Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 27/03/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente RO ANGIONI Giudice relatore Daniela ALBERGHINI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 32603 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di:
CA CO, nato a [...] in data [...] e residente in [...] (C.F. CPP FNC 57E07 E571Q) rappresentato e difeso dall’Avv. NI TI De AR del Foro di PA (C.F. [...]), per elezione domiciliato presso lo studio legale del difensore in PA, Via Altinate, n. 29 (indirizzo pec: giovanniattilio.demartin@ordineavvocatipadova.it);
Visti l’atto di citazione in riassunzione della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 26 settembre 2025 e relativi allegati;
Viste le memorie di costituzione in giudizio depositate dal convenuto a mezzo dell’Avv. NI TI De AR in data 10 gennaio 2026 e relativi allegati;
Esaminati gli atti tutti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2026 - celebratasi con l’assistenza del segretario Doriana Tornielli e data per letta la relazione del magistrato relatore - il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale FR IT e l’Avv. NI TI De AR per il convenuto.
FATTO
1. Con atto di citazione depositato in data 26 settembre giugno 2025 in riassunzione del giudizio G31827 - conclusosi con sentenza di questa Sezione n. 83/2023, riformata in grado d’appello - la Procura erariale conveniva in giudizio il Sig. CA CO, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, attualmente in quiescenza, per vederlo condannare al risarcimento del danno all’immagine cagionato al Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri, nella misura di euro 100.000,00 oltre accessori e spese.
2. A tal fine, a supporto della domanda, il requirente riportava per esteso l’atto di citazione del giudizio, con il quale era stato dedotto quanto segue:
a) con nota n. 2980/2-2017 del 13 febbraio 2018, il Comando Legione Carabinieri “Veneto” aveva segnalato al proprio Ufficio, ai sensi dell’art. 53 r.d. n. 1214/1934, l’avvio di un procedimento penale, di grande risonanza mediatica, a carico dell’odierno convenuto, il quale era accusato di avere rivelato informazioni d’ufficio - acquisite in ragione del ruolo svolto all’epoca dei fatti di responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di PA - a soggetti coinvolti in indagini penali, allo scopo di aiutarli ad eludere le investigazioni;
b) il relativo procedimento penale, incardinato dinanzi al Tribunale di PA, si era concluso con la sentenza n. 2074/2018, con il quale CA CO era stato condannato alla pena di 2 anni e 5 mesi di reclusione per i reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio ex art. 326 c.p. e di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p., aggravato dall’aver commesso il fatto con abuso dei doveri inerenti alla funzione di pubblico ufficiale ex art. 61 n. 9 c.p. Tale decisione era stata confermata dalla sentenza n. 912/2020 della Corte di appello di Venezia, divenuta irrevocabile in data 02.03.2021, a seguito di rigetto del ricorso per Cassazione presentato dal CA;
c) tanto considerato, la Procura contestava al convenuto un pregiudizio erariale sotto il profilo del danno all’immagine, ritenendo sussistere e pienamente integrati i presupposti a tal fine previsti dall’art. 51, comma 7, c.g.c.;
d) non essendo decorso il termine prescrizionale di legge, i fatti addebitati al CA risultavano comprovati dagli esiti dell’indagine penale, acquisiti all’istruttoria erariale: in particolare, nel corso di conversazioni telefoniche con la sig.ra AG (oggetto di intercettazione), il convenuto aveva rivelato che erano in atto investigazioni di polizia giudiziaria su GI LA, come effettivamente stava accadendo, e analogo comportamento il convenuto aveva tenuto per favorire o comunque per aiutare altri soggetti ad eludere le indagini (NA, PP, SE e Sartori);
e) il danno all’immagine della P.A. doveva ritenersi sussistente per il grave vulnus provocato all’onore e al prestigio dell’Amministrazione e per il clamor fori provocato dalla diffusione di articoli di stampa, i quali avevano riportato, con dovizia di particolari, la vicenda della rivelazione di atti di indagine da parte di un soggetto non soltanto appartenente alle forze dell’ordine, ma anche incaricato di funzioni di polizia giudiziaria e, per questa ragione, in possesso di informazioni coperte da segreto istruttorio;
f) nel censurare la condotta dolosa del convenuto, qualificata dalla coscienza e volontà di tenere una condotta illecita (accertata in sede penale) e di arrecare un pregiudizio alla funzione svolta oltre che al decoro dell’Arma
(quale conseguenza del tutto prevedibile del proprio agire), il danno all’immagine poteva essere quantificato in via equitativa nella misura di euro 100.000,00, dandosi applicazione ai consolidati parametri giurisprudenziali in materia, quali l’obiettiva gravità del reato accertato, la delicatezza della funzione svolta dal convenuto, la sua valenza all’interno della società, la reiterazione del comportamento illecito, le comprovate ripercussioni negative sull’immagine dell’amministrazione di appartenenza e la grande risonanza mediatica della vicenda, per effetto della ripetuta diffusione sulla stampa, anche in ragione dei procedimenti penali.
2.1 Con il richiamato atto di riassunzione la Procura erariale ripercorreva, poi, l’iter processuale dell’originario giudizio n. 31827, evidenziando che:
a) una volta dichiarata la contumacia del convenuto – il quale, pur a seguito di regolare notifica dell’atto di citazione con le modalità previste dall’art.
140 c.p.c., non si era costituito in giudizio - questa Sezione giurisdizionale, con sentenza n. 83/2023, lo aveva condannato al pagamento, in favore del Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri, dell’importo di euro 80.000,00 a titolo di risarcimento del danno all’immagine;
b) tale statuizione veniva impugnata dal CA CO, il quale ne deduceva la nullità per insanabile vizio di notifica dell’atto introduttivo, e denunciava, inoltre, la violazione dell’art. 51, commi VI e VII del c.g.c., in relazione all’art. 17, comma 30 ter del D.L. 78/2009, conv. nella L. 102/2009 in riferimento al reato oggetto di contestazione, nonché il difetto di motivazione in merito alla quantificazione del danno;
c) con sentenza n. 88/2025, depositata in data 4 luglio 2025, la Prima Sezione Giurisdizionale d’Appello - dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (in verità mai evocati né intervenuti nel giudizio di primo grado) - aveva accertato la nullità della notificazione dell’originario atto di citazione, disponendo il rinvio al Giudice di primo grado per gli adempimenti di cui all’art. 199, 1°
comma, lett. b) del c.g.c., demandando a quest’ultimo di provvedere anche sulle spese del giudizio d’appello;
d) con l’atto di riassunzione di cui è causa, la Procura - ritenuta fondata l’azione originariamente proposta e permanendo l’interesse erariale alla definizione del giudizio - chiedeva a questa Sezione di pronunciarsi nel merito della pretesa risarcitoria.
3. Con memoria depositata in data 10 gennaio 2026 a mezzo dell’Avv.
NI TI De AR, il convenuto contestava la domanda nuovamente proposta da parte della Procura erariale: dopo aver lungamente richiamato l’iter del giudizio di prima istanza e dopo aver riportato per esteso un ampio stralcio della sentenza n. 88/2025 della Prima Sezione Giurisdizionale di appello che aveva definito il giudizio di secondo grado, il convenuto eccepiva nel dettaglio:
a) la necessità di sospendere il giudizio in attesa dell’intervento delle Sezioni Riunite in ordine alla corretta interpretazione delle previsioni in materia di danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, a fronte del contrasto giurisprudenziale sulla limitazione della loro applicabilità ai soli delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;
b) l’errata quantificazione del danno ad opera della precedente sentenza n.
83/2023 di questa Sezione in considerazione della limitata portata locale della vicenda e della carenza motivazionale in merito ai presupposti della quantificazione;
c) l’applicabilità della disciplina sopravvenuta di cui alla legge n.1/2026 in punto di riduzione del danno nella misura del 30% del pregiudizio accertato.
Concludeva, dunque, nei seguenti termini: i) in via principale per il rigetto della domanda; ii) in subordine, per la riduzione della quantificazione del danno alla stregua della corretta applicazione dell’articolo 1226 C.C.,
eventualmente in combinato disposto con il potere riduttivo dell’addebito e, altresì, in applicazione della L. 7 gennaio 2026, n. 1; iii) in via gradata e subordinata, per l’applicazione del potere riduttivo nella sua massima estensione;
5. All’udienza odierna le parti insistevano come da verbale nelle rispettive domande ed eccezioni.
DIRITTO
6. La richiesta preliminare di sospensione del giudizio nell’attesa della decisione interpretativa, da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, sulla natura e sulla portata dell’art. 51, comma VI, c.g.c. - assumendo la difesa la non applicabilità della previsione alla condanna intervenuta per il delitto cui all’378 c.p. - risulta superata alla luce della sentenza della Corte dei conti, Sezioni Riunite n.3/2026/QM/PROC del 3 marzo 2026, avente valore nomofilattico per le Sezioni giurisdizionali regionali ai sensi degli artt.11 e 114 e segg. c.g.c..
Risolvendo il contrasto di indirizzi sulla prospettata questione, dopo aver lungamente tratteggiato i profili dogmatici costituitivi della fattispecie del danno all’immagine, il sopra citato arresto delle Sezioni Riunite della Corte dei conti ha affermato il principio secondo il quale “l’art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio l’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all’immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7”, così confermando l’indirizzo interpretativo cui aveva ampiamente aderito, già in precedenza, questa stessa Sezione giurisdizionale (ex plurimis, Corte dei conti Sezione giurisdizionale per il Veneto sentenze n.75/2025, n.63/2024).
Nel complesso ordito argomentativo della decisione, risulta di particolare rilievo, anche ai fini dell’odierna decisione, l’affermazione secondo la quale
“Il danno all’immagine è da intendere, dunque, non in senso formale e limitato alle ipotesi in cui il legislatore individui in astratto, nella sistemazione normativa, la pubblica amministrazione quale vittima del delitto, ma come compromissione dei beni giuridici dell'integrità, funzionalità, imparzialità e buon andamento, in relazione a tutte le possibili ripercussioni negative sull'immagine dell'ente pubblico.
Pertanto, riportando al centro della questione la tutela dei valori fondamentali, il Collegio ritiene che l’entrata in vigore del codice di giustizia contabile abbia ancorato la risarcibilità del danno all’immagine a tutti i “delitti commessi a danno” della P.A., come previsto dall’art. 51, co.
7, c.g.c.
Tale locuzione deve essere definita - come anche richiesto dalla Corte costituzionale nella su ricordata sentenza n. 191 del 2019 - e va, ad avviso del Collegio, intesa quale tutela dell’immagine della pubblica amministrazione nei suoi aspetti funzionali, presidiati dai canoni dell’imparzialità e del buon andamento di cui all’art. 97 Cost., anche avuto riguardo all’adempimento dei doveri dei pubblici impiegati di svolgere le pubbliche funzioni con disciplina e onore e al servizio esclusivo della Nazione (art. 54 Cost. e 98 Cost.)”.
Per quanto sopra, deve concludersi che - anche in ipotesi di condanna intervenuta per reati diversi da quelli dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I, Libro II, titolo II del codice penale e, per quanto qui rileva, anche in ipotesi di condanna passata in giudicato per il reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. - è ammissibile l’azione erariale per danno all’immagine, fermo restando che la proponibilità dell’azione oggi proposta dalla Procura regionale era comunque assicurata dalla stretta connessione del reato di favoreggiamento con il reato proprio di cui all’art. 326 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).
7. Ciò posto, nel merito, risultando integrati i presupposti dell’illecito contabile contestato, la domanda è parzialmente fondata e a seguito di quantificazione in via equitativa del danno, merita accoglimento entro il limite di euro 80.000,00.
7.1 Dando applicazione a quanto affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti e sopra riportato in modo esteso, il Collegio osserva che è possibile ravvisare la sussistenza di un danno all’immagine dell’Amministrazione tutte le volte in cui la condotta criminosa considerata dal legislatore nelle norme di riferimento abbia causato una effettiva compromissione della reputazione dell’Ente danneggiato: il danno all’immagine, infatti, si sostanzia in un danno erariale derivante dalla lesione del buon andamento della P.A., la quale, a causa della condotta illecita dell’agente pubblico, perde credibilità e affidabilità all’interno e all’esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai singoli agenti pubblici siano un connotato usuale dell’ente pubblico di riferimento (in tal senso, ex plurimis, Corte dei conti Sez. Veneto n.
97/2024).
E ciò è certamente accaduto nel caso di specie, in cui il convenuto è stato condannato con sentenza del Tribunale di PA n. 2074/2018 del 17.12.2018, passata in giudicato in data 4.3.2021 (a seguito di rigetto del ricorso per Cassazione), per aver commesso, in forma aggravata, reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio ex art. 326 c.p. e di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p.
7.2 Venendo alla quantificazione del danno, ritiene il Collegio non meritevoli di apprezzamento le difese del convenuto, il quale assume che a fini risarcitori la limitata diffusione in ambito locale della notizia della condanna importerebbe la necessità di ridurre la quantificazione rispetto a quanto già effettuato dalla precedente sentenza di questa Sezione n. 83/2023.
7.2.1 Va, in primis, rilevato che il presente giudizio non ha ad oggetto la revisione della precedente sentenza n. 83/2023 di questa Sezione, annullata in appello, e che, dunque, il Collegio deve provvedere – con la presente pronuncia – ad una nuova e autonoma valutazione della fattispecie e, quindi, ad una rinnovata e autonoma quantificazione del danno.
Al riguardo, va considerato che, contrariamente alle tesi difensive, la diffusione della notizia della condanna del sig. CA, ben lungi dall’aver avuto limitata portata locale, ha goduto di ampia risonanza mediatica anche in considerazione dell’importanza delle indagini nell’ambito delle quali si inseriva la condotta criminosa accertata dal Giudice penale, come adeguatamente comprovato dalle allegazioni documentali in atti (è poi sufficiente considerare l’ampia diffusività che oggi gli organi di stampa assicurano mediante la loro pubblicazione e diffusione anche nell’edizione on-line).
7.2.2. Inoltre, con riferimento alla sussistenza del danno all’immagine della p.a., la giurisprudenza contabile ha anche recentemente ribadito che “il diritto all’immagine della p.a. tutela un bene-valore coessenziale all’esercizio delle pubbliche funzioni, la cui lesione determina la rottura degli intimi sentimenti di affidamento e di appartenenza alle istituzioni che giustificano la stessa collocazione dello Stato Apparato e degli altri Enti, e specialmente degli Enti Territoriali (quali enti “esponenziali” della collettività residente nel loro territorio), tra “le più rilevanti formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell’uomo”, ex art. 2 cost. (cfr Sez. III d’appello n. 143/2009; SS.RR. n. 1/2011). La lesione di tale bene
(prestigio e immagine) causa l’evento dannoso da risarcire. È evidente, pertanto, che il clamore mediatico, e la risonanza del fatto, non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione.” (Corte dei conti, seconda Sezione centrale di appello n. 34/2026 e giurisprudenza ivi richiamata).
Ne deriva dunque, che il clamore mediatico e la risonanza del fatto possono certamente incidere sulla quantificazione del danno all’immagine cagionato alla P.A., ma il danno rimane comunque risarcibile anche in assenza di clamor fori, in quanto esso deriva direttamente dal comportamento illecito del dipendente (e non dalla diffusione dell’illecito stesso che ne dà la stampa): infatti “la lesione dell’immagine della p.a., determinata dalla dolosa violazione degli obblighi di correttezza e di fedeltà posta in essere mediante comportamenti illeciti aventi rilievo penale, può verificarsi anche senza alcuna eco mediatica dei medesimi (ex multis, Sez. II app. n.
250/2019, n.178/2020, n. 183/2020, n.290/2020, n. 181/2019, n. 563/2018, n.
271/2017; Sez. I app. n. 376/2023, n.490/2021, n.283/2023)” in quanto,
“il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione” dal momento che essa può sostanziarsi “sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca”
(Sez.riun.10/2003/QM cit.)” (in tal senso Corte dei conti, Seconda Sez. App.
n.127/2024).
7.2 Risultando inutilizzabile a fini quantificatori il criterio del duplum, avente rilievo nelle ipotesi in cui i reati commessi in danno della P.A. siano qualificati da un’utilità percepita dal dipendente, il Collegio ritiene che lo stesso possa essere determinato in via equitativa ai sensi dell’art.1226 c.c.
sulla base dei tre criteri (oggettivo, soggettivo, sociale) elaborati in materia dalla giurisprudenza contabile ed in particolare in ragione: a) dell’intensità del clamor mediatico (interno ed esterno) del reato accettato, della gravità del comportamento illecito tenuto dal pubblico dipendente nonché dell’entità del suo scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto ispirarsi
(criterio oggettivo); b) della tipologia di amministrazione interessata, del grado rivestito ed del ruolo svolto dal dipendente pubblico e della valenza rappresentativa che tale soggetto esercitava nell’ambito della collettività territoriale presso cui operava (criterio soggettivo); c) dell’ampiezza della diffusione, nell’ambiente sociale (clamor fori interno ed esterno),
dell’immagine negativa della P.A. interessata derivante dal comportamento illecito posto in essere dal proprio dipendente, in un significativo arco temporale (criterio sociale).
Tanto premesso, deve considerarsi che alla vasta diffusione mediatica della vicenda su quotidiani di tiratura nazionale e locale si affianca l’estrema gravità della condotta tenuta dal sig. CA CO, e cioè quella di aver rivelato informazioni riservate di cui era venuto a conoscenza in ragione della propria posizione di responsabile della sezione Polizia Giudiziaria dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di PA; costui ha violato i propri doveri d’ufficio approfittando della propria posizione, la quale – pur in mancanza di un coinvolgimento diretto nell’attività investigativa – gli consentiva di avere, comunque, cognizione di fatti riservati in ragione dell’assoluta fiducia degli inquirenti nella sua persona e nel suo ruolo istituzionale. L’odierno convenuto poté, infatti, avere accesso ad informazioni riservate in quanto responsabile, da lungo tempo, della Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri presso la suddetta Procura nonostante l’unità operativa di appartenenza si stesse occupando di investigazioni su fatti di associazione a delinquere a fini di riciclaggio affidate dalla Procura di PA (come riscontrato nella sentenza di condanna del Tribunale di PA n.2074/2018, capo d’imputazione n.6) e non anche delle attività d’indagine sulla vicenda OS (attribuite alla Guardia di Finanza dalla Procura della Repubblica di Venezia, capi d’imputazione nn.2-3 della sentenza di condanna) e di quelle relative a fatti di turbativa d’asta (attribuite ad altro reparto dei Carabinieri da parte della Procura di PA, capi d’imputazione nn.4-5 della sentenza di condanna).
7.3 La lesione all’immagine derivata all’Arma dei Carabinieri, destinata istituzionalmente al servizio della collettività proprio in funzione di garanzia del rispetto delle leggi e, nel caso di specie, incaricata di svolgere indagini penali alle dirette dipendenze della magistratura inquirente, è, intuitivamente, gravissima, avendo coinvolto proprio il nucleo essenziale delle funzioni investigative svolte dall’Arma, la cui efficacia è connessa a rigorosi presupposti di segretezza dei quali gli investigatori devono essere i primi responsabili.
Lo sviamento e lo svilimento della delicata funzione inquirente sono dunque certamente gravi ogni qual volta vengano rivelate notizie di tale segretezza, ma lo sono ancor di più, evidentemente, con conclamata lesione del prestigio e dell’onore dell’Amministrazione di appartenenza, quando tale segretezza è violata per ragioni personali e con lo scopo di informare e anzi favorire i soggetti coinvolti nell’indagine: alla ridetta condotta di rivelazione di notizie riservate in merito all’esistenza di investigazioni in corso, si è infatti accompagnata, in questo caso, anche quella altrettanto grave del favoreggiamento personale, rimasta accertata per i due capi d’imputazione nn. 4 e 6 (relativamente ai soggetti coinvolti nelle indagini della Procura di Venezia sul OS e a quelli coinvolti dalle indagini della Procura di PA sulla turbativa d’asta), avendo il sig. CA CO aiutato gli indagati a eludere gli accertamenti disposti nei loro confronti, come appunto si legge nella motivazione della condanna penale.
7.4 La particolare lesività della condotta - reiterata, in favore di diversi soggetti e in un lungo arco temporale che va dall’aprile 2013 (vicenda OS, indagine della Procura di Venezia) al luglio 2013 (indagine per turbativa d’asta della Procura di PA) e, poi, fino al gennaio 2014
(indagine per il reato di associazione a delinquere a fini di riciclaggio della Procura di PA) - è quindi da valutarsi con estremo rigore: non si è trattato di una, pur grave, generica violazione dei doveri di riservatezza connessi al proprio ufficio o della rivelazione di notizie riservate occasionalmente acquisite nell’esercizio di attività istituzionali, ma della sistematica e prolungata ripetizione di comportamenti illeciti, tenuti in funzione dell’appartenenza a un settore operativo specificamente incaricato di collaborare con l’autorità giudiziaria per l’accertamento e la repressione dei reati. Tale condotta ha avuto notevolissima incidenza sull’attività investigativa e ha determinato lo sviamento, a fini egoistici e in favore degli stessi soggetti sottoposti all’indagine penale, di una fondamentale funzione pubblica, con conseguente compromissione dell’onore e del decoro dell’Arma di appartenenza.
7.5 Quanto all’elemento psicologico, la reiterazione nel tempo della condotta e le peculiari modalità operative descritte nella sentenza di condanna, quali l’utilizzo di conversazioni in codice (per quanto elementare) o la particolare attenzione in altri casi per evitare colloqui telefonici e preferire quelli in presenza, denotano la piena consapevolezza della gravità dei propri comportamenti oltre che la particolare intensità del dolo.
7.6 Ritiene, dunque, il Collegio che, alla stregua delle considerazioni che precedono, la quantificazione operata in via equitativa nella misura di euro 80.000,00, rifletta la gravità degli elementi presi a riferimento e sia proporzionata alla lesività della condotta illecita tenuta, del ruolo rivestito, dell’entità del fatto commesso, dell’intensità del dolo, e della diffusione mediatica dei fatti, e dunque, correlativamente, del rilevantissimo vulnus che la vicenda de quo ha ingenerato nella fiducia nell’istituzione e nella sua reputazione.
8. La natura dolosa della fattispecie impedisce l’applicazione della previsione dell’art.1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994, come introdotto dall’art.1 della legge n.1/2026, invocata dal convenuto, nella parte in cui prevede la riduzione del danno nella misura del 30% del pregiudizio accertato: tale disposizione, infatti, per espressa formulazione testuale non riguarda le ipotesi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento.
9. Quanto alla regolazione delle spese processuali, il Collegio dispone che le spese del secondo grado di giudizio, la cui determinazione viene demandata al Giudice del rinvio come da sentenza n. 88/2025 della Prima Sezione Giurisdizionale centrale d’Appello della Corte dei conti, siano compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. mentre le spese afferenti al presente giudizio debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate con nota in margine alla sentenza (art. 31, comma 5, c.g.c.).
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando:
1. Condanna il sig. CA CO al pagamento, in favore del Ministero della difesa – Arma dei Carabinieri, di euro 80.000,00 (euro ottantamila/00), a titolo di risarcimento del danno all’immagine.
Il predetto importo, da considerarsi comprensivo della rivalutazione monetaria, va aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2. Compensa le spese del giudizio conclusosi con sentenza n. 88/2025, depositata in data 4 luglio 2025, della Prima Sezione Giurisdizionale d’Appello della Corte dei conti.
3. Condanna il sig. CA CO al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano come da nota a margine della sentenza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Venezia, nelle Camere di consiglio del 12 febbraio e dell’11 marzo 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
RO NI MA OL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in complessivi € 223,34 (euro duecentoventitre/34).
Il Giudice relatore Il Presidente
RO NI MA OL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto