Articolo 2 della Legge 6 marzo 1953, n. 99
Articolo 1Articolo 3
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1 aprile 1953
Art. 2.
E' in facolta' dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica di affidare, con suo decreto, l'organizzazione e lo svolgimento della giornata prevista dall'art. 1 ad enti particolarmente attrezzati allo scopo, secondo le modalita' da stabilirsi con lo stesso decreto.
Gli enti predetti svolgeranno la loro azione sotto la vigilanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica al quale renderanno i conti delle proprie gestioni.
Entrata in vigore il 1 aprile 1953