Sentenza 2 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 13 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 02/01/2023, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/01/2023
N. 00010/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02146/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2146 del 2010, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Capitani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roma – Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Frigenti, dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio presso la sua sede in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di istanza di voltura per l’immobile gestito a titolo di Edilizia Residenziale Pubblica sito in Roma, -OMISSIS- - prot. n. -OMISSIS-;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente che con il provvedimento di diniego impugnato veniva respinta la sua istanza di voltura dell’immobile gestito a titolo di edilizia residenziale pubblica meglio descritto in epigrafe, originariamente assegnato alla sig.ra -OMISSIS--OMISSIS- (prot. -OMISSIS-), madre della originaria ricorrente, che decedeva in 4 settembre 2007.
Riferisce di essersi trasferita presso tale appartamento, insieme al figlio sin dall’anno 2000, in conseguenza della separazione dal marito e per esigenze di assistenza della madre sig.ra -OMISSIS-.
Dopo l’avvenuto decesso di quest’ultima, essendosi anche formalmente separata dal coniuge (dalla data dell’8 febbraio 2008), presentava istanza di voltura della locazione dell’immobile,
In riscontro alla richiesta dell'odierna ricorrente, il Dipartimento III Politiche del Patrimonio e Promozione dei Progetti Speciali, in persona del responsabile del procedimento, comunicava che non risultavano i requisiti previsti dal comma 4 dell’art. 12 della LR Lazio n. 12/1999 per il subentro nell’assegnazione, come da nota prot.-OMISSIS- della società di gestione del patrimonio comunale (Romeo Gestioni Spa), non essendoci stata stabile convivenza con la sig.ra -OMISSIS-- come risulta dal certificato di residenza storico-anagrafico e dall’inesistenza di una formale autorizzazione all’ampliamento stabile del nucleo familiare.
La ricorrente, con proprie memorie procedimentali, ribadiva le circostanze sopra esposte, ossia che si era separata di fatto dal coniuge sin dal 2000 e formalmente dal 2008, che la convivenza con la madre era stabile, che non aveva potuto perfezionare prima la separazione a causa delle cattive condizioni di salute sia della madre che del proprio figlio affetto da gravi patologie con invalidità al 100%, condizione quest’ultima che consentirebbe sulla base della normativa regionale l’accesso ad alloggi riservati di ERP (per invalidità permanente accertata non inferiore al 66% della capacità lavorativa).
A seguito di accesso agli atti le veniva comunicato il provvedimento impugnato che censura per violazione di legge (art. 12, comma 4, della LR Lazio n. 12/1999), premessa una breve ricostruzione del fondamento della competenza del giudice amministrativo. Nel merito, afferma di avere dato notizia al Comune di Roma del proprio spostamento nella residenza della madre tanto che il 9 luglio 2007 l’Ente di gestione concedeva alla sig.ra -OMISSIS-il nulla osta di ospitalità con validità biennale per la figlia ed il nipote. La ricorrente aveva anche provveduto al cambio di residenza.Che la separazione consensuale dal marito fosse avvenuta molti anni prima, emergerebbe dall’apposito ricorso.
Lamenta, poi, il difetto di motivazione e di istruttoria sotto tutti i descritti profili.
Si è costituita Roma Capitale che resiste al ricorso ed eccepisce, con memoria, il difetto di giurisdizione.
Nella pubblica udienza straordinaria del 12 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di annullamento della determinazione a mezzo della quale l’Amministrazione ha denegato l’istanza di voltura relativa all’assegnazione di alloggio pubblico. In tali circostanze, secondo l’eccezione di Roma Capitale, che è coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale non v’è ragione per discostarsi (cfr., quam multis, sentenze Cass., S.U., 26.2.2020, n.5253; Tar Roma, 28.9.2018, n.9648; Tar Roma, 24.4.2018 n.4480; Tar Roma, 23.3.2016 n. 3592; Tar Roma, 24.2.2016 n. 2560; Tar Roma, 29.11.2013 n. 10232; Tar Roma, 31.10.2013 n. 9333), la cognizione delle relative controversie, in quanto afferenti alla fase successiva all’assegnazione dell’alloggio (e quindi all’esercizio del pubblico potere) rientrano nella sfera di azione del giudice ordinario, concernendo posizioni aventi la consistenza del diritto soggettivo.
Per queste ragioni, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che va declinata in favore del giudice ordinario ex art. 11 del c.p.a.
Sussistono giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, che declina in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Gatto Costantino, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Referendario
Igor Nobile, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Salvatore Gatto Costantino |
IL SEGRETARIO