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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/01/2024, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
5494/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5494/2021 r.g.a.c. avente ad oggetto risarcimento danni per diffamazione
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via A. De Gasperi n. 62, presso lo studio dell'avv.
Fabrizio Anania da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti
ATTORE
E
nata a [...] [...] (c.f. ) elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Torre del Greco alla via Delle Forze Armate n. 2, presso lo studio dell'avv. Anna
Torre da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del'11.10.2023, all'esito delle quali, con ordinanza del 13.10.2023, la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal 18.10.2023.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare non corrispondenti al vero gli scritti riportati dalla convenuta sulla sua pagina Facebook;
accertare la responsabilità della e CP_1
condannare la stessa al risarcimento per i danni materiali, esistenziali, biologici, morali, alla vita di relazione, da perdita di chance subiti dall'istante e quantificati in euro 52.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data del fatto sino all'effettivo soddisfo;
disporre la rimozione degli scritti diffamatori per cui è causa dal profilo della convenuta e da ogni altro sito di pertinenza ed inibire la diffusione ulteriore degli scritti in atti in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, fissando una somma di denaro ed emettendo condanna al pagamento della stessa
1 per ogni eventuale giorno di ritardo nella rimozione e per ogni singola violazione dell'inibitoria, impregiudicati ogni ulteriore azione o risarcimento del danno per ogni futura violazione o in caso di ritardo;
condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
In particolare, l'attore asseriva la sussistenza della responsabilità ai sensi degli artt. 595 c.p., 2043
e 2059 c.c. in capo alla convenuta. Nello specifico, l'istante assumeva di essere persona offesa dal reato di diffamazione aggravata ai sensi del comma 3 dell'art. 595 c.c., in quanto destinatario degli scritti pubblicati sul profilo Facebook riconducibile alla con cui quest'ultima criticava CP_1
l'operato del , anche quale Sindaco di Torre del Greco, in ordine alla gestione del servizio Parte_1
di rifiuti ed evocava talune vicende giudiziarie che lo avevano visto coinvolto.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale - premesso che il procedimento penale relativo al reato di cui all'art. 595 c.p. era stato oggetto di archiviazione (ordinanza GIP Tribunale di Torre
Annunziata dell'8.10.2021) - deduceva che i fatti riportati negli scritti in questione avevano avuto ad oggetto notizie già diffuse da svariate testate giornalistiche e che ella si era limitata ad esprimere una critica politica.
In particolare, la convenuta allegava di essere moderatrice di un gruppo Facebook avente ad oggetto prevalentemente la tematica della gestione dei rifiuti e quella ambientale;
di aver creato nel luglio 2020 il ” che aveva, altresì, presentato diverse candidature Organizzazione_1 per le elezioni a Sindaco del 2020 dell'area verde o comunque ambientalista;
specificava, dunque, che in tale contesto si inserivano gli scritti pubblicati su Facebook, per cui alcuna responsabilità poteva essere a lei addebitata, chiedendo il rigetto integrale della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Disposta con decreto depositato in data 28.03.2022 la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato - quale giudice della sezione del tribunale tabellarmente competente - all'udienza dell'1.06.2022 venivano assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; rigettate le istanze di prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 13.10.2023 depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.10.2023, veniva assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, le domande proposte da parte attrice sono infondate e devono essere rigettate, per le ragioni esposte nella motivazione che segue.
Preliminarmente, è opportuno analizzare la fattispecie criminosa prospettata da parte attrice e la cui sussistenza è al vaglio incidentale dell'odierno giudicante.
2 Il reato di diffamazione ai sensi dell'art. 595 c.p. si realizza laddove un soggetto offenda l'altrui reputazione comunicando con più persone. Ai fini della configurabilità del delitto in esame occorre che la persona offesa non sia presente al momento della realizzazione della condotta diffamatoria,
o almeno che essa non sia oggettivamente in grado di percepirla. Si preci sa, altresì, che la norma incriminatrice è volta a tutelare il diritto all'onore e alla reputazione inteso in senso oggettivo, ossia non come percezione che il soggetto passivo ha di sé, della propria sfera personale e morale, bensì come considerazione che lo stesso riscuote presso i membri della comunità di riferimento.
Con riferimento all'ipotesi aggravata di diffamazione “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” - nella specie mediante l'inserimento di un post su Facebook - disciplinata dall'art. 595, co. 3, c.p., di cui si chiede l'accertamento incidentale ai fini della condanna al risarcimento dei danni lamentati da parte attrice, assume un rilievo particolare la necessità di operare un bilanciamento tra il diritto di critica, in quanto direttamente tutelato dall'art. 21 della Costituzione quale espressione della libertà di manifestare il proprio pensiero, e i diritti individuali della persona riconosciuti dall'art. 2 Cost..
In particolare, il diritto di critica, al pari del diritto di cronaca, soggiace ai limiti interni della verità
o continenza sostanziale, della pertinenza e della correttezza espositiva o continenza formale, così come delineati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione partire dal 1984 e più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché ai limiti esterni rinvenibili negli interessi di pari rango, rispetto ai quali bisogna operare un bilanciamento, così come desumibili dall'art. 10, co. II, Cedu. Il mancato superamento di detti limiti costituisce, dunque, condizione necessaria affinché la condotta ritenuta diffamatoria possa essere scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p. (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1984 n. 5259; Cass. sez. III, n.1205 del 2007; Cass. sez. III,
n.12420 del 16.5.2008; Cass. sez. III, n.20285 del 4.10.2011; Cass. sez. III, n.14822 del 4.9.2012).
Segnatamente, “il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell 'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti. Ciò comporta che in tema di diritto di critica il requisito della verità è da intendere limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e della valutazioni espresse (Cassazione Penale, sez. V, 26 febbraio 2016, n.
26745). Da ciò consegue che, laddove alla narrazione di determinati fatti si unisca un'esposizione di carattere valutativo, rappresentativa di opinioni dell'autore, i parametri suddetti richiedono una valutazione diversa e più elastica, nonché più attenta al bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero.
3 Con riguardo al requisito della verità del fatto, si sottolinea che esso riveste “un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi al la persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di
"argumenta ad hominem" (Cassazione Penale, sez. V, 28 ottobre 2010, n. 4938).
Il requisito della continenza, nello specifico, assume un rilievo peculiare sia sotto l'aspetto formale della correttezza dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. Va osservato, infatti, che in caso di esercizio del diritto di critica, il limite in esame svolge un ruolo dirimente tra ciò che è lecito e ciò che invece è idoneo ad integrare una condotta diffamatoria: se, da un lato, si presuppone che il fatto o comportamento oggetto della critica corrisponda a verità - anche putativa purché appaia ragionevole in virtù delle fonti da cui proviene o di altre circostanze oggettive - è necessario, dall'altro, che l'autore dello scritto, pur potendo avvalersi di un linguaggio colorito o pungente, non trascenda mai in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi personali gratuiti, immotivati, puramente offensivi e diretti a colpire la dignità morale e professionale della persona presa di mira. A tal fine si rileva, altresì, che la valutazione della continenza va effettuata indagando l'effettivo interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma della interpretazione che di quel fatto l'autore pone in essere (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 20 gennaio 2015, n. 841; Cassazione Civile, sez. III, 15 gennaio 2002, n. 370; Cassazione
Penale, sez. V, 16 novembre 2004, n. 6419; Cassazione Penale, sez. V, 14 febbraio 2002, n.
20474 ;Tribunale di Grosseto, 13 ottobre 2016, n. 791; Tribunale di Bari, 14 ottobre 2016, n.
5219).
Nello specifico, perché sorga l'obbligo di risarcire il danno - patrimoniale e non patrimoniale - derivante da una diffamazione, è necessario che la persona diffamata sia espressamente nominata nello scritto o anche che, pur non essendo nominata, sia chiaramente ed univocamente identificabile (Cassazione Civile, sez. III, 28 settembre 2012, n. 16543). Più precisamente, la concreta possibilità di identificare la persona offesa nella pubblicazione diffamatoria, pur in mancanza della sua indicazione nominativa, va desunta dalla valutazione complessiva di una pluralità di elementi di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso (Cassazione Civile, sez. III, 28 settembre 2012, n. 16543).
4 Chiariti i consolidati principi generali a cui il Giudicante intende uniformarsi, la domanda è da ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata, non risultando ravvisabile una responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. in capo alla convenuta.
Infatti, applicando siffatti principi al caso di specie, è possibile concludere che i post pubblicati sul profilo Facebook pacificamente riconducibili alla convenuta e riguardanti espressamente l'attore, ritenuti da quest'ultimo offensivi della propria reputazione e dunque diffamatori, devono reputarsi rispondenti ai parametri di verità, pertinenza e continenza come sopra descritti, validi a ritenere operante la scriminante del diritto di critica, ai sensi dell'art. 51 c.p..
Nel dettaglio, il post non risulta violativo del parametro della verità del fatto così come sopra descritto: in particolare, i fatti riportati nei post attengono a vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto l'attore e che risultano già ben note all'opinione pubblica, come si evince dagli stralci di articoli di giornale afferenti ai medesimi fatti e depositati con la memoria istruttoria II termine di parte convenuta. Inoltre, non assumono rilievo le imprecisioni addebitate alla convenuta: ovvero che l'istante, nel 2017, quanto ricopriva la carica di Sindaco di Torre del Greco, non fu privato della libertà personale “in quanto sorpreso nel mentre intascava tangenti”, ma fu arrestato in forza di un'ordinanza di custodia cautelare per fatti per i quali pende attualmente processo penale;
che la condanna dell'attore per i delitti di abuso di ufficio e soppressione di atti non sarebbe stata confermata in via definitiva per intervenuta prescrizione dei suddetti reati.
Sul punto la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie che non alterino, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Sono da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio
l'offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto "vero" in maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno, all'esito di una valutazione del loro peso sull'intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo "falso" e, oltre che tale, diffamatorio”; “in tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, posto che la presenza di inesattezze e/o imprecisioni all'interno di un articolo non inficia automaticamente la verità del fatto narrato, impedendo l'operatività delle esimenti del diritto di cronaca e critica, è necessaria una valutazione complessiva della marginalità di tali inesattezze rispetto alla verità del fatto narrato;
tale valutazione non costituisce accertamento in fatto, ma giudizio di valore, e dunque di rilevanza giuridica, sindacabile in Cassazione” (cfr. Cassazione civile sez. III,
08/04/2020, n.7757).
Traslando tali principi al caso di specie, le menzionate inesattezze, interpretando complessivamente lo scritto pubblicato su Facebook e verificando l'effettività dei fatti narrati, non
5 sono tali da incidere sulla verità degli stessi in modo tale da causarne uno stravolgimento e renderli più gravi: la circostanza che sia stato riportato nel post che l'arresto del era avvenuto in Parte_1
flagranza di reato e non in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare non incide sul disvalore del fatto di reato per il quale si è proceduto;
neppure, poi, determina uno stravol gimento dei fatti la circostanza che per i reati sopra menzionati sia intervenuta pronuncia di proscioglimento per prescrizione, dal momento che tale decisione non è comunque tale da elidere la prova dei fatti materiali accertati nel corso del processo nei confronti di coloro che vi abbiano partecipato (in tal senso Cassazione civ. sez. 6 - 3, ordinanza n. 12973 del 30/06/2020).
Dunque, dalla lettura del post emerge l'intento di convogliare l'attenzione dei partecipanti al gruppo Facebook nell'ambito del quale esso risulta pubblicato, su tematiche di indiscussa rilevanza sociale ovvero quella della gestione dei rifiuti;
si rientra, quindi, pur sempre nell'ambito del diritto di critica, il quale, come già evidenziato, si concretizza nell'esposizione di opinioni, valutazioni, interpretazioni anche di carattere congetturale di fatti e comportamenti, che, per loro natura, non possono configurarsi come rigorosamente obiettive. Pertanto, se, come detto, “in tema di diritto di critica il requisito della verità è da intendere limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e della valutazioni espresse” (Cassazione Penale, sez. V, 26 febbraio
2016, n. 26745), non può che ritenersi tale requisito rispettato nel caso di specie.
Analoghe considerazioni valgono in ordine al requisito della continenza formale, la cui portata si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti, che sono raccontati per svolgere le censure che si vogliono esprimere (Cassazione Civile, 22 gennaio1996, n. 465). In primo luogo, bisogna osservare come la valutazione del carattere diffamatorio di uno scritto da parte dell'organo giudicante debba essere effettuata tenendo conto non solo delle singole espressioni utilizzate dallo scrivente in sé considerate, ma dell'intero contesto e delle complessive modalità attraverso cui il testo è redatto. L'elaborazione ermeneutica di legittimità giunge costantemente ad affermare che in tema di diffamazione l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico in quanto non hanno adeguati equivalenti (Cass. pen., Sez. 5, 29 novembre 2019-14 maggio 2020, n. 15089, rv. 279084; Cass. pen., Sez. 5, 19 febbraio-5 giugno 2020, n. 17243, rv. 279133; Cass. pen., Sez.
5, 14 aprile-21 luglio 2015, n. 31669, rv. 264442).
Nella specie, si ritiene che le espressioni utilizzate dalla convenuta, anche se evidentemente pungenti, sono volte a manifestare un dissenso rispetto ai comportamenti del soggetto preso di mira, nell'ambito di una critica all'operato politico del medesimo.
6 Il requisito della continenza formale va, poi, valutato tenendo conto anche della rilevanza sociale delle opinioni espresse e delle interpretazioni fornite e quindi conciliato con quello della pertinenza, che pare riscontrabile nel caso di specie, vista la notevole importanza delle tematiche trattate (smaltimento dei rifiuti). In termini analoghi si consideri Tribunale Udine, 22/09/2022,
n.1501, secondo cui “non risponde del reato di diffamazione a mezzo piattaforma internet, ex art.
595 c.p., quando pur se utilizzando toni sferzanti e epiteti veementi nei confronti della destinataria del post, i fatti rappresentati siano di interesse informativo della cittadinanza in ordine a problematiche effettivamente esistenti e localmente notori e conseguentemente privi della necessità di prova specifica”.
Per tutto quanto esposto, dunque, le domande vanno rigettate.
La soccombenza governa le spese di lite che si liquidano, ai sensi del DM n. 147 del 2022, in ragione del valore della controversia e in base ai parametri minimi tenuto conto dell'attività professionale effettivamente espletata nelle diverse fasi del processo, a carico di parte attrice in favore della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) rigetta le domande proposte;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 CP_1
giudizio che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie come per legge.
Torre Annunziata, 15.01.2024
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5494/2021 r.g.a.c. avente ad oggetto risarcimento danni per diffamazione
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via A. De Gasperi n. 62, presso lo studio dell'avv.
Fabrizio Anania da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti
ATTORE
E
nata a [...] [...] (c.f. ) elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Torre del Greco alla via Delle Forze Armate n. 2, presso lo studio dell'avv. Anna
Torre da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del'11.10.2023, all'esito delle quali, con ordinanza del 13.10.2023, la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal 18.10.2023.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare non corrispondenti al vero gli scritti riportati dalla convenuta sulla sua pagina Facebook;
accertare la responsabilità della e CP_1
condannare la stessa al risarcimento per i danni materiali, esistenziali, biologici, morali, alla vita di relazione, da perdita di chance subiti dall'istante e quantificati in euro 52.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data del fatto sino all'effettivo soddisfo;
disporre la rimozione degli scritti diffamatori per cui è causa dal profilo della convenuta e da ogni altro sito di pertinenza ed inibire la diffusione ulteriore degli scritti in atti in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, fissando una somma di denaro ed emettendo condanna al pagamento della stessa
1 per ogni eventuale giorno di ritardo nella rimozione e per ogni singola violazione dell'inibitoria, impregiudicati ogni ulteriore azione o risarcimento del danno per ogni futura violazione o in caso di ritardo;
condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
In particolare, l'attore asseriva la sussistenza della responsabilità ai sensi degli artt. 595 c.p., 2043
e 2059 c.c. in capo alla convenuta. Nello specifico, l'istante assumeva di essere persona offesa dal reato di diffamazione aggravata ai sensi del comma 3 dell'art. 595 c.c., in quanto destinatario degli scritti pubblicati sul profilo Facebook riconducibile alla con cui quest'ultima criticava CP_1
l'operato del , anche quale Sindaco di Torre del Greco, in ordine alla gestione del servizio Parte_1
di rifiuti ed evocava talune vicende giudiziarie che lo avevano visto coinvolto.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale - premesso che il procedimento penale relativo al reato di cui all'art. 595 c.p. era stato oggetto di archiviazione (ordinanza GIP Tribunale di Torre
Annunziata dell'8.10.2021) - deduceva che i fatti riportati negli scritti in questione avevano avuto ad oggetto notizie già diffuse da svariate testate giornalistiche e che ella si era limitata ad esprimere una critica politica.
In particolare, la convenuta allegava di essere moderatrice di un gruppo Facebook avente ad oggetto prevalentemente la tematica della gestione dei rifiuti e quella ambientale;
di aver creato nel luglio 2020 il ” che aveva, altresì, presentato diverse candidature Organizzazione_1 per le elezioni a Sindaco del 2020 dell'area verde o comunque ambientalista;
specificava, dunque, che in tale contesto si inserivano gli scritti pubblicati su Facebook, per cui alcuna responsabilità poteva essere a lei addebitata, chiedendo il rigetto integrale della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Disposta con decreto depositato in data 28.03.2022 la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato - quale giudice della sezione del tribunale tabellarmente competente - all'udienza dell'1.06.2022 venivano assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; rigettate le istanze di prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 13.10.2023 depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.10.2023, veniva assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, le domande proposte da parte attrice sono infondate e devono essere rigettate, per le ragioni esposte nella motivazione che segue.
Preliminarmente, è opportuno analizzare la fattispecie criminosa prospettata da parte attrice e la cui sussistenza è al vaglio incidentale dell'odierno giudicante.
2 Il reato di diffamazione ai sensi dell'art. 595 c.p. si realizza laddove un soggetto offenda l'altrui reputazione comunicando con più persone. Ai fini della configurabilità del delitto in esame occorre che la persona offesa non sia presente al momento della realizzazione della condotta diffamatoria,
o almeno che essa non sia oggettivamente in grado di percepirla. Si preci sa, altresì, che la norma incriminatrice è volta a tutelare il diritto all'onore e alla reputazione inteso in senso oggettivo, ossia non come percezione che il soggetto passivo ha di sé, della propria sfera personale e morale, bensì come considerazione che lo stesso riscuote presso i membri della comunità di riferimento.
Con riferimento all'ipotesi aggravata di diffamazione “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” - nella specie mediante l'inserimento di un post su Facebook - disciplinata dall'art. 595, co. 3, c.p., di cui si chiede l'accertamento incidentale ai fini della condanna al risarcimento dei danni lamentati da parte attrice, assume un rilievo particolare la necessità di operare un bilanciamento tra il diritto di critica, in quanto direttamente tutelato dall'art. 21 della Costituzione quale espressione della libertà di manifestare il proprio pensiero, e i diritti individuali della persona riconosciuti dall'art. 2 Cost..
In particolare, il diritto di critica, al pari del diritto di cronaca, soggiace ai limiti interni della verità
o continenza sostanziale, della pertinenza e della correttezza espositiva o continenza formale, così come delineati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione partire dal 1984 e più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché ai limiti esterni rinvenibili negli interessi di pari rango, rispetto ai quali bisogna operare un bilanciamento, così come desumibili dall'art. 10, co. II, Cedu. Il mancato superamento di detti limiti costituisce, dunque, condizione necessaria affinché la condotta ritenuta diffamatoria possa essere scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p. (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1984 n. 5259; Cass. sez. III, n.1205 del 2007; Cass. sez. III,
n.12420 del 16.5.2008; Cass. sez. III, n.20285 del 4.10.2011; Cass. sez. III, n.14822 del 4.9.2012).
Segnatamente, “il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell 'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti. Ciò comporta che in tema di diritto di critica il requisito della verità è da intendere limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e della valutazioni espresse (Cassazione Penale, sez. V, 26 febbraio 2016, n.
26745). Da ciò consegue che, laddove alla narrazione di determinati fatti si unisca un'esposizione di carattere valutativo, rappresentativa di opinioni dell'autore, i parametri suddetti richiedono una valutazione diversa e più elastica, nonché più attenta al bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero.
3 Con riguardo al requisito della verità del fatto, si sottolinea che esso riveste “un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi al la persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di
"argumenta ad hominem" (Cassazione Penale, sez. V, 28 ottobre 2010, n. 4938).
Il requisito della continenza, nello specifico, assume un rilievo peculiare sia sotto l'aspetto formale della correttezza dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. Va osservato, infatti, che in caso di esercizio del diritto di critica, il limite in esame svolge un ruolo dirimente tra ciò che è lecito e ciò che invece è idoneo ad integrare una condotta diffamatoria: se, da un lato, si presuppone che il fatto o comportamento oggetto della critica corrisponda a verità - anche putativa purché appaia ragionevole in virtù delle fonti da cui proviene o di altre circostanze oggettive - è necessario, dall'altro, che l'autore dello scritto, pur potendo avvalersi di un linguaggio colorito o pungente, non trascenda mai in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi personali gratuiti, immotivati, puramente offensivi e diretti a colpire la dignità morale e professionale della persona presa di mira. A tal fine si rileva, altresì, che la valutazione della continenza va effettuata indagando l'effettivo interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma della interpretazione che di quel fatto l'autore pone in essere (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 20 gennaio 2015, n. 841; Cassazione Civile, sez. III, 15 gennaio 2002, n. 370; Cassazione
Penale, sez. V, 16 novembre 2004, n. 6419; Cassazione Penale, sez. V, 14 febbraio 2002, n.
20474 ;Tribunale di Grosseto, 13 ottobre 2016, n. 791; Tribunale di Bari, 14 ottobre 2016, n.
5219).
Nello specifico, perché sorga l'obbligo di risarcire il danno - patrimoniale e non patrimoniale - derivante da una diffamazione, è necessario che la persona diffamata sia espressamente nominata nello scritto o anche che, pur non essendo nominata, sia chiaramente ed univocamente identificabile (Cassazione Civile, sez. III, 28 settembre 2012, n. 16543). Più precisamente, la concreta possibilità di identificare la persona offesa nella pubblicazione diffamatoria, pur in mancanza della sua indicazione nominativa, va desunta dalla valutazione complessiva di una pluralità di elementi di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso (Cassazione Civile, sez. III, 28 settembre 2012, n. 16543).
4 Chiariti i consolidati principi generali a cui il Giudicante intende uniformarsi, la domanda è da ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata, non risultando ravvisabile una responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. in capo alla convenuta.
Infatti, applicando siffatti principi al caso di specie, è possibile concludere che i post pubblicati sul profilo Facebook pacificamente riconducibili alla convenuta e riguardanti espressamente l'attore, ritenuti da quest'ultimo offensivi della propria reputazione e dunque diffamatori, devono reputarsi rispondenti ai parametri di verità, pertinenza e continenza come sopra descritti, validi a ritenere operante la scriminante del diritto di critica, ai sensi dell'art. 51 c.p..
Nel dettaglio, il post non risulta violativo del parametro della verità del fatto così come sopra descritto: in particolare, i fatti riportati nei post attengono a vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto l'attore e che risultano già ben note all'opinione pubblica, come si evince dagli stralci di articoli di giornale afferenti ai medesimi fatti e depositati con la memoria istruttoria II termine di parte convenuta. Inoltre, non assumono rilievo le imprecisioni addebitate alla convenuta: ovvero che l'istante, nel 2017, quanto ricopriva la carica di Sindaco di Torre del Greco, non fu privato della libertà personale “in quanto sorpreso nel mentre intascava tangenti”, ma fu arrestato in forza di un'ordinanza di custodia cautelare per fatti per i quali pende attualmente processo penale;
che la condanna dell'attore per i delitti di abuso di ufficio e soppressione di atti non sarebbe stata confermata in via definitiva per intervenuta prescrizione dei suddetti reati.
Sul punto la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie che non alterino, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Sono da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio
l'offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto "vero" in maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno, all'esito di una valutazione del loro peso sull'intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo "falso" e, oltre che tale, diffamatorio”; “in tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, posto che la presenza di inesattezze e/o imprecisioni all'interno di un articolo non inficia automaticamente la verità del fatto narrato, impedendo l'operatività delle esimenti del diritto di cronaca e critica, è necessaria una valutazione complessiva della marginalità di tali inesattezze rispetto alla verità del fatto narrato;
tale valutazione non costituisce accertamento in fatto, ma giudizio di valore, e dunque di rilevanza giuridica, sindacabile in Cassazione” (cfr. Cassazione civile sez. III,
08/04/2020, n.7757).
Traslando tali principi al caso di specie, le menzionate inesattezze, interpretando complessivamente lo scritto pubblicato su Facebook e verificando l'effettività dei fatti narrati, non
5 sono tali da incidere sulla verità degli stessi in modo tale da causarne uno stravolgimento e renderli più gravi: la circostanza che sia stato riportato nel post che l'arresto del era avvenuto in Parte_1
flagranza di reato e non in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare non incide sul disvalore del fatto di reato per il quale si è proceduto;
neppure, poi, determina uno stravol gimento dei fatti la circostanza che per i reati sopra menzionati sia intervenuta pronuncia di proscioglimento per prescrizione, dal momento che tale decisione non è comunque tale da elidere la prova dei fatti materiali accertati nel corso del processo nei confronti di coloro che vi abbiano partecipato (in tal senso Cassazione civ. sez. 6 - 3, ordinanza n. 12973 del 30/06/2020).
Dunque, dalla lettura del post emerge l'intento di convogliare l'attenzione dei partecipanti al gruppo Facebook nell'ambito del quale esso risulta pubblicato, su tematiche di indiscussa rilevanza sociale ovvero quella della gestione dei rifiuti;
si rientra, quindi, pur sempre nell'ambito del diritto di critica, il quale, come già evidenziato, si concretizza nell'esposizione di opinioni, valutazioni, interpretazioni anche di carattere congetturale di fatti e comportamenti, che, per loro natura, non possono configurarsi come rigorosamente obiettive. Pertanto, se, come detto, “in tema di diritto di critica il requisito della verità è da intendere limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e della valutazioni espresse” (Cassazione Penale, sez. V, 26 febbraio
2016, n. 26745), non può che ritenersi tale requisito rispettato nel caso di specie.
Analoghe considerazioni valgono in ordine al requisito della continenza formale, la cui portata si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti, che sono raccontati per svolgere le censure che si vogliono esprimere (Cassazione Civile, 22 gennaio1996, n. 465). In primo luogo, bisogna osservare come la valutazione del carattere diffamatorio di uno scritto da parte dell'organo giudicante debba essere effettuata tenendo conto non solo delle singole espressioni utilizzate dallo scrivente in sé considerate, ma dell'intero contesto e delle complessive modalità attraverso cui il testo è redatto. L'elaborazione ermeneutica di legittimità giunge costantemente ad affermare che in tema di diffamazione l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico in quanto non hanno adeguati equivalenti (Cass. pen., Sez. 5, 29 novembre 2019-14 maggio 2020, n. 15089, rv. 279084; Cass. pen., Sez. 5, 19 febbraio-5 giugno 2020, n. 17243, rv. 279133; Cass. pen., Sez.
5, 14 aprile-21 luglio 2015, n. 31669, rv. 264442).
Nella specie, si ritiene che le espressioni utilizzate dalla convenuta, anche se evidentemente pungenti, sono volte a manifestare un dissenso rispetto ai comportamenti del soggetto preso di mira, nell'ambito di una critica all'operato politico del medesimo.
6 Il requisito della continenza formale va, poi, valutato tenendo conto anche della rilevanza sociale delle opinioni espresse e delle interpretazioni fornite e quindi conciliato con quello della pertinenza, che pare riscontrabile nel caso di specie, vista la notevole importanza delle tematiche trattate (smaltimento dei rifiuti). In termini analoghi si consideri Tribunale Udine, 22/09/2022,
n.1501, secondo cui “non risponde del reato di diffamazione a mezzo piattaforma internet, ex art.
595 c.p., quando pur se utilizzando toni sferzanti e epiteti veementi nei confronti della destinataria del post, i fatti rappresentati siano di interesse informativo della cittadinanza in ordine a problematiche effettivamente esistenti e localmente notori e conseguentemente privi della necessità di prova specifica”.
Per tutto quanto esposto, dunque, le domande vanno rigettate.
La soccombenza governa le spese di lite che si liquidano, ai sensi del DM n. 147 del 2022, in ragione del valore della controversia e in base ai parametri minimi tenuto conto dell'attività professionale effettivamente espletata nelle diverse fasi del processo, a carico di parte attrice in favore della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) rigetta le domande proposte;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 CP_1
giudizio che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie come per legge.
Torre Annunziata, 15.01.2024
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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