Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Decreto cautelare 23 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 29 marzo 2022
Sentenza 11 ottobre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/10/2022, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2022
N. 01572/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01479/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comitato Civico “Il Poggio di Porto Cesareo”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora e Roberto Spedicato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;
contro
Comune Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Axa S.r.l., Igeco Costruzioni Spa, Fall.To Igeco Costruzioni S.p.A., Aro 3 Le, non costituiti in giudizio;
CO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- deliberazione della Giunta Comunale di Porto Cesareo n. 94 del 31 luglio 2021;
- deliberazione della Giunta Comunale di Porto Cesareo n. 153 del 13 settembre 2017;
- deliberazione della Giunta Comunale di Porto Cesareo n. 7 del 17 gennaio 2018;
- eventuale permesso a Costruire rilasciato ad CO, di numero e data non noti;
- verbale contenente la decisione della Conferenza dei Responsabili dei Servizi, del 28 agosto 2018;
- deliberazione della Giunta Comunale di Porto Cesareo n. 171 del 18 ottobre 2019;
- Parere Urbanistico, a firma del Responsabile dell’Ufficio, rilasciato in data 8 novembre 2018;
- Autorizzazione Paesaggistica, a firma del Responsabile dell'Ufficio, n. 7 del 31 gennaio 2019;
-nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comitato Civico “Il Poggio di Porto Cesareo” il 21/2/2022:
oltre agli atti già impugnati con il ricorso originario, della delibera giunta municipale di Porto Cesareo n. 16 del 3/2/2022 avente ad oggetto: “ Contratto d’appalto Rep. n.1/2017, per l’affidamento del progetto esecutivo e dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilabili agli urbani, nel territorio dei Comuni dell`A.R.O. 3/LE per la durata di anni 9 (nove). - Realizzazione del centro comunale perla raccolta differenziata dei rifiuti. -Provvedimenti ”.
-nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Porto Cesareo e di CO S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comitato civico “il Poggio di Porto Cesareo” è stato costituito ai sensi dell’art. 51 del regolamento comunale di Porto Cesareo per evitare che la località “il Poggio” possa ricevere pregiudizi, sotto il profilo ambientale, da insediamenti insalubri, o comunque contrastanti con la bellezza del sito.
Il Comune di Porto Cesareo aveva manifestato attraverso una serie di delibere di Giunta la propria volontà di realizzare, nella località “il Poggio”, un ecocentro (centro comunale di raccolta dei rifiuti), in sostituzione di quello attualmente in funzione sulla strada provinciale per Veglie.
Il Comitato ha inteso verificare la correttezza e la coerenza dell’ iter amministrativo adottato per l’assegnazione del lotto e la conseguente approvazione del progetto di realizzazione del CCR presso la suindicata località.
Il Comitato ha focalizzato tale analisi in particolare sull’esame delle delibere di G.C. n. 153 del 13.09.2017 e n. 7 del 17.01.2018 e tutto quanto ne è poi disceso, fino all’intero iter di esame del progetto esecutivo presentato dall’ATI CO al fine di ottenere il permesso a costruire.
Con queste delibere, la Giunta comunale, con riferimento agli appalti assegnati dall’ARO all’ATI con capofila CO S.r.l. & Co, individuava ed assegnava un lotto di proprietà, in contrada Poggio al foglio 27, particella 5128, ove localizzare il CCR.
Con delibera n. 7 del 17 gennaio 2018, CO risultava assegnataria dell’area in questione non solo per la realizzazione del CCR, come da offerta, ma, successivamente e in difformità rispetto agli atti di aggiudicazione dell’appalto, anche per la realizzazione degli uffici della sede e l’area di ricovero e sosta dei mezzi in uso, contrariamente a quanto previsto dall’art. 18 del capitolato di gara che prevedeva la disponibilità in proprio di una tale infrastruttura.
Dopo l’assegnazione dell’area (delibera n. 153/2017) e dopo l’approvazione del progetto tecnico di massima (delibera n. 7/2018), CO predisponeva un progetto esecutivo per la realizzazione del CCR, che trasmetteva al SUAP di Porto Cesareo per l’avvio dell’istruttoria di approvazione ed il rilascio del permesso di costruire.
Tale iter si è strutturato di alcuni passaggi fondamentali: conferenza dei responsabili dei servizi interni all’amministrazione; esame e rilascio del parere urbanistico; autorizzazione paesaggistica.
La conferenza dei responsabili dei servizi, in data 28.08.2018, ha preso in esame il progetto ed ha riconosciuto espressamente “ che l’Area in oggetto, secondo PUG vigente … nella parte programmatica è tipizzata come “Zone di Parcheggi di Progetto”; pertanto trattandosi di opera pubblica si ritiene che la sua approvazione determini una variante limitata alla parte programmatica del PUG, non soggetta, ai sensi del comma 2, art. 12 della Legge Reg. n. 20/2001 a verifica di compatibilità regionale e provinciale ”.
Veniva rilasciato successivamente in data 08.11.2018 il parere urbanistico, a mente del quale “ solo nel caso in cui l’Opera Pubblica fosse da realizzare in un’Area dallo strumento urbanistico non destinata a servizi pubblici, ai sensi del comma 3 dell’Art. 16 della Legge Reg. n° 13/2001 la Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del progetto costituirebbe adozione di variante e dovrebbe essere esperito l’iter previsto … per le varianti urbanistiche ”.
L’autorizzazione paesaggistica era, poi, rilasciata con nota n. 7 del 31.01.2019.
Quindi, la Giunta municipale, con delibera n. 152 del 09.12.2020, ha formulato agli uffici competenti specifico indirizzo per individuare un’area alternativa all’insediamento.
Successivamente, il Consiglio comunale, con delibera n. 5 del 23.02.2021, è intervenuto nel procedimento, richiamando l’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, e ha formulato indirizzo alla Giunta per: 1) individuare un eventuale sito alternativo; 2) verificare tramite avviso pubblico la disponibilità di siti alternativi idonei; 3) avviare il procedimento di revoca “ subordinando l’adozione del provvedimento finale all’esito di detta verifica ”.
All’esito di una infruttuosa attività di ricerca di una nuova area, la Giunta con delibera n. 94 del 31.07.2021, ha:
- dato atto che la procedura per l’individuazione di un nuovo sito idoneo ad ospitare il CCR si è conclusa con esito negativo;
- approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del CCR;
- dato atto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001, “ che la presente deliberazione integra e sostituisce compiutamente il rilascio di titolo edilizio ”;
- evidenziato “ che allo scadere dei termini fissati dal contratto Rep. 1/2017 la porzione di area facente parte della particella 5128 del Foglio 27 del Catasto Terreni di questo Comune e destinata giusta delibera di G.M. nr. 153/17 per la realizzazione del Centro Comunale di Raccolta resta di proprietà dell’Ente oltre alle opere ivi realizzate ”.
Il ricorrente, con ricorso notificato in data 29.10.2021, ha censurato la delibera della G.C. Porto Cesareo n. 94 del 31.07.2021, la delibera di Giunta comunale n. 153 del 13.09.2017 e la delibera di Giunta comunale n. 7 del 17.01.2018, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: 1) Incompetenza: Violazione di legge. Falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 42, lett. b D.lgs. n. 267/2000. Violazione art. 12 L.R. n. 20/2001; 2) Eccesso di potere: Contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Falsa ed erronea rappresentazione degli elementi di fatto. Violazione D.G.R. n. 645/2009; 3) Violazione della lex specialis . Violazione del capitolato e del contratto.
Rispettivamente in data 10.11.2021 e in data 18.11.2021, si sono costituiti in giudizio la parte controinteressata, CO S.r.l., e il Comune di Porto Cesareo per resistere al ricorso.
Questo T.A.R., con ordinanza n. 675/2021, ha concesso la misura cautelare con la seguente motivazione: “ Rilevato, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che il ricorso è assistito da fumus boni iuris, atteso che, in particolare: - premesso che sembrano da disattendere le eccezioni preliminari ex adverso formulate, e, in particolare, nella peculiare fattispecie concreta de qua, l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del Comitato ricorrente, costituito ai sensi dell’art. 51 dello Statuto Comunale, e considerata, altresì, la complessiva evoluzione della vicenda in esame; - l’intervento in questione non sembra qualificabile come opera pubblica, posto che la contestuale realizzazione di uffici (in uno con il Centro di Raccolta Rifiuti) appare escludere la predetta qualificazione e sembra rendere l’intervento incompatibile anche con la destinazione dell’area a servizi pubblici prevista dal vigente P.U.G. (e tanto appare rendere inapplicabile l’ex adverso invocata disposizione di cui all’art. 16, comma 2 della legge regionale pugliese n. 13/2001) ”.
