Articolo 1 della Legge 10 maggio 1964, n. 336
Articolo 2
Versione
16 giugno 1964
Art. 1.
I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i vicedirettori sanitari, gli ispettori sanitari, i primari, gli aiuti e gli assistenti, i direttori di farmacia e i farmacisti, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di eta'.
Le ostetriche, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 60° anno di eta'.
Entrata in vigore il 16 giugno 1964
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente