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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. 343/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di ConSIlio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI ConSIliere
Dr. Vincenzo SAVOIA ConSIliere rel. nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 20/02/2023, al n. 343 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 612/2022 del Tribunale di Livorno, emessa il 15.07.2022 e pubblicata il 18.07.2022, nell'ambito del procedimento n.
4792/2017 R.G., promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in qualità di eredi beneficiati del de cuius Sig.ra C.F._2 Persona_1 rappresentate e difese dall'Avv. Emanuele Di Maso (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Bologna, Via G.L. Bernini n. 1, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. , in persona del tutore nominato dal Tribunale CP_1 C.F._4
Civile di Roma, Avv. Roberta Tarantino (c.f. ); C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
all'udienza del 15/04/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con atto di citazione del 13.12.2017, in persona del tutore Avv. Roberta CP_1
Tarantino, citava dinanzi al Tribunale Civile di Livorno, per veder accogliere Persona_1 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della SI.ra per avere Persona_1 illegittimamente sottoscritto in data 01.01.2013 un contratto preliminare di compravendita in nome e per conto del fratello, con l'impiego dell'importo di Euro 168.000,00 di proprietà dello stesso, nella consapevolezza dello stato di incapacità mentale del SI. ; CP_1 per l'effetto condannarla al risarcimento in favore del fratello SI. del danno CP_1 arrecato, quantificabile nell'importo non inferiore alla somma di Euro 168.000,00 illegittimamente fatta uscire dal patrimonio del tutelato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01.01.2013 o nella diversa somma ritenuta di giustizia”.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice, premettendo che sin dall'ottobre 2013 era stata nominata come tutore di evidenziava che, sulla scorta di una delega CP_1 sottoscritta dall'interdetto il 24.09.2008 in favore della sorella , costei compiva, per Per_1 suo nome e conto, pur consapevole dell'infermità mentale del fratello, alcuni investimenti immobiliari con impiego di rilevanti somme di denaro (rappresentanti l'intero patrimonio del per la sottoscrizione di preliminari di acquisto di beni immobili (in data CP_1
01.09.2009 per l'acquisto di immobile di futura costruzione nel Comune di Cecina (LI), fraz. San Pietro in Palazzi, Strada regionale n. 68, in data 01.06.2010 per l'acquisto di un immobile sito in Comune di Rio nell'Elba, in data 01.01.2013 in relazione alla medesima unità immobiliare sita all'Isola d'Elba); sottolineava il conflitto di interesse di Persona_1 in quanto socia fondatrice di una delle due società promittenti venditrici;
faceva presente che in data 23.07.2014 veniva stipulato un accordo con le società promittenti venditrici per la restituzione delle somme ma che, dopo il pagamento delle sole prime tre rate, le società immobiliari ricorrevano alla procedura di concordato preventivo interrompendo ogni pagamento;
rilevava che l'interdetto, privato di tutti i suoi risparmi, si trovava in uno stato di bisogno, ormai privo di mezzi per provvedere al proprio sostentamento e alle cure e all'assistenza necessaria. Insisteva pertanto nella domanda di risarcimento ex art 2043
c.c.. si costituiva ritualmente in giudizio e, contestando integralmente la tesi Persona_1 avversaria, chiedeva al Tribunale di “[…] accertare che le domande svolte da parte attrice nei confronti della odierna convenuta sono infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti, ed in particolare stante l'assenza in capo a parte convenuta di responsabilità civile ex art. 2043 c.c. dal momento che non poneva in essere alcun fatto illecito nei confronti del fratello , e per l'effetto dichiarare che parte attrice nulla abbia a pretendere CP_1 dalla SI.ra per i titoli dedotti in giudizio. Con vittoria di spese competenze ed Persona_1 onorari”.
La causa, istruita con prove documentali e testimoniali, veniva interrotta in seguito al decesso della convenuta e riassunta dalla parte attrice nei confronti delle eredi di
[...]
e . Quest'ultime si costituivano eccependo l'incapacità Per_1 Pt_1 Parte_2 processuale di parte attrice, stante la mancata autorizzazione rilasciata dal Giudice
Tutelare ai sensi dell'articolo 374 n. 5 c.c. per la riassunzione processuale, con conseguente inammissibilità e/o la nullità del ricorso in riassunzione del procedimento.
Nel merito insistevano per l'accertamento dell'infondatezza delle domande proposte per mancanza di fatto illecito posto in essere da nei confronti del fratello, con Persona_1 conseguente declaratoria che parte attrice nulla potesse pretendere dalle eredi della
CP_1
Il Tribunale di Livorno accoglieva la domanda proposta da come CP_1 rappresentato in causa dal tutore Avv. Roberta Tarantino, condannando e Pt_1 Pt_2
in solido, a pagare alla parte attrice l'importo di euro 157.220,00, oltre interessi
[...] nella misura legale sulla somma come dovuta al 01.01.2013 e di anno in anno rivalutata e fino al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e sulla base dei seguenti Pt_1 Parte_2 motivi.
1) Erroneo inquadramento del Giudice di prime cure della controversia in esame quale fattispecie avente natura contrattuale - mandato con rappresentanza.
Sostenevano, anzitutto, che il Giudice di primo grado avesse erroneamente inquadrato la controversia nell'alveo di una responsabilità avente natura contrattuale piuttosto che extracontrattuale. Specificavano, infatti, che:
- aveva rilasciato in favore della sorella, una delega, CP_1 Persona_1 sottoscritta in data 24.09.2008, al fine di compiere per suo nome e conto alcuni investimenti immobiliari;
- sulla scorta di ciò, investiva somme di denaro del fratello per Persona_1
l'acquisto di beni immobili, sottoscrivendo due distinti contratti preliminari;
- con contratto preliminare del 01.09.2009 quale delegata di Persona_1 [...]
si impegnava come promissaria acquirente per l'acquisto di un immobile CP_1 sito in Cecina, via Marie Curie loc. San Pietro in Palazzi, con versamento di una caparra pari ad Euro 40.000,00 nei confronti della società Immobiliare Ginori S.r.l.;
- con contratto preliminare del 01.06.2010 si impegnava come promissaria acquirente per l'acquisto di un immobile sito in Comune di Rio nell'Elba (Isola d'Elba) con versamento di una caparra pari ad Euro 140.000,00 a titolo di anticipazione sul prezzo nei confronti della società Immobiliare Il Pozzo S.r.l.;
- il contratto preliminare del 01.01.2013, stipulato tra quale delegata Persona_1 di e la società Immobiliare Il Pozzo S.r.l., rappresentava, invece, solo CP_1 il rinnovo del rapporto negoziale già stipulato in data 01.09.2009, tanto che i beni immobiliari oggetto della compravendita erano esattamente i medesimi, ovverosia l'immobile sito sull'Isola d'Elba e medesimo era il prezzo pattuito per la vendita.
Alla luce di ciò, sottolineavano che nel caso di specie non si era dinanzi ad un mandato con rappresentanza, in cui il mandatario viene espressamente incaricato di compiere tutti gli atti giuridici in nome e per conto del mandante, con effetti da prodursi direttamente in capo al mandante: piuttosto, veniva delegata dal fratello solo ed Persona_1 esclusivamente per le suddette specifiche operazioni immobiliari.
Rilevavano che in ogni caso la domanda, aldilà della sua infondatezza, non poteva essere radicata se non come responsabilità aquiliana, come aveva correttamente ritenuto l'odierno appellato.
Chiedeva, quindi, all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di voler riformare la sentenza impugnata ritenendo la domanda di natura extracontrattuale, così come correttamente instaurata.
2) Errata e/o omessa valutazione del Giudice di prime cure circa i fatti giustificativi della domanda svolta in primo grado dall'odierna parte appellante. Errata valutazione del Giudice di prime cure delle prove fornite dall'odierna parte appellante sui fatti dedotti nel giudizio di primo grado. Mancata ammissione da parte del Giudice di prime cure dei mezzi istruttori richiesti in primo grado dalle odierne appellanti.
Criticavano la sentenza nella parte in cui riconosceva che non aveva seguito Persona_1 le regole della ordinaria diligenza nella stipula del contratto preliminare del 01.01.2013 con conseguente depauperamento del patrimonio del fratello.
A tal proposito, deducevano che la ricostruzione secondo cui aveva Persona_1 deliberatamente e consapevolmente arrecato danno al fratello, convincendolo ad utilizzare i propri soldi per un investimento fallimentare e da cui semmai avrebbe tratto profitto unicamente lei stessa, era del tutto infondata: all'epoca dei fatti, era Persona_1 convinta della bontà dell'affare concluso in nome del fratello e in alcun modo poteva sapere che si sarebbe verificato un fenomeno di crisi tanto radicale. A dimostrazione di ciò, ricordavano le appellanti che anche l'altra sorella, , e il di lei marito avevano Persona_2 sottoscritto, solo un anno prima, il 22.08.2007, un contratto preliminare con la società
Immobiliare Ginori con cui si impegnavano a comprare una porzione dello stesso complesso immobiliare sito in Cecina: la sperava, quindi, di aver coinvolto il CP_1 fratello, insieme agli altri familiari, in un investimento fruttuoso. Deducevano, inoltre, che aveva manifestato alla sorella la volontà di non CP_1 lasciare liquide le proprie sostanze ma di investirle in beni immobili, al fine di creare una prospettiva futura per la figlia , che si sarebbe un giorno ritrovata una Persona_3 casa di proprietà, nonché allo scopo di rendere più difficoltoso l'utilizzo del denaro risparmiato proprio da parte della medesima figlia, alla quale erano state diagnosticate alcune patologie comportamentali.
Sottolineavano che aveva quindi agito in completa buona fede, con la sola Persona_1 intenzione di aiutare il fratello e contestavano che la stessa avesse creato o fosse stata socia della Immobiliare Ginori S.r.l.
Negavano altresì l'asserita consapevolezza da parte di della incapacità Persona_1 mentale del fratello, sostenendo che siffatta tesi non era suffragata da alcun elemento probatorio. Viceversa, ritenevano la stessa sconfessata dalle seguenti circostanze: i contratti preliminari sottoscritti in nome e per conto del erano stati stipulati molti CP_1 anni prima rispetto al provvedimento di interdizione e alla nomina del tutore, risalente all'ottobre 2013; il contratto preliminare sottoscritto il 01.01.2013 non era un terzo negozio bensì solamente una proroga del precedente contratto stipulato nel 2009 per l'acquisto della villetta che sarebbe sorta sull'Isola d'Elba, quindi non poteva essere valutato come un atto nuovo ed ulteriore posto in essere con la volontà di nuocere, ma al contrario si trattava di un tentativo da parte della sorella di evitare ulteriori perdite;
nonostante sin dal
2010 avesse iniziato a manifestare segni di disagio mentale, che si CP_1 estrinsecavano in comportamenti talvolta violenti ed aggressivi, non era vero che la situazione di disabilità psichica fosse conclamata, essendo noto come le malattie degenerative manifestino i sintomi in maniera graduale.
Deducevano che la testimonianza di la cui ammissibilità veniva Persona_3 contestata rivestendo la stessa la qualità di erede, nonché quella di , non Persona_4 dimostravano nulla circa il dolo in capo a di voler arrecare danno al fratello, Persona_1 ma unicamente che la stessa avesse fatto visita allo stesso durante determinati periodi di tempo. Sottolineavano che in tali occasioni, non essendo la esperta in materia, CP_1 non si era resa conto dell'asserito stato di incapacità del fratello, peraltro conclamato solo nel 2013. Aggiungevano che, poiché soffriva di disturbi psico- Persona_3 comportamentali e di alcolismo, non era in grado di conoscere le ragioni e le modalità che avevano portato il padre ad affidare alla sorella gli investimenti delle somme liquide, dunque alla sua testimonianza non poteva essere riconosciuto alcun valore.
Per tutte le suddette ragioni sottolineavano che il Giudice di prime cure aveva erroneamente valutato la condotta della attribuendole ingiustamente il fatto di CP_1 non aver agito con la diligenza del buon padre di famiglia. Ritenevano che l'assenza di un nesso di causalità tra condotta ed evento, nonché l'assenza di dolo o colpa, dovevano portare ad escludere che la potesse essere tenuta al risarcimento di qualsiasi CP_1 eventuale danno patito dal fratello . CP_1
Rassegnavano, pertanto, nelle seguenti conclusioni: “In via principale: - riformare la
Sentenza ivi impugnata ritenendo la natura extracontrattuale della domanda, così come correttamente instaurata nel procedimento di primo grado, ed accertando che le domande svolte dal Sig. nei confronti delle odierne appellanti sono infondate in fatto e in CP_1 diritto stante l'assenza in capo alla Sig.ra della responsabilità ex art. 2043 Persona_1
C.c. in quanto la medesima non poneva in essere alcun fatto illecito nei confronti del Sig.
