TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8442/24 RG iscritta in data 6.11.24, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Lodovico Di Brita, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Angrisani n. 2;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Annalisa Coviello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via A.M. De Luca n. 6;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 13.3.25, all'esito della discussione delle parti, la causa, ai sensi dell'art. 473bis.22
c.p.c., era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.24 , premettendo che con sentenza n. 541/10 Parte_1 il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il ricorrente e determinando in € 120,00 mensili la somma da corrispondere Controparte_1
a titolo di assegno divorzile, chiedeva la revoca di tale assegno, evidenziando che ciascuno aveva creato un suo autonomo nucleo familiare e che la resistente svolgeva attività lavorativa. Inoltre, evidenziava che alla luce della nuova interpretazione in ordine alla funzione dell'assegno divorzile non vi erano i presupposti per riconoscerlo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che si opponeva alla domanda, deducendo che nulla aveva provato il ricorrente sulla sua attuale condizione economica, così concludendo per il rigetto.
All'udienza del 13.3.25, a seguito della discussione orale della causa, questa era riservata al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità della proposta domanda, avendo dedotto il ricorrente la sopravvenienza di nuove circostanze successive alla sentenza di divorzio, propriamente la creazione di un proprio nucleo familiare e l'indipendenza economica della resistente che svolge attività lavorativa, laddove invece non può essere considerata come nuova circostanza una diversa interpretazione della norma.
Si ricorda, difatti, che le sentenze di separazione o divorzio danno luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di definizione congiunta non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi.
La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione o del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006).
Non può essere invece annoverata tra le circostanze idonee a determinare una revisione dell'assegno divorzile la sopravvenienza di tutti quei motivi che ricomprendano anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale. Si tratta di un'opzione esegetica non percorribile poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della "regula iuris", non già creativa della stessa. (in tal senso Cass. Civ. n. 1119/20).
Tanto chiarito, nel merito, è necessario richiamare i principi sulla natura dell'assegno divorzile.
Sul punto, si osserva che le SS.UU. n. 11 luglio 2018 n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite
29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa- perequativa e risarcitoria. Le S.U. hanno ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'auto responsabilità, i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al
"tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2, 3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo
l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
Le S.U. hanno, inoltre, evidenziato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che “Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l' impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale” (ex multis Cass. Civ. n.
38362/21).
Orbene, coordinando i principi sopra espressi, ben consapevole il Tribunale che il mutamento giurisprudenziale non possa essere assunto a circostanza rilevante ai fini della modifica o della revoca, vi sono i presupposti di fatto che giustificano, a parere di questo il Tribunale, l'accoglimento della domanda.
Risulta, difatti, acquisito al processo che la resistente ha creato un proprio autonomo nucleo familiare, essendo nata una bambina di 5 anni dal suo compagno. Ella, per come dichiarato in udienza (si veda verbale di udienza del 13.3.25), vive con la sua piccola e condivide una comunione di vita con il padre della bimba, anche se non condividono la stessa abitazione, provvedendo lui all'accudimento della di lui madre. Inoltre, la stessa svolge attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato, percependo una retribuzione di € 550,00 (si veda documentazione prodotta dal ricorrente).
Risulta altresì che il matrimonio tra di loro è durato effettivamente dal 1999 al 2005 anno della separazione, per poi divorziare nel 2010.
Questa la situazione attuale della coppia, sicchè deve ritenersi che, in considerazione della durata del matrimonio, della capacità professionale della resistente, della creazione di un nuovo nucleo familiare
(non rilevando l'assenza di pernotto ma solo per impedimenti legati a situazioni contingenti), proprio alla luce della natura dell'assegno divorzile, ne vada disposta la revoca, non sussistendo i presupposti per una funzione assistenziale di tale assegno.
Ne segue che il ricorso va accolto con revoca dell'assegno di divorzio dalla data della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi (in considerazione dell'attività svolta in giudizio e della natura degli atti) di cui al DM 55/14 come modificate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'assegno di divorzio;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 127,00 per esborsi ed € 3900,00 per competenze legali oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17.3.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi