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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/02/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, in relazione al procedimento n. RG
5980/2022, ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare del 24.01.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia promossa da
, ( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to RUGGIERO CIRO Parte_1 C.F._1
ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , con sede in CP_1 P.IVA_1
Boscoreale (Na), alla via Parrella n. 178
resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2022, la ricorrente adiva l'Intestato Tribunale per Parte_1 ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dipendente intercorso tra le parti dal
03.06.2020 al 28.02.2021 con le modalità e gli orari indicati in ricorso e la condanna della società CP_1
[...
al pagamento in suo favore della somma complessiva € 9.541,00 a titolo di retribuzione relativa a nove mensilità e di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare la ricorrente deduceva: di aver lavorato alle dipendenze della svolgendo Controparte_2 mansioni di amministrative di segretaria, con qualifica di impiegata (livello inquadramento 5); di aver prestato la propria attività lavorativa dal 03.06.2020 al 28.02.2021 in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time per un totale di 24 ore a settimana (5 ore dal lunedì al giovedì e 4 ore di venerdì) (cfr. lettera di assunzione versata in atti) ma di non aver mai ricevuto alcuna retribuzione motivo per il quale il rapporto lavorativo si interrompeva. La ricorrente pertanto rivendica il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione per nove mensilità nonché del trattamento di fine rapporto per l'importo complessivo di € 9.541,00 (di cui € 658,00 per TFR) come da conteggi inseriti nel ricorso introduttivo. Controparte_ Sebbene regolarmente convenuta in giudizio, la non si costituiva restando, pertanto, contumace.
Veniva quindi espletata l'istruttoria con l'escussione di un testimone indicato dalla ricorrente e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa.
La domanda è risultata fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti di seguito precisati.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Preliminarmente, deve rilevarsi che la società evocata in giudizio non si è costituita nel processo, nonostante la regolarità della notifica presso il domicilio digitale risultante visura camerale estratta dal registro Imprese.
Tanto premesso, occorre precisare che risulta acquisita agli atti di causa prova della sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo dedotto in ricorso.
La documentazione in atti dimostra la sussistenza del rapporto lavorativo tra le parti nel periodo indicato
(cfr. Comunicazione Unilav, buste paga, lettera di assunzione), sviluppatosi secondo coordinate chiaramente riconducibili alla subordinazione. Parimenti pacifico risulta l'inquadramento della ricorrente al V livello (CCNL DEI LAVORATORI del settore terziario – aziende Edilizia).
Decisamente attendibile può essere giudicato il teste, il quale, sebbene non indifferente in Testimone_1 quanto legato da vincolo di parentela con il ricorrente, ha confermato la sussistenza del rapporto lavorativo sotto il potere di eterodeterminazione del datore di lavoro per il periodo indicato in ricorso precisando che la aveva smesso di lavorare perché non ha mai avuto alcuna retribuzione. Pt_1
Pertanto, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente e della prova orale assunte, ritiene questo giudice che sia stata sufficientemente provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti in causa in riferimento al periodo dedotto in lite.
Inoltre la contumacia della parte resistente rafforza il convincimento di questo Tribunale di accogliere la domanda del lavoratore, tenuto conto del mancato assolvimento, da parte della società datrice di lavoro, dell'onere probatorio sulla stessa gravante.
È noto, in proposito, giusto il principio, enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(anche per difformità rispetto al dovuto) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Nel caso di specie, la ricorrente chiede il pagamento di nove mensilità e del trattamento di fine rapporto, emolumenti e somme che risultano corrispondenti agli importi indicati nella busta paga e nella lettera di assunzione, ovvero da documenti di provenienza datoriale. Di contro, la parte resistente non ha offerto alcuna prova dell'avvenuto pagamento delle mensilità dovute alla ricorrente in virtù dell'espletamento della indiscussa prestazione lavorativa, per cui la domanda riferita al pagamento delle mensilità non corrisposte e del TFR va integralmente accolta.
Pag. 2 di 3 Le somme richieste appaiono congrue anche in quanto non costituiscono il risultato di conteggi di parte elaborati nell'esclusivo interesse di parte ricorrente, quanto invece, somme portate direttamente dal contratto e dalla busta paga provenienti dalla società.
Tali importi, pertanto, vengono condivisi dal Giudice e posti alla base del presente pronunciamento.
Le somme spettanti vanno considerate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in quanto in base alle vigenti leggi non spetta al Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore.
A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e gli interessi legali (da calcolarsi sulle somme via via rivalutate) dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo.
La società in persona del legale rapp.te p.t. va, pertanto, condannata al pagamento nei CP_1 confronti del ricorrente della somma di euro 9.541,00, di cui euro 658,00 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 9.541,00, di cui Parte_1 euro 658,00 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge b) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della CP_1 controparte delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del lavoro
Cristina Giusti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, in relazione al procedimento n. RG
5980/2022, ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare del 24.01.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia promossa da
, ( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to RUGGIERO CIRO Parte_1 C.F._1
ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , con sede in CP_1 P.IVA_1
Boscoreale (Na), alla via Parrella n. 178
resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2022, la ricorrente adiva l'Intestato Tribunale per Parte_1 ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dipendente intercorso tra le parti dal
03.06.2020 al 28.02.2021 con le modalità e gli orari indicati in ricorso e la condanna della società CP_1
[...
al pagamento in suo favore della somma complessiva € 9.541,00 a titolo di retribuzione relativa a nove mensilità e di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare la ricorrente deduceva: di aver lavorato alle dipendenze della svolgendo Controparte_2 mansioni di amministrative di segretaria, con qualifica di impiegata (livello inquadramento 5); di aver prestato la propria attività lavorativa dal 03.06.2020 al 28.02.2021 in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time per un totale di 24 ore a settimana (5 ore dal lunedì al giovedì e 4 ore di venerdì) (cfr. lettera di assunzione versata in atti) ma di non aver mai ricevuto alcuna retribuzione motivo per il quale il rapporto lavorativo si interrompeva. La ricorrente pertanto rivendica il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione per nove mensilità nonché del trattamento di fine rapporto per l'importo complessivo di € 9.541,00 (di cui € 658,00 per TFR) come da conteggi inseriti nel ricorso introduttivo. Controparte_ Sebbene regolarmente convenuta in giudizio, la non si costituiva restando, pertanto, contumace.
Veniva quindi espletata l'istruttoria con l'escussione di un testimone indicato dalla ricorrente e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa.
La domanda è risultata fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti di seguito precisati.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Preliminarmente, deve rilevarsi che la società evocata in giudizio non si è costituita nel processo, nonostante la regolarità della notifica presso il domicilio digitale risultante visura camerale estratta dal registro Imprese.
Tanto premesso, occorre precisare che risulta acquisita agli atti di causa prova della sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo dedotto in ricorso.
La documentazione in atti dimostra la sussistenza del rapporto lavorativo tra le parti nel periodo indicato
(cfr. Comunicazione Unilav, buste paga, lettera di assunzione), sviluppatosi secondo coordinate chiaramente riconducibili alla subordinazione. Parimenti pacifico risulta l'inquadramento della ricorrente al V livello (CCNL DEI LAVORATORI del settore terziario – aziende Edilizia).
Decisamente attendibile può essere giudicato il teste, il quale, sebbene non indifferente in Testimone_1 quanto legato da vincolo di parentela con il ricorrente, ha confermato la sussistenza del rapporto lavorativo sotto il potere di eterodeterminazione del datore di lavoro per il periodo indicato in ricorso precisando che la aveva smesso di lavorare perché non ha mai avuto alcuna retribuzione. Pt_1
Pertanto, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente e della prova orale assunte, ritiene questo giudice che sia stata sufficientemente provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti in causa in riferimento al periodo dedotto in lite.
Inoltre la contumacia della parte resistente rafforza il convincimento di questo Tribunale di accogliere la domanda del lavoratore, tenuto conto del mancato assolvimento, da parte della società datrice di lavoro, dell'onere probatorio sulla stessa gravante.
È noto, in proposito, giusto il principio, enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(anche per difformità rispetto al dovuto) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Nel caso di specie, la ricorrente chiede il pagamento di nove mensilità e del trattamento di fine rapporto, emolumenti e somme che risultano corrispondenti agli importi indicati nella busta paga e nella lettera di assunzione, ovvero da documenti di provenienza datoriale. Di contro, la parte resistente non ha offerto alcuna prova dell'avvenuto pagamento delle mensilità dovute alla ricorrente in virtù dell'espletamento della indiscussa prestazione lavorativa, per cui la domanda riferita al pagamento delle mensilità non corrisposte e del TFR va integralmente accolta.
Pag. 2 di 3 Le somme richieste appaiono congrue anche in quanto non costituiscono il risultato di conteggi di parte elaborati nell'esclusivo interesse di parte ricorrente, quanto invece, somme portate direttamente dal contratto e dalla busta paga provenienti dalla società.
Tali importi, pertanto, vengono condivisi dal Giudice e posti alla base del presente pronunciamento.
Le somme spettanti vanno considerate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in quanto in base alle vigenti leggi non spetta al Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore.
A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e gli interessi legali (da calcolarsi sulle somme via via rivalutate) dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo.
La società in persona del legale rapp.te p.t. va, pertanto, condannata al pagamento nei CP_1 confronti del ricorrente della somma di euro 9.541,00, di cui euro 658,00 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 9.541,00, di cui Parte_1 euro 658,00 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge b) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della CP_1 controparte delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del lavoro
Cristina Giusti
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