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1 gennaio 2006
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23 aprile 2008
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30 giugno 2015
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Art. 227. (( (Misure in caso di verifica della situazione di solvibilita' di gruppo) )) (( 1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, informa immediatamente l'IVASS non appena rileva che il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo non e' piu' rispettato o quando vi e' il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.
2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo ovvero, in mancanza di comunicazione della societa', su richiesta dell'IVASS, la societa' di cui al comma 1 presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche.
3. L'IVASS impone alla societa' di cui al comma 1 di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo, il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo.
4. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno, puo' concedere una proroga di tre mesi.
5. In presenza delle situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'AEAP ai sensi dell'articolo 222, comma 2-quater, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attivita' interessate, l'IVASS puo' estendere per il gruppo coinvolto, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al comma 4 per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche. Si applica l'articolo 222, commi 2-octies e 2-novies. ))
2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo ovvero, in mancanza di comunicazione della societa', su richiesta dell'IVASS, la societa' di cui al comma 1 presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche.
3. L'IVASS impone alla societa' di cui al comma 1 di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo, il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo.
4. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno, puo' concedere una proroga di tre mesi.
5. In presenza delle situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'AEAP ai sensi dell'articolo 222, comma 2-quater, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attivita' interessate, l'IVASS puo' estendere per il gruppo coinvolto, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al comma 4 per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche. Si applica l'articolo 222, commi 2-octies e 2-novies. ))
Commentari • 5
- 1. Cassazione penale n. 2246/2008https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) La disciplina applicabile allo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido, derivanti da attività ospedaliera, continua ad essere quella relativa agli scarichi di cui alla sez. II, parte terza, del D.Lgs. n. 152/2006 e non quella in materia di smaltimento dei rifiuti liquidi di cui alla parte quarta del predetto decreto, non rivestendo alcun valore innovativo l'art. 185 del richiamato decreto legislativo che per i "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" prevede l'applicazione della disciplina sui rifiuti, ciò in quanto l'art. 227 del medesimo decreto dichiarar applicabile ai rifiuti liquidi ospedalieri la disciplina in materia di scarichi. (massima n. 2) La disciplina …
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Giurisprudenza • 4
- 1. CGUE, n. C-673/20, Sentenza della Corte, EP contro Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 09/06/2022Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (RAde Sezione) 9 giugno 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Cittadino del Regno Unito di RA RE e Irlanda del Nord residente in uno Stato membro – Articolo 9 TUE – Articoli 20 e 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza – Articolo 50 TUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di RA RE e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica – Conseguenze del recesso di uno Stato membro dall'Unione – Cancellazione dalle liste elettorali nello Stato membro di residenza – Articoli 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Validità …Leggi di più...
- art. 39 Carta dei diritti fondamentali·
- art. 20 TFUE·
- art. 40 Carta dei diritti fondamentali·
- art. 22 TFUE·
- cittadinanza dell'Unione·
- discriminazione in base alla nazionalità·
- accordo di recesso·
- diritto di voto e di eleggibilità·
- art. 50 TUE·
- recesso dall'Unione