Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2244/2021
tra
, cod. fisc. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli Avv.ti IGNAZIO FIORE e GIUSEPPE VARISCO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
Controparte_1
, (P. Iva
[...]
– cod. fisc. ), in persona dei rispettivi rappresentanti legali P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI CATANIA
- Resistenti -
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 4.11.2021, esponeva di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali ed
Ambientali con contratto a tempo indeterminato e full time a decorrere dal 16.8.85,
assegnata al Laboratorio di Restauro dei Beni Librari della Biblioteca Centrale della
Regione Siciliana “A. Bombace” e di essere stata inquadrata nel ruolo del personale dei
Beni Culturali con la qualifica di Operatore Tecnico del Restauro, addetta ai gabinetti di restauro e destinataria di funzioni di collaborazione in favore dell'Assistente Tecnico
nonché adibita a mansioni esecutive;
che, tuttavia, dopo aver svolto per un breve periodo le mansioni connaturate al proprio inquadramento ed alla propria qualifica, in seguito al trasferimento dell'unico Assistente Restauratore in servizio presso il
Laboratorio di Restauro, aveva iniziato a svolgere mansioni superiori, anche in seguito al distacco presso la Soprintendenza di Siracusa, in data 23.07.2001, allorché veniva assegnata al Servizio Beni Bibliografici e Archivistici per effettuare – oltre alle attività
di progettazione, direzione ed esecuzione del restauro di beni archivistici – la mappatura sullo stato di conservazione dei beni librari presenti nelle biblioteche. Evidenziava che l'inquadramento e le mansioni formalmente assegnatele erano rimaste invariate anche all'esito del processo di riclassificazione del personale dipendente della Regione
Siciliana; che, in particolare, i dipendenti regionali inquadrati nella qualifica di operatore tecnico – Liv. 5 erano confluiti nella qualifica di istruttore direttivo – Cat. C,
mentre i dipendenti già inquadrati nella qualifica di assistente tecnico – Liv. 7 nella qualifica di funzionario direttivo – Cat. D;
che nell'anno 2001, in sede di reinquadramento e di riclassificazione professionale da operatore tecnico del restauro,
veniva riclassificata in Istruttore Direttivo Cat. C, posizione economica C5 e non in
II funzionario Direttivo, Cat. D - posizione economica D5; che, a decorrere dall'anno
2007, era stata chiamata a disimpegnare, senza soluzione di continuità, attività ed operazioni di rilevante complessità inerenti alla qualifica del funzionario direttivo, come si evinceva dalla declaratoria dettata dal D.P.R.S. 10/2001 e del C.C.R.L. di comparto,
ma che, tuttavia, la P.A. Regionale non perveniva ad un adeguamento giuridico ed economico del profilo professionale, nonostante le plurime richieste avanzate.
Rilevava che, dalla data di assunzione in poi, aveva partecipato a costanti percorsi professionalizzanti, abilitanti e di aggiornamento, disponendo di una elevata preparazione professionale, nonché di aver svolto attività di docenza, tutorato e formazione in favore di soggetti terzi e di essere stata inserita nell'albo nazionale dei restauratori. Precisava, inoltre, che, quantunque fosse stata inquadrata come Istruttore
Direttivo – già Operatore Tecnico del Restauro – a far data dall'anno 2007, era stata incaricata costantemente di svolgere mansioni tipiche, a livello nazionale, della qualifica di Restauratore, la quale ex D.lgs. 42/04, D.M. 86/09 - si estrinsecava nelle attività di progettazione, di direzione dei lavori/interventi di restauro, realizzazione del restauro, di ricerca, studio e selezione di tecniche di restauro innovative e di consulenza tecnico-
scientifica; del pari, le suddette mansioni a livello regionale, erano tipiche della qualifica di Funzionario Tecnico Specialista/Direttivo della Regione Siciliana ex
D.P.R.S. 10/2001 e CCRL di comparto. Deduceva, dunque, il proprio diritto alla corresponsione di tutte le poste retributive maturate e non percepite in relazione alle mansioni superiori effettivamente svolte nella qualifica di Funzionario Tecnico
Direttivo – posizione economica D5/D6 a decorrere dal 2007 sino al 31.10.21, per un importo pari a 45.000,00.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di
Giudice del Lavoro, l' Controparte_2
di , al fine di accertare che, a decorrere dal
[...] CP_1
III mese di gennaio 2007 aveva svolto in favore dell' convenuto mansioni CP_1
superiori rispetto a quelle contrattualmente previste e connesse al proprio inquadramento giuridico e, per l'effetto, sentire condannare l'Amministrazione datoriale al pagamento della complessiva somma di € 45.000,00, a titolo di differenze retributive per le mansioni superiori effettivamente svolte, a decorrere dal mese di gennaio 2007,
equivalenti a quelle di Funzionario Direttivo (cat. D).
Si costituiva l' Controparte_3
, che contestava quanto dedotto dalla ricorrente e chiedeva
[...]
il rigetto del ricorso, rilevando che dall'esame della documentazione reperita nel fascicolo personale della dipendente non risultavano atti e/o documenti formali,
comprovanti che la stessa, dal 2007 in poi, avesse svolto mansioni superiori, eccedenti l'ambito delle competenze ascrivibili alla categoria di appartenenza “C”, come individuate nella declaratoria contrattuale di cui all'Allegato “A” del previgente
C.C.R.L. quadriennio giuridico 2002-2005. Eccepiva, inoltre, la prescrizione di ogni pretesa anteriore al quinquennio che precedeva il deposito del ricorso e, in particolare,
degli asseriti crediti retributivi riferiti al periodo da gennaio 2007 al 4 novembre 2016.
Rilevava ancora che le mansioni superiori dovevano essere attribuite con provvedimento formale, su posto effettivamente disponibile in organico e per un periodo di tempo limitato, e contestava la quantificazione delle somme indicate in ricorso.
La causa veniva istruita mediante assunzione della prova testimoniale. Disposta ed espletata CTU contabile, previo deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
IV Preliminarmente, si osserva che il lavoratore, concretamente assegnato a mansioni diverse rispetto a quelle per le quali risulta contrattualmente inquadrato, ha diritto alla tutela prevista dall'art. 2103 c.c. che riconosce il trattamento economico corrispondente all'attività lavorativa effettivamente svolta. In particolare, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, qualora venga richiesto dal lavoratore il diritto alla retribuzione corrispondente all'inquadramento superiore, incombe sul medesimo l'onere di allegare e provare le mansioni materialmente svolte. Al riguardo, la
Corte di Cassazione ha affermato che: “In materia di inquadramento del lavoratore, il
giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione
delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire e di quelle svolte in
concreto dal prestatore” (Cfr. Cass. Civ. n.3859/06). Tale procedimento logico–
giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento, secondo la giurisprudenza prevalente, non può prescindere da tre fasi successive, rappresentate dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa effettivamente prestata, dalla individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria e, infine, dal raffronto dei risultati di tali due indagini (Cfr. Cass. Civ. nn. 5942/04; 4791/04; 3446/04; 15751/03;
12854/03; 6560/01; 3195/99; 9822/00). Va, altresì, rilevato che l'eventuale riconoscimento del trattamento economico corrispondente al superiore inquadramento deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (Cfr. Cass. Civ. n.1433/96, n.14621/99). In
particolare, l'onere di allegare, in maniera precisa e puntuale, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in concreto svolta, risulta necessario per poter effettuare, una volta che dette modalità siano provate, la necessaria comparazione tra queste e i criteri generali ed astratti posti dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e
V qualifiche. In altri termini, ai fini del riconoscimento del diritto alle differenze stipendiali tra quanto percepito e quanto previsto per la qualifica superiore, il lavoratore deve dimostrare la piena corrispondenza fra tali mansioni e quelle previste per la predetta qualifica, oltre che l'assegnazione piena alle stesse, nel senso che abbia comportato anche l'assunzione della responsabilità e l'esercizio di quell'autonomia,
proprie della qualifica rivendicata (Cfr. Cass. Civ. nn. 301/85; Cass. 11125/01).
In particolare, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, sebbene la carenza di una formale determinazione di incarico ovvero l'irregolarità della stessa, comporti l'impossibilità di attribuire automaticamente la qualifica ricollegata alle funzioni sostanzialmente esercitate nell'intercorso rapporto di lavoro, nel rispetto del divieto espressamente sancito dall'art. 52 del D.lgs. 165/2001, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, allorchè il dipendente dimostri l'esercizio concreto di mansioni corrispondenti ad un livello - anche non immediatamente - superiore a quello contrattualmente riconosciuto, ha diritto a percepire il trattamento economico previsto per la qualifica di fatto rivestita, stante la materiale esecuzione degli atti tipicamente riconducibili alla figura professionale di grado maggiore (Cfr. Cass. Civ.
nn. 18808/2013; 796/2014). Al riguardo, giova ricordare, altresì, che l'art. 52, comma 5,
D.Lgs. n. 165/2001, per effetto dell'interpretazione della Corte Costituzionale, sancisce il diritto del pubblico dipendente al riconoscimento di un trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori rese, in quanto “il mantenere da parte della
pubblica amministrazione l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per
legge, determina una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela
collegata al rapporto - ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art.
36 Cost. - perché non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità quella
illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto con norme fondamentali e generali e con
i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento e che, alla stregua della citata norma
VI codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore” (Cfr. Corte Cost. 19
giugno 1990 n. 296; Cass. Sez. U, Sentenza n. 25837 del 2007; Cass. sez. L, Sentenza n.
14775 del 18.6.2010, Sez. L, Sentenza n. 18808 del 7/8/2013). Da ciò si comprende che,
al fine di ottenere il riconoscimento del trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per la qualifica superiore, nonostante l'insussistenza o l'irregolarità dell'incarico, il dipendente ha l'onere di provare di aver svolto in concreto le funzioni tipiche della posizione lavorativa espletata, fornendo gli elementi probatori attestanti l'impegno che l'attività prestata, in termini quantitativi e qualitativi, ha di fatto comportato;
impegno di cui, come già osservato, è richiesto un riscontro specifico dal quale possa dedursi l'effettiva assunzione delle responsabilità connesse a quel profilo professionale. Di conseguenza, salvo i limiti previsti espressamente dalla legge,
in materia di pubblico impiego privatizzato, risultano, pienamente applicabili sia l'art. 2103 c.c., il quale prevede espressamente che il lavoratore assegnato a mansioni superiori ha diritto ad ottenere il trattamento economico corrispondente, sia l'art. 2126
c.c. che esclude l'efficacia della nullità o dell'annullamento del contratto di lavoro per il periodo di esecuzione del medesimo – salvo che la nullità derivi dall'illiceità
dell'oggetto o della causa – con conseguente salvezza per il lavoratore del diritto alla retribuzione.
Nella vicenda in esame, , dipendente della Regione Siciliana, Parte_1
Assessorato Beni Culturali ed Ambientali – oggi Controparte_2
– assegnata al Laboratorio di Restauro dei Beni Librari della
[...]
Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace” con la qualifica di Operatore
Tecnico del restauro, Livello 5, ha chiesto accertarsi il proprio diritto al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dell'esercizio di mansioni superiori in qualità
di Restauratore di beni librari, essendo stata incaricata a decorrere dal mese di gennaio
2007, in maniera continuativa, delle attività di progettazione, direzione, realizzazione
VII dell'intervento di restauro, ricerca e formazione, afferenti – a livello regionale – alla figura professionale di Funzionario Direttivo, categoria D, posizione economica D6.
Ai sensi del DPRS 10/2001 e del CCRL del Comparto non dirigenziale della Reg.
Siciliana, appartengono alla categoria D “I lavoratori che svolgono attività
caratterizzate da: elevate conoscenze ed un grado di esperienza pluriennale, con
frequente necessità di aggiornamento;
contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo
con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi-
amministrativi; elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici
non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni
organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità
organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni)
di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura
diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: lavoratore che
espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca,
acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della
predisposizione di progetti inerenti alla realizzazione e/o manutenzione di edifici,
impianti, sistemi di prevenzione, ecc;
lavoratore che espleta attività di progettazione e
gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di
assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche;
lavoratore
che espleta attività d'istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti
all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità
nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza”.
Dalla documentazione prodotta in atti, risulta che , nel periodo Parte_1
dedotto in giudizio, è stata ripetutamente nominata, dal Dirigente dell'Unità Operativa,
direttore tecnico dei lavori negli interventi di restauro conservativo, recupero e di valorizzazione del patrimonio librario di pregio dell'Assessorato dei Beni Culturali e
VIII dell'Identità Siciliana. Anche l'istruttoria svolta ha confermato che la ricorrente ha svolto per l' attività lavorativa Controparte_2
riconducibile al superiore livello di inquadramento Categoria D, in qualità di direttore dei lavori di restauro, pulitura e conservazione del patrimonio librario di pregio della
Provincia di , con competenze di tipo tecnico-direttivo e responsabilità di CP_1
risultato. In particolare, il teste ha dichiarato: “Conosco Testimone_1 [...]
poiché siamo stati entrambi in Soprintendenza, alle dipendenze Parte_1
dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
con
[...]
abbiamo iniziato a lavorare insieme nel mese di ottobre 2020, quando Parte_1
andando in quiescenza la dott.ssa che aveva l'incarico di Dirigente dell'Unità Per_1
operativa della Sezione Bibliografica della Sovraintendenza, la sovrintendente
dell'epoca che era l'Arch. , mi fece una delega per coordinare le Persona_2
attività della Sezione Bibliografica (si trattava di funzioni che spettavano al
Sovrintendente, ma essendo l'Arch. molto impegnata delegò me, con una delega Per_2
interna). Aggiungo che questa delega venne confermata dal successivo Sovrintendente,
arch. quando l'Arch. venne trasferita a Catania. Io sono andata in Per_3 Per_2
quiescenza il 1 ottobre 2021 e, pertanto, ho lavorato con la ricorrente solo per un
periodo limitato. Non sono, quindi, in grado di riferire in merito alle attività della
ricorrente per il periodo precedente al mese di ottobre 2020. Quando sono stata
delegata a svolgere l'incarico di coordinatrice delle attività della Sezione Bibliografica,
mi è stato consegnato il prospetto delle attività che avrebbero dovuto svolgere i vari
catalogatori; la dott.ssa era una figura che dipendeva dall'Assessorato, Pt_1
mentre gli altri catalogatori appartenevano ad una società mista a partecipazione
pubblica-privata. La ha continuato a svolgere le attività che le erano state Pt_1
già assegnate e, in particolare: verificare la corretta esecuzione dei lavori di restauro,
pulitura e conservazione libraria di tutta la Provincia di . Una volta ha CP_1
IX seguito dei lavori relativi al patrimonio librario a Palermo;
inoltre, in occasione del
progetto denominato “Finanziamento Patto per il Sud” era Parte_1
il referente dell'Amministrazione per le imprese che avevano vinto la gara d'appalto;
verificava l'attività che era in corso […]. So che i lavori di restauro bibliografici sono
dei lavori specifici che vanno eseguiti sulla base di una perizia redatta a suo tempo;
non ricordo se la dott.ssa abbia o meno redato delle perizie/progetti di Pt_1
restauro e conservazione, ma se ci sono trattasi di documenti prodotti in atti. Dopo la
perizia si richiede un finanziamento per l'esecuzione dei lavori e, quindi, si procede con
una gara per l'aggiudicazione. Il ruolo di si collocava dopo Parte_1
l'aggiudicazione e concerneva la verifica del corretto svolgimento dei lavori,
interfacciandosi con le imprese ed i restauratori. Non ricordo i progetti di restauro che
sono stati avviati durante il mio coordinamento […]. In quel periodo, era Dirigente
della Sezione Bibliografica la dott.ssa , che aveva delle specifiche competenze Per_4
nel settore bibliografico. Non ricordo quando la dott.ssa sia andata in Per_4
pensione. Sicuramente era presente sino al 2015. Nel 2019, quando sono tornata in
Sovrintendenza la dott.ssa era Direttore dell'Unità Bibliografica come io lo ero Per_1
della Sezione Archiologica. La ricorrente seguiva il corretto svolgimento delle attività
secondo la perizia redatta, al pari di un direttore dei lavori […]”.
Parimenti, il teste ha riferito “Conosco , Testimone_2 Parte_1
poiché sono una restauratrice di libri e da parecchi anni lavoro con le
Sovraintendenze della Sicilia;
nel 2012-2013 ho vinto tre gare: due relative al capitolo
di restauro bibliografico e archivistico e l'altra relativa al capitolo della
conservazione ed in entrambi i capitoli il direttore dei lavori era la ricorrente. Questi
lavori sono durati qualche mese, forse per quello più grosso (bibliografico e
archivistico) si è arrivati ad un anno. Nel ruolo di direttore dei lavori, la ricorrente si
occupava in primo luogo della progettazione, una volta che la Sovrintendenza
X bandiva la gara e io risultavo vincitrice, iniziavo ad interfacciarmi con la , Pt_1
poiché nel restauro smontando il libro possono esserci delle variazioni al progetto che
emergono in corso d'opera; con la ricorrente abbiamo anche preso delle decisioni
importanti di carattere tecnico (ad esempio: se lavare una pagina o meno, se salvare
un capitello o rifarlo, se smontare un libro) e in ogni questione operativa di carattere
tecnico eseguivo i lavori solo dopo che la ricorrente mi dava la sua autorizzazione a
procedere, per conto della Sovrintendenza. Ricordo, inoltre, un altro progetto
attinente al capitolo di restauro bibliografico e cartelloni dell'opera dei pupi del
Museo Antonino Uccello di Palazzolo, in cui il direttore dei lavori è stata la
ricorrente. Non ricordo con precisione quanti progetti ho eseguito sotto la direzione di
; sicuramente più di uno. Il periodo di riferimento è stato Parte_1
dal 2012-2013 sino al dicembre 2021, quando si è concluso l'ultimo progetto relativo
al restauro bibliografico e cartelloni dell'opera dei Pupi del Museo Antonino Uccello.
Per tutti i lavori, una volta effettuata la consegna, veniva redatto un certificato di
regolare esecuzione, contenente la data inizio e fine dei lavori e attestazione che
erano stati eseguiti a regola d'arte. Nel certificato c'è la firma del Dirigente della
Sezione dei Beni Librari (o del Sovrintendente) e del Direttore dei Lavori. In alcuni
certificati vi è anche la firma del RUP. Preciso che il bando di gara prevede più
progetti: uno per ciascun elemento, manufatto o volume da restaurare. Ad esempio,
se vi sono tre volumi, la gara prevede tre progetti con l'esatta descrizione delle opere
da eseguire ed un corrispettivo unitario per ciascun progetto”.
A ciò si aggiunge la deposizione del teste la quale sul punto ha Testimone_3
riferito: “Conosco la ricorrente poiché nel 2015 mi è stato affidato il lavoro di
restauro libri, tramite gara indetta dalla di Controparte_1
, e in quell'occasione ho visionato i progetti legati alla dott.ssa che CP_1 Pt_1
XI è stato il mio direttore dei lavori;
è stata lei a consegnarmi i libri da restaurare e tutte
le volte che avevo qualche dubbio in merito allo svolgimento del mio lavoro chiamavo
la ricorrente, che veniva in laboratorio e mi spiegava l'intervento da eseguire nel
migliore dei modi. Tutto questo si è svolto durante l'intero iter di restauro sino alla
redazione del verbale di regolare esecuzione dei lavori. E' stata la dott.ssa a Pt_1
redigere il verbale di regolare esecuzione dei lavori. Il progetto di restauro è durato
all'incirca sei-sette mesi, in base al numero dei volumi da restaurare. In
quell'occasione i volumi erano una quindicina. Nello svolgimento della mia attività
facevo esclusivo riferimento alla dott.ssa . Ricordo, in particolare, che in più Pt_1
occasioni quando ho tolto la coperta e smontato i volumi mi sono accorta che
mancavano le cuciture e quindi mi sono rivolta alla dott.ssa per chiedere Pt_1
come avrei dovuto procedere. La ricorrente mi ha indicato quale tipologia di cucitura
utilizzare per quel determinato volume e quanti nervi impiegare per l'assemblaggio
dei fascicoli. Preciso che il progetto di restauro libri veniva redatto tutti gli anni dalla
dott.ssa . Anche negli anni precedenti e successivi ho preso visione del Pt_1
progetto di restauro;
anche quest'anno sto lavorando per la Controparte_1
e la dott.ssa è la mia direttrice dei lavori. Preciso che
[...] Pt_1
ho iniziato intorno al 2000 a prendere visione dei progetti di restauro e la dott.ssa
è stata sempre la progettista”. Pt_1
Infine, il teste , a conferma dello svolgimento delle mansioni Testimone_4
superiori della ricorrente, ha dichiarato “Ho conosciuto la ricorrente quando ero in
servizio come Soprintendente dei Beni Culturali di;
in quell'occasione, ho CP_1
conosciuto tutti i funzionari. Sono stata nominata nel mese di settembre 2018 fino al
mese di novembre 2020, poiché nel mese di dicembre 2020 sono stata nominata
Soprintendente a Catania. Ricordo che la ricorrente era alla sezione Bibliografica
dove non c'era peraltro il dirigente; quindi, il Soprintendente doveva ricoprire
XII l'incarico di dirigente. Mancando il passaggio del Dirigente-responsabile tutto passava
nelle mani del capo-servizio (Soprintendente) che doveva firmare i vari atti di esercizio
dell'unità operativa (prestiti libri, autorizzazioni alla consultazione nonché nulla osta,
visti e tutti quei provvedimenti previsti dal Codice dei beni Culturali). Non essendoci il
dirigente, vistavo e firmavo tutto io in qualità di capo-servizio. Per quello che ricordo,
nei due anni in cui ho svolto l'incarico di Soprintendente non c'è stato un vero e
proprio finanziamento ed avvio dei lavori di restauro della bibliografia, ma ci sono
state le attività di progettazione che sono proseguite in seguito, anche dopo che sono
andata via io. Se non ricordo male, i progetti sono arrivati alla fase dell'affidamento
[…]. Preciso che il Soprintendente propone i progettisti (firma gli incarichi di
progettazione), mentre la direzione dei lavori è una proposta che viene fatta
direttamente dal Dirigente dell'unità operativa in cui è inserito il funzionario. E'
probabile che, in questo caso, sia stata la stessa ricorrente, facente funzioni del
dirigente, che abbia proposto sé stessa per la Direzione dei Lavori ed io abbia conferito
l'incarico di direttrice dei lavori e progettista alla dott.ssa , anche se non ne Pt_1
ho memoria specifica. Preciso che durante gli anni in cui sono stata Soprintendente
dei Beni Culturali di , vi era un importante progetto di restauro libri, arrivato CP_1
alla fase di affidamento o finanziamento”.
Le dichiarazioni rese dai testi confermano le attività di progettazione, direzione dei lavori, realizzazione di intervento di restauro, ricerca e formazione che comprovano lo svolgimento delle mansioni afferenti alla figura professionale del Funzionario Direttivo,
categoria D, con conseguente possibilità di riconoscere, in capo alla ricorrente, le differenze retributive richieste con l'instaurazione del presente giudizio. Deve, in particolare, ritenersi provato l'esercizio effettivo delle mansioni superiori da parte di caratterizzate da poteri direttivi, tecnici e decisionali con Parte_1
autonomina di iniziativa nel periodo dedotto in giudizio, configurandosi, di
XIII conseguenza, legittima la pretesa economica avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive maturate nei confronti dell'ente datoriale. Invero, dando applicazione ai principi normativi e giurisprudenziali richiamati in premessa, l'oggettiva e ripetuta assegnazione della ricorrente alle mansioni tipiche dei dipendenti di categoria
D, pur non consentendo l'assegnazione definitiva alle stesse e, dunque, l'inquadramento superiore, rappresenta la condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento del trattamento economico tabellare corrispondente alla qualifica di fatto rivestita. Al
riguardo, il resistente, pur non contestando, come già osservato, lo svolgimento CP_4
da parte della ricorrente delle dedotte mansioni, ha, tuttavia, rilevato di aver correttamente adempiuto alla propria controprestazione retributiva, continuando a versare in suo favore la retribuzione dei dipendenti appartenenti alla categoria C, nella quale, durante l'esercizio provvisorio delle mansioni riconducibili alla qualifica superiore, è rimasta formalmente inquadrata, deducendo Parte_1
l'insussistenza del diritto a percepire un trattamento economico diverso rispetto a quello legittimamente dovuto ed erogato dall'ente.
L'eccezione formulata da parte resistente risulta, tuttavia, superabile alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità richiamata in premessa, secondo cui il diritto del lavoratore al trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore, sorge spontaneamente per effetto dell'esercizio prevalente delle mansioni appartenenti alla stessa, sicché allorquando sia riscontrabile, nella fattispecie concreta, l'esecuzione di attività riconducibili alla categoria di grado maggiore, le irregolarità o le illegittimità
che hanno inficiato, sul piano formale, il relativo inquadramento, devono ritenersi irrilevanti a fronte del dato fenomenico sostanziale emerso all'esito di una valutazione oggettiva e fattuale.
D'altra parte, non può considerarsi elemento ostativo al riconoscimento del trattamento retributivo tabellare previsto per i dipendenti di categoria D in favore di
[...]
[...]
[...] , l'assegnazione alle mansioni di una qualifica non immediatamente Parte_2
superiore a quella di appartenenza, atteso che l'espressione “qualifica superiore” ,
utilizzata dal legislatore al comma 5 dell'art. 2103 c.c., ha valore generico e omnicomprensivo e non può ritenersi equivalente alla dizione “qualifica immediatamente superiore”, viceversa utilizzata nel secondo comma della medesima disposizione, al fine di delineare i presupposti dell'assegnazione definitiva. A tal proposito va precisato che la domanda spiegata dalla ricorrente è volta all'accertamento del diritto al trattamento retributivo previsto dal CCRL di comparto per le mansioni riconducibili alla categoria D e non del diritto alla c.d. “promozione automatica”, ossia all'inquadramento definitivo nella qualifica superiore per effetto dell'esercizio prolungato delle correlative mansioni. Nè, tantomeno, la dipendente avrebbe potuto avanzare una richiesta in tal senso orientata, sia perché la promozione automatica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 c.c., è ammessa solo con riferimento alla qualifica immediatamente superiore, sia perché, trattandosi di pubblico impiego privatizzato e dovendosi applicare l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza risulta inefficace ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
Considerato che
la ratio
legis sottesa all'art. 2103 c.c., è quella di assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36
Cost. (Cfr. Cass. 14944/2004), deve ritenersi riconoscibile il trattamento economico tabellare - e non anche l'inquadramento - previsto dalla contrattazione collettiva di settore per le mansioni corrispondenti alla qualifica superiore, anche se, in concreto, non dovesse coincidere con quella “immediatamente” superiore rispetto al profilo di appartenenza del dipendente interessato.
Atteso che la progressione verticale non costituisce oggetto della domanda spiegata dalla ricorrente, la quale, viceversa, ha chiesto accertarsi il diritto al trattamento
XV economico previsto per la categoria D, allegando a fondamento della pretesa così
formulata, l'esercizio prevalente, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle superiori mansioni riconducibili alla qualifica di grado maggiore, circostanza di fatto riscontrata dalla copiosa documentazione prodotta e dall'esito dell'attività istruttoria,
deve ritenersi sussistente, il diritto di a ricevere la Parte_1
retribuzione tabellare superiore per il periodo indicato in ricorso e, per l'effetto, le differenze retributive maturate nel periodo compreso tra il mese di novembre 2016 e il mese di ottobre 2021, tenendo conto dei diversi parametri previsti dal CCRL di comparto per i due livelli funzionali.
Sul punto, appare fondata l'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente in merito alla prescrizione quinquennale delle differenze retributive pretese dalla ricorrente, atteso che, dall'esame della documentazione in atti, il primo atto interruttivo del termine di prescrizione è costituito dalla diffida del 3.11.2021 e, pertanto, devono considerarsi prescritti i crediti anteriori al 4.11.2016 (quinquennio precedente l'atto interruttivo).
Venendo alla quantificazione degli importi, può farsi ricorso alla relazione di CTU,
depositata in atti, dalla quale risulta che tenuto conto dell'anzianità di servizio e della progressione economica per aver svolto, a decorrere dal mese di gennaio 2007 mansioni di Restauratore di Beni Culturali, riconducibili alla superiore Cat. D, Parte_1
ha maturato, in relazione al periodo 4.11.2016-31.10.2021, un credito per
[...]
differenze retributive, pari ad € 16.230,10 oltre ad € 2.304,67 (secondo quanto risulta dalla CTU depositata in atti), pari alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo sancito dall'art. 22, comma 6, della Legge
724/1994 (cfr. Cass. SS.UU 4 luglio 2016 n. 13573). Non può viceversa accogliersi la quantificazione formulata dal ricorrente con le note di trattazione scritta per il periodo relativo al biennio successivo al deposito del ricorso, in quanto estraneo alla
XVI documentazione prodotta in atti ed all'attività istruttoria condotta nel corso del presente giudizio.
Nei termini innanzi indicati, il ricorso risulta fondato e va, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2244/2021 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa
Dichiara il diritto di alle differenze retributive maturate nel Parte_1
periodo compreso tra il mese di novembre 2016 e il mese di ottobre 2021, tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata e della progressione economica per aver svolto le mansioni superiori di “Restauratore di Beni Culturali”, riconducibili alla superiore Cat.
D, a decorrere dal mese di gennaio 2007 e per l'effetto condanna l' CP_1
resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 16.230,10 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, pari ad € 2.306,67, con ogni conseguente beneficio sotto il profilo contributivo
Condanna l al pagamento in Controparte_2
favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 5.388,00,
oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore degli Avv.ti Fiore Ignazio e Varisco Giuseppe,
dichiaratisi antistatari
Pone definitivamente a carico dell'Amministrazione resistente le spese di CTU,
liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera XVII