Ordinanza cautelare 19 luglio 2024
Ordinanza collegiale 3 ottobre 2024
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01041/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01058/2024 REG.RIC.
N. 01061/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2024, proposto dalla RA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9114907335, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Di Giandomenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
OM ST s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fiammanò, Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Safety Management Service s.p.a., non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2024, proposto dalla SI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9114907335, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
OM ST s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fiammanò, Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
quanto al ricorso n. 1058 del 2024
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento rep. n. 2322 prot. UNISA 168434 del 23.05.2024, ancorché non reso noto né allegato ma solo citato nella comunicazione pec dell’Università degli studi di ER, ex art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 del 24.5.2024, avente ad oggetto aggiudicazione definitiva in favore della OM ST s.p.a. del “Servizio di conduzione, controllo e manutenzione programmata degli impianti tecnologici e gestione energia dell’Ateneo annualità 2022-2026” - CIG 9114907335;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compresa l’ammissione e valutazione dell’offerta del RTI SI spa (mandataria) e Safety Management Service Spa (mandante) e, per quanto occorrer possa, della comunicazione del 21.5.2024 dell’Università ER;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato nelle more del giudizio, ex art. 122 c.p.a.;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno, da pronunciarsi nella forma: i) della reintegrazione in forma specifica, con subentro e affidamento del contratto a RA per l’intero periodo di durata previsto dalla lex specialis; ii) o, in subordine, per equivalente ai sensi dell’art. 124 c.p.a., con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali la Stazione Appaltante dovrà formulare una proposta di pagamento che dovrà comunque comprendere: − il danno emergente comprensivo dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara, che ci si riserva di quantificare/produrre in seguito; - il danno professionale (id est curriculare) conseguente all’impossibilità di indicare nel prosieguo dell’attività, fra i requisiti di (pre)qualificazione per la partecipazione a procedure identiche e/o analoghe quanto ad oggetto a quella di cui è gravame; − il lucro cessante che la ricorrente avrebbe conseguito con l’aggiudicazione dell’appalto;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla SI:
- del provvedimento di ammissione alla gara della RA e, in particolare, dei verbali di gara nn. 3 del 4 luglio 2022, 4 del 27 luglio 2022, 8 del 15 novembre 2022, 10 del 21 aprile 2023, nella parte in cui, nell’approvare la graduatoria, colloca la società RA al terzo posto, anziché estrometterla dalla procedura di gara nonché, per quanto occorrer possa, in parte qua, del provvedimento rep. n. 2322 del 23 maggio 2024, con cui l’Università degli Studi di ER ha disposto l’aggiudicazione della procedura a evidenza pubblica recante CIG 9114907335 nei confronti della società OM ST S.p.A, nella parte in cui colloca utilmente in graduatoria la RA;
quanto al ricorso n. 1061 del 2024:
- del provvedimento rep. n. 2322 del 23 maggio 2024, con cui l’Università degli Studi di ER ha disposto l’aggiudicazione della procedura a evidenza pubblica recante CIG 9114907335 nei confronti della società OM ST s.p.a.;
- del provvedimento del 20 maggio 2024, non recante un numero di protocollo, con cui l’Università degli Studi di ER ha riscontrato negativamente la diffida trasmessa dalla società SI s.p.a. il 15 maggio 2024;
- di ogni altro atto ulteriore, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
nonché per l’accertamento e la dichiarazione della decadenza di OM ST s.p.a. dall’aggiudicazione e della inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, con conseguente subentro di SI s.p.a. nel contratto dichiarato inefficace;
nonché, ancora, per la condanna dell’Università degli Studi di ER, previo accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione in capo a SI s.p.a., a stipulare con quest’ultima il contratto d’appalto;
ovvero, in subordine, per la condanna dell’Università degli Studi di ER al risarcimento del danno nei confronti di SI s.p.a., con riserva di determinarne l’ammontare nel corso del giudizio.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di ER, della OM ST e della SI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando del 9 maggio 2022, l’Università degli Studi di ER ha indetto una “procedura aperta per l’affidamento del servizio di conduzione, controllo e manutenzione programmata degli impianti tecnologici e gestione energia dell’Ateneo (annualità 2022-2026)”, di importo complessivo pari a euro 30.157.668,63 e da aggiudicare sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.
All’esito della procedura si è classificata prima la OM ST con 95,205 punti, secondo il RTI SI - Safety Management Service con 91,212 punti e terza la RA con 88,725 punti.
A seguito della verifica di anomalia dell’offerta prodotta dalla prima classificata, la OM ST è stata esclusa dalla procedura ed è insorta avverso tale provvedimento con il ricorso RG n. 852/2023. La RA (precedente gestore del servizio in RTI con la SI), dapprima terza e poi seconda graduata (a seguito dell’esclusione della OM ST), ha impugnato l’aggiudicazione disposta nei confronti del RTI SI – Safety Management Service con ricorso RG n. 1099/2023.
Con la sentenza n. 2917/2023 di questo Tribunale, disposta la riunione dei ricorsi:
- in relazione al giudizio RG n. 852/2023, sono stati accolti il ricorso introduttivo e i relativi motivi aggiunti, respinti i ricorsi incidentali proposti dalla SI e annullati il provvedimento di esclusione della OM ST dalla procedura nonché il provvedimento di aggiudicazione della medesima procedura in favore del RTI SI – Safety Management Service;
- in relazione al giudizio RG n. 1099/2023, sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale e il ricorso incidentale proposto dalla SI.
Con sentenza n. 3946/2024 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale proposto dalla SI, ha dichiarato inammissibile e comunque infondato l’appello incidentale proposto dalla RA e improcedibile quello proposto dalla SI nei confronti della RA.
L’Amministrazione ha quindi comunicato alla seconda e alla terza classificata l’aggiudicazione disposta nei confronti della prima classificata (nota prot. n. 168434 del 23 maggio 2024, trasmessa il 24 maggio 2024).
Stante la mancata trasmissione del provvedimento di aggiudicazione, con atto del 31 maggio 2024 la SI ha formulato istanza di accesso:
“a) al provvedimento di aggiudicazione;
b) ai verbali dei lavori della commissione giudicatrice;
c) all’offerta presentata dalla OM, con particolare riferimento al dettaglio dei requisiti di partecipazione e della comprova che ne è stata fornita;
d) a ogni ulteriore atto relativo all’attività istruttoria svolta dall’Università e prodromico all’aggiudicazione”.
2. Con ricorso RG n. 1061/2024, notificato il 19 giugno 2024 e depositato il 26 giugno 2024, la SI deduce l’omessa ripetizione del segmento procedimentale volto alla verifica della sostenibilità dell’offerta presentata dalla OM ST, in assenza di qualunque vincolo alla successiva attività derivante dalla pronuncia del Consiglio di Stato, considerato che la ricorrente ha dimostrato, nel corso del giudizio di appello, che l’offerta della controinteressata evidenzia un utile negativo in caso di mancata assunzione, anche parziale, di lavoratori disabili e che “l’ipotesi della mancata assunzione, anche parziale, di lavoratori disabili è tutt’altro che remota, dal momento che nel lasso di tempo intercorrente tra la presentazione della propria offerta e lo svolgimento dei giudizi di primo e secondo grado ( recte : nel lasso di tempo intercorrente tra il precedente vaglio di sostenibilità della propria offerta e la data odierna), OM ha posto in essere una serie di adempimenti volti a reperire effettivamente i lavoratori disabili da utilizzare nell’esecuzione della commessa, in particolare presentando richiesta di personale nei confronti dei servizi di collocamento mirato di ER, Napoli e Avellino… Tali richieste, tuttavia, non indicano la percentuale di riduzione della capacità lavorativa ricercata, essendosi OM meramente limitata a domandare lavoratori invalidi civili ex art. 8 della legge n. 68/1999, a fronte della dichiarazione resa in sede di gara relativa all’utilizzo esclusivo di lavoratori disabili con diminuzione della capacità lavorativa superiore al 79%. Per di più, nell’ambito delle medesime richieste, i lavoratori sono stati richiesti anche per contratti a tempo determinato full time, ossia per una tipologia di rapporto che non permetterebbe a OM di accedere agli (e ottenere gli) incentivi e gli sgravi fiscali indicati in offerta. Per tali ragioni, sarebbe risultato oltremodo opportuno (anzi, necessario!) che l’Università sottoponesse nuovamente l’offerta di OM alla verifica di anomalia, ponendo in essere una nuova attività istruttoria e tenendo in adeguato conto le circostanze nelle more sopravvenute, quindi verificando in concreto (a) quanti e quali lavoratori saranno assunti (i.e., se i soggetti assunti saranno o meno disabili), (b) da quale percentuale di disabilità saranno affetti i lavoratori assunti e (c) se OM possa ragionevolmente accedere ai benefici previsti dalla Legge 68/1999. In assenza del positivo riscontro di questi elementi, e anche a fronte dell’eventuale operatività del fondo di riserva, l’offerta di OM non può che essere (nuovamente) dichiarata anomala, con conseguente nuova esclusione della gara e venir meno del provvedimento di aggiudicazione”.
3. Si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Si è costituita la OM ST chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependone preliminarmente l’inammissibilità, in quanto il ricorso sarebbe volto a rimettere in discussione quanto statuito con le precedenti pronunce, ormai definitive, che hanno accertato l'illegittimità dell'originaria esclusione dell'aggiudicatario.
5. Con ricorso RG n. 1058/2024, notificato il 24 giugno 2024 e depositato il 26 giugno 2024, la RA propone analoghe censure, aggredendo poi la posizione della SI; precisa inoltre che “nel merito, la riedizione del procedimento di verifica di anomalia consentirebbe di verificare nel concreto l’effettiva disponibilità del personale disabile con quella percentuale di disabilità che, come anticipato in punto di fatto, OM ha anche documentalmente dimostrato di non avere disponibile, nonché l’effettiva applicabilità ed esistenza degli sgravi contributivi e fiscali. Da questa verifica ne discenderebbe l’incongruità dell’offerta che non si dimostra essere in utile”.
6. Si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
7. Si è costituita la OM ST chiedendo il rigetto del ricorso per quanto riguarda la propria posizione.
8. Si è costituita la SI supportando il primo motivo di ricorso (relativo alla posizione della OM gestioni), chiedendo il rigetto del ricorso per gli ulteriori motivi e proponendo ricorso incidentale avverso l’ammissione della RA alla procedura per carenza dei requisiti speciali di partecipazione.
9. Con ordinanza n. 270/2024 di questo Tribunale, disposta preliminarmente la riunione del ricorso RG n. 1061/2024 al ricorso RG n. 1058/2024, sono state respinte le domande cautelari proposte con i medesimi ricorsi.
10. Con ordinanza n. 3359/2024 del Consiglio di Stato è stato respinto l'appello cautelare.
11. Con ordinanza n. 1791/2024 di questo Tribunale è stata respinta l’istanza istruttoria avanzata dalla SI in data 16 settembre 2024, nell’ambito del giudizio RG n. 1061/2024.
12. Il ricorso per revocazione proposto dalla SI avverso la sentenza n. 3946/2024 del Consiglio di Stato, segnalato con l’istanza di rinvio del 27 novembre del 2024 (riferita all’udienza pubblica del 4 dicembre 2024 e poi accolta), è stato respinto con sentenza n. 2299/2025.
13. Le parti hanno rappresentato che è in corso il procedimento per la risoluzione del contratto stipulato tra l’Amministrazione e la OM ST, in ragione di non pacifici inadempimenti contrattuali, oggetto infatti di contestazione da parte della OM ST anche nel corso del giudizio.
14. Previo deposito di memorie e di relative repliche nonché di ulteriore istanza istruttoria da parte della SI nell’ambito del giudizio RG n. 1061/2024 (relativa alla documentazione istruttoria adottata e/o acquisita dall’Università nell’ambito del procedimento di contestazione dell’inadempimento nei confronti della OM ST), all’udienza pubblica del 7 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
15. Occorre preliminarmente confermare la riunione del ricorso RG n. 1061/2024 al ricorso RG n. 1058/2024 per ragioni di evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra gli stessi.
16. Ciò posto, occorre procedere all'esame del ricorso RG n. 1061/2024 in quanto proposto dal concorrente che segue, in graduatoria, la OM ST, aggiudicataria della procedura a seguito della pronuncia di questo Tribunale e del Consiglio di Stato.
17. Il ricorso risulta tuttavia infondato.
Come già rilevato in sede cautelare, in entrambi i gradi di giudizio, la pronuncia n. 2917/2023 di questo Tribunale e la pronuncia n. 3946/2024 del Consiglio di Stato hanno chiarito la sostenibilità dell’offerta presentata dalla OM ST.
La sentenza di primo grado ha evidenziato, infatti, che tale offerta era infatti in grado di generare utili, secondo i calcoli effettuati dalla stessa Amministrazione, anche nel caso di assunzione di soli sei/sette lavoratori disabili rispetto ai diciassette previsti, su un totale di ventinove unità complessive di personale, in considerazione della previsione di un fondo di riserva volto a fronteggiare il rischio del mancato reperimento di lavoratori disabili, con percentuale di invalidità elevata e impiegabili nella specifica commessa (punto 21 della sentenza n. 2917/2023); tali utili e la complessiva sostenibilità dell’offerta, inoltre, non risultavano compromessi dagli ulteriori extracosti indicati dall’Amministrazione, considerata altresì, a ulteriormente rafforzare e incrementare l’utile generabile, la sovrastima dei costi di manutenzione relativi, in particolare, ai ricambi (punto 24 della sentenza n. 2917/2023).
La pronuncia è stata poi confermata dalla sentenza n. 3946/2024 del Consiglio di Stato che, riproducendo il punto 21 della sentenza di primo grado, ha precisato “che le contestazioni rivolte all'odierna appellata si traducono in rilievi alla formulazione tecnica dell'offerta, senza che, tuttavia, emergano evidenze idonee a supportare l'insostenibilità economica della stessa” (punto 3.3).
Di conseguenza, la struttura dei costi risultante dalle giustificazioni presentate in sede di verifica di anomalia era idonea a chiarire la sostenibilità dell'offerta anche a fronte di variazioni in peius delle condizioni di assunzione del personale considerate all'atto di elaborazione dell'offerta ed esplicitate nell'ambito delle giustificazioni stesse.
Pertanto, sia il giudice di primo grado sia il giudice d'appello hanno rilevato, sulla base delle censure formulate, l'insussistenza dei profili di incongruità dell'offerta evidenziati dall’Amministrazione; le valutazioni e le argomentazioni contenute nelle citate pronunce hanno infatti chiarito che i dati rappresentati dalla medesima Amministrazione non consentono di palesare errori nella quantificazione di parte dei costi relativi al personale o comunque l’idoneità degli stessi a pregiudicare la capacità dell’offerta di generare profitti, risultando pertanto l’offerta stessa matematicamente congrua e non residuando di conseguenza in capo all’Ente ulteriori margini di valutazione.
Occorre poi considerare che la medesima sentenza di appello afferma che “Tenuto conto non è stata contestata nemmeno la capienza del fondo in questione sia al momento della presentazione dell'offerta sia al momento in cui sono state rese le giustificazioni dall'odierna appellante, la disponibilità degli incentivi, alla luce della formulazione della sopra richiamata disposizione, non può essere ritenuta implausibile”; tale profilo, di conseguenza, non può più essere rimesso in discussione mediante una ulteriore verifica di congruità, specie se si considera che una eventuale nuova verifica, ritardando l’aggiudicazione, aprirebbe le porte a un possibile utilizzo strumentale del processo e della sua durata, come mezzo dilatorio finalizzato a far comunque conseguire, in caso di esito negativo, alla parte non vittoriosa il vantaggio occulto connesso allo scorrere del tempo e al venir meno delle condizioni di congruità già accertate, anche mediante l’esaurimento degli incentivi su cui ha fatto leva l’aggiudicataria per la formulazione di una offerta concorrenziale.
Correttamente, quindi, la medesima Amministrazione ha provveduto all'aggiudicazione della procedura nei confronti della OM ST,
Ne segue che devono essere, in ultima analisi, confermati i profili di infondatezza del ricorso già rilevati in sede cautelare con l’ordinanza n. 270/2024 di questo Tribunale, confermata dall’ordinanza n. 3359/2024 del Consiglio di Stato che ha infatti precisato che “nelle precedenti pronunce è stata comunque posta in luce l’assenza di evidenze idonee a supportare l'insostenibilità economica della controinteressata”.
18. Neppure rilevano le ulteriori argomentazioni, spese anche nel corso del giudizio, relative ai contestati inadempimenti delle obbligazioni contrattuali, quali dimostrazione della fondatezza dei profili di anomalia già rilevati.
19. Occorre infatti considerare che la verifica di congruità dell'offerta deve essere compiuta tenendo conto dello stato del mercato di riferimento, dei costi aziendali relativi ai diversi fattori produttivi e di ogni altra premessa economica necessaria alla formulazione dell'offerta nonché delle possibili prospettive di evoluzione, al fine di verificare la veridicità, la correttezza, la ragionevolezza, la plausibilità dei dati rappresentati e delle ipotesi formulate e, in quest’ottica, di riscontrare la sussistenza di un'utile di impresa (nonché il rispetto della disciplina in materia di tutela dei lavoratori).
Tale valutazione deve essere condotta sulla base delle condizioni prefigurate dal concorrente al momento della formulazione dell'offerta e poi rappresentate nell'ambito delle giustificazioni prodotte nel corso del subprocedimento, condizioni che ovviamente tengono conto del quadro micro e macro-economico (ovvero dello stato dell’azienda e del mercato) sussistenti all’atto della elaborazione della proposta e delle modifiche dello stesso ragionevolmente prevedibili nel medesimo attimo.
Infatti, la legittimità del provvedimento (incluso quello di aggiudicazione) deve essere valutata sulla base della regola tempus regit actum ovvero delle condizioni fattuali e giuridiche sussistenti al momento della sua adozione, come ribadito nei medesimi termini, da ultimo, da Consiglio di Stato, Sez. II, 13 marzo 2024, n. 2482, secondo cui “ in base al principio generale tempus regit actum, la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di eventuali provvedimenti successivi, i quali in nessun caso possono legittimare o delegittimare ex post precedenti atti amministrativi … (Cons. Stato, Sez. III, 13 maggio 2015, n. 2378; n. 2377; Sez. III, 1 settembre 2015, n. 4059; Sez. V, 23 giugno 2014 n. 3149; Sez. IV, 3 marzo 2014 n. 993; Sez. IV, 21 agosto 2012, n.4583) .
Ne segue che anche la valutazione inerente al segmento procedimentale (quasi) immediatamente antecedente a quello dell'aggiudicazione (quello relativo alla verifica di anomalia dell’offerta) e lo scrutinio di legittimità dei relativi esiti devono essere condotti tenendo conto della medesima regola, ovviamente adattata alle relative particolarità; quindi, se da un lato, come già detto, la verifica di congruità deve tener conto delle condizioni economiche sussistenti o ipotizzate dal concorrente al momento dell'elaborazione dell'offerta e successivamente rappresentate l'ambito delle giustificazioni, la legittimità delle conclusioni raggiunte dall’Amministrazione deve essere verificata sulla base delle medesime condizioni, come definite o ragionevolmente definibili all’atto della procedura.
Non è possibile pertanto desumere, come fanno invece le parti, ragioni a sostegno e anzi addirittura a comprova della non congruità dell'offerta dagli eventuali inadempimenti verificatisi nella fase di esecuzione dell'affidamento, in quanto condizioni che, non conosciute né conoscibili nella fase della verifica di anomalia, non solo non potevano materialmente essere considerate nell'ambito della stessa ma risultano anche di per sé inidonee a costituire ex post parametro di verifica della correttezza dell’attività compiuta.
In merito alla verifica di anomalia, la giurisprudenza ha affermato, in maniera ormai costante e consolidata, che tale verifica “ non deve avere […] per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, nel senso che non deve risolversi in "una caccia all'errore", concentrandosi in modo esclusivo e parcellizzato sulle singole voci di presso, ma deve piuttosto mirare ad accertare se in concreto la stessa, nel suo complesso, risulti attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto. Ciò comporta, di conseguenza, che eventuali inesattezze sulle voci di prezzo devono ritenersi irrilevanti se, comunque, alla fine, si accerta l'attendibilità dell'offerta nel suo complesso ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 7 maggio 2024, n. 8922); pertanto la non congruità dell'offerta non può essere desunta da singoli e specifici elementi non correttamente stimati ma da una valutazione più ampia e complessiva del sistema dei costi aziendali non correttamente calcolati o non grado di generare utile.
In realtà, il nucleo fondante di tali pronunce e del principio che esse esprimono è nel carattere non statico ma dinamico, non esatto ma tendenziale, della verifica di congruità.
Tale verifica non può accertare, riscontrare e valutare con esattezza i singoli e specifici costi gravanti sull'impresa e connessi all'affidamento, effettuando ogni possibile ipotesi sulla loro evoluzione nel corso dell’intera durata dell'affidamento; è ovvio che una analisi munita di tale grado di dettaglio risulterebbe impossibile non solo all'Amministrazione ma allo stesso concorrente, presupponendo una “scomposizione” dell’oggetto dell’affidamento e dei dati allo stesso inerenti incompatibile non solo con i tempi della procedura di gara e le necessità di procedere con celerità all’affidamento ma anche con una esigenza di ragionevolezza.
Pertanto la verifica di anomalia si traduce in una valutazione di massima dei costi aziendali che più pesano sulla commessa e della loro probabile evoluzione in relazione a orizzonti temporali ragionevoli (magari accertando la sussistenza di adeguati margini destinati ad assorbirne eventuali oscillazioni dei costi nel periodo intercorrente tra la formulazione dell'offerta e l'aggiudicazione nonché tra l'aggiudicazione e il completamento dell'esecuzione), al fine di verificare l'equilibrio complessivo dell'offerta, la sussistenza di un utile e la capacità dello stesso di assorbire le variazioni connesse al normale andamento del mercato, soccorrendo in ipotesi di sopravvenienza di circostanze straordinarie e imprevedibili, idonee a incidere sulla convenienza delle offerte formulate, la possibilità di revoca della procedura (in fase di gara) ovvero di rinegoziazione del contratto o di risoluzione dello stesso (in fase di esecuzione).
20. Allo stesso modo, tali circostanze di fatto emesse nel corso dell'esecuzione neppure possono fondare o rafforzare ragioni di incongruità già rappresentate in giudizio dai concorrenti insorti avverso la posizione dell’aggiudicatario, specie laddove, come nel caso in questione, tali ragioni siano state ritenute infondate sia nel corso del giudizio di primo grado sia nel corso del giudizio di appello, giudizi che hanno altresì chiarito l’esistenza di condizioni di equilibrio generale dell'offerta presentata, tenendo conto non solo delle condizioni prospettate dall'offerente ma anche del possibile mancato verificarsi delle stesse, entro limiti di ragionevole prevedibilità.
Anche il giudicato ormai formatosi sul punto preclude ulteriori valutazioni in merito ai profili indicati.
21. Infine, allo scopo di escludere qualunque margine di dubbio, occorre considerare che dagli atti depositati emerge che l’aggiudicataria ha provveduto all’assunzione di tredici lavoratori normodotati a fronte di un organico previsto di ventinove.
Orbene, se si considera che i calcoli effettuati dalle parti (cfr. sul punto la sentenza di primo grado) e non contestati evidenziavano la matematica congruità dell’offerta (cioè la capacità della stessa di generare utili non erosi neppure dagli ulteriori extracosti evidenziati dall’Amministrazione nell’ambito del provvedimento di esclusione, peraltro sovrastimati) sulla base della assunzione di soli sei (o al più di sette) lavoratori disabili sul totale della compagine del personale prevista, risulta allora evidente che non è la mancata assunzione di lavoratori disabili e con essa la possibilità dell’operatore economico di godere di particolari sgravi e quindi di particolari vantaggi sotto il profilo del costo del personale ad aver “messo in crisi” l’esecuzione del contratto.
Infatti la compagine del personale necessaria all’esecuzione della prestazione, quantificata in corso di gara, non è stata neppure completata, mancando allo stato sedici lavoratori, con la conseguenza che la mancata assunzione degli stessi ha fatto sì che i relativi costi neppure gravassero sull’operatore economico, né in maniera piena in caso di lavoratori normodotati né in maniera ridotta in caso di lavoratori disabili.
In altre parole, il numero di lavoratori assunti risulta ben inferiore al numero massimo di lavoratori normodotati assumibile (ventitré/ventidue lavoratori ovvero ventinove lavoratori costituenti la compagine complessiva del personale meno sei/sette lavoratori disabili) al fine di conservare l’utile di impresa; pertanto la circostanza della mancata assunzione dei lavoratori disabili previsti risulta di per sé inidonea a dimostrare ex post l’anomalia della proposta formulata. Le cause della eventuale non corretta esecuzione contrattuale vanno quindi ricercate altrove, come ampiamente illustrato dalla controinteressata nell’ambito della documentazione prodotta.
22. Per le medesime ragioni, deve essere altresì respinta l'ulteriore istanza istruttoria formulata dalla ricorrente, in quanto relativa a documenti che non risultano rilevanti ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso.
23. Passando all’esame del ricorso RG n. 1058/2024, lo stesso risulta infondato nella parte in cui avanza, avverso il provvedimento di aggiudicazione, censure analoghe a quelle già esaminate e respinte; il medesimo ricorso risulta, invece, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte in cui contesta la posizione della seconda classificata, in quanto il mancato accoglimento delle censure formulate contro l’aggiudicazione non consentirebbe comunque alla ricorrente di conseguire tale bene della vita; risulta di conseguenza improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per le medesime ragioni il ricorso incidentale proposto dalla seconda classificata nell’ambito del medesimo giudizio.
24. In conclusione, confermata la riunione del ricorso RG n. 1061/2024 al ricorso RG n. 1058/2024:
- con riferimento al giudizio RG n. 1061/2024, il ricorso introduttivo è infondato e va respinto;
- con riferimento al giudizio RG n. 1058/2024, il ricorso introduttivo è in parte infondato e in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse mentre il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
25. Appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti, alla luce dei profili di peculiarità della controversia connessi alla complessità della vicenda sotto il profilo della articolazione del procedimento e delle valutazioni dallo stesso imposte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di ER (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, disposta la riunione del ricorso RG n. 1061/2024 al ricorso RG n. 1058/2024, respinge il ricorso introduttivo del giudizio RG n. 1061/2024, in parte respinge e in parte dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio RG n. 1058/2024 e dichiara infine improcedibile il ricorso incidentale relativo al medesimo giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele Esposito, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Esposito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO