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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9524 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64905/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64905/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FARAMONDI Parte_1 C.F._1
IO, elettivamente domiciliato in VIA POMPEO TROGO, 21 00136 ROMA presso il difensore avv. FARAMONDI IO**
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARAMONDI Parte_2 C.F._2
IO, elettivamente domiciliato in VIA POMPEO TROGO, 21 00136 ROMA presso il difensore avv. FARAMONDI IO nella qualità di eredi di Per_1
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALA AN, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA TEVERE, 46/A 00100 ROMA presso il difensore avv. PALA
AN
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato dalla L. 2009 n. 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
richiamate integralmente le conclusioni rassegnate nella espletata CTU;
considerato che
la perizia tecnica diretta anche ad accertare lo stato dei luoghi, si è mostrata aderente al quesito ricevuto ed è stata il frutto dell'esame diretto da parte dell'ausiliario dei luoghi di causa;
considerato, in via preliminare che il convenuto non ha ribadito negli scritti difensivi conclusivi la propria domanda proposta in via riconvenzionale, si ritiene che la stessa non possa essere esaminata e valutata da questo giudice.
Nel merito, richiamate le conclusioni di natura tecnica contenute nell'elaborato peritale, richiamati i chiarimenti svolti dal CTU;
considerato che
le risultanze istruttorie del giudizio rappresentate dalla
CTU hanno consentito di appurare che lo sconfinamento, seppure nell'incertezza dei confini risultante dagli atti prodotti nel giudizio dalle parti, da parte dell'odierno convenuto, ed è stato altresì appurato che per effetto di tale condotta si è verificata la riduzione del passaggio a carico degli attori.
Nella difficoltà di avere la corretta collocazione dei confini, nella incertezza determinata dalla reale situazione dei luoghi, il CTU ha dovuto esaminare le mappe catastali, produzione ammissibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 950 CC, in quanto se l'attore non prova esattamente il fondamento di una tale domanda, il giudice non può sic et simpliciter respingerla / dichiararla inammissibile, ma potrà / dovrà avvalersi 'in via sussidiaria' ai suddetti documenti.
Posto ciò, all'esito degli accertamenti verificati sui luoghi da parte dell'ausiliario, se pure in poca parte lo sconfinamento è stato accertato.
Tenuto conto della esiguità dello sconfinamento, del rapporto sussistente tra le parti, si stima equo non accogliere la richiesta di danno in via equitativa in quanto sarebbe di minima liquidazione.
A contrario, considerato che la domanda merita accoglimento, le spese di lite si liquidano secondo il principio della soccombenza, tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto ad abbattere in favore CP_1 degli attori il muro di confine posto tra i subalterni 4 e 7 della particella 1821 e parte della pagina 2 di 3 particella 1820 subalterno 3, contraddistinta nelle planimetrie con il colore verde;
2) Condanna il convenuto, a rimuovere il terzo muro posto a confine tra le due CP_1 proprietà in favore degli attori, che interclude il passaggio carrabile degli attori medesimi sulla via Tremonti per circa mq 26;
3) Condanna altresì la parte convenuta, a rimborsare agli attori le spese di lite, che CP_1 si liquidano in € 300,00 per spese incluso contributo unificato ed € 2.700,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
4) Spese di CTU a carico degli attori nella misura del 30% e del restante 70% a carico del convenuto soccombente.
ROMA, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64905/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FARAMONDI Parte_1 C.F._1
IO, elettivamente domiciliato in VIA POMPEO TROGO, 21 00136 ROMA presso il difensore avv. FARAMONDI IO**
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARAMONDI Parte_2 C.F._2
IO, elettivamente domiciliato in VIA POMPEO TROGO, 21 00136 ROMA presso il difensore avv. FARAMONDI IO nella qualità di eredi di Per_1
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALA AN, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA TEVERE, 46/A 00100 ROMA presso il difensore avv. PALA
AN
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato dalla L. 2009 n. 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
richiamate integralmente le conclusioni rassegnate nella espletata CTU;
considerato che
la perizia tecnica diretta anche ad accertare lo stato dei luoghi, si è mostrata aderente al quesito ricevuto ed è stata il frutto dell'esame diretto da parte dell'ausiliario dei luoghi di causa;
considerato, in via preliminare che il convenuto non ha ribadito negli scritti difensivi conclusivi la propria domanda proposta in via riconvenzionale, si ritiene che la stessa non possa essere esaminata e valutata da questo giudice.
Nel merito, richiamate le conclusioni di natura tecnica contenute nell'elaborato peritale, richiamati i chiarimenti svolti dal CTU;
considerato che
le risultanze istruttorie del giudizio rappresentate dalla
CTU hanno consentito di appurare che lo sconfinamento, seppure nell'incertezza dei confini risultante dagli atti prodotti nel giudizio dalle parti, da parte dell'odierno convenuto, ed è stato altresì appurato che per effetto di tale condotta si è verificata la riduzione del passaggio a carico degli attori.
Nella difficoltà di avere la corretta collocazione dei confini, nella incertezza determinata dalla reale situazione dei luoghi, il CTU ha dovuto esaminare le mappe catastali, produzione ammissibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 950 CC, in quanto se l'attore non prova esattamente il fondamento di una tale domanda, il giudice non può sic et simpliciter respingerla / dichiararla inammissibile, ma potrà / dovrà avvalersi 'in via sussidiaria' ai suddetti documenti.
Posto ciò, all'esito degli accertamenti verificati sui luoghi da parte dell'ausiliario, se pure in poca parte lo sconfinamento è stato accertato.
Tenuto conto della esiguità dello sconfinamento, del rapporto sussistente tra le parti, si stima equo non accogliere la richiesta di danno in via equitativa in quanto sarebbe di minima liquidazione.
A contrario, considerato che la domanda merita accoglimento, le spese di lite si liquidano secondo il principio della soccombenza, tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto ad abbattere in favore CP_1 degli attori il muro di confine posto tra i subalterni 4 e 7 della particella 1821 e parte della pagina 2 di 3 particella 1820 subalterno 3, contraddistinta nelle planimetrie con il colore verde;
2) Condanna il convenuto, a rimuovere il terzo muro posto a confine tra le due CP_1 proprietà in favore degli attori, che interclude il passaggio carrabile degli attori medesimi sulla via Tremonti per circa mq 26;
3) Condanna altresì la parte convenuta, a rimborsare agli attori le spese di lite, che CP_1 si liquidano in € 300,00 per spese incluso contributo unificato ed € 2.700,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
4) Spese di CTU a carico degli attori nella misura del 30% e del restante 70% a carico del convenuto soccombente.
ROMA, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3