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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3816 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9679/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:52 sono presenti l'avv. OLIVERI GABRIELE EMILIO per parte ricorrente nonché l'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:22 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9679 / 2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. OLIVERI GABRIELE EMILIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
-resistente - oggetto: opposizione ad avvisi d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 23/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida complessivamente in € 1.000,00, oltre spese generali, CP_1
e oltre CPA e IVA se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato il 06/10/2022 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso gli CP_1
avvisi d'addebito n. 59620180002850019000 e n.
2 59620180007647607000, emessi in seguito all'iscrizione del ricorrente alla gestione speciale artigiani, n.q. di titolare dell'impresa, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento
Premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto;
premesso che, istruite a mezzo della testimonianza di Testimone_1
rinunciati gli altri testi da parte del ricorrente, autorizzate le note conclusive discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Deduce il ricorrente che gli avvisi d'addebito traggono origine dall'accertamento ispettivo condotto dall' presso la cooperativa CP_1
Autoradio Taxi di cui era dipendente, in seguito al quale veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato e, lo stesso, veniva iscritto d'ufficio alla gestione artigiani ma che, posta la possibilità teorica di svolgimento del medesimo lavoro, sia nelle forme del lavoro autonomo che del lavoro subordinato, l , travisando le concrete modalità di CP_1
svolgimento delle prestazioni, aveva erroneamente ritenuto di considerare le prestazioni svolte non in qualità di lavoratori dipendenti, ma di lavoratori autonomi.
Contrariamente deduce l' resistente la legittimità del proprio CP_1
operato, avendo riscontrato – nel corso dell'ispezione - quali caratteri distintivi delle prestazioni svolte e determinanti il disconoscimento: la titolarità esclusiva e personale della licenza taxi senza alcun conferimento alla cooperativa, la proprietà personale dell'autovettura adoperata per il servizio, la inesistenza di attività organizzativa e gestionale, la assenza di pagamenti degli stipendi dalla cooperativa ai soci, la scelta personale di ciascun conducente del numero di ore lavorate, l'acquisizione delle singole
3 corse da parte di ogni conducente mediante stazionamento negli appositi parcheggi;
chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Premesso che in tema di riparto degli oneri probatori, pur in occasione di azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, allorquando quest'ultimo derivi dal disconoscimento del rapporto di subordinazione, secondo costante giurisprudenza incombe sul lavoratore l'onere della prova dell'esistenza di tale rapporto (cfr. ex plurimis: Cass. sent. n. 1399 del
8.2.2020; ord. n. 809 del 19.1.2021); premesso che la prova del vincolo di subordinazione deve essere rigorosa e, secondo granitica giurisprudenza “Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione”(cfr. Cass. n. 7796/1993; n.
13858/2009; n. 4484/2018); premesso che la proprietà individuale dell'automezzo e della licenza,
l'assenza di conferimento della licenza sono dati oggettivi, insuscettibili di prova contraria, nonché indici di autonomia e non di subordinazione;
premesso che, quanto alla affermata mancanza di prova dell'effettivo pagamento degli stipendi, la prova contraria poteva essere data esclusivamente mediante produzione documentale dei pagamenti stessi, secondo i modi prescritti, potendo ben essere i semplici cedolini fittizi;
premesso ancora che dalla prova testimoniale è emerso che: “… Conosco il ricorrente poiché era mio collega e lavorava con me dal 2002 presso la
Coperativa autoradio Taxi. Non sono a conoscenza diretta se il ricorrete avesse un contratto e che tipo di contratto. Posso solo dire che in generale
i lavoratori della cooperativa ave-vano un contratto di lavoro subordinato
4 a temo indeterminato. Posso riferire che in particolare il mio contratto era di socio dipendente ed è stato così sino al 2018. Non ricordo tuttavia per quanto riguarda il mio contratto de-ve sia andato a finire e quindi non so se posso trovarlo. Nel 2018 sia io che il abbiamo aperto partita Parte_1
IVA. A d.r. sul cap. 3) non sono a conoscenza di questa circostanza poiché risale a prima che io cominciassi a lavorare;
A d.r. sul cap. 4) il ricorrente lavorava nei luoghi in cui la cooperativa gli diceva di piazzarsi sulla base delle indicazioni che riceveva dalla centrale. Non vi erano turni settimanali ci si organizzava giornalmente sulla base della mole di lavoro della giornata e i singoli tassisti davano il consenso nelle varie fasce orarie per non lasciare mai la città priva del servizio;
A d.r. sul cap. 5) Il ricorrente aveva due modalità di lavoro sia il servizio “a piedi” ovvero il cliente che si presenta nel parcheggio che viene preso dal primo tassista a turno che può essere anche di altre cooperative. Esiste poi il turno interno della centrale radiotaxi che assegna la corsa al primo tassista di turno.
Poteva rifiutare la corsa solo se molto distante dal posteggio e in quel caso veniva assegnata al tassista successivo. Mi risulta che il come Parte_1
tutti noi tassisti, ha rifiutato di effettuare delle corse lontane poiché è economicamente controproducente. Nessuno rifiutava le corse vicine quantomeno per quello che so io .A d.r sul cap 6) mi riporto a quanto ho già riferito;
A d.r. sul cap. 7) Il cliente chiamava il centralino che con la radio chiamava il primo tassista di turno al posteggio per effettuare la corsa. Sul monitor il tassista conferma la presa in carico del cliente. A fine corsa il tassista spegne il tassametro e pertanto alla centrale il taxi risulta automaticamente libero, dunque a fine corsa il tassista non chiama la centrale . Se il cliente lo desiderava il tassista rilasciava una ricevuta intestata alla cooperativa con data, importo e sigla del taxi. Non si comunicava alla cooperativa l'importo della la singola corsa ma l'incasso del giorno in fiducia veniva messo in un borsello e a fine mese ciascun tassista faceva un conteggio detraendo dall'incasso le spese della macchina. Vi erano tuttavia dei servizi in convenzione in cui gli incassi
5 erano ricevuti direttamente dalla cooperativa;
A d.r. sul cap. 8)9) penso che il ricevesse più o meno come me uno uno stipendio dalla Parte_1
cooperativa ma non ne abbiamo mai parlato. So che in generale variava in relazione alle corse effettuate ma non ho cono-scenza di quante effettivamente percepisse il ricorrente. Alla fine del mese il aceva Parte_1
i conteggi e portava i soldi in cooperativa detraendo le spe-se e i contributi
e poi versava l'importo a mezzo bonifico, o assegni o contan-ti. Non ho mai visto le buste paga del di A d.r. sul cap. 10) Del mezzo ce ne Pt_1
occupavamo noi tassisti e alla fine del mese si conteggiavano le spese con la cooperativa;
Penso che così facesse anche il;
A d.r. sul cap 11) Parte_1
Della assicurazione R.C.A delle autovetture volte la pagavo io dall'incasso altre volte lo faceva la cooperativa”
non emergendo quindi in alcuna maniera i caratteri determinanti del lavoro subordinato (potere direttivo, di controllo e disciplinare, assoggettamento del lavoratore alle direttive del datore di lavoro, non assunzione del rischio d'impresa, svolgimento dell'attività con strumenti di produzione di proprietà del datore di lavoro) ma, piuttosto, la semplice coordinazione, mediante centralino e autoradio, di alcune delle corse effettuate da ciascun tassista, ma non di tutte;
premesso che non può considerarsi provato l'interscambio di denaro a compensazione effettuato tra soci della cooperativa e cooperativa medesima, per riequilibrare il compenso tra i conducenti di taxi, o per manutenzione, o per pagamenti di tasse di proprietà e assicurazioni RCA, non essendo stata prodotta alcuna documentazione contabile e/o bancaria attestante i pagamenti;
ritenuto che
non può essere data prova di una circostanza quale quella di reciproci pagamenti, di retribuzioni e di rimborsi, se non a fronte della necessaria documentazione, non essendo in sé ammissibile la prova per testimoni, pure nella concordia tra creditore e debitore, qualora finalizzata al raggiungimento di un vantaggio nei confronti di un terzo;
6 rilevato inoltre che, la circostanza dell'obbligatorietà della comunicazione di assenza dal lavoro non può, in ragione della specificità dell'incarico, ricondursi esclusivamente al rapporto di subordinazione corrente tra cooperativa e lavoratore, dovendo viceversa essere principalmente ricondotto allo svolgimento del servizio pubblico, di cui ogni conducente è da ritenersi concessionario, talché la presenza su piazza di un certo numero di autovetture deve essere comunque garantito e comunicato al SUAP e tale comunicazione obbligatoria sussisterebbe egualmente anche in occasione di prestazione di lavoro autonomo da ciascun conducente;
considerato che
così è anche per la sospensione dal servizio, allegata genericamente, per violazione di regole comportamentali, tariffarie e igieniche, che non è in sé chiaro indice di potere disciplinare datoriale, essendo anche e a monte riferibili alle regole di effettuazione del servizio pubblico, indipendentemente dalla volontà personale del datore di lavoro;
rilevato ancora che, pur essendo stata costituita la cooperativa di cui i ricorrenti sono soci, come cooperativa di produzione e lavoro, mancando oggettivamente i requisiti necessari (proprietà collettiva delle licenze e delle autovetture) deve necessariamente essere ricondotta nelle forme della cooperativa di servizi, risultando ininfluente a tal fine il nomen iuris attribuito in sede di stipula dell'atto costitutivo della società (cfr. Cass.
9718/1994; n. 4799/2004); ritenuto che, anche se considerata quale cooperativa di produzione e lavoro spetta al giudice di merito verificare se, accanto al rapporto associativo, sussista un distinto rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, dovendo questo escludersi ove i soci si limitino ad espletare prestazioni ed a svolgere attività secondo le prescrizioni del contratto sociale (cfr.: Cass. 8346/2010); ritenuto pertanto che, sulla scorta delle produzioni documentali e delle prove assunte in giudizio, l'onere della prova dell'esistenza del vinvolo di subordinazione incombente sui ricorrenti deve ritenersi non assolto, non potendosi riscontrare l'esistenza certa di alcuno degli indici necessari, anche
7 attenuata in ragione della specificità dell'opera prestata, o anche in singole o sporadiche occasioni, necessarie e sufficienti a contrastare la presenza dei dati oggettivi (proprietà dei mezzi di produzione) o l'assenza di documentazione probante (prove dei pagamenti degli stipendi) , disattesa ogni eccezione di prescrizione dei crediti in ragione del valore interruttivo della prescrizione rivestito dal verbale ispettivo (cfr. Cass. n.
7724/2016, 16676/2017 e n. 31360/2023), il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, apparendo equa la dimidiazione delle stesse ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, in ragione delle circostanze dedotte in giudizio e della intercorsa erronea contribuzione presso altra gestione previdenziale.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 23/09/2025
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini
8
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9679/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:52 sono presenti l'avv. OLIVERI GABRIELE EMILIO per parte ricorrente nonché l'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:22 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9679 / 2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. OLIVERI GABRIELE EMILIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
-resistente - oggetto: opposizione ad avvisi d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 23/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida complessivamente in € 1.000,00, oltre spese generali, CP_1
e oltre CPA e IVA se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato il 06/10/2022 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso gli CP_1
avvisi d'addebito n. 59620180002850019000 e n.
2 59620180007647607000, emessi in seguito all'iscrizione del ricorrente alla gestione speciale artigiani, n.q. di titolare dell'impresa, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento
Premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto;
premesso che, istruite a mezzo della testimonianza di Testimone_1
rinunciati gli altri testi da parte del ricorrente, autorizzate le note conclusive discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Deduce il ricorrente che gli avvisi d'addebito traggono origine dall'accertamento ispettivo condotto dall' presso la cooperativa CP_1
Autoradio Taxi di cui era dipendente, in seguito al quale veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato e, lo stesso, veniva iscritto d'ufficio alla gestione artigiani ma che, posta la possibilità teorica di svolgimento del medesimo lavoro, sia nelle forme del lavoro autonomo che del lavoro subordinato, l , travisando le concrete modalità di CP_1
svolgimento delle prestazioni, aveva erroneamente ritenuto di considerare le prestazioni svolte non in qualità di lavoratori dipendenti, ma di lavoratori autonomi.
Contrariamente deduce l' resistente la legittimità del proprio CP_1
operato, avendo riscontrato – nel corso dell'ispezione - quali caratteri distintivi delle prestazioni svolte e determinanti il disconoscimento: la titolarità esclusiva e personale della licenza taxi senza alcun conferimento alla cooperativa, la proprietà personale dell'autovettura adoperata per il servizio, la inesistenza di attività organizzativa e gestionale, la assenza di pagamenti degli stipendi dalla cooperativa ai soci, la scelta personale di ciascun conducente del numero di ore lavorate, l'acquisizione delle singole
3 corse da parte di ogni conducente mediante stazionamento negli appositi parcheggi;
chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Premesso che in tema di riparto degli oneri probatori, pur in occasione di azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, allorquando quest'ultimo derivi dal disconoscimento del rapporto di subordinazione, secondo costante giurisprudenza incombe sul lavoratore l'onere della prova dell'esistenza di tale rapporto (cfr. ex plurimis: Cass. sent. n. 1399 del
8.2.2020; ord. n. 809 del 19.1.2021); premesso che la prova del vincolo di subordinazione deve essere rigorosa e, secondo granitica giurisprudenza “Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione”(cfr. Cass. n. 7796/1993; n.
13858/2009; n. 4484/2018); premesso che la proprietà individuale dell'automezzo e della licenza,
l'assenza di conferimento della licenza sono dati oggettivi, insuscettibili di prova contraria, nonché indici di autonomia e non di subordinazione;
premesso che, quanto alla affermata mancanza di prova dell'effettivo pagamento degli stipendi, la prova contraria poteva essere data esclusivamente mediante produzione documentale dei pagamenti stessi, secondo i modi prescritti, potendo ben essere i semplici cedolini fittizi;
premesso ancora che dalla prova testimoniale è emerso che: “… Conosco il ricorrente poiché era mio collega e lavorava con me dal 2002 presso la
Coperativa autoradio Taxi. Non sono a conoscenza diretta se il ricorrete avesse un contratto e che tipo di contratto. Posso solo dire che in generale
i lavoratori della cooperativa ave-vano un contratto di lavoro subordinato
4 a temo indeterminato. Posso riferire che in particolare il mio contratto era di socio dipendente ed è stato così sino al 2018. Non ricordo tuttavia per quanto riguarda il mio contratto de-ve sia andato a finire e quindi non so se posso trovarlo. Nel 2018 sia io che il abbiamo aperto partita Parte_1
IVA. A d.r. sul cap. 3) non sono a conoscenza di questa circostanza poiché risale a prima che io cominciassi a lavorare;
A d.r. sul cap. 4) il ricorrente lavorava nei luoghi in cui la cooperativa gli diceva di piazzarsi sulla base delle indicazioni che riceveva dalla centrale. Non vi erano turni settimanali ci si organizzava giornalmente sulla base della mole di lavoro della giornata e i singoli tassisti davano il consenso nelle varie fasce orarie per non lasciare mai la città priva del servizio;
A d.r. sul cap. 5) Il ricorrente aveva due modalità di lavoro sia il servizio “a piedi” ovvero il cliente che si presenta nel parcheggio che viene preso dal primo tassista a turno che può essere anche di altre cooperative. Esiste poi il turno interno della centrale radiotaxi che assegna la corsa al primo tassista di turno.
Poteva rifiutare la corsa solo se molto distante dal posteggio e in quel caso veniva assegnata al tassista successivo. Mi risulta che il come Parte_1
tutti noi tassisti, ha rifiutato di effettuare delle corse lontane poiché è economicamente controproducente. Nessuno rifiutava le corse vicine quantomeno per quello che so io .A d.r sul cap 6) mi riporto a quanto ho già riferito;
A d.r. sul cap. 7) Il cliente chiamava il centralino che con la radio chiamava il primo tassista di turno al posteggio per effettuare la corsa. Sul monitor il tassista conferma la presa in carico del cliente. A fine corsa il tassista spegne il tassametro e pertanto alla centrale il taxi risulta automaticamente libero, dunque a fine corsa il tassista non chiama la centrale . Se il cliente lo desiderava il tassista rilasciava una ricevuta intestata alla cooperativa con data, importo e sigla del taxi. Non si comunicava alla cooperativa l'importo della la singola corsa ma l'incasso del giorno in fiducia veniva messo in un borsello e a fine mese ciascun tassista faceva un conteggio detraendo dall'incasso le spese della macchina. Vi erano tuttavia dei servizi in convenzione in cui gli incassi
5 erano ricevuti direttamente dalla cooperativa;
A d.r. sul cap. 8)9) penso che il ricevesse più o meno come me uno uno stipendio dalla Parte_1
cooperativa ma non ne abbiamo mai parlato. So che in generale variava in relazione alle corse effettuate ma non ho cono-scenza di quante effettivamente percepisse il ricorrente. Alla fine del mese il aceva Parte_1
i conteggi e portava i soldi in cooperativa detraendo le spe-se e i contributi
e poi versava l'importo a mezzo bonifico, o assegni o contan-ti. Non ho mai visto le buste paga del di A d.r. sul cap. 10) Del mezzo ce ne Pt_1
occupavamo noi tassisti e alla fine del mese si conteggiavano le spese con la cooperativa;
Penso che così facesse anche il;
A d.r. sul cap 11) Parte_1
Della assicurazione R.C.A delle autovetture volte la pagavo io dall'incasso altre volte lo faceva la cooperativa”
non emergendo quindi in alcuna maniera i caratteri determinanti del lavoro subordinato (potere direttivo, di controllo e disciplinare, assoggettamento del lavoratore alle direttive del datore di lavoro, non assunzione del rischio d'impresa, svolgimento dell'attività con strumenti di produzione di proprietà del datore di lavoro) ma, piuttosto, la semplice coordinazione, mediante centralino e autoradio, di alcune delle corse effettuate da ciascun tassista, ma non di tutte;
premesso che non può considerarsi provato l'interscambio di denaro a compensazione effettuato tra soci della cooperativa e cooperativa medesima, per riequilibrare il compenso tra i conducenti di taxi, o per manutenzione, o per pagamenti di tasse di proprietà e assicurazioni RCA, non essendo stata prodotta alcuna documentazione contabile e/o bancaria attestante i pagamenti;
ritenuto che
non può essere data prova di una circostanza quale quella di reciproci pagamenti, di retribuzioni e di rimborsi, se non a fronte della necessaria documentazione, non essendo in sé ammissibile la prova per testimoni, pure nella concordia tra creditore e debitore, qualora finalizzata al raggiungimento di un vantaggio nei confronti di un terzo;
6 rilevato inoltre che, la circostanza dell'obbligatorietà della comunicazione di assenza dal lavoro non può, in ragione della specificità dell'incarico, ricondursi esclusivamente al rapporto di subordinazione corrente tra cooperativa e lavoratore, dovendo viceversa essere principalmente ricondotto allo svolgimento del servizio pubblico, di cui ogni conducente è da ritenersi concessionario, talché la presenza su piazza di un certo numero di autovetture deve essere comunque garantito e comunicato al SUAP e tale comunicazione obbligatoria sussisterebbe egualmente anche in occasione di prestazione di lavoro autonomo da ciascun conducente;
considerato che
così è anche per la sospensione dal servizio, allegata genericamente, per violazione di regole comportamentali, tariffarie e igieniche, che non è in sé chiaro indice di potere disciplinare datoriale, essendo anche e a monte riferibili alle regole di effettuazione del servizio pubblico, indipendentemente dalla volontà personale del datore di lavoro;
rilevato ancora che, pur essendo stata costituita la cooperativa di cui i ricorrenti sono soci, come cooperativa di produzione e lavoro, mancando oggettivamente i requisiti necessari (proprietà collettiva delle licenze e delle autovetture) deve necessariamente essere ricondotta nelle forme della cooperativa di servizi, risultando ininfluente a tal fine il nomen iuris attribuito in sede di stipula dell'atto costitutivo della società (cfr. Cass.
9718/1994; n. 4799/2004); ritenuto che, anche se considerata quale cooperativa di produzione e lavoro spetta al giudice di merito verificare se, accanto al rapporto associativo, sussista un distinto rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, dovendo questo escludersi ove i soci si limitino ad espletare prestazioni ed a svolgere attività secondo le prescrizioni del contratto sociale (cfr.: Cass. 8346/2010); ritenuto pertanto che, sulla scorta delle produzioni documentali e delle prove assunte in giudizio, l'onere della prova dell'esistenza del vinvolo di subordinazione incombente sui ricorrenti deve ritenersi non assolto, non potendosi riscontrare l'esistenza certa di alcuno degli indici necessari, anche
7 attenuata in ragione della specificità dell'opera prestata, o anche in singole o sporadiche occasioni, necessarie e sufficienti a contrastare la presenza dei dati oggettivi (proprietà dei mezzi di produzione) o l'assenza di documentazione probante (prove dei pagamenti degli stipendi) , disattesa ogni eccezione di prescrizione dei crediti in ragione del valore interruttivo della prescrizione rivestito dal verbale ispettivo (cfr. Cass. n.
7724/2016, 16676/2017 e n. 31360/2023), il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, apparendo equa la dimidiazione delle stesse ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, in ragione delle circostanze dedotte in giudizio e della intercorsa erronea contribuzione presso altra gestione previdenziale.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 23/09/2025
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini
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