Articolo 26 bis della Legge 25 gennaio 2006, n. 29
Articolo 26
Versione
4 marzo 2007
Art. 26-bis. ((Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive
72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'assicurazione della responsabilita' civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli)) (( 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005 , che modifica le direttive 72/166/CEE , 84/5/CEE , 88/357/CEE , 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 3, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'assicurazione per la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti importi:
1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
2) nel caso di danni alle cose, un importo minimo di copertura pari a euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per l'attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);
c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP Spa, in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subito i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone. ))
Entrata in vigore il 4 marzo 2007