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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/11/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai magistrati
AR EL BO Presidente
CA CC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 417/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 novembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
- in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore;
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Augusto La Morgia e Giuliano Milia
appellante contro
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore;
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Di Baldassarre e Federica Camplone appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 316/2023 emessa in data 20.2.2023 e pubblicata il successivo 3 marzo.
L'udienza del 25 novembre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato. La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni congiunte dell'appellante e dell'appellata, come da note di trattazione scritta depositate in data 24 novembre 2025:
“ insistono a che la Ecc.ma Corte adita, preso atto della intervenuta composizione transattiva del giudizio nei termini di cui sopra, Voglia:
- dichiarare, con sentenza, la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio;
- ordinare al Conservatore dei RR.II. di Pescara la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota del 3 giugno 2014 n. 5735 di R.G. e n. 4083 di
R.P.”
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 316/2023, pubblicata in data 3 marzo
2023, il Tribunale di Pescara, sulle domande formulate dall'attrice curatela del
Fallimento ed in via riconvenzionale dalla convenuta Parte_1
così decideva: Controparte_2
“dichiara inammissibile la domanda di cui al punto nr. 2 delle conclusioni attoree;
accerta la legittimità del trattenimento da parte della convenuta degli importi per complessivi € 1.706.806,80 operate dalla IIA sui lavori già eseguiti dalla concludente;
pag. 2/6 rigetta ogni altra domanda attorea;
ordina al Conservatore dei RR.II. di Pescara la cancellazione ovvero l'annotazione della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota in data
3 giugno 2014 n. 5735 di R.G. e n. 4083 di R.P.;
dichiara l'improcedibilità delle domande riconvenzionali spiegate dalla parte convenuta;
dichiara compensate per 4/5 le spese di lite e condanna per il residuo parte attrice al pagamento in favore della convenuta di euro 22.457,00, oltre cassa iva e spese generali al 15% come per legge, qui liquidate per l'intero, per compensi professionali;
pone le spese di CTU definitivamente su entrambe le parti, nella misura del 70% su parte attrice e del residuo su parte convenuta”.
2. Appello. Avverso la decisione di primo ha proposto appello il
[...]
formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte Territoriale adita, contrariis reiectis, ed in riforma dell'impugnata sentenza:
a – in via pregiudiziale, sospendere la efficacia esecutiva della sentenza gravata, ricorrendone i presupposti di legge;
b – in via principale, in riforma della sentenza impugnata e previo accertamento delle lavorazioni eseguite dalla concludente in forza del contratto di appalto ripassato tra le parti, condannare la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del Parte_1 della complessiva somma di € 2.075.856,33 ovvero di quella maggiore o minore
[...] ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge;
c – in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta ammissibile e comunque fondata la spiegata eccezione di compensazione, limitare gli effetti della detta eccezione soltanto alla penale da ritardo convenuta in contratto ovvero alle ulteriori somme che dovessero risultare a credito dell'appellata all'esito del pag. 3/6 giudizio, con conseguente condanna della in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della complessiva somma di € 1.125.856,33 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge;
d - in ogni caso, condannare in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, alla refusione delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% sull'imponibile ed oltre all'IVA ed al CAP come per legge”.
2.1 Si è costituita in giudizio l'appellata così Controparte_2 concludendo:
“affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
A) IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilita'/improcedibilità dell'avverso atto di appello per violazione del divieto di ius novorum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 cpc, così come evidenziato al paragrafo 1) e, comunque, dare atto della definitività della sentenza del Tribunale civile di Pescara n.313/23, pubblicata il 3 marzo 2023, in relazione alle domande non riproposte ed a quelle non oggetto di gravame.
A)B) IN OGNI CASO, NEL MERITO: rigettare le conclusioni tutte formulate dal con l'atto di appello notificato il 14.4.23 ,in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale civile di Pescara n.313/23, pubblicata il 3 marzo 2023 e notificata a mezzo posta certificata il 15 marzo 2023.
