TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/05/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
2729/24 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2729/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Casavecchia Riccardo, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Tofanelli Alessandro, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio contratto il 29/08/1999 in Terni (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli il Persona_1
05/05/2002 in Narni (TR) ad oggi maggiorenne e il Persona_2
04/05/2008 in Narni (TR) e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.
2. lett.b) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Parte_1 procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare, l'intera percezione dell'assegno unico familiare in favore della sig.ra
CP_1
c) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_2 entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, come da decreto di omologa dell'accordo di separazione consensuale;
d) confermare in favore della sig.ra il diritto a percepire l'assegno di Controparte_1 divorzio dell'importo di € 400 (quattrocentoeuro/00) mensili da porsi a carico del sig.
Parte_1
e) Confermare in capo al sig. ed in favore della sig.ra Parte_1
l'obbligo di corresponsione di apposito assegno di mantenimento in Controparte_1 favore di ciascun figlio minore o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficienti pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili per ciascun figlio, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 60% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Terni;
f) confermare come da accordi intercorrenti tra le parti, il versamento dei rispettivi assegni in favore della sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese;
CP_1
g) la sig.ra si impegna alla restituzione al sig. delle seguenti cose CP_1 Pt_1 dal medesimo richieste: vestiario residuo, stereo musicale e oro.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29/08/1999 in
Terni tra e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 133, parte II, Serie A, Uff. 1, anno 1999);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2729/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Casavecchia Riccardo, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Tofanelli Alessandro, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio contratto il 29/08/1999 in Terni (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli il Persona_1
05/05/2002 in Narni (TR) ad oggi maggiorenne e il Persona_2
04/05/2008 in Narni (TR) e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.
2. lett.b) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Parte_1 procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare, l'intera percezione dell'assegno unico familiare in favore della sig.ra
CP_1
c) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_2 entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, come da decreto di omologa dell'accordo di separazione consensuale;
d) confermare in favore della sig.ra il diritto a percepire l'assegno di Controparte_1 divorzio dell'importo di € 400 (quattrocentoeuro/00) mensili da porsi a carico del sig.
Parte_1
e) Confermare in capo al sig. ed in favore della sig.ra Parte_1
l'obbligo di corresponsione di apposito assegno di mantenimento in Controparte_1 favore di ciascun figlio minore o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficienti pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili per ciascun figlio, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 60% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Terni;
f) confermare come da accordi intercorrenti tra le parti, il versamento dei rispettivi assegni in favore della sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese;
CP_1
g) la sig.ra si impegna alla restituzione al sig. delle seguenti cose CP_1 Pt_1 dal medesimo richieste: vestiario residuo, stereo musicale e oro.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29/08/1999 in
Terni tra e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 133, parte II, Serie A, Uff. 1, anno 1999);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti