Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/04/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale N. 995/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di FO, nella persona del Giudice monocratico Giacoma Fanizza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 995/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2049 – 2051 – 2025 c.c., e vertente tra
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F. e P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Mauro Di Virgilio
-Attori- contro
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Margherita Ranieri
-Convenuta- con
(C.F.: ) rappresentata NT C.F._2
e difesa dall'Avv. Francesco Niglio
-Interventore ex art. 105 c.p.c.-
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno
2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale
1
legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
A seguito del procedimento per A.T.P. R.G. n. 2504/2016, incardinato innanzi all'intestato
Tribunale, con atto di citazione, ritualmente notificato, - in proprio e Parte_1
quale amministratore/comproprietario del complesso immobiliare sito in FO alla Via
Napoli Km 3,00 (identificato nel Catasto Fabbricato di FO al foglio 136, p.lle 22-357-
376-377-378) - e la - in qualità di conduttrice di alcuni Controparte_1
beni del suddetto compendio (giusta contratti di locazione del 01.04.2000 e del 07.07.2000)
- evocavano in giudizio, l' al fine di sentire accertare e dichiarare la Controparte_2
responsabilità della società per i danni subiti e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni quantificati complessivamente in € 96.905,94, oltre IVA;
con vittoria di spese del giudizio per A.T.P. e del presente giudizio.
In particolare, gli attori esponevano che, a causa del pessimo stato di manutenzione delle
S.S. 90 e 16 (“…le cunette di scolo lungo la Strada Statale 90 e lungo la Strada Statale 16, come pure i tombini ivi presenti, nonché il canale di attraversamento sottostante la Strada
Statale 16, erano inidonei alla loro destinazione di raccolta e deflusso delle acque piovane;
inidoneità da imputarsi sia alla carenza strutturale delle cunette, dei tombini e del canele di attraversamento, sia al fatto che gli stessi (…) erano quasi completamente occlusi da piante
e immondizia, a causa dell'omessa manutenzione ordinaria…”), le piogge - verificatesi il
15 ottobre 2015 e durante la notte tra il 19 e 20 ottobre 2015 - avessero provocato inondazioni e allagamenti, con conseguente danneggiamento degli immobili e dei beni mobili presenti.
Rappresentavano - altresì - che nonostante i numerosi solleciti, tesi a definire bonariamente la vicenda, l' non avesse adottato gli opportuni provvedimenti. Controparte_2
Costituita in giudizio, l' - in via preliminare - eccepiva il difetto di Controparte_2
legittimazione del ad agire in giudizio e a riscuotere somme anche in Parte_1
nome e per conto dei comproprietari, fratelli germani;
il difetto di legittimazione ad agire della essendo “…mera locataria di una porzione del Controparte_1
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compendio immobiliare…”. Nel merito, contestava l'an ed il quantum della pretesa, invocando la sussistenza dei presupposti ex art. 1227 c.c. ed il caso fortuito.
Acquisita la C.T.U. espletata nel procedimento per A.T.P. dall' Ing. - a Persona_1
seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. VI c.p.c. - venivano ammesse le prove testimoniali richieste dagli attori e - ritenuto che il predetto consulente non avesse “…reso risposte soddisfacenti e adeguatamente motivate alle osservazioni mosse alla sua relazione dai consulenti di parte convenuta…” - venivano formulati gli opportuni quesiti
(“…chiarisca quali e quante acque sono destinate ad essere irregimentante e smaltite dai sistemi di cui sono dotate le strade della società convenuta e, in particolare, se in essi confluiscono anche le acque piovane che si riversano sui terreni circostanti e ovvero se esse sono destinate ad essere captate da altri e diversi presidi;
specifichi se ed in che misura
l'esondazione del bacino cui fanno riferimento i consulenti dell' ha contribuito alla CP_2
produzione del sinistro;
chiarisca, ancora, se l'efficiente manutenzione delle strutture della società convenuta avrebbe potuto evitare l'evento dannoso ed in che misura nonché in quale misura percentuale sul danno ha inciso la condizione dell'immobile attoreo e
l'assenza o il precario stato di manutenzione delle opere di irregimentazione delle acque piovane…”), affidando il relativo incarico allo stesso Ing. . Per_1
In seguito alla rinuncia dell'incarico da parte dell'Ing. veniva nominato quale Per_1
C.T.U. l'Ing. Persona_2
Nelle more del giudizio, interveniva - sorella dell'attore NT
- la quale rivendicava l'attribuzione direttamente in proprio favore della Parte_1
quota di sua spettanza (2/20 dell'intero), del quantum già richiesto nei confronti dell' dal germano. CP_2
Dopo l'espletamento delle prove orali ammesse, alla udienza del 06.06.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Motivi della decisione
Seguendo l'ordine logico delle questioni, va - anzitutto - disattesa l'eccezione preliminare proposta e reiterata dall' (“ , in qualità di Controparte_2 Parte_2
comproprietario del complesso immobiliare de quo, non può pretendere l'intero risarcimento del danno, bensì ed al più solo nella misura corrispondente alla sua quota di
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proprietà, non avendo egli il potere di agire in giudizio e di riscuotere somme in nome e per conto degli altri comproprietari. Quanto, invece, alla Controparte_1
innanzi tutto, la stessa difetta della legittimazione attiva in ordine alla domanda risarcitoria dei danni subiti dagli immobili condotti in locazione, in quanto, per giurisprudenza pacifica, la stessa spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso…”).
La giurisprudenza è, infatti, pacifica sul punto, tant'è che ha ripetutamente affermato che se il bene appartiene a più proprietari, ciascuno è da ritenersi legittimato attivamente (oltre che passivamente) rispetto a tutte le azioni a tutela della proprietà comune, senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri comproprietari, pur riguardando tutti costoro la lesione lamentata (Cass. n. 2800/1979; n. 5000/1993; Cass. n. 6699/1994; Cass. n. 8546/1998;
Cass. n. 10478/1999; Cass. n. 8842/2001; Cass. n. 10219/2002). Tale legittimazione è stata riconosciuta sul presupposto che ricorra il diritto di ciascuno dei proprietari della cosa comune di compiere nell'interesse degli altri, e senza il loro consenso, atti di straordinaria amministrazione, quali la proposizione di domande giudiziali, in virtù del principio della rappresentanza reciproca fondata sulla comunione di interessi (Cass. n. 7827/2003).
Ne discende, di conseguenza, che la pronuncia sul diritto comune fatto valere dal singolo comproprietario dispieghi i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, senza necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti.
Nella fattispecie, il ha documentato di agire sulla scorta del deliberato Parte_1
degli altri comunisti (cfr. doc. n.3 del fascicolo attoreo – verbale di riunione del 30.10.1999)
- per converso, parte convenuta non ha provato la sussistenza del dissenso degli altri comproprietari.
Sempre in punto di titolarità - tenuto conto che “…il conduttore di un immobile locato ha diritto alla tutela risarcitoria dei danni, causati da intense precipitazioni atmosferiche, nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli danneggi l'uso o il godimento del bene, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore dello stesso danno…” (Cass. n. 8466/2020) - deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva della Controparte_1
Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, pur nei limiti che si vanno ad esporre.
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Com'è noto, l'ente proprietario ha l'obbligo di adottare, nella costruzione e nella manutenzione delle strade pubbliche, gli accorgimenti ed i ripari necessari per evitare che, dalla strada, le acque che nella medesima si raccolgono o che sulla stessa sono convogliate, legalmente o illegalmente, possano defluire in modo anomalo nei fondi confinanti, così impedendo di arrecare un danno ingiusto (Cass. n. 2566/2007). La discrezionalità, e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario, dei criteri e dei mezzi con cui la
P.A. realizzi e mantenga un'opera pubblica trova un limite nell'obbligo di osservare, a tutela della incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che dall' inosservanza di queste disposizioni e di dette norme deriva la configurabilità della responsabilità della stessa P.A. per i danni arrecati a terzi
(Cass. n. 23562/2011; Cass. n. 15061/2003).
Ciò premesso, nel caso dedotto in lite, i testi escussi hanno confermato che, il 15 ottobre
2015 e durante la notte tra il 19 e 20 ottobre 2015, il compendio attoreo veniva invaso dalle acque piovane, provenienti dalla S.S. 90, determinando il danneggiamento dei beni mobili e immobili presenti. Inoltre, gli stessi - con dichiarazioni circostanziate e concordi - hanno riferito che cunicolo della S.S. 16 per lo smaltimento dell'acqua piovana, presentava all'ingresso e all'uscita, anche nei giorni antecedenti l'allagamento, piante medio alte e folta vegetazione di arbusti;
del pari, hanno affermato che tutte le cunette erano ricolme di terra, immondizia e folta vegetazione.
Ed invero, l'Ing. - che ha redatto la relazione tecnica in sede di A.T.P. - ha rilevato Per_1 che: “…in occasione delle precipitazioni del 15, 19 e 20 ottobre 2015, le cunette della S.S.
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Le cunette ed il cunicolo descritti nelle risposte ai quesiti precedenti, a causa della presenza di una folta vegetazione, immondizia, fango e detriti di vario genere (allegato n. 3, foto nn.
1-3), fanno pensare che non sono mai stati oggetto di manutenzione da parte dell'ente gestore delle strade.
Il complesso edilizio oggetto del ricorso si trova in una zona ad alta pericolosità idraulica, come viene indicato nella tavola allegata del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (allegato n. 4). Ciò significa che la zona è predisposta ad allagamenti ed inondazioni. Come verrà meglio specificato in seguito, nel periodo indicato si sono verificate precipitazioni molto elevate ed intense. Queste circostanze hanno fatto si che si verificasse l'allagamento del complesso edilizio di pertinenza dei ricorrenti. Poiché la proprietà è delimitata da un muro di cinta in cemento armato alto circa 90 cm con sovrastante ringhiera di ferro, è verosimile che l'acqua è entrata insieme al fango ed ai detriti nel complesso immobiliare oggetto del ricorso attraverso i cancelli posti sulla strada statale 90. A parere dello scrivente, dunque, l'assenza di manutenzione dei tratti stradali adiacenti al complesso edilizio in esame, come indicato nelle risposte ai quesiti precedenti, ha aggravato la situazione, perché parte dell'acqua che si è riversata avrebbe potuto essere smaltita attraverso le opere stradali idrauliche (cunette e cunicolo) risultate ostruite con conseguente minor numero di danni…”.
Inoltre, l'Ing. - chiamato a rendere i chiarimenti invocati da - Per_2 Controparte_2
con specifico riferimento alla correlazione tra l'evento pluviometrico, lo stato manutentivo dei sistemi di canalizzazione dell' e le condizioni del compendio attoreo, ha Controparte_2
precisato che: “…la convenuta non può essere esonerata dal convogliamento delle CP_2
acque, provenienti in primis dai terreni posti a sud-ovest della strada, acque che come detto confluiscono nella cunetta della SS 673, per poi trovare lo “sfogo” prevalente lungo il bordo sinistro della strada SS 90 ( con direzione verso Napoli) e, in particolare, sul piazzale antistante l'ingresso del compendio degli attori: tale servizio di polizia, a parere del sottoscritto, è in capo al gestore della strada, anche e soprattutto per questioni di sicurezza stradale. Ragion per cui il problema dovrebbe essere risolto principalmente a monte, mediante ad esempio la predisposizione di altro/i attraversamento/i per far confluire le acque nel cavalcafosso posto alla sinistra della SS 673 (con direzione verso Bari).
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Attualmente è presente un attraversamento trasversale posizionato a circa 150 metri dalla rotonda, anche se tale tubazione, evidentemente, per dimensioni, è insufficiente a far defluire l'acqua; se si aggiunge il pessimo stato di manutenzione della parte a ridosso di tale tubazione di attraversamento stradale, che può portare a possibili occlusioni della stessa, ne consegue che l'acqua che proviene, in occasione di abbondanti piogge, dai terreni posti a sud-ovest della strada, trova il deflusso preferenziale (o unico) attraverso la cunetta, posta a sinistra della SS 673 (per un osservatore che procede da Bari verso la rotonda).
In merito alla condotta interrata che corre sul lato sinistro della SS 90 (in direzione
Napoli), realizzata con il “tombamento” del preesistente cavalcafosso, sarebbe opportuno valutarne il corretto dimensionamento: a parere del sottoscritto tale condotta interrata è inadeguata in relazione al deflusso delle acque, provenienti dalla cunetta della SS 673: anche tale controllo ed eventuale rispristino del cavalcafosso, eliminando il “tombamento”
e portandolo a vista, semmai lasciando coperto il solo passaggio all'ingresso del compendio dei ricorrenti, spetterebbe alla convenuta in tal modo si eviterebbero CP_2
anche problemi legati alla manutenzione dei pozzetti di captazione e della condotta interrata, per la cui manutenzione non è dato sapere a carico di quale soggetto sia in capo…”.
Nella fattispecie, dunque, il deflusso delle acque meteoriche sul compendio attoreo non è quello naturalmente prodotto dal diverso livello dei fondi ma dipende dalle deficienze, sia di tipo manutentivo, sia di tipo strutturale, delle cunette e del cunicolo di deflusso delle acque,
a servizio della S.S. 16 (ora S.S. 673) e della S.S. 90.
In tal senso, “…la mancanza di una rete fognaria bianca interna al compendio e, evidentemente, l'assenza si sistemi di captazione…” possono avere al più un'incidenza concorrente e minoritaria nel determinare un deflusso anomalo delle acque piovane, ma certo non elidono la responsabilità maggioritaria dell' per la cattiva Controparte_2
manutenzione e l'inefficienza delle opere necessarie a “compensare” l'alterazione della morfologia dei luoghi (del resto, l'Ing. - con riferimento alle cunette e al cunicolo Per_1 posti a servizio della S.S. 16 e della S.S. 90 - ha osservato che: “…le cunette ed il cunicolo trasversale di cui alle risposte ai quesiti precedenti vengono meno alle funzioni per cui sono
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stati progettati in quanto sono ostruiti dalla presenza di una folta vegetazione, di immondizia e detriti di vario genere (allegato n. 3, foto nn. 1-3)...”).
Né può ritenersi configurabile un'ipotesi di forza maggiore, stante la frequenza e la regolarità dei fenomeni di allagamento rilevati.
Nelle foto allegate alle relazioni tecniche è, peraltro, ben visibile la mancata manutenzione e l'inadeguatezza delle opere di canalizzazione artificiale poste a servizio delle strade statali, quasi interamente coperte da vegetazione spontanea.
Conseguentemente, sulla scorta di quanto sopra riportato, appare equo attribuire alla società convenuta una percentuale maggioritaria nella causazione dei danni, congruamente individuata nella misura del 70%.
Ciò chiarito, venendo alla quantificazione dei danni, l'Ing. ha predisposto i Per_1 seguenti computi: “…Il primo computo metrico (allegato n. 7) riguarda la quantificazione dei danni subiti dagli edifici di pertinenza di e degli eredi di . Parte_1 Per_3
Mediante tale computo si è stimato in € 83.520,58 (IVA esclusa) l'ammontare delle opere necessarie per il ripristino. Il secondo computo metrico (allegato n. 8) riguarda la quantificazione dei danni subiti dagli edifici di pertinenza della cooperativa Parte_3
Mediante tale computo si è stimato in € 9.585,36 (IVA esclusa) l'ammontare delle opere necessarie per il ripristino. La quantificazione complessiva dei danni subiti dagli immobili dei ricorrenti risulta pertanto pari ad € 93.105,94 (IVA esclusa). Per quanto riguarda i danni relativi ai beni mobili di pertinenza della (…) il Controparte_4
sottoscritto è dunque in grado di effettuare solo una stima parziale dei beni mobili danneggiati, come riportato: € 2.500,00 per l'acquisto di 5 Personal Computer;
€ 1.300,00 per l'acquisto di 2 Lavatrici;
TOTALE € 3.800,00…”.
Le cifre sopra determinate devono essere ridotte del 30% per cui alla Controparte_5
vanno riconosciuti gli importi di € 6.709,75, oltre IVA e di € 2.660,00, per la somma
[...] complessiva di € 9.363,75.
A favore del comproprietario/amministratore va riconosciuto l'importo di Parte_1
€ 52.617,96 oltre IVA, già decurtato della quota di 2/20 - pari ad € 5.846,44, oltre IVA - spettante direttamente in favore della sorella , intervenuta nel NT
presente giudizio ex art. 105 c.p.c.
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Al riguardo, mette conto precisare che parte attrice non ha contestato la richiesta espressa dalla , in ordine alla liquidazione “diretta” della quota di NT
propria spettanza (cfr. comparsa conclusionale del 03.09.2024). Ad ogni buon conto, dalla disamina del verbale di riunione del 30.10.1999 (cfr. doc. n.3 del fascicolo attoreo) risulta che la “…pur regolarmente invitata a partecipare (…) non è NT
intervenuta…”.
Sulle cifre così liquidate devono computarsi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di deposito della relazione peritale nel procedimento per ATP, calcolando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Restano assorbite le domande accessorie, e le eccezioni sulle quali non ci si sofferma essendo la causa decisa sulla questione di merito principale ed in virtù del noto principio della c.d. ragione più liquida, che consente al Giudice di trattare la questione assorbente laddove sia risolutiva per la decisione, tralasciando le altre, nel rispetto del principio di economia processuale (Cass., Sez. Un., n. 29523/2008).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e, pertanto, devono essere poste a suo integrale carico. Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014, tenuto conto del criterio del decisum.
Per gli stessi motivi le spese di lite relative al procedimento per A.T.P. - R.G. n. 8410/2019 devono essere integralmente poste a carico della società convenuta (come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “…le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale
o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto…” - Cass. n.
14268/2017; Cass. n. 2719/2015).
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della società convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente
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diritto degli attori di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di FO, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, contro in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con l'intervento di NT
, reietta ogni contraria istanza, così decide:
[...]
− ACCOGLIE la domanda nei limiti indicati nella parte motiva e, per l'effetto, condanna l in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
, della somma complessiva di € 52.617,96 (oltre IVA); al pagamento, in favore
[...] di in persona del legale rapp.te p.t., dell'importo Controparte_1
complessivo di € 9.363,75 (oltre IVA), e al pagamento, in favore di NT
, della somma complessiva di € 5.846,44 (oltre IVA), oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria come da motivazione;
− CONDANNA l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Controparte_2
favore degli attori, delle spese processuali del giudizio di A.T.P., liquidate in complessivi € 3.827,00, oltre spese borsuali sostenute, oltre spese gen. (15%), IVA e
CPA come per legge;
− CONDANNA l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Controparte_2
favore degli attori, delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi
€ 14.103,00, oltre spese borsuali sostenute, oltre spese gen. (15%), IVA e CPA come per legge;
− CONDANNA l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Controparte_2
favore dell'interventrice volontaria, delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.701,00, oltre spese borsuali sostenute, oltre spese gen.
(15%), IVA e CPA come per legge;
− le spese di c.t.u. (Ing. , ferma restando la solidarietà passiva di tutte Persona_2
le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta, quale parte soccombente, con il conseguente diritto
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degli attori di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione;
− le spese di c.t.u. (Ing. , ferma restando la solidarietà passiva di tutte Persona_1
le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta, quale parte soccombente, con il conseguente diritto degli attori di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
Così deciso in FO (data dep. tel.)
Il Giudice
Giacoma Fanizza
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 e della S.S. 90 nei tratti che interessano il complesso immobiliare oggetto del ricorso erano prive di manutenzione, mentre il cunicolo trasversale sottostante la S.S. 16 posto a valle dell'incrocio regolato da rotatoria con la S.S. 90 in direzione Bari era ostruito dalla presenza di una folta vegetazione. Come sarà successivamente chiarito, questa situazione ha certamente avuto il suo peso nel determinare l'allagamento del complesso edilizio oggetto del ricorso laddove l'acqua meteorica, i detriti e il fango si sono riversati attraverso i due cancelli di ingresso posti sulla S.S. 90 (nel punto specifico denominata via
Napoli km 3,00).