Articolo 1 della Legge 15 maggio 1954, n. 261
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26 giugno 1954
Art. 1. Articolo unico.

E' approvato l'atto 5 giugno 1952, n. 314 di repertorio, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Bari, con il quale, mediante transazione, permuta e alienazione di beni patrimoniali dello Stato, sono state regolate, con il comune di Bari, le questioni riguardanti gli arenili siti in detta citta', localita' Porto Nuovo e Filoscene.

Entrata in vigore il 26 giugno 1954