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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/06/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 847/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. C.F._2
GIACOMELLI GIOVANNA e MARCO FAVERO
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la Sig.ra Parte_1
(c.f. ) nata il [...] e Legnago (VR) ed ivi residente in [...]
[...] C.F._1
Guttuso n. 1 e il Sig. (c.f. ) nato il [...] a [...]_2 C.F._2
ed ivi residente in [...], contratto in Legnago (VR) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Urbana (PD) dell'anno 1975, atto n. 10, parte II – Serie B;
2. Ordinare agli Ufficiali dello Stato civile del Comune di Urbana (PD) di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
3. Il Sig. corrisponderà mensilmente Parte_2 alla Sig.ra la somma di € 50,00 a titolo di assegno di divorzio.
4. Dichiarare Parte_1
compensate le spese legali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/03/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli e Per_1 Per_2
rispettivamente in data 22.10.1985 e in data 14.10.197, entrambi economicamente autosufficienti.
Inoltre hanno precisato che con decreto del Tribunale di Padova del 16/05/2001, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza dell' 11.1.2001.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 6.3.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 7.5.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore all'udienza del 13.5.2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data delll'11.1.2001 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 4.6.2001. Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in URBANA in data
13/07/1975 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di URBANA nell'anno 1975, atto n. 10, parte II – Serie B;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 3.06.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso