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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/05/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 3133/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Maria Coppola (C.F. ), con studio in Nocera Inferiore (SA), alla via S. C.F._1
Quasimodo n. 16, giusta procura agli atti
- APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla CP_1 C.F._2 via Denza 23, presso lo studio dell'avv. Oliviero Raffaele Zullo, (C.F. ), che lo C.F._3 rappresenta e difende giusta procura agli atti
- APPELLATO nonché
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_2
- APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 557/2023 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott.ssa
Patrizia Grillo, resa nel giudizio n. 4138/2021 RG, depositata in cancelleria in data 07.02.2023, difetto di giurisdizione - impugnazione estratto ruolo
Conclusioni: in atti.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Torre CP_1
Annunziata il comune di Castellammare di Stabia e l' impugnando Parte_1
l'estratto ruolo n. 2011/1075 dal quale aveva appreso l'esistenza della cartella esattoriale n.
07120110219619643000 relativa al mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, anno 2010, per intervenuta prescrizione.
La causa veniva iscritta dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, al numero di R.G. 4138/2021ed assegnata al G.d.P. dott.ssa Patrizia Grillo.
Si costituiva in giudizio l' eccependo e chiedendo di dichiarare: “il Controparte_3 difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria di Napoli;
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per tardività dell'opposizione; il difetto di legittimazione passiva;
la necessità di tenere indenne l'ente esattore da un'eventuale decisione negativa;
la rituale notifica della cartella di pagamento impugnata in data 28.06.2012; l'inconferenza della pretesa prescrizione. L'istante è senz'altro decaduto dalla facoltà di eccepire il decorso di eventuali termini prescrizionali, essendo la cartella esattoriale divenuta irrevocabile”.
Con sentenza n. 557/2023, depositata in data 07.02.2023, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenuta l'opposizione ammissibile, accoglieva la domanda e per l'effetto dichiarava prescritto il diritto di cui all'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 07120110219619643000, condannando l alla CP_4 refusione delle spese processuali nei confronti dell'opponente, con distrazione.
Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di citazione Parte_1 notificato in data 22.06.2023, sostanzialmente sostenendo ed eccependo: “il difetto di giurisdizione del giudice di primo grado;
l'inammissibilità della impugnazione dell'estratto ruolo nel caso di cartella ritualmente notificata;
la carenza di interesse ad agire per assenza di concreta ed attuale minaccia di esecuzione;
la violazione e/o mancata applicazione del novellato art. 12 comma 4 bis, d.p.r. n. 602/73 anche ai procedimenti pendenti;
la correttezza della notifica della cartella;
l'errata ricostruzione del giudice sulla pretesa ammissibilità della domanda e sulla pretesa prescrizione”.
Concludeva quindi chiedendo: “in via preliminare: 1) sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, stante la sussistenza dei presupposti di legge;
2) in rito, rilevato il difetto di giurisdizione ordinario del Giudice di Pace di Torre Annunziata in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Napoli, dichiarare la nullità della sentenza n. 557/2023 del Giudice di Pace di Torre Annunziata;
spese del doppio grado vinte;
3) in subordine, sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza n. 557/2023 del Giudice di Pace di Torre Annunziata;
comunque, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo di cui alla cartella di pagamento impugnata stante la rituale notifica della stessa;
spese del doppio grado vinte;
nel merito: accogliere in toto il proposto appello e, per l'effetto, pagina 2 di 7 riformare la sentenza di primo grado, accertando la tardività, oltre che l'infondatezza della domanda spiegata in primo grado, con conseguente condanna, in favore di , alle spese Parte_1 del doppio grado di giudizio;
in via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di conferma della impugnata sentenza nella parte in cui accoglie l'opposizione, condannare il solo ente impositore
[...]
alle eventuali spese in favore di e alla refusione delle spese in Controparte_2 CP_1 favore dell'Agente di riscossione, con conseguente condanna, in favore dell' Parte_1
, alle spese del doppio grado di giudizio”.
[...]
In data 04.10.2023, si costituiva l'appellato depositando comparsa di costituzione in cui CP_1 contestava puntualmente i motivi addotti dall'appellante e in particolare: la corretta giurisdizione del giudice adito;
l'avvenuto decorso del termine di prescrizione;
l'ammissibilità dell'impugnativa dell'estratto ruolo ricorrendo, in maniera esplicita, l'interesse ad agire del contribuente. Eccepiva altresì l'improcedibilità dell'appello per violazione dell'art 339 cpc, essendo il valore della domanda introdotta in primo grado pari ad euro 1.142,90, e pertanto inferiore al valore fissato dall'art.113, co.2, cpc. 342 c.p.c..
Pertanto parte appellata, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con condanna alle spese di lite, con attribuzione.
Il non si costituiva. Controparte_2
All'udienza dell'08.4.2025, le parti costituite, concludevano riportandosi ai rispettivi atti e verbali di causa e chiedevano assegnarsi la causa a sentenza con rinuncia dei termini.
Va dichiarata la contumacia del che, pur regolarmente citato, come Controparte_2 attesta la relata di notifica, a mezzo pec, in data 22.06.2023, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio di appello.
È, preliminarmente, da rigettare il rilievo della carenza di legittimazione passiva della convenuta in CP_4 favore del solo Ente Impositore. Invero, con sentenza n. 36656 del 25.11.2021, la Terza Sezione della
Corte di Cassazione ha trattato la questione relativa alla individuazione dei legittimati passivi nei giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali, precisando come, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale,
l'interessato possa agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione
(come già asserito in Cass. Civ., ord. n. 10528/2017).
Se, pertanto, l'opposizione sia proposta contro entrambi gli enti – come avvenuto nel giudizio di primo grado – gli stessi sono da intendersi titolari d'una legittimazione processuale concorrente, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, ord. n. 8186/2017).
L'eccezione è, pertanto, infondata.
Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati.
Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di enucleare specifici motivi pagina 3 di 7 rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano quelle proposte dall'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
L'appello risulta conforme all'art. 339 c.p.c. che al comma terzo recita “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. Invero, nel caso di specie, l'appellante lamenta il difetto di giurisdizione art.133, lett. a), n. 6, del d.lgs. n. 104 del 02.07.2010, norma relativa alle varie attribuzioni e materie di competenza del giudice amministrativo. Tale norma può sicuramente qualificarsi quale “norma relativa al procedimento”.
Ciò premesso, sempre in via preliminare e vista la portata tendenzialmente assorbente della questione, occorre anzitutto verificare se, nel caso che occupa, possa giustificarsi il ricorso al giudice ordinario nonostante che la natura della pretesa creditoria ha ad oggetto un tributo (Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale).
Ed invero, laddove le cartelle presupposte afferiscano a pretese tributarie, viene in rilievo il profilo del possibile difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giustizia tributaria.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992”, la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari (“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”).
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma pagina 4 di 7 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l.
n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3
e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del
D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni.
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella”
(Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n. 12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della pagina 5 di 7 cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce
“gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” sarebbe quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di distinzioni esegetiche, intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Nelle parole della Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui
l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già pagina 6 di 7 chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione,
a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria
(avendo l'appellata in primo grado impugnato l'estratto ruolo, cosi come appare dalla comune prospettazione delle parti sul punto, divergendo le posizioni di queste solo in ordine all'interpretazione giuridica della fattispecie concreta, e delle conseguenze da trarne), deve rilevarsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria.
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del G.d.P.) ai sensi dell'art. 92 co. 2
c.p.c., per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario e fissa in mesi 3 il termine per la riassunzione;
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti (riformando anche in parte qua la sentenza appellata).
Torre Annunziata, così deciso il 27.05.2025
Il Giudice
Dott. Emanuela Musi
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