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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/05/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1880/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesira D'Anella Presidente dott.Maria Elena Catalano Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1880/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAMBILLA Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA MADONNINA N. 9 20834 NOVA MILANESE presso il difensore avv. BRAMBILLA ALESSANDRO
APPELLANTE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POSANI E_ C.F._1
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA L. MANARA 5 MILANO presso il difensore avv.
POSANI ALBERTO
ARCH INSURANCE (EU) DAC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI P.IVA_2
GIANCARLO, elettivamente domiciliato in PIAZZA S. AMBROGIO, 16 20123 MILANO presso il difensore avv. LOMBARDI GIANCARLO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per il Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
pagina 1 di 12 NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti nell'atto di gravame il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 990/2024 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile,
Giudice Dott.ssa Caldaroni, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4082/2022, depositata in cancelleria in data 25/03/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e quindi:
1. Previa ogni più opportuna declaratoria di rito;
accertata la civile responsabilità del convenuto, quale direttore dei lavori, per i vizi dai quali è affetta la pavimentazione dello scivolo e del cortile di accesso alle autorimesse del;
accertata l'entità del danno nella misura quantificata Parte_1
dallo stesso in € 38.758,32, o comunque nel differente importo che dovesse essere determinato, da maggiorarsi in relazione all'intervenuta svalutazione dal 22.10.2019 e dell'IVA; condannarsi l'ing.
a risarcire al il suddetto importo, con gli interessi di cui al d.lgs. E_ Parte_1
231/02 ex art. ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
2. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, ivi compre spese e competenze della negoziazione.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede disporsi CTU atta a descrivere la situazione della pavimentazione e
l'entità dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi dai quali è affetta, come ammessi dallo stesso ing.
“ P_
Per ing. E_
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello,
IN PRINCIPALITA': ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'avversa impugnazione, confermando integralmente la sentenza impugnata, occorrendo con diversa motivazione, in primis dichiarando prescritta l'azione nei confronti dell'ing. P_
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una responsabilità di qualsivoglia natura a carico dell'appellato, rigettare l'eccezione di inoperatività della polizza nonché di decadenza formulata e conseguentemente condannare in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore a manlevare l'ing. da ogni somma E_ che a qualsiasi titolo sia tenuto a pagare all'appellante.
IN OGNI CASO: Vinte le spese.”
Per Controparte_4
“Voglia la Corte d'Appello adita, pagina 2 di 12 in via principale: rigettare l'appello proposto dal di in quanto infondato in fatto e in Parte_1 CP_2 diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 990/2024.
In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal di , Parte_1 CP_2 rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta dall'ing. nei confronti di E_ [...]
non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui Controparte_4
alla polizza n. PI-46552719K0 per tutti i motivi dedotti in atti.
In ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
26/28 di , rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing.
[...] CP_2 P_
nei confronti di per intervenuta decadenza dello stesso ing.
[...] Controparte_4 P_ dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza n. PI-46552719K0 per tutti
i motivi dedotti in atti.
In estremo subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal di Parte_1
, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei confronti CP_2 E_
di , previo rigetto delle domande svolte dal Controparte_4 Parte_2
per intervenuta prescrizione e/o decadenza dello stesso dal diritto fatto Parte_1 Parte_2
valere e in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia responsabilità dello stesso ing. nello svolgimento della sua attività in relazione ai fatti di cui è causa;
E_
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei confronti di , statuire la condanna di quest'ultima nei E_ Controparte_4
limiti delle condizioni di operatività previste dal contratto di assicurazioni in atti, compresi franchigie
(€ 2.500,00) e massimali. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Il conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_3 CP_2 E_
Monza, chiedendo accertarsi la responsabilità contrattuale del convenuto, e condannarlo al risarcimento del danno, asseritamente subito in conseguenza dell'esecuzione dell'incarico di direttore di lavori appaltati a di rifacimento della pavimentazione del cortile e delle rampe CP_5 CP_6
di accesso alle autorimesse. Chiedeva altresì la rifusione delle spese di lite.
Il convenuto chiedeva e otteneva, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa l'impresa assicuratrice , per essere dalla stessa manlevato in caso di accoglimento Controparte_4
pagina 3 di 12 della domanda attrice;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del ON al pagamento della somma di € 700,00, per corrispettivo della redazione di perizia di parte, per il ON, relativa ai medesimi lavori.
Si costituiva la terza chiamata , che contestava sia la domanda attrice, svolta Controparte_4
nei confronti del convenuto, sia la domanda di garanzia, formulata dal convenuto.
Il Tribunale, con sentenza nr 990/24, pubblicata il 25.3.2024, riteneva che parte attrice non avesse adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, in relazione alla prova della stipula di un contratto di prestazione d'opera professionale con comprensiva dell'obbligazione, in capo al convenuto, P_
di eseguire le prestazioni, dalla cui negligente esecuzione sarebbe derivato il diritto risarcitorio;
ed in relazione alla prova del nesso causale tra la asserita negligente esecuzione dell'incarico ed il danno subito.
In particolare, il Giudice di prime cure ha affermato che: non è stato versato in atti un contratto scritto di conferimento dell'incarico, da parte del e le parti hanno omesso di formulare Parte_4
istanze istruttorie (orali) a dimostrazione dell'esistenza dell'accordo e del suo contenuto;
non è stata versata in atti la deliberazione condominiale di conferimento dell'asserito incarico;
il contratto di appalto, poiché non firmato dal convenuto, non proverebbe che questi si è vincolato a svolgere le prestazioni di cui all'articolo n.10 del contratto (“deleghe del committente”) ed all'art. 12 delle condizioni generali dello stesso contratto (“direttore lavori”); il nome dell'ingegnere non risulta tra i professionisti incaricati dalla documentazione tecnica;
tra le spese del condominio, a consuntivo, riferite ai lavori in esame non è compreso il compenso in favore del convenuto per l'attività di direttore dei lavori. Il Tribunale ha quindi ritenuto che la sola circostanza che il convenuto si sia qualificato come direttore dei lavori (nei documenti 4 e 5 di parte attrice del fascicolo di primo grado) non fosse sufficiente per ritenere che il contratto tra e il fosse stato stipulato, e che avesse il P_ Parte_1
contenuto asserito dal . Risulterebbe invece provato il conferimento dell'incarico a Parte_1 P_
per la redazione della perizia di parte, per contestare l'esecuzione delle opere dell'appaltatrice.
Il Giudice di prime cure non ha ritenuto provato nemmeno il nesso di causalità tra la pretesa negligenza del professionista ed il danno verificatosi, sia perché non sarebbe provata l'obbligazione in capo all'ingegnere di prestare, per l'esecuzione dell'opera, l'attività di “alta vigilanza”, di cui alle allegazioni del;
sia perché il non avrebbe allegato, né tantomeno provato, le specifiche Parte_1 Parte_1
condotte ascrivibili alla direzione dei lavori e causa degli asseriti danni. Infatti, il non Parte_1
avrebbe contestato la difformità dell'opera dal progetto originario o l'uso di materiali difformi, ma i danni prodotti durante la realizzazione dell'opera; non risulterebbe dunque provato il nesso causale tra pagina 4 di 12 l'esecuzione dell'opera, responsabilità dell'appaltatore, ed una eventuale negligenza nella direzione dei lavori.
Il Tribunale ha respinto anche la domanda riconvenzionale del convenuto perché, seppure ha provato che il ha deliberato, nell'assemblea del 17.4.2019, di conferirgli l'incarico di redigere la Parte_1
perizia di parte, non ha provato la pattuizione di un compenso per tale attività, mentre la sottoscrizione del preventivo, redatto dall'ingegnere, da parte dell'amministratore, non risulta essere stata ratificata dall'assemblea. Risultando, dalle allegazioni del convenuto, che il gli avrebbe versato Parte_1
1.300,00 euro per la perizia, e non essendovi prova dell'attività prestata, il Tribunale ha ritenuto tale somma satisfattiva delle pretese di P_
In ragione della reciproca soccombenza, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Ha proposto appello contro la detta sentenza il , censurando l'intera motivazione del rigetto Parte_1
della sua domanda (dalla parte finale della pagina 4 sino alla metà della pagina 6 della sentenza), articolando 4 motivi di appello.
Si è costituito , appellato, che ha riproposto l'eccezione di decadenza e prescrizione E_
dell'azione avversaria, già proposta in primo grado. Ha poi affermato che, nel merito, non sussisterebbe prova di un inadempimento suo, e di un nesso di causa tra i danni subiti dal e tale supposto Parte_1
inadempimento. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
Si è costituita altresì , che ha chiesto la declaratoria di infondatezza Controparte_4
dell'appello e, quanto alla domanda di manleva di nei suoi confronti, ha ribadito quanto già P_
affermato in primo grado circa la non operatività della polizza per “circostanze e/o richieste di risarcimento esistenti prima o alla data di decorrenza della polizza”. già alla data del P_
17.4.2019, data dell'assemblea condominiale, era a conoscenza di tale “circostanza” intesa come “fatto storico” che avrebbe potuto (secondo una persona di media ragionevolezza) dare origine ad una richiesta di risarcimento a suo carico, a prescindere dalla sua effettiva fondatezza”. In ogni caso,
l'assicuratore ha ribadito, in via subordinata, l'eccezione relativa all'intervenuta decadenza di P_
dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza n. PI-46552719K0.
Alla prima udienza del 12.11.2024 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 25.3.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 5 di 12 La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
25.3.2025 nella camera di consiglio del 7.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ha censurato la sentenza per errata valutazione delle risultanze Parte_1
processuali sulla prova del rapporto contrattuale. Non solo non sarebbe necessaria la prova per iscritto del contratto di prestazione di opera intellettuale, ma non avrebbe mai contestato, ai sensi dell' P_
art. 115 cpc, di avere svolto l'incarico di direttore dei lavori;
anzi, nella propria relazione peritale
22/10/2019, e negli atti difensivi di primo grado, si qualificherebbe direttore dei lavori. Pertanto, P_
l'esistenza del rapporto contrattuale sarebbe provata.
Con il secondo motivo di appello, il ha censurato la sentenza per errata conclusione in Parte_1
ordine alla prova delle obbligazioni del direttore lavori;
dato che la stipula del contratto risulterebbe provata, il contenuto delle obbligazioni ivi dedotte, a carico di sarebbe da identificare nelle P_
attività di “alta vigilanza”, descritte come tipiche dalla giurisprudenza citata in sentenza.
Osserva la Corte, quanto al primo motivo di appello del , come lo stesso nell'atto Parte_1 P_
di costituzione nel presente grado del giudizio, ritenga pacifica la circostanza che il rapporto contrattuale tra il medesimo e il sussistesse, e che esso fosse da qualificarsi come contratto Parte_1
di prestazione d'opera intellettuale, avente ad oggetto la direzione dei lavori di cui è causa. Non essendo prevista la forma scritta di tale contratto dalla legge, né ad substantiam, né ad probationem, ed essendo insufficienti o irrilevanti gli elementi indicati in sentenza per escludere l'esistenza del rapporto contrattuale tra e il ON (ad esempio, la mancanza di indicazioni nel verbale P_
assembleare delle somme per corrispettivi di si ritiene che, ai sensi dell'art.115 cpc, l'esistenza P_
del contratto sia provata. Pertanto, il motivo di appello, articolato dal è fondato e deve Parte_1
essere accolto.
Quanto al secondo motivo, deve ritenersi che il contenuto del contratto sia stato, in mancanza di stipula per iscritto o di prova del contenuto del contratto aliunde, quello tipico di tale tipo di accordo, come identificato dalla giurisprudenza. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che, tra le obbligazioni del direttore dei lavori, rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, e della conformità delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Pertanto, il professionista è tenuto ad impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali, e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse (Cass Civ, Ord. n. pagina 6 di 12 9572/2024). Inoltre, il direttore dei lavori, dinanzi a situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, è tenuto, in adempimento ai propri obblighi di diligenza, ad intraprendere le opportune iniziative per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici, volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (Cass. Civ Ord 23174/2018). Si può dunque concludere che le obbligazioni tipiche del direttore dei lavori sono quelle di vigilanza e direzione, idonee a garantire la corretta realizzazione dell'opera e che si fosse contrattualmente obbligato ad adempiere a tali P_
obbligazioni. Il motivo di appello articolato dal deve pertanto ritenersi fondato. Parte_1
ha riproposto le eccezioni di prescrizione e decadenza, già in primo grado sollevate, e rigettate P_
dal Giudice. Secondo sarebbero applicabili i regimi di decadenza e prescrizione di cui agli artt. P_
1667 e 1669 c.c., in virtù della responsabilità solidale tra impresa e direttore dei lavori in materia di appalto;
infatit, trattandosi, di asserita responsabilità solidale, tra impresa appaltatrice e direttore dei lavori, per cattiva esecuzione dei lavori appaltati, non potrebbero essere in vigore termini diversi per esercitare la relativa azione. Secondo l'appellato sarebbe pacifico, perché affermato dall'appellante a pag. 1 atto di citazione, che le opere si conclusero nel 2017, che nel corso della primavera del 2019 emersero i vizi (sui quali fece una relazione in data 22/10/2019) e che la prima contestazione P_
sollevata al direttore dei lavori fu del luglio 2021, e quindi con decadenza e prescrizione maturati.
Il ha, al riguardo, eccepito che, non avendo proposto appello incidentale Parte_1 P_
relativamente al capo della sentenza con cui sono state rigettate le eccezioni di cui sopra, esplicitamente, sullo stesso sia intervenuto il giudicato.
La Corte osserva che, dato che il Tribunale ha rigettato esplicitamente l'eccezione di avendo P_
affermato che: “ l'azione di parte attrice risulta assoggettata all'ordinario termine di prescrizione decennale (stabilito dall'art. 2846) […]” ( pag. 3 della sentenza), l'appellato avrebbe dovuto riproporre, con appello incidentale, le proprie eccezioni, affinché fossero esaminate da questa Corte.
Deve infatti seguirsi il principio enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo il quale, nel caso una domanda o un'eccezione sia stata rigettata in primo grado, in modo espresso oppure attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, in modo chiaro ed inequivoco, la valutazione di infondatezza, è necessaria la proposizione di appello incidentale affinché il giudice di secondo grado sia investito della relativa cognizione. In tale ipotesi, infatti, non è sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., utilizzabile, invece, qualora quella domanda e/o eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, da parte del giudice di primo grado. ( Cass. Civ. SSUU n. 11799 del
12.5.17). Pertanto l'eccezione di è inammissibile, essendo sulla quesitone già intervenuto il P_
giudicato.
pagina 7 di 12 Con il terzo motivo, il ha contestato il provvedimento, per errata valutazione in ordine alla Parte_1
prova del nesso di causalità, poiché, già nell'atto di citazione, il aveva allegato, e Parte_1
asseritamente provato, che la responsabilità di consisteva nel non aver vigilato a che le opere P_
fossero eseguite in conformità alle normali regole dell'arte, riferendo al ON, in ordine alla pessima esecuzione dell'opera, dallo stesso definita “non collaudabile”, solo due anni dopo il termine dei lavori. Inoltre, la responsabilità del direttore dei lavori emergerebbe da quanto dal medesimo scritto in data 26/05/2021, quando aveva ascritto i vizi dell'opera a “scarsa compattazione del terreno di supporto/armatura diffusa eccessivamente distante dalla superficie superiore/getto effettuato con temperature troppo elevate”, dimostrando così di non avere vigilato nelle fasi di esecuzione dei lavori ivi indicate.
Dovendo seguire l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. n.10978/2023), secondo il quale il nesso di causa deve ritenersi provato quando la tesi, a favore del fatto che un determinato evento sia la causa di un altro, è più probabile di quella contraria, se avesse diligentemente vigilato sulla P_
realizzazione dell'opera, i danni non si sarebbero prodotti;
o quantomeno, se il direttore dei lavori avesse dato congrue direttive, e l'impresa appaltatrice avesse ignorato le disposizioni del direttore dei lavori, il sarebbe stato tempestivamente avvisato delle problematiche tecniche rinvenute Parte_1
dallo stesso nella realizzazione delle opere. Sarebbe stato onere di provare l'intervento di P_ Pt_5
un fattore eccezionale in grado di esonerarlo dalla responsabilità, cosa che non ha fatto.
Al riguardo, nella comparsa di costituzione, afferma che la sua mail del 26.5.2021, inviata al P_
conterrebbe solo ipotesi, formulate dal medesimo appellato, rispetto alle ragioni per Parte_1
l'emersione di vizi nel manufatto in oggetto. Non si sarebbe trattato, infatti, di conclusioni a cui P_
sarebbe giunto a seguito di indagini, ma di mere ipotesi. Pertanto, non sarebbe provato rispetto a quali obbligazioni, tipiche del contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato tra l'odierno appellato e il , il direttore dei lavori sarebbe stato inadempiente, non essendo provato che i danni subiti Parte_1
dal siano da ricondursi causalmente ai fattori elencati nella mail dell'appellato del Parte_1
26.5.2021. L'appellante non avrebbe assolto all'onere probatorio ex art. 2697 c.c.; non essendo stata svolta istruttoria in primo grado, non sarebbe stato dimostrato che i danni subiti dal Parte_1
sarebbero da collegarsi causalmente ad azioni o omissioni di P_
Osserva la Corte, al riguardo, come l'entità del danno subito dal sia stata valutata dallo Parte_1
stesso appellato, in sede di redazione della perizia di parte, su richiesta del , di cui al doc. 5 Parte_1
del fascicolo attoreo di primo grado. definiva l'opera realizzata come “ interessata in modo CP_7
diffuso (per 2/3 della superficie con fessurazioni importanti e il rimanente con problematiche minori)
pagina 8 di 12 da difetti funzionali e non solamente estetici […] tali da compromettere in modo importante la durabilità dell'opera, quindi il valore intrinseco della stessa è da considerarsi estremamente ridotto ”.
Aggiungeva che “L'unico intervento consigliabile è quello di rifare la pavimentazione fessurata […]”. indicava tale diminuzione di valore come pari alla riduzione presunta della vita dell'opera, P_
stimata dal direttore dei lavori nel 50%, a causa dei difetti della realizzazione. Applicata la riduzione all'intero valore dell'opera, l'appellato stimava il valore di tale riduzione in euro 35.540,00 euro;
stimava altresì il costo del rifacimento in euro 42.066,65; facendo una media aritmetica tra i due valori sopra riportati, indicava in euro 38.758,32 il risarcimento dovuto al ON dall'appaltatore. non ha disconosciuto la perizia né ha contestato l'analisi e la stima dei costi di rifacimento ivi P_
indicata. Inoltre, in un messaggio di posta elettronica indirizzato all'amministratore condominiale, in data 26.5.2021 (doc. 9 fasc. attoreo di primo grado), messaggio non disconosciuto, né quanto all'origine, né quanto al contenuto, dall'appellato, questi affermava come “motivazioni tecniche in origine ai vizi”: “probabile scarsa compattazione/armatura diffusa eccessivamente distante dalla superficie superiore/getto effettuato con temperature troppo elevate” Risulta pertanto identificata dallo stesso come causa del danno, una serie di attività della appaltatrice, sulle quali, come contenuto P_
tipico dell'obbligazione che l'appellato aveva assunto in quanto direttore dei lavori, egli avrebbe dovuto vigilare, e sulle quali avrebbe dovuto impartire direttive tecniche, stante l'importanza della corretta esecuzione di tali attività per la riuscita dell'opera. Non risulta neanche allegato, né provato, dall'appellato, su cui incombe il relativo onere, che questi abbia impartito direttive tecniche all'impresa appaltatrice, e che esse non siano state seguite;
o che comunque abbia vigilato, inutilmente, segnalando le problematiche al committente
Avendo il ON allegato e provato l'esistenza del contratto e allegato l'inadempimento (come prescritto da Cass. CIV. SSUU n.13533/2001), non ha assolto all'onere probatorio che su di lui P_
incombe, relativamente all'adempimento delle obbligazioni tipiche da lui assunte. Deve ritenersi provato anche il nesso causale tra l'inadempimento di che non ha provato di avere vigilato e P_
impartito direttive tecniche, idonee ad evitare il danno subito dal ON, ed il danno subito da quest'ultimo.
In considerazione del fatto che non è contestato dall'appellato il danno subito dal , né Parte_1
nell'an, essendo esso stato riconosciuto dal direttore die lavori, né nel quantum, non essendo stata smentita o contestata la quantificazione, da stesso effettuata nella perizia di parte redatta per il P_
, la Corte conclude che sussiste responsabilità dell'appellato per inadempimento Parte_1
contrattuale. Questi, pertanto, è tenuto a risarcire il danno ingiusto subito dal , che deve Parte_1
essere quantificato, secondo quanto scritto dallo stesso nella perizia di parte, in euro 35.540,00. P_
pagina 9 di 12 Trattandosi di debito risarcitorio, la somma deve essere rivalutata anno per anno, dalla data di completamento dei lavori al saldo. Su tale somma sono dovuti interessi al tasso legale, dalla medesima data al saldo.
Quanto al quarto motivo, il ha censurato il capo della sentenza che ha disposto la Parte_1
compensazione delle spese di lite, chiedendo che la medesima sia riformata con condanna dell'appellato alla rifusione integrale a favore del Parte_1
La Corte osserva che, dovendo le spese seguire il principio della soccombenza, il motivo deve essere accolto, e deve essere condannato alla rifusione, in favore del delle spese di lite di P_ Parte_1
entrambi i gradi del giudizio.
Quanto alla domanda dell'assicuratrice, riproposta in questo grado del giudizio, di reiezione della domanda di manleva dell'appellato, in caso di soccombenza del medesimo, si osserva innanzitutto che il Giudice di prime cure ha statuito quanto segue: “A fronte del rigetto della domanda di parte attrice, risulta superflua la valutazione in merito alla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata”. Non avendo la sentenza impugnata effettuato alcun esame, diretto o indiretto, della domanda dell'assicuratrice, è sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. ( Cass.
Civ. SSUU n. 11799 del 12.5.17).
L'impresa assicuratrice, citata in giudizio dall'odierno appellato, per esserne manlevato, già in primo grado, ha eccepito l' inoperatività della polizza assicurativa, Responsabilità Civile “Dual Professioni -
Ingegneri” n. PI-46552719K0, sottoscritta con decorrenza dal 25.06.2019 al 25.06.2020, e soggetta a tacito rinnovo (doc. 2 fasc. primo grado dell'impresa assicuratrice). Tale inoperatività sarebbe da ricondursi alla circostanza che, alla data della sottoscrizione, il 25.6.2019, avrebbe già dovuto P_
essere a conoscenza di eventuali contestazioni, o domande risarcitorie del nei suoi Parte_1
confronti, oppure anche solo circostanze che facessero preconizzare l'insorgenza di tali contestazioni o domande. Infatti, alla data della stipula del contratto assicurativo, si era già tenuta l'assemblea condominiale del 17.4.2019, ove erano stati discussi i danni subiti dal in conseguenza Parte_1
dell'esecuzione difettosa dei lavori;
la conoscenza, pacifica, di tali circostanze da parte dell'appellato, avrebbero determinato l'esclusione dell'operatività della polizza. ha affermato che, alla data dell'assemblea condominiale, nessuna contestazione o domanda P_
risarcitoria era stata a lui rivolta dal tanto è vero che, all'esito dell'assemblea, gli era stato Parte_1
conferito l'incarico di redigere una relazione peritale sui lavori e sul danno ad essi correlato.
La Corte osserva, tuttavia, che, secondo il contratto assicurativo, la mera conoscenza non solo di domande risarcitorie e/o contestazioni, ma di “circostanze” idonee a fare sorgere tali contestazioni e/o pagina 10 di 12 domande, se sussistente prima della stipula della polizza, costituisce un motivo di esclusione della operatività della stessa, ai sensi dell'art. 3 della polizza. Ivi, infatti, nella sezione “CHE COSA NON
ASSICURIAMO: “LE "ESCLUSIONI”, è specificatamente previsto che la polizza non opera in relazione a: “CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO esistenti prima od alla data di decorrenza della presente POLIZZA che l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO.” Inoltre, a pag. 3, rubricata tra le “dichiarazioni del contraente”, vi è la seguente: “NON è a conoscenza di
CIRCOSTANZE che possano dare origine ad una PERDITA o ad una RICHIESTA DI
RISARCIMENTO nei confronti: del proponente, e/o dei soci passati e/o presenti;
dei
COLLABORATORI passati e/o presenti;
di un singolo professionista anche per attività svolta con propria P. Iva.” Risulta pertanto non solo che l'esclusione era chiaramente indicata nella polizza, ma anche che, nello stipularla, ha dichiarato di non essere a conoscenza di circostanze che potessero P_
dare origine ad una domanda risarcitoria nei suoi confronti. Tale declaratoria è stata sottoscritta dall'appellato nonostante che, alla data della stipula, si fosse già tenuta la assemblea condominiale, alla presenza di dove il danno subito dal a causa della cattiva realizzazione dei lavori P_ Parte_1
appaltati, sotto la direzione lavori del medesimo, era stato discusso.
Dal verbale dell'assemblea condominiale del 17.4.2019, infatti, emerge che a quella data gli importanti difetti dell'opera realizzata e completata nel 2017, erano da tempo noti, tanto che era intervenuta una trattativa tra l'impresa appaltatrice e il condominio volta a trovare una soluzione transattiva alla controversia. Di tale situazione presente all'assemblea e ivi incaricato di redigere perizia, era P_
perfettamente a conoscenza, circostanza peraltro pacifica. Nella relazione consegnata al , Parte_1
peraltro, afferma che l'opera, definita dall'appellato come “interessata in modo diffuso da difetti P_ funzionali e non solamente estetici” era caratterizzata dalla “presenza diffusa sull'intera superficie del cortile a quota autorimesse di lesioni di diversa entità, on quantità e dimensioni tali da rendere l'opera non collaudabile”. Se è vero che la perizia è datata 22.10.2019, quindi successiva alla stipula del contratto di assicurazione di cui è causa, intervenuta a giugno giugno 2019, si ritiene che, alla data della conclusione del contratto assicurativo, fosse pienamente cosciente dei difetti dell'opera come P_
circostanza idonea a fare sorgere, nei suoi confronti, contestazioni e domande in quanto direttore dei lavori. Infatti, la partecipazione di all'assemblea condominiale di aprile 2019, dove i P_
macroscopici difetti, visibili a occhio nudo, dell'opera venivano discussi, dopo mesi di trattative con l'impresa appaltatrice sui possibili rimedi;
il fatto che, per ammissione dello stesso l'opera non P_
fosse collaudata, né collaudabile, nonostante il lungo tempo trascorso dalla fine dei lavori (2017), e presentasse difetti diffusi e gravi, visibili a occhio nudo;
la consapevolezza, in capo all'appellato, del pagina 11 di 12 ruolo da lui ricoperto come direttore dei lavori, non contestato dal medesimo, e pertanto la doverosa consapevolezza delle obbligazioni e delle responsabilità dallo stesso assunte di direzione e vigilanza sull'opera, e del fatto che, in conseguenza di tali obbligazioni, i difetti gravissimi nell' esecuzione dell'opera potessero fare sorgere contestazioni anche nei suoi confronti, come direttore dei lavori;
il fatto che alla data di conclusione del contratto assicurativo, era o dovesse essere consapevole P_
non solo della cattiva esecuzione dell'opera, sotto la sua direzione, ma anche di non avere tempestivamente segnalato al , committente, le problematiche che, in quanto direttore dei Parte_1
lavori, avrebbe dovuto rilevare;
sono tutte circostanze dirimenti, ai termini della polizza, per escludere l'operatività della medesima.
Operando le esclusioni di cui all'art. 3 della polizza, le domande dell'appellato nei confronti dell'assicuratore devono pertanto essere rigettate. L'appellato deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, per entrambi i gradi del giudizio, nei confronti dell'assicuratrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell'art. DM 147/22, quanto al valore, sulla base del decisum, ai sensi dell'art. DM 147/22, nei valori medi, tenuto conto delle richieste avanzate nelle note spese depositate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda disattesa o assorbita, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata;
condanna a versare, a titolo risarcitorio, la somma di euro 35.540,00 al E_ [...]
, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
Controparte_2
rigetta le domande di nei confronti di;
E_ Controparte_4
Condanna alla rifusione, a favore del , e di E_ Controparte_2 [...]
, ciascuno, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in euro 7.616,00 Controparte_4
oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, per il primo grado del giudizio;
ed euro 9.991,00, per compensi, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, per il secondo grado.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 7.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Cesira D'Anella
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesira D'Anella Presidente dott.Maria Elena Catalano Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1880/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAMBILLA Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA MADONNINA N. 9 20834 NOVA MILANESE presso il difensore avv. BRAMBILLA ALESSANDRO
APPELLANTE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POSANI E_ C.F._1
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA L. MANARA 5 MILANO presso il difensore avv.
POSANI ALBERTO
ARCH INSURANCE (EU) DAC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI P.IVA_2
GIANCARLO, elettivamente domiciliato in PIAZZA S. AMBROGIO, 16 20123 MILANO presso il difensore avv. LOMBARDI GIANCARLO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per il Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
pagina 1 di 12 NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti nell'atto di gravame il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 990/2024 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile,
Giudice Dott.ssa Caldaroni, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4082/2022, depositata in cancelleria in data 25/03/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e quindi:
1. Previa ogni più opportuna declaratoria di rito;
accertata la civile responsabilità del convenuto, quale direttore dei lavori, per i vizi dai quali è affetta la pavimentazione dello scivolo e del cortile di accesso alle autorimesse del;
accertata l'entità del danno nella misura quantificata Parte_1
dallo stesso in € 38.758,32, o comunque nel differente importo che dovesse essere determinato, da maggiorarsi in relazione all'intervenuta svalutazione dal 22.10.2019 e dell'IVA; condannarsi l'ing.
a risarcire al il suddetto importo, con gli interessi di cui al d.lgs. E_ Parte_1
231/02 ex art. ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
2. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, ivi compre spese e competenze della negoziazione.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede disporsi CTU atta a descrivere la situazione della pavimentazione e
l'entità dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi dai quali è affetta, come ammessi dallo stesso ing.
“ P_
Per ing. E_
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello,
IN PRINCIPALITA': ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'avversa impugnazione, confermando integralmente la sentenza impugnata, occorrendo con diversa motivazione, in primis dichiarando prescritta l'azione nei confronti dell'ing. P_
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una responsabilità di qualsivoglia natura a carico dell'appellato, rigettare l'eccezione di inoperatività della polizza nonché di decadenza formulata e conseguentemente condannare in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore a manlevare l'ing. da ogni somma E_ che a qualsiasi titolo sia tenuto a pagare all'appellante.
IN OGNI CASO: Vinte le spese.”
Per Controparte_4
“Voglia la Corte d'Appello adita, pagina 2 di 12 in via principale: rigettare l'appello proposto dal di in quanto infondato in fatto e in Parte_1 CP_2 diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 990/2024.
In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal di , Parte_1 CP_2 rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta dall'ing. nei confronti di E_ [...]
non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui Controparte_4
alla polizza n. PI-46552719K0 per tutti i motivi dedotti in atti.
In ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
26/28 di , rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing.
[...] CP_2 P_
nei confronti di per intervenuta decadenza dello stesso ing.
[...] Controparte_4 P_ dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza n. PI-46552719K0 per tutti
i motivi dedotti in atti.
In estremo subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal di Parte_1
, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei confronti CP_2 E_
di , previo rigetto delle domande svolte dal Controparte_4 Parte_2
per intervenuta prescrizione e/o decadenza dello stesso dal diritto fatto Parte_1 Parte_2
valere e in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia responsabilità dello stesso ing. nello svolgimento della sua attività in relazione ai fatti di cui è causa;
E_
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei confronti di , statuire la condanna di quest'ultima nei E_ Controparte_4
limiti delle condizioni di operatività previste dal contratto di assicurazioni in atti, compresi franchigie
(€ 2.500,00) e massimali. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Il conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_3 CP_2 E_
Monza, chiedendo accertarsi la responsabilità contrattuale del convenuto, e condannarlo al risarcimento del danno, asseritamente subito in conseguenza dell'esecuzione dell'incarico di direttore di lavori appaltati a di rifacimento della pavimentazione del cortile e delle rampe CP_5 CP_6
di accesso alle autorimesse. Chiedeva altresì la rifusione delle spese di lite.
Il convenuto chiedeva e otteneva, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa l'impresa assicuratrice , per essere dalla stessa manlevato in caso di accoglimento Controparte_4
pagina 3 di 12 della domanda attrice;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del ON al pagamento della somma di € 700,00, per corrispettivo della redazione di perizia di parte, per il ON, relativa ai medesimi lavori.
Si costituiva la terza chiamata , che contestava sia la domanda attrice, svolta Controparte_4
nei confronti del convenuto, sia la domanda di garanzia, formulata dal convenuto.
Il Tribunale, con sentenza nr 990/24, pubblicata il 25.3.2024, riteneva che parte attrice non avesse adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, in relazione alla prova della stipula di un contratto di prestazione d'opera professionale con comprensiva dell'obbligazione, in capo al convenuto, P_
di eseguire le prestazioni, dalla cui negligente esecuzione sarebbe derivato il diritto risarcitorio;
ed in relazione alla prova del nesso causale tra la asserita negligente esecuzione dell'incarico ed il danno subito.
In particolare, il Giudice di prime cure ha affermato che: non è stato versato in atti un contratto scritto di conferimento dell'incarico, da parte del e le parti hanno omesso di formulare Parte_4
istanze istruttorie (orali) a dimostrazione dell'esistenza dell'accordo e del suo contenuto;
non è stata versata in atti la deliberazione condominiale di conferimento dell'asserito incarico;
il contratto di appalto, poiché non firmato dal convenuto, non proverebbe che questi si è vincolato a svolgere le prestazioni di cui all'articolo n.10 del contratto (“deleghe del committente”) ed all'art. 12 delle condizioni generali dello stesso contratto (“direttore lavori”); il nome dell'ingegnere non risulta tra i professionisti incaricati dalla documentazione tecnica;
tra le spese del condominio, a consuntivo, riferite ai lavori in esame non è compreso il compenso in favore del convenuto per l'attività di direttore dei lavori. Il Tribunale ha quindi ritenuto che la sola circostanza che il convenuto si sia qualificato come direttore dei lavori (nei documenti 4 e 5 di parte attrice del fascicolo di primo grado) non fosse sufficiente per ritenere che il contratto tra e il fosse stato stipulato, e che avesse il P_ Parte_1
contenuto asserito dal . Risulterebbe invece provato il conferimento dell'incarico a Parte_1 P_
per la redazione della perizia di parte, per contestare l'esecuzione delle opere dell'appaltatrice.
Il Giudice di prime cure non ha ritenuto provato nemmeno il nesso di causalità tra la pretesa negligenza del professionista ed il danno verificatosi, sia perché non sarebbe provata l'obbligazione in capo all'ingegnere di prestare, per l'esecuzione dell'opera, l'attività di “alta vigilanza”, di cui alle allegazioni del;
sia perché il non avrebbe allegato, né tantomeno provato, le specifiche Parte_1 Parte_1
condotte ascrivibili alla direzione dei lavori e causa degli asseriti danni. Infatti, il non Parte_1
avrebbe contestato la difformità dell'opera dal progetto originario o l'uso di materiali difformi, ma i danni prodotti durante la realizzazione dell'opera; non risulterebbe dunque provato il nesso causale tra pagina 4 di 12 l'esecuzione dell'opera, responsabilità dell'appaltatore, ed una eventuale negligenza nella direzione dei lavori.
Il Tribunale ha respinto anche la domanda riconvenzionale del convenuto perché, seppure ha provato che il ha deliberato, nell'assemblea del 17.4.2019, di conferirgli l'incarico di redigere la Parte_1
perizia di parte, non ha provato la pattuizione di un compenso per tale attività, mentre la sottoscrizione del preventivo, redatto dall'ingegnere, da parte dell'amministratore, non risulta essere stata ratificata dall'assemblea. Risultando, dalle allegazioni del convenuto, che il gli avrebbe versato Parte_1
1.300,00 euro per la perizia, e non essendovi prova dell'attività prestata, il Tribunale ha ritenuto tale somma satisfattiva delle pretese di P_
In ragione della reciproca soccombenza, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Ha proposto appello contro la detta sentenza il , censurando l'intera motivazione del rigetto Parte_1
della sua domanda (dalla parte finale della pagina 4 sino alla metà della pagina 6 della sentenza), articolando 4 motivi di appello.
Si è costituito , appellato, che ha riproposto l'eccezione di decadenza e prescrizione E_
dell'azione avversaria, già proposta in primo grado. Ha poi affermato che, nel merito, non sussisterebbe prova di un inadempimento suo, e di un nesso di causa tra i danni subiti dal e tale supposto Parte_1
inadempimento. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
Si è costituita altresì , che ha chiesto la declaratoria di infondatezza Controparte_4
dell'appello e, quanto alla domanda di manleva di nei suoi confronti, ha ribadito quanto già P_
affermato in primo grado circa la non operatività della polizza per “circostanze e/o richieste di risarcimento esistenti prima o alla data di decorrenza della polizza”. già alla data del P_
17.4.2019, data dell'assemblea condominiale, era a conoscenza di tale “circostanza” intesa come “fatto storico” che avrebbe potuto (secondo una persona di media ragionevolezza) dare origine ad una richiesta di risarcimento a suo carico, a prescindere dalla sua effettiva fondatezza”. In ogni caso,
l'assicuratore ha ribadito, in via subordinata, l'eccezione relativa all'intervenuta decadenza di P_
dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza n. PI-46552719K0.
Alla prima udienza del 12.11.2024 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 25.3.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 5 di 12 La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
25.3.2025 nella camera di consiglio del 7.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ha censurato la sentenza per errata valutazione delle risultanze Parte_1
processuali sulla prova del rapporto contrattuale. Non solo non sarebbe necessaria la prova per iscritto del contratto di prestazione di opera intellettuale, ma non avrebbe mai contestato, ai sensi dell' P_
art. 115 cpc, di avere svolto l'incarico di direttore dei lavori;
anzi, nella propria relazione peritale
22/10/2019, e negli atti difensivi di primo grado, si qualificherebbe direttore dei lavori. Pertanto, P_
l'esistenza del rapporto contrattuale sarebbe provata.
Con il secondo motivo di appello, il ha censurato la sentenza per errata conclusione in Parte_1
ordine alla prova delle obbligazioni del direttore lavori;
dato che la stipula del contratto risulterebbe provata, il contenuto delle obbligazioni ivi dedotte, a carico di sarebbe da identificare nelle P_
attività di “alta vigilanza”, descritte come tipiche dalla giurisprudenza citata in sentenza.
Osserva la Corte, quanto al primo motivo di appello del , come lo stesso nell'atto Parte_1 P_
di costituzione nel presente grado del giudizio, ritenga pacifica la circostanza che il rapporto contrattuale tra il medesimo e il sussistesse, e che esso fosse da qualificarsi come contratto Parte_1
di prestazione d'opera intellettuale, avente ad oggetto la direzione dei lavori di cui è causa. Non essendo prevista la forma scritta di tale contratto dalla legge, né ad substantiam, né ad probationem, ed essendo insufficienti o irrilevanti gli elementi indicati in sentenza per escludere l'esistenza del rapporto contrattuale tra e il ON (ad esempio, la mancanza di indicazioni nel verbale P_
assembleare delle somme per corrispettivi di si ritiene che, ai sensi dell'art.115 cpc, l'esistenza P_
del contratto sia provata. Pertanto, il motivo di appello, articolato dal è fondato e deve Parte_1
essere accolto.
Quanto al secondo motivo, deve ritenersi che il contenuto del contratto sia stato, in mancanza di stipula per iscritto o di prova del contenuto del contratto aliunde, quello tipico di tale tipo di accordo, come identificato dalla giurisprudenza. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che, tra le obbligazioni del direttore dei lavori, rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, e della conformità delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Pertanto, il professionista è tenuto ad impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali, e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse (Cass Civ, Ord. n. pagina 6 di 12 9572/2024). Inoltre, il direttore dei lavori, dinanzi a situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, è tenuto, in adempimento ai propri obblighi di diligenza, ad intraprendere le opportune iniziative per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici, volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (Cass. Civ Ord 23174/2018). Si può dunque concludere che le obbligazioni tipiche del direttore dei lavori sono quelle di vigilanza e direzione, idonee a garantire la corretta realizzazione dell'opera e che si fosse contrattualmente obbligato ad adempiere a tali P_
obbligazioni. Il motivo di appello articolato dal deve pertanto ritenersi fondato. Parte_1
ha riproposto le eccezioni di prescrizione e decadenza, già in primo grado sollevate, e rigettate P_
dal Giudice. Secondo sarebbero applicabili i regimi di decadenza e prescrizione di cui agli artt. P_
1667 e 1669 c.c., in virtù della responsabilità solidale tra impresa e direttore dei lavori in materia di appalto;
infatit, trattandosi, di asserita responsabilità solidale, tra impresa appaltatrice e direttore dei lavori, per cattiva esecuzione dei lavori appaltati, non potrebbero essere in vigore termini diversi per esercitare la relativa azione. Secondo l'appellato sarebbe pacifico, perché affermato dall'appellante a pag. 1 atto di citazione, che le opere si conclusero nel 2017, che nel corso della primavera del 2019 emersero i vizi (sui quali fece una relazione in data 22/10/2019) e che la prima contestazione P_
sollevata al direttore dei lavori fu del luglio 2021, e quindi con decadenza e prescrizione maturati.
Il ha, al riguardo, eccepito che, non avendo proposto appello incidentale Parte_1 P_
relativamente al capo della sentenza con cui sono state rigettate le eccezioni di cui sopra, esplicitamente, sullo stesso sia intervenuto il giudicato.
La Corte osserva che, dato che il Tribunale ha rigettato esplicitamente l'eccezione di avendo P_
affermato che: “ l'azione di parte attrice risulta assoggettata all'ordinario termine di prescrizione decennale (stabilito dall'art. 2846) […]” ( pag. 3 della sentenza), l'appellato avrebbe dovuto riproporre, con appello incidentale, le proprie eccezioni, affinché fossero esaminate da questa Corte.
Deve infatti seguirsi il principio enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo il quale, nel caso una domanda o un'eccezione sia stata rigettata in primo grado, in modo espresso oppure attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, in modo chiaro ed inequivoco, la valutazione di infondatezza, è necessaria la proposizione di appello incidentale affinché il giudice di secondo grado sia investito della relativa cognizione. In tale ipotesi, infatti, non è sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., utilizzabile, invece, qualora quella domanda e/o eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, da parte del giudice di primo grado. ( Cass. Civ. SSUU n. 11799 del
12.5.17). Pertanto l'eccezione di è inammissibile, essendo sulla quesitone già intervenuto il P_
giudicato.
pagina 7 di 12 Con il terzo motivo, il ha contestato il provvedimento, per errata valutazione in ordine alla Parte_1
prova del nesso di causalità, poiché, già nell'atto di citazione, il aveva allegato, e Parte_1
asseritamente provato, che la responsabilità di consisteva nel non aver vigilato a che le opere P_
fossero eseguite in conformità alle normali regole dell'arte, riferendo al ON, in ordine alla pessima esecuzione dell'opera, dallo stesso definita “non collaudabile”, solo due anni dopo il termine dei lavori. Inoltre, la responsabilità del direttore dei lavori emergerebbe da quanto dal medesimo scritto in data 26/05/2021, quando aveva ascritto i vizi dell'opera a “scarsa compattazione del terreno di supporto/armatura diffusa eccessivamente distante dalla superficie superiore/getto effettuato con temperature troppo elevate”, dimostrando così di non avere vigilato nelle fasi di esecuzione dei lavori ivi indicate.
Dovendo seguire l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. n.10978/2023), secondo il quale il nesso di causa deve ritenersi provato quando la tesi, a favore del fatto che un determinato evento sia la causa di un altro, è più probabile di quella contraria, se avesse diligentemente vigilato sulla P_
realizzazione dell'opera, i danni non si sarebbero prodotti;
o quantomeno, se il direttore dei lavori avesse dato congrue direttive, e l'impresa appaltatrice avesse ignorato le disposizioni del direttore dei lavori, il sarebbe stato tempestivamente avvisato delle problematiche tecniche rinvenute Parte_1
dallo stesso nella realizzazione delle opere. Sarebbe stato onere di provare l'intervento di P_ Pt_5
un fattore eccezionale in grado di esonerarlo dalla responsabilità, cosa che non ha fatto.
Al riguardo, nella comparsa di costituzione, afferma che la sua mail del 26.5.2021, inviata al P_
conterrebbe solo ipotesi, formulate dal medesimo appellato, rispetto alle ragioni per Parte_1
l'emersione di vizi nel manufatto in oggetto. Non si sarebbe trattato, infatti, di conclusioni a cui P_
sarebbe giunto a seguito di indagini, ma di mere ipotesi. Pertanto, non sarebbe provato rispetto a quali obbligazioni, tipiche del contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato tra l'odierno appellato e il , il direttore dei lavori sarebbe stato inadempiente, non essendo provato che i danni subiti Parte_1
dal siano da ricondursi causalmente ai fattori elencati nella mail dell'appellato del Parte_1
26.5.2021. L'appellante non avrebbe assolto all'onere probatorio ex art. 2697 c.c.; non essendo stata svolta istruttoria in primo grado, non sarebbe stato dimostrato che i danni subiti dal Parte_1
sarebbero da collegarsi causalmente ad azioni o omissioni di P_
Osserva la Corte, al riguardo, come l'entità del danno subito dal sia stata valutata dallo Parte_1
stesso appellato, in sede di redazione della perizia di parte, su richiesta del , di cui al doc. 5 Parte_1
del fascicolo attoreo di primo grado. definiva l'opera realizzata come “ interessata in modo CP_7
diffuso (per 2/3 della superficie con fessurazioni importanti e il rimanente con problematiche minori)
pagina 8 di 12 da difetti funzionali e non solamente estetici […] tali da compromettere in modo importante la durabilità dell'opera, quindi il valore intrinseco della stessa è da considerarsi estremamente ridotto ”.
Aggiungeva che “L'unico intervento consigliabile è quello di rifare la pavimentazione fessurata […]”. indicava tale diminuzione di valore come pari alla riduzione presunta della vita dell'opera, P_
stimata dal direttore dei lavori nel 50%, a causa dei difetti della realizzazione. Applicata la riduzione all'intero valore dell'opera, l'appellato stimava il valore di tale riduzione in euro 35.540,00 euro;
stimava altresì il costo del rifacimento in euro 42.066,65; facendo una media aritmetica tra i due valori sopra riportati, indicava in euro 38.758,32 il risarcimento dovuto al ON dall'appaltatore. non ha disconosciuto la perizia né ha contestato l'analisi e la stima dei costi di rifacimento ivi P_
indicata. Inoltre, in un messaggio di posta elettronica indirizzato all'amministratore condominiale, in data 26.5.2021 (doc. 9 fasc. attoreo di primo grado), messaggio non disconosciuto, né quanto all'origine, né quanto al contenuto, dall'appellato, questi affermava come “motivazioni tecniche in origine ai vizi”: “probabile scarsa compattazione/armatura diffusa eccessivamente distante dalla superficie superiore/getto effettuato con temperature troppo elevate” Risulta pertanto identificata dallo stesso come causa del danno, una serie di attività della appaltatrice, sulle quali, come contenuto P_
tipico dell'obbligazione che l'appellato aveva assunto in quanto direttore dei lavori, egli avrebbe dovuto vigilare, e sulle quali avrebbe dovuto impartire direttive tecniche, stante l'importanza della corretta esecuzione di tali attività per la riuscita dell'opera. Non risulta neanche allegato, né provato, dall'appellato, su cui incombe il relativo onere, che questi abbia impartito direttive tecniche all'impresa appaltatrice, e che esse non siano state seguite;
o che comunque abbia vigilato, inutilmente, segnalando le problematiche al committente
Avendo il ON allegato e provato l'esistenza del contratto e allegato l'inadempimento (come prescritto da Cass. CIV. SSUU n.13533/2001), non ha assolto all'onere probatorio che su di lui P_
incombe, relativamente all'adempimento delle obbligazioni tipiche da lui assunte. Deve ritenersi provato anche il nesso causale tra l'inadempimento di che non ha provato di avere vigilato e P_
impartito direttive tecniche, idonee ad evitare il danno subito dal ON, ed il danno subito da quest'ultimo.
In considerazione del fatto che non è contestato dall'appellato il danno subito dal , né Parte_1
nell'an, essendo esso stato riconosciuto dal direttore die lavori, né nel quantum, non essendo stata smentita o contestata la quantificazione, da stesso effettuata nella perizia di parte redatta per il P_
, la Corte conclude che sussiste responsabilità dell'appellato per inadempimento Parte_1
contrattuale. Questi, pertanto, è tenuto a risarcire il danno ingiusto subito dal , che deve Parte_1
essere quantificato, secondo quanto scritto dallo stesso nella perizia di parte, in euro 35.540,00. P_
pagina 9 di 12 Trattandosi di debito risarcitorio, la somma deve essere rivalutata anno per anno, dalla data di completamento dei lavori al saldo. Su tale somma sono dovuti interessi al tasso legale, dalla medesima data al saldo.
Quanto al quarto motivo, il ha censurato il capo della sentenza che ha disposto la Parte_1
compensazione delle spese di lite, chiedendo che la medesima sia riformata con condanna dell'appellato alla rifusione integrale a favore del Parte_1
La Corte osserva che, dovendo le spese seguire il principio della soccombenza, il motivo deve essere accolto, e deve essere condannato alla rifusione, in favore del delle spese di lite di P_ Parte_1
entrambi i gradi del giudizio.
Quanto alla domanda dell'assicuratrice, riproposta in questo grado del giudizio, di reiezione della domanda di manleva dell'appellato, in caso di soccombenza del medesimo, si osserva innanzitutto che il Giudice di prime cure ha statuito quanto segue: “A fronte del rigetto della domanda di parte attrice, risulta superflua la valutazione in merito alla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata”. Non avendo la sentenza impugnata effettuato alcun esame, diretto o indiretto, della domanda dell'assicuratrice, è sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. ( Cass.
Civ. SSUU n. 11799 del 12.5.17).
L'impresa assicuratrice, citata in giudizio dall'odierno appellato, per esserne manlevato, già in primo grado, ha eccepito l' inoperatività della polizza assicurativa, Responsabilità Civile “Dual Professioni -
Ingegneri” n. PI-46552719K0, sottoscritta con decorrenza dal 25.06.2019 al 25.06.2020, e soggetta a tacito rinnovo (doc. 2 fasc. primo grado dell'impresa assicuratrice). Tale inoperatività sarebbe da ricondursi alla circostanza che, alla data della sottoscrizione, il 25.6.2019, avrebbe già dovuto P_
essere a conoscenza di eventuali contestazioni, o domande risarcitorie del nei suoi Parte_1
confronti, oppure anche solo circostanze che facessero preconizzare l'insorgenza di tali contestazioni o domande. Infatti, alla data della stipula del contratto assicurativo, si era già tenuta l'assemblea condominiale del 17.4.2019, ove erano stati discussi i danni subiti dal in conseguenza Parte_1
dell'esecuzione difettosa dei lavori;
la conoscenza, pacifica, di tali circostanze da parte dell'appellato, avrebbero determinato l'esclusione dell'operatività della polizza. ha affermato che, alla data dell'assemblea condominiale, nessuna contestazione o domanda P_
risarcitoria era stata a lui rivolta dal tanto è vero che, all'esito dell'assemblea, gli era stato Parte_1
conferito l'incarico di redigere una relazione peritale sui lavori e sul danno ad essi correlato.
La Corte osserva, tuttavia, che, secondo il contratto assicurativo, la mera conoscenza non solo di domande risarcitorie e/o contestazioni, ma di “circostanze” idonee a fare sorgere tali contestazioni e/o pagina 10 di 12 domande, se sussistente prima della stipula della polizza, costituisce un motivo di esclusione della operatività della stessa, ai sensi dell'art. 3 della polizza. Ivi, infatti, nella sezione “CHE COSA NON
ASSICURIAMO: “LE "ESCLUSIONI”, è specificatamente previsto che la polizza non opera in relazione a: “CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO esistenti prima od alla data di decorrenza della presente POLIZZA che l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO.” Inoltre, a pag. 3, rubricata tra le “dichiarazioni del contraente”, vi è la seguente: “NON è a conoscenza di
CIRCOSTANZE che possano dare origine ad una PERDITA o ad una RICHIESTA DI
RISARCIMENTO nei confronti: del proponente, e/o dei soci passati e/o presenti;
dei
COLLABORATORI passati e/o presenti;
di un singolo professionista anche per attività svolta con propria P. Iva.” Risulta pertanto non solo che l'esclusione era chiaramente indicata nella polizza, ma anche che, nello stipularla, ha dichiarato di non essere a conoscenza di circostanze che potessero P_
dare origine ad una domanda risarcitoria nei suoi confronti. Tale declaratoria è stata sottoscritta dall'appellato nonostante che, alla data della stipula, si fosse già tenuta la assemblea condominiale, alla presenza di dove il danno subito dal a causa della cattiva realizzazione dei lavori P_ Parte_1
appaltati, sotto la direzione lavori del medesimo, era stato discusso.
Dal verbale dell'assemblea condominiale del 17.4.2019, infatti, emerge che a quella data gli importanti difetti dell'opera realizzata e completata nel 2017, erano da tempo noti, tanto che era intervenuta una trattativa tra l'impresa appaltatrice e il condominio volta a trovare una soluzione transattiva alla controversia. Di tale situazione presente all'assemblea e ivi incaricato di redigere perizia, era P_
perfettamente a conoscenza, circostanza peraltro pacifica. Nella relazione consegnata al , Parte_1
peraltro, afferma che l'opera, definita dall'appellato come “interessata in modo diffuso da difetti P_ funzionali e non solamente estetici” era caratterizzata dalla “presenza diffusa sull'intera superficie del cortile a quota autorimesse di lesioni di diversa entità, on quantità e dimensioni tali da rendere l'opera non collaudabile”. Se è vero che la perizia è datata 22.10.2019, quindi successiva alla stipula del contratto di assicurazione di cui è causa, intervenuta a giugno giugno 2019, si ritiene che, alla data della conclusione del contratto assicurativo, fosse pienamente cosciente dei difetti dell'opera come P_
circostanza idonea a fare sorgere, nei suoi confronti, contestazioni e domande in quanto direttore dei lavori. Infatti, la partecipazione di all'assemblea condominiale di aprile 2019, dove i P_
macroscopici difetti, visibili a occhio nudo, dell'opera venivano discussi, dopo mesi di trattative con l'impresa appaltatrice sui possibili rimedi;
il fatto che, per ammissione dello stesso l'opera non P_
fosse collaudata, né collaudabile, nonostante il lungo tempo trascorso dalla fine dei lavori (2017), e presentasse difetti diffusi e gravi, visibili a occhio nudo;
la consapevolezza, in capo all'appellato, del pagina 11 di 12 ruolo da lui ricoperto come direttore dei lavori, non contestato dal medesimo, e pertanto la doverosa consapevolezza delle obbligazioni e delle responsabilità dallo stesso assunte di direzione e vigilanza sull'opera, e del fatto che, in conseguenza di tali obbligazioni, i difetti gravissimi nell' esecuzione dell'opera potessero fare sorgere contestazioni anche nei suoi confronti, come direttore dei lavori;
il fatto che alla data di conclusione del contratto assicurativo, era o dovesse essere consapevole P_
non solo della cattiva esecuzione dell'opera, sotto la sua direzione, ma anche di non avere tempestivamente segnalato al , committente, le problematiche che, in quanto direttore dei Parte_1
lavori, avrebbe dovuto rilevare;
sono tutte circostanze dirimenti, ai termini della polizza, per escludere l'operatività della medesima.
Operando le esclusioni di cui all'art. 3 della polizza, le domande dell'appellato nei confronti dell'assicuratore devono pertanto essere rigettate. L'appellato deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, per entrambi i gradi del giudizio, nei confronti dell'assicuratrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell'art. DM 147/22, quanto al valore, sulla base del decisum, ai sensi dell'art. DM 147/22, nei valori medi, tenuto conto delle richieste avanzate nelle note spese depositate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda disattesa o assorbita, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata;
condanna a versare, a titolo risarcitorio, la somma di euro 35.540,00 al E_ [...]
, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
Controparte_2
rigetta le domande di nei confronti di;
E_ Controparte_4
Condanna alla rifusione, a favore del , e di E_ Controparte_2 [...]
, ciascuno, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in euro 7.616,00 Controparte_4
oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, per il primo grado del giudizio;
ed euro 9.991,00, per compensi, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, per il secondo grado.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 7.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Cesira D'Anella
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