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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 01/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 535/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO in composizione monocratica, dott. Annarita D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.535/24 R.G., promossa da De AI IO, difesa da avv. Lino ATTORE
Contro
SA Montaggi di EZ IO SE, in persona del l.r. p.t. CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI Parte attrice concludeva riportandosi agli atti di causa Fatto e Diritto Con atto di citazione ritualmente notificato De AI IO, dopo aver riferito
- di aver promosso ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. avanti a questo Tribunale per tentare la conciliazione, previo accertamento dei vizi e dei difetti delle opere commissionate a SA Montaggi di EZ IO SE, in persona del l.r. p.t. (di seguito EZ), a seguito della conclusione del contratto di appalto per lavori di sostituzione di undici tapparelle, infissi e cassonetti a filo muro, presso la propria abitazione sita in Saronno - viale Prealpi n. 44 -, come da ordine sottoscritto in data 13.06.2022;
- di aver concordato per i lavori appaltati l'importo complessivo di €.13.054,00, con previsione del versamento di un acconto pari a €. 4.500,00, versato tramite bonifico in data 14.06.2022, e il saldo a fine lavori;
- che, posate le tapparelle a metà ottobre 2022, con immediata segnalazione dei vizi presenti (un foro in una tapparella e graffi in un'altra e comunque tutte non posate correttamente in quanto non allineate), nonostante i solleciti e gli interventi della controparte per sistemare la merce e le opere fornite, i difetti non venivano corretti né sostituite le tapparelle;
- che, posati solo sei infissi a fine ottobre 2022, con immediata segnalazione dei vizi presenti (le maniglie non chiudevano perfettamente le finestre), nonostante le contestazioni, gli veniva riferito da EZ che le problematiche sarebbero state sistemate successivamente e, comunque, che per la posa degli infissi mancanti avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto, non preventivato, di €4.500,00, che egli aveva comunque versato in data 2.11.2022;
- che, posato un solo infisso l'11.1.2023, con immediata segnalazione dei vizi presenti (mancanza dei coprifili nel relativo cassonetto), la consegna dei residui infissi veniva procrastinata a fine marzo 2023;
- che i cassonetti venivano parzialmente posati e non a regola d'arte, in quanto deformati e di scarsa qualità, né veniva fornita la documentazione relativa alle opere posate (schede tecniche, marcatura e conformità C.E.); pagina 1 di 4 - che, nonostante le contestazioni sollevate, le promesse ex adverso non mantenute e la diffida ad adempiere inviata il 4.5.2023, i lavori non erano stati completamente eseguiti e quelli eseguiti non erano stati realizzati a regola d'arte, con quantificazione in sede di giudizio per consulenza tecnica preventiva dei danni subiti in €17.707,85 esclusa IVA, di cui €14.707,85 per la fornitura e posa di nuovi serramenti con relativi celini compreso lo smaltimento di quelli esistenti, ed €3.000,00 esclusa IVA per interventi di muratura e sistemazione delle tapparelle esistenti e con contestuale perdita degli incentivi statali (bonus ristrutturazione) in ragione del mancato completamento dei lavori e assenza della certificazione dell'opera; ha convenuto in giudizio la SA Montaggi di EZ IO SE, in persona del l.r. p.t., per sentir accertare i danni subiti nell'esecuzione dell'appalto concluso inter partes, e, quindi, condannare la convenuta alla refusione dei danni come quantificati in sede di consulenza tecnica preventiva e per perdita degli incentivi statali. Instauratosi il contraddittorio, parte convenuta restava contumace. Trattata la causa, acquisito il fascicolo della fase preventiva, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza dell'11.12.24 per la precisazione delle conclusioni e ivi era trattenuta in decisione. La domanda dell'attore è fondata, e, quindi, deve essere accolta. Parte attrice, invero, lamenta
- il grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto concluso tra le parti, come da ordine sottoscritto il 13.06.2022 (v. doc. 1 nel fascicolo attoreo), per la sostituzione di tapparelle, infissi e cassonetti presso la propria abitazione sita in Saronno, viale Prealpi n. 44;
- di aver subito diversi danni a causa di detto inadempimento relativi sia alla fornitura e posa di nuovi serramenti sia alla perdita degli incentivi statali (bonus ristrutturazione) in ragione del mancato completamento dei lavori e assenza della certificazione dell'opera. Va premesso in fatto che le circostanze dedotte dall'attore risultano documentalmente provate:
- l'appalto concluso tra l'attore e EZ, cui erano stati commissionati lavori di sostituzione di undici tapparelle, infissi e cassonetti a filo muro, presso l'abitazione dell'attore sita in Saronno - viale Prealpi n. 44 -, come da ordine sottoscritto in data 13.06.2022, al corrispettivo di €. 13.054,00, con previsione del versamento di un solo acconto pari a €. 4.500,00 (v. doc. 1 cit.);
- il versamento di un primo acconto da parte dell'attore di € 4.500,00 tramite bonifico del 14.06.2022 (v. docc.2 e 10 di parte attrice) e di un secondo acconto di € 4.500,00 tramite bonifico del 2.11.2022 (v. docc.2 e 11 di parte attrice);
- il corretto adempimento del committente e l'inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni convenute nel contratto di appalto concluso inter partes, stante la mancata fornitura e posa di tutte le opere commissionate, e comunque, la presenza di vari vizi e difetti nei lavori eseguiti, prontamente contestati dal committente (come ampiamente sopra descritto) (cfr. docc.3 e ss. del fascicolo attoreo), cui parte convenuta non è riuscita a porre rimedio, e comunque la mancata consegna all'attore della documentazione relativa alle opere posate (schede tecniche, marcatura e conformità C.E.) necessaria ai fini delle detrazioni fiscali ai sensi della Legge 296/2006, nonostante i solleciti (v. doc.6 del fascicolo attoreo), con conseguente perdita degli incentivi statali in ragione del mancato completamento dei lavori e assenza della certificazione dell'opera;
- i pagamenti effettuati dall'attore di due acconti, per €4.500,00 cadauno, relativi alle fatture per i lavori in questione con bonifici riportanti tutti gli estremi previsti dalla Legge 296/2006 e la causale della detrazione per “risparmio energetico” ai sensi di detta legge (v. docc.10 e s. del fascicolo attoreo);
pagina 2 di 4 - le conclusioni rese dall'ausiliario del giudice nel giudizio per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., che ha accertato i vizi lamentati dall'attore e la non esecuzione a regola d'arte dei lavori de quibus, e ha quantificato i danni subiti dall'attore in €. 17.707,85 esclusa IVA (v. pag. 2 e ss. relazione di c.t.u. datata 10.01.2024 a firma del geom. Marina Bianchi acquisita al fascicolo d'ufficio);
- l'avvenuto pagamento da parte dell'attore delle somme liquidate al C.T.U. nella fase di accertamento preventivo (v. docc.7 e ss. del fascicolo attoreo). La parte convenuta non ha, invece, provato fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda attorea (cfr. in questo senso Cass. S.U. 13533/01, Cass.8615/06, Cass.15677/09, Cass. 13685/2019): è noto che la parte che agisce per l'adempimento può limitarsi ad allegare (senza onere di provarlo) che l'adempimento non vi sia stato, ed eguale onere limitato alla allegazione va riconosciuto sussistente nel caso in cui invece dell'adempimento la parte richieda la risoluzione o il risarcimento del danno. Ciò si spiega, chiariscono le S.U., per le evidenti difficoltà (in applicazione del principio di riferibilità
o di vicinanza alla prova) per il creditore di fornire la prova di non aver ricevuto la prestazione, e cioè di fornire la prova di un fatto negativo (salvo che si tratti di inadempimento di obbligazioni negative); al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore. Ed ancora, la Corte ha chiarito, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento (cfr. in questo senso Cass. 15659/2011, Cass. 826/2017). Emerge, pertanto, de plano l'inadempimento grave della parte convenuta, che non solo non ha terminato i lavori come dalla stessa preventivati (cfr. doc.1), ma inoltre le opere realizzate risultano viziate, con conseguenti gravi danni per il committente come quantificati dal C.t.u. (v. c.t.u. acquisita al fascicolo). Infine, va accolta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attore per il mancato conseguimento degli incentivi fiscali (bonus ristrutturazione), avendo documentato, come sopra evidenziato, che l'intervento commissionato era tra quelli previsti come detraibile dalla legge 296/2006 per risparmio energetico e di aver, da parte sua, messo in atto tutti i presupposti necessari per il relativo conseguimento. Da tanto ne consegue che parte convenuta dovrà corrispondere all'attore gli importi di
- €17.707,85 oltre IVA, di cui €14.707,85 per la fornitura e posa di nuovi serramenti con relativi celini compreso lo smaltimento di quelli esistenti, ed €. 3.000,00 esclusa IVA per interventi di muratura e sistemazione delle tapparelle esistenti (v. pag. 5 della c.t.u.);
pagina 3 di 4 - €4.500,00, pari al 50% degli acconti versati alla convenuta dall'attore, quale somma che quest'ultimo avrebbe potuto portare in detrazione in forza degli incentivi fiscali, in caso di corretto adempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatrice. Su tali somme graveranno gli interessi legali dalla domanda al saldo. Va, infine, reietta la domanda di rivalutazione monetaria sul predetto importo, non avendo parte attrice offerto alcuna prova tangibile del maggior danno subito per svalutazione monetaria, dovendo il creditore dimostrare puntualmente di avere risentito, per l'indisponibilità della somma anticipata, di eventuali ulteriori danni, ivi compreso quello derivante dalla svalutazione monetaria (cfr. Cass.10373/2002, Cass. 12942/1992, Cass.1339/2006, Cass.14289/2018). Logico corollario di quanto sopra esposto è l'accoglimento della domanda di parte attrice e la condanna di SA Montaggi di EZ IO SE, in persona del l.r. p.t., a corrispondere all'attore le somme sopra indicate, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificati, computati sul complessivo importo riconosciuto all'attore, per l'attività effettivamente espletata nel giudizio di merito e in sede di giudizio per consulenza tecnica preventiva, oltre le spese della c.t.u. svolta in tale sede.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda dell'attore, e pertanto,
2. accertato l'inadempimento della parte convenuta nei confronti di parte attrice,
3. condanna la SA Montaggi di EZ IO SE, in persona del l,r. p.t., a corrispondere a De AI IO le somme e gli interessi come indicati in parte motiva;
4. condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite dell'attore, che si liquidano in € 3.376,00 per il presente processo ed in € 2.337,00 per la fase di istruzione preventiva, oltre oneri di legge e anticipazioni per la fase di merito e per il giudizio per consulenza tecnica preventiva nonché gli onorari liquidati all'ausiliario del giudice in sede di consulenza tecnica preventiva. Così deciso in Busto Arsizio l'11 dicembre 2024
Il Giudice
Annarita D'Elia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO in composizione monocratica, dott. Annarita D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.535/24 R.G., promossa da De AI IO, difesa da avv. Lino ATTORE
Contro
SA Montaggi di EZ IO SE, in persona del l.r. p.t. CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI Parte attrice concludeva riportandosi agli atti di causa Fatto e Diritto Con atto di citazione ritualmente notificato De AI IO, dopo aver riferito
- di aver promosso ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. avanti a questo Tribunale per tentare la conciliazione, previo accertamento dei vizi e dei difetti delle opere commissionate a SA Montaggi di EZ IO SE, in persona del l.r. p.t. (di seguito EZ), a seguito della conclusione del contratto di appalto per lavori di sostituzione di undici tapparelle, infissi e cassonetti a filo muro, presso la propria abitazione sita in Saronno - viale Prealpi n. 44 -, come da ordine sottoscritto in data 13.06.2022;
- di aver concordato per i lavori appaltati l'importo complessivo di €.13.054,00, con previsione del versamento di un acconto pari a €. 4.500,00, versato tramite bonifico in data 14.06.2022, e il saldo a fine lavori;
- che, posate le tapparelle a metà ottobre 2022, con immediata segnalazione dei vizi presenti (un foro in una tapparella e graffi in un'altra e comunque tutte non posate correttamente in quanto non allineate), nonostante i solleciti e gli interventi della controparte per sistemare la merce e le opere fornite, i difetti non venivano corretti né sostituite le tapparelle;
- che, posati solo sei infissi a fine ottobre 2022, con immediata segnalazione dei vizi presenti (le maniglie non chiudevano perfettamente le finestre), nonostante le contestazioni, gli veniva riferito da EZ che le problematiche sarebbero state sistemate successivamente e, comunque, che per la posa degli infissi mancanti avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto, non preventivato, di €4.500,00, che egli aveva comunque versato in data 2.11.2022;
- che, posato un solo infisso l'11.1.2023, con immediata segnalazione dei vizi presenti (mancanza dei coprifili nel relativo cassonetto), la consegna dei residui infissi veniva procrastinata a fine marzo 2023;
- che i cassonetti venivano parzialmente posati e non a regola d'arte, in quanto deformati e di scarsa qualità, né veniva fornita la documentazione relativa alle opere posate (schede tecniche, marcatura e conformità C.E.); pagina 1 di 4 - che, nonostante le contestazioni sollevate, le promesse ex adverso non mantenute e la diffida ad adempiere inviata il 4.5.2023, i lavori non erano stati completamente eseguiti e quelli eseguiti non erano stati realizzati a regola d'arte, con quantificazione in sede di giudizio per consulenza tecnica preventiva dei danni subiti in €17.707,85 esclusa IVA, di cui €14.707,85 per la fornitura e posa di nuovi serramenti con relativi celini compreso lo smaltimento di quelli esistenti, ed €3.000,00 esclusa IVA per interventi di muratura e sistemazione delle tapparelle esistenti e con contestuale perdita degli incentivi statali (bonus ristrutturazione) in ragione del mancato completamento dei lavori e assenza della certificazione dell'opera; ha convenuto in giudizio la SA Montaggi di EZ IO SE, in persona del l.r. p.t., per sentir accertare i danni subiti nell'esecuzione dell'appalto concluso inter partes, e, quindi, condannare la convenuta alla refusione dei danni come quantificati in sede di consulenza tecnica preventiva e per perdita degli incentivi statali. Instauratosi il contraddittorio, parte convenuta restava contumace. Trattata la causa, acquisito il fascicolo della fase preventiva, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza dell'11.12.24 per la precisazione delle conclusioni e ivi era trattenuta in decisione. La domanda dell'attore è fondata, e, quindi, deve essere accolta. Parte attrice, invero, lamenta
- il grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto concluso tra le parti, come da ordine sottoscritto il 13.06.2022 (v. doc. 1 nel fascicolo attoreo), per la sostituzione di tapparelle, infissi e cassonetti presso la propria abitazione sita in Saronno, viale Prealpi n. 44;
- di aver subito diversi danni a causa di detto inadempimento relativi sia alla fornitura e posa di nuovi serramenti sia alla perdita degli incentivi statali (bonus ristrutturazione) in ragione del mancato completamento dei lavori e assenza della certificazione dell'opera. Va premesso in fatto che le circostanze dedotte dall'attore risultano documentalmente provate:
- l'appalto concluso tra l'attore e EZ, cui erano stati commissionati lavori di sostituzione di undici tapparelle, infissi e cassonetti a filo muro, presso l'abitazione dell'attore sita in Saronno - viale Prealpi n. 44 -, come da ordine sottoscritto in data 13.06.2022, al corrispettivo di €. 13.054,00, con previsione del versamento di un solo acconto pari a €. 4.500,00 (v. doc. 1 cit.);
- il versamento di un primo acconto da parte dell'attore di € 4.500,00 tramite bonifico del 14.06.2022 (v. docc.2 e 10 di parte attrice) e di un secondo acconto di € 4.500,00 tramite bonifico del 2.11.2022 (v. docc.2 e 11 di parte attrice);
- il corretto adempimento del committente e l'inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni convenute nel contratto di appalto concluso inter partes, stante la mancata fornitura e posa di tutte le opere commissionate, e comunque, la presenza di vari vizi e difetti nei lavori eseguiti, prontamente contestati dal committente (come ampiamente sopra descritto) (cfr. docc.3 e ss. del fascicolo attoreo), cui parte convenuta non è riuscita a porre rimedio, e comunque la mancata consegna all'attore della documentazione relativa alle opere posate (schede tecniche, marcatura e conformità C.E.) necessaria ai fini delle detrazioni fiscali ai sensi della Legge 296/2006, nonostante i solleciti (v. doc.6 del fascicolo attoreo), con conseguente perdita degli incentivi statali in ragione del mancato completamento dei lavori e assenza della certificazione dell'opera;
- i pagamenti effettuati dall'attore di due acconti, per €4.500,00 cadauno, relativi alle fatture per i lavori in questione con bonifici riportanti tutti gli estremi previsti dalla Legge 296/2006 e la causale della detrazione per “risparmio energetico” ai sensi di detta legge (v. docc.10 e s. del fascicolo attoreo);
pagina 2 di 4 - le conclusioni rese dall'ausiliario del giudice nel giudizio per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., che ha accertato i vizi lamentati dall'attore e la non esecuzione a regola d'arte dei lavori de quibus, e ha quantificato i danni subiti dall'attore in €. 17.707,85 esclusa IVA (v. pag. 2 e ss. relazione di c.t.u. datata 10.01.2024 a firma del geom. Marina Bianchi acquisita al fascicolo d'ufficio);
- l'avvenuto pagamento da parte dell'attore delle somme liquidate al C.T.U. nella fase di accertamento preventivo (v. docc.7 e ss. del fascicolo attoreo). La parte convenuta non ha, invece, provato fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda attorea (cfr. in questo senso Cass. S.U. 13533/01, Cass.8615/06, Cass.15677/09, Cass. 13685/2019): è noto che la parte che agisce per l'adempimento può limitarsi ad allegare (senza onere di provarlo) che l'adempimento non vi sia stato, ed eguale onere limitato alla allegazione va riconosciuto sussistente nel caso in cui invece dell'adempimento la parte richieda la risoluzione o il risarcimento del danno. Ciò si spiega, chiariscono le S.U., per le evidenti difficoltà (in applicazione del principio di riferibilità
o di vicinanza alla prova) per il creditore di fornire la prova di non aver ricevuto la prestazione, e cioè di fornire la prova di un fatto negativo (salvo che si tratti di inadempimento di obbligazioni negative); al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore. Ed ancora, la Corte ha chiarito, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento (cfr. in questo senso Cass. 15659/2011, Cass. 826/2017). Emerge, pertanto, de plano l'inadempimento grave della parte convenuta, che non solo non ha terminato i lavori come dalla stessa preventivati (cfr. doc.1), ma inoltre le opere realizzate risultano viziate, con conseguenti gravi danni per il committente come quantificati dal C.t.u. (v. c.t.u. acquisita al fascicolo). Infine, va accolta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attore per il mancato conseguimento degli incentivi fiscali (bonus ristrutturazione), avendo documentato, come sopra evidenziato, che l'intervento commissionato era tra quelli previsti come detraibile dalla legge 296/2006 per risparmio energetico e di aver, da parte sua, messo in atto tutti i presupposti necessari per il relativo conseguimento. Da tanto ne consegue che parte convenuta dovrà corrispondere all'attore gli importi di
- €17.707,85 oltre IVA, di cui €14.707,85 per la fornitura e posa di nuovi serramenti con relativi celini compreso lo smaltimento di quelli esistenti, ed €. 3.000,00 esclusa IVA per interventi di muratura e sistemazione delle tapparelle esistenti (v. pag. 5 della c.t.u.);
pagina 3 di 4 - €4.500,00, pari al 50% degli acconti versati alla convenuta dall'attore, quale somma che quest'ultimo avrebbe potuto portare in detrazione in forza degli incentivi fiscali, in caso di corretto adempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatrice. Su tali somme graveranno gli interessi legali dalla domanda al saldo. Va, infine, reietta la domanda di rivalutazione monetaria sul predetto importo, non avendo parte attrice offerto alcuna prova tangibile del maggior danno subito per svalutazione monetaria, dovendo il creditore dimostrare puntualmente di avere risentito, per l'indisponibilità della somma anticipata, di eventuali ulteriori danni, ivi compreso quello derivante dalla svalutazione monetaria (cfr. Cass.10373/2002, Cass. 12942/1992, Cass.1339/2006, Cass.14289/2018). Logico corollario di quanto sopra esposto è l'accoglimento della domanda di parte attrice e la condanna di SA Montaggi di EZ IO SE, in persona del l.r. p.t., a corrispondere all'attore le somme sopra indicate, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificati, computati sul complessivo importo riconosciuto all'attore, per l'attività effettivamente espletata nel giudizio di merito e in sede di giudizio per consulenza tecnica preventiva, oltre le spese della c.t.u. svolta in tale sede.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda dell'attore, e pertanto,
2. accertato l'inadempimento della parte convenuta nei confronti di parte attrice,
3. condanna la SA Montaggi di EZ IO SE, in persona del l,r. p.t., a corrispondere a De AI IO le somme e gli interessi come indicati in parte motiva;
4. condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite dell'attore, che si liquidano in € 3.376,00 per il presente processo ed in € 2.337,00 per la fase di istruzione preventiva, oltre oneri di legge e anticipazioni per la fase di merito e per il giudizio per consulenza tecnica preventiva nonché gli onorari liquidati all'ausiliario del giudice in sede di consulenza tecnica preventiva. Così deciso in Busto Arsizio l'11 dicembre 2024
Il Giudice
Annarita D'Elia
pagina 4 di 4