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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4685/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel. dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4685/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GHEDINI LUISA IPPOLITA e dall'Avv.to DALLA Parte_1
COSTA ELENA
Parte attrice contro
, con il patrocinio degli avvocati Alberto Mardegan, Lucia Pettinato e Alessandro CP_1
Cordella
Parte convenuta pagina 1 di 8
C o n
v e
In punto: separazione personale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1. autorizzarsi i coniugi i vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza, fermo l'obbligo di reciproco rispetto;
2. pronunciarsi tra gli stessi la separazione personale;
3. assegnarsi alla Ricorrente la casa coniugale, di proprietà esclusiva del padre della stessa SI. Pt_2
;
[...]
4. dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti, per cui nessun assegno verrà corrisposto dall'uno in favore dell'altro;
5. spese legali rifuse.
Per parte convenuta:
1. dichiarare la separazione tra i coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
2. condannare la SI.ra a restituire al SI. tutti i beni di proprietà dello Parte_1 CP_1
stesso che si trovano ancora in possesso della prima e segnatamente: la lavatrice, l'asciugatrice, alcuni capi di abbigliamento, il drone, un bracciale in oro e la fede coniugale;
3. condannare la SI.ra a rifondere al SI. la quota parte dello stesso delle Parte_1 CP_1 spese sostenute dai coniugi per l'acquisto dei beni presenti nell'immobile per complessivi €
7.000,00;
4. restituire il cane LE al SI. . CP_1
In ogni caso
Spese e compensi di lite integralmente rifusi.
In via istruttoria
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, si chiede ammettersi pagina 2 di 8
n u
t o prova testimoniale e per interpello sui seguenti capitoli, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione
'Vero che':
1) La sera del 10.05.2024, mentre era fuori a cena con sua moglie SI.ra , ha visto la Parte_3 SI.ra intrattenersi nel locale “Vignaioli Contrà Soarda” di SA Michele (Vicenza) con Parte_1
un uomo diverso dal SI. . CP_1
2) La sera del 10.05.2024 mentre era fuori a cena con suo marito SI. ha visto la SI.ra Controparte_2
intrattenersi nel locale “Vignaioli Contrà Soarda” di SA Michele (Vicenza) con un uomo Parte_1
diverso dal SI. . CP_1
3) Nel mese di maggio 2024 lei ha informato telefonicamente il SI. di aver visto la SI.ra CP_1
la sera del 10.05.2024 mentre si intratteneva con un altro uomo presso il locale “Vignaioli Parte_1
Contrà Soarda” di SA Michele (Vicenza).
4) Nei mesi di maggio, giugno e luglio 2024 il SI. risiedeva presso l'immobile di SA NO di CP_1
LU in via PO dal lunedì al venerdì mentre i sabati e le domeniche restava presso l'abitazione dei propri genitori a PO.
5) L'alternanza settimanale dei coniugi presso l'abitazione coniugale sita in SA NO di LU è stata decisa dalla SI.ra . Parte_1
6) Il SI. durante il rapporto coniugale si occupava ogni giorno del cane LE. CP_1
7) La sera del 02.06.2024 il SI. si era recato a AD per incontrare i SInori CP_1 Testimone_1
Per e , portando con sé . Parte_4
8) La sera del 02.06.2024 mentre il SI. si trovava a AD con i SInori e CP_1 Testimone_1
Per
, e con , la SI.ra e la SI.ra gli telefonavano Parte_4 Parte_1 Parte_5
Per ripetutamente chiedendo che riportasse a casa
9) La sera del 02.06.2024 mentre il SI. si trovava a AD con i SInori e CP_1 Testimone_1
Per
, e con la SI.ra e la SI.ra telefonavano alla Parte_4 Parte_1 Parte_5
Per SI.ra chiedendo che dicesse al SI. di riportare a casa . Parte_4 CP_1
10) La sera del 02.06.2024 mentre il SI. si trovava a AD con i SInori e CP_1 Testimone_1
Per
, e con , la zia della ricorrente SI.ra , telefonava alla SI.ra Parte_4 Persona_2 Parte_4
Per chiedendo che dicesse al SI. di riportare a casa . CP_1
11) La sera del 02.06.2024 mentre il SI. si trovava a AD con i SInori e CP_1 Testimone_1
Per
, e con , la SI.ra telefonava alla SI.ra chiedendo se il SI. Parte_4 Persona_2 Parte_4
fosse ubriaco. CP_1
pagina 3 di 8 12) La sera del 02.06.2024 mentre il SI. si trovava a AD con i SInori e CP_1 Testimone_1
Per
, e con , la SI.ra e la SI.ra gli telefonavano Parte_4 Parte_1 Parte_5
Per indicando che la seconda aveva un malore per la mancanza del cane .
Per 13) La SI.ra dal mese di giugno 2024 ha trasferito a casa dei propri genitori. Parte_1
14) Da quando il SI. ha lasciato l'abitazione coniugale il 30 luglio 2024, il cane LE è rimasto CP_1
esclusivamente con la SInora e con i genitori della stessa. Parte_1
15) In data 01.06.2024 il SI. e suo cognato il SI. , marito della sorella di parte CP_1 Persona_3 resistente, si sono recati a Valdobbiadene prima presso “Osteria senz'oste” e in seguito presso “Il Filare
S.r.l.” per comprare le bottiglie di vino di cui al doc. 09 di parte resistente che si esibisce al teste.
16) In data 01.06.2024 a Valdobbiadene il SI. ed il cognato SI. hanno incrociato CP_1 Persona_3
in auto la SI.ra . Parte_1
17) Il SI. e la SI.ra sono membri di un gruppo di volontariato denominato “Crossabili” CP_1 Pt_1
che ogni anno organizza un evento di beneficienza a AD (PD).
18) Tutti i membri del gruppo di volontariato denominato “Crossabili” nel settembre del 2024 facevano parte del gruppo di conversazione Whatspp” di cui al da doc. n. 10 di parte resistente che si esibisce al teste.
19) Il gruppo di conversazione “Whatspp” di cui al da doc. n. 10 di parte resistente che si esibisce al teste serviva ai membri dell'associazione “Crossabili” per organizzare i turni di lavoro per l'evento di beneficienza del 21.09.2024 a Villa Rini di AD.
20) La SI.ra fino al 30.09.2024 faceva parte del gruppo di conversazione “Whatsapp” Parte_1
di cui al capitolo che precede.
21) L'evento di beneficienza organizzato dall'associazione “Crossabili” quest'anno si è svolto a
AD (PD) presso Villa Rini il 21.09.2024.
22) I membri dell'associazione “Crossabili” si sono scambiati nel gruppo “Whatsapp” cui tutti partecipavano, i prospetti con i turni di lavoro che ciascun membro avrebbe ricoperto durante l'evento del 21.09.2024 a AD.
23) I prospetti con turni di lavoro dei membri del gruppo “Crossabili” per l'evento di beneficienza di
AD del 21.09.2024 comunicati nel gruppo di messaggistica “whatsapp” cui partecipavano i membri dell'associazione, sono quelli di cui al doc. 11 di parte resistente che si esibisce al teste.
24) In data 21.09.2024, dalle 8.00 di mattina alle 2.00 di notte, il SI. si trovava presso l'evento di CP_1
AD a Villa Rini a prestare la propria attività quale membro del gruppo “Crossabili”.
pagina 4 di 8 25) Il pomeriggio del 21.09.2024 la SI.ra si è presentata all'evento di AD Parte_1 organizzato dal gruppo “Crossabili” accompagnata dagli zii, i SInori e Persona_2 [...]
, incrociando il SI. . Parte_6 CP_1
26) Il pomeriggio del 21.09.2024 a AD, all'evento organizzato dal gruppo “Crossabili”, il SI.
ha salutato con un “ciao” la SInora . CP_1 Parte_1
27) Il pomeriggio del 21.09.2024 a AD, all'evento organizzato dal gruppo “Crossabili”, il SI.
è rimasto nelle aree di lavoro assegnatagli. CP_1
28) Il pomeriggio del 21.09.2024 a AD, all'evento organizzato dal gruppo “Crossabili”, il SI.
ha evitato di parlare e di avere contatti con la SI.ra . CP_1 Pt_1
29) Dal 05.08.2024 i coniugi e hanno cessato di vedersi e di avere contatti. CP_1 Pt_1
30) Il verbale di restituzione delle chiavi dell'abitazione coniugale di SA NO di LU è stato consegnato a mani alla fine del mese di luglio 2024 dal SI. alla SI.ra presso il negozio CP_1 Pt_1
della alla presenza del SI. . CP_3 Parte_2
31) La SI.ra ha strappato il verbale di restituzioni delle chiavi di casa consegnatole alla Parte_1
fine del mese di luglio 2024 dal SI. presso il negozio della alla presenza del SI. CP_1 CP_3
. Parte_2
32) In data 07.06.2024 ed in data 09.07.2024 il SI. è svenuto mentre si trovava nel negozio CP_1
della . CP_3
33) In data 07.06.2024 ed in data 09.07.2024 si è reso necessario ricorrere all'assistenza del Pronto soccorso di PO (PD) per dare assistenza al SI. , come da doc. 12 di parte resistente CP_1
che si esibisce al teste.
34) La SI.ra in data 05.08.2024 ha telefonato alla SI.ra per reperire il Tes_2 Parte_1
numero della targa della moto guidata dal SI. . CP_1
35) Al SI. nei mesi di giugno, luglio e agosto è stato rilasciato certificato medico di malattia come CP_1
da doc. 13 di parte resistente che si esibisce al teste.
36) Nel 07.06.2024 il SI. ha chiesto al SI. durante un colloquio di Persona_3 Parte_2
persona presso la sede della di cessare i comportamenti aggressivi nei confronti del CP_3
cognato SI. . CP_1
37) Durante una telefonata di fine luglio tra la SI.ra e la sorella del resistente, SI. Parte_1 Tes_2
, la prima ha dichiarato di avere a disposizione i beni del SI. – segnatamente il bracciale e
[...] CP_1
pagina 5 di 8 la fede nuziale – e di avere intenzione di restituirglieli solo dopo la firma della separazione consensuale da parte del marito.
Si indicano come testi i SInori:
− di PO (PD) sui capitoli nn. 4, 5, 6, 13, 14, da 29 a 35. Testimone_3
− di GO (PD) sui capitoli nn. da 4 a 6, da 13 a 16, da 29 a 37. Tes_2
− di GO (PD) sui capitoli nn. 6, 15, 16, da 32 a 37. Persona_3
− di AD (PD) sui capitoli nn. 1 e 3. Controparte_2
− di AD (PD) sul capitolo n.
2. Parte_3
− di SA NO di LU (PD) sui capitoli nn. da 17 a 28. Testimone_4
− di SA NO di LU (PD) sui capitoli nn. da 17 a 28. Testimone_5
− di TA (TV) sui capitoli nn. da 17 a 28. Testimone_6
− di SA NO di LU (PD) sui capitoli nn. da 17 a 28. Testimone_7
− di SA NO di LU (PD) sui capitoli nn. da 17 a 28. Tes_8
− di SA NO di LU (PD) sui capitoli nn. da 17 a 28. Tes_9
− di SA NO di LU (PD) sui capitoli nn. da 17 a 28. Testimone_10
− di SA NO di LU (PD) sui capitoli nn. da 17 a 28. CP_4
− di SA NO di LU (PD) sui capitoli nn. da 17 a 28. Testimone_11
− di SA NO di LU (PD) sui capitoli nn. da 17 a 28. Tes_12
− di AD (PD) sui capitoli nn. da 6 a 12. Testimone_1
− di AD (PD) sui capitoli nn. da 6 a 12. Parte_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata il [...] a [...] , e , Parte_1 CP_1
nato il [...] a [...] , contraevano matrimonio in data 29 settembre 2018, in
SA NO di LU, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di SA NO di LU n. 11 parte II serie A anno 2018.
Dalla loro unione non nascevano figli.
ha proposto ricorso per la separazione personale, formulando proprie conclusioni in Parte_1
ordine alle condizioni della stessa;
la controparte, pur concordando con la domanda di separazione, ha formulato a sua volta proprie distinte conclusioni contenenti ulteriori domande restitutorie.
Dalle reciproche allegazioni, è emerso che i coniugi vivono già in abitazioni separate essendo la prosecuzione della convivenza ormai divenuta intollerabile. pagina 6 di 8 In sede di udienza, il Giudice, sentita solo la ricorrente perché il marito non era comparso, dichiarava di non poter esperire il tentativo di conciliazione;
inoltre, le parti davano atto di aver già raggiunto un accordo in merito all'affidamento del cane. Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice si riservava di riferirne al collegio.
Preliminarmente vanno respinte le domande istruttorie in quanto i relativi capitoli sono generici, contenenti giudizi e irrilevanti ai fini della presente decisione.
Essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, nulla è disposto in merito all'assegno di mantenimento.
In merito all'assegnazione della casa coniugale, il disposto dall'art. 337 sexies c.c. (introdotto dal d.lgs.
n. 154 del 2013, in vigore dal 7 febbraio 2014) nella parte in cui prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli” ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass. 2013 n. 21334,
Cass. 2021 n. 18603); Non essendo nati figli dalla relazione, nulla è disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale, ogni questione inerente dovrà, pertanto, essere trattata nell'opportuna sede.
Allo stesso modo, nulla può essere disposto in merito alle domande restitutorie formulate da parte convenuta;
la giurisprudenza di legittimità, consolidata nel tempo, ha stabilito l'inammissibilità di tali domande nel giudizio di separazione, in quanto non direttamente connesse alla materia del contendere
(la separazione personale) e soggette a un rito diverso. Infatti, secondo la Corte Suprema, non è possibile un "simultaneus processus" tra il procedimento di separazione o divorzio e quelli relativi, tra l'altro, alla restituzione di beni mobili (così come al risarcimento del danno), in quanto tali azioni sono soggette al rito ordinario, sono autonome e distinte dalla separazione o dal divorzio (cfr. tra le altre, Cass. Sez. I 8 settembre 2014, n. 18870; Cass. Sez. VI-I, 24 dicembre 2014, n. 27386; Cass. Sez. I, 29 gennaio 2010,
n. 2155; Cass. Sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828; Cass. Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638); inoltre, anche il riformato art. 473-bis c.p.c. comma 1 dispone espressamente che le disposizioni del relativo titolo non si applicano ai procedimenti di scioglimento della comunione legale, ambito in cui rientrano le richieste formulate da parte convenuta;
si potrebbero esaminare domande risarcitorie, tra le quali non sono, però, annoverabili le domande restitutorie che, quindi, non verranno qui esaminate .
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese delle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
pagina 7 di 8 Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Considerato che, di fatto, il giudizio ha ad oggetto la sola pronuncia sullo stato, le spese di lite sono compensate tra le parti;
peraltro, sia la ricorrente che il convenuto hanno fatto domande che non hanno trovato accoglimento (assegnazione della casa familiare la moglie, che è stata rigettata, e richieste restitutorie il marito che sono inammissibili).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita o ritenuta inammissibile, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio n. 11 parte II serie A anno 2018);
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 10.12. 2024
Il Presidente Cinzia Balletti
pagina 8 di 8