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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/12/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. 878 2023 r.g. a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
2) dott.ssa Marta Diamante - Giudice
3) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 878 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso per dichiarazione giudiziale di paternità, introdotto da:
(c.f. , quale madre Parte_1 CodiceFiscale_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (C.F. Persona_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. C.F._2
Monte Angela, presso il cui studio sito in Udine alla via Palladio n. 15, elett.te domicilia;
ATTRICE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE
CONCLUSIONI
Il difensore di parte attrice, nelle note scritte depositate il 20.10.2025, ha così concluso: <l'art. 2730, 1° comma del c.c., spiega che la confessione è: ammettere verità di fatti pregiudizievoli per parte chiamata e favorevoli l'altra.
L'interrogatorio formale è lo strumento processuale - soggetto alla disponibilità della prove – diretto a provocare una confessione.
1 2
L'art. 230 c.p.c. richiede che l'interrogatorio formale venga dedotto per articoli separati e specifici.
Tale richiesta è stata puntualmente assolta dalla parte come si evince Pt_1 dall'analisi dei capitoli 1, 2, e 3 della memoria istruttoria n. 2 dd. 12.12.2023.
Il G.I. NON ha respinto la richiesta di interrogatorio formale per violazione dell'art. 230 c.p.c. bensì, da quanto si legge, perché ha ritenuto IRRILEVANTI quei capitoli ai fini di decidere.
Non si condivide la conclusione dell'Ill.mo Giudice.
In primo luogo non è condivisibile l'assunto del Giudice quando afferma che, rilevante, ai fini del decidere, sarebbe stato un capitolo del seguente tenore: “vero che è mia figlia biologica.”. Parte_2
Quel capitolo è in sé inammissibile: in assenza di una specifica analisi comparativa del DNA, un uomo non potrà mai certificare e ammettere di essere padre di un bimbo;
ricordiamo, a tal proposito, il famoso brocardo: mater semper certa est pater nunquam…
Alla luce di tale palese inammissibilità, è viceversa corretto concludere che i capitoli dedotti nella memoria dd. 12.12.2023, come si invita a leggere, siano tutti rilevanti in quanto volti a richiedere al di ammettere vari, specifici (assolutamente CP_1 non generici!) e articolati fatti “contra se”, in particolare:
1) se fosse vero che aveva intrattenuto una relazione affettiva con la CP_1 signora Pt_1
2) se fosse vero che la signora aveva messo a conoscenza della Pt_1 CP_1 gravidanza;
3) se fosse vero che, nata aveva voluto effettuare l'analisi Per_1 CP_1 comparativa del DNA della bimba rispetto al suo;
4) se fosse vero che tale analisi comparativa padre/figlia era stata effettivamente posta in essere dai due genitori e da loro concretamente attuata;
5) se fosse vero che il risultato di tale analisi comparativa risultava riportato nel documento allegato sub 3, documento inviato ai due genitori dal laboratorio cui gli stessi si erano rivolti.
La semplice lettura, poi, del documento allegato sub 3 costituisce l'ultimo “tassello” del percorso istruttorio richiesto dalla signora perché consente “per Pt_1 tabulas” di affermare che la probabilità che il sia il padre di è del Per_2 Per_1
99,99999998%, e, quindi, di dare certezza scientifica a tale paternità.
2 3
Com'e possibile, di fronte a questa stringente concatenazione logico/giuridica di fatti specifici, tutti dedotti in termine, tutti “sfavorevoli” al e tutti orientati a CP_1 dare supporto e conferma del risultato finale contenuto nel documento sub 3, affermare che trattasi di circostanze fattuali IRRILEVANTI e generiche ai fini del decidere?
Tale assunto non è in alcun modo scalfito dall'accenno del Giudice al fatto che il documento allegato sub 3 non sia “in originale”: si ricorda, invero, che, a mente dell'articolo 2719 del codice civile, le copie fotografiche di scritture private hanno la stessa efficacia degli originali da cui sono tratte, a meno che dette fotocopie non vengano disconosciute, circostanza, questa, esclusa nel caso di specie.
Si chiede, pertanto, all'Ill.mo Tribunale adito, in via istruttoria: di revocare l'ordinanza di rigetto dd. 01.07.2025, dandosi ingresso alle richieste istruttorie di parte, in particolare all'interrogatorio formale del convenuto sia sui capitoli dedotti da a) a g) di cui alla propria memoria del
26.06.2025, sia, quanto meno, sui capitoli 1) 2) e 3) della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 n.2, di data 12.12.2023; ciò attraverso rogatoria internazionale verso gli Stati Uniti giusta Convenzione Aja dd. 18.03.1970 articoli 3 e 4, in particolare attraverso audizione diretta del Giudice tramite collegamento video come spiegato dal documento dimesso sub n. 13 denominato “prassi sull'uso del collegamento video”; nel merito: di accertare e dichiarare che il signor , cittadino Controparte_1 statunitense, nato nella Repubblica Dominicana in data 16.05.1988, residente a [...]
York 1 30 Wadsworth Avenue, #55, è il padre della piccola nata a [...]
Udine il 07.04.2022, la cui madre è , nata a [...]_1 Pt_1 Parte_1
(Repubblica Dominicana) il 19.07.1999.
Con vittoria di spese e competenze di lite>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore ha adito il Persona_1
Tribunale di Udine affinché sia accertato che padre della piccola è Per_1 CP_1
, deducendo che la minore è nata a [...] una relazione sentimentale nel
[...] corso dell'estate del 2021, allorquando , di nazionalità americana, si Controparte_1 era recato in Friuli-Venezia Giulia, ospite di alcuni cugini.
3 4
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il convenuto non si è costituito, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Ciò posto, vanno innanzitutto rigettate le richieste di prova orale reiterate da parte attrice nelle note scritte depositate il 20.10.2025, con conferma dell'ordinanza emessa in data 1.7.2025, alla cui motivazione si rinvia. Non può, inoltre, essere ammesso,
l'interrogatorio formale, in quanto avente ad oggetto diritti indisponibili.
Nel merito, la domanda non può essere accolta e va, pertanto, rigettata, in mancanza di prova della paternità.
A tal fine, non può, infatti, ritenersi sufficiente l'elenco dei versamenti di somme di denaro (di cui al doc. 5), asseritamente ricevute, da cui non emerge il soggetto che li ha eseguiti, né il test di paternità (di cui al doc. 3), in quanto eseguito senza la preventiva verifica dell'origine dei campioni e dell'identità dei pazienti, come riportato nel documento.
Da ultimo, si rileva che, disposti accertamenti genetici, a mezzo C.T.U., con il conferimento dell'incarico al dott. , sulla base delle dichiarazioni Persona_3 rese da all'udienza del 19.11.2024, secondo cui il Parte_1 convenuto si sarebbe reso disponibile al prelievo del materiale biologico mediante un professionista di sua fiducia negli Stati Uniti d'America, l'ausiliario d'ufficio, con atto depositato in data 24.3.2025, ha dato atto dell'impossibilità di portare a termine l'incarico, stante la mancata comparizione, per procedere al prelievo, sia della madre e della figlia, che del convenuto, presso il professionista individuato a New York.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, nulla va disposto e va, pertanto, rigettata la domanda, formulata da parte attrice, di condanna del convenuto alla refusione delle spese del presente giudizio.
Si conferma il separato decreto di pari data, con il quale le spese di trasferta del
C.T.U. nominato sono state poste a carico dell'Erario, stante l'ammissione della minore al patrocinio a spese dello Stato. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta, così provvede:
• rigetta la domanda attorea;
4 5
• rigetta la domanda di parte attrice di condanna del convenuto contumace al pagamento delle spese di lite.
• Conferma il decreto di pari data, con il quale le spese di trasferta sono state poste a carico dell'Erario, stante l'ammissione di al patrocinio Persona_1
a Spese dello Stato.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE La PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott.ssa Annamaria Antonini)
5
N. 878 2023 r.g. a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
2) dott.ssa Marta Diamante - Giudice
3) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 878 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso per dichiarazione giudiziale di paternità, introdotto da:
(c.f. , quale madre Parte_1 CodiceFiscale_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (C.F. Persona_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. C.F._2
Monte Angela, presso il cui studio sito in Udine alla via Palladio n. 15, elett.te domicilia;
ATTRICE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE
CONCLUSIONI
Il difensore di parte attrice, nelle note scritte depositate il 20.10.2025, ha così concluso: <l'art. 2730, 1° comma del c.c., spiega che la confessione è: ammettere verità di fatti pregiudizievoli per parte chiamata e favorevoli l'altra.
L'interrogatorio formale è lo strumento processuale - soggetto alla disponibilità della prove – diretto a provocare una confessione.
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L'art. 230 c.p.c. richiede che l'interrogatorio formale venga dedotto per articoli separati e specifici.
Tale richiesta è stata puntualmente assolta dalla parte come si evince Pt_1 dall'analisi dei capitoli 1, 2, e 3 della memoria istruttoria n. 2 dd. 12.12.2023.
Il G.I. NON ha respinto la richiesta di interrogatorio formale per violazione dell'art. 230 c.p.c. bensì, da quanto si legge, perché ha ritenuto IRRILEVANTI quei capitoli ai fini di decidere.
Non si condivide la conclusione dell'Ill.mo Giudice.
In primo luogo non è condivisibile l'assunto del Giudice quando afferma che, rilevante, ai fini del decidere, sarebbe stato un capitolo del seguente tenore: “vero che è mia figlia biologica.”. Parte_2
Quel capitolo è in sé inammissibile: in assenza di una specifica analisi comparativa del DNA, un uomo non potrà mai certificare e ammettere di essere padre di un bimbo;
ricordiamo, a tal proposito, il famoso brocardo: mater semper certa est pater nunquam…
Alla luce di tale palese inammissibilità, è viceversa corretto concludere che i capitoli dedotti nella memoria dd. 12.12.2023, come si invita a leggere, siano tutti rilevanti in quanto volti a richiedere al di ammettere vari, specifici (assolutamente CP_1 non generici!) e articolati fatti “contra se”, in particolare:
1) se fosse vero che aveva intrattenuto una relazione affettiva con la CP_1 signora Pt_1
2) se fosse vero che la signora aveva messo a conoscenza della Pt_1 CP_1 gravidanza;
3) se fosse vero che, nata aveva voluto effettuare l'analisi Per_1 CP_1 comparativa del DNA della bimba rispetto al suo;
4) se fosse vero che tale analisi comparativa padre/figlia era stata effettivamente posta in essere dai due genitori e da loro concretamente attuata;
5) se fosse vero che il risultato di tale analisi comparativa risultava riportato nel documento allegato sub 3, documento inviato ai due genitori dal laboratorio cui gli stessi si erano rivolti.
La semplice lettura, poi, del documento allegato sub 3 costituisce l'ultimo “tassello” del percorso istruttorio richiesto dalla signora perché consente “per Pt_1 tabulas” di affermare che la probabilità che il sia il padre di è del Per_2 Per_1
99,99999998%, e, quindi, di dare certezza scientifica a tale paternità.
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Com'e possibile, di fronte a questa stringente concatenazione logico/giuridica di fatti specifici, tutti dedotti in termine, tutti “sfavorevoli” al e tutti orientati a CP_1 dare supporto e conferma del risultato finale contenuto nel documento sub 3, affermare che trattasi di circostanze fattuali IRRILEVANTI e generiche ai fini del decidere?
Tale assunto non è in alcun modo scalfito dall'accenno del Giudice al fatto che il documento allegato sub 3 non sia “in originale”: si ricorda, invero, che, a mente dell'articolo 2719 del codice civile, le copie fotografiche di scritture private hanno la stessa efficacia degli originali da cui sono tratte, a meno che dette fotocopie non vengano disconosciute, circostanza, questa, esclusa nel caso di specie.
Si chiede, pertanto, all'Ill.mo Tribunale adito, in via istruttoria: di revocare l'ordinanza di rigetto dd. 01.07.2025, dandosi ingresso alle richieste istruttorie di parte, in particolare all'interrogatorio formale del convenuto sia sui capitoli dedotti da a) a g) di cui alla propria memoria del
26.06.2025, sia, quanto meno, sui capitoli 1) 2) e 3) della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 n.2, di data 12.12.2023; ciò attraverso rogatoria internazionale verso gli Stati Uniti giusta Convenzione Aja dd. 18.03.1970 articoli 3 e 4, in particolare attraverso audizione diretta del Giudice tramite collegamento video come spiegato dal documento dimesso sub n. 13 denominato “prassi sull'uso del collegamento video”; nel merito: di accertare e dichiarare che il signor , cittadino Controparte_1 statunitense, nato nella Repubblica Dominicana in data 16.05.1988, residente a [...]
York 1 30 Wadsworth Avenue, #55, è il padre della piccola nata a [...]
Udine il 07.04.2022, la cui madre è , nata a [...]_1 Pt_1 Parte_1
(Repubblica Dominicana) il 19.07.1999.
Con vittoria di spese e competenze di lite>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore ha adito il Persona_1
Tribunale di Udine affinché sia accertato che padre della piccola è Per_1 CP_1
, deducendo che la minore è nata a [...] una relazione sentimentale nel
[...] corso dell'estate del 2021, allorquando , di nazionalità americana, si Controparte_1 era recato in Friuli-Venezia Giulia, ospite di alcuni cugini.
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Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il convenuto non si è costituito, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Ciò posto, vanno innanzitutto rigettate le richieste di prova orale reiterate da parte attrice nelle note scritte depositate il 20.10.2025, con conferma dell'ordinanza emessa in data 1.7.2025, alla cui motivazione si rinvia. Non può, inoltre, essere ammesso,
l'interrogatorio formale, in quanto avente ad oggetto diritti indisponibili.
Nel merito, la domanda non può essere accolta e va, pertanto, rigettata, in mancanza di prova della paternità.
A tal fine, non può, infatti, ritenersi sufficiente l'elenco dei versamenti di somme di denaro (di cui al doc. 5), asseritamente ricevute, da cui non emerge il soggetto che li ha eseguiti, né il test di paternità (di cui al doc. 3), in quanto eseguito senza la preventiva verifica dell'origine dei campioni e dell'identità dei pazienti, come riportato nel documento.
Da ultimo, si rileva che, disposti accertamenti genetici, a mezzo C.T.U., con il conferimento dell'incarico al dott. , sulla base delle dichiarazioni Persona_3 rese da all'udienza del 19.11.2024, secondo cui il Parte_1 convenuto si sarebbe reso disponibile al prelievo del materiale biologico mediante un professionista di sua fiducia negli Stati Uniti d'America, l'ausiliario d'ufficio, con atto depositato in data 24.3.2025, ha dato atto dell'impossibilità di portare a termine l'incarico, stante la mancata comparizione, per procedere al prelievo, sia della madre e della figlia, che del convenuto, presso il professionista individuato a New York.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, nulla va disposto e va, pertanto, rigettata la domanda, formulata da parte attrice, di condanna del convenuto alla refusione delle spese del presente giudizio.
Si conferma il separato decreto di pari data, con il quale le spese di trasferta del
C.T.U. nominato sono state poste a carico dell'Erario, stante l'ammissione della minore al patrocinio a spese dello Stato. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta, così provvede:
• rigetta la domanda attorea;
4 5
• rigetta la domanda di parte attrice di condanna del convenuto contumace al pagamento delle spese di lite.
• Conferma il decreto di pari data, con il quale le spese di trasferta sono state poste a carico dell'Erario, stante l'ammissione di al patrocinio Persona_1
a Spese dello Stato.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE La PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott.ssa Annamaria Antonini)
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