Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 60/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 8 febbraio 2024, da
, rappresentato e difeso, come da procura unita al ricorso Parte_1 in primo grado, dagli avvocati Claudio Cesare Ceriani (pec:
e Maurizio Ennio Santelli (pec: Email_1 pecavvocati.it), Email_2 Email_3 appellante contro
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., Sig. , rappresentata e difesa ai fini del presente CP_2 atto – come da mandato rilasciato su foglio separato trasmesso in copia informatica autenticata con firma digitale, come da normativa sul Processo Civile
Telematico – dall'avv. Caterina Dal Mas e dall'avv. Marialucrezia Turco (pec:
, Email_4 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 520/2023 d.d.
08.09.2023, non notificata
In punto: accertamento rapporto di lavoro subordinato, impugnazione licenziamento e differenze retributive
1
APPELLANTE:
Nel merito, in riforma della sentenza appellata, - accertare che il rapporto contrattuale intercorso fra le parti dal 1.6.2016 al 15.6.2022, o per il diverso periodo ritenuto, è un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure, in subordine, che a tale rapporto contrattuale si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2 Dlgs. 81/2015; Sulle retribuzioni, - condannare la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di £ (sterline britanniche) 108.172, oppure alla somma diversa ritenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- accertato il diritto al trattamento di fine rapporto, condannare la convenuta al pagamento della somma di £ 30.000 o del diverso importo ritenuto, in favore del ricorrente;
Sulla cessazione del rapporto, In via principale - qualificato come licenziamento il recesso della convenuta del 15.6.2022, - accertato il carattere ritorsivo di tale licenziamento, condannare la società convenuta, ai sensi dell'art. 2 Dlgs.
23/2015, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, e perciò pari ad € 6.250 mensili, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello della sentenza, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con la condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. - accertato il carattere ritorsivo del licenziamento, condannare altresì la convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione per un importo pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e perciò pari ad € 93.750 o al diverso importo ritenuto;
In via subordinata, - ritenuto illegittimo il licenziamento ai sensi dell'art. 3, comma 2, Dlgs. 23/2015, annullare il licenziamento e condannare la convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino
a quello della sentenza, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire, in ogni caso non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e perciò al saggio mensile di € 6.250, condannando la convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della sentenza, con la condanna al pagamento dell'indennità
2 sostitutiva della reintegrazione per l'importo di € 93.750 come al punto che precede della domanda. in ulteriore subordine, - ritenuto illegittimo ai sensi dell'art. 3, comma
1, Dlgs. 23/2015, il licenziamento del 15.6.2022, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e perciò al saggio mensile di € 6.250 o del diverso ritenuto, con la condanna al pagamento dell'indennità di mancato preavviso pari
a £ 31.250 o pari a £ 18.750 o al diverso importo ritenuto. In ulteriore subordine, - condannare la convenuta al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, e perciò al saggio mensile di € 6.250 mensile o del diverso importo ritenuto, con la condanna al pagamento dell'indennità di mancato preavviso pari a £ 31.250 o pari a £ 18.750 o al diverso importo ritenuto. in ulteriore subordine, - condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 9 Dlgs. 23/2015, al pagamento di un'indennità non inferiore
a tre e non superiore a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, e perciò al saggio mensile di € 6.250 mensile o del diverso importo ritenuto, con la condanna al pagamento dell'indennità di mancato preavviso pari a £ 31.250 o pari a £ 18.750 o al diverso importo ritenuto. In ulteriore subordine, - condannare la convenuta al pagamento delle retribuzioni o compensi mancati dalla data della cessazione del rapporto al giugno 2024 o alla diversa data ritenuta, all'indicato saggio mensile di € 6.250 o al diverso importo mensile ritenuto. In ogni caso - condannare la convenuta alla rifusione delle spese legali del doppio grado in favore dell'appellante”.
APPELLATA:
Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per tutte le ragioni sopra esposte.
Rigettarsi l'appello proposto in quanto infondato;
per l'effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di Venezia Sezione Lavoro n. 520/2023. Condannarsi controparte alla rifusione dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia - dopo aver istruito la causa con l'assunzione dell'interrogatorio delle parti e con l'acquisizione di documenti - rigettava le domande proposte dal ricorrente, cittadino britannico, nei confronti della convenuta Controparte_3
[..
[...] con compensazione delle spese di lite per “la natura e la complessità delle
[...] questioni”.
Questa la vicenda processuale quale descritta nella sentenza gravata:
, sul presupposto di aver prestato la propria attività lavorativa di Parte_1 natura subordinata per la società ricoprendo un ruolo Controparte_1 direttivo commerciale dal 1°.
6.2016 al 15.6.2022 e venendo sottoposto al potere direttivo ed organizzativo dapprima dei sigg. e e successivamente CP_4 CP_5 del Managin Director sig. , chiede la corresponsione delle differenze retributive Pt_2 maturate, a fronte dell'illegittima decurtazione stipendiale operata dalla convenuta,
e del TFR e, in ogni caso, il pagamento degli “insoluti” pari a € 38.574,00.
Il ricorrente chiede altresì le tutele legislative previste per il preteso recesso della società del 15.6.2022 o, in subordine, ove si ritenga che il rapporto sia cessato a seguito di dimissioni, il risarcimento del danno stante la giusta causa delle stesse.
Parte convenuta contesta estesamente le pretese attoree, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso”.
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure evidenziava l'insussistenza dei caratteri della subordinazione o di collaborazione continuativa etero-organizzata ex art. 2 del D.Lgs 81/2015, non essendo emersa, nell'attività istruttoria espletata, la presenza di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
In merito al contratto sottoscritto a maggio 2016, sottolineava che lo stesso è stato sottoscritto da “CEO ” e che dalla visura Per_1 Parte_3 camerale prodotta “risulta esclusivamente che detiene parte del Controparte_6 capitale sociale di WHL, ma non per questo risulta provata la sussistenza del gruppo, di cui avrebbe fatto parte anche la resistente. Se così è, il contratto stipulato con il
Sig. non può impegnare la convenuta”, rilevando, altresì, che parte CP_4 ricorrente non ha dedotto e fornito prova alcuna dell'esistenza di un'unica figura imprenditoriale a cui imputare il preteso rapporto di lavoro.
Con specifico riferimento alla natura subordinata del rapporto rilevava che:
secondo quando dallo stesso affermato, ha sempre lavorato da casa a Pt_1
Londra, “quando non era in giro per il mondo”, con propri strumenti di lavoro. Posto che il ricorrente lavorava dal proprio domicilio non è dato capire, e nulla si dice sul punto nell'atto introduttivo, come potesse essere effettuato il controllo dall'Italia
4 sull'effettività della prestazione e sull'orario. Il ricorrente asserisce di aver partecipato a riunioni presso la sede di WHL in Italia, ma omette del tutto di indicare in quali occasioni avrebbe partecipato alle pretese riunioni. Asserisce di essere stato diretto dal sig. , ma proprio la cadenza delle mail prodotte, non più di una al CP_4 mese (v. doc. 6 ricorso), in cui indica le proprie iniziative commerciali, Pt_1 evidenzia che gli scambi e i passaggi di informazioni non erano certamente quotidiani e nemmeno frequenti. Manca in sostanza totalmente la prova non solo dell'inserimento del ricorrente nella realtà aziendale ma altresì di qualsivoglia controllo, riconducibile ad una forma di subordinazione attenuata”.
Anche con riguardo al contratto sottoscritto a maggio 2019 il giudice di prime cure rilevava l'assenza degli indici tipici della subordinazione o delle collaborazioni ex art. 2 D.Lgs 81/2015 esponendo, altresì, che: “né assume carattere dirimente la circostanza che nel contratto del 2019 venga previsto in compenso annuo di £ 75,000, da corrispondersi in rate mensili tramite fattura, potendo lo stesso ben conciliarsi anche con il rapporto di consulenza con la società inglese. Resta infine da precisare che, come esattamente rilevato da parte convenuta, era dedita all'attività di ricerca commerciale non solo Controparte_7 per la convenuta ma anche per altre società concorrenti (come emerge chiaramente dal sito della società, v. doc. 2 convenuta) e la circostanza è ovviamente incompatibile con l'asserita natura subordinata del rapporto”.
Concludeva per la sussistenza, nel caso di specie, di un contratto di consulenza commerciale.
2. Impugna la sentenza svolgendo cinque (5) motivi di appello. Parte_1
2.1. Con il primo motivo si duole della errata ricostruzione del fatto relativo alla riferibilità a della sottoscrizione del contratto del 10.05.2016. CP_8
Evidenzia, in particolare, che il contratto è sottoscritto da direttore Per_1 generale di il quale al momento della firma, ha apposto il timbro con CP_8 la dicitura “ – ”. Controparte_1 Per_1
2.2. Con il secondo motivo rileva l'errata ricostruzione del fatto relativo alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in favore di CP_8
In particolare, rileva la mancata e/o erronea valutazione del materiale probatorio prodotto in atti e la mancata ammissione alla prova orale.
5 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 115, 132, 244, 420 e 421
c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 24 e 111 Cost., con riferimento allo stesso capo della sentenza oggetto del secondo motivo.
Evidenzia la mancata ammissione alla prova orale sui punti da 7 a 13 del ricorso in primo grado e la mancata motivazione sull'irrilevanza della prova testimoniale, con conseguente violazione del proprio diritto di difesa.
2.4. Con il quarto motivo si duole della errata ricostruzione del fatto relativo alle modalità di svolgimento del servizio lavorativo posteriore alla stipula del secondo contratto evidenziando che le modalità lavorative sono rimaste invariate nel passaggio dal primo al secondo contratto e che sette mesi prima della cessazione del rapporto, il ricorrente operava esclusivamente per CP_8
2.5. Con il quinto motivo censura la sentenza per violazione dell'art. 115 e 420 c.p.c. con riferimento allo stesso capo della sentenza di cui al motivo precedente.
Rileva, in particolare, che all'udienza del 12.04.2023 il ricorrente ha esibito e offerto la produzione di tutte le fatture emesse da Controparte_7 attestanti la circostanza che il nel corso dell'intero rapporto di lavoro, Pt_1 ha operato esclusivamente per lamentando altresì, la mancata CP_8 ammissione del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure
3. Radicatosi il contradditorio eccepisce, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 434
c.p.c. per avere l'appellante svolto il suo gravame in maniera del tutto generica, proponendo censure confuse ed inconferenti e conclude comunque nel merito per il suo rigetto.
3.1. Sul primo e sul secondo motivo di appello evidenzia l'omessa indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione.
3.2. Sul terzo motivo di appello rileva che l'interrogatorio formale esperito (in uno con i documenti in atti) hanno confermato il mancato assoggettamento del ricorrente alle direttive, agli ordini e ai controlli della società resistente, elemento imprescindibile per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. e/o rientrante nella fattispecie di cui all'art. 3 del D.Lgs
81/2015 con conseguente irrilevanza di ulteriori indagini istruttorie.
6 3.3. Sul quarto motivo evidenzia che controparte non ha allegato alcun fatto, episodio che avrebbero consentito di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
3.4. Sul quinto motivo deduce che l'acquisizione di tale documentazione era stata impedita dalle eccezioni sollevate da parte resistente, che aveva rilevato la tardività della produzione.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 20 marzo 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In via preliminare, ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata va rigettata poiché parte appellante ha dapprima premesso il contenuto della sentenza e poi indicato le ragioni di fatto e di diritto, poste a fondamento della propria impugnazione.
La norma di cui al combinato disposto degli artt. 342 e 434 c.p.c., come statuito dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con sentenza n. 27199/2017, non deve essere interpretata in senso formalistico ma nel senso che per l'appello
è necessario che siano comprensibili i punti della decisione in contestazione.
Parte appellante ha nel proprio atto contestato gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado ai fini dell'accoglimento del ricorso, argomenti compresi dalla controparte che si è difesa sulle censure dimostrando di essere stata posta nella condizione di conoscere i punti in contestazione.
6. Superata l'eccezione preliminare, l'appello va esaminato nel merito e va rigettato per le ragioni appresso indicate che assorbono ogni altra questione.
I motivi di appello sono infondati e possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, giacché relativi all'asserita natura subordinata e/o etero - organizzata del rapporto di lavoro.
7. Ritiene il Collegio di condividere la decisione del giudice di primo grado riguardo al rilevato difetto di prova circa la qualificazione della prestazione lavorativa in termini di lavoro subordinato.
8. Si deve premettere, in punto di diritto, che costituisce elemento discretivo della subordinazione rispetto all'autonomia del rapporto, l'assoggettamento al potere
7 direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che è onere del lavoratore allegare e provare.
8.1. Tale onere probatorio, alla luce del contenuto delle allegazioni attore, non può reputarsi assolto poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato.
8.2. Secondo l'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso "alle dipendenze e sotto la direzione" dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. 21028/2006, Cass.
n. 37019/2021, Cass. n. 78/2024).
Sicché, può affermarsi che oggetto specifico dell'indagine deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
8 8.3. Con riferimento al lavoro etero - organizzato questa Corte rileva che l'art. 2 del
D.Lgs n. 81/2015, nella sua prima versione, sotto la rubrica “collaborazioni organizzate dal committente”, stabiliva, al comma 1, che “a far data dal 1° gennaio
2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
8.4. In seguito alla novella dell'art. 1 del DL n. 101/19, la norma si è presentata nei seguenti termini, con l'abrogazione delle parole “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, con la sostituzione dell'avverbio “esclusivamente” con quello
“prevalentemente” e con il chiarimento dell'applicabilità della norma anche al
“lavoro su piattaforma”: “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
8.5. Orbene, dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, dall'attività istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta, risulta a parere di questa Corte, l'insussistenza degli indici della subordinazione e, in via subordinata, la sua riconduzione alla fattispecie di cui all'art. 2 D.Lgs 81/2015.
9.1. E' infatti emerso che il ricorrente non era soggetto al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, la prestazione non era organizzata dal committente, poteva decidere liberamente le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, non vi è prova alcuna che il dovesse giustificare Pt_1 le assenze e chiedere l'autorizzazione per la fruizione delle ferie.
9.2. Nel corso dell'intero rapporto utilizzava propri strumenti di lavoro, un proprio PC ed una propria utenza telefonica. 9 9.3. Con particolare riferimento al contratto del 2016 si rileva che lo stesso non è riconducibile a WHL e parte ricorrente non ha fornito prova alcuna del collegamento societario e di una unica figura imprenditoriale tra Parte_4
e , laddove il capo della sentenza che ha
[...] CP_9 CP_10 statuito “in realtà dalla visura camerale prodotta risulta esclusivamente che detiene parte del capitale di Whl, ma non per questo risulta provata CP_6 la sussistenza del gruppo, di cui avrebbe fatto parte anche la resistente” non risulta nemmeno adeguatamente attaccato.
9.4. Correttamente, pertanto, il Giudice di primo grado ha affermato: “E' necessario preliminarmente precisare che tutte le domande attoree hanno quale presupposto
l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro o quantomeno la riconducibilità dello stesso dello stesso nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 81 del 2015, con la conseguenza che l'assenza degli indici tipici della subordinazione, o comunque delle collaborazioni organizzate dal committente ex arta. 2 cit., impone il rigetto integrale delle domande attoree. Parte ricorrente non ha affatto fornito la prova né della subordinazione né dell'eterodirezione che consentirebbe l'applicazione dell'art. 2 D. Lgs. n. 81/2015”.
10. Condivisibilmente, inoltre, il giudice non ha ammesso la prova testimoniale, così come articolata dal ricorrente, formulata in maniera generica e comunque non tale da apportare elementi significativi ai fini della prova rigorosa della sussistenza di un rapporto di lavoro a prestazioni corrispettive.
Ricadeva, infatti, sull'odierno appellante l'onere della prova in riferimento all'esistenza dei requisiti di un contratto a prestazioni corrispettive, vincolo tra le parti che, invero, non avrebbe trovato conferma neppure dall'escussione testimoniale (sulla cui ammissione insiste la parte anche in questo giudizio) in ragione della circostanza che i capitoli formulati risultano in parte inammissibili perché comportanti un giudizio valutativo del testimone e in parte perché risultano generici, irrilevanti e vertenti su circostanze non contestate.
Peraltro, non c'è motivo dal discostarsi dalla giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass. n. 1532/2018, Cass. n. 11644/2024) che ha ritenuto che “l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale
10 probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese”.
In sintesi, deve affermarsi che i capitoli di prova orale desumibili dalle allegazioni del ricorso di primo grado, oltre che singolarmente inammissibili ed inconducenti sulla base di quanto osservato, risultano, in ogni caso, in una prospettiva più ampia, comunque irrilevanti al fine del decidere in quanto inidonei a fornire una prova apprezzabile degli elementi costitutivi delle domande attoree, come nella sostanza rilevato dal giudice di prime cure.
11. Anche i documenti versati in atti non hanno assolutamente avvalorato i fatti dedotti in ricorso, ma al contrario hanno supportato indiscutibilmente le difese dell'odierna appellata, dovendosi ritenere che le modalità di esecuzione sono riconducibili ad una prestazione professionale regolata dall'art. 2222 c.c..
12. In definitiva essendo il rapporto sicuramente non qualificabile come subordinato e/o etero - organizzato per come risulta essersi svolto (sulla base dell'allegazione delle parti, delle prove documentali e del dato contrattuale), lo stesso deve essere ricondotto nell'alveo della previsione di cui all'art. 2222 c.c.,.
13. Va, infine, osservato che la mancata qualificazione del rapporto in esame quale rapporto di lavoro subordinato e/o etero - organizzato determina l'assorbimento di ogni altra questione inerente alla legittimità del licenziamento e alle pretese retributive e risarcitorie determinando il rigetto di ogni altro motivo di gravame.
14. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 secondo i parametri prossimi ai valori medi avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile), all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed alle tariffe professionali vigenti.
15. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, così decide:
1) respinge l'appello;
11 2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
12