.437,50
Spese mediche € 2.600,00
Altre spese € 2.500,00
Totale generale: € 7.747,50
Non sono stati provati dall'attrice il danno morale, né elementi idonei ad incrementare tale importo con una percentuale per personalizzazione, ma va considerato che, in base alle risultanze della CTU, la lesione dentaria ha imposto la protesizzazione degli elementi dentari fratturati e, considerato l'anno di impianto di detta protesi (2018-2019) e l'anno di nascita della parte attrice (1956), trascorsi 10 anni dall'evento traumatico la sig.ra avrà bisogno di un rinnovo della protesi, come evidenziato anche Pt_1 dal CTU, per cui in definitiva si liquida a titolo di risarcimento la somma di € 7.747,50.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (12/11/2018) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995). Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996). Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal CTU. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla individuazione del soggetto su cui deve gravare l'obbligazione. A tal proposito, il pur essendo proprietario della strada ove è ubicato il Controparte_1 marciapiede in questione, notificava atto di chiamata in garanzia della Società per essere Controparte_4 manlevata in caso di condanna.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento. In particolare, visti gli atti allegati dall'ente comunale,
l'art. 1 (Premessa) del Contratto di affidamento del servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento nel comune di rep. N. 8/2018 del 14/03/2018, indica che con delibera n. 34 del 24/04/2017 il CP_1
Consiglio Comunale approvava il bilancio di previsione con allegato DUP nel quale, fra l'altro, si dava indicazione circa la procedura per l'affidamento del “servizio di gestione delle aree della sosta a pagamento nel territorio comunale di . Dunque, con determina dirigenziale n. 75/520 del 17/03/2017 veniva CP_1 indetta la procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Dlgs 50/2016 mediante affidamento con il criterio pagina 7 di 10 dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016 e venivano approvati bando, capitolato speciale e relazione tecnica, risultando aggiudicataria la mentre, nell'art. 2 Controparte_4 dello stesso Contratto, veniva specificato puntualmente l'oggetto dell'affidamento, secondo cui, il
[...] affidava alla società che accettava in concessione, il servizio di gestione delle CP_1 Controparte_4 aree della sosta a pagamento del centro urbano, per la durata di 5 anni, con le modalità che si descrivevano negli atti di gara ed in particolare specificate nel capitolato speciale, nella relazione tecnica e nelle aree indicate nelle planimetrie che venivano allegate alla medesima relazione tecnica, che formavano parte integrante e sostanziale del contratto e che l'appaltatore si impegnava ad adempiere alle condizioni ed alle modalità di esecuzione di cui ai detti documenti.
Orbene, dall'analisi della documentazione depositata dall'ente è stato provato il diritto del
[...] di essere tenuto indenne da ogni responsabilità per danni a terzi, considerato che il sinistro per cui CP_1
è causa si verificava in costanza di Contratto, il quale aveva ad oggetto, tra le altre cose, l'obbligo dell'appaltatore di assumersi ogni responsabilità per danni a terzi nei luoghi in oggetto.
In conclusione, pur essendo l'ente comunale proprietario e possessore della strada ove è ubicato il marciapiede in questione, tramite il Contratto e i documenti annessi che costituiscono parte integrante e sostanziale, sono state specificate le modalità esecutive accettate dall'aggiudicataria. Invero, nell'art. 24 del
Capitolato Speciale allegato (contratto e accettazione del servizio) si legge precisamente che: “L'esercizio del servizio e l'adempimento degli impegni e degli obblighi scaturiti dalla presente concessione saranno regolati mediante apposito contratto redatto nel rispetto di quanto disposto dal presente capitolato[…] nell'accettare i servizi sopra indicati l'appaltatore ammette e riconosce pienamente: a) di aver preso conoscenza delle prestazioni oggetto dell'affidamento, di aver visionato le aree interessate dai servizi in concessione e di averne accertato le condizioni;
[…] l'appaltatore non potrà quindi eccepire durante
l'esecuzione del servizio oggetto di concessione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvivenza d'elementi non valutati
o non considerati […].”.
A corroborare gli elementi innanzi evidenziati, si legge nella Relazione Tecnica, elemento integrante del Contratto, nello specifico, al capitolo “Altri Servizi”, che: “Rientrano nell'appalto, oltre a quanto innanzi descritto, anche i servizi aggiuntivi di seguito specificati. -manutenzione ordinaria della viabilità (veicolare e pedonale) connessa al servizio di sosta (a pagamento o libera indicata nelle planimetrie allegate) […]. Con riferimento alla manutenzione ordinaria della viabilità (veicolare e pedonale) connessa al servizio di sosta, il gestore dovrà assicurare: -servizio di monitoraggio
e pronto intervento finalizzato alla rapida individuazione di quegli eventi che possono comportare pericolo per la circolazione veicolare e pedonale o disagio per i cittadini, ed alla loro rapida eliminazione, con particolare riferimento alla formazione di buche sul manto stradale e sui marciapiedi;
il servizio dovrà prevedere la possibilità di inoltro di segnalazioni da parte di chiunque e con la più ampia tipologia di modalità di inoltro, anche attraverso l'utilizzo diretto dell'ufficio che il concessionario dovrà costituire per le attività di gestione;
[…] -ripristino di pavimentazione di marciapiedi con le stesse caratteristiche esistenti, sistemazione cordoli e ripristini di zanelle stradali, sostituzione chiusini e griglie di qualsiasi dimensione e forma, pagina 8 di 10 recinzioni, barriere di protezione ed ogni altra opera che si rendesse necessaria alla manutenzione delle strade e marciapiedi comunali;
-fornitura e posa in opera o livellamento di chiusini e caditoie di qualsiasi dimensione e forma, ove non di competenza di altri enti gestori di sottoservizi […].”.
Inoltre, nella Relazione Tecnica, la planimetria P9, relativa al viale G. Matteotti, rappresenta chiaramente in grigio l'area della viabilità da manutenere che comprende la carreggiata, le aree di sosta e i marciapiedi adiacenti alle stesse.
Il gestore in qualità di custode è generalmente ritenuto responsabile per i danni derivanti dalle condizioni dell'area stessa e all'art. 9 del Contratto si evince che l'affidatario è responsabile per danni causati a cose e/o persone per l'espletamento del servizio oggetto di tale contratto ed è soggetto al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro, nonché il committente resta completamente estraneo ai rapporti dell'appaltatore con terzi ed eventuali divergenze ed accordi tra di essi non daranno diritto alcuno di rivalersi nei confronti del committente.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, stante il rapporto di garanzia tra l'ente e la società terza chiamata, prevista contrattualmente, quest'ultima è tenuta a tenere indenne il e quindi ad Controparte_1 eseguire concretamente l'obbligazione risarcitoria in favore dell'attrice danneggiata.
Le spese di lite, al pari di quelle della CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 relative allo scaglione di valore della causa individuabile secondo il decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del Parte_1
e con la terza chiamata, ogni contraria istanza ed eccezione Controparte_1 Controparte_4 rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
1) Accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per il sinistro verificatosi il Controparte_1
12/11/2018, accoglie la domanda attorea e lo condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 7.747,50 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
2) In accoglimento della domanda di manleva formulata dal nei confronti della Controparte_1 società dispone che questa sia tenuta ad eseguire l'obbligazione di cui al capo Controparte_4 precedente in luogo del Controparte_1
3) Condanna il – e per esso in manleva la società – al pagamento Controparte_1 Controparte_4 in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali forensi,
pagina 9 di 10 oltre rimborso forfettario di spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione al procuratore antistatario;
4) Pone a carico del soccombente – e per esso in manleva la società –parte CP_1 Controparte_4 soccombente le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento;
Così deciso in Salerno
02/04/2025
IL GIUDICE
Dott. Gustavo Danise
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