Successivamente è accaduto che, con delibera n. 16/2022, la Giunta municipale di Porto Cesareo ha ricondotto il progetto a quello risultante dagli atti di gara, prevedendo nel Poggio la realizzazione del solo CCR. Ed infatti, con la delibera in parola, la G.M. ha revocato la propria deliberazione n. 7 del 17.01.2018 recante oggetto “ Contratto di appalto rep. n. 1/2017, per l’affidamento del progetto esecutivo e dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell’ARO 3/LE per la durata di anni 9 (nove) – Realizzazione del Centro Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti ”, nonché la deliberazione n. 94 del 30.07.2021 recante “ Contratto di appalto rep. n. 1 del 12.07.2017 per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell’ARO 3/LE per la durata di anni 9 (nove) – CUP: B29D13000250004 CIG 5839074C49. Progetto esecutivo per la realizzazione del Centro Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti ”. Quindi, con la medesima delibera la G.M. ha approvato la proposta con cui l’ATI ha manifestato la propria disponibilità a realizzare il CCR, così come da progetto originario valutato in sede di gara.
Il ricorrente ha censurato anche l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità, con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.02.2022, per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: 1) Illegittimità derivata; 2) Incompetenza. Violazione del giusto procedimento; 3) Violazione del pronunciamento cautelare; 4) Violazione del giusto procedimento: violazione del principio del contrarius actus .
Con ordinanza n. 164 del 29.03.2022 il T.A.R., da un lato, ha disposto incombenti istruttori e, segnatamente, l’acquisizione agli atti una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti a firma del competente dirigente del Comune di Porto Cesareo, da cui si potesse evincere in particolare se l’area su cui dovrebbe essere realizzato il nuovo CCR nella località “il Poggio” risulti destinata, anche in virtù di eventuali provvedimenti espropriativi o di acquisizione, a parcheggi a servizio del campo sportivo comunale, nonché l’attivazione del procedimento di valutazione nel merito circa l’idoneità o meno dei siti alternativi la cui disponibilità è stata offerta, come risulta dalla documentazione versata in atti; dall’altro, ha ritenuto opportuno nelle more dell’udienza pubblica, già fissata per il 22 giugno 2022, disporre la sospensione della gravata delibera n. 16/2022 al fine di consentire una decisione nel merito re adhuc integra .
In data 30.05.2022 il Comune di Porto Cesareo ha depositato la relazione di chiarimenti.
Detta relazione precisa che l’area censita al NTC del Comune di Porto Cesareo al fg. 27 p.lla 5128 della superficie di 5.000 mq fu acquisita per cessione volontaria di suolo dal Comune di Porto Cesareo, con atto del notaio Aldo Gallo del 04.06.1999.
L’area della p.lla 5128 di cui si discorre, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica, era tipizzata, secondo l’allora vigente PRG, come E.4 – zona agricola di salvaguardia ecologica.
L’area, infatti, seppur definita in atto “ area a parcheggio ” (pag. 3 punto B dell’atto), non era interessata a quella data, ma non lo è stata nemmeno successivamente, e comunque sino alla all’approvazione definitiva del PUG di Porto Cesareo disposta con delibera consiliare n. 24 del 23.06.2012, da procedure di variante ed occupazione d’urgenza.
Solo con l’entrata in vigore del suddetto PUG, l’Ente, proprietario già dal 1999 dell’area, prevedeva per la stessa un cambio della tipizzazione da E.4 a quella appresso specificata:
- parte strutturale “ Contesto dei servizi a valenza urbana o territoriale esistenti o di nuovo impianto ”, TAV. C.1.e – contesti territoriali;
- parte programmatica “ Zone per parcheggi di progetto ”, TAV. A.9.2.e – zonizzazione, lett. d) dell’art. 3 del D.M. n. 1444/1968.
Nel periodo intercorrente dal 2012 e sino al 30.07.2021, data di approvazione del progetto esecutivo del CCR, per l’area in questione non è mai stato avviato alcun procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione dei parcheggi previsti nel PUG. Per l’impianto sportivo polivalente al quale era destinata la previsione di parcheggi, infatti, non è stato necessario prevederne di nuovi, essendo le aree già in dotazione risultate ampiamente sufficienti al bacino d’utenza dell’impianto. Tra l’altro, dell’intera superficie della p.lla 5128 estesa 5000 mq, solo la metà circa sarebbe occupata dal CCR, potendo comunque la restante parte mantenere la destinazione originaria.
Quanto alla valutazione dell’idoneità dei siti alternativi proposti nel rispetto dei criteri discriminanti dell’avviso di gara (superficie e prezzo di cessione), premesso che in nessun caso è esclusa la presenza di insediamenti regolarmente abitati, di impianti adibiti allo sport, ad attività ricreative, a campeggi, villaggi turistici, alberghieri e ristoranti, la relazione precisa che l’unico sito astrattamente idoneo è risultato quello di cui alla proposta 5a) (sig.ra IZ AR). Tuttavia, in concreto anche tale sito è risultato inidoneo, in quanto: - l’area non è baricentrica; - non ha viabilità adeguata (il sito è raggiungibile dalla strada per S. Isidoro e dalla S.P. 359 Nardò – Avetrana, da viabilità secondaria asfaltata e nell’ultimo tratto da viabilità secondaria sterrata e priva di pubblica illuminazione); - è localizzata in area (“La Strea”) ad alta vocazione turistica.
Le parti costituite hanno ulteriormente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, attesa la revoca delle gravate deliberazioni n. 7 del 17.01.2018 e n. 94 del 30.07.2021.
Nel procedere al vaglio del ricorso per motivi aggiunti, occorre principiare dall’esame delle eccezioni in rito.
In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità/irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti avverso la delibera di Giunta comunale n. 16 del 03.02.2022.
Il Comitato ha, innanzi tutto, impugnato tempestivamente con il ricorso introduttivo la delibera di Giunta comunale n. 94 del 30.07.2021 recante “ Contratto di appalto rep. n. 1 del 12.07.2017 per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell’ARO 3/LE per la durata di anni 9 (nove) – CUP: B29D13000250004 CIG 5839074C49. Progetto esecutivo per la realizzazione del Centro Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti ”. Unitamente alla citata delibera n. 94 del 30.07.2021 sono stati impugnati precedenti atti che costituiscono provvedimenti endoprocedimentali privi di carattere lesivo immediato. Una volta intervenuta l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, è chiaramente emersa la lesività delle delibere di Giunta comunale n. 153 del 13.09.2017 e n. 7 del 17.01.2018 (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 22 giugno 2012, n. 875), con le quali è stata individuata la localizzazione dell’ecocentro. Successivamente, il Comune di Porto Cesareo – preso atto che con le ordinanze nn. 668/2021, 675/2021 e 676/2021 il T.A.R. aveva rilevato che il Centro Servizi non poteva rientrare nella definizione di opera pubblica e, pertanto, non poteva essere realizzato in zona destinata a servizi dal PUG, posto che la contestuale realizzazione di uffici (in uno con il Centro di Raccolta Rifiuti) appare escludere la predetta qualificazione – attraverso la delibera di Giunta comunale n. 16 del 03.02.2022 ha da un lato revocato la propria deliberazione n. 94 del 30.07.2021 e dall’altro ha approvato il nuovo progetto esecutivo del Centro di Raccolta Rifiuti in sostituzione del precedente progetto, incompatibile con l’art. 16, comma 2, della legge regionale pugliese n. 13/2001. Anche in questo caso il Comitato ha impugnato tempestivamente con ricorso per motivi aggiunti la delibera di Giunta comunale n. 16 del 03.02.2022, quale atto finale del procedimento rispetto al quale sussiste in capo al ricorrente un interesse concreto ed attuale a insorgere in sede giurisdizionale.
Analogamente, non risulta meritevole di positivo apprezzamento l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione sia della delibera del Consiglio comunale di Porto Cesareo n. 36 del 17 novembre 2020 con la quale l’opera in esame è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022, sia della delibera del Consiglio comunale n. 23 del 30 aprile 2021, recante la nota di aggiornamento per il periodo 2021/2023. Dette delibere del Consiglio comunale non hanno individuato la localizzazione dell’ecocentro, già avvenuta con delibera di Giunta comunale n. 153 del 13.09.2017, ma hanno provveduto a inserire l’opera nel piano triennale delle opere pubbliche, presupponendo e confermando tale localizzazione.
Parimenti, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva del Comitato, poiché è emerso che il Comitato in parola è stato costituito ai sensi dell’art. 51 dello statuto comunale di Porto Cesareo e che l’art. 1 dello statuto stabilisce che il Comitato persegue la finalità di tutelare e migliorare nella zona Poggio in Porto Cesareo l’urbanistica, l’ambiente, la salute e la qualità della vita dei suoi abitanti e di tutti coloro che a vario titolo ne abbiano interesse; a tal fine, potrà esperire, tra l’altro, azioni di natura legale a salvaguardia dei diritti e degli interessi dei suoi aderenti, assumendone la rappresentanza di fronte a qualsiasi autorità anche giudiziaria, ente o persona. Il Comitato, anche se costituito in tempi recenti ( id est in data 29.08.2019), su un piano astratto non assume il carattere della occasionalità.
Una volta superate le eccezioni in rito poste dall’amministrazione resistente, il Collegio può ora passare all’esame nel merito della prima censura articolata nel ricorso per motivi aggiunti.
Il primo motivo di ricorso, fondato sull’illegittimità derivata della delibera di Giunta comunale n. 16 del 03.02.2022, non è suscettibile di positivo apprezzamento, in quanto detta delibera non risulta legata dal vincolo della presupposizione alla precedente delibera n. 94 del 30.07.2021, peraltro oggetto di revoca da parte della medesima delibera n. 16/2022 di Giunta comunale.
Anche il secondo motivo di ricorso – basato sull’asserita incompetenza della Giunta municipale ad interessarsi dell’approvazione di un’opera che non può essere ritenuta pubblica e che risulta incompatibile con le previsioni della pianificazione generale – è privo di fondamento.
Invero, l’art. 16, comma 2, L.R. n. 13/2001 stabilisce che “ nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l’approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi della presente legge, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo ”.
La condizione posta dalla legge pugliese (a favore della realizzazione delle opere pubbliche) è integrata, allorquando (i) si tratti di opera pubblica; (ii) nello strumento urbanistico vigente sia presente una destinazione a servizi pubblici, restando irrilevante la eventuale destinazione ad un servizio pubblico specifico.
Nella fattispecie de qua ricorrono entrambe le anzidette condizioni, posto che non è revocabile in dubbio che il CCR sia un’opera pubblica e che assolva ad una fondamentale funzione di servizio pubblico a valenza urbana e territoriale.
Quanto alla prima condizione (natura di opera pubblica del CCR), sia sufficiente osservare che la realizzazione dell’intervento di cui si discorre è stata affidata alla parte controinteressata a seguito di una regolare procedura di evidenza pubblica – avente ad oggetto un appalto misto (erogazione di servizi, prestazioni di mano d’opera, fornitura di mezzi e attrezzature, riqualificazione e costruzione ex novo dei centri comunali di raccolta, etc.: cfr. art. 1 CSA) – aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Inoltre, con delibera del Consiglio comunale n. 36 del 17.11.2020 l’opera in esame è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022. Il Consiglio comunale, in occasione della approvazione dell’aggiornamento del programma delle OO.PP. (deliberazione n. 23 del 30 aprile 2021), ha poi approvato il programma triennale 2021/2023, confermando il CCR nella localizzazione prevista.
In particolare, con la citata delibera n. 36 del 17.11.2020, il Consiglio comunale si è occupato espressamente del Centro Comunale di Raccolta differenziata rifiuti, così deliberando: “ Realizzazione del Centro Comunale di Raccolta differenziata rifiuti (CCR) del Comune di Porto Cesareo. Importo € 539.693,68. Per il progetto sono stati acquisiti pareri e nulla-osta necessari. L’intervento in oggetto ricade, ai sensi del vigente P.U.G. di Porto Cesareo, per la parte strutturale, nel contesto “Servizi a valenza urbana e territoriale esistenti o di nuovo impianto”, mentre nella parte programmatica come “Zone per parcheggi di progetto” ed ai sensi dell’art. 16, co. 2, L.R. n. 13/2001 – “Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici” – in virtù della suddetta tipizzazione strutturale dell’area (“Servizi”), essendo l’intervento in parola finalizzato alla realizzazione di opera di pubblico interesse, anche se non conforme alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico vigente ”. Di talché non può fondatamente contestarsi che il CCR costituisca un’opera pubblica, soprattutto a seguito della revisione e del ridimensionamento del progetto che riguardava originariamente sia il centro raccolta che il centro servizi.
Da quanto precede si evince, altresì, la sussistenza della seconda condizione: nel caso di specie, l’area interessata dall’intervento de quo ricade, ai sensi del vigente P.U.G. di Porto Cesareo, per la parte strutturale, nel contesto “ Servizi a valenza urbana e territoriale esistenti o di nuovo impianto ”.
Di conseguenza, in ragione della prefata tipizzazione strutturale dell’area “a servizi”, è evidente che non si imponeva l’adozione di alcuna variante per il perfezionamento del procedimento teso alla realizzazione dell’opera di pubblico interesse in esame.
Nessuna questione di competenza può essere utilmente fatta valere, atteso che la delibera n. 36 del 2020 – mai impugnata – è stata adottata dal Consiglio comunale, organo competente alle “ variazioni alle previsioni programmatiche del PUG ” (art. 12 L.R. n. 20/2001). Non risulta, quindi, violato l’art. 12, comma 2, della L.R. n. 20/2001 che richiede una “ deliberazione motivata del Consiglio Comunale ” per le fattispecie di “ variazione alle previsioni programmatiche ”, quale è il caso di specie.
Inoltre, non può essere utilmente evocata la deliberazione n. 5 del 23 febbraio 2021 più volte richiamata dal ricorrente.
Quella deliberazione, infatti, si limitava a “ fornire e formulare il seguente indirizzo politico-amministrativo alla Giunta Comunale e agli Uffici comunali per le rispettive competenze: prendere atto delle motivazioni espresse nel corso della presente deliberazione a sostegno della eventuale individuazione di un sito alternativo rispetto a quello precedentemente individuato per la realizzazione del c.d. C.C.R.; per la revoca, con le valutazioni in premessa, previa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della ditta, della deliberazione di G.M. n. 153/2017 e n. 07/2018; nelle more del procedimento finalizzato alla revoca del provvedimento, dare mandato all’Ufficio Tecnico di individuare, anche attraverso opportuna indagine di mercato e nelle forme di Legge, un nuovo sito idoneo ad ospitare l’impianto eventualmente combinato che risponda alle caratteristiche evidenziate in motivazione, subordinando l’adozione del provvedimento finale all’esito di detta verifica ”.
Il Consiglio comunale, con la delibera n. 5 del 23.02.2021, ha così adottato un atto di indirizzo politico-amministrativo chiedendo alla Giunta e agli uffici di avviare un procedimento finalizzato alla ricerca di un sito alternativo e quindi, ove trovato, procedere alla revoca degli atti in precedenza adottati. Invero il Consiglio si era espresso esattamente in questi termini: a) individuazione eventuale di un sito alternativo; b) verifica tramite avviso pubblico di disponibilità di siti alternativi idonei; c) avvio del procedimento di revoca “ subordinando l’adozione del provvedimento finale all’esito di detta verifica ”. Il Consiglio non ha mai sollevato questioni di legittimità, ma di opportunità nell’ambito della verifica, sempre possibile, di soluzioni migliori. Il Consiglio, non avendone competenza, non ha mai “imposto” un provvedimento di autotutela e/o di revoca, ma ha espressamente subordinato un’eventuale revoca, previo contraddittorio, solo al caso di rinvenimento di un sito idoneo alternativo. In definitiva, stante il mancato avveramento della condizione posta per una scelta alternativa, la Giunta ha dato seguito alla scelta già a suo tempo effettuata.
Ferma l’inammissibilità delle censure mosse dal ricorrente con la memoria del 1 settembre 2022, non oggetto di notifica, in ordine all’opportunità della scelta localizzativa effettuata dal Comune, giova precisare che, con riferimento alla scelta di localizzare il centro di raccolta, il Comune gode di ampia discrezionalità ed è sufficiente l’esternazione di ragioni non palesemente illogiche e basate su presupposti di fatto effettivi e non travisati. Il Collegio richiama sul punto la copiosa giurisprudenza formatasi in ordine al potere di sindacato del giudice amministrativo sulle scelte urbanistiche effettuate dall’amministrazione, rilevando che, nel caso concreto, tenuto conto della relazione di chiarimenti e degli altri documenti versati in atti, non sono stati evidenziati quegli evidenti profili di irragionevolezza che soli giustificherebbero l’annullamento dell’atto impugnato (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 23 giugno 2021, n. 602; Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1422; T.A.R. Sardegna, sez. II, 14 gennaio 2020, nn. 28 e 29). In particolare, la relazione tecnica sulla viabilità, depositata dal ricorrente in data 22.07.2022, a mente della quale via De AL non sarebbe una strada di scorrimento, “ dovendo invece essere considerata una strada locale che può essere destinata a “servire gli insediamenti locali” e non certo a soddisfare esigenze d’ordine collettivo ”, introduce questioni tecniche di merito, non dedotte, se non genericamente, nel ricorso e nei motivi aggiunti e di conseguenza inammissibili. In ogni caso, come segnalato dall’Amministrazione resistente, la delibera di G.C. n. 171/2018 ha previsto l’allargamento della sede stradale di via De AL (attualmente larga, nel tratto più vicino al sito, mediamente poco più di sei metri, con una larghezza minima di 5,94 m.). Peraltro, nel territorio comunale anche le più importanti strade presenti hanno caratteristiche geometriche inferiori a quelle previste nel D.M. n. 6792/2001 per le strade urbane di scorrimento; non è stata, dunque, dimostrata l’inadeguatezza di via De AL nel tratto tra via per S. Isidoro sino al sito del CCR, né la maggiore adeguatezza di altre strade che conducono agli eventuali siti alternativi. Con riferimento al posizionamento del CCR, lo stesso, pur non essendo baricentrico rispetto al centro urbano, risulta facilmente raggiungibile da tutti i punti del territorio comunale. Del resto, le soluzioni alternative proposte per il sito del CCR (in particolare la proposta 5a formulata dalla sig.ra IZ AR, avente ad oggetto un terreno collocato in prossimità della zona turistica “La Strea”, ritenuto astrattamente idoneo) presentano un posizionamento ancora meno baricentrico rispetto al sito di progetto, risultano prive di viabilità adeguata (con strade sterrate e prive di pubblica illuminazione) e sono parimenti localizzate in aree a vocazione turistica. Da ultimo, il fatto che il ricorrente affermi che la mancanza radicale del carattere baricentrico dell’area, ove localizzare il CCR, dovrebbe costituire circostanza da valutare favorevolmente, equivale a contestare i criteri fissati dal Comune, per altro verso, impingendo nel merito delle valutazioni spettanti alla P.A.
Anche il terzo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione del pronunciamento cautelare di questo T.A.R., non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Il Collegio aveva ritenuto inapplicabile l’art. 16, comma 2, L.R. n. 13/2001, laddove l’intervento edilizio avesse riguardato la commistione di CCR e centro servizi: in tal caso non si sarebbe configurata la nozione di “ opera pubblica ” nei termini di cui alla norma regionale. Per contro, a seguito della revoca della deliberazione n. 94 del 30.07.2021 e della nuova delibera di Giunta comunale n. 16 del 03.02.2022 l’intervento avrà ad oggetto il solo CCR, di talché non è revocabile in dubbio la compatibilità dello stesso con il quadro normativo, attesa la sua natura di opera pubblica. Pertanto non si configura alcuna violazione del pronunciamento cautelare di cui all’ordinanza n. 675/2021.
Con riferimento al quarto motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione del giusto procedimento e del contrarius actus , in quanto la Giunta municipale, procedendo alla revoca di precedenti atti, non ha ripercorso al contrario l’ iter procedimentale ed istruttorio seguito nella emanazione delle delibere G.M. nn. 7/2018 e 94/2021, sia sufficiente osservare il difetto di interesse del ricorrente a sollevare detta doglianza. Infatti, nel caso di specie difetta l’interesse a dolersi di pretesi vizi del procedimento all’esito del quale è stata adottata la revoca dei provvedimenti precedentemente gravati con il ricorso introduttivo, divenuto quindi improcedibile.
Per le ragioni suesposte il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto in quanto infondato.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO