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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Giovanna FERRERO Consigliere
Dott. NU ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2953 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
23 ottobre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), residente in [...]
Carpignano Sesia (NO), via Borghetto, n. 4 ed elettivamente domiciliato in
Milano, via Crocefisso, n. 5, presso lo studio dell'avv. Luigi Fazzo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
(C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Milano, via Baracchini, n. 1, presso lo studio pagina1 di 41 dell'avv. Raffaello Stendardi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in via telematica alla comparsa di risposta
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 7391/2024, pubblicata il 25 luglio 2024 dal Tribunale di
Milano nella causa iscritta al n. 4428/2021 r.g.
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni:
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 7391/24 emessa il 24.07.2024 dal Tribunale di Milano, nell'ambito del giudizio N. R.G. 4428/2021, depositata il 25.7.24, e notificata a mezzo PEC in data 27.09.2024, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE PROCESSUALE a) dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adìto con ricorso per decreto ingiuntivo, essendo competente nella presente vertenza in via esclusiva il Tribunale di Novara ex D.Lgs 206/2005 e/o della diversa norma meglio vista e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 18202/20 – R.G. 32820/20 emesso dal Tribunale di Milano il 22.10.2020, depositato in data 18.11.2020 nei confronti del sig. con Pt_1 conseguente revoca dello stesso;
b) dichiarare comunque la nullità del decreto opposto per le ragioni di cui in atti con le statuizioni del caso;
c) disporre la conseguente restituzione di tutti gli importi ingiustamente corrisposti dal comparente in forza della sentenza 7391/24; NEL MERITO e nella denegata ipotesi di rigetto delle richieste di cui sopra In via principale e previa ogni più opportuna declaratoria del caso:
-- accertare e dichiarare infondato e comunque di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 18202/20 – R.G. 32820/20 emesso dal Tribunale di Milano il 22.10.2020, depositato in data 18.11.2020 nei confronti del sig. per i motivi Pt_1 di cui in atti con conseguente revoca dello stesso;
-- accertare e dichiarare pertanto che nulla è dovuto dall'odierno appellante in favore di controparte per le causali di cui al decreto ingiuntivo;
-- respingere l'eccezione preliminare di nullità della notifica sollevata da controparte nonché l'appello incidentale dispiegato dall'avv. nel CP_1
pagina2 di 41 presente giudizio infondati sotto ogni profilo per le ragioni che verranno meglio esposte in sede di ultime difese;
-- condannare l'appellato alla restituzione degli importi percepiti in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, come specificato nella narrativa dell'atto di citazione in appello, con gli interessi dal pagamento alla restituzione. In subordine e nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di controparte, ridurre al minimo, nella misura che risulterà di giustizia, gli importi eventualmente riconosciuti a controparte per i motivi di cui in atti, condannando l'avv. a restituire al sig. la somma eventualmente eccedente gli CP_1 Pt_1 importi percepiti, con gli interessi dal pagamento alla restituzione. IN VIA ISTRUTTORIA A) Ammettersi occorrendo, e senza inversione degli oneri probatori che non competono, prova per interpello e testi sui capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 del 09.12.2021 e qui di seguito ritrascritti:
1) vero che il sig. vive e risiede dal 1957 ad oggi a Controparte_2 Carpignano Sesia (NO), in via Borghetto n. 4;
2) vero che nel corso del rapporto intercorso con controparte, il dr. Pt_1 ha chiesto più volte il rendiconto delle attività asseritamente svolte dal professionista, senza ottenere mai alcun riscontro;
3) vero che l'avv. ha ricevuto ad oggi in pagamento la somma CP_1 complessiva di € 27.482,39;
4) vero che il dr. dal 2018 ad oggi ha dato incarico agli avv. Jean Pt_1
CH RR, NA NS e AN LL di seguire il procedimento pendente avanti l'Autorità giudiziaria del Principato di Monaco, ed a partire dal maggio 2021 anche all'avv. Ivano Iai;
5) vero che l'avv. Francesca ZZ svolge attività di libero professionista ed è iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano, come da doc. 9 del Fascicolo di I° grado che si rammostra;
6) vero che il doc. 9 del Fascicolo di I° grado che si esibisce, è stato estratto dal sito internet www.pistochiniavvocati.it;
7) vero che l'avv. ha avanzato la pretesa di cui è lite senza aver CP_1 personalmente effettuato alcun colloquio con il P.M. dr. e/o altri Per_1 magistrati, svolto indagini difensive, predisposto atti processuali/memorie, partecipato ad interrogatori innanzi l'autorità giudiziaria. Per interpello: su tutti i capitoli. Per testimoni su tutti i capitoli:
-- sig.ra via Borghetto n. 4, Carpignano Sesia Testimone_1
(NO);
-- sig. , via Borghetto n. 4, Carpignano Sesia (NO); Tes_2
-- arch. via Pian dell'Erba n. 3, Gattico (NO); Testimone_3
- avv. AN LL, via Spartaco n. 2 – Milano.
* Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove come articolate da controparte ammettere il comparente a prova contraria con i testi sopra indicati. In ogni caso con vittoria di spese e di compensi professionali dei due gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva”.
Per Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello
pagina3 di 41 In via preliminare Per le ragioni illustrare nel corso del presente atto, accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di appello promosso dal signor in data 23 Pt_1 ottobre 2024, con conseguenza nullità dell'intera impugnativa ed estinzione del presente giudizio. Nel merito Per le ragioni esposte nel corso del presente atto, rigettare l'appello promosso dal signor e per l'effetto confermare la sentenza n. Controparte_2 7391/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 25 luglio 2024 e notificata in data 27 settembre 2024 nelle parti oggetto di appello principale. In via incidentale Per le ragioni esposte nel presente atto:
- riformare la sentenza n. 7391/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 25 luglio 2024 e notificata il 27 settembre 2024, nella parte in cui ha ridotto l'importo dovuto in favore dell'avv. per l'attività dallo stesso prestata CP_1 in favore del signor nel periodo 18 febbraio 2019 – 6 giugno 2019, da € Pt_1 6.000,00, oltre accessori di legge, al minor importo di € 850,00 oltre accessori di legge e, per l'effetto, accertare e dichiarare dovuto l'importo di € 6.000,00, oltre accessori di legge, portato dalla nota pro-forma del 6 giugno 2019 o, in subordine, il minor importo di € 1.275,00, oltre accessori di legge, condannando il signor al relativo pagamento;
Controparte_2
- riformare la sentenza n. 7391/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 25 luglio 2024 e notificata il 27 settembre 2024, nella parte in cui, nel quantificare gli interessi dovuti sulla somma di euro 23.746,03, oltre CPA e oneri fiscali, ha fatto riferimento alla quantificazione riportata nel testo del decreto ingiuntivo (tasso legale) piuttosto che in quella richiamata nel ricorso per decreto ingiuntivo (interessi di mora) e, per l'effetto, accertare e dichiarare essere dovuti sulla somma di € 23.746,03, oltre cpa e oneri fiscali gli interessi di mora dal dì del dovuto al saldo;
- riformare la sentenza n. 7391/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 25 luglio 2024 e notificata il 27 settembre 2024, nella parte in cui ha disposto la soccombenza parziale dell'avv. nella misura di 1/5, altresì revocando CP_1 le spese di lite liquidate in favore dello stesso dal d.i. n. 18202/2020 e, per l'effetto, accertare e dichiarare condannare il signor al Controparte_2 pagamento in favore dell'avv. delle spese di lite liquidate in sentenza CP_1 per intero - € 5.077,00 oltre accessori di legge - dedotto quanto già versato. In via istruttoria A) essere autorizzati al deposito apposita pen drive (doc. 33), contenente la versione integrale di tutti gli atti e i documenti del procedimento ex art. 415 bis c.p.p. B) l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che” ed espunti da eventuali valutazioni e formule negative: 1) la disamina, lo studio e, più in generale, tutte le attività rese a favore del signor oggetto delle engagement letter del 17 settembre 2018 e del 6 giugno Pt_1
2019, come meglio descritte anche nei timesheet del 18 febbraio 2019 (doc. 51 che mi si mostra) e del 6 giugno 2019 (doc. 52 che mi si mostra) sono stati svolti dall'avv. e dai suoi collaboratori, avv. Francesca ZZ e Controparte_1 Co dott.ssa Brigitta Gibellini, rispettivamente individuati in detti file con le sigle , Co Co e;
2) il tempo complessivamente dedicato dall'avv. dall'avv. CP_1 ZZ e dalla dott.ssa Brigitta Gibellini per lo svolgimento dell'incarico pagina4 di 41 difensivo in favore del signor da luglio 2018 a giugno 2019, è di 167/h e 55 Pt_1 min., come dettagliatamente indicato nei due timesheet con quantificazione oraria che si mostrano al teste (docc. 51 e 52); 3) le attività segnate nei timesheet del 18 febbraio 2019 (doc. 51 che mi si mostra) e del 6 giugno 2019 (doc. 52 che mi si mostra) e le relative ore indicate, sono state effettivamente svolte/lavorare rispettivamente dall'avv. CP_1 (si fa riferimento alle attività individuate nei documenti con la lettera
[...] AP), dall'avv. Francesca ZZ (si fa riferimento alle attività individuate nei documenti con la lettera FL) e dalla dottoressa Brigitta Gibellini (si fa riferimento alle attività individuate nei documenti con la lettera BG);
4) l'avv. (anche per il tramite della propria assistente, Giulia CP_1 Traghin) l'avv. ZZ, la dott.ssa Brigitta Gibellini e ogni collaboratore dello studio hanno accesso al gestionale di studio (Clients di Giufferè CP_1 Francis Lefebvre) e indicano quotidianamente il tempo di ogni attività professionale resa a favore dei Clienti dell'avv. e tanto è avvenuto CP_1 anche in relazione alle attività rese a favore del signor come risulta dai due Pt_1 timesheet che mi vengono mostrati al teste (docc. 51 e 52);
5) in data 25 luglio 2018, l'avv. LL ha trasmesso all'avv. atti CP_1 e documenti (e cioè relazione in merito alle azioni di recupero crediti svolte da Parte
atti relativi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da un debitore della società; interrogatorio reso dal signor dinanzi alla Procura Pt_1 di Milano, audizione del signor dinanzi alla Polizia di Montecarlo e relativa Pt_1 denuncia) relativi a diversi procedimenti che vedevano coinvolto il signor Pt_1 come da mail che si mostra al teste (doc. 56); 6) con riferimento allo studio e alla disamina di tale documentazione, l'avv. ha impegnato 2/h e 30 min. e l'avv. Francesca ZZ ha impegnato CP_1 3/h e 30 min., come confermato dal timesheet che si mostra al teste (doc. 51); 7) gli avvocati e ZZ, tra il 27 luglio 2018 e il 31 luglio 2018, CP_1 hanno predisposto e condiviso tra loro file di sintesi dei documenti trasmessi dall'avv. LL il 25 luglio 2018 per un numero complessivo di 9 pagine in relazione ai seguenti procedimenti: 1) - CP_6 Parte_3 (causa R.G. 62717/2015 – Tribunale di Milano); 2) / Parte_4
(causa R.G. 37359/16 – Tribunale di Milano); 3) Controparte_7 Parte_4
/ (decreto n. 16219/16 – R.G. 29121/16 – Tribunale di
[...] CP_8
Milano); 4) (decreto n. 16219/16 – R.G. CP_6 Parte_3 CP_8 29121/16 – Tribunale di Milano); 5) comparsa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
6) interrogatorio del signor IO Parte_5 415 bis al 14.12.2016, audizione polizia Montecarlo, denuncia querela;
8) la disamina e la discussione e valutazione dei documenti trasmessi con la mail del 25 luglio 2018 (doc. 56) è stata oggetto dell'incontro del 31 luglio 2018 tra l'avv. LL, il signor l'avv. ZZ e l'avv. tenutosi presso Pt_1 CP_1 lo studio di quest'ultimo e che tale incontro è durato complessivamente 1/h e 30 min., come confermato dal timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
9) nel corso dell'incontro del 28 agosto 2018 tra l'avv. LL, il signor e l'avv. tenutosi presso lo studio di quest'ultimo, della durata di Pt_1 CP_1 1/h e 30 min., come confermato dal timesheet che si mostra al teste (doc. 51), il signor ha sottoscritto la nomina in favore dell'avv. (doc. 12); Pt_1 CP_1 10) in data 6 settembre 2018 è stata redatta dalla dott.ssa Parte_6 ed istanza di interrogatorio formale e tali attività hanno
[...] richiesto complessivamente 2/h, come confermato dal timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
pagina5 di 41 11) in data 6 e 7 settembre 2018 la dott.ssa Brigitta Gibellini ha effettuato n. 2 accessi in cancelleria per depositare la nomina difensiva e l'istanza di interrogatorio formale, impiegando complessivamente 1/h e 30 min., come confermato dal timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
12) in data 7 settembre 2018 l'avv. ZZ ha trasmesso al signor Pt_7 di conferma del deposito presso il Tribunale di Milano dell'atto di nomina
[...] dell'avv. (doc. 53) e che per la redazione di tale mail e per l'esame CP_1 della connessa corrispondenza ha impiegato 15 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
13) in data 7 settembre 2018 l'avv. ha esaminato per 30 minuti CP_1 alcuni dati sui flussi economici, come confermato dal timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
14) in data 13 settembre 2018 il trainee dell'avv. dott.ssa CP_1 Brigitta Gibellini, ha ritirato presso il Tribunale di Milano copie dei documenti relativi al procedimento penale RG 19617/2016, Tribunale di Milano, impiegando 1/h e 10 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
15) in data 14 settembre 2018 l'avv. ZZ ha revisionato la engagement letter redatta dalla dott.ssa Brigitta Gibellini, impiegando 30 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
16) tra il 14 settembre 2018 e il 26 settembre 2018 l'avv. e l'avv. CP_1 ZZ hanno intrattenuto una corrispondenza via mail con il dott. (PM Per_1 nel procedimento Tribunale di Milano RG 19617/2016) in merito all'interrogatorio ex art. 415 bis c.p.c. del signor come da documento che si Pt_1 mostra al teste (doc. 76) e che per lo svolgimento di tale attività l'avv. ZZ ha impiegato 15 min. mentre l'avv. 1/h, come indicato nel timesheet che si CP_1 mostra al teste (doc. 51);
17) in data 14 settembre 2018, l'avv. ZZ ha trasmesso al signor la Pt_1 mail confermativa del ritiro degli atti d'indagine presso il Tribunale di Milano (doc. 53) e che per la redazione di tale mail ha impiegato 10 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
18) il 17 settembre 2018 il trainee dell'avv. dott.ssa Brigitta CP_1 Gibellini, ha effettuato un primo sommario esame degli 8 faldoni ritirati presso il Tribunale di Milano in data 13 settembre 2018 (docc. 21 – 29), impiegando 3/h e 10 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
19) in data 18 settembre 2018 l'avv. ha redatto e trasmesso al CP_1 signor la mail con allegato la engagement letter, impiegando 15 min., come Pt_1 indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
20) in data 19 settembre 2018 l'avv. ZZ si è recata presso il Tribunale di Milano per un confronto con il PM, dott. , per discutere in merito al Per_1 ritiro del CD mancante e che per lo svolgimento di tale attività ha impiegato 1/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
21) in data 19 settembre 2018 l'avv. ZZ ha riesaminato alcuni dati contabili riferibili al cliente impiegando 15 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
22) il 19 settembre 2018 l'avv. ha esaminato la mail di pari data CP_1 del signor impiegando 5 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra Pt_1 al teste (doc. 51);
23) in data 20 settembre 2018 il trainee dell'avv. dott.ssa CP_1 Brigitta Gibellini, ha ritirato presso il Tribunale di Milano l'ultimo CD contenente copia dei documenti relativi al procedimento penale RG 19617/2016,
pagina6 di 41 Tribunale di Milano (doc. 30), impiegando 1/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
24) in data 19 settembre 2018 l'avv. ZZ ed il signor hanno avuto Pt_1 un confronto telefonico in merito al procedimento penale RG 19617/2016 Tribunale di Milano, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
25) il 20 ed il 21 settembre 2018 l'avv. e l'avv. LL hanno CP_1 avuto un confronto telefonico in merito alle prime risultanze sull'istruttoria dei documenti ritirati dal Tribunale di Milano, relativi al fascicolo RG 19617/2016, della durata complessiva di 25 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
26) il 22 settembre 2018 l'avv. ha esaminato la mail dell'avv. CP_1 LL del 20 settembre 2018 (doc. 70) per la fissazione della successiva riunione, impiegando 5 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
27) il 24 settembre 2018 l'avv. ha esaminato e riscontrato la mail CP_1 del signor relativa all'incontro fissato tra gli stessi per il 25 settembre 2018, Pt_1 impiegando 10 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
28) in data 25 settembre 2018 si è tenuta presso lo studio dell'avv. una riunione tra l'avv. l'avv. ZZ, l'avv. LL ed il CP_1 CP_1 signor della durata di 3/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste Pt_1 (doc. 51);
29) in data 28 settembre 2018 si è tenuta presso lo studio dell'avv. una riunione tra l'avv. l'avv. ZZ, l'avv. LL ed il CP_1 CP_1 signor della durata di 1/h e 30 min., come indicato nel timesheet che si Pt_1 mostra al teste (doc. 51);
30) ad esito dell'incontro del 28 settembre 2018 l'avv. ZZ ha redatto e trasmesso al signor recap della riunione di pari data, impiegando 15 minuti Pt_1 per la redazione e trasmissione, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
31) dal 15 ottobre 2018 al 23 ottobre 2018, l'avv. e l'avv. ZZ CP_1 si sono dedicati allo studio dei documenti relativi al procedimento penale RG 19617/2016 ritirati presso il Tribunale di Milano ai dì 13.9.18 – 20.19.18, ivi compresa la relazione del curatore del (docc. 21 – Parte_8 30), impiegando rispettivamente per 11/h e 30 min., e 15/h e 30 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51); 32) ad esito dell'esame degli 8 faldoni relativi al procedimento penale RG 19617/2016 gli avvocati e ZZ hanno redatto un file di sintesi CP_1 dettagliato di 29 pagine;
33) ai dì 15 e 17 ottobre 2018 l'avv. ZZ intratteneva una corrispondenza via mail con il signor (doc. 66) impiegando complessivi 15 Pt_1 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
34) in vista della riunione del 23 ottobre 2018, l'avv. ZZ ha esaminato la relazione del perito di controparte, dott.ssa impiegando 1/h, come Persona_2 indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
35) in vista dell'incontro del 23 ottobre 2018 l'avv. ha redatto un CP_1 file di due pagine, prime considerazioni post esame atti 415 bis ed in particolare sulla audizione del signor nel processo, sugli elementi negativi, sul delta Pt_1 costi contestato e sulle questioni oggetto d'interrogatorio, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
pagina7 di 41 36) in data 23 ottobre 2018 si è tenuta una riunione tra il signor Pt_1 l'avv. LL, l'avv. ZZ e l'avv. presso lo studio di quest'ultimo CP_1 della durata di 3/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
37) ad esito della riunione del 23 ottobre 2018 l'avv. ZZ e l'avv. hanno avuto un confronto interno della durata di 1/h, come indicato CP_1 nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51), decidendo di: i) acquisire dall'avv. LL il provvedimento del 22.10.2018 Tribunale Fallimentare sull'esclusione del credito vantato dai russi;
ii) acquisire dall'avv. LL il “memorione” depositato in uno dei contenziosi civili con la ricostruzione storica della relazione con i russi;
iii) acquisire dall'avv. LL una relazione sintetica sullo stato dei procedimenti per il recupero dei crediti;
iv) acquisire i documenti sulla rateizzazione di pagamento delle imposte oggetto di contestazione;
v) coinvolgere il prof. vi) fissare un incontro con gli avv.ti Fiorelli e Craveia;
Per_3
38) in data 23 ottobre 2018 l'avv. ha avuto un contatto telefonico CP_1 con il prof. per circa 30 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra Per_3 al teste (doc. 51), per coinvolgerlo nella controversia che interessava il signor
Pt_1
39) in data 23 ottobre 2018 l'avv. ZZ ha preparato la documentazione da trasmettere al prof. ai fini di una prima valutazione della questione e Per_3 per lo svolgimento di tale attività ha impiegato 1/h e 30 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
40) in data 25 ottobre 2018, dando seguito all'incontro del 23 ottobre 2018, si è tenuto presso lo studio dell'avv. una riunione tra l'avv. CP_1 CP_1 l'avv. ZZ, il signor IO, il prof. l'avv. Craveia, l'avv. LL e l'avv. Per_3
Fiorelli della durata di 3/h e 30 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
41) il 26 ottobre 2018 l'avv. ha redatto un recap della riunione CP_1 del 25 ottobre 2018, provvedendo quindi a trasmetterlo via e-mail al prof. Per_3 (doc.71), impiegando 15 minuti come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
42) in data 31 ottobre 2018 l'avv. e l'avv. ZZ hanno CP_1 effettuato una riunione tra loro, della durata di 30 minuti, per discutere dei procedimenti che interessavano il signor come indicato nel timesheet che si Pt_1 mostra al teste (doc. 51);
43) il 2 novembre 2018 l'avv. ed il consulente fiscale del signor CP_1
dott. hanno intrattenuto una corrispondenza via mail avente Pt_1 Testimone_4 ad oggetto la documentazione contabile relativa alle società Haines e TS asset management e una memoria di complessive n. 13 pagine sugli aspetti fiscali delle attività di queste due società, come da documento che si mostra al teste (doc. 59);
44) la corrispondenza del 2 novembre 2018 ha comportato all'avv. un impiego di 30minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al CP_1 teste (doc. 51);
45) l'avv. si è occupato dello studio dei documenti allegati alla CP_1 mail del 2 novembre 2018 in pari data per 4/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
46) in data 5 novembre 2018 l'avv. ZZ si è occupata dello studio della memoria sugli aspetti fiscali relativi alle attività delle società Haines e TS asset management e dei documenti contabili delle stesse società trasmessi dal consulente fiscale, dottor del signor con mail 2 novembre 2018, Tes_4 Pt_1 per complessive 2/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
pagina8 di 41 47) l'incarto documentale trasmesso dal fiscalista, dottor con mail Tes_4 del 2 novembre 2018 conteneva i bilanci, la contabilità e gli estratti conto della Haines e della TS asset management per una totalità di quasi 500 pagine;
48) la decisione sulla producibilità nei vari procedimenti che coinvolgevano il signor dei bilanci, della contabilità e degli estratti conto della Haines e Pt_1 della TS asset management, è stata particolarmente delicata dato il carattere sensibili dei documenti, come evidenziato dallo stesso fiscalista nella mail del 2 novembre 2018 (doc. 59);
49) in data 5 novembre si è tenuta presso lo studio dell'avv. una CP_1 riunione tra l'avv. l'avv. ZZ, il signor e l'avv. LL avente CP_1 Pt_1 ad oggetto l'interrogatorio del signor nel procedimento Tribunale di Milano Pt_1 RG 19617/2016 fissato dal PM, dott. , per il 6 novembre 2018, della Per_1 durata di 2/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
50) ad esito della riunione del 5 novembre 2018 è stato deciso di rinunciare all'istanza di interrogatorio nell'ambito del procedimento penale RG 19617/2016, Tribunale di Milano;
51) in data 6 novembre 2018, l'avv. ZZ ha redatto la rinuncia all'interrogatorio del signor nel procedimento penale RG 19617/2016, Pt_1 Tribunale di Milano, per un tempo di 30 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
52) in data 6 novembre 2018 l'avv. ZZ ha depositato presso il Tribunale di Milano la rinuncia all'interrogatorio del sig. nell'ambito del Pt_1 procedimento penale RG 19617/2016, e tale attività comportava un tempo di 1/h e 30 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
53) in data 6 novembre 2018 l'avv. ZZ ha completato lo studio della relazione trasmessa dal consulente fiscalista del signor dedicando 2/h, Pt_1 come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
54) in data 6 novembre 2018 l'avv. ZZ ha predisposto la mail per l'avv. Fiorelli (doc. 63) impiegando 1/h e 30 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
55) tra il 6 ed il 10 novembre 2018 l'avv. ZZ e l'avv. si sono CP_1 confrontati con il signor in merito alla documentazione redatta dall'avv. Pt_1 Fiorelli, come da mail che si mostrano al teste (docc. 59 e 63) e tale attività ha occupato ai professionisti 10 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
56) il 14 novembre 2018 l'avv. e l'avv. LL hanno avuto un CP_1 confronto telefonico in merito agli ultimi sviluppi emersi dallo studio della documentazione contabile trasmessa dal fiscalista del signor e per tale Pt_1 attività l'avv. ha impiegato 15 minuti, come indicato nel timesheet che CP_1 si mostra al teste (doc. 51);
57) il 16 novembre 2018 l'avv. e l'avv. LL hanno avuto dei CP_1 confronti telefonici in vista della deposizione del signor nel procedimento Pt_1 monegasco della durata complessiva di 30 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
58) in data 18 novembre l'avv. ha impiegato 5 minuti per CP_1 riscontrare la comunicazione (doc. 73) del signor sulla fissazione del Pt_1 successivo incontro, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
59) in data 20 novembre 2018, presso lo studio dell'avv. si è CP_1 tenuta una riunione tra l'avv. l'avv. ZZ, il signor l'avv. CP_1 Pt_1
LL e l'avv. Fiorelli in cui si è discusso della producibilità nel procedimento penale Tribunale di Milano, RG 19617/2016, della documentazione delle società
pagina9 di 41 estere Haines e TS asset management e a tale riunione l'avv. è stato CP_1 presente per tutta la durata (3/h) mentre l'avv. ZZ per 1/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
60) ad esito della riunione del 20 novembre 2018, l'avv. l'avv. CP_1 ZZ, il signor l'avv. LL e l'avv. Fiorelli hanno convenuto Pt_1 sull'opportunità di non produrre la documentazione delle società estere Haines e TS asset management;
61) in data 23 novembre 2018 vi è stato un confronto telefonico tra l'avv. e l'avv. LL in merito all'interrogatorio del signor nel CP_1 Pt_1 procedimento monegasco, della durata di 20 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
62) in data 3 dicembre 2018, presso lo studio dell'avv. si è tenuta CP_1 una riunione tra l'avv. l'avv. ZZ, il signor e l'avv. LL CP_1 Pt_1 della durata di 1/h e 45 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
63) ai dì 13 e 17 dicembre 2018 l'avv. ZZ si è occupata dello studio della documentazione relativa alle controversie che coinvolgevano il signor Pt_1 in particolare di quelle attinenti alle società estere, in vista dell'incontro già fissato con un nuovo fiscalista, dott. , e che questa attività le ha Per_4 comportato un impiego di 2/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
64) in data 18 dicembre 2018 si è tenuta presso lo studio dell'avv. una riunione tra l'avv. , l'avv. ZZ, l'avv. LL ed il CP_1 CP_1 dott. e, a tale riunione, l'avv. ZZ ha partecipato per tutta la durata Per_4
(1/h e 45 min.) mentre l'avv. ha partecipato per 1/h e 30 min., come CP_1 indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
65) il 19 dicembre 2018 l'avv. ZZ ha revisionato gli 8 faldoni di cui al procedimento Tribunale di Milano, RG 19617/2016, aggiornando il documento di sintesi redatto tra il 15 ottobre ed il 23 ottobre 2018 di 29 pagine, impiegando 7/h e 30 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
66) in data 22 dicembre 2018 l'avv. ha esaminato e riscontrato la CP_1 mail di pari data dell'avv. LL sulla documentazione del procedimento monegasco (doc. 78), dedicando 10 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
67) in data 28 dicembre 2018 l'avv. ZZ ha esaminato la relazione del consulente del signor (dott. trasmessa con mail del 19 dicembre Pt_1 Per_5 2018 ed i documenti relativi al procedimento monegasco trasmessi con mail del 22 dicembre 2018 (docc. 60 e 78), dedicandovi un'ora, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
68) ai dì 19 - 27 - 28 dicembre 2018 e 11 - 22 gennaio 2019 l'avv. ZZ ha intrattenuto una corrispondenza via mail con il dott. , trasmettendogli Per_4 la documentazione necessaria per svolgere l'incarico di consulente fiscale e confermando l'incontro del 18 gennaio 2019 (doc. 61) impiegando 3/h e 45 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
69) in data 28 dicembre l'avv. ha esaminato la mail del dott. CP_1
di pari data dedicandovi 5 minuti, come indicato nel timesheet che si Per_4 mostra al teste (doc. 51); 70) in data 10 gennaio 2019 la trainee dell'avv. dott.ssa Brigitta CP_1
Gibellini, si è recata presso il Tribunale di Milano per avere notizie sullo stato pagina10 di 41 del procedimento penale RG 19617/2016 in vista della fissazione dell'udienza preliminare, impiegando 30 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51); 71) in data 12 gennaio 2019 l'avv. ha riscontrato la mail di pari CP_1 data dell'avv. LL con cui gli era stata trasmessa documentazione relativa al procedimento di Montecarlo ed era stato fissato il successivo incontro (doc. 64), dedicandovi 10 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51); 72) in data 17 gennaio 2019 l'avv. ha esaminato e riscontrato la CP_1 mail di pari data dell'avv. LL avente ad oggetto la relazione del consulente dedicandovi 10 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste Per_5 (doc. 51);
73) in data 18 gennaio 2019 l'avv. ZZ ha incontrato il dott. ed Per_4 il di lui collaboratore, presso lo studio dell'avv. per discutere delle CP_1 prime risultanze dello studio dei documenti da parte del dott. ; Per_4
74) l'incontro del 18 gennaio 2019 tra l'avv. ZZ, il dott. ed il Per_4 collaboratore dello stesso ha avuto una durata di 1/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
75) con mail del 20 gennaio 2019, l'avv. ha riscontrato la mail CP_1 dell'avv. LL del 19 gennaio 2019, avente ad oggetto il successivo incontro necessario per discutere della relazione del consulente impiegando 15 Per_5 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
76) conmail del 30 gennaio 2019 l'avv. ZZ ha sintetizzato le ultime (in ordine temporale) vicende relative ai procedimenti che vedevano coinvolto il signor sia in Italia che nel Principato di Monaco, in vista della riunione Pt_1 che si sarebbe dovuta tenere il 31 gennaio 2019, poi spostata al 6 febbraio 2019 (doc. 68), dedicando 30 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
77) in vista della riunione del 6 febbraio 2019, ai dì 30 gennaio 2019, 4 e 5 febbraio 2019, l'avv. ZZ ha studiato l'incarto dei documenti relativi al procedimento monegasco, in lingua francese, trasmessi dall'avv. LL (docc. 39
- 45), dedicandovi 6/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
78) in vista della riunione del 6 febbraio 2019, in data 4 febbraio 2019, l'avv. ZZ ha studiato la relazione dei consulenti e e ne ha Per_5 Persona_2 redatto un file riassuntivo di 4 pagine, evidenziando i punti di divergenza tra i due scritti dedicandovi 5/h e 30 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
79) in vista della riunione del 6 febbraio 2019, il 5 febbraio 2019 l'avv. si è occupato dello studio delle relazioni dei consulenti e CP_1 Per_5
dedicandovi 3/h e 30 min., come indicato nel timesheet che si mostra Persona_2 al teste (doc. 51);
80) in data 6 febbraio 2019, si è tenuto presso lo studio dell'avv. CP_1 una riunione tra l'avv. l'avv. ZZ, l'avv. LL ed il signor in CP_1 Pt_1 relazione alle consulenze redatte dal dott. in replica alle relazioni del Per_5 consulente di controparte (dott.ssa ed allo stato del procedimento Persona_2 monegasco che vedeva il signor coinvolto, della durata di 2 ore, come Pt_1 indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
81) in data 6 febbraio 2019 l'avv. ZZ si è occupata della disamina del verbale di interrogatorio in lingua francese del signor nel procedimento Pt_1 monegasco, per 2/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
pagina11 di 41 82) in data 11 febbraio 2019 vi è stato un confronto telefonico tra l'avv.
il signor e l'avv. LL della durata di 15 minuti, come indicato CP_1 Pt_1 nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
83) in data 13 febbraio 2019 vi è stato un confronto telefonico tra l'avv. e l'avv. LL della durata di 10 minuti, come indicato nel timesheet CP_1 che si mostra al teste (doc. 51);
84) ai dì 14 e 15 febbraio 2019, l'avv. ZZ ha riesaminato gli atti relativi ad una precedente controversia in cui il signor era assistito Pt_1 dall'avv. e li ha trasmessi il 15 febbraio 2019 all'avv. LL (doc. 62), CP_1 dedicando a tale attività 1/h e 45 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
85) il 15 febbraio 2019 l'avv. ZZ ha esaminato la nuova versione della consulenza tecnica del dott. fornendo il parere trasmesso all'avv. LL Per_5 con mail del 15 febbraio 2019 (doc. 62), dedicandovi 2/h e 30 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
86) in data 18 febbraio 2019, l'avv. ZZ ha concordato tramite mail (doc. 91 A e B) con l'avv. LL la data della successiva riunione, dedicando a tale attività 10 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
87) in data 19 febbraio 2019, l'avv. e il prof. con una CP_1 Per_3 telefonata della durata di 10 minuti, hanno definito la data della successiva riunione concordando per il 20 febbraio 2019, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
88) in vista della riunione con il prof. del 20 febbraio 2019, l'avv. Per_3
ZZ ha riesaminato i documenti della vicenda che vedeva coinvolto il signor sia in Italia che nel Principato di Monaco, inserendoli in una pen drive da Pt_1 consegnare in riunione al prof. e dedicandovi 1/h e 30 minuti, come Per_3 indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
89) in data 20 febbraio 2019, presso lo studio dell'avv. si è CP_1 tenuta una riunione tra l'avv. l'avv. ZZ ed il prof. della CP_1 Per_3 durata di 1/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
90) in data 21 febbraio 2019, presso lo studio dell'avv. si è CP_1 tenuta una riunione tra l'avv. l'avv. ZZ, il dott. e l'avv. CP_1 Per_5 LL avente ad oggetto la revisione dell'ultima versione della relazione del dott. (NI ter), come concordato con mail del 18 febbraio (doc. 62), della Per_5 durata di 1/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
91) in data 26 febbraio 2019 è stata oggetto di esame da parte dell'avv. ZZ per 30 minuti la nuova versione della relazione del dott. (NI Per_5 quater), come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
92) con mail del 26 febbraio 2019m l'avv. ha dato al dott. CP_1 Per_5 il proprio benestare in merito alla relazione “NI quater” impiegando 10 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
93) con mail del 1° marzo 2019 l'avv. ha riscontrato la mail di CP_1 pari data del signor (doc. 18), dedicandovi 10 minuti, come indicato nel Pt_1 timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
94) in data 6 marzo 2019 l'avv. ZZ ha esaminato, per 10 minuti, la replica del dott. alla relazione del consulente tecnico di controparte Per_5 (Chiaruttini quinquies), come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
pagina12 di 41 95) con mail del 6 marzo 2019 l'avv. ha accettato le ultime CP_1 integrazioni proposte dal dott. NI alla propria relazione, dedicandovi 15 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
96) l'8 marzo 2019 l'avv. ZZ ha riscontrato la richiesta di ulteriori documenti da parte del prof. dedicandovi 10 minuti, come indicato nel Per_3 timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
97) in data 13 marzo 2019 l'avv. ed il prof. si sono CP_1 Per_3 confrontati telefonicamente, per 15 minuti, in merito alle successive attività da compiere per la difesa del signor e si sono aggiornati sulle rispettive attività Pt_1 in corso, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
98) in data 14 marzo 2019 l'avv. ha ricevuto dal Tribunale di CP_1 Milano l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare con riferimento alla controversia RG 19617/2016, che ha esaminato e, in pari data, trasmesso a mezzo mail al signor dedicandovi 30 minuti, (doc. 18) come indicato nel timesheet Pt_1 che si mostra al teste (doc. 52);
99) in data 14 marzo 2019, l'avv. ha inviato al signor il CP_1 Pt_1 preventivo del prof. evidenziando l'importanza dell'incarico dello stesso Per_3 (doc. 83), dedicandovi 15 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
100) in data 15 marzo 2019, l'avv. ZZ ha raccolto e trasmesso al prof. la documentazione integrativa relativa agli atti di indagine 415 bis c.p.p., Per_3 dedicandovi 1/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
101) in data 22 marzo 2019, l'avv. ha esaminato, per 5 minuti, CP_1 lamail di pari data trasmessa dal signor al prof. come indicato nel Pt_1 Per_3 timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
102) in data 26 marzo 2019, l'avv. ha esaminato, per 5 minuti, la CP_1 mail del signor sulla relazione NI, come indicato nel timesheet che si Pt_1 mostra al teste (doc. 52);
103) in data 27 marzo 2019, l'avv. ZZ ha esaminato per 1/h gli ulteriori documenti relativi alle società estere inviati dall'avv. LL che sarebbero poi stati depositati nel procedimento monegasco, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
104) con mail trasmessa all'avv. LL il 27 marzo 2019, l'avv. ZZ ha trattato della producibilità della documentazione contabile delle società estere nel procedimento monegasco (doc. 93 e 97), dedicando alla redazione della mail 5 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
105) in data 27 marzo 2019, l'avv. ha esaminato la mail dell'avv. CP_1 Pa LL con allegata relazione intermedia del curatore del fallimento di dedicando 5 minuti allo studio della mail e 15 minuti allo studio della relazione, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
106) in data 28 marzo 2019 l'avv. e l'avv. LL si sono CP_1 confrontati telefonicamente per 15 minuti sugli ultimi sviluppi di indagine come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
107) il 15 aprile 2019 (doc. 18) l'avv. ZZ ha dedicato 10 minuti allo scambio di corrispondenza con il prof. sulla fissazione della successiva Per_3 riunione, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
108) in data 8 maggio 2019 l'avv. ZZ ha avuto due confronti telefonici, per complessivi 20 minuti, con la collaboratrice del prof. dott.ssa Per_3 [...]
, in merito agli ultimi documenti trasmessi, come indicato nel timesheet che Per_6 si mostra al teste (doc. 52);
pagina13 di 41 109) in data 8 maggio 2019 l'avv. ZZ e l'avv. LL hanno discusso telefonicamente per 5 minuti della data della successiva riunione, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
110) in data 8 maggio 2019 l'avv. ha dedicato 15 minuti alla CP_1 corrispondenza con l'avv. LL sulla data della successiva riunione (docc. 100 e 103), come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
111) in data 9 maggio 2019 l'avv. ZZ ha esaminato e riscontrato la mail del prof. avente (docc. 100 e 103) ad oggetto il rinvio della riunione Per_3 già pianificata, dedicandovi 10 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
112) in data 10 maggio 2019 l'avv. ZZ ha definito con il prof. Per_3 via mail (doc. 103), e con l'avv. LL, via telefono, la data della successiva riunione dedicando a tale attività 15 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
113) con mail del 10 maggio 2019, trasmessa all'avv. LL e al prof.
l'avv. ha fissato, in modo definitivo, per il 30 maggio 2019 la Per_3 CP_1 data della successiva riunione, dedicando a tale attività 10 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
114) al 21 maggio 2019 il progetto di parcella dell'avv. del 18 CP_1 febbraio 2019 era ancora insoluta;
115) il 21/22 maggio 2019 (doc 18), l'avv. ZZ ha redatto e trasmesso mail al dottor invito al pagamento del progetto di parcella dell'avv. Pt_1 del 18 febbraio 2019, dedicando a tale attività 35 minuti, come CP_1 indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
116) in data 30 maggio 2019 l'avv. ZZ, il prof. la dott.ssa Per_3
e l'avv. hanno effettuato una riunione, presso lo studio di Per_6 CP_1 quest'ultimo, della durata di 30 minuti, in cui hanno discusso della bozza di relazione contabile predisposta dal prof. in favore del signor come Per_3 Pt_1 indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52); 117) in data 30 maggio 2019 presso lo studio dell'avv. si è tenuta CP_1 una riunione tra quest'ultimo, il signor l'avv. LL, l'avv. ZZ, il prof. Pt_1
la dott.ssa avente ad oggetto la bozza di relazione contabile Per_3 Per_6 predisposta dal prof. in favore del signor (e in quella sede, Per_3 Pt_1 consegnata in bozza a quest'ultimo), della durata di 2/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52); 118) ai dì 30 maggio 2019, 31 maggio 2019 e 5 giugno 2019 l'avv. ZZ ha redatto la lettera di incarico per l'assistenza nella fase dell'udienza preliminare prestata dall'avv. in favore del signor dedicando a CP_1 Pt_1 tale attività 1/h e 15 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52); 119) il 6 giugno 2019 l'avv. ha trasmesso al signor la CP_1 Pt_1 lettera di conferimento d'incarico per l'assistenza nella fase dell'udienza preliminare (doc. 18). Si indicano quali testi:
- avv. Francesca ZZ, c/o Studio Pistochini – Corso di Porta Vittoria 10, 20122, Milano, su tutti i capitoli di prova;
- dott. c/o Studio Maisto e Associati – Piazza Filippo Meda Testimone_5 5, 20121, Milano sui capitoli di prova 63-64-68-69-73-74;
- prof. c/o Studio prof. Andrea Perini – Via Cernaia 28 – Testimone_6
10122, Torino sui capitoli di prova 38-39-40-41-87-88-89-96-97-99-100-101- 107-108-111-112-113-116-117;
pagina14 di 41 - dott.ssa c/o Studio prof. Andrea Perini – Via Cernaia 28 – Persona_6 10122, Torino sui capitoli di prova 38-39-40-41-87-88-89-96-97-99-100-101- 107-108-111-112-113-116-117;
- dott.ssa Giulia Traghin, assistente personale dell'avv. su tutti i CP_1 capitoli di prova;
- avv. AN LL, c/o Studio LL – Nicolini - Via Spartaco 2, 20135, Milano sui capitoli di prova 5-7-8-9-25-26-28-29-36-37-40-49-56-57-59-60-61- 62-64-66-71-72-75-77-80-82-83-84-85-86-90-103-104-105-106-109-110-112- 113-117;
- avv. Andrea Fiorelli, c/o Studio Dentos, Piazza degli Affari 1, 20123, Milano sui capitoli 40-54-55-59-60;
- avv. Roberto Craveia s Piazza Giuseppe Garibaldi, 1, 21052 Busto Arsizio VA sul capitoli 40.
- dott. Via Trezzo d'Adda, 3, 20144 Milano MI sui capitoli di Testimone_7 prova nn 67-72-75-78-79-80-85-90-91-92-93-94-95-102;
- dottor c/o Studio Dentos, Piazza degli Affari 1, 20123, Testimone_4 Milano sui capitoli di prova nn 43-46-47; C) respingere le istanze istruttorie formulate da controparte, opponendosi all'ammissione dei testi avversari in quanto onere del signor era quello di Pt_1 indicare, per ciascun teste, i capitoli di prova sui quali questo avrebbe dovuto essere ascoltato, come espressamente previsto dall'art. 244 c.p.c. (e come del resto la controparte ha fatto per la sola istanza di interpello). Nella denegata ipotesi di ammissione di alcuno dei capitoli di prova formulati dalla controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui medesimi capitoli avversari eventualmente ammessi indicando i seguenti testi: avv. Francesca ZZ, c/o Studio Pistochini – Corso di Porta Vittoria 10, 20122, Milano;
dott.ssa Giulia Traghin, assistente personale dell'avv. CP_1 In punto di spese Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio”.
pagina15 di 41 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Decidendo la causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata, ex art. 645 c.p.c., da nei confronti dell'avvocato Controparte_2 Controparte_1 per conseguire la revoca del decreto ingiuntivo n. 18202/2020 emesso dal
Tribunale di Milano il 18 novembre 2020, per l'importo di euro 28.906,20, oltre accessori di legge, a titolo di saldo dei compensi dovuti per l'attività professionale prestata a favore dell'attore opponente nell'ambito del procedimento penale n.
19617/2016 R.G.N.R., all'epoca pendente presso la Procura della Repubblica di
Milano, con sentenza n. 7391/2024, pubblicata il 25 luglio 2024, il Tribunale di
Milano ha revocato il decreto ingiuntivo opposto;
ha condannato Controparte_2
a corrispondere all'avv. la somma di denaro di euro Controparte_1
23.746,03, oltre C.P.A. e oneri fiscali e “interessi come da decreto ingiuntivo sull'importo di euro 22.895,03, e interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo sull'importo di euro 850,00”; ha condannato l'attore opponente “al pagamento delle spese di lite nella misura di quattro quinti del totale, che liquida in complessivi euro 5077,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%”.
Il giudice ha preliminarmente valutato come infondata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'attore opponente ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u, del decreto legislativo n. 206/2005.
Dopo aver richiamato il principio per cui “Il foro del consumatore può essere derogato quando la prestazione dell'avvocato sia stata resa in un giudizio riguardante l'attività professionale o imprenditoriale svolta dal cliente” (Cass. 7 marzo 2022, n. 7357; Cass. 13 settembre 2017, n. 21187; Cass. n.38264/2021), il giudice di prime cure ha osservato che nel caso in esame l'avv. aveva CP_1 prestato assistenza legale a in un procedimento penale in cui Controparte_2 quest'ultimo era indagato per diversi reati (bancarotta fraudolenta e truffa aggravata) nella sua qualità di amministratore unico della Parte_9
sicché non poteva trovare applicazione il foro del consumatore,
[...] essendosi il cliente rivolto all'avvocato quale persona fisica che agiva nell'esercizio di attività imprenditoriale.
Il giudice ha esaminato anche l'eccezione dell'attore opponente, secondo cui il ruolo assunto dall'imputato costituiva mera occasione nel cui contesto era pagina16 di 41 maturato l'illecito penale, ritenendo che tale argomentazione non fosse convincente, in quanto “se l'odierno opponente non fosse stato amministratore della società non sarebbe stato imputato dei reati;
il credito professionale qui oggetto di controversia attiene alla commissione di fatti che non avrebbero potuto essere commessi da un mero consumatore”.
Il giudice ha, altresì, ritenuto non convincente il richiamo dell'attore opponente alla sentenza della Corte di Giustizia UE C-498/16 del 25 gennaio
2018, in quanto in quella sentenza la Corte di Giustizia aveva precisato che era necessario fare “riferimento alla posizione di tale persona in un determinato contratto, in relazione alla natura ed alla finalità di quest'ultimo e non alla situazione soggettiva di quella stessa persona”, mentre nel caso in esame l'attività professionale era stata prestata in relazione alle condotte imprenditoriali poste in essere da e non perché assumesse in generale, a prescindere cioè Controparte_2 dalle azioni compiute, la qualifica di amministratore di società; l'oggetto immediato del contratto con il professionista era fornire elementi per contrastare l'accusa dai reati di bancarotta fraudolenta e truffa aggravata e solo l'esito mediato della prestazione professionale era l'assoluzione o la condanna.
Il giudice ha ritenuto priva di fondamento anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'avv. formulata dall'attore opponente. CP_1
Al riguardo ha osservato che aveva nominato difensore di Controparte_2 fiducia l'avv. che l'accordo era stato sottoscritto da Controparte_1
e dal detto professionista e che la corrispondenza relativa ai Controparte_2 pagamenti era intercorso tra le parti del giudizio.
In ordine all'eccezione di inadempimento formulata dall'attore opponente, il giudice di prime cure ha osservato che, in ossequio agli accordi contrattuali, l'avv. aveva inviato il dettaglio delle attività svolte con i relativi compensi, CP_1 secondo la tariffa oraria concordata, non potendosi quindi ritenere inadempiente ai patti contrattuali.
Ha aggiunto che, quanto alla parcella del 18 febbraio 2019, con mail del 17 giugno 2019, aveva riconosciuto il debito portato da tale Controparte_2 parcella.
Con riferimento alla parcella del 6 giugno 2019, relativa alle attività svolte dall'avv. dal 12 febbraio 2019 al 6 giugno 2019, il giudice ha ritenuto CP_1
pagina17 di 41 che “tali attività, documentate in modo generico da parte opposta, non sono regolamentate per quanto attiene i compensi, da alcun accordo tra le parti, tanto che con mail del 6.06.2019 l'avv. inviava al sig. “il nuovo CP_1 Pt_1 preventivo per la fase in corso relativa alla fase dell'udienza preliminare” (doc.
18 opposto)”.
Il giudice ha affermato che tale preventivo non era stato accettato da
, con la conseguenza che per tali attività dovevano trovare Controparte_2 applicazione i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, che prevedono, per la fase di studio, unica attività espletata dal professionista, il compenso di euro 850,00, oltre oneri fiscali.
Il giudice ha, quindi, revocato il decreto ingiuntivo, avendo accertato un minor credito di euro 23.746,03, di cui euro 22.896,03 a pagamento della parcella del 18 febbraio 2019 ed euro 850,00 quale compenso per le attività descritte nella parcella del 6 giugno 2019.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23 ottobre 2024, CP_2 ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale
[...] riforma.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in via telematica il 20 febbraio 2025, l'avv. ha Controparte_1 preliminarmente eccepito l'irritualità della notifica dell'atto di appello;
nel merito ne ha puntualmente contestato il fondamento, chiedendone il rigetto. L'appellato ha proposto appello incidentale affidato a tre motivi.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 3 giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e depositato comparse conclusionali entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni e trenta giorni prima della predetta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
Solo ha, altresì, depositato memoria di replica entro il Controparte_2 successivo termine (quindici giorni prima della detta udienza) assegnato con la medesima ordinanza.
pagina18 di 41 L'ECCEZIONE PRELIMINARE DI RITO.
Costituendosi in giudizio, l'appellato ha preliminarmente eccepito la nullità della notifica dell'atto di citazione in appello, deducendo i seguenti tre vizi: mancanza del messaggio di notifica nel corpo della mail, mancanza della relata di notifica e mancanza dell'attestazione di conformità della procura.
Quanto al primo vizio, l'appellato afferma che nella pec di notifica trasmessa al difensore dell'avv. (mail priva del corpo del Controparte_1 messaggio) non è contenuto il seguente avvertimento: “Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L
53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi: 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale: http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio
Nazionale del Notariato: http://vol.ca.notariato.it/; Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia
Digitale:http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma- digitale”.
Quanto al secondo vizio di nullità della notificazione, l'appellato afferma che al messaggio di notifica trasmesso via pec si trovano allegati esclusivamente l'atto di appello e la procura alle liti, in violazione delle forme di notifica digitali previste dall'art.
3-bis della legge n. 53 del 1994, che impongono la redazione e l'allegazione della relata di notifica.
pagina19 di 41 Quanto al terzo vizio della notificazione, l'appellato deduce che la notifica dell'atto di appello è priva dell'attestazione di conformità e della sottoscrizione digitale della procura alle liti.
L'eccezione è priva di fondamento.
La dedotta nullità per violazione delle regole della legge n. 53 del 1994 risulta sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., come si evince dalla tempestiva costituzione in giudizio dell'appellato.
“L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass., ord. 12 maggio 2020, n. 8815).
Quanto alla lamentata mancanza di attestazione di conformità della procura, va rilevato che la procura inclusa nella pec di notifica dell'appello era munita di firma digitale, come risulta dal file “notifica dell'appello.msg” presente nel fascicolo dell'appellante. In ogni caso la procura è stata prodotta in occasione dell'iscrizione a ruolo.
In ultima analisi, va osservato che nessuna norma prescrive che la procura ad litem sia inclusa, a pena di nullità, nella notifica dell'impugnazione; nessuna norma prescrive che nel corpo del messaggio di notifica sia incluso l'avvertimento trascritto nella comparsa di risposta dell'appellato.
Va, quindi, accertata la ritualità della notifica dell'atto di citazione in appello.
L'APPELLO PRINCIPALE DI . Controparte_2
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame l'appellante principale censura la parte della sentenza che ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, riconoscendo la competenza del Tribunale di Milano in luogo del foro di Novara
(luogo di residenza dell'attore opponente, odierno appellante).
afferma che, alla luce della giurisprudenza di legittimità – Controparte_2 secondo cui la qualifica di consumatore ha natura oggettiva e deve valutarsi, in base al diritto unionale, alla luce di un criterio funzionale, onde stabilire se il pagina20 di 41 rapporto contrattuale rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione o di un'attività imprenditoriale (Cass., ord. 11 novembre 2021, n.
33439) – il giudice avrebbe dovuto considerare l'odierno appellante quale consumatore, poiché il contratto del 17 settembre 2018, stipulato con l'avv.
aveva ad oggetto il soddisfacimento di un'esigenza di Controparte_1 natura strettamente personale, cioè la tutela della propria libertà personale.
Ritiene, quindi, che il giudice abbia errato nella qualificazione del soggetto conferente l'incarico, basandosi unicamente sul tipo di attività dal medesimo svolta in passato, in palese contrasto con quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che nella sentenza del 9 marzo 2023 (causa C-177/22) ha statuito che “per determinare se una persona ha concluso un contratto ai sensi della lettera c) di tale disposizione possa essere qualificata come “consumatore” ai sensi di tale disposizione, occorre tenere conto delle finalità attuali o future perseguite mediante la conclusione di tale contratto, indipendentemente dalla natura, autonoma o subordinata, dell'attività esercitata da tale persona”.
precisa, ulteriormente, che nella sentenza resa il 25 gennaio 2018 Controparte_2
(causa C-498/16) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che le competenze che l'interessato possa aver acquisito nel settore nel cui ambito rientrano tali servizi non lo privano della qualifica di consumatore.
L'appellante principale deduce che il rapporto contrattuale oggetto di causa aveva ad oggetto un bisogno estraneo all'attività imprenditoriale e, precisamente, la difesa penale dell'imputato ed era, quindi, volto alla tutela della libertà personale di , non certo alla tutela dell'interesse della società da Controparte_2 lui in passato amministrata;
che alla data di conferimento dell'incarico non Pt_1 svolgeva più alcuna attività imprenditoriale o professionale nell'interesse di neppure ipotizzabile stante l'intervenuto fallimento di Parte_4 tale società e la cessazione dalla carica di amministratore nel novembre 2016; che il mandato di assistenza penale per reati di bancarotta fraudolenta e truffa aggravata non aveva nulla a che vedere con l'oggetto dell'attività imprenditoriale della società fallita (che operava nel settore immobiliare).
Il motivo non può essere accolto.
Secondo l'indirizzo della Corte di Cassazione, “il cliente dell'avvocato va qualificato come consumatore esclusivamente nel caso in cui si presenti quale pagina21 di 41 "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta", in conformità alla definizione posta dall'art. 3 del Codice del Consumo. Quando, invece, il cliente si rivolge all'avvocato quale "persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario", egli è da considerarsi, piuttosto alla stregua di un professionista ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 3 e, pertanto, in tal caso, non si applicherà il foro del consumatore per le controversie che lo riguardano (Cass. 8598/2018)” (Cass., ord. 3 dicembre 2021, n. 38264).
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, l'attività di consulenza e di assistenza prestata dall'avv. in favore dell'odierno appellante principale CP_1 riguardava un procedimento penale nel quale quest'ultimo era imputato dei reati di bancarotta fraudolenta e di truffa aggravata, commessi nella sua qualità di amministratore unico della fallita (cfr. doc. n. 11, Parte_4 fascicolo di primo grado di . CP_1
Il rapporto intercorso tra le parti aveva, quindi, ad oggetto l'attività professionale svolta da , poiché concerneva le condotte da Controparte_2 quest'ultimo poste in essere nella sua qualità di amministratore di Parte_4
e, quindi, fatti che non avrebbero potuto essere commessi da un mero
[...] consumatore.
In quest'ordine di considerazioni è, pertanto, irrilevante che all'epoca dell'insorgenza del rapporto tra le odierne parti fosse decaduto Controparte_2 dall'incarico di amministratore di Parte_4
Il giudice di prime cure ha correttamente interpretato gli artt. 3 e 33 del decreto legislativo n. 206 del 2005 e ha posto a base della decisione una corretta interpretazione degli elementi di prova, non potendo ritenersi, come pretende l'appellante principale, che il contratto d'opera professionale concluso dalle odierne parti fosse volto al soddisfacimento di esigenze della vita quotidiana, poiché l'attività di difesa assunta dall'avv. in favore di CP_1 Controparte_2 era funzionale alla tutela della libertà personale non di un semplice consumatore, ma di un amministratore di società e riguardava attività poste in essere dal cliente nell'esercizio della sua attività professionale.
pagina22 di 41 Alla luce di quanto osservato si appalesa priva di fondamento anche l'asserita violazione dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea nelle sentenze del 9 marzo 2023 (causa C-177/22) e del 25 gennaio 2018
(causa C-498/16), poiché l'attività dell'avv. è stata prestata Controparte_1 in relazione alle condotte professionali poste in essere da e non Controparte_2 perché questi assumesse, in generale (a prescindere, cioè, dalle azioni compiute), la qualifica di amministratore di società.
Come è stato correttamente evidenziato nella sentenza gravata, “l'oggetto immediato del contratto con il professionista qui opposto è fornire elementi per contrastare l'accusa dai reati di bancarotta fraudolenta e truffa aggravata, solo l'esito mediato della prestazione professionale è l'assoluzione o la condanna” (p.
12, sentenza impugnata).
In conclusione, deve essere confermata la valutazione compiuta dal giudice di prime cure in ordine all'esclusione dell'operatività del foro del consumatore, con conseguente radicamento della competenza territoriale del giudice adito.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di appello deduce la violazione Controparte_2 degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 2697 c.c.
Censura, quindi, la parte della sentenza in cui il giudice ha escluso l'inadempimento dell'avv. al contratto professionale. CP_1
Si duole che il giudice abbia ritenuto provato il credito azionato sulla base del preteso invio da parte dell'avv. del dettaglio delle prestazioni dal CP_1 medesimo asseritamente svolte e afferma che, invece, nessuna specifica era stata mai trasmessa all'odierno appellante principale, come desumibile dalla documentazione prodotta;
con la conseguenza che il giudice avrebbe tratto il proprio convincimento da un fatto inesistente.
Aggiunge che il professionista non ha fornito alcuna prova dell'esecuzione delle attività in favore di e non ha provato la congruità degli Controparte_2 importi orari esposti nella nota pro-forma.
Afferma, in particolare, che nei due time-sheet prodotti come documenti nn.
14 e 15 si trova elencato il dettaglio delle prestazioni fornite dal professionista con pagina23 di 41 le relative quantificazioni orarie, senza che sia stata fornita prova della loro esecuzione e dell'impegno in termini di ore esposto nel prospetto.
Aggiunge, a titolo esemplificativo, che delle pretese revisioni operate dall'avv. alla relazione NI – OG non vi à traccia nei documenti CP_1 prodotti (doc. nn. 31, 58-63, 87, 88, 90, 94, 95 e 102); che lo stesso dicasi per le valutazioni in merito ai rischi connessi alla produzione dei documenti richiesti dalla Procura;
che è assente il preteso supporto di controparte o il coordinamento difensivo nel procedimento penale pendente nel Principato di Monaco;
che non risulta quali sarebbero le valutazioni in merito alla strategia processuale da tenere nel procedimento penale n. 19617/16 R.G.N.R. e che non vi è prova della disamina della documentazione prodotta sub docc. da 21 a 30 e 32; che non è dimostrata una qualche collaborazione con i consulenti di e non Controparte_2 vi è prova di una pretesa assistenza nel procedimento monegasco.
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice di prime cure ha correttamente accertato che l'avv. CP_1 aveva trasmesso il dettaglio delle prestazioni rese dallo stesso in favore dell'odierno appellante principale.
Risulta, invero, provato che con mail del 19 febbraio 2019, ore 08.23, l'avv. ha inviato al cliente il progetto di parcella del 18 febbraio Controparte_1
2019 e il dettaglio analitico (corredato di time sheet) dell'attività di assistenza professionale svolta dal team dell'avv. in relazione al procedimento CP_1 penale n. 19617/16 R.G.N.R. avanti la Procura della Repubblica di Milano, nel periodo tra l'apertura della pratica e sino al 15 febbraio 2019 (cfr. doc. n. 14, fascicolo di primo grado di . CP_1
Il detto time sheet conteneva indicazione dell'attività professionale espletata, dei professionisti dello studio coinvolti, della tariffa oraria CP_1 applicata (diversa per ogni professionista) e del giorno di esecuzione delle singole prestazioni.
Quanto trasmesso con la detta mail del 19 febbraio 2019 non è mai stato oggetto di alcuna contestazione da parte di , il quale ha risposto Controparte_2 con mail del 1 marzo 2019, ore 00.34, scusandosi per il ritardo nel riscontro, impegnandosi a provvedere al pagamento delle somme indicate nella nota e rappresentando la momentanea difficoltà economica a procedere al pagamento del pagina24 di 41 compenso professionale in unica soluzione (cfr. doc. n. 18, p. 6, fascicolo di primo grado di . CP_1
Quanto all'asserita mancanza di prova delle prestazioni professionali eseguite e, in particolare, di quelle attività indicate “a titolo meramente esemplificativo” nell'atto di citazione di appello (pp. 12 e 13), dalle tabelle di dettaglio (time sheet) redatte dall'avv. (doc. nn. 51 e 52, fascicolo di CP_1 primo grado di risulta che da luglio 2018 a luglio 2019 CP_1 CP_2 ha ricevuto assistenza da parte di tre professionisti dello studio
[...] CP_1 per un totale di 170 ore dedicate alle seguenti prestazioni professionali:
esame di migliaia di pagine di documenti eterogenei, quali atti di indagine, documentazione su società estere, atti del procedimento pendente a Montecarlo, relazioni tecniche (doc. nn. 53, 54, 55, 56, 57, 86 e 92, fascicolo di primo grado di
; CP_1
revisione della relazione NI (doc. nn. 58-63; 87, 88, 90, 94, 95, 102, fascicolo cit.);
redazione di file contenenti il riassunto e l'analisi critica degli atti (doc. nn.
64 e 65, fascicolo cit.);
diciassette riunioni, alcune delle quali con il Pubblico Ministero, altre con la parte assistita o con i suoi sei consulenti (avv. LL, dott. avv. Fiorelli, Per_5 avv. Craveia, prof. e dott. ) (doc. nn. 57, 63, 66-75; 91, 100, 101, Per_3 Per_4
103, fascicolo cit.);
attività svolta in relazione al procedimento monegasco (doc. nn. 67, 77, 78,
85, 89, 93, fascicolo cit.);
corrispondenza telefonica e via mail con l'assistito e con i diversi consulenti
(doc. nn. 59, 61, 62, 66, 68, 70, 72, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 96, 97, 98, 99, 105, fascicolo cit.).
Il lavoro svolto risulta anche dalla documentazione depositata:
estratto degli atti di indagine depositati dal Pubblico Ministero a chiusura della fase delle indagini preliminari (composti da otto faldoni) (docc. nn. 21-30 e
32, fascicolo di primo grado di;
CP_1
pagina25 di 41 versione definitiva della consulenza redatta nell'interesse dell'assistito dal suo consulente dott. (doc. n. 31, fascicolo di primo grado di;
Per_5 CP_1
estratto degli atti del procedimento monegasco, in lingua francese, trasmessi all'avv. da e dal suo team di consulenti (doc. nn. 56, CP_1 Controparte_2
78, 93, fascicolo di primo grado di;
CP_1
atti redatti dall'avv. nell'interessi del cliente , CP_1 Controparte_2 quali l'atto di nomina in favore dell'avv. (doc. n. 12, fascicolo di primo CP_1 grado di , l'istanza di proroga del 7 settembre 2018 (doc. n. 13, CP_1 fascicolo cit.), la rinuncia all'interrogatorio (doc. n. 46, fascicolo cit.), la rinuncia al mandato (doc. n. 19, fascicolo cit.);
relazione finale del curatore fallimentare di (doc. Parte_4
n. 47, fascicolo cit.), relazione del curatore fallimentare in merito all'andamento del fallimento nel secondo semestre 2018 (doc. n. 48, fascicolo cit.);
estratto dei bilanci delle società estere (doc. n. 50, fascicolo cit.), trasmesso all'avv. con mail del 27 marzo 2019 (doc. nn. 92 e 93, fascicolo cit.). CP_1
Dalla documentazione richiamata emerge una corrispondenza costante, con frequenti riunioni tra le parti, alle quali hanno partecipato i consulenti nominati da e quelli proposti dall'avv. Controparte_2 CP_1
E' documentata la trasmissione da parte dell'assistito e dell'avv. LL all'avv. dei documenti relativi al procedimento monegasco (doc. nn. 67, CP_1
72, 77, 78, fascicolo di primo grado di , dal che può ragionevolmente CP_1 desumersi il coordinamento difensivo tra i professionisti, tanto che, come risulta dalla corrispondenza (doc. nn. 59 e 63, fascicolo cit.) è stata oggetto di lunga discussione tra le parti la questione della producibilità di tale documentazione nei vari giudizi che interessavano sia in Italia sia nel Principato di Controparte_2
Monaco.
Dalla corrispondenza prodotta (doc. nn. 69, 73, 95, 102, fascicolo cit.) si evincono anche i rapporti intrattenuti dall'avv. con i collaboratori o CP_1 consulenti di (avv. LL, dott. avv. Fiorelli, avv. Craveia, Controparte_2 Per_5 prof. e avv. ). Per_3 Per_4
L'esecuzione delle prestazioni dedotte in giudizio deve, del resto, ritenersi provata anche in ragione della condotta dell'odierno appellante principale, il quale pagina26 di 41 non ha mai contestato l'inadempimento del contratto d'opera professionale prima dell'instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ha svolto, nel giudizio di primo grado, solo contestazioni generiche, che, a bene vedere, si appalesano in contraddizione con la corrispondenza prodotta e, in particolare, con la mail del 1 marzo 2019, precedentemente citata, con la quale Controparte_2 ringraziava l'avv. e la sua collaboratrice, avv. ZZ, per l'attività CP_1 svolta in suo favore.
Si aggiunga che, anche nel momento in cui ha deciso di Controparte_2 interrompere il rapporto professionale con l'avv. l'odierno appellante CP_1 principale ha giustificato tale decisione esclusivamente con l'impossibilità di far fronte ai costi che gli erano stati prospettati per la difesa con la nota pro-forma del
6 giugno 2019 (cfr. mail del 17 giugno 2019, ore 9.20, doc. n. 18, p. 3, fascicolo di primo grado di . CP_1
Anche nell'ultima mail dell'8 luglio 2019, ore 10.42 (doc. n. 18, p. 1, fascicolo cit.), nel confermare l'interruzione del rapporto in essere con l'avv.
ha comunicato che “sarà mia premura inviarLe a CP_1 Controparte_2 breve una scaletta per definire gli aspetti economici”, senza formulare alcuna contestazione in ordine alle prestazioni eseguite dall'avv. CP_1
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti si evince la piena consapevolezza dell'odierno appellante principale in ordine alla propria posizione debitoria, nonché il pieno soddisfacimento per l'attività svolta dall'avv. CP_1
e il dispiacere per non poter proseguire il rapporto professionale, stante l'impossibilità di far fronte al compenso esposto da tale professionista.
La corrispondenza intercorsa tra le parti e la mole di documenti prodotti dimostrano l'attività svolta dall'avv. in esecuzione del Controparte_1 contratto d'opera professionale dedotto in giudizio.
Quanto al profilo di censura secondo il quale difetta la prova della congruità delle somme e degli impegni orari esposti in parcella, non avendo controparte fatto ricorso al prudente opinamento del Consiglio dell'Ordine, si osserva che le somme indicate nella nota pro- forma del 18 febbraio 2019 (doc. n. 4, fascicolo di primo grado di sono state determinate in base all'engagement letter del CP_1
17 settembre 2018 (doc. n. 2, fascicolo di primo grado di;
che tale nota CP_1
pagina27 di 41 è stata trasmessa a con mail del 19 febbraio 2019, alla quale non Controparte_2 ha fatto seguito alcuna contestazione.
Solo con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 3), c.p.c. e, quindi, tardivamente, l'attore opponente ha eccepito che, avendo scelto Controparte_2
“di non avvalersi del disposto di cui agli art.li 13, comma 9 e 29, comma 1, lett. l) della legge n. 247/2012”, l'avv. aveva impedito al Consiglio CP_1 dell'Ordine degli Avvocati di valutare la congruità o meno della tariffa applicata.
A parte l'inammissibilità di tale profilo di censura, occorre rilevare che, in ragione della presenza dell'accordo delle parti sul compenso (doc. n. 2, cit.),
l'opinamento della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine professionale non era necessario.
Il fatto che fosse consapevole dell'impegno assunto e del Controparte_2 proprio debito per il compenso richiesto dall'avv. risulta dalla CP_1 corrispondenza e, in particolare, dalla mail del 4 ottobre 2018 (doc. n. 99, fascicolo di primo grado di e dalla mail del 1 marzo 2019, CP_1 precedentemente citata (nella quale precisava che “A breve Controparte_2 provvederò a farLe un altro acconto e nel frattempo cercherò di capire come posso rimodulare i pagamenti per venire incontro alle Sue aspettative”).
Il pagamento effettuato in data 28 maggio 2019, in cui ha Controparte_2 individuato come causale del bonifico il progetto di parcella del 18 febbraio 2019
(doc. n. 37, p. 3, fascicolo di primo grado di , i pagamenti parziali CP_1 effettuati da (doc. n. 36, fascicolo cit.) e l'assenza di contestazioni da parte Pt_1 di prima dell'instaurazione del giudizio ex art. 645 c.p.c., dimostrano la Pt_1 pretestuosità delle contestazioni dell'odierno appellante principale.
Alla luce di quanto evidenziato va, quindi, confermata la valutazione compiuta dal giudice di prime cure in ordine all'adempimento dell'avv. al contratto d'opera professionale. Controparte_1
TERZO MOTIVO.
Con un terzo motivo di impugnazione si duole che il Controparte_2 giudice abbia ritenuto provato il quantum del credito azionato con riferimento alla parcella del 18 febbraio 2019 sulla scorta del presunto riconoscimento di debito effettuato da nella mail del 17 giugno 2019. Pt_1
pagina28 di 41 Afferma che il giudice ha posto a fondamento della decisione un riconoscimento di debito inesistente, con ciò violando gli artt. 115 e 116 c.p.c.
Sostiene che i compensi avrebbero dovuto essere quantificati, se del caso, in base alle ore effettivamente svolte, alla luce di quanto previsto al punto 2 del contratto.
Spiega che è arbitrario attribuire valore di riconoscimento di debito ad “una sola riga (“sarà mia premura farLe un piano di pagamenti per il saldo della Sua fattura”) contenuta in una lunga missiva, a sua volta inserita nel contesto di una lunga corrispondenza (doc. 18 avversario) svolta nell'arco di mesi” (p. 16, atto di appello).
L'appellante principale afferma, quindi, che il giudice ha mal interpretato il contratto e la corrispondenza tra le parti, in violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.
Sotto altro profilo afferma che il giudice non ha tenuto conto di quanto pattuito in caso di anticipata risoluzione del contratto al punto 4 dello stesso, ove era previsto che in tale ipotesi al professionista sarebbe spettato solo quanto maturato per l'opera svolta sino ad allora e non l'intero importo;
che, considerato che il rapporto era cessato ben prima dell'udienza preliminare, il giudice avrebbe dovuto tenere conto della circostanza.
Il motivo non può essere accolto.
Con l'engagement letter del 17 settembre 2018 le parti hanno concordato la determinazione del compenso professionale su base oraria, con una previsione di spesa complessiva compresa tra euro 40.000,00 ed euro 60.000,00 (oltre rimborso forfetario spese, c.p.a. e fiscalità come per legge) “per l'attività di consulenza e assistenza giudiziale nell'ambito del procedimento penale numero 19617/16
(omissis) per la fase successiva alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari sino alla fissazione dell'udienza preliminare” (doc. n. 2, fascicolo di primo grado di . CP_1
L'attività di cui al detto accordo del 17 settembre 2018 è stata, dunque, interamente svolta, contrariamente all'assunto dell'appellante principale, considerato che il 14 marzo 2019 è stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (doc. n. 16, fascicolo di primo grado di e che CP_1
a quella data l'avv. aveva maturato un compenso di euro 44.930,00, CP_1
pagina29 di 41 come risulta dal progetto di parcella (doc. n. 4, fascicolo di primo grado di
, conforme alle previsioni contrattuali. CP_1
La conclusione dell'attività dell'avv. e l'esistenza del credito CP_1 nella misura esposta nel progetto di parcella devono ritenersi provate in ragione del fatto che, una volta ricevuto il detto progetto di parcella del 18 febbraio 2019
(doc. n. 4, cit.), unitamente al dettaglio delle attività espletate (doc. n. 14, fascicolo cit.), non ha svolto alcuna contestazione. Controparte_2
Al contrario, l'odierno appellante principale si è impegnato, con la già richiamata mail del 1 marzo 2019, a “farLe un altro acconto e nel frattempo cercherò di capire come posso rimodulare i pagamenti” (doc. n. 18, cit.) e ha disposto un bonifico in data 28 maggio 2019, indicando come causale il progetto di parcella del 18 febbraio 2019 (doc. n. 37, cit.).
Il giudice di prime cure ha, quindi, correttamente individuato nel tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti un riconoscimento del debito, da parte di , con riferimento all'attività svolta in esecuzione dell'accordo Controparte_2 del 17 settembre 2018, considerato che nella detta corrispondenza CP_2 ha riconosciuto l'ottima attività svolta dall'avv. in suo favore,
[...] CP_1 ringraziandolo per l'impegno profuso e impegnandosi ad effettuare, nel breve periodo, il pagamento di quanto richiestogli dal professionista.
Ancora con la mail dell'8 luglio 2019 (doc. n. 18, cit.) si è Controparte_2 impegnato a definire una scaletta dei pagamenti, a riprova che il problema dibattuto nella lunga corrispondenza intercorsa tra le parti era rappresentato dai tempi dei pagamenti, ma non dall'an e dal quantum del credito preteso dall'avv.
CP_1
In definitiva, la conclusione anticipata del rapporto professionale non ha riguardato l'attività svolta dall'avv. sino al 18 febbraio 2019 e oggetto CP_1 dell'engagement letter del 17 settembre 2018, ma quella successiva di cui al progetto di parcella del 6 giugno 2019 (doc. n. 17, fascicolo di primo grado di
. CP_1
Con riguardo all'attività svolta in esecuzione del contratto d'opera professionale del 2018 il giudice ha correttamente ravvisato nella corrispondenza intercorsa tra le parti un riconoscimento del debito da parte di . Controparte_2
pagina30 di 41 IV MOTIVO.
Con un quarto e ultimo motivo di gravame l'appellante principale deduce la violazione dell'art. 2697 c.c., censurando la parte della sentenza che ha ritenuto la legittimazione attiva dell'avv. CP_1
Sottopone, quindi, a critica le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione, deducendo quanto segue:
con riferimento all'affermazione del giudice per cui IO aveva nominato difensore di fiducia l'avv. l'appellante principale obietta che il CP_1 contratto di patrocinio è diverso dal mandato difensivo processuale;
con riferimento alla motivazione per cui l'accordo era stato sottoscritto da e dall'avv. l'appellante principale ritiene Controparte_2 Controparte_1 tale circostanza non significativa, in quanto è normale che un soggetto pattuisca in rappresentanza di altri soggetti o enti collettivi con i quali è legato da rapporti professionali;
che la stessa intestazione del documento a “ Parte_10
Studio legale” sembra, al contrario, far presupporre che il contratto fosse stato concluso in nome dello studio professionale;
quanto alla motivazione del giudice secondo cui la corrispondenza relativa ai pagamenti era intercorsa tra le parti del giudizio, l'appellante principale obietta che il fatto non è vero, perché, ad esempio, nel documento n. 18 vi è una missiva proveniente non dall'avv. ma dall'avv. ZZ, che si firma CP_1
SC e ”, facendo con ciò presumere una contitolarità o una CP_1 comunanza di interessi tra i firmatari.
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto la legittimazione attiva
(precisamente, la titolarità attiva del rapporto professionale dedotto in giudizio: cfr. Cass., S.U., 16 febbraio 2016, n. 2951, sulla differenza tra legittimazione attiva e titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio) in capo all'avv.
poiché dalla documentazione prodotta risultava che Controparte_1
l'incarico di assistenza nell'ambito del procedimento penale n. 19617/16
R.G.N.R. era stato conferito dall'odierno appellante principale all'avv. CP_1
che il contratto di cui all'engagement letter del 17 settembre 2018 era
[...]
pagina31 di 41 stato sottoscritto da tale professionista e che la corrispondenza relativa ai pagamenti era intercorsa tra le parti del presente giudizio.
Le censure dell'appellante principale non sono idonee a inficiare la decisione gravata, ove si consideri che le note pro-forma inviate a CP_2 sono state emesse dall'avv. e non sono mai state contestate;
tali
[...] CP_1 note indicano come destinatario dei pagamenti l'avv. e contengono i CP_1 suoi riferimenti bancari;
i pagamenti parziali effettuati da sono stati disposti Pt_1 in favore dell'avv. sul suo conto corrente;
le fatture sono state emesse CP_1 dall'avv. (doc. nn. 36 e 37, fascicolo di primo grado di . CP_1 CP_1
Alla luce degli elementi evidenziati appare pretestuoso negare la titolarità attiva del rapporto professionale e del credito dedotti in giudizio in capo all'avv.
basandosi sul dato formale dell'intestazione (“ Controparte_1 [...]
”) del documento sul quale è stato redatto l'accordo del 17 Parte_11 settembre 2018 e di talune espressioni ivi utilizzate (“Con la presente illustriamo i termini della proposta di assistenza professionale che il nostro Studio sarebbe lieto di offrire”; “i professionisti dello Studio svolgeranno tutte le attività necessarie per assicurare la miglior tutela degli interessi del cliente”; “un rimborso forfettario per le spese generali sostenute dallo studio”; “lo Studio provvederà a rendicontare l'attività professionale svolta”; “con la sottoscrizione del presente accordo lo Studio emetterà una pro-forma a titolo di acconto”).
Il riferimento allo “Studio” nelle citate espressioni utilizzate nel contratto va evidentemente inteso con riguardo all'organizzazione utilizzata dall'avv. per l'espletamento dell'incarico ricevuto, senza per questo escludere CP_1 che unico mandatario fosse l'avv. titolare del conto corrente i cui CP_1 riferimenti bancari sono stati indicati nel contratto.
Si aggiunga che l'avv. non ha stipulato il contratto in nome e per CP_1 conto di uno studio associato e neppure risulta che abbia agito spendendo il nome di uno studio associato.
I solleciti di pagamento inviati, in alcuni casi, dai collaboratori dell'avv.
(quali l'avv. Francesca ZZ) erano sempre riferiti ai progetti di CP_1 parcella emessi dall'avv. nei quali erano indicate le coordinate CP_1 bancarie di quest'ultimo.
pagina32 di 41 In conclusione, l'avv. è l'unico titolare del credito Controparte_1 dedotto in giudizio.
Alla luce delle argomentazioni svolte in precedenza, l'appello principale deve essere integralmente rigettato.
L'APPELLO INCIDENTALE DELL'AVV. CP_1
[...]
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame l'appellato si duole del mancato riconoscimento del credito maturato successivamente al 19 febbraio 2019.
Censura, quindi, la parte della sentenza in cui il giudice ha ritenuto - con riferimento alla nota pro forma dell'avv. del 6 giugno 2019 (avente ad CP_1 oggetto l'attività di consulenza e di assistenza prestata dall'avv. in CP_1 favore di in relazione al procedimento penale n. 19617/16 Controparte_2
R.G.N.R., successivamente alla fissazione dell'udienza preliminare e sino al 6 giugno 2019) – che il rapporto professionale intercorso tra le parti fosse solo genericamente provato e che fosse privo di regolamentazione, stante l'insussistenza di un accordo sottoscritto dalle parti.
L'appellante incidentale contesta che le prestazioni svolte tra il 15 febbraio
2019 e il 5 giugno 2019 fossero provate solo in modo generico e deduce, in contrario, che risultano documentalmente le seguenti prestazioni: l'esame dei documenti sul fallimento di (doc. n. 92); la revisione Parte_4 delle diverse versioni della relazione del dott. (doc. nn. 88, 90, 94, 95, 102); Per_5 le riunioni con la parte assistita e con i consulenti della stessa, avv. LL, dott.
avv. Fiorelli, avv. Craveia, prof. e dott. (doc. nn. 91, 100, Per_5 Per_3 Per_4
103); il supporto nel procedimento monegasco relativo a fatti in parte identici e in parte connessi a quelli oggetto del procedimento penale pendente in Italia (doc. nn. 89 e 93); la corrispondenza con l'assistito e con i diversi consulenti (doc. nn.
62, 83, 96, 18, 97, 105).
Aggiunge che il time sheet prodotto come documento n. 52, non contestato da indica in modo analitico la data, l'attività effettuata, il professionista, il Pt_1 tempo di lavoro e il tempo fatturabile, l'onorario; precisa che sono anche stati formulati capitoli di prova orale a dimostrazione dell'attività svolta, che il giudice pagina33 di 41 avrebbe dovuto ammettere ove avesse ritenuto non sufficiente la prova documentale.
L'appellato deduce, inoltre, che anche con riferimento all'attività svolta tra il 15 febbraio 2019 e il 5 giugno 2019 il rapporto professionale ha avuto una sua origine nell'engagement letter del 17 settembre 2018, in quanto, una volta conclusa la fase delle indagini preliminari – comunicata dall'avv. il 19 CP_1 febbraio 2019 – ha confermato l'incarico con mail del 1 marzo Controparte_2
2019 del seguente tenore: “Intanto la ringrazio anch'io per l'attenzione e ricambio la fiducia che mi ha accordato fin qui e vorrei incontrarLa per fare il punto della situazione ed articolare insieme una strategia non più difensiva ma di attacco prospettando una narrativa nuova ed una rilettura di tuta la mia vicenda
(…) Ho bisogno di Lei, dell'avv. ZZ, del Suo team, dell'avv. LL e dell'avv.
Craveia”.
L'appellante incidentale afferma, quindi, che il rapporto professionale non si
è concluso, ma è proseguito proprio a fronte di esplicita richiesta di CP_2
e che tale prosecuzione è avvenuta sulla base dei medesimi parametri di cui
[...] all'engagement letter del 17 settembre 2018; parametri riportati anche nel preventivo del 6 giugno 2019.
Aggiunge che, dopo aver ricevuto il progetto di parcella del 6 giugno 2019, ove era riassunta l'attività prestata dall'avv. dal 15 febbraio 2019 al 5 CP_1 giugno 2019, ha riconosciuto, con mail del 17 giugno 2019, la Controparte_2 debenza degli importi richiesti dall'avv. CP_1
Sotto altro profilo, l'appellante incidentale deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha quantificato in soli euro 850,00 il compenso dovuto all'avv. per l'attività da questi espletata per quattro mesi (metà febbraio – metà CP_1 giugno 2019), ritenendo integralmente svolta solo la fase di studio.
L'appellante incidentale afferma che, nell'effettuare tale liquidazione, il giudice non ha tenuto conto della particolare complessità della vicenda;
complessità attestata non solo dalla vastità del fascicolo del procedimento penale, ma anche dal fatto che, per l'espletamento del relativo mandato, è stato necessario il coinvolgimento di sei diversi consulenti di oltre allo studio di una Pt_1 procedura straniera strettamente connessa alla vicenda penale italiana.
pagina34 di 41 Ritiene, quindi, che l'importo avrebbe dovuto essere maggiorato del 50%
(quindi, per euro 425,00), con la conseguenza che l'importo da riconoscere, anche tenendo fermi i parametri del D.M. n. 55/2014, sarebbe maggiore di quello liquidato dal giudice di prime cure.
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che le attività svolte dall'avv. dal 12 febbraio 2019 al 9 giugno 2019, oggetto del progetto di CP_1 parcella del 6 giugno 2019, non fossero state regolamentate dalle parti con riferimento ai compensi.
Non può ritenersi, come pretende l'appellante incidentale, che anche tali attività abbiano avuto origine nell'engagement letter del 17 settembre 2018.
Al riguardo occorre considerare che è vero che con la mail del 1 marzo 2019
ha confermato l'incarico all'avv. avendo chiaramente Controparte_2 CP_1 dichiarato: “Intanto la ringrazio anch'io per l'attenzione e ricambio la fiducia che mi ha accordato fin qui e vorrei incontrarLa per fare il punto della situazione ed articolare insieme una strategia non più difensiva ma di attacco prospettando una narrativa nuova ed una rilettura di tutta la mia vicenda (omissis) Ho bisogno di
Lei, dell'avv. ZZ, del Suo team, dell'avv. LL e dell'avv. Craveia” (doc. n.
18, cit.).
Non può, tuttavia, ritenersi che il rapporto professionale sia proseguito sulla base dei medesimi parametri di cui all'engagement letter del 17 settembre 2018, poiché il “nuovo preventivo per la fase in corso relativa alla fase dell'udienza preliminare”, contenente espresso riferimento all'engagement letter del 17 settembre 2018 e inviato dall'avv. a con mail del 6 CP_1 Controparte_2 giugno 2019 (doc. n. 18, fascicolo cit.), non è mai stato sottoscritto dal cliente.
Contrariamente all'assunto dell'appellante incidentale, non è possibile ritenere che la mail del 17 giugno 2019 (doc. n. 18, p. 3, fascicolo di primo grado di , inviata da all'avv. contenga anche il CP_1 Pt_1 CP_1 riconoscimento del debito relativo alle attività di cui al progetto di parcella del 6 giugno 2019, ove si consideri quanto segue:
il tenore di tale mail evidenzia chiaramente come sugli importi esposti nel progetto di parcella del 6 giugno 2019 non vi fosse stato alcun accordo tra le parti,
pagina35 di 41 tanto che dichiarava apertamente l'impossibilità di sostenerli e di Controparte_2 assumere impegni in tal senso;
invero, in detta mail, affermava che: Controparte_2
“Durante la nostra ultima riunione, le avevo manifestato la mia preoccupazione per i costi da sostenere, ancora di più quando ho appreso con stupore e sorpresa che le competenze riferite al Suo incarico non coprivano le attività fino all'udienza preliminare, perché questo io avevo inteso e penso di essere sempre molto attento ad assumere impegni dal momento che vengo da una situazione di grande difficoltà post crisi coi russi che mi impone molta attenzione e grandissima pianificazione.
Oggi, sono enormemente preoccupato a ritrovarmi ancora una forbice di
40/60k per arrivare da qui all'udienza oltre ai costi di altri consulenti, anch'essi molto impegnativi. Purtroppo, è meglio che sia onesto e diretto von Lei fin da subito: a queste condizioni, con mio grandissimo rammarico ed ancor di più con grande preoccupazione, non sono in grado di confermarLe l'incarico.
Sono terribilmente preoccupato per aver commesso un errore di valutazione catastrofico in merito al costo del Suo coinvolgimento nella mia difesa nel processo penale. Errore in cui sono incorso senza leggere minuziosamente il Suo primo incarico e basandomi soprattutto sull'esposizione verbale dello stesso durante le discussioni avute con Lei in merito ai Suoi costi ed alle Sue parcelle
(omissis) Per cui, ribadisco con grande, grandissimo rincrescimento e non senza enorme preoccupazione ed ansia per il futuro, di non poter sostenere i costi da
Lei proposti ed avvalermi così della Sua assistenza nel processo penale in cui sono disgraziatamente ed ingiustamente coinvolto”;
con riferimento all'espressione con la quale, in chiusura della richiamata mail, dichiarava “Sarà mia premura farLe un piano di pagamenti Controparte_2 per il saldo della Sua fattura ed in attesa di un incontro con l'avvocato LL”, non può ritenersi che avesse riconosciuto il debito di cui al nuovo progetto Pt_1 di parcella del 6 giugno 2019;
il riconoscimento del debito era piuttosto riferito alla parcella del 18 febbraio 2019, rispetto alla quale soltanto erano intervenuti pagamenti parziali e per la quale era, quindi, necessario provvedere al pagamento del saldo, tanto più
pagina36 di 41 che con la mail del 22 maggio 2019 l'avv. ZZ aveva sollecitato il saldo proprio di detta parcella.
Escluso, dunque, qualsivoglia riconoscimento del debito con riferimento al nuovo progetto di parcella del 6 giugno 2019, quanto all'attività svolta dall'avv. dal 19 febbraio 2019 al 5 giugno 2019 e dallo stesso documentata (cfr. CP_1 doc. nn. 63, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 102, 103, 105, fascicolo di primo grado di , va confermata la liquidazione del giudice di prime CP_1 cure in applicazione dei parametri del D.M. n. 55/2014.
Non si ritiene di riconoscere l'aumento del 50% per la complessità dell'attività, posto che l'attività di studio svolta dall'avv. era in CP_1 prosecuzione di quella già espletata in base all'engagement letter del 17 settembre
2018 e, pertanto, non implicava l'esame ex novo delle questioni.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di impugnazione l'appellante incidentale si duole degli interessi di mora applicati dal giudice di prime cure sull'importo capitale dei crediti accertati.
Censura, quindi, la parte della sentenza in cui il giudice ha statuito nei seguenti termini: “in parziale accoglimento della domanda subordinata di parte opponente, condanna il sig. al pagamento a favore dell'avv. Controparte_2 della somma di euro 23.746,03, oltre cpa e oneri fiscali e Controparte_1 interessi come da decreto ingiuntivo sull'importo di euro 22.896,03, e interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo sull'importo di euro 850,00”.
L'appellante incidentale deduce la violazione dell'art. 1284 c.c., in quanto l'applicazione del tasso di interesse legale è prevista solo nel caso in cui nulla in senso contrario sia stato convenuto dalle parti per iscritto, mentre nel caso in esame l'art. 3 dell'engagemente letter del 17 settembre 2018 disponeva che “i pagamenti effettuati oltre i 60 giorni dalla data del ricevimento della pro-forma determinano il diritto al risarcimento del danno e l'applicazione degli interessi moratori nella misura dell'8%”.
pagina37 di 41 Chiede, quindi, che sul credito accertato per le prestazioni rese in base all'accordo del 17 settembre 2018 sia riconosciuto il tasso convenzionale degli interessi di mora.
Il motivo non merita accoglimento.
Nella comparsa di risposta e nelle conclusioni precisate nel giudizio di primo grado l'avv. aveva chiesto la liquidazione “degli Controparte_1 interessi di legge”.
Correttamente, il giudice di primo grado ha, quindi, applicato, in conformità al principio della domanda (art. 112 c.p.c.), gli interessi di legge sui crediti in linea capitale accertati.
Il riferimento al tasso convenzionale degli interessi di mora, previsto nell'art. 3 dell'engagement letter del 17 settembre 2018 (doc. n. 2, fascicolo di primo grado di è un'allegazione nuova, non svolta né nel ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo né nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.; con la conseguenza che si tratta di allegazione inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Va, quindi, confermata la pronuncia sugli interessi contenuta nella sentenza gravata.
TERZO MOTIVO.
Con un terzo e ultimo motivo di impugnazione l'appellante incidentale si duole della condanna al pagamento delle spese processuali, deducendo la violazione dell'art. 91 c.p.c.
Afferma che nel corso del giudizio di primo grado è stata provata la sussistenza della pretesa creditoria dell'avv. e l'inadempimento di CP_1
che l'avv. ha dovuto attendere dal 2018 al 2024 per ottenere il Pt_1 CP_1 pagamento del proprio onorario;
che una riduzione della pretesa, peraltro minima, non può configurare una ragione di soccombenza parziale.
Lamenta, quindi, che, nonostante la legittima pretesa dell'avv. il CP_1 giudice abbia compensato per un quinto le spese del giudizio di opposizione e non abbia riconosciuto le spese della fase monitoria.
Il motivo merita accoglimento.
pagina38 di 41 Nel compensare per un quinto le spese del giudizio di opposizione, il giudice di prime cure ha violato l'art. 91 c.p.c., poiché ha posto in tale misura le spese processuali a carico della parte vittoriosa, tale essendo l'avv. a CP_1 favore del quale è stato riconosciuto un credito di complessivi euro 23.746,03 (a fronte del credito di euro 28.906,20 portato dal decreto ingiuntivo opposto).
La compensazione delle spese di lite non può ritenersi giustificata, non sussistendo alcuna soccombenza reciproca, considerato che all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato accertato l'inadempimento di all'obbligo di pagamento del saldo del compenso professionale. Controparte_2
In accoglimento del motivo in esame e in riforma della sentenza gravata,
deve essere condannato a rimborsare all'avv. Controparte_2 CP_1 le spese processuali, liquidate, sulla base dei parametri medi, in euro
[...]
5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ragione del rigetto dell'appello principale e dell'accoglimento del gravame incidentale, , soccombente, deve essere condannato a Controparte_2 rimborsare all'avv. le spese del presente grado (art. 91 Controparte_1
c.p.c.).
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in pagina39 di 41 parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria e dimezzato il compenso per la fase decisionale in ragione del deposito della sola comparsa conclusionale) tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum (pari al valore del decreto ingiuntivo opposto, ricompreso nello scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
L'appello principale proposto da nei confronti di Controparte_2
per la riforma della sentenza n. 7391/2024, pubblicata il 25 Controparte_1 luglio 2024 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 4428/2021 r.g.;
ACCOGLIE
In parte l'appello incidentale proposto da nei Controparte_1 confronti di e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Controparte_2 impugnata,
ND
a rimborsare ad le spese del giudizio Controparte_2 Controparte_1 di primo grado, liquidate in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
ND
a rimborsare ad le spese del presente Controparte_2 Controparte_1 grado, liquidate in euro 5.211,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore pagina40 di 41 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
. Controparte_2
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. NU ET
pagina41 di 41
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Giovanna FERRERO Consigliere
Dott. NU ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2953 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
23 ottobre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), residente in [...]
Carpignano Sesia (NO), via Borghetto, n. 4 ed elettivamente domiciliato in
Milano, via Crocefisso, n. 5, presso lo studio dell'avv. Luigi Fazzo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
(C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Milano, via Baracchini, n. 1, presso lo studio pagina1 di 41 dell'avv. Raffaello Stendardi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in via telematica alla comparsa di risposta
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 7391/2024, pubblicata il 25 luglio 2024 dal Tribunale di
Milano nella causa iscritta al n. 4428/2021 r.g.
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni:
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 7391/24 emessa il 24.07.2024 dal Tribunale di Milano, nell'ambito del giudizio N. R.G. 4428/2021, depositata il 25.7.24, e notificata a mezzo PEC in data 27.09.2024, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE PROCESSUALE a) dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adìto con ricorso per decreto ingiuntivo, essendo competente nella presente vertenza in via esclusiva il Tribunale di Novara ex D.Lgs 206/2005 e/o della diversa norma meglio vista e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 18202/20 – R.G. 32820/20 emesso dal Tribunale di Milano il 22.10.2020, depositato in data 18.11.2020 nei confronti del sig. con Pt_1 conseguente revoca dello stesso;
b) dichiarare comunque la nullità del decreto opposto per le ragioni di cui in atti con le statuizioni del caso;
c) disporre la conseguente restituzione di tutti gli importi ingiustamente corrisposti dal comparente in forza della sentenza 7391/24; NEL MERITO e nella denegata ipotesi di rigetto delle richieste di cui sopra In via principale e previa ogni più opportuna declaratoria del caso:
-- accertare e dichiarare infondato e comunque di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 18202/20 – R.G. 32820/20 emesso dal Tribunale di Milano il 22.10.2020, depositato in data 18.11.2020 nei confronti del sig. per i motivi Pt_1 di cui in atti con conseguente revoca dello stesso;
-- accertare e dichiarare pertanto che nulla è dovuto dall'odierno appellante in favore di controparte per le causali di cui al decreto ingiuntivo;
-- respingere l'eccezione preliminare di nullità della notifica sollevata da controparte nonché l'appello incidentale dispiegato dall'avv. nel CP_1
pagina2 di 41 presente giudizio infondati sotto ogni profilo per le ragioni che verranno meglio esposte in sede di ultime difese;
-- condannare l'appellato alla restituzione degli importi percepiti in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, come specificato nella narrativa dell'atto di citazione in appello, con gli interessi dal pagamento alla restituzione. In subordine e nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di controparte, ridurre al minimo, nella misura che risulterà di giustizia, gli importi eventualmente riconosciuti a controparte per i motivi di cui in atti, condannando l'avv. a restituire al sig. la somma eventualmente eccedente gli CP_1 Pt_1 importi percepiti, con gli interessi dal pagamento alla restituzione. IN VIA ISTRUTTORIA A) Ammettersi occorrendo, e senza inversione degli oneri probatori che non competono, prova per interpello e testi sui capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 del 09.12.2021 e qui di seguito ritrascritti:
1) vero che il sig. vive e risiede dal 1957 ad oggi a Controparte_2 Carpignano Sesia (NO), in via Borghetto n. 4;
2) vero che nel corso del rapporto intercorso con controparte, il dr. Pt_1 ha chiesto più volte il rendiconto delle attività asseritamente svolte dal professionista, senza ottenere mai alcun riscontro;
3) vero che l'avv. ha ricevuto ad oggi in pagamento la somma CP_1 complessiva di € 27.482,39;
4) vero che il dr. dal 2018 ad oggi ha dato incarico agli avv. Jean Pt_1
CH RR, NA NS e AN LL di seguire il procedimento pendente avanti l'Autorità giudiziaria del Principato di Monaco, ed a partire dal maggio 2021 anche all'avv. Ivano Iai;
5) vero che l'avv. Francesca ZZ svolge attività di libero professionista ed è iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano, come da doc. 9 del Fascicolo di I° grado che si rammostra;
6) vero che il doc. 9 del Fascicolo di I° grado che si esibisce, è stato estratto dal sito internet www.pistochiniavvocati.it;
7) vero che l'avv. ha avanzato la pretesa di cui è lite senza aver CP_1 personalmente effettuato alcun colloquio con il P.M. dr. e/o altri Per_1 magistrati, svolto indagini difensive, predisposto atti processuali/memorie, partecipato ad interrogatori innanzi l'autorità giudiziaria. Per interpello: su tutti i capitoli. Per testimoni su tutti i capitoli:
-- sig.ra via Borghetto n. 4, Carpignano Sesia Testimone_1
(NO);
-- sig. , via Borghetto n. 4, Carpignano Sesia (NO); Tes_2
-- arch. via Pian dell'Erba n. 3, Gattico (NO); Testimone_3
- avv. AN LL, via Spartaco n. 2 – Milano.
* Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove come articolate da controparte ammettere il comparente a prova contraria con i testi sopra indicati. In ogni caso con vittoria di spese e di compensi professionali dei due gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva”.
Per Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello
pagina3 di 41 In via preliminare Per le ragioni illustrare nel corso del presente atto, accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di appello promosso dal signor in data 23 Pt_1 ottobre 2024, con conseguenza nullità dell'intera impugnativa ed estinzione del presente giudizio. Nel merito Per le ragioni esposte nel corso del presente atto, rigettare l'appello promosso dal signor e per l'effetto confermare la sentenza n. Controparte_2 7391/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 25 luglio 2024 e notificata in data 27 settembre 2024 nelle parti oggetto di appello principale. In via incidentale Per le ragioni esposte nel presente atto:
- riformare la sentenza n. 7391/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 25 luglio 2024 e notificata il 27 settembre 2024, nella parte in cui ha ridotto l'importo dovuto in favore dell'avv. per l'attività dallo stesso prestata CP_1 in favore del signor nel periodo 18 febbraio 2019 – 6 giugno 2019, da € Pt_1 6.000,00, oltre accessori di legge, al minor importo di € 850,00 oltre accessori di legge e, per l'effetto, accertare e dichiarare dovuto l'importo di € 6.000,00, oltre accessori di legge, portato dalla nota pro-forma del 6 giugno 2019 o, in subordine, il minor importo di € 1.275,00, oltre accessori di legge, condannando il signor al relativo pagamento;
Controparte_2
- riformare la sentenza n. 7391/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 25 luglio 2024 e notificata il 27 settembre 2024, nella parte in cui, nel quantificare gli interessi dovuti sulla somma di euro 23.746,03, oltre CPA e oneri fiscali, ha fatto riferimento alla quantificazione riportata nel testo del decreto ingiuntivo (tasso legale) piuttosto che in quella richiamata nel ricorso per decreto ingiuntivo (interessi di mora) e, per l'effetto, accertare e dichiarare essere dovuti sulla somma di € 23.746,03, oltre cpa e oneri fiscali gli interessi di mora dal dì del dovuto al saldo;
- riformare la sentenza n. 7391/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 25 luglio 2024 e notificata il 27 settembre 2024, nella parte in cui ha disposto la soccombenza parziale dell'avv. nella misura di 1/5, altresì revocando CP_1 le spese di lite liquidate in favore dello stesso dal d.i. n. 18202/2020 e, per l'effetto, accertare e dichiarare condannare il signor al Controparte_2 pagamento in favore dell'avv. delle spese di lite liquidate in sentenza CP_1 per intero - € 5.077,00 oltre accessori di legge - dedotto quanto già versato. In via istruttoria A) essere autorizzati al deposito apposita pen drive (doc. 33), contenente la versione integrale di tutti gli atti e i documenti del procedimento ex art. 415 bis c.p.p. B) l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che” ed espunti da eventuali valutazioni e formule negative: 1) la disamina, lo studio e, più in generale, tutte le attività rese a favore del signor oggetto delle engagement letter del 17 settembre 2018 e del 6 giugno Pt_1
2019, come meglio descritte anche nei timesheet del 18 febbraio 2019 (doc. 51 che mi si mostra) e del 6 giugno 2019 (doc. 52 che mi si mostra) sono stati svolti dall'avv. e dai suoi collaboratori, avv. Francesca ZZ e Controparte_1 Co dott.ssa Brigitta Gibellini, rispettivamente individuati in detti file con le sigle , Co Co e;
2) il tempo complessivamente dedicato dall'avv. dall'avv. CP_1 ZZ e dalla dott.ssa Brigitta Gibellini per lo svolgimento dell'incarico pagina4 di 41 difensivo in favore del signor da luglio 2018 a giugno 2019, è di 167/h e 55 Pt_1 min., come dettagliatamente indicato nei due timesheet con quantificazione oraria che si mostrano al teste (docc. 51 e 52); 3) le attività segnate nei timesheet del 18 febbraio 2019 (doc. 51 che mi si mostra) e del 6 giugno 2019 (doc. 52 che mi si mostra) e le relative ore indicate, sono state effettivamente svolte/lavorare rispettivamente dall'avv. CP_1 (si fa riferimento alle attività individuate nei documenti con la lettera
[...] AP), dall'avv. Francesca ZZ (si fa riferimento alle attività individuate nei documenti con la lettera FL) e dalla dottoressa Brigitta Gibellini (si fa riferimento alle attività individuate nei documenti con la lettera BG);
4) l'avv. (anche per il tramite della propria assistente, Giulia CP_1 Traghin) l'avv. ZZ, la dott.ssa Brigitta Gibellini e ogni collaboratore dello studio hanno accesso al gestionale di studio (Clients di Giufferè CP_1 Francis Lefebvre) e indicano quotidianamente il tempo di ogni attività professionale resa a favore dei Clienti dell'avv. e tanto è avvenuto CP_1 anche in relazione alle attività rese a favore del signor come risulta dai due Pt_1 timesheet che mi vengono mostrati al teste (docc. 51 e 52);
5) in data 25 luglio 2018, l'avv. LL ha trasmesso all'avv. atti CP_1 e documenti (e cioè relazione in merito alle azioni di recupero crediti svolte da Parte
atti relativi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da un debitore della società; interrogatorio reso dal signor dinanzi alla Procura Pt_1 di Milano, audizione del signor dinanzi alla Polizia di Montecarlo e relativa Pt_1 denuncia) relativi a diversi procedimenti che vedevano coinvolto il signor Pt_1 come da mail che si mostra al teste (doc. 56); 6) con riferimento allo studio e alla disamina di tale documentazione, l'avv. ha impegnato 2/h e 30 min. e l'avv. Francesca ZZ ha impegnato CP_1 3/h e 30 min., come confermato dal timesheet che si mostra al teste (doc. 51); 7) gli avvocati e ZZ, tra il 27 luglio 2018 e il 31 luglio 2018, CP_1 hanno predisposto e condiviso tra loro file di sintesi dei documenti trasmessi dall'avv. LL il 25 luglio 2018 per un numero complessivo di 9 pagine in relazione ai seguenti procedimenti: 1) - CP_6 Parte_3 (causa R.G. 62717/2015 – Tribunale di Milano); 2) / Parte_4
(causa R.G. 37359/16 – Tribunale di Milano); 3) Controparte_7 Parte_4
/ (decreto n. 16219/16 – R.G. 29121/16 – Tribunale di
[...] CP_8
Milano); 4) (decreto n. 16219/16 – R.G. CP_6 Parte_3 CP_8 29121/16 – Tribunale di Milano); 5) comparsa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
6) interrogatorio del signor IO Parte_5 415 bis al 14.12.2016, audizione polizia Montecarlo, denuncia querela;
8) la disamina e la discussione e valutazione dei documenti trasmessi con la mail del 25 luglio 2018 (doc. 56) è stata oggetto dell'incontro del 31 luglio 2018 tra l'avv. LL, il signor l'avv. ZZ e l'avv. tenutosi presso Pt_1 CP_1 lo studio di quest'ultimo e che tale incontro è durato complessivamente 1/h e 30 min., come confermato dal timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
9) nel corso dell'incontro del 28 agosto 2018 tra l'avv. LL, il signor e l'avv. tenutosi presso lo studio di quest'ultimo, della durata di Pt_1 CP_1 1/h e 30 min., come confermato dal timesheet che si mostra al teste (doc. 51), il signor ha sottoscritto la nomina in favore dell'avv. (doc. 12); Pt_1 CP_1 10) in data 6 settembre 2018 è stata redatta dalla dott.ssa Parte_6 ed istanza di interrogatorio formale e tali attività hanno
[...] richiesto complessivamente 2/h, come confermato dal timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
pagina5 di 41 11) in data 6 e 7 settembre 2018 la dott.ssa Brigitta Gibellini ha effettuato n. 2 accessi in cancelleria per depositare la nomina difensiva e l'istanza di interrogatorio formale, impiegando complessivamente 1/h e 30 min., come confermato dal timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
12) in data 7 settembre 2018 l'avv. ZZ ha trasmesso al signor Pt_7 di conferma del deposito presso il Tribunale di Milano dell'atto di nomina
[...] dell'avv. (doc. 53) e che per la redazione di tale mail e per l'esame CP_1 della connessa corrispondenza ha impiegato 15 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
13) in data 7 settembre 2018 l'avv. ha esaminato per 30 minuti CP_1 alcuni dati sui flussi economici, come confermato dal timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
14) in data 13 settembre 2018 il trainee dell'avv. dott.ssa CP_1 Brigitta Gibellini, ha ritirato presso il Tribunale di Milano copie dei documenti relativi al procedimento penale RG 19617/2016, Tribunale di Milano, impiegando 1/h e 10 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
15) in data 14 settembre 2018 l'avv. ZZ ha revisionato la engagement letter redatta dalla dott.ssa Brigitta Gibellini, impiegando 30 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
16) tra il 14 settembre 2018 e il 26 settembre 2018 l'avv. e l'avv. CP_1 ZZ hanno intrattenuto una corrispondenza via mail con il dott. (PM Per_1 nel procedimento Tribunale di Milano RG 19617/2016) in merito all'interrogatorio ex art. 415 bis c.p.c. del signor come da documento che si Pt_1 mostra al teste (doc. 76) e che per lo svolgimento di tale attività l'avv. ZZ ha impiegato 15 min. mentre l'avv. 1/h, come indicato nel timesheet che si CP_1 mostra al teste (doc. 51);
17) in data 14 settembre 2018, l'avv. ZZ ha trasmesso al signor la Pt_1 mail confermativa del ritiro degli atti d'indagine presso il Tribunale di Milano (doc. 53) e che per la redazione di tale mail ha impiegato 10 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
18) il 17 settembre 2018 il trainee dell'avv. dott.ssa Brigitta CP_1 Gibellini, ha effettuato un primo sommario esame degli 8 faldoni ritirati presso il Tribunale di Milano in data 13 settembre 2018 (docc. 21 – 29), impiegando 3/h e 10 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
19) in data 18 settembre 2018 l'avv. ha redatto e trasmesso al CP_1 signor la mail con allegato la engagement letter, impiegando 15 min., come Pt_1 indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
20) in data 19 settembre 2018 l'avv. ZZ si è recata presso il Tribunale di Milano per un confronto con il PM, dott. , per discutere in merito al Per_1 ritiro del CD mancante e che per lo svolgimento di tale attività ha impiegato 1/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
21) in data 19 settembre 2018 l'avv. ZZ ha riesaminato alcuni dati contabili riferibili al cliente impiegando 15 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
22) il 19 settembre 2018 l'avv. ha esaminato la mail di pari data CP_1 del signor impiegando 5 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra Pt_1 al teste (doc. 51);
23) in data 20 settembre 2018 il trainee dell'avv. dott.ssa CP_1 Brigitta Gibellini, ha ritirato presso il Tribunale di Milano l'ultimo CD contenente copia dei documenti relativi al procedimento penale RG 19617/2016,
pagina6 di 41 Tribunale di Milano (doc. 30), impiegando 1/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
24) in data 19 settembre 2018 l'avv. ZZ ed il signor hanno avuto Pt_1 un confronto telefonico in merito al procedimento penale RG 19617/2016 Tribunale di Milano, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
25) il 20 ed il 21 settembre 2018 l'avv. e l'avv. LL hanno CP_1 avuto un confronto telefonico in merito alle prime risultanze sull'istruttoria dei documenti ritirati dal Tribunale di Milano, relativi al fascicolo RG 19617/2016, della durata complessiva di 25 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
26) il 22 settembre 2018 l'avv. ha esaminato la mail dell'avv. CP_1 LL del 20 settembre 2018 (doc. 70) per la fissazione della successiva riunione, impiegando 5 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
27) il 24 settembre 2018 l'avv. ha esaminato e riscontrato la mail CP_1 del signor relativa all'incontro fissato tra gli stessi per il 25 settembre 2018, Pt_1 impiegando 10 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
28) in data 25 settembre 2018 si è tenuta presso lo studio dell'avv. una riunione tra l'avv. l'avv. ZZ, l'avv. LL ed il CP_1 CP_1 signor della durata di 3/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste Pt_1 (doc. 51);
29) in data 28 settembre 2018 si è tenuta presso lo studio dell'avv. una riunione tra l'avv. l'avv. ZZ, l'avv. LL ed il CP_1 CP_1 signor della durata di 1/h e 30 min., come indicato nel timesheet che si Pt_1 mostra al teste (doc. 51);
30) ad esito dell'incontro del 28 settembre 2018 l'avv. ZZ ha redatto e trasmesso al signor recap della riunione di pari data, impiegando 15 minuti Pt_1 per la redazione e trasmissione, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
31) dal 15 ottobre 2018 al 23 ottobre 2018, l'avv. e l'avv. ZZ CP_1 si sono dedicati allo studio dei documenti relativi al procedimento penale RG 19617/2016 ritirati presso il Tribunale di Milano ai dì 13.9.18 – 20.19.18, ivi compresa la relazione del curatore del (docc. 21 – Parte_8 30), impiegando rispettivamente per 11/h e 30 min., e 15/h e 30 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51); 32) ad esito dell'esame degli 8 faldoni relativi al procedimento penale RG 19617/2016 gli avvocati e ZZ hanno redatto un file di sintesi CP_1 dettagliato di 29 pagine;
33) ai dì 15 e 17 ottobre 2018 l'avv. ZZ intratteneva una corrispondenza via mail con il signor (doc. 66) impiegando complessivi 15 Pt_1 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
34) in vista della riunione del 23 ottobre 2018, l'avv. ZZ ha esaminato la relazione del perito di controparte, dott.ssa impiegando 1/h, come Persona_2 indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
35) in vista dell'incontro del 23 ottobre 2018 l'avv. ha redatto un CP_1 file di due pagine, prime considerazioni post esame atti 415 bis ed in particolare sulla audizione del signor nel processo, sugli elementi negativi, sul delta Pt_1 costi contestato e sulle questioni oggetto d'interrogatorio, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
pagina7 di 41 36) in data 23 ottobre 2018 si è tenuta una riunione tra il signor Pt_1 l'avv. LL, l'avv. ZZ e l'avv. presso lo studio di quest'ultimo CP_1 della durata di 3/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
37) ad esito della riunione del 23 ottobre 2018 l'avv. ZZ e l'avv. hanno avuto un confronto interno della durata di 1/h, come indicato CP_1 nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51), decidendo di: i) acquisire dall'avv. LL il provvedimento del 22.10.2018 Tribunale Fallimentare sull'esclusione del credito vantato dai russi;
ii) acquisire dall'avv. LL il “memorione” depositato in uno dei contenziosi civili con la ricostruzione storica della relazione con i russi;
iii) acquisire dall'avv. LL una relazione sintetica sullo stato dei procedimenti per il recupero dei crediti;
iv) acquisire i documenti sulla rateizzazione di pagamento delle imposte oggetto di contestazione;
v) coinvolgere il prof. vi) fissare un incontro con gli avv.ti Fiorelli e Craveia;
Per_3
38) in data 23 ottobre 2018 l'avv. ha avuto un contatto telefonico CP_1 con il prof. per circa 30 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra Per_3 al teste (doc. 51), per coinvolgerlo nella controversia che interessava il signor
Pt_1
39) in data 23 ottobre 2018 l'avv. ZZ ha preparato la documentazione da trasmettere al prof. ai fini di una prima valutazione della questione e Per_3 per lo svolgimento di tale attività ha impiegato 1/h e 30 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
40) in data 25 ottobre 2018, dando seguito all'incontro del 23 ottobre 2018, si è tenuto presso lo studio dell'avv. una riunione tra l'avv. CP_1 CP_1 l'avv. ZZ, il signor IO, il prof. l'avv. Craveia, l'avv. LL e l'avv. Per_3
Fiorelli della durata di 3/h e 30 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
41) il 26 ottobre 2018 l'avv. ha redatto un recap della riunione CP_1 del 25 ottobre 2018, provvedendo quindi a trasmetterlo via e-mail al prof. Per_3 (doc.71), impiegando 15 minuti come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
42) in data 31 ottobre 2018 l'avv. e l'avv. ZZ hanno CP_1 effettuato una riunione tra loro, della durata di 30 minuti, per discutere dei procedimenti che interessavano il signor come indicato nel timesheet che si Pt_1 mostra al teste (doc. 51);
43) il 2 novembre 2018 l'avv. ed il consulente fiscale del signor CP_1
dott. hanno intrattenuto una corrispondenza via mail avente Pt_1 Testimone_4 ad oggetto la documentazione contabile relativa alle società Haines e TS asset management e una memoria di complessive n. 13 pagine sugli aspetti fiscali delle attività di queste due società, come da documento che si mostra al teste (doc. 59);
44) la corrispondenza del 2 novembre 2018 ha comportato all'avv. un impiego di 30minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al CP_1 teste (doc. 51);
45) l'avv. si è occupato dello studio dei documenti allegati alla CP_1 mail del 2 novembre 2018 in pari data per 4/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
46) in data 5 novembre 2018 l'avv. ZZ si è occupata dello studio della memoria sugli aspetti fiscali relativi alle attività delle società Haines e TS asset management e dei documenti contabili delle stesse società trasmessi dal consulente fiscale, dottor del signor con mail 2 novembre 2018, Tes_4 Pt_1 per complessive 2/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
pagina8 di 41 47) l'incarto documentale trasmesso dal fiscalista, dottor con mail Tes_4 del 2 novembre 2018 conteneva i bilanci, la contabilità e gli estratti conto della Haines e della TS asset management per una totalità di quasi 500 pagine;
48) la decisione sulla producibilità nei vari procedimenti che coinvolgevano il signor dei bilanci, della contabilità e degli estratti conto della Haines e Pt_1 della TS asset management, è stata particolarmente delicata dato il carattere sensibili dei documenti, come evidenziato dallo stesso fiscalista nella mail del 2 novembre 2018 (doc. 59);
49) in data 5 novembre si è tenuta presso lo studio dell'avv. una CP_1 riunione tra l'avv. l'avv. ZZ, il signor e l'avv. LL avente CP_1 Pt_1 ad oggetto l'interrogatorio del signor nel procedimento Tribunale di Milano Pt_1 RG 19617/2016 fissato dal PM, dott. , per il 6 novembre 2018, della Per_1 durata di 2/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
50) ad esito della riunione del 5 novembre 2018 è stato deciso di rinunciare all'istanza di interrogatorio nell'ambito del procedimento penale RG 19617/2016, Tribunale di Milano;
51) in data 6 novembre 2018, l'avv. ZZ ha redatto la rinuncia all'interrogatorio del signor nel procedimento penale RG 19617/2016, Pt_1 Tribunale di Milano, per un tempo di 30 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
52) in data 6 novembre 2018 l'avv. ZZ ha depositato presso il Tribunale di Milano la rinuncia all'interrogatorio del sig. nell'ambito del Pt_1 procedimento penale RG 19617/2016, e tale attività comportava un tempo di 1/h e 30 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
53) in data 6 novembre 2018 l'avv. ZZ ha completato lo studio della relazione trasmessa dal consulente fiscalista del signor dedicando 2/h, Pt_1 come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
54) in data 6 novembre 2018 l'avv. ZZ ha predisposto la mail per l'avv. Fiorelli (doc. 63) impiegando 1/h e 30 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
55) tra il 6 ed il 10 novembre 2018 l'avv. ZZ e l'avv. si sono CP_1 confrontati con il signor in merito alla documentazione redatta dall'avv. Pt_1 Fiorelli, come da mail che si mostrano al teste (docc. 59 e 63) e tale attività ha occupato ai professionisti 10 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
56) il 14 novembre 2018 l'avv. e l'avv. LL hanno avuto un CP_1 confronto telefonico in merito agli ultimi sviluppi emersi dallo studio della documentazione contabile trasmessa dal fiscalista del signor e per tale Pt_1 attività l'avv. ha impiegato 15 minuti, come indicato nel timesheet che CP_1 si mostra al teste (doc. 51);
57) il 16 novembre 2018 l'avv. e l'avv. LL hanno avuto dei CP_1 confronti telefonici in vista della deposizione del signor nel procedimento Pt_1 monegasco della durata complessiva di 30 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
58) in data 18 novembre l'avv. ha impiegato 5 minuti per CP_1 riscontrare la comunicazione (doc. 73) del signor sulla fissazione del Pt_1 successivo incontro, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
59) in data 20 novembre 2018, presso lo studio dell'avv. si è CP_1 tenuta una riunione tra l'avv. l'avv. ZZ, il signor l'avv. CP_1 Pt_1
LL e l'avv. Fiorelli in cui si è discusso della producibilità nel procedimento penale Tribunale di Milano, RG 19617/2016, della documentazione delle società
pagina9 di 41 estere Haines e TS asset management e a tale riunione l'avv. è stato CP_1 presente per tutta la durata (3/h) mentre l'avv. ZZ per 1/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
60) ad esito della riunione del 20 novembre 2018, l'avv. l'avv. CP_1 ZZ, il signor l'avv. LL e l'avv. Fiorelli hanno convenuto Pt_1 sull'opportunità di non produrre la documentazione delle società estere Haines e TS asset management;
61) in data 23 novembre 2018 vi è stato un confronto telefonico tra l'avv. e l'avv. LL in merito all'interrogatorio del signor nel CP_1 Pt_1 procedimento monegasco, della durata di 20 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
62) in data 3 dicembre 2018, presso lo studio dell'avv. si è tenuta CP_1 una riunione tra l'avv. l'avv. ZZ, il signor e l'avv. LL CP_1 Pt_1 della durata di 1/h e 45 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
63) ai dì 13 e 17 dicembre 2018 l'avv. ZZ si è occupata dello studio della documentazione relativa alle controversie che coinvolgevano il signor Pt_1 in particolare di quelle attinenti alle società estere, in vista dell'incontro già fissato con un nuovo fiscalista, dott. , e che questa attività le ha Per_4 comportato un impiego di 2/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
64) in data 18 dicembre 2018 si è tenuta presso lo studio dell'avv. una riunione tra l'avv. , l'avv. ZZ, l'avv. LL ed il CP_1 CP_1 dott. e, a tale riunione, l'avv. ZZ ha partecipato per tutta la durata Per_4
(1/h e 45 min.) mentre l'avv. ha partecipato per 1/h e 30 min., come CP_1 indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
65) il 19 dicembre 2018 l'avv. ZZ ha revisionato gli 8 faldoni di cui al procedimento Tribunale di Milano, RG 19617/2016, aggiornando il documento di sintesi redatto tra il 15 ottobre ed il 23 ottobre 2018 di 29 pagine, impiegando 7/h e 30 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
66) in data 22 dicembre 2018 l'avv. ha esaminato e riscontrato la CP_1 mail di pari data dell'avv. LL sulla documentazione del procedimento monegasco (doc. 78), dedicando 10 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
67) in data 28 dicembre 2018 l'avv. ZZ ha esaminato la relazione del consulente del signor (dott. trasmessa con mail del 19 dicembre Pt_1 Per_5 2018 ed i documenti relativi al procedimento monegasco trasmessi con mail del 22 dicembre 2018 (docc. 60 e 78), dedicandovi un'ora, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
68) ai dì 19 - 27 - 28 dicembre 2018 e 11 - 22 gennaio 2019 l'avv. ZZ ha intrattenuto una corrispondenza via mail con il dott. , trasmettendogli Per_4 la documentazione necessaria per svolgere l'incarico di consulente fiscale e confermando l'incontro del 18 gennaio 2019 (doc. 61) impiegando 3/h e 45 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
69) in data 28 dicembre l'avv. ha esaminato la mail del dott. CP_1
di pari data dedicandovi 5 minuti, come indicato nel timesheet che si Per_4 mostra al teste (doc. 51); 70) in data 10 gennaio 2019 la trainee dell'avv. dott.ssa Brigitta CP_1
Gibellini, si è recata presso il Tribunale di Milano per avere notizie sullo stato pagina10 di 41 del procedimento penale RG 19617/2016 in vista della fissazione dell'udienza preliminare, impiegando 30 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51); 71) in data 12 gennaio 2019 l'avv. ha riscontrato la mail di pari CP_1 data dell'avv. LL con cui gli era stata trasmessa documentazione relativa al procedimento di Montecarlo ed era stato fissato il successivo incontro (doc. 64), dedicandovi 10 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51); 72) in data 17 gennaio 2019 l'avv. ha esaminato e riscontrato la CP_1 mail di pari data dell'avv. LL avente ad oggetto la relazione del consulente dedicandovi 10 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste Per_5 (doc. 51);
73) in data 18 gennaio 2019 l'avv. ZZ ha incontrato il dott. ed Per_4 il di lui collaboratore, presso lo studio dell'avv. per discutere delle CP_1 prime risultanze dello studio dei documenti da parte del dott. ; Per_4
74) l'incontro del 18 gennaio 2019 tra l'avv. ZZ, il dott. ed il Per_4 collaboratore dello stesso ha avuto una durata di 1/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
75) con mail del 20 gennaio 2019, l'avv. ha riscontrato la mail CP_1 dell'avv. LL del 19 gennaio 2019, avente ad oggetto il successivo incontro necessario per discutere della relazione del consulente impiegando 15 Per_5 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
76) conmail del 30 gennaio 2019 l'avv. ZZ ha sintetizzato le ultime (in ordine temporale) vicende relative ai procedimenti che vedevano coinvolto il signor sia in Italia che nel Principato di Monaco, in vista della riunione Pt_1 che si sarebbe dovuta tenere il 31 gennaio 2019, poi spostata al 6 febbraio 2019 (doc. 68), dedicando 30 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
77) in vista della riunione del 6 febbraio 2019, ai dì 30 gennaio 2019, 4 e 5 febbraio 2019, l'avv. ZZ ha studiato l'incarto dei documenti relativi al procedimento monegasco, in lingua francese, trasmessi dall'avv. LL (docc. 39
- 45), dedicandovi 6/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
78) in vista della riunione del 6 febbraio 2019, in data 4 febbraio 2019, l'avv. ZZ ha studiato la relazione dei consulenti e e ne ha Per_5 Persona_2 redatto un file riassuntivo di 4 pagine, evidenziando i punti di divergenza tra i due scritti dedicandovi 5/h e 30 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
79) in vista della riunione del 6 febbraio 2019, il 5 febbraio 2019 l'avv. si è occupato dello studio delle relazioni dei consulenti e CP_1 Per_5
dedicandovi 3/h e 30 min., come indicato nel timesheet che si mostra Persona_2 al teste (doc. 51);
80) in data 6 febbraio 2019, si è tenuto presso lo studio dell'avv. CP_1 una riunione tra l'avv. l'avv. ZZ, l'avv. LL ed il signor in CP_1 Pt_1 relazione alle consulenze redatte dal dott. in replica alle relazioni del Per_5 consulente di controparte (dott.ssa ed allo stato del procedimento Persona_2 monegasco che vedeva il signor coinvolto, della durata di 2 ore, come Pt_1 indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
81) in data 6 febbraio 2019 l'avv. ZZ si è occupata della disamina del verbale di interrogatorio in lingua francese del signor nel procedimento Pt_1 monegasco, per 2/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
pagina11 di 41 82) in data 11 febbraio 2019 vi è stato un confronto telefonico tra l'avv.
il signor e l'avv. LL della durata di 15 minuti, come indicato CP_1 Pt_1 nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
83) in data 13 febbraio 2019 vi è stato un confronto telefonico tra l'avv. e l'avv. LL della durata di 10 minuti, come indicato nel timesheet CP_1 che si mostra al teste (doc. 51);
84) ai dì 14 e 15 febbraio 2019, l'avv. ZZ ha riesaminato gli atti relativi ad una precedente controversia in cui il signor era assistito Pt_1 dall'avv. e li ha trasmessi il 15 febbraio 2019 all'avv. LL (doc. 62), CP_1 dedicando a tale attività 1/h e 45 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
85) il 15 febbraio 2019 l'avv. ZZ ha esaminato la nuova versione della consulenza tecnica del dott. fornendo il parere trasmesso all'avv. LL Per_5 con mail del 15 febbraio 2019 (doc. 62), dedicandovi 2/h e 30 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 51);
86) in data 18 febbraio 2019, l'avv. ZZ ha concordato tramite mail (doc. 91 A e B) con l'avv. LL la data della successiva riunione, dedicando a tale attività 10 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
87) in data 19 febbraio 2019, l'avv. e il prof. con una CP_1 Per_3 telefonata della durata di 10 minuti, hanno definito la data della successiva riunione concordando per il 20 febbraio 2019, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
88) in vista della riunione con il prof. del 20 febbraio 2019, l'avv. Per_3
ZZ ha riesaminato i documenti della vicenda che vedeva coinvolto il signor sia in Italia che nel Principato di Monaco, inserendoli in una pen drive da Pt_1 consegnare in riunione al prof. e dedicandovi 1/h e 30 minuti, come Per_3 indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
89) in data 20 febbraio 2019, presso lo studio dell'avv. si è CP_1 tenuta una riunione tra l'avv. l'avv. ZZ ed il prof. della CP_1 Per_3 durata di 1/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
90) in data 21 febbraio 2019, presso lo studio dell'avv. si è CP_1 tenuta una riunione tra l'avv. l'avv. ZZ, il dott. e l'avv. CP_1 Per_5 LL avente ad oggetto la revisione dell'ultima versione della relazione del dott. (NI ter), come concordato con mail del 18 febbraio (doc. 62), della Per_5 durata di 1/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
91) in data 26 febbraio 2019 è stata oggetto di esame da parte dell'avv. ZZ per 30 minuti la nuova versione della relazione del dott. (NI Per_5 quater), come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
92) con mail del 26 febbraio 2019m l'avv. ha dato al dott. CP_1 Per_5 il proprio benestare in merito alla relazione “NI quater” impiegando 10 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
93) con mail del 1° marzo 2019 l'avv. ha riscontrato la mail di CP_1 pari data del signor (doc. 18), dedicandovi 10 minuti, come indicato nel Pt_1 timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
94) in data 6 marzo 2019 l'avv. ZZ ha esaminato, per 10 minuti, la replica del dott. alla relazione del consulente tecnico di controparte Per_5 (Chiaruttini quinquies), come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
pagina12 di 41 95) con mail del 6 marzo 2019 l'avv. ha accettato le ultime CP_1 integrazioni proposte dal dott. NI alla propria relazione, dedicandovi 15 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
96) l'8 marzo 2019 l'avv. ZZ ha riscontrato la richiesta di ulteriori documenti da parte del prof. dedicandovi 10 minuti, come indicato nel Per_3 timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
97) in data 13 marzo 2019 l'avv. ed il prof. si sono CP_1 Per_3 confrontati telefonicamente, per 15 minuti, in merito alle successive attività da compiere per la difesa del signor e si sono aggiornati sulle rispettive attività Pt_1 in corso, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
98) in data 14 marzo 2019 l'avv. ha ricevuto dal Tribunale di CP_1 Milano l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare con riferimento alla controversia RG 19617/2016, che ha esaminato e, in pari data, trasmesso a mezzo mail al signor dedicandovi 30 minuti, (doc. 18) come indicato nel timesheet Pt_1 che si mostra al teste (doc. 52);
99) in data 14 marzo 2019, l'avv. ha inviato al signor il CP_1 Pt_1 preventivo del prof. evidenziando l'importanza dell'incarico dello stesso Per_3 (doc. 83), dedicandovi 15 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
100) in data 15 marzo 2019, l'avv. ZZ ha raccolto e trasmesso al prof. la documentazione integrativa relativa agli atti di indagine 415 bis c.p.p., Per_3 dedicandovi 1/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
101) in data 22 marzo 2019, l'avv. ha esaminato, per 5 minuti, CP_1 lamail di pari data trasmessa dal signor al prof. come indicato nel Pt_1 Per_3 timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
102) in data 26 marzo 2019, l'avv. ha esaminato, per 5 minuti, la CP_1 mail del signor sulla relazione NI, come indicato nel timesheet che si Pt_1 mostra al teste (doc. 52);
103) in data 27 marzo 2019, l'avv. ZZ ha esaminato per 1/h gli ulteriori documenti relativi alle società estere inviati dall'avv. LL che sarebbero poi stati depositati nel procedimento monegasco, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
104) con mail trasmessa all'avv. LL il 27 marzo 2019, l'avv. ZZ ha trattato della producibilità della documentazione contabile delle società estere nel procedimento monegasco (doc. 93 e 97), dedicando alla redazione della mail 5 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
105) in data 27 marzo 2019, l'avv. ha esaminato la mail dell'avv. CP_1 Pa LL con allegata relazione intermedia del curatore del fallimento di dedicando 5 minuti allo studio della mail e 15 minuti allo studio della relazione, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
106) in data 28 marzo 2019 l'avv. e l'avv. LL si sono CP_1 confrontati telefonicamente per 15 minuti sugli ultimi sviluppi di indagine come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
107) il 15 aprile 2019 (doc. 18) l'avv. ZZ ha dedicato 10 minuti allo scambio di corrispondenza con il prof. sulla fissazione della successiva Per_3 riunione, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
108) in data 8 maggio 2019 l'avv. ZZ ha avuto due confronti telefonici, per complessivi 20 minuti, con la collaboratrice del prof. dott.ssa Per_3 [...]
, in merito agli ultimi documenti trasmessi, come indicato nel timesheet che Per_6 si mostra al teste (doc. 52);
pagina13 di 41 109) in data 8 maggio 2019 l'avv. ZZ e l'avv. LL hanno discusso telefonicamente per 5 minuti della data della successiva riunione, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
110) in data 8 maggio 2019 l'avv. ha dedicato 15 minuti alla CP_1 corrispondenza con l'avv. LL sulla data della successiva riunione (docc. 100 e 103), come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
111) in data 9 maggio 2019 l'avv. ZZ ha esaminato e riscontrato la mail del prof. avente (docc. 100 e 103) ad oggetto il rinvio della riunione Per_3 già pianificata, dedicandovi 10 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
112) in data 10 maggio 2019 l'avv. ZZ ha definito con il prof. Per_3 via mail (doc. 103), e con l'avv. LL, via telefono, la data della successiva riunione dedicando a tale attività 15 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
113) con mail del 10 maggio 2019, trasmessa all'avv. LL e al prof.
l'avv. ha fissato, in modo definitivo, per il 30 maggio 2019 la Per_3 CP_1 data della successiva riunione, dedicando a tale attività 10 minuti, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
114) al 21 maggio 2019 il progetto di parcella dell'avv. del 18 CP_1 febbraio 2019 era ancora insoluta;
115) il 21/22 maggio 2019 (doc 18), l'avv. ZZ ha redatto e trasmesso mail al dottor invito al pagamento del progetto di parcella dell'avv. Pt_1 del 18 febbraio 2019, dedicando a tale attività 35 minuti, come CP_1 indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52);
116) in data 30 maggio 2019 l'avv. ZZ, il prof. la dott.ssa Per_3
e l'avv. hanno effettuato una riunione, presso lo studio di Per_6 CP_1 quest'ultimo, della durata di 30 minuti, in cui hanno discusso della bozza di relazione contabile predisposta dal prof. in favore del signor come Per_3 Pt_1 indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52); 117) in data 30 maggio 2019 presso lo studio dell'avv. si è tenuta CP_1 una riunione tra quest'ultimo, il signor l'avv. LL, l'avv. ZZ, il prof. Pt_1
la dott.ssa avente ad oggetto la bozza di relazione contabile Per_3 Per_6 predisposta dal prof. in favore del signor (e in quella sede, Per_3 Pt_1 consegnata in bozza a quest'ultimo), della durata di 2/h, come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52); 118) ai dì 30 maggio 2019, 31 maggio 2019 e 5 giugno 2019 l'avv. ZZ ha redatto la lettera di incarico per l'assistenza nella fase dell'udienza preliminare prestata dall'avv. in favore del signor dedicando a CP_1 Pt_1 tale attività 1/h e 15 min., come indicato nel timesheet che si mostra al teste (doc. 52); 119) il 6 giugno 2019 l'avv. ha trasmesso al signor la CP_1 Pt_1 lettera di conferimento d'incarico per l'assistenza nella fase dell'udienza preliminare (doc. 18). Si indicano quali testi:
- avv. Francesca ZZ, c/o Studio Pistochini – Corso di Porta Vittoria 10, 20122, Milano, su tutti i capitoli di prova;
- dott. c/o Studio Maisto e Associati – Piazza Filippo Meda Testimone_5 5, 20121, Milano sui capitoli di prova 63-64-68-69-73-74;
- prof. c/o Studio prof. Andrea Perini – Via Cernaia 28 – Testimone_6
10122, Torino sui capitoli di prova 38-39-40-41-87-88-89-96-97-99-100-101- 107-108-111-112-113-116-117;
pagina14 di 41 - dott.ssa c/o Studio prof. Andrea Perini – Via Cernaia 28 – Persona_6 10122, Torino sui capitoli di prova 38-39-40-41-87-88-89-96-97-99-100-101- 107-108-111-112-113-116-117;
- dott.ssa Giulia Traghin, assistente personale dell'avv. su tutti i CP_1 capitoli di prova;
- avv. AN LL, c/o Studio LL – Nicolini - Via Spartaco 2, 20135, Milano sui capitoli di prova 5-7-8-9-25-26-28-29-36-37-40-49-56-57-59-60-61- 62-64-66-71-72-75-77-80-82-83-84-85-86-90-103-104-105-106-109-110-112- 113-117;
- avv. Andrea Fiorelli, c/o Studio Dentos, Piazza degli Affari 1, 20123, Milano sui capitoli 40-54-55-59-60;
- avv. Roberto Craveia s Piazza Giuseppe Garibaldi, 1, 21052 Busto Arsizio VA sul capitoli 40.
- dott. Via Trezzo d'Adda, 3, 20144 Milano MI sui capitoli di Testimone_7 prova nn 67-72-75-78-79-80-85-90-91-92-93-94-95-102;
- dottor c/o Studio Dentos, Piazza degli Affari 1, 20123, Testimone_4 Milano sui capitoli di prova nn 43-46-47; C) respingere le istanze istruttorie formulate da controparte, opponendosi all'ammissione dei testi avversari in quanto onere del signor era quello di Pt_1 indicare, per ciascun teste, i capitoli di prova sui quali questo avrebbe dovuto essere ascoltato, come espressamente previsto dall'art. 244 c.p.c. (e come del resto la controparte ha fatto per la sola istanza di interpello). Nella denegata ipotesi di ammissione di alcuno dei capitoli di prova formulati dalla controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui medesimi capitoli avversari eventualmente ammessi indicando i seguenti testi: avv. Francesca ZZ, c/o Studio Pistochini – Corso di Porta Vittoria 10, 20122, Milano;
dott.ssa Giulia Traghin, assistente personale dell'avv. CP_1 In punto di spese Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio”.
pagina15 di 41 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Decidendo la causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata, ex art. 645 c.p.c., da nei confronti dell'avvocato Controparte_2 Controparte_1 per conseguire la revoca del decreto ingiuntivo n. 18202/2020 emesso dal
Tribunale di Milano il 18 novembre 2020, per l'importo di euro 28.906,20, oltre accessori di legge, a titolo di saldo dei compensi dovuti per l'attività professionale prestata a favore dell'attore opponente nell'ambito del procedimento penale n.
19617/2016 R.G.N.R., all'epoca pendente presso la Procura della Repubblica di
Milano, con sentenza n. 7391/2024, pubblicata il 25 luglio 2024, il Tribunale di
Milano ha revocato il decreto ingiuntivo opposto;
ha condannato Controparte_2
a corrispondere all'avv. la somma di denaro di euro Controparte_1
23.746,03, oltre C.P.A. e oneri fiscali e “interessi come da decreto ingiuntivo sull'importo di euro 22.895,03, e interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo sull'importo di euro 850,00”; ha condannato l'attore opponente “al pagamento delle spese di lite nella misura di quattro quinti del totale, che liquida in complessivi euro 5077,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%”.
Il giudice ha preliminarmente valutato come infondata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'attore opponente ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u, del decreto legislativo n. 206/2005.
Dopo aver richiamato il principio per cui “Il foro del consumatore può essere derogato quando la prestazione dell'avvocato sia stata resa in un giudizio riguardante l'attività professionale o imprenditoriale svolta dal cliente” (Cass. 7 marzo 2022, n. 7357; Cass. 13 settembre 2017, n. 21187; Cass. n.38264/2021), il giudice di prime cure ha osservato che nel caso in esame l'avv. aveva CP_1 prestato assistenza legale a in un procedimento penale in cui Controparte_2 quest'ultimo era indagato per diversi reati (bancarotta fraudolenta e truffa aggravata) nella sua qualità di amministratore unico della Parte_9
sicché non poteva trovare applicazione il foro del consumatore,
[...] essendosi il cliente rivolto all'avvocato quale persona fisica che agiva nell'esercizio di attività imprenditoriale.
Il giudice ha esaminato anche l'eccezione dell'attore opponente, secondo cui il ruolo assunto dall'imputato costituiva mera occasione nel cui contesto era pagina16 di 41 maturato l'illecito penale, ritenendo che tale argomentazione non fosse convincente, in quanto “se l'odierno opponente non fosse stato amministratore della società non sarebbe stato imputato dei reati;
il credito professionale qui oggetto di controversia attiene alla commissione di fatti che non avrebbero potuto essere commessi da un mero consumatore”.
Il giudice ha, altresì, ritenuto non convincente il richiamo dell'attore opponente alla sentenza della Corte di Giustizia UE C-498/16 del 25 gennaio
2018, in quanto in quella sentenza la Corte di Giustizia aveva precisato che era necessario fare “riferimento alla posizione di tale persona in un determinato contratto, in relazione alla natura ed alla finalità di quest'ultimo e non alla situazione soggettiva di quella stessa persona”, mentre nel caso in esame l'attività professionale era stata prestata in relazione alle condotte imprenditoriali poste in essere da e non perché assumesse in generale, a prescindere cioè Controparte_2 dalle azioni compiute, la qualifica di amministratore di società; l'oggetto immediato del contratto con il professionista era fornire elementi per contrastare l'accusa dai reati di bancarotta fraudolenta e truffa aggravata e solo l'esito mediato della prestazione professionale era l'assoluzione o la condanna.
Il giudice ha ritenuto priva di fondamento anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'avv. formulata dall'attore opponente. CP_1
Al riguardo ha osservato che aveva nominato difensore di Controparte_2 fiducia l'avv. che l'accordo era stato sottoscritto da Controparte_1
e dal detto professionista e che la corrispondenza relativa ai Controparte_2 pagamenti era intercorso tra le parti del giudizio.
In ordine all'eccezione di inadempimento formulata dall'attore opponente, il giudice di prime cure ha osservato che, in ossequio agli accordi contrattuali, l'avv. aveva inviato il dettaglio delle attività svolte con i relativi compensi, CP_1 secondo la tariffa oraria concordata, non potendosi quindi ritenere inadempiente ai patti contrattuali.
Ha aggiunto che, quanto alla parcella del 18 febbraio 2019, con mail del 17 giugno 2019, aveva riconosciuto il debito portato da tale Controparte_2 parcella.
Con riferimento alla parcella del 6 giugno 2019, relativa alle attività svolte dall'avv. dal 12 febbraio 2019 al 6 giugno 2019, il giudice ha ritenuto CP_1
pagina17 di 41 che “tali attività, documentate in modo generico da parte opposta, non sono regolamentate per quanto attiene i compensi, da alcun accordo tra le parti, tanto che con mail del 6.06.2019 l'avv. inviava al sig. “il nuovo CP_1 Pt_1 preventivo per la fase in corso relativa alla fase dell'udienza preliminare” (doc.
18 opposto)”.
Il giudice ha affermato che tale preventivo non era stato accettato da
, con la conseguenza che per tali attività dovevano trovare Controparte_2 applicazione i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, che prevedono, per la fase di studio, unica attività espletata dal professionista, il compenso di euro 850,00, oltre oneri fiscali.
Il giudice ha, quindi, revocato il decreto ingiuntivo, avendo accertato un minor credito di euro 23.746,03, di cui euro 22.896,03 a pagamento della parcella del 18 febbraio 2019 ed euro 850,00 quale compenso per le attività descritte nella parcella del 6 giugno 2019.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23 ottobre 2024, CP_2 ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale
[...] riforma.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in via telematica il 20 febbraio 2025, l'avv. ha Controparte_1 preliminarmente eccepito l'irritualità della notifica dell'atto di appello;
nel merito ne ha puntualmente contestato il fondamento, chiedendone il rigetto. L'appellato ha proposto appello incidentale affidato a tre motivi.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 3 giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e depositato comparse conclusionali entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni e trenta giorni prima della predetta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
Solo ha, altresì, depositato memoria di replica entro il Controparte_2 successivo termine (quindici giorni prima della detta udienza) assegnato con la medesima ordinanza.
pagina18 di 41 L'ECCEZIONE PRELIMINARE DI RITO.
Costituendosi in giudizio, l'appellato ha preliminarmente eccepito la nullità della notifica dell'atto di citazione in appello, deducendo i seguenti tre vizi: mancanza del messaggio di notifica nel corpo della mail, mancanza della relata di notifica e mancanza dell'attestazione di conformità della procura.
Quanto al primo vizio, l'appellato afferma che nella pec di notifica trasmessa al difensore dell'avv. (mail priva del corpo del Controparte_1 messaggio) non è contenuto il seguente avvertimento: “Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L
53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi: 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale: http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio
Nazionale del Notariato: http://vol.ca.notariato.it/; Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia
Digitale:http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma- digitale”.
Quanto al secondo vizio di nullità della notificazione, l'appellato afferma che al messaggio di notifica trasmesso via pec si trovano allegati esclusivamente l'atto di appello e la procura alle liti, in violazione delle forme di notifica digitali previste dall'art.
3-bis della legge n. 53 del 1994, che impongono la redazione e l'allegazione della relata di notifica.
pagina19 di 41 Quanto al terzo vizio della notificazione, l'appellato deduce che la notifica dell'atto di appello è priva dell'attestazione di conformità e della sottoscrizione digitale della procura alle liti.
L'eccezione è priva di fondamento.
La dedotta nullità per violazione delle regole della legge n. 53 del 1994 risulta sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., come si evince dalla tempestiva costituzione in giudizio dell'appellato.
“L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass., ord. 12 maggio 2020, n. 8815).
Quanto alla lamentata mancanza di attestazione di conformità della procura, va rilevato che la procura inclusa nella pec di notifica dell'appello era munita di firma digitale, come risulta dal file “notifica dell'appello.msg” presente nel fascicolo dell'appellante. In ogni caso la procura è stata prodotta in occasione dell'iscrizione a ruolo.
In ultima analisi, va osservato che nessuna norma prescrive che la procura ad litem sia inclusa, a pena di nullità, nella notifica dell'impugnazione; nessuna norma prescrive che nel corpo del messaggio di notifica sia incluso l'avvertimento trascritto nella comparsa di risposta dell'appellato.
Va, quindi, accertata la ritualità della notifica dell'atto di citazione in appello.
L'APPELLO PRINCIPALE DI . Controparte_2
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame l'appellante principale censura la parte della sentenza che ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, riconoscendo la competenza del Tribunale di Milano in luogo del foro di Novara
(luogo di residenza dell'attore opponente, odierno appellante).
afferma che, alla luce della giurisprudenza di legittimità – Controparte_2 secondo cui la qualifica di consumatore ha natura oggettiva e deve valutarsi, in base al diritto unionale, alla luce di un criterio funzionale, onde stabilire se il pagina20 di 41 rapporto contrattuale rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione o di un'attività imprenditoriale (Cass., ord. 11 novembre 2021, n.
33439) – il giudice avrebbe dovuto considerare l'odierno appellante quale consumatore, poiché il contratto del 17 settembre 2018, stipulato con l'avv.
aveva ad oggetto il soddisfacimento di un'esigenza di Controparte_1 natura strettamente personale, cioè la tutela della propria libertà personale.
Ritiene, quindi, che il giudice abbia errato nella qualificazione del soggetto conferente l'incarico, basandosi unicamente sul tipo di attività dal medesimo svolta in passato, in palese contrasto con quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che nella sentenza del 9 marzo 2023 (causa C-177/22) ha statuito che “per determinare se una persona ha concluso un contratto ai sensi della lettera c) di tale disposizione possa essere qualificata come “consumatore” ai sensi di tale disposizione, occorre tenere conto delle finalità attuali o future perseguite mediante la conclusione di tale contratto, indipendentemente dalla natura, autonoma o subordinata, dell'attività esercitata da tale persona”.
precisa, ulteriormente, che nella sentenza resa il 25 gennaio 2018 Controparte_2
(causa C-498/16) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che le competenze che l'interessato possa aver acquisito nel settore nel cui ambito rientrano tali servizi non lo privano della qualifica di consumatore.
L'appellante principale deduce che il rapporto contrattuale oggetto di causa aveva ad oggetto un bisogno estraneo all'attività imprenditoriale e, precisamente, la difesa penale dell'imputato ed era, quindi, volto alla tutela della libertà personale di , non certo alla tutela dell'interesse della società da Controparte_2 lui in passato amministrata;
che alla data di conferimento dell'incarico non Pt_1 svolgeva più alcuna attività imprenditoriale o professionale nell'interesse di neppure ipotizzabile stante l'intervenuto fallimento di Parte_4 tale società e la cessazione dalla carica di amministratore nel novembre 2016; che il mandato di assistenza penale per reati di bancarotta fraudolenta e truffa aggravata non aveva nulla a che vedere con l'oggetto dell'attività imprenditoriale della società fallita (che operava nel settore immobiliare).
Il motivo non può essere accolto.
Secondo l'indirizzo della Corte di Cassazione, “il cliente dell'avvocato va qualificato come consumatore esclusivamente nel caso in cui si presenti quale pagina21 di 41 "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta", in conformità alla definizione posta dall'art. 3 del Codice del Consumo. Quando, invece, il cliente si rivolge all'avvocato quale "persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario", egli è da considerarsi, piuttosto alla stregua di un professionista ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 3 e, pertanto, in tal caso, non si applicherà il foro del consumatore per le controversie che lo riguardano (Cass. 8598/2018)” (Cass., ord. 3 dicembre 2021, n. 38264).
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, l'attività di consulenza e di assistenza prestata dall'avv. in favore dell'odierno appellante principale CP_1 riguardava un procedimento penale nel quale quest'ultimo era imputato dei reati di bancarotta fraudolenta e di truffa aggravata, commessi nella sua qualità di amministratore unico della fallita (cfr. doc. n. 11, Parte_4 fascicolo di primo grado di . CP_1
Il rapporto intercorso tra le parti aveva, quindi, ad oggetto l'attività professionale svolta da , poiché concerneva le condotte da Controparte_2 quest'ultimo poste in essere nella sua qualità di amministratore di Parte_4
e, quindi, fatti che non avrebbero potuto essere commessi da un mero
[...] consumatore.
In quest'ordine di considerazioni è, pertanto, irrilevante che all'epoca dell'insorgenza del rapporto tra le odierne parti fosse decaduto Controparte_2 dall'incarico di amministratore di Parte_4
Il giudice di prime cure ha correttamente interpretato gli artt. 3 e 33 del decreto legislativo n. 206 del 2005 e ha posto a base della decisione una corretta interpretazione degli elementi di prova, non potendo ritenersi, come pretende l'appellante principale, che il contratto d'opera professionale concluso dalle odierne parti fosse volto al soddisfacimento di esigenze della vita quotidiana, poiché l'attività di difesa assunta dall'avv. in favore di CP_1 Controparte_2 era funzionale alla tutela della libertà personale non di un semplice consumatore, ma di un amministratore di società e riguardava attività poste in essere dal cliente nell'esercizio della sua attività professionale.
pagina22 di 41 Alla luce di quanto osservato si appalesa priva di fondamento anche l'asserita violazione dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea nelle sentenze del 9 marzo 2023 (causa C-177/22) e del 25 gennaio 2018
(causa C-498/16), poiché l'attività dell'avv. è stata prestata Controparte_1 in relazione alle condotte professionali poste in essere da e non Controparte_2 perché questi assumesse, in generale (a prescindere, cioè, dalle azioni compiute), la qualifica di amministratore di società.
Come è stato correttamente evidenziato nella sentenza gravata, “l'oggetto immediato del contratto con il professionista qui opposto è fornire elementi per contrastare l'accusa dai reati di bancarotta fraudolenta e truffa aggravata, solo l'esito mediato della prestazione professionale è l'assoluzione o la condanna” (p.
12, sentenza impugnata).
In conclusione, deve essere confermata la valutazione compiuta dal giudice di prime cure in ordine all'esclusione dell'operatività del foro del consumatore, con conseguente radicamento della competenza territoriale del giudice adito.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di appello deduce la violazione Controparte_2 degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 2697 c.c.
Censura, quindi, la parte della sentenza in cui il giudice ha escluso l'inadempimento dell'avv. al contratto professionale. CP_1
Si duole che il giudice abbia ritenuto provato il credito azionato sulla base del preteso invio da parte dell'avv. del dettaglio delle prestazioni dal CP_1 medesimo asseritamente svolte e afferma che, invece, nessuna specifica era stata mai trasmessa all'odierno appellante principale, come desumibile dalla documentazione prodotta;
con la conseguenza che il giudice avrebbe tratto il proprio convincimento da un fatto inesistente.
Aggiunge che il professionista non ha fornito alcuna prova dell'esecuzione delle attività in favore di e non ha provato la congruità degli Controparte_2 importi orari esposti nella nota pro-forma.
Afferma, in particolare, che nei due time-sheet prodotti come documenti nn.
14 e 15 si trova elencato il dettaglio delle prestazioni fornite dal professionista con pagina23 di 41 le relative quantificazioni orarie, senza che sia stata fornita prova della loro esecuzione e dell'impegno in termini di ore esposto nel prospetto.
Aggiunge, a titolo esemplificativo, che delle pretese revisioni operate dall'avv. alla relazione NI – OG non vi à traccia nei documenti CP_1 prodotti (doc. nn. 31, 58-63, 87, 88, 90, 94, 95 e 102); che lo stesso dicasi per le valutazioni in merito ai rischi connessi alla produzione dei documenti richiesti dalla Procura;
che è assente il preteso supporto di controparte o il coordinamento difensivo nel procedimento penale pendente nel Principato di Monaco;
che non risulta quali sarebbero le valutazioni in merito alla strategia processuale da tenere nel procedimento penale n. 19617/16 R.G.N.R. e che non vi è prova della disamina della documentazione prodotta sub docc. da 21 a 30 e 32; che non è dimostrata una qualche collaborazione con i consulenti di e non Controparte_2 vi è prova di una pretesa assistenza nel procedimento monegasco.
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice di prime cure ha correttamente accertato che l'avv. CP_1 aveva trasmesso il dettaglio delle prestazioni rese dallo stesso in favore dell'odierno appellante principale.
Risulta, invero, provato che con mail del 19 febbraio 2019, ore 08.23, l'avv. ha inviato al cliente il progetto di parcella del 18 febbraio Controparte_1
2019 e il dettaglio analitico (corredato di time sheet) dell'attività di assistenza professionale svolta dal team dell'avv. in relazione al procedimento CP_1 penale n. 19617/16 R.G.N.R. avanti la Procura della Repubblica di Milano, nel periodo tra l'apertura della pratica e sino al 15 febbraio 2019 (cfr. doc. n. 14, fascicolo di primo grado di . CP_1
Il detto time sheet conteneva indicazione dell'attività professionale espletata, dei professionisti dello studio coinvolti, della tariffa oraria CP_1 applicata (diversa per ogni professionista) e del giorno di esecuzione delle singole prestazioni.
Quanto trasmesso con la detta mail del 19 febbraio 2019 non è mai stato oggetto di alcuna contestazione da parte di , il quale ha risposto Controparte_2 con mail del 1 marzo 2019, ore 00.34, scusandosi per il ritardo nel riscontro, impegnandosi a provvedere al pagamento delle somme indicate nella nota e rappresentando la momentanea difficoltà economica a procedere al pagamento del pagina24 di 41 compenso professionale in unica soluzione (cfr. doc. n. 18, p. 6, fascicolo di primo grado di . CP_1
Quanto all'asserita mancanza di prova delle prestazioni professionali eseguite e, in particolare, di quelle attività indicate “a titolo meramente esemplificativo” nell'atto di citazione di appello (pp. 12 e 13), dalle tabelle di dettaglio (time sheet) redatte dall'avv. (doc. nn. 51 e 52, fascicolo di CP_1 primo grado di risulta che da luglio 2018 a luglio 2019 CP_1 CP_2 ha ricevuto assistenza da parte di tre professionisti dello studio
[...] CP_1 per un totale di 170 ore dedicate alle seguenti prestazioni professionali:
esame di migliaia di pagine di documenti eterogenei, quali atti di indagine, documentazione su società estere, atti del procedimento pendente a Montecarlo, relazioni tecniche (doc. nn. 53, 54, 55, 56, 57, 86 e 92, fascicolo di primo grado di
; CP_1
revisione della relazione NI (doc. nn. 58-63; 87, 88, 90, 94, 95, 102, fascicolo cit.);
redazione di file contenenti il riassunto e l'analisi critica degli atti (doc. nn.
64 e 65, fascicolo cit.);
diciassette riunioni, alcune delle quali con il Pubblico Ministero, altre con la parte assistita o con i suoi sei consulenti (avv. LL, dott. avv. Fiorelli, Per_5 avv. Craveia, prof. e dott. ) (doc. nn. 57, 63, 66-75; 91, 100, 101, Per_3 Per_4
103, fascicolo cit.);
attività svolta in relazione al procedimento monegasco (doc. nn. 67, 77, 78,
85, 89, 93, fascicolo cit.);
corrispondenza telefonica e via mail con l'assistito e con i diversi consulenti
(doc. nn. 59, 61, 62, 66, 68, 70, 72, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 96, 97, 98, 99, 105, fascicolo cit.).
Il lavoro svolto risulta anche dalla documentazione depositata:
estratto degli atti di indagine depositati dal Pubblico Ministero a chiusura della fase delle indagini preliminari (composti da otto faldoni) (docc. nn. 21-30 e
32, fascicolo di primo grado di;
CP_1
pagina25 di 41 versione definitiva della consulenza redatta nell'interesse dell'assistito dal suo consulente dott. (doc. n. 31, fascicolo di primo grado di;
Per_5 CP_1
estratto degli atti del procedimento monegasco, in lingua francese, trasmessi all'avv. da e dal suo team di consulenti (doc. nn. 56, CP_1 Controparte_2
78, 93, fascicolo di primo grado di;
CP_1
atti redatti dall'avv. nell'interessi del cliente , CP_1 Controparte_2 quali l'atto di nomina in favore dell'avv. (doc. n. 12, fascicolo di primo CP_1 grado di , l'istanza di proroga del 7 settembre 2018 (doc. n. 13, CP_1 fascicolo cit.), la rinuncia all'interrogatorio (doc. n. 46, fascicolo cit.), la rinuncia al mandato (doc. n. 19, fascicolo cit.);
relazione finale del curatore fallimentare di (doc. Parte_4
n. 47, fascicolo cit.), relazione del curatore fallimentare in merito all'andamento del fallimento nel secondo semestre 2018 (doc. n. 48, fascicolo cit.);
estratto dei bilanci delle società estere (doc. n. 50, fascicolo cit.), trasmesso all'avv. con mail del 27 marzo 2019 (doc. nn. 92 e 93, fascicolo cit.). CP_1
Dalla documentazione richiamata emerge una corrispondenza costante, con frequenti riunioni tra le parti, alle quali hanno partecipato i consulenti nominati da e quelli proposti dall'avv. Controparte_2 CP_1
E' documentata la trasmissione da parte dell'assistito e dell'avv. LL all'avv. dei documenti relativi al procedimento monegasco (doc. nn. 67, CP_1
72, 77, 78, fascicolo di primo grado di , dal che può ragionevolmente CP_1 desumersi il coordinamento difensivo tra i professionisti, tanto che, come risulta dalla corrispondenza (doc. nn. 59 e 63, fascicolo cit.) è stata oggetto di lunga discussione tra le parti la questione della producibilità di tale documentazione nei vari giudizi che interessavano sia in Italia sia nel Principato di Controparte_2
Monaco.
Dalla corrispondenza prodotta (doc. nn. 69, 73, 95, 102, fascicolo cit.) si evincono anche i rapporti intrattenuti dall'avv. con i collaboratori o CP_1 consulenti di (avv. LL, dott. avv. Fiorelli, avv. Craveia, Controparte_2 Per_5 prof. e avv. ). Per_3 Per_4
L'esecuzione delle prestazioni dedotte in giudizio deve, del resto, ritenersi provata anche in ragione della condotta dell'odierno appellante principale, il quale pagina26 di 41 non ha mai contestato l'inadempimento del contratto d'opera professionale prima dell'instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ha svolto, nel giudizio di primo grado, solo contestazioni generiche, che, a bene vedere, si appalesano in contraddizione con la corrispondenza prodotta e, in particolare, con la mail del 1 marzo 2019, precedentemente citata, con la quale Controparte_2 ringraziava l'avv. e la sua collaboratrice, avv. ZZ, per l'attività CP_1 svolta in suo favore.
Si aggiunga che, anche nel momento in cui ha deciso di Controparte_2 interrompere il rapporto professionale con l'avv. l'odierno appellante CP_1 principale ha giustificato tale decisione esclusivamente con l'impossibilità di far fronte ai costi che gli erano stati prospettati per la difesa con la nota pro-forma del
6 giugno 2019 (cfr. mail del 17 giugno 2019, ore 9.20, doc. n. 18, p. 3, fascicolo di primo grado di . CP_1
Anche nell'ultima mail dell'8 luglio 2019, ore 10.42 (doc. n. 18, p. 1, fascicolo cit.), nel confermare l'interruzione del rapporto in essere con l'avv.
ha comunicato che “sarà mia premura inviarLe a CP_1 Controparte_2 breve una scaletta per definire gli aspetti economici”, senza formulare alcuna contestazione in ordine alle prestazioni eseguite dall'avv. CP_1
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti si evince la piena consapevolezza dell'odierno appellante principale in ordine alla propria posizione debitoria, nonché il pieno soddisfacimento per l'attività svolta dall'avv. CP_1
e il dispiacere per non poter proseguire il rapporto professionale, stante l'impossibilità di far fronte al compenso esposto da tale professionista.
La corrispondenza intercorsa tra le parti e la mole di documenti prodotti dimostrano l'attività svolta dall'avv. in esecuzione del Controparte_1 contratto d'opera professionale dedotto in giudizio.
Quanto al profilo di censura secondo il quale difetta la prova della congruità delle somme e degli impegni orari esposti in parcella, non avendo controparte fatto ricorso al prudente opinamento del Consiglio dell'Ordine, si osserva che le somme indicate nella nota pro- forma del 18 febbraio 2019 (doc. n. 4, fascicolo di primo grado di sono state determinate in base all'engagement letter del CP_1
17 settembre 2018 (doc. n. 2, fascicolo di primo grado di;
che tale nota CP_1
pagina27 di 41 è stata trasmessa a con mail del 19 febbraio 2019, alla quale non Controparte_2 ha fatto seguito alcuna contestazione.
Solo con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 3), c.p.c. e, quindi, tardivamente, l'attore opponente ha eccepito che, avendo scelto Controparte_2
“di non avvalersi del disposto di cui agli art.li 13, comma 9 e 29, comma 1, lett. l) della legge n. 247/2012”, l'avv. aveva impedito al Consiglio CP_1 dell'Ordine degli Avvocati di valutare la congruità o meno della tariffa applicata.
A parte l'inammissibilità di tale profilo di censura, occorre rilevare che, in ragione della presenza dell'accordo delle parti sul compenso (doc. n. 2, cit.),
l'opinamento della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine professionale non era necessario.
Il fatto che fosse consapevole dell'impegno assunto e del Controparte_2 proprio debito per il compenso richiesto dall'avv. risulta dalla CP_1 corrispondenza e, in particolare, dalla mail del 4 ottobre 2018 (doc. n. 99, fascicolo di primo grado di e dalla mail del 1 marzo 2019, CP_1 precedentemente citata (nella quale precisava che “A breve Controparte_2 provvederò a farLe un altro acconto e nel frattempo cercherò di capire come posso rimodulare i pagamenti per venire incontro alle Sue aspettative”).
Il pagamento effettuato in data 28 maggio 2019, in cui ha Controparte_2 individuato come causale del bonifico il progetto di parcella del 18 febbraio 2019
(doc. n. 37, p. 3, fascicolo di primo grado di , i pagamenti parziali CP_1 effettuati da (doc. n. 36, fascicolo cit.) e l'assenza di contestazioni da parte Pt_1 di prima dell'instaurazione del giudizio ex art. 645 c.p.c., dimostrano la Pt_1 pretestuosità delle contestazioni dell'odierno appellante principale.
Alla luce di quanto evidenziato va, quindi, confermata la valutazione compiuta dal giudice di prime cure in ordine all'adempimento dell'avv. al contratto d'opera professionale. Controparte_1
TERZO MOTIVO.
Con un terzo motivo di impugnazione si duole che il Controparte_2 giudice abbia ritenuto provato il quantum del credito azionato con riferimento alla parcella del 18 febbraio 2019 sulla scorta del presunto riconoscimento di debito effettuato da nella mail del 17 giugno 2019. Pt_1
pagina28 di 41 Afferma che il giudice ha posto a fondamento della decisione un riconoscimento di debito inesistente, con ciò violando gli artt. 115 e 116 c.p.c.
Sostiene che i compensi avrebbero dovuto essere quantificati, se del caso, in base alle ore effettivamente svolte, alla luce di quanto previsto al punto 2 del contratto.
Spiega che è arbitrario attribuire valore di riconoscimento di debito ad “una sola riga (“sarà mia premura farLe un piano di pagamenti per il saldo della Sua fattura”) contenuta in una lunga missiva, a sua volta inserita nel contesto di una lunga corrispondenza (doc. 18 avversario) svolta nell'arco di mesi” (p. 16, atto di appello).
L'appellante principale afferma, quindi, che il giudice ha mal interpretato il contratto e la corrispondenza tra le parti, in violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.
Sotto altro profilo afferma che il giudice non ha tenuto conto di quanto pattuito in caso di anticipata risoluzione del contratto al punto 4 dello stesso, ove era previsto che in tale ipotesi al professionista sarebbe spettato solo quanto maturato per l'opera svolta sino ad allora e non l'intero importo;
che, considerato che il rapporto era cessato ben prima dell'udienza preliminare, il giudice avrebbe dovuto tenere conto della circostanza.
Il motivo non può essere accolto.
Con l'engagement letter del 17 settembre 2018 le parti hanno concordato la determinazione del compenso professionale su base oraria, con una previsione di spesa complessiva compresa tra euro 40.000,00 ed euro 60.000,00 (oltre rimborso forfetario spese, c.p.a. e fiscalità come per legge) “per l'attività di consulenza e assistenza giudiziale nell'ambito del procedimento penale numero 19617/16
(omissis) per la fase successiva alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari sino alla fissazione dell'udienza preliminare” (doc. n. 2, fascicolo di primo grado di . CP_1
L'attività di cui al detto accordo del 17 settembre 2018 è stata, dunque, interamente svolta, contrariamente all'assunto dell'appellante principale, considerato che il 14 marzo 2019 è stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (doc. n. 16, fascicolo di primo grado di e che CP_1
a quella data l'avv. aveva maturato un compenso di euro 44.930,00, CP_1
pagina29 di 41 come risulta dal progetto di parcella (doc. n. 4, fascicolo di primo grado di
, conforme alle previsioni contrattuali. CP_1
La conclusione dell'attività dell'avv. e l'esistenza del credito CP_1 nella misura esposta nel progetto di parcella devono ritenersi provate in ragione del fatto che, una volta ricevuto il detto progetto di parcella del 18 febbraio 2019
(doc. n. 4, cit.), unitamente al dettaglio delle attività espletate (doc. n. 14, fascicolo cit.), non ha svolto alcuna contestazione. Controparte_2
Al contrario, l'odierno appellante principale si è impegnato, con la già richiamata mail del 1 marzo 2019, a “farLe un altro acconto e nel frattempo cercherò di capire come posso rimodulare i pagamenti” (doc. n. 18, cit.) e ha disposto un bonifico in data 28 maggio 2019, indicando come causale il progetto di parcella del 18 febbraio 2019 (doc. n. 37, cit.).
Il giudice di prime cure ha, quindi, correttamente individuato nel tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti un riconoscimento del debito, da parte di , con riferimento all'attività svolta in esecuzione dell'accordo Controparte_2 del 17 settembre 2018, considerato che nella detta corrispondenza CP_2 ha riconosciuto l'ottima attività svolta dall'avv. in suo favore,
[...] CP_1 ringraziandolo per l'impegno profuso e impegnandosi ad effettuare, nel breve periodo, il pagamento di quanto richiestogli dal professionista.
Ancora con la mail dell'8 luglio 2019 (doc. n. 18, cit.) si è Controparte_2 impegnato a definire una scaletta dei pagamenti, a riprova che il problema dibattuto nella lunga corrispondenza intercorsa tra le parti era rappresentato dai tempi dei pagamenti, ma non dall'an e dal quantum del credito preteso dall'avv.
CP_1
In definitiva, la conclusione anticipata del rapporto professionale non ha riguardato l'attività svolta dall'avv. sino al 18 febbraio 2019 e oggetto CP_1 dell'engagement letter del 17 settembre 2018, ma quella successiva di cui al progetto di parcella del 6 giugno 2019 (doc. n. 17, fascicolo di primo grado di
. CP_1
Con riguardo all'attività svolta in esecuzione del contratto d'opera professionale del 2018 il giudice ha correttamente ravvisato nella corrispondenza intercorsa tra le parti un riconoscimento del debito da parte di . Controparte_2
pagina30 di 41 IV MOTIVO.
Con un quarto e ultimo motivo di gravame l'appellante principale deduce la violazione dell'art. 2697 c.c., censurando la parte della sentenza che ha ritenuto la legittimazione attiva dell'avv. CP_1
Sottopone, quindi, a critica le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione, deducendo quanto segue:
con riferimento all'affermazione del giudice per cui IO aveva nominato difensore di fiducia l'avv. l'appellante principale obietta che il CP_1 contratto di patrocinio è diverso dal mandato difensivo processuale;
con riferimento alla motivazione per cui l'accordo era stato sottoscritto da e dall'avv. l'appellante principale ritiene Controparte_2 Controparte_1 tale circostanza non significativa, in quanto è normale che un soggetto pattuisca in rappresentanza di altri soggetti o enti collettivi con i quali è legato da rapporti professionali;
che la stessa intestazione del documento a “ Parte_10
Studio legale” sembra, al contrario, far presupporre che il contratto fosse stato concluso in nome dello studio professionale;
quanto alla motivazione del giudice secondo cui la corrispondenza relativa ai pagamenti era intercorsa tra le parti del giudizio, l'appellante principale obietta che il fatto non è vero, perché, ad esempio, nel documento n. 18 vi è una missiva proveniente non dall'avv. ma dall'avv. ZZ, che si firma CP_1
SC e ”, facendo con ciò presumere una contitolarità o una CP_1 comunanza di interessi tra i firmatari.
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto la legittimazione attiva
(precisamente, la titolarità attiva del rapporto professionale dedotto in giudizio: cfr. Cass., S.U., 16 febbraio 2016, n. 2951, sulla differenza tra legittimazione attiva e titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio) in capo all'avv.
poiché dalla documentazione prodotta risultava che Controparte_1
l'incarico di assistenza nell'ambito del procedimento penale n. 19617/16
R.G.N.R. era stato conferito dall'odierno appellante principale all'avv. CP_1
che il contratto di cui all'engagement letter del 17 settembre 2018 era
[...]
pagina31 di 41 stato sottoscritto da tale professionista e che la corrispondenza relativa ai pagamenti era intercorsa tra le parti del presente giudizio.
Le censure dell'appellante principale non sono idonee a inficiare la decisione gravata, ove si consideri che le note pro-forma inviate a CP_2 sono state emesse dall'avv. e non sono mai state contestate;
tali
[...] CP_1 note indicano come destinatario dei pagamenti l'avv. e contengono i CP_1 suoi riferimenti bancari;
i pagamenti parziali effettuati da sono stati disposti Pt_1 in favore dell'avv. sul suo conto corrente;
le fatture sono state emesse CP_1 dall'avv. (doc. nn. 36 e 37, fascicolo di primo grado di . CP_1 CP_1
Alla luce degli elementi evidenziati appare pretestuoso negare la titolarità attiva del rapporto professionale e del credito dedotti in giudizio in capo all'avv.
basandosi sul dato formale dell'intestazione (“ Controparte_1 [...]
”) del documento sul quale è stato redatto l'accordo del 17 Parte_11 settembre 2018 e di talune espressioni ivi utilizzate (“Con la presente illustriamo i termini della proposta di assistenza professionale che il nostro Studio sarebbe lieto di offrire”; “i professionisti dello Studio svolgeranno tutte le attività necessarie per assicurare la miglior tutela degli interessi del cliente”; “un rimborso forfettario per le spese generali sostenute dallo studio”; “lo Studio provvederà a rendicontare l'attività professionale svolta”; “con la sottoscrizione del presente accordo lo Studio emetterà una pro-forma a titolo di acconto”).
Il riferimento allo “Studio” nelle citate espressioni utilizzate nel contratto va evidentemente inteso con riguardo all'organizzazione utilizzata dall'avv. per l'espletamento dell'incarico ricevuto, senza per questo escludere CP_1 che unico mandatario fosse l'avv. titolare del conto corrente i cui CP_1 riferimenti bancari sono stati indicati nel contratto.
Si aggiunga che l'avv. non ha stipulato il contratto in nome e per CP_1 conto di uno studio associato e neppure risulta che abbia agito spendendo il nome di uno studio associato.
I solleciti di pagamento inviati, in alcuni casi, dai collaboratori dell'avv.
(quali l'avv. Francesca ZZ) erano sempre riferiti ai progetti di CP_1 parcella emessi dall'avv. nei quali erano indicate le coordinate CP_1 bancarie di quest'ultimo.
pagina32 di 41 In conclusione, l'avv. è l'unico titolare del credito Controparte_1 dedotto in giudizio.
Alla luce delle argomentazioni svolte in precedenza, l'appello principale deve essere integralmente rigettato.
L'APPELLO INCIDENTALE DELL'AVV. CP_1
[...]
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame l'appellato si duole del mancato riconoscimento del credito maturato successivamente al 19 febbraio 2019.
Censura, quindi, la parte della sentenza in cui il giudice ha ritenuto - con riferimento alla nota pro forma dell'avv. del 6 giugno 2019 (avente ad CP_1 oggetto l'attività di consulenza e di assistenza prestata dall'avv. in CP_1 favore di in relazione al procedimento penale n. 19617/16 Controparte_2
R.G.N.R., successivamente alla fissazione dell'udienza preliminare e sino al 6 giugno 2019) – che il rapporto professionale intercorso tra le parti fosse solo genericamente provato e che fosse privo di regolamentazione, stante l'insussistenza di un accordo sottoscritto dalle parti.
L'appellante incidentale contesta che le prestazioni svolte tra il 15 febbraio
2019 e il 5 giugno 2019 fossero provate solo in modo generico e deduce, in contrario, che risultano documentalmente le seguenti prestazioni: l'esame dei documenti sul fallimento di (doc. n. 92); la revisione Parte_4 delle diverse versioni della relazione del dott. (doc. nn. 88, 90, 94, 95, 102); Per_5 le riunioni con la parte assistita e con i consulenti della stessa, avv. LL, dott.
avv. Fiorelli, avv. Craveia, prof. e dott. (doc. nn. 91, 100, Per_5 Per_3 Per_4
103); il supporto nel procedimento monegasco relativo a fatti in parte identici e in parte connessi a quelli oggetto del procedimento penale pendente in Italia (doc. nn. 89 e 93); la corrispondenza con l'assistito e con i diversi consulenti (doc. nn.
62, 83, 96, 18, 97, 105).
Aggiunge che il time sheet prodotto come documento n. 52, non contestato da indica in modo analitico la data, l'attività effettuata, il professionista, il Pt_1 tempo di lavoro e il tempo fatturabile, l'onorario; precisa che sono anche stati formulati capitoli di prova orale a dimostrazione dell'attività svolta, che il giudice pagina33 di 41 avrebbe