B)C) NELLA DENEGATA IPOTESI DI RIESAME DELLA SENTENZA IMPUGNATA,
SEMPRE NEL MERITO:
1) rigettare, in ogni caso, siccome inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto tutte le domande avanzate dalla con l'atto di Parte_1 citazione notificato il 12 maggio 2014;
pag. 4/6 in via riconvenzionale:
2) Dare atto dell'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. comunicata dalla IIA S.p.A. alla con nota del 29 novembre 2012; Parte_1
3) In subordine risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., il contratto per inadempienza dell'appaltatrice, in funzione delle ragioni enunciate nel presente atto e contestate in corso di rapporto contrattuale;
4) Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della IIA S.p.A. all'incameramento della penale contrattuale per euro 950.000,00, o per quella diversa somma maggiore o minore che risulterà dalla espletanda istruttoria o parrà di giustizia;
5) Condannare l'attrice al maggior danno causato alla IIA S.p.A. come indicato nel presente atto e quantificato nella misura di euro 5.000.000,00 od in quella maggiore o minore che risulterà dalla espletanda istruttoria o parrà di giustizia o secondo equità, conguagliando la penale trattenuta;
6) Condannare, ex art. 96 c.p.c. l'attrice per lite temeraria e per trascrizione temeraria della domanda giudiziale;
7) Condannare la parte appellante alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
3. Motivi della decisione.
3.1 Con note congiunte depositate in data 24 ottobre 2025 ed in data 24 novembre 2025 le parti, premesso di aver raggiunto un accordo conciliativo per la definizione del giudizio, con integrale compensazione delle spese e competenze di lite, hanno concluso chiedendo volersi “- dichiarare, con sentenza, la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio;
pag. 5/6 - ordinare al Conservatore dei RR.II. di Pescara la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota del 3 giugno 2014 n. 5735 di R.G. e n. 4083 di
R.P.”.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e, per tale motivo, presuppone il pieno accordo tra le parti che nel caso di specie non appare in dubbio.
Ricorrono pertanto i presupposti per l'invocata declaratoria.
3.2 In merito alla regolamentazione delle spese processuali si prende atto dell'accordo raggiunto circa la compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 316/2023, pubblicata in data 3
[...] marzo 2023, nei confronti di ogni altra istanza Controparte_2 disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) dichiara compensate le spese di lite;
3) ordina al Conservatore dei RR.II. di Pescara la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota del 3 giugno 2014 n. 5735 di R.G. e n.
4083 di R.P.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Consigliere est.
CA CC
Presidente
AR EL BO
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai magistrati
AR EL BO Presidente
CA CC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 417/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 novembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
- in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore;
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Augusto La Morgia e Giuliano Milia
appellante contro
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore;
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Di Baldassarre e Federica Camplone appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 316/2023 emessa in data 20.2.2023 e pubblicata il successivo 3 marzo.
L'udienza del 25 novembre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato. La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni congiunte dell'appellante e dell'appellata, come da note di trattazione scritta depositate in data 24 novembre 2025:
“ insistono a che la Ecc.ma Corte adita, preso atto della intervenuta composizione transattiva del giudizio nei termini di cui sopra, Voglia:
- dichiarare, con sentenza, la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio;
- ordinare al Conservatore dei RR.II. di Pescara la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota del 3 giugno 2014 n. 5735 di R.G. e n. 4083 di
R.P.”
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 316/2023, pubblicata in data 3 marzo
2023, il Tribunale di Pescara, sulle domande formulate dall'attrice curatela del
Fallimento ed in via riconvenzionale dalla convenuta Parte_1
così decideva: Controparte_2
“dichiara inammissibile la domanda di cui al punto nr. 2 delle conclusioni attoree;
accerta la legittimità del trattenimento da parte della convenuta degli importi per complessivi € 1.706.806,80 operate dalla IIA sui lavori già eseguiti dalla concludente;
pag. 2/6 rigetta ogni altra domanda attorea;
ordina al Conservatore dei RR.II. di Pescara la cancellazione ovvero l'annotazione della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota in data
3 giugno 2014 n. 5735 di R.G. e n. 4083 di R.P.;
dichiara l'improcedibilità delle domande riconvenzionali spiegate dalla parte convenuta;
dichiara compensate per 4/5 le spese di lite e condanna per il residuo parte attrice al pagamento in favore della convenuta di euro 22.457,00, oltre cassa iva e spese generali al 15% come per legge, qui liquidate per l'intero, per compensi professionali;
pone le spese di CTU definitivamente su entrambe le parti, nella misura del 70% su parte attrice e del residuo su parte convenuta”.
2. Appello. Avverso la decisione di primo ha proposto appello il
[...]
formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte Territoriale adita, contrariis reiectis, ed in riforma dell'impugnata sentenza:
a – in via pregiudiziale, sospendere la efficacia esecutiva della sentenza gravata, ricorrendone i presupposti di legge;
b – in via principale, in riforma della sentenza impugnata e previo accertamento delle lavorazioni eseguite dalla concludente in forza del contratto di appalto ripassato tra le parti, condannare la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del Parte_1 della complessiva somma di € 2.075.856,33 ovvero di quella maggiore o minore
[...] ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge;
c – in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta ammissibile e comunque fondata la spiegata eccezione di compensazione, limitare gli effetti della detta eccezione soltanto alla penale da ritardo convenuta in contratto ovvero alle ulteriori somme che dovessero risultare a credito dell'appellata all'esito del pag. 3/6 giudizio, con conseguente condanna della in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della complessiva somma di € 1.125.856,33 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge;
d - in ogni caso, condannare in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, alla refusione delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% sull'imponibile ed oltre all'IVA ed al CAP come per legge”.
2.1 Si è costituita in giudizio l'appellata così Controparte_2 concludendo:
“affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
A) IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilita'/improcedibilità dell'avverso atto di appello per violazione del divieto di ius novorum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 cpc, così come evidenziato al paragrafo 1) e, comunque, dare atto della definitività della sentenza del Tribunale civile di Pescara n.313/23, pubblicata il 3 marzo 2023, in relazione alle domande non riproposte ed a quelle non oggetto di gravame.
A)B) IN OGNI CASO, NEL MERITO: rigettare le conclusioni tutte formulate dal con l'atto di appello notificato il 14.4.23 ,in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale civile di Pescara n.313/23, pubblicata il 3 marzo 2023 e notificata a mezzo posta certificata il 15 marzo 2023.
B)C) NELLA DENEGATA IPOTESI DI RIESAME DELLA SENTENZA IMPUGNATA,
SEMPRE NEL MERITO:
1) rigettare, in ogni caso, siccome inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto tutte le domande avanzate dalla con l'atto di Parte_1 citazione notificato il 12 maggio 2014;
pag. 4/6 in via riconvenzionale:
2) Dare atto dell'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. comunicata dalla IIA S.p.A. alla con nota del 29 novembre 2012; Parte_1
3) In subordine risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., il contratto per inadempienza dell'appaltatrice, in funzione delle ragioni enunciate nel presente atto e contestate in corso di rapporto contrattuale;
4) Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della IIA S.p.A. all'incameramento della penale contrattuale per euro 950.000,00, o per quella diversa somma maggiore o minore che risulterà dalla espletanda istruttoria o parrà di giustizia;
5) Condannare l'attrice al maggior danno causato alla IIA S.p.A. come indicato nel presente atto e quantificato nella misura di euro 5.000.000,00 od in quella maggiore o minore che risulterà dalla espletanda istruttoria o parrà di giustizia o secondo equità, conguagliando la penale trattenuta;
6) Condannare, ex art. 96 c.p.c. l'attrice per lite temeraria e per trascrizione temeraria della domanda giudiziale;
7) Condannare la parte appellante alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
3. Motivi della decisione.
3.1 Con note congiunte depositate in data 24 ottobre 2025 ed in data 24 novembre 2025 le parti, premesso di aver raggiunto un accordo conciliativo per la definizione del giudizio, con integrale compensazione delle spese e competenze di lite, hanno concluso chiedendo volersi “- dichiarare, con sentenza, la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio;
pag. 5/6 - ordinare al Conservatore dei RR.II. di Pescara la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota del 3 giugno 2014 n. 5735 di R.G. e n. 4083 di
R.P.”.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e, per tale motivo, presuppone il pieno accordo tra le parti che nel caso di specie non appare in dubbio.
Ricorrono pertanto i presupposti per l'invocata declaratoria.
3.2 In merito alla regolamentazione delle spese processuali si prende atto dell'accordo raggiunto circa la compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 316/2023, pubblicata in data 3
[...] marzo 2023, nei confronti di ogni altra istanza Controparte_2 disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) dichiara compensate le spese di lite;
3) ordina al Conservatore dei RR.II. di Pescara la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota del 3 giugno 2014 n. 5735 di R.G. e n.
4083 di R.P.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Consigliere est.
CA CC
Presidente
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