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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/07/2024, n. 7007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7007 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 42887/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Amina Simonetti Presidente dott.ssa Daniela Marconi Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42887/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FROJO DONATELLA Parte_1
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. CROCI ALESSANDRA CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da atto introduttivo del giudizio, da intendersi qui integralmente richiamato
La convenuta ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale: accertata e dichiarata la nullità della delibera dell'assemblea dei soci di Parte_1 in data 24/07/2020, nella parte in cui stabilisce “la copertura con mezzi propri” delle perdite di esercizio per gli anni 2018 e 2019 da parte del socio e delle decisioni CP_1 assunte nella medesima adunanza connesse e conseguenti, rigettare le domande avversarie in quanto infondata in fatto e in diritto;
accertata la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di parte attrice, condannare
[...]
al risarcimento dei danni da quantificarsi in base alla misura dei Controparte_2 compensi liquidabili in relazione al valore della causa e comunque in via equitativa. pagina 1 di 4 Con vittoria di spese e competenza professionali pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le vicende processuali
La presente controversia ha origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo m. 787/2020 - emesso dalla Sezione lavoro di questo Ufficio a favore di per un credito maturato per CP_1 mancate retribuzioni a favore di contro CP_1 Parte_1
Opponendosi, quest'ultima-oltre a chiedere la revoca del provvedimento monitorio- ha svolto domanda riconvenzionale diretta alla condanna di controparte dell'importo di € 5.606,00 asseritamente dovuto di volta in qualità di socio di minoranza Parte_2 dell'opponente- al fine di ripianare le perdite sociali, che ha opposto, che ha opposto in compensazione. Il giudice del lavoro ha provveduto a separare la domanda relativa ai crediti giuslavoristici- che è stata poi definita con il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio- dalla domanda riconvenzionale relativa al rapporto sociale, rimettendola alla Sezione Impresa.
Riassunta dunque la causa innanzi a questo Ufficio limitatamente alla pretesa creditoria vantata dalla società nei confronti del convenuto, la prima non ha depositato ulteriori memorie difensive mentre il convenuto ha depositato la memoria ex art .183, comma 6, n. 1, c.p.c. All'esito, la causa è stata rimessa dal giudice istruttore in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Motivi della decisione
2.1. La domanda attorea va rigettata non sussistendo alcun titolo a fondamento della pretesa creditoria, che troverebbe la sua asserita causa petendi nell'obbligo del socio di una società a responsabilità limitata di ripianare le perdite sociali.
Invero: a) nessuna disposizione di legge obbliga il socio di una società di capitali di ripianare le perdite. il rimedio, in caso di perdita del capitale sociale oltre un terzo, è quello cristallizzato dall'art. 2482 ter c.c. che impone all'organo gestorio di convocare senza indugio l'assemblea per le relative determinazioni, ovvero la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del capitale sociale, rispetto al quale i soci possono esercitare il diritto di opzione.
Al socio è riservato dunque il diritto- e non ci certo un obbligo- di sottoscrivere il capitale sociale, neppure nel caso di ricapitalizzazione obbligatoria;
b) la delibera assembleare che, in violazione di tali principi e delle specifiche prerogative patrimoniali personali dei soci- uti singoli- imponga a quest'ultimo di ripianare le perdite va ritenuta nulla per impossibilità giuridica dell'oggetto ex art. 2379 c.c., ipotesi alla quale gli interpreti riconducono l'ipotesi di delibere adottate in materie che esulano dalle sue competenze (Cass. 20597/2010).
Si tratta invero delle ipotesi in cui la delibera confligga con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni
Dallo scopo economico del rapporto sociale (Trib. Roma. 12.20.2020).
Nel caso in esame, dunque, la delibera assembleare adottata in data 24.7.2020 di
[...]
che -a maggioranza e senza la partecipazione del socio di minoranza- ha imposto Parte_1 a quest'ultimo di ripianare le perdite, va ritenuta priva di effetti in quanto affetta da nullità assoluta per le ragioni sopra esposte.
pagina 3 di 4 La pretesa attorea va quindi rigettata.
2.2. Per completezza;
nell'atto di citazione in opposizione la società aveva accennato altresì' a pretesi crediti verso l'ex socio di minoranza maturati per indebito utilizzo della carta prepagata intestata alla società: tale pretesa non si è tuttavia convertita in una specifica domanda (cfr. le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio) ed in ogni caso i documenti versati innanzi alla Sezione Lavoro a supporto di tale doglianza non sono stati ridepositati in questa sede, a seguito della separazione e della nuova iscrizione a ruolo.
3. la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. fourmulata dal convenuto
La condotta dell'attrice che ha introdotto una domanda del tutto pretestuosa, fondata su un titolo ictu oculi viziato di nullità, costringendo la controparte a difendersi non solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche nel separato giudizio iscritto a seguito della separazione operata dall'autorità giudiziaria ex art. 103 c.p.c., disinteressandosi poi al giudizio e non depositando ulteriori difese, risponde per responsabilità aggravata e va dunque condannata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Va in proposito rammentato che la difesa dell'attrice è comparsa nella sola udienza del 14.9.2022, chiedendo un rinvio per revoca del mancato al difensore. Nonostante il rinvio per la precisazione delle conclusioni al successivo 27.3.2024, nessuno è comparso per l'attrice neppure in sede di remissione della causa in decisione. In via equitativa, la relativa condanna viene quantificata nell'importo di un terzo delle spese di lite.
4. le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della rapida scansione del giudizio e della relativa semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
dispone:
1. Rigetta la domanda dell'attrice per i motivi indicati in narrativa;
2. condanna l'attrice alle spese di lite a favore del convenuto, liquidate in 6.000,00 di cui € 5.077,00 per compensi ed il residuo per spese, oltre IVA se dovuta, CPA e spese di registrazione 3. Condanna l'attrice ex art 96 c.p.c. al pagamento dell'importo di € 2.000,00 a favore del convenuto
Così deciso in Milano, 11 luglio 2024
Il Presidente dott.ssa Amina Simonetti
Il giudice relatore dott.ssa Alima Zana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Amina Simonetti Presidente dott.ssa Daniela Marconi Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42887/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FROJO DONATELLA Parte_1
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. CROCI ALESSANDRA CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da atto introduttivo del giudizio, da intendersi qui integralmente richiamato
La convenuta ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale: accertata e dichiarata la nullità della delibera dell'assemblea dei soci di Parte_1 in data 24/07/2020, nella parte in cui stabilisce “la copertura con mezzi propri” delle perdite di esercizio per gli anni 2018 e 2019 da parte del socio e delle decisioni CP_1 assunte nella medesima adunanza connesse e conseguenti, rigettare le domande avversarie in quanto infondata in fatto e in diritto;
accertata la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di parte attrice, condannare
[...]
al risarcimento dei danni da quantificarsi in base alla misura dei Controparte_2 compensi liquidabili in relazione al valore della causa e comunque in via equitativa. pagina 1 di 4 Con vittoria di spese e competenza professionali pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le vicende processuali
La presente controversia ha origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo m. 787/2020 - emesso dalla Sezione lavoro di questo Ufficio a favore di per un credito maturato per CP_1 mancate retribuzioni a favore di contro CP_1 Parte_1
Opponendosi, quest'ultima-oltre a chiedere la revoca del provvedimento monitorio- ha svolto domanda riconvenzionale diretta alla condanna di controparte dell'importo di € 5.606,00 asseritamente dovuto di volta in qualità di socio di minoranza Parte_2 dell'opponente- al fine di ripianare le perdite sociali, che ha opposto, che ha opposto in compensazione. Il giudice del lavoro ha provveduto a separare la domanda relativa ai crediti giuslavoristici- che è stata poi definita con il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio- dalla domanda riconvenzionale relativa al rapporto sociale, rimettendola alla Sezione Impresa.
Riassunta dunque la causa innanzi a questo Ufficio limitatamente alla pretesa creditoria vantata dalla società nei confronti del convenuto, la prima non ha depositato ulteriori memorie difensive mentre il convenuto ha depositato la memoria ex art .183, comma 6, n. 1, c.p.c. All'esito, la causa è stata rimessa dal giudice istruttore in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Motivi della decisione
2.1. La domanda attorea va rigettata non sussistendo alcun titolo a fondamento della pretesa creditoria, che troverebbe la sua asserita causa petendi nell'obbligo del socio di una società a responsabilità limitata di ripianare le perdite sociali.
Invero: a) nessuna disposizione di legge obbliga il socio di una società di capitali di ripianare le perdite. il rimedio, in caso di perdita del capitale sociale oltre un terzo, è quello cristallizzato dall'art. 2482 ter c.c. che impone all'organo gestorio di convocare senza indugio l'assemblea per le relative determinazioni, ovvero la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del capitale sociale, rispetto al quale i soci possono esercitare il diritto di opzione.
Al socio è riservato dunque il diritto- e non ci certo un obbligo- di sottoscrivere il capitale sociale, neppure nel caso di ricapitalizzazione obbligatoria;
b) la delibera assembleare che, in violazione di tali principi e delle specifiche prerogative patrimoniali personali dei soci- uti singoli- imponga a quest'ultimo di ripianare le perdite va ritenuta nulla per impossibilità giuridica dell'oggetto ex art. 2379 c.c., ipotesi alla quale gli interpreti riconducono l'ipotesi di delibere adottate in materie che esulano dalle sue competenze (Cass. 20597/2010).
Si tratta invero delle ipotesi in cui la delibera confligga con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni
Dallo scopo economico del rapporto sociale (Trib. Roma. 12.20.2020).
Nel caso in esame, dunque, la delibera assembleare adottata in data 24.7.2020 di
[...]
che -a maggioranza e senza la partecipazione del socio di minoranza- ha imposto Parte_1 a quest'ultimo di ripianare le perdite, va ritenuta priva di effetti in quanto affetta da nullità assoluta per le ragioni sopra esposte.
pagina 3 di 4 La pretesa attorea va quindi rigettata.
2.2. Per completezza;
nell'atto di citazione in opposizione la società aveva accennato altresì' a pretesi crediti verso l'ex socio di minoranza maturati per indebito utilizzo della carta prepagata intestata alla società: tale pretesa non si è tuttavia convertita in una specifica domanda (cfr. le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio) ed in ogni caso i documenti versati innanzi alla Sezione Lavoro a supporto di tale doglianza non sono stati ridepositati in questa sede, a seguito della separazione e della nuova iscrizione a ruolo.
3. la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. fourmulata dal convenuto
La condotta dell'attrice che ha introdotto una domanda del tutto pretestuosa, fondata su un titolo ictu oculi viziato di nullità, costringendo la controparte a difendersi non solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche nel separato giudizio iscritto a seguito della separazione operata dall'autorità giudiziaria ex art. 103 c.p.c., disinteressandosi poi al giudizio e non depositando ulteriori difese, risponde per responsabilità aggravata e va dunque condannata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Va in proposito rammentato che la difesa dell'attrice è comparsa nella sola udienza del 14.9.2022, chiedendo un rinvio per revoca del mancato al difensore. Nonostante il rinvio per la precisazione delle conclusioni al successivo 27.3.2024, nessuno è comparso per l'attrice neppure in sede di remissione della causa in decisione. In via equitativa, la relativa condanna viene quantificata nell'importo di un terzo delle spese di lite.
4. le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della rapida scansione del giudizio e della relativa semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
dispone:
1. Rigetta la domanda dell'attrice per i motivi indicati in narrativa;
2. condanna l'attrice alle spese di lite a favore del convenuto, liquidate in 6.000,00 di cui € 5.077,00 per compensi ed il residuo per spese, oltre IVA se dovuta, CPA e spese di registrazione 3. Condanna l'attrice ex art 96 c.p.c. al pagamento dell'importo di € 2.000,00 a favore del convenuto
Così deciso in Milano, 11 luglio 2024
Il Presidente dott.ssa Amina Simonetti
Il giudice relatore dott.ssa Alima Zana
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