[...]
e per l'effetto, dichiarare che l'odierna parte appellata nulla abbia a pretendere CP_1 dalle Sigg.re e in qualità di eredi beneficiari del de cuius Parte_1 Parte_2 per i titoli dedotti in giudizio. In via istruttoria: Qualora l'Ecc.ma Corte Persona_1
d'Appello adita lo ritenesse necessario, si chiede volersi ammettere prova per testi dei Sigg.ri
e sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la SI.ra Testimone_1 Testimone_2 [...]
a partire dagli anni 2007, 2008, 2009, si occupava di curare alcuni investimenti Per_1 immobiliari in favore dei parenti per l'acquisto di immobili costruiti dalla società Immobiliare
Il Pozzo srl e Immobiliare Ginori srl? 2) Vero che la SI.ra nel corso del 2008, Persona_1
2009 e 2010, effettuava investimenti immobiliari in favore, e quindi in nome e per conto, del fratello SI. , su richiesta dello stesso, il quale provvedeva personalmente a CP_1 versare le somme concordate? 3) Vero che gli investimenti curati dalla SI.ra , Persona_1 sino al momento della crisi economica del 2009, erano sempre stati fruttuosi poiché avevano permesso l'acquisto di immobili di pregio a prezzi scontati? 4) Vero che la SI.ra
[...] proponeva al fratello SI. l'investimento immobiliare di cui al contratto Per_1 CP_1 preliminare di compravendita sottoscritto in data 01.06.2010 per l'acquisto della unità immobiliare sita sull'Isola d'Elba quando ancora le condizioni di mercato immobiliare non erano precipitate? 5) Vero che il contratto sottoscritto dalla SI.ra , in nome e Persona_1 per conto del fratello , con la società Immobiliare Il Pozzo srl per l'acquisto della CP_1 unità immobiliare sita sull'Isola d'Elba era un rinnovo del medesimo contratto stipulato in data 01.06.2010, al fine di computare le somme riconosciute dalla società titolo di danno da ritardata stipula del contratto definitivo? - Si chiede altresì di voler acquisire il fascicolo
d'ufficio di primo grado del procedimento R.G. n. 4792/2017 Tribunale di Livorno. In ogni caso con vittoria di spese di lite e onorari del presente procedimento e del procedimento di primo grado, oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione non si costituiva e, con CP_1 ordinanza del 19.03.2024, ne veniva dichiarata la contumacia.
Con lo stesso provvedimento, il Presidente della IV Sezione della Corte d'Appello di Firenze, rilevando che a monte della vicenda vi era il rilascio di una delega e che la sentenza impugnata riconduceva espressamente la valutazione del contegno della parte convenuta nell'ambito di un rapporto di mandato con rappresentanza, identificando l'oggetto della causa nel mandato, trasmetteva il fascicolo alla I sezione tabellarmente competente.
All'udienza del 15.04.2025, all'esito della discussione delle sole parti appellanti costituite e della camera di conSIlio, la causa era decisa mediante la pubblicazione della presente sentenza.
Ritenuto in diritto
L'appello è infondato e va rigettato.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione l'appellante contesta l'erroneo inquadramento del Giudice di prime cure della controversia in esame quale fattispecie avente natura contrattuale con riferimento alla sussistenza di un mandato con rappresentanza.
In via preliminare va evidenziata la possibilità per il giudice di riqualificare una domanda fondata su responsabilità extracontrattuale come domanda di responsabilità contrattuale, purché i fatti allegati dall'attore siano compatibili con lo schema della responsabilità contrattuale, e non si verifichi un mutamento della causa petendi in fatto, ma solo in diritto
(cfr sez. 3 - , Ordinanza n. 10402 del 17/04/2024 (Rv. 670900 - 01)).
In concreto, dunque, se l'attore allega e dimostra l'esistenza di un contratto e l'inadempimento di obbligazioni nascenti da esso, anche se ha formalmente inquadrato la sua domanda come extracontrattuale (es. art. 2043 c.c.), il giudice può riqualificarla come contrattuale (art. 1218 c.c.), senza violare l'art. 112 c.p.c.; nel caso concreto questa operazione risulta legittima tenuto conto che i fatti costitutivi rappresentati non risultano mutati e l'odierna appellante ha potuto esperire le sue difese.
Entrando nel merito della valutazione dei fatti operata dal giudice di primo grado, la stessa deve ritenersi corretta nella misura in cui ha ritenuto la sussistenza di un contratto di mandato tra le parti.
Nell'ambito dei rapporti giuridici che implicano l'attribuzione di poteri dispositivi o gestionali a terzi, si rende spesso necessaria una distinzione accurata tra istituti giuridici contigui ma diversi, come la delega e il mandato. Sebbene nella prassi questi termini vengano talvolta utilizzati in modo intercambiabile, in realtà ciascuno presenta una precisa fisionomia giuridica, con conseguenze sostanziali e processuali distinte.
Il mandato, disciplinato agli artt. 1703 e ss. c.c., è un contratto bilaterale in virtù del quale il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell'interesse del mandante.
Tale contratto implica non solo il conferimento di poteri, ma anche l'assunzione di obblighi specifici (tra cui quello di diligenza, qui rilevante)
La delega, invece, è un atto unilaterale che ha come effetto il mero conferimento di poteri, senza di per sé costituire un vincolo obbligatorio tra le parti. Si tratta di uno strumento che può anche prescindere da un vero e proprio rapporto contrattuale e che non comporta, in linea di principio, obblighi gestionali continuativi o responsabilità per il risultato.
Nel caso concreto occorre dunque accertare la natura del rapporto precisando che, come noto, la qualificazione giuridica non può fondarsi sulla mera etichetta utilizzata dalle parti, bensì deve basarsi sul contenuto sostanziale e sulle concrete modalità di esecuzione del rapporto stesso.
In questa prospettiva si colloca la valutazione del documento prodotto in primo grado, formalmente intitolato come “delega”, ma sottoscritto da entrambe le parti, in cui si attribuisce a un soggetto il potere di operare nella stipula di atti preliminari di compravendita immobiliare e nell'investimento di somme di denaro messe a disposizione dal delegante.
Alla luce di tale contenuto, appare evidente che si è in presenza non di un atto meramente unilaterale, bensì di un vero e proprio accordo contrattuale, in cui il delegato riceve una funzione gestoria di carattere fiduciario su interessi e risorse del soggetto conferente e vi è un impegno negoziale stabile e reiterato (non limitato a un singolo atto) finalizzato al compimento di operazioni economicamente SInificative.
Sulla scorta di tali valutazioni deve dunque ritenersi che correttamente il giudice di prime cure ha rinvenuto la sussistenza di un incarico contrattuale bilateralmente accettato, volto alla gestione patrimoniale e alla conclusione di atti giuridici e da tale qualificazione discende l'applicazione della disciplina del mandato, con tutte le implicazioni in termini di responsabilità del mandatario.
Nel successivo motivo di appello, l'impugnante si duole dell'errata e/o omessa valutazione del giudice di prime cure circa i fatti giustificativi e circa le prove acquisite, nonché della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
Con riferimento a tale contestazione deve in prima battuta rilevarsi come il giudice abbia fatto buon governo dei principi concernenti l'istruzione del processo ammettendo esclusivamente le prove rilevanti e rigettando, con provvedimento motivato, le richieste per cui l'odierna appellante oggi insiste perché valutative e irrilevanti;
decisione corretta, dunque, e che in questa sede si reitera.
Nel merito, dalla disamina dei fatti e delle argomentazioni dedotte nell'atto di citazione in primo grado, emerge che parte attrice ha imputato alla sorella un inadempimento agli obblighi di diligenza derivanti dal mandato, lamentando che la stessa abbia operato in assenza della necessaria considerazione dell'interesse del rappresentato e, anzi, ponendo in essere atti dispositivi – segnatamente operazioni immobiliari – asseritamente vantaggiosi per compagini societarie nelle quali la SInora rivestiva la qualifica di socia Persona_1 fondatrice. Secondo la prospettazione attorea, la mandataria avrebbe proseguito nell'esecuzione dell'incarico in forza della delega conferitale, nonostante la sopravvenuta incapacità di intendere e di volere del SInor rispetto al momento del conferimento, CP_1 omettendo ogni adeguata valutazione circa i potenziali pregiudizi economici derivanti dal compimento degli atti medesimi, con conseguente detrimento patrimoniale in capo al rappresentato.
Alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado tale ricostruzione appare fondata e non colgono nel segno le contestazioni, allegate nell'atto di appello, che si appuntano sulla asserita mancata violazione dell'obbligo di diligenza, sull'assenza di consapevolezza dello stato di incapacità del e sul fatto che il contratto preliminare sottoscritto il CP_1
01.01.2013 in nome e per conto del fratello non fosse un nuovo negozio bensì una mera proroga di un precedente contratto preliminare stipulato.
Con riferimento a tale ultima asserzione, la stessa deve ritenersi destituita di fondamento, così come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.
Dall'esame dei documenti prodotti in primo grado risulta infatti che, relativamente all'immobile da costruirsi in Rio Elba, la SInora in qualità di delegata di Persona_1
sottoscrisse con la società "Immobiliare Il Pozzo s.r.l." un contratto CP_1 preliminare di compravendita in data 1 giugno 2010 e successivamente un ulteriore preliminare in data 1 gennaio 2013.
I due atti, pur risultando perlopiù coincidenti, differiscono in relazione alle modalità di pagamento e ai termini di stipula del definitivo: emerge dunque che le parti, hanno ridefinito nel tempo il loro programma negoziale, adattandolo alle mutate circostanze.
Non può pertanto condividersi la tesi di parte appellante che qualifica il contratto del 2013 come semplice rinnovo di quello del 2010: il consenso, infatti, fu espresso su basi nuove, senza richiami testuali al precedente accordo né proroghe dei termini scaduti. Il preliminare del 2010 non aveva avuto attuazione: il termine per il definitivo era decorso senza consegna dell'immobile, né erano state avanzate richieste di adempimento.
Pertanto, l'accordo del 2013 va considerato una nuova manifestazione di volontà e sul punto non può non evidenziarsi -come correttamente fatto nella sentenza di primo grado- che, al momento della sottoscrizione del contratto del 2013, il SInor era già CP_1 pacificamente incapace di intendere e di volere, come risulta dagli atti del procedimento di interdizione avviato nell'aprile 2011 e conclusosi con sentenza del 29 ottobre 2013.
Sul punto vale la pena di richiamare l'istruttoria per testi di primo grado -con particolare riferimento all'audizione di da cui risulta provata la consapevolezza in Persona_4 capo alla sorella dello stato di incapacità del CP_1
Peraltro, considerata la natura degenerativa della malattia, appare necessitato ritenere che già nel giugno 2010 la mandataria avesse la possibilità di percepire l'incapacità naturale del mandante, dovendo agire, secondo buona fede e la diligenza del buon padre di famiglia, nell'interesse del rappresentato. Tenuto conto dello stringato contenuto dell'atto di mandato e del concreto contesto di fatto in cui il rapporto negoziale si calava, è indubbio che la al fine di adempiere al CP_1 proprio dovere di diligenza, avrebbe dovuto, di volta in volta, valutare le condizioni della stipula in modo da consentire al mandante di esprimere consapevolmente la propria volontà, e, che avuto consapevolezza dell'incapacità dello stesso già dal 2010 avrebbe dovuto astenersi, anche in ragione delle mutate eSIenze di assistenza e cura del soggetto del mandatario, dal costituire in capo a quest'ultimo ulteriori obblighi giuridici, quale è da ritenersi quello derivante dal preliminare del 2013 in contestazione.
In definitiva va ritenuta corretta la decisione di rinvenire la sussistenza di una responsabilità contrattuale in capo alla SInora e vanno disattesi i motivi di CP_1 impugnazione riportati nell'atto di appello con conseguente reiezione dello stesso e conferma del provvedimento di primo grado, anche con riferimento alle spese di giudizio che in questo grado non vengono liquidata stante la contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento istaurato da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del tutore Avv. Roberta Tarantino, CP_1
-rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
-nulla sulle spese stante la contumacia di parte appellata;
-dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 28/04/2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di ConSIlio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI ConSIliere
Dr. Vincenzo SAVOIA ConSIliere rel. nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 20/02/2023, al n. 343 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 612/2022 del Tribunale di Livorno, emessa il 15.07.2022 e pubblicata il 18.07.2022, nell'ambito del procedimento n.
4792/2017 R.G., promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in qualità di eredi beneficiati del de cuius Sig.ra C.F._2 Persona_1 rappresentate e difese dall'Avv. Emanuele Di Maso (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Bologna, Via G.L. Bernini n. 1, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. , in persona del tutore nominato dal Tribunale CP_1 C.F._4
Civile di Roma, Avv. Roberta Tarantino (c.f. ); C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
all'udienza del 15/04/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con atto di citazione del 13.12.2017, in persona del tutore Avv. Roberta CP_1
Tarantino, citava dinanzi al Tribunale Civile di Livorno, per veder accogliere Persona_1 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della SI.ra per avere Persona_1 illegittimamente sottoscritto in data 01.01.2013 un contratto preliminare di compravendita in nome e per conto del fratello, con l'impiego dell'importo di Euro 168.000,00 di proprietà dello stesso, nella consapevolezza dello stato di incapacità mentale del SI. ; CP_1 per l'effetto condannarla al risarcimento in favore del fratello SI. del danno CP_1 arrecato, quantificabile nell'importo non inferiore alla somma di Euro 168.000,00 illegittimamente fatta uscire dal patrimonio del tutelato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01.01.2013 o nella diversa somma ritenuta di giustizia”.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice, premettendo che sin dall'ottobre 2013 era stata nominata come tutore di evidenziava che, sulla scorta di una delega CP_1 sottoscritta dall'interdetto il 24.09.2008 in favore della sorella , costei compiva, per Per_1 suo nome e conto, pur consapevole dell'infermità mentale del fratello, alcuni investimenti immobiliari con impiego di rilevanti somme di denaro (rappresentanti l'intero patrimonio del per la sottoscrizione di preliminari di acquisto di beni immobili (in data CP_1
01.09.2009 per l'acquisto di immobile di futura costruzione nel Comune di Cecina (LI), fraz. San Pietro in Palazzi, Strada regionale n. 68, in data 01.06.2010 per l'acquisto di un immobile sito in Comune di Rio nell'Elba, in data 01.01.2013 in relazione alla medesima unità immobiliare sita all'Isola d'Elba); sottolineava il conflitto di interesse di Persona_1 in quanto socia fondatrice di una delle due società promittenti venditrici;
faceva presente che in data 23.07.2014 veniva stipulato un accordo con le società promittenti venditrici per la restituzione delle somme ma che, dopo il pagamento delle sole prime tre rate, le società immobiliari ricorrevano alla procedura di concordato preventivo interrompendo ogni pagamento;
rilevava che l'interdetto, privato di tutti i suoi risparmi, si trovava in uno stato di bisogno, ormai privo di mezzi per provvedere al proprio sostentamento e alle cure e all'assistenza necessaria. Insisteva pertanto nella domanda di risarcimento ex art 2043
c.c.. si costituiva ritualmente in giudizio e, contestando integralmente la tesi Persona_1 avversaria, chiedeva al Tribunale di “[…] accertare che le domande svolte da parte attrice nei confronti della odierna convenuta sono infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti, ed in particolare stante l'assenza in capo a parte convenuta di responsabilità civile ex art. 2043 c.c. dal momento che non poneva in essere alcun fatto illecito nei confronti del fratello , e per l'effetto dichiarare che parte attrice nulla abbia a pretendere CP_1 dalla SI.ra per i titoli dedotti in giudizio. Con vittoria di spese competenze ed Persona_1 onorari”.
La causa, istruita con prove documentali e testimoniali, veniva interrotta in seguito al decesso della convenuta e riassunta dalla parte attrice nei confronti delle eredi di
[...]
e . Quest'ultime si costituivano eccependo l'incapacità Per_1 Pt_1 Parte_2 processuale di parte attrice, stante la mancata autorizzazione rilasciata dal Giudice
Tutelare ai sensi dell'articolo 374 n. 5 c.c. per la riassunzione processuale, con conseguente inammissibilità e/o la nullità del ricorso in riassunzione del procedimento.
Nel merito insistevano per l'accertamento dell'infondatezza delle domande proposte per mancanza di fatto illecito posto in essere da nei confronti del fratello, con Persona_1 conseguente declaratoria che parte attrice nulla potesse pretendere dalle eredi della
CP_1
Il Tribunale di Livorno accoglieva la domanda proposta da come CP_1 rappresentato in causa dal tutore Avv. Roberta Tarantino, condannando e Pt_1 Pt_2
in solido, a pagare alla parte attrice l'importo di euro 157.220,00, oltre interessi
[...] nella misura legale sulla somma come dovuta al 01.01.2013 e di anno in anno rivalutata e fino al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e sulla base dei seguenti Pt_1 Parte_2 motivi.
1) Erroneo inquadramento del Giudice di prime cure della controversia in esame quale fattispecie avente natura contrattuale - mandato con rappresentanza.
Sostenevano, anzitutto, che il Giudice di primo grado avesse erroneamente inquadrato la controversia nell'alveo di una responsabilità avente natura contrattuale piuttosto che extracontrattuale. Specificavano, infatti, che:
- aveva rilasciato in favore della sorella, una delega, CP_1 Persona_1 sottoscritta in data 24.09.2008, al fine di compiere per suo nome e conto alcuni investimenti immobiliari;
- sulla scorta di ciò, investiva somme di denaro del fratello per Persona_1
l'acquisto di beni immobili, sottoscrivendo due distinti contratti preliminari;
- con contratto preliminare del 01.09.2009 quale delegata di Persona_1 [...]
si impegnava come promissaria acquirente per l'acquisto di un immobile CP_1 sito in Cecina, via Marie Curie loc. San Pietro in Palazzi, con versamento di una caparra pari ad Euro 40.000,00 nei confronti della società Immobiliare Ginori S.r.l.;
- con contratto preliminare del 01.06.2010 si impegnava come promissaria acquirente per l'acquisto di un immobile sito in Comune di Rio nell'Elba (Isola d'Elba) con versamento di una caparra pari ad Euro 140.000,00 a titolo di anticipazione sul prezzo nei confronti della società Immobiliare Il Pozzo S.r.l.;
- il contratto preliminare del 01.01.2013, stipulato tra quale delegata Persona_1 di e la società Immobiliare Il Pozzo S.r.l., rappresentava, invece, solo CP_1 il rinnovo del rapporto negoziale già stipulato in data 01.09.2009, tanto che i beni immobiliari oggetto della compravendita erano esattamente i medesimi, ovverosia l'immobile sito sull'Isola d'Elba e medesimo era il prezzo pattuito per la vendita.
Alla luce di ciò, sottolineavano che nel caso di specie non si era dinanzi ad un mandato con rappresentanza, in cui il mandatario viene espressamente incaricato di compiere tutti gli atti giuridici in nome e per conto del mandante, con effetti da prodursi direttamente in capo al mandante: piuttosto, veniva delegata dal fratello solo ed Persona_1 esclusivamente per le suddette specifiche operazioni immobiliari.
Rilevavano che in ogni caso la domanda, aldilà della sua infondatezza, non poteva essere radicata se non come responsabilità aquiliana, come aveva correttamente ritenuto l'odierno appellato.
Chiedeva, quindi, all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di voler riformare la sentenza impugnata ritenendo la domanda di natura extracontrattuale, così come correttamente instaurata.
2) Errata e/o omessa valutazione del Giudice di prime cure circa i fatti giustificativi della domanda svolta in primo grado dall'odierna parte appellante. Errata valutazione del Giudice di prime cure delle prove fornite dall'odierna parte appellante sui fatti dedotti nel giudizio di primo grado. Mancata ammissione da parte del Giudice di prime cure dei mezzi istruttori richiesti in primo grado dalle odierne appellanti.
Criticavano la sentenza nella parte in cui riconosceva che non aveva seguito Persona_1 le regole della ordinaria diligenza nella stipula del contratto preliminare del 01.01.2013 con conseguente depauperamento del patrimonio del fratello.
A tal proposito, deducevano che la ricostruzione secondo cui aveva Persona_1 deliberatamente e consapevolmente arrecato danno al fratello, convincendolo ad utilizzare i propri soldi per un investimento fallimentare e da cui semmai avrebbe tratto profitto unicamente lei stessa, era del tutto infondata: all'epoca dei fatti, era Persona_1 convinta della bontà dell'affare concluso in nome del fratello e in alcun modo poteva sapere che si sarebbe verificato un fenomeno di crisi tanto radicale. A dimostrazione di ciò, ricordavano le appellanti che anche l'altra sorella, , e il di lei marito avevano Persona_2 sottoscritto, solo un anno prima, il 22.08.2007, un contratto preliminare con la società
Immobiliare Ginori con cui si impegnavano a comprare una porzione dello stesso complesso immobiliare sito in Cecina: la sperava, quindi, di aver coinvolto il CP_1 fratello, insieme agli altri familiari, in un investimento fruttuoso. Deducevano, inoltre, che aveva manifestato alla sorella la volontà di non CP_1 lasciare liquide le proprie sostanze ma di investirle in beni immobili, al fine di creare una prospettiva futura per la figlia , che si sarebbe un giorno ritrovata una Persona_3 casa di proprietà, nonché allo scopo di rendere più difficoltoso l'utilizzo del denaro risparmiato proprio da parte della medesima figlia, alla quale erano state diagnosticate alcune patologie comportamentali.
Sottolineavano che aveva quindi agito in completa buona fede, con la sola Persona_1 intenzione di aiutare il fratello e contestavano che la stessa avesse creato o fosse stata socia della Immobiliare Ginori S.r.l.
Negavano altresì l'asserita consapevolezza da parte di della incapacità Persona_1 mentale del fratello, sostenendo che siffatta tesi non era suffragata da alcun elemento probatorio. Viceversa, ritenevano la stessa sconfessata dalle seguenti circostanze: i contratti preliminari sottoscritti in nome e per conto del erano stati stipulati molti CP_1 anni prima rispetto al provvedimento di interdizione e alla nomina del tutore, risalente all'ottobre 2013; il contratto preliminare sottoscritto il 01.01.2013 non era un terzo negozio bensì solamente una proroga del precedente contratto stipulato nel 2009 per l'acquisto della villetta che sarebbe sorta sull'Isola d'Elba, quindi non poteva essere valutato come un atto nuovo ed ulteriore posto in essere con la volontà di nuocere, ma al contrario si trattava di un tentativo da parte della sorella di evitare ulteriori perdite;
nonostante sin dal
2010 avesse iniziato a manifestare segni di disagio mentale, che si CP_1 estrinsecavano in comportamenti talvolta violenti ed aggressivi, non era vero che la situazione di disabilità psichica fosse conclamata, essendo noto come le malattie degenerative manifestino i sintomi in maniera graduale.
Deducevano che la testimonianza di la cui ammissibilità veniva Persona_3 contestata rivestendo la stessa la qualità di erede, nonché quella di , non Persona_4 dimostravano nulla circa il dolo in capo a di voler arrecare danno al fratello, Persona_1 ma unicamente che la stessa avesse fatto visita allo stesso durante determinati periodi di tempo. Sottolineavano che in tali occasioni, non essendo la esperta in materia, CP_1 non si era resa conto dell'asserito stato di incapacità del fratello, peraltro conclamato solo nel 2013. Aggiungevano che, poiché soffriva di disturbi psico- Persona_3 comportamentali e di alcolismo, non era in grado di conoscere le ragioni e le modalità che avevano portato il padre ad affidare alla sorella gli investimenti delle somme liquide, dunque alla sua testimonianza non poteva essere riconosciuto alcun valore.
Per tutte le suddette ragioni sottolineavano che il Giudice di prime cure aveva erroneamente valutato la condotta della attribuendole ingiustamente il fatto di CP_1 non aver agito con la diligenza del buon padre di famiglia. Ritenevano che l'assenza di un nesso di causalità tra condotta ed evento, nonché l'assenza di dolo o colpa, dovevano portare ad escludere che la potesse essere tenuta al risarcimento di qualsiasi CP_1 eventuale danno patito dal fratello . CP_1
Rassegnavano, pertanto, nelle seguenti conclusioni: “In via principale: - riformare la
Sentenza ivi impugnata ritenendo la natura extracontrattuale della domanda, così come correttamente instaurata nel procedimento di primo grado, ed accertando che le domande svolte dal Sig. nei confronti delle odierne appellanti sono infondate in fatto e in CP_1 diritto stante l'assenza in capo alla Sig.ra della responsabilità ex art. 2043 Persona_1
C.c. in quanto la medesima non poneva in essere alcun fatto illecito nei confronti del Sig.
[...]
e per l'effetto, dichiarare che l'odierna parte appellata nulla abbia a pretendere CP_1 dalle Sigg.re e in qualità di eredi beneficiari del de cuius Parte_1 Parte_2 per i titoli dedotti in giudizio. In via istruttoria: Qualora l'Ecc.ma Corte Persona_1
d'Appello adita lo ritenesse necessario, si chiede volersi ammettere prova per testi dei Sigg.ri
e sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la SI.ra Testimone_1 Testimone_2 [...]
a partire dagli anni 2007, 2008, 2009, si occupava di curare alcuni investimenti Per_1 immobiliari in favore dei parenti per l'acquisto di immobili costruiti dalla società Immobiliare
Il Pozzo srl e Immobiliare Ginori srl? 2) Vero che la SI.ra nel corso del 2008, Persona_1
2009 e 2010, effettuava investimenti immobiliari in favore, e quindi in nome e per conto, del fratello SI. , su richiesta dello stesso, il quale provvedeva personalmente a CP_1 versare le somme concordate? 3) Vero che gli investimenti curati dalla SI.ra , Persona_1 sino al momento della crisi economica del 2009, erano sempre stati fruttuosi poiché avevano permesso l'acquisto di immobili di pregio a prezzi scontati? 4) Vero che la SI.ra
[...] proponeva al fratello SI. l'investimento immobiliare di cui al contratto Per_1 CP_1 preliminare di compravendita sottoscritto in data 01.06.2010 per l'acquisto della unità immobiliare sita sull'Isola d'Elba quando ancora le condizioni di mercato immobiliare non erano precipitate? 5) Vero che il contratto sottoscritto dalla SI.ra , in nome e Persona_1 per conto del fratello , con la società Immobiliare Il Pozzo srl per l'acquisto della CP_1 unità immobiliare sita sull'Isola d'Elba era un rinnovo del medesimo contratto stipulato in data 01.06.2010, al fine di computare le somme riconosciute dalla società titolo di danno da ritardata stipula del contratto definitivo? - Si chiede altresì di voler acquisire il fascicolo
d'ufficio di primo grado del procedimento R.G. n. 4792/2017 Tribunale di Livorno. In ogni caso con vittoria di spese di lite e onorari del presente procedimento e del procedimento di primo grado, oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione non si costituiva e, con CP_1 ordinanza del 19.03.2024, ne veniva dichiarata la contumacia.
Con lo stesso provvedimento, il Presidente della IV Sezione della Corte d'Appello di Firenze, rilevando che a monte della vicenda vi era il rilascio di una delega e che la sentenza impugnata riconduceva espressamente la valutazione del contegno della parte convenuta nell'ambito di un rapporto di mandato con rappresentanza, identificando l'oggetto della causa nel mandato, trasmetteva il fascicolo alla I sezione tabellarmente competente.
All'udienza del 15.04.2025, all'esito della discussione delle sole parti appellanti costituite e della camera di conSIlio, la causa era decisa mediante la pubblicazione della presente sentenza.
Ritenuto in diritto
L'appello è infondato e va rigettato.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione l'appellante contesta l'erroneo inquadramento del Giudice di prime cure della controversia in esame quale fattispecie avente natura contrattuale con riferimento alla sussistenza di un mandato con rappresentanza.
In via preliminare va evidenziata la possibilità per il giudice di riqualificare una domanda fondata su responsabilità extracontrattuale come domanda di responsabilità contrattuale, purché i fatti allegati dall'attore siano compatibili con lo schema della responsabilità contrattuale, e non si verifichi un mutamento della causa petendi in fatto, ma solo in diritto
(cfr sez. 3 - , Ordinanza n. 10402 del 17/04/2024 (Rv. 670900 - 01)).
In concreto, dunque, se l'attore allega e dimostra l'esistenza di un contratto e l'inadempimento di obbligazioni nascenti da esso, anche se ha formalmente inquadrato la sua domanda come extracontrattuale (es. art. 2043 c.c.), il giudice può riqualificarla come contrattuale (art. 1218 c.c.), senza violare l'art. 112 c.p.c.; nel caso concreto questa operazione risulta legittima tenuto conto che i fatti costitutivi rappresentati non risultano mutati e l'odierna appellante ha potuto esperire le sue difese.
Entrando nel merito della valutazione dei fatti operata dal giudice di primo grado, la stessa deve ritenersi corretta nella misura in cui ha ritenuto la sussistenza di un contratto di mandato tra le parti.
Nell'ambito dei rapporti giuridici che implicano l'attribuzione di poteri dispositivi o gestionali a terzi, si rende spesso necessaria una distinzione accurata tra istituti giuridici contigui ma diversi, come la delega e il mandato. Sebbene nella prassi questi termini vengano talvolta utilizzati in modo intercambiabile, in realtà ciascuno presenta una precisa fisionomia giuridica, con conseguenze sostanziali e processuali distinte.
Il mandato, disciplinato agli artt. 1703 e ss. c.c., è un contratto bilaterale in virtù del quale il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell'interesse del mandante.
Tale contratto implica non solo il conferimento di poteri, ma anche l'assunzione di obblighi specifici (tra cui quello di diligenza, qui rilevante)
La delega, invece, è un atto unilaterale che ha come effetto il mero conferimento di poteri, senza di per sé costituire un vincolo obbligatorio tra le parti. Si tratta di uno strumento che può anche prescindere da un vero e proprio rapporto contrattuale e che non comporta, in linea di principio, obblighi gestionali continuativi o responsabilità per il risultato.
Nel caso concreto occorre dunque accertare la natura del rapporto precisando che, come noto, la qualificazione giuridica non può fondarsi sulla mera etichetta utilizzata dalle parti, bensì deve basarsi sul contenuto sostanziale e sulle concrete modalità di esecuzione del rapporto stesso.
In questa prospettiva si colloca la valutazione del documento prodotto in primo grado, formalmente intitolato come “delega”, ma sottoscritto da entrambe le parti, in cui si attribuisce a un soggetto il potere di operare nella stipula di atti preliminari di compravendita immobiliare e nell'investimento di somme di denaro messe a disposizione dal delegante.
Alla luce di tale contenuto, appare evidente che si è in presenza non di un atto meramente unilaterale, bensì di un vero e proprio accordo contrattuale, in cui il delegato riceve una funzione gestoria di carattere fiduciario su interessi e risorse del soggetto conferente e vi è un impegno negoziale stabile e reiterato (non limitato a un singolo atto) finalizzato al compimento di operazioni economicamente SInificative.
Sulla scorta di tali valutazioni deve dunque ritenersi che correttamente il giudice di prime cure ha rinvenuto la sussistenza di un incarico contrattuale bilateralmente accettato, volto alla gestione patrimoniale e alla conclusione di atti giuridici e da tale qualificazione discende l'applicazione della disciplina del mandato, con tutte le implicazioni in termini di responsabilità del mandatario.
Nel successivo motivo di appello, l'impugnante si duole dell'errata e/o omessa valutazione del giudice di prime cure circa i fatti giustificativi e circa le prove acquisite, nonché della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
Con riferimento a tale contestazione deve in prima battuta rilevarsi come il giudice abbia fatto buon governo dei principi concernenti l'istruzione del processo ammettendo esclusivamente le prove rilevanti e rigettando, con provvedimento motivato, le richieste per cui l'odierna appellante oggi insiste perché valutative e irrilevanti;
decisione corretta, dunque, e che in questa sede si reitera.
Nel merito, dalla disamina dei fatti e delle argomentazioni dedotte nell'atto di citazione in primo grado, emerge che parte attrice ha imputato alla sorella un inadempimento agli obblighi di diligenza derivanti dal mandato, lamentando che la stessa abbia operato in assenza della necessaria considerazione dell'interesse del rappresentato e, anzi, ponendo in essere atti dispositivi – segnatamente operazioni immobiliari – asseritamente vantaggiosi per compagini societarie nelle quali la SInora rivestiva la qualifica di socia Persona_1 fondatrice. Secondo la prospettazione attorea, la mandataria avrebbe proseguito nell'esecuzione dell'incarico in forza della delega conferitale, nonostante la sopravvenuta incapacità di intendere e di volere del SInor rispetto al momento del conferimento, CP_1 omettendo ogni adeguata valutazione circa i potenziali pregiudizi economici derivanti dal compimento degli atti medesimi, con conseguente detrimento patrimoniale in capo al rappresentato.
Alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado tale ricostruzione appare fondata e non colgono nel segno le contestazioni, allegate nell'atto di appello, che si appuntano sulla asserita mancata violazione dell'obbligo di diligenza, sull'assenza di consapevolezza dello stato di incapacità del e sul fatto che il contratto preliminare sottoscritto il CP_1
01.01.2013 in nome e per conto del fratello non fosse un nuovo negozio bensì una mera proroga di un precedente contratto preliminare stipulato.
Con riferimento a tale ultima asserzione, la stessa deve ritenersi destituita di fondamento, così come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.
Dall'esame dei documenti prodotti in primo grado risulta infatti che, relativamente all'immobile da costruirsi in Rio Elba, la SInora in qualità di delegata di Persona_1
sottoscrisse con la società "Immobiliare Il Pozzo s.r.l." un contratto CP_1 preliminare di compravendita in data 1 giugno 2010 e successivamente un ulteriore preliminare in data 1 gennaio 2013.
I due atti, pur risultando perlopiù coincidenti, differiscono in relazione alle modalità di pagamento e ai termini di stipula del definitivo: emerge dunque che le parti, hanno ridefinito nel tempo il loro programma negoziale, adattandolo alle mutate circostanze.
Non può pertanto condividersi la tesi di parte appellante che qualifica il contratto del 2013 come semplice rinnovo di quello del 2010: il consenso, infatti, fu espresso su basi nuove, senza richiami testuali al precedente accordo né proroghe dei termini scaduti. Il preliminare del 2010 non aveva avuto attuazione: il termine per il definitivo era decorso senza consegna dell'immobile, né erano state avanzate richieste di adempimento.
Pertanto, l'accordo del 2013 va considerato una nuova manifestazione di volontà e sul punto non può non evidenziarsi -come correttamente fatto nella sentenza di primo grado- che, al momento della sottoscrizione del contratto del 2013, il SInor era già CP_1 pacificamente incapace di intendere e di volere, come risulta dagli atti del procedimento di interdizione avviato nell'aprile 2011 e conclusosi con sentenza del 29 ottobre 2013.
Sul punto vale la pena di richiamare l'istruttoria per testi di primo grado -con particolare riferimento all'audizione di da cui risulta provata la consapevolezza in Persona_4 capo alla sorella dello stato di incapacità del CP_1
Peraltro, considerata la natura degenerativa della malattia, appare necessitato ritenere che già nel giugno 2010 la mandataria avesse la possibilità di percepire l'incapacità naturale del mandante, dovendo agire, secondo buona fede e la diligenza del buon padre di famiglia, nell'interesse del rappresentato. Tenuto conto dello stringato contenuto dell'atto di mandato e del concreto contesto di fatto in cui il rapporto negoziale si calava, è indubbio che la al fine di adempiere al CP_1 proprio dovere di diligenza, avrebbe dovuto, di volta in volta, valutare le condizioni della stipula in modo da consentire al mandante di esprimere consapevolmente la propria volontà, e, che avuto consapevolezza dell'incapacità dello stesso già dal 2010 avrebbe dovuto astenersi, anche in ragione delle mutate eSIenze di assistenza e cura del soggetto del mandatario, dal costituire in capo a quest'ultimo ulteriori obblighi giuridici, quale è da ritenersi quello derivante dal preliminare del 2013 in contestazione.
In definitiva va ritenuta corretta la decisione di rinvenire la sussistenza di una responsabilità contrattuale in capo alla SInora e vanno disattesi i motivi di CP_1 impugnazione riportati nell'atto di appello con conseguente reiezione dello stesso e conferma del provvedimento di primo grado, anche con riferimento alle spese di giudizio che in questo grado non vengono liquidata stante la contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento istaurato da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del tutore Avv. Roberta Tarantino, CP_1
-rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
-nulla sulle spese stante la contumacia di parte appellata;
-dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 28/04/2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani