Versione
1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
Art. 79.
(Visibilita' dei segnali)
1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilita'. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto.
2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui e' richiesto un determinato comportamento.
3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:
=====================================================================
| |
Tipi di strade | Segnali | Segnali
| |
_____________________________________|_____________|_________________
| |
Autostrade e strade extraurbane | |
principali | m 150 | m 250
| |
Strade extraurbane secondarie e | |
urbane di scorrimento (con velocita' | |
superiore a 50 km/h) | m 100 | m 150
| |
Altre strade | m 50 | m 80
Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli.
4. Nei casi di disponibilita' di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purche' il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83.
5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.
6. La visibilita' notturna puo' essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza e' in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.
7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorche' posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.
8. Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilita' ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.
9. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
10. Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata efficienza (classe 2) secondo i parametri e i valori stabiliti con il disciplinare di cui al comma 9.
11. La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dall'ente proprietario della strada in relazione all'importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza rispetto alla carreggiata, nonche' ad altri fattori specifici quali la velocita' locale predominante della strada, l'illuminazione esterna, le caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale in relazione alle condizioni orografiche.
12. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) e' obbligatorio nei casi in cui e' esplicitamente previsto, e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonche' per i segnali ((permanenti)) di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il predetto impiego ((e' facoltativo per gli altri segnali. Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell'articolo 128, comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell'intero gruppo, che puo' permanere fino alla scadenza della sua vita utile.))
13. Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.
(Visibilita' dei segnali)
1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilita'. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto.
2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui e' richiesto un determinato comportamento.
3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:
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Tipi di strade | Segnali | Segnali
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_____________________________________|_____________|_________________
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Autostrade e strade extraurbane | |
principali | m 150 | m 250
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Strade extraurbane secondarie e | |
urbane di scorrimento (con velocita' | |
superiore a 50 km/h) | m 100 | m 150
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Altre strade | m 50 | m 80
Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli.
4. Nei casi di disponibilita' di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purche' il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83.
5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.
6. La visibilita' notturna puo' essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza e' in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.
7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorche' posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.
8. Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilita' ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.
9. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
10. Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata efficienza (classe 2) secondo i parametri e i valori stabiliti con il disciplinare di cui al comma 9.
11. La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dall'ente proprietario della strada in relazione all'importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza rispetto alla carreggiata, nonche' ad altri fattori specifici quali la velocita' locale predominante della strada, l'illuminazione esterna, le caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale in relazione alle condizioni orografiche.
12. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) e' obbligatorio nei casi in cui e' esplicitamente previsto, e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonche' per i segnali ((permanenti)) di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il predetto impiego ((e' facoltativo per gli altri segnali. Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell'articolo 128, comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell'intero gruppo, che puo' permanere fino alla scadenza della sua vita utile.))
13. Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.
Commentari • 12
- 1. Autovelox: come deve essere segnalato?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 giugno 2023 · 80.992226
[…] la distanza minima che deve intercorrere tra la segnaletica mobile e l'apparecchiatura di rilevazione dev'essere pari, a norma dell'art. 79, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, a 250 metri. 3.2. […] conv., con modif., nella L. n. 160 del 2007, il nuovo comma 6bis nel testo dell'art. 142 del predetto codice, alla stregua del quale “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione” dello stesso codice. […]
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Giurisprudenza • 30
- 1. Trib. Napoli Nord, sentenza 28/06/2024, n. 3141Provvedimento: […] (regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada) in quanto, […]Leggi di più...
- violazione art. 79 DPR 495/1992·
- art. 115 c.p.c.·
- spese e competenze di lite·
- riforma sentenza·
- giudicato interno·
- visibilità segnali stradali·
- condanna spese·
- rigetto opposizione·
- appello