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Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/04/2023, n. 9911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9911 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 4909/2019 proposto da: Marina di IL s.r.l., con sede legale in IL (CA), Loc. Porto, alla Via degli Oleandri n. 10 (C.F.: 02018200390), in persona del legale rappresentante pro tempore, NA NI, nato a [...] il 1° gennaio 1958 (C.F.: MRC RNT 58A01H5011), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Augusto Fantozzi (C.F.: [...]p.e.c.: augustofantozzi@ordineavvocatiroma.org), dall'Avv. NC AN (C.F.: [...]; p.c.c.: francescogiuliani@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv. Roberto Altieri (C.F.: [...]; robertoaltieri@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma alla Via Sicilia n. 66, fax n. 06/42011976; RS area portuale – Denuncia variazione. Civile Sent. Sez. 5 Num. 9911 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: PENTA ANDREA Data pubblicazione: 13/04/2023 2
- ricorrente -
contro Comune di IL;
- intimato – -avverso la sentenza n. 897/1/2018 emessa dalla CTR Sardegna in data 24/09/2018 e non notificata;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.G. dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Marina IL s.r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari avverso un avviso di pagamento relativo a RS per l’anno 2010, lamentando il difetto di competenza funzionale del Comune a richiedere l’imposta per le aree portuali, considerate anche l’assimilabilità dei rifiuti prodotti ai rifiuti speciali e la convenzione intercorsa con apposita società (la Cosir) per il ritiro dei rifiuti prodotti all’interno dell’area. 2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, sostenendo che rientravano fra le competenze dell’autorità portuale, anziché del Comune, i servizi di pulizia e di raccolta dei rifiuti anche nei porti turistici che dipendono dall’autorità marittima, tanto più che la contribuente, che gestiva il porto, aveva stipulato in data 4 settembre 2008 un contratto con il consorzio Cosir per la raccolta e la gestione dei rifiuti a proprie spese. 3. Sull’appello del Comune di IL, la Commissione Tributaria Regionale Sardegna accoglieva il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che il porto di IL non era gestito da un’autorità portuale, sicchè il potere impositivo ai fini RS spettava al Comune, che, in base all’art. 9 del regolamento comunale, era previsto che fossero tassabili, tra l’altro, le “aree destinate a rimessaggi di barche o natanti e simili, servizi ed aree portuali”, che non era stata fornita alcuna prova in ordine all’avvenuto autosmaltimento dei rifiuti e, in ogni caso, anche qualora fosse stata fornita, avrebbe giustificato al massimo una riduzione 3 dell’imposta dovuta, giammai richiesta, che era da escludere che nel porto turistico, anche alla luce della corretta nozione di area scoperta, venissero prodotti solo rifiuti speciali e che, in ogni caso, spettava alla contribuente l’onere di comunicare all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui venivano prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, smaltiti direttamente. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Marina di IL s.r.l. sulla base di otto motivi. Il Comune di IL non ha svolto difese. In prossimità dell’udienza pubblica, la ricorrente ha depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 6 d.lgs. n. 546/1992, 51 cod. proc. civ., 111 Cost., 47, 51 e 52, della Carta di Nizza e 6, § 1, della CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR deciso il giudizio di appello in violazione all’obbligo di astensione obbligatoria, essendosi il giudizio di primo grado concluso mediante il mero ed acritico recepimento della sentenza n. 224/02/2012 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, concernente la medesima questione insorta tra le stesse parti ma avente ad oggetto un diverso anno di imposta, alla cui decisione aveva partecipato la medesima dott.ssa Corradini in qualità di presidente e relatore. 1.1. Il motivo è infondato. Anche di recente questa Corte ha ribadito (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16831 del 24/05/2022) che l'istanza di ricusazione del giudice deve essere depositata non oltre il secondo giorno prima della udienza, in applicazione dell'art. 52, secondo comma, cod. proc. civ., atteso che la fattispecie contemplata da tale norma - quella cioè in cui "al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa" - resta realizzata dalla conoscibilità dei membri del collegio che il ricusante medesimo ha acquisito con la pregressa ricezione dell'avviso d'udienza, in correlazione 4 alla sua facoltà di consultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria. Peraltro, non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte, che non abbia esercitato l'onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell'obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 55 del 28/01/1984). In difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacché l'art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l'imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull'impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell'ipotesi anzidetta, l'imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell'astensione e della ricusazione;
né detti istituti, cui si aggiunge quello dell'impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall'art. 6 della Convenzione EDU, che, sotto l'ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell'imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost. (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21094 del 11/09/2017). 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente, con violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 564/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto che essa non avesse dichiarato di produrre rifiuti speciali e provato di averli smaltiti in proprio ed a proprie spese. 2.1. Preliminarmente, va evidenziato che non può essere considerata, a sostegno della tesi della contribuente, l’ordinanza n. 2242 del 2022 emessa da questa Sezione nei confronti delle medesime parti, atteso che 5 la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente. In particolare, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie "tendenzialmente permanenti", in quanto suscettibili di variazione annuale. Ragion per cui la valenza del detto provvedimento, relativo all’anno 2005, non può estendersi all’annualità in esame. Del resto, il piano di raccolta valutato nell’ordinanza menzionata si riferisce in via esclusiva all’autosmaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi. 2.2. Ciò debitamente premesso, il motivo è inammissibile. Invero, con lo stesso la ricorrente non attinge le varie rationes decidendi sottese alla pronuncia quanto al profilo in esame. E’ vero, infatti, che la CTR ha affermato (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata) che la contribuente non avrebbe mai dichiarato di produrre rifiuti speciali e, tanto meno, provato di averli smaltiti in proprio ed a proprie spese. Ma è altrettanto vero che, a pagina 7 della sentenza, la stessa commissione ha rilevato che, anche qualora la società avesse dimostrato di aver smaltito i rifiuti da essa prodotti per il tramite della Cosir, non si sarebbe sottratta completamente alla privativa comunale (sotto forma di esenzione), ma avrebbe comunque dovuto corrispondere la RS, potendo al massimo chiedere preventivamente una riduzione, il che non era avvenuto nel caso di specie (profilo, quest’ultimo, analizzato nella seconda parte del sesto motivo). 6 E’ noto che, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (fra le tante, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020). Il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima ratio decidendi, esamini ed accolga anche una seconda ratio, al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della potestas iudicandi, atteso che l'art. 276 cod. proc. civ., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all'interno di quest'ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni;
in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018). Senza tralasciare che la CTR ha escluso categoricamente che la contribuente producesse esclusivamente rifiuti speciali, essendo caratterizzato un posto turistico da una massima presenza umana, il che depone, semmai, per una produzione, almeno concorrente, di rifiuti urbani. 2.3. Il tenore del comma 2 dell’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1992, n. 507, esclude dalla tassazione le aree improduttive dei rifiuti «qualora» e, quindi, a condizione che la circostanza sia stata indicata nella denuncia originaria. In questi termini va richiamata Cass. 13 agosto 2004, n. 15867, che, proprio da tale dato normativo e dall’art. 66 del medesimo testo legislativo (che rende applicabili le riduzioni delle superfici e quelle 7 tariffarie con effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia originaria, integrativa o di variazione), ha dedotto l'univoca volontà legislativa di subordinare le agevolazioni alla presentazione di apposita denunzia da parte del contribuente e non già alla mera esistenza di una situazione di fatto conforme ad una delle previsioni normative, con ciò individuando nella denunzia una conditio sine qua non per escludere dalla tassazione le aree o le superfici improduttive di rifiuti ovvero per ottenere le riduzioni di superfici e tariffarie considerate dall'art. 66, trovando detto meccanismo fondamento logico nel principio di copertura del costo stabilito dall’art. 65 del citato testo normativo, per cui le agevolazioni devono essere di volta in volta dedotte ("nella denuncia originaria" o in quella "di variazione") e accertate ("debitamente riscontrate") con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione. Lo stesso ragionamento, per analogia di situazione, deve essere esteso all’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 62 del citato d.lgs. In definitiva, va qui ribadito il principio dell’esigenza di subordinare alla (ulteriore) condizione (sostanziale) della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata dalla documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione, operando il beneficio in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire. 2.4. E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della 8 motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E’ stato altresì precisato (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), e cioè dell'art. 132, comma 6, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018). Orbene, nel caso di specie, la motivazione resa in ordine alla necessità che la riduzione (e non già l’esenzione) dell’imposta dovuta sia preceduta da una specifica istanza in tal senso del contribuente si pone senz’altro al di sopra del minimo costituzionale. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il Comune non aveva contestato le circostanze relative alla natura “speciale” dei rifiuti da essa prodotti e l’avvenuto autosmaltimento degli stessi. 3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato per le ragioni già esposte nell’analizzare il secondo motivo. Anche a voler, infatti, ammettere che le due circostanze (concernenti la 9 declaratoria in ordine alla produzione di rifiuti speciali e la prova di averli smaltiti in proprio ed a proprie spese) non siano state specificamente contestate dall’ente pubblico, resterebbe in piedi l’ulteriore ratio decidendi, in grado da sola di sostenere l’intero impianto motivazionale, consistita nel rilievo secondo cui la società anche in siffatta evenienza non si sarebbe sottratta completamente alla privativa comunale, ma avrebbe comunque dovuto corrispondere la RS, potendo al massimo chiedere preventivamente una riduzione, il che non era avvenuto nel caso di specie. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR, omettendo di valutare i documenti depositati in giudizio, ritenuto che essa non avrebbe dimostrato la natura “speciale” dei rifiuti e l’avvenuto autosmaltimento degli stessi. 4.1. Il motivo è assorbito della declaratoria di inammissibilità e, comunque, di infondatezza dei precedenti due. Invero, con lo stesso la contribuente deduce di aver dimostrato, attraverso la produzione del contratto di appalto con il consorzio Cosir, di aver provveduto all’autosmaltimento dei rifiuti. Ma anche a voler ritenere la prova documentale offerta sufficiente e che la contribuente abbia idoneamente dimostrato di produrre rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, resterebbe indimostrato l’avvenuto inoltro della preventiva richiesta di beneficiare della riduzione dell’imposta. Alla luce dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 57, “Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività 10 viene svolta”. Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19150 del 28/09/2016; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018). 5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 58, comma 1, 60 e 62, commi 1 e 3, d.lgs. n. 507/1993, 7, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 22/1997 e 184, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 152/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR escluso la natura “speciale” (non assimilata) dei rifiuti per la “rilevante presenza umana” all’interno dell’area portuale e per il fatto che il porto di IL non era soggetto alla gestione di un’Autorità Portuale. 5.1. Il motivo è infondato. Premesso che il richiamo operato dalla CTR a fine pagina 8 della sentenza all’assenza di un’Autorità Portuale non era finalizzato ad escludere la natura speciale dei rifiuti prodotti dalla contribuente (ma solo ad evidenziare che la sentenza della Suprema Corte n. 23583 del 2009 da essa invocata a sostegno della propria tesi non era pertinente, riguardando i porti soggetti all’autorità portuale, laddove nel caso in esame si trattava di un porto non rientrante nell’ambito di tale autorità) e che l’esclusione della produzione di rifiuti speciali sulla base della rilevante presenza umana in un porto turistico è stata affermata in un inciso parentale, la detta esclusione è stata fondata dalla commissione su due differenti argomentazioni, non censurate con il presente motivo: 11 1) in base all’art. 9 del regolamento comunale, era previsto che fossero tassabili, tra l’altro, le “aree destinate a rimessaggi di barche o natanti e simili, servizi ed aree portuali”; 2) in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la nozione di "aree scoperte", utilizzata dall'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell'estensione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3829 del 18/02/2009; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17092 del 16/06/2021). D’altra parte, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo l'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. L'esclusione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate, perché ivi si producono rifiuti speciali, è subordinata alla prova, il cui onere è a carico del contribuente, della relativa condizione di esenzione, ed in particolare della superficie nella quale, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, i suddetti rifiuti speciali, tanto più che la produzione di questi ultimi non esclude quella dei rifiuti solidi urbani e non può, pertanto, escludersi la coesistenza degli uni e degli altri (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17703 del 02/09/2004; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16858 del 24/07/2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11351 del 06/07/2012). Va altresì evidenziato che il d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, pone una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, al fine dell’esenzione dalla tassazione prevista dal citato d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per la loro natura o perché la detenzione è esercitata da terzi, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le 12 obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (cfr. Cass. n. 19469 del 2014). 6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 15 della Direttiva 2008/98/CE e 188 d.lgs. n. 152/2006, nonché del principio UE del “chi inquina paga”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’autosmaltimento dei rifiuti da parte della società comporta l’esenzione dalla tassa o, comunque, una sua cospicua riduzione e che l’avvenuto autosmaltimento, per quanto non denunciato, era in ogni caso conosciuto dal Comune. 6.1. Il motivo è infondato. Quanto alla prima doglianza, è sufficiente evidenziare che la stessa presuppone l’avvenuta dimostrazione della natura “speciale” dei rifiuti prodotti dalla contribuente, nel qual caso solo, in assenza di una delibera comunale di assimilazione, per quantità e qualità, degli stessi a quelli urbani ed in presenza della prova dello smaltimento in proprio, è possibile invocare l’esenzione o, almeno, la riduzione dell’imposta. In quest’ottica, come correttamente rilevato dalla CTR (pag. 6), nessuna rilevanza assume un contratto con ditta specializzata, senza neppure l’allegazione dei relativi moduli concernenti la qualità e la quantità dei rifiuti smaltiti. Va, in proposito, ribadito che la CTR ha escluso categoricamente la produzione esclusiva, ad opera della contribuente, di rifiuti speciali, essendo caratterizzato un posto turistico da una massima presenza umana, il che deporrebbe, semmai, per una produzione, almeno concorrente, di rifiuti urbani. Avuto riguardo alla seconda censura, è ormai consolidato il principio secondo cui “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui 13 smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21250 del 13/09/2017; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21011 del 22/07/2021). Va, da ultimo, richiamato l’orientamento già manifestato da codesta Corte (Cass. 2202 del 2011) e che trae origine dalle sentenze CGUE 24.6.08 in causa C-188/07 e 16.7.09 in causa C254/08, secondo cui: <<in tema di tarsu, la disciplina contenuta nel d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario “chi inquina paga”, sia perchè è consentita del costo smaltimento base superficie dell’immobile posseduto, detta fa applicazione regimi presuntivi che consentano un’ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. artt. 65 66) commisurano ad una serie variabili o a particolari condizioni>>. 7. Con il settimo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla eccepita erronea determinazione delle superfici tassabili come individuate dalla perizia depositata nel corso del giudizio di merito. 14 7.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia. Invero, la CTR ha evidenziato che la allora appellata si era limitata, peraltro nella sola parte espositiva, a riportare il contenuto del ricorso, senza alcuna critica della decisione di primo grado e senza dedurre in modo chiaro ed inequivocabile, in sede di costituzione in appello, gli specifici motivi che intendeva riproporre. Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure per relationem, delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24267 del 27/11/2015; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30444 del 19/12/2017). Pertanto, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1161 del 27/01/2003; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14086 del 11/06/2010, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24021 del 26/11/2010, Cass., Sez. L, Sentenza n. 24124 del 28/11/2016). 8. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la società, totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, non aveva l’onere di proporre appello incidentale sulla questione (indicata con il precedente motivo) assorbita, ma solo quello di riproporre la medesima questione in secondo grado. 15 8.1. Il motivo è fondato, atteso che la ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza, ha richiamato le controdeduzioni in sede di appello, dalle quali si evince (cfr. pag. 9) che essa ha, appunto, debitamente riproposto le dette questioni, sulle quali la CTR ha omesso di pronunciarsi. 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto limitatamente all’ottavo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche ai fini della pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna.
P.Q.M.
rigetta il primo, il quinto ed il sesto motivo del ricorso, dichiara inammissibili il secondo, il terzo, il quarto ed il settimo ed accoglie l’ottavo; cassa la sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto, e rinvia la causa, anche ai fini della pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in differente composizione. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della
- ricorrente -
contro Comune di IL;
- intimato – -avverso la sentenza n. 897/1/2018 emessa dalla CTR Sardegna in data 24/09/2018 e non notificata;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.G. dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Marina IL s.r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari avverso un avviso di pagamento relativo a RS per l’anno 2010, lamentando il difetto di competenza funzionale del Comune a richiedere l’imposta per le aree portuali, considerate anche l’assimilabilità dei rifiuti prodotti ai rifiuti speciali e la convenzione intercorsa con apposita società (la Cosir) per il ritiro dei rifiuti prodotti all’interno dell’area. 2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, sostenendo che rientravano fra le competenze dell’autorità portuale, anziché del Comune, i servizi di pulizia e di raccolta dei rifiuti anche nei porti turistici che dipendono dall’autorità marittima, tanto più che la contribuente, che gestiva il porto, aveva stipulato in data 4 settembre 2008 un contratto con il consorzio Cosir per la raccolta e la gestione dei rifiuti a proprie spese. 3. Sull’appello del Comune di IL, la Commissione Tributaria Regionale Sardegna accoglieva il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che il porto di IL non era gestito da un’autorità portuale, sicchè il potere impositivo ai fini RS spettava al Comune, che, in base all’art. 9 del regolamento comunale, era previsto che fossero tassabili, tra l’altro, le “aree destinate a rimessaggi di barche o natanti e simili, servizi ed aree portuali”, che non era stata fornita alcuna prova in ordine all’avvenuto autosmaltimento dei rifiuti e, in ogni caso, anche qualora fosse stata fornita, avrebbe giustificato al massimo una riduzione 3 dell’imposta dovuta, giammai richiesta, che era da escludere che nel porto turistico, anche alla luce della corretta nozione di area scoperta, venissero prodotti solo rifiuti speciali e che, in ogni caso, spettava alla contribuente l’onere di comunicare all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui venivano prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, smaltiti direttamente. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Marina di IL s.r.l. sulla base di otto motivi. Il Comune di IL non ha svolto difese. In prossimità dell’udienza pubblica, la ricorrente ha depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 6 d.lgs. n. 546/1992, 51 cod. proc. civ., 111 Cost., 47, 51 e 52, della Carta di Nizza e 6, § 1, della CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR deciso il giudizio di appello in violazione all’obbligo di astensione obbligatoria, essendosi il giudizio di primo grado concluso mediante il mero ed acritico recepimento della sentenza n. 224/02/2012 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, concernente la medesima questione insorta tra le stesse parti ma avente ad oggetto un diverso anno di imposta, alla cui decisione aveva partecipato la medesima dott.ssa Corradini in qualità di presidente e relatore. 1.1. Il motivo è infondato. Anche di recente questa Corte ha ribadito (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16831 del 24/05/2022) che l'istanza di ricusazione del giudice deve essere depositata non oltre il secondo giorno prima della udienza, in applicazione dell'art. 52, secondo comma, cod. proc. civ., atteso che la fattispecie contemplata da tale norma - quella cioè in cui "al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa" - resta realizzata dalla conoscibilità dei membri del collegio che il ricusante medesimo ha acquisito con la pregressa ricezione dell'avviso d'udienza, in correlazione 4 alla sua facoltà di consultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria. Peraltro, non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte, che non abbia esercitato l'onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell'obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 55 del 28/01/1984). In difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacché l'art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l'imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull'impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell'ipotesi anzidetta, l'imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell'astensione e della ricusazione;
né detti istituti, cui si aggiunge quello dell'impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall'art. 6 della Convenzione EDU, che, sotto l'ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell'imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost. (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21094 del 11/09/2017). 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente, con violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 564/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto che essa non avesse dichiarato di produrre rifiuti speciali e provato di averli smaltiti in proprio ed a proprie spese. 2.1. Preliminarmente, va evidenziato che non può essere considerata, a sostegno della tesi della contribuente, l’ordinanza n. 2242 del 2022 emessa da questa Sezione nei confronti delle medesime parti, atteso che 5 la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente. In particolare, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie "tendenzialmente permanenti", in quanto suscettibili di variazione annuale. Ragion per cui la valenza del detto provvedimento, relativo all’anno 2005, non può estendersi all’annualità in esame. Del resto, il piano di raccolta valutato nell’ordinanza menzionata si riferisce in via esclusiva all’autosmaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi. 2.2. Ciò debitamente premesso, il motivo è inammissibile. Invero, con lo stesso la ricorrente non attinge le varie rationes decidendi sottese alla pronuncia quanto al profilo in esame. E’ vero, infatti, che la CTR ha affermato (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata) che la contribuente non avrebbe mai dichiarato di produrre rifiuti speciali e, tanto meno, provato di averli smaltiti in proprio ed a proprie spese. Ma è altrettanto vero che, a pagina 7 della sentenza, la stessa commissione ha rilevato che, anche qualora la società avesse dimostrato di aver smaltito i rifiuti da essa prodotti per il tramite della Cosir, non si sarebbe sottratta completamente alla privativa comunale (sotto forma di esenzione), ma avrebbe comunque dovuto corrispondere la RS, potendo al massimo chiedere preventivamente una riduzione, il che non era avvenuto nel caso di specie (profilo, quest’ultimo, analizzato nella seconda parte del sesto motivo). 6 E’ noto che, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (fra le tante, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020). Il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima ratio decidendi, esamini ed accolga anche una seconda ratio, al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della potestas iudicandi, atteso che l'art. 276 cod. proc. civ., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all'interno di quest'ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni;
in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018). Senza tralasciare che la CTR ha escluso categoricamente che la contribuente producesse esclusivamente rifiuti speciali, essendo caratterizzato un posto turistico da una massima presenza umana, il che depone, semmai, per una produzione, almeno concorrente, di rifiuti urbani. 2.3. Il tenore del comma 2 dell’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1992, n. 507, esclude dalla tassazione le aree improduttive dei rifiuti «qualora» e, quindi, a condizione che la circostanza sia stata indicata nella denuncia originaria. In questi termini va richiamata Cass. 13 agosto 2004, n. 15867, che, proprio da tale dato normativo e dall’art. 66 del medesimo testo legislativo (che rende applicabili le riduzioni delle superfici e quelle 7 tariffarie con effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia originaria, integrativa o di variazione), ha dedotto l'univoca volontà legislativa di subordinare le agevolazioni alla presentazione di apposita denunzia da parte del contribuente e non già alla mera esistenza di una situazione di fatto conforme ad una delle previsioni normative, con ciò individuando nella denunzia una conditio sine qua non per escludere dalla tassazione le aree o le superfici improduttive di rifiuti ovvero per ottenere le riduzioni di superfici e tariffarie considerate dall'art. 66, trovando detto meccanismo fondamento logico nel principio di copertura del costo stabilito dall’art. 65 del citato testo normativo, per cui le agevolazioni devono essere di volta in volta dedotte ("nella denuncia originaria" o in quella "di variazione") e accertate ("debitamente riscontrate") con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione. Lo stesso ragionamento, per analogia di situazione, deve essere esteso all’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 62 del citato d.lgs. In definitiva, va qui ribadito il principio dell’esigenza di subordinare alla (ulteriore) condizione (sostanziale) della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata dalla documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione, operando il beneficio in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire. 2.4. E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della 8 motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E’ stato altresì precisato (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), e cioè dell'art. 132, comma 6, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018). Orbene, nel caso di specie, la motivazione resa in ordine alla necessità che la riduzione (e non già l’esenzione) dell’imposta dovuta sia preceduta da una specifica istanza in tal senso del contribuente si pone senz’altro al di sopra del minimo costituzionale. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il Comune non aveva contestato le circostanze relative alla natura “speciale” dei rifiuti da essa prodotti e l’avvenuto autosmaltimento degli stessi. 3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato per le ragioni già esposte nell’analizzare il secondo motivo. Anche a voler, infatti, ammettere che le due circostanze (concernenti la 9 declaratoria in ordine alla produzione di rifiuti speciali e la prova di averli smaltiti in proprio ed a proprie spese) non siano state specificamente contestate dall’ente pubblico, resterebbe in piedi l’ulteriore ratio decidendi, in grado da sola di sostenere l’intero impianto motivazionale, consistita nel rilievo secondo cui la società anche in siffatta evenienza non si sarebbe sottratta completamente alla privativa comunale, ma avrebbe comunque dovuto corrispondere la RS, potendo al massimo chiedere preventivamente una riduzione, il che non era avvenuto nel caso di specie. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR, omettendo di valutare i documenti depositati in giudizio, ritenuto che essa non avrebbe dimostrato la natura “speciale” dei rifiuti e l’avvenuto autosmaltimento degli stessi. 4.1. Il motivo è assorbito della declaratoria di inammissibilità e, comunque, di infondatezza dei precedenti due. Invero, con lo stesso la contribuente deduce di aver dimostrato, attraverso la produzione del contratto di appalto con il consorzio Cosir, di aver provveduto all’autosmaltimento dei rifiuti. Ma anche a voler ritenere la prova documentale offerta sufficiente e che la contribuente abbia idoneamente dimostrato di produrre rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, resterebbe indimostrato l’avvenuto inoltro della preventiva richiesta di beneficiare della riduzione dell’imposta. Alla luce dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 57, “Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività 10 viene svolta”. Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19150 del 28/09/2016; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018). 5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 58, comma 1, 60 e 62, commi 1 e 3, d.lgs. n. 507/1993, 7, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 22/1997 e 184, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 152/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR escluso la natura “speciale” (non assimilata) dei rifiuti per la “rilevante presenza umana” all’interno dell’area portuale e per il fatto che il porto di IL non era soggetto alla gestione di un’Autorità Portuale. 5.1. Il motivo è infondato. Premesso che il richiamo operato dalla CTR a fine pagina 8 della sentenza all’assenza di un’Autorità Portuale non era finalizzato ad escludere la natura speciale dei rifiuti prodotti dalla contribuente (ma solo ad evidenziare che la sentenza della Suprema Corte n. 23583 del 2009 da essa invocata a sostegno della propria tesi non era pertinente, riguardando i porti soggetti all’autorità portuale, laddove nel caso in esame si trattava di un porto non rientrante nell’ambito di tale autorità) e che l’esclusione della produzione di rifiuti speciali sulla base della rilevante presenza umana in un porto turistico è stata affermata in un inciso parentale, la detta esclusione è stata fondata dalla commissione su due differenti argomentazioni, non censurate con il presente motivo: 11 1) in base all’art. 9 del regolamento comunale, era previsto che fossero tassabili, tra l’altro, le “aree destinate a rimessaggi di barche o natanti e simili, servizi ed aree portuali”; 2) in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la nozione di "aree scoperte", utilizzata dall'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell'estensione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3829 del 18/02/2009; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17092 del 16/06/2021). D’altra parte, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo l'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. L'esclusione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate, perché ivi si producono rifiuti speciali, è subordinata alla prova, il cui onere è a carico del contribuente, della relativa condizione di esenzione, ed in particolare della superficie nella quale, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, i suddetti rifiuti speciali, tanto più che la produzione di questi ultimi non esclude quella dei rifiuti solidi urbani e non può, pertanto, escludersi la coesistenza degli uni e degli altri (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17703 del 02/09/2004; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16858 del 24/07/2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11351 del 06/07/2012). Va altresì evidenziato che il d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, pone una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, al fine dell’esenzione dalla tassazione prevista dal citato d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per la loro natura o perché la detenzione è esercitata da terzi, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le 12 obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (cfr. Cass. n. 19469 del 2014). 6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 15 della Direttiva 2008/98/CE e 188 d.lgs. n. 152/2006, nonché del principio UE del “chi inquina paga”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’autosmaltimento dei rifiuti da parte della società comporta l’esenzione dalla tassa o, comunque, una sua cospicua riduzione e che l’avvenuto autosmaltimento, per quanto non denunciato, era in ogni caso conosciuto dal Comune. 6.1. Il motivo è infondato. Quanto alla prima doglianza, è sufficiente evidenziare che la stessa presuppone l’avvenuta dimostrazione della natura “speciale” dei rifiuti prodotti dalla contribuente, nel qual caso solo, in assenza di una delibera comunale di assimilazione, per quantità e qualità, degli stessi a quelli urbani ed in presenza della prova dello smaltimento in proprio, è possibile invocare l’esenzione o, almeno, la riduzione dell’imposta. In quest’ottica, come correttamente rilevato dalla CTR (pag. 6), nessuna rilevanza assume un contratto con ditta specializzata, senza neppure l’allegazione dei relativi moduli concernenti la qualità e la quantità dei rifiuti smaltiti. Va, in proposito, ribadito che la CTR ha escluso categoricamente la produzione esclusiva, ad opera della contribuente, di rifiuti speciali, essendo caratterizzato un posto turistico da una massima presenza umana, il che deporrebbe, semmai, per una produzione, almeno concorrente, di rifiuti urbani. Avuto riguardo alla seconda censura, è ormai consolidato il principio secondo cui “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui 13 smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21250 del 13/09/2017; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21011 del 22/07/2021). Va, da ultimo, richiamato l’orientamento già manifestato da codesta Corte (Cass. 2202 del 2011) e che trae origine dalle sentenze CGUE 24.6.08 in causa C-188/07 e 16.7.09 in causa C254/08, secondo cui: <<in tema di tarsu, la disciplina contenuta nel d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario “chi inquina paga”, sia perchè è consentita del costo smaltimento base superficie dell’immobile posseduto, detta fa applicazione regimi presuntivi che consentano un’ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. artt. 65 66) commisurano ad una serie variabili o a particolari condizioni>>. 7. Con il settimo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla eccepita erronea determinazione delle superfici tassabili come individuate dalla perizia depositata nel corso del giudizio di merito. 14 7.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia. Invero, la CTR ha evidenziato che la allora appellata si era limitata, peraltro nella sola parte espositiva, a riportare il contenuto del ricorso, senza alcuna critica della decisione di primo grado e senza dedurre in modo chiaro ed inequivocabile, in sede di costituzione in appello, gli specifici motivi che intendeva riproporre. Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure per relationem, delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24267 del 27/11/2015; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30444 del 19/12/2017). Pertanto, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1161 del 27/01/2003; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14086 del 11/06/2010, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24021 del 26/11/2010, Cass., Sez. L, Sentenza n. 24124 del 28/11/2016). 8. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la società, totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, non aveva l’onere di proporre appello incidentale sulla questione (indicata con il precedente motivo) assorbita, ma solo quello di riproporre la medesima questione in secondo grado. 15 8.1. Il motivo è fondato, atteso che la ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza, ha richiamato le controdeduzioni in sede di appello, dalle quali si evince (cfr. pag. 9) che essa ha, appunto, debitamente riproposto le dette questioni, sulle quali la CTR ha omesso di pronunciarsi. 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto limitatamente all’ottavo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche ai fini della pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna.
P.Q.M.
rigetta il primo, il quinto ed il sesto motivo del ricorso, dichiara inammissibili il secondo, il terzo, il quarto ed il settimo ed accoglie l’ottavo; cassa la sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto, e rinvia la causa, anche ai fini della pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in differente composizione. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della