Articolo 3 della Legge 26 ottobre 1960, n. 1202
Articolo 2
Versione
13 novembre 1960
Art. 3.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio 1960-61, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

Entrata in vigore il 13 novembre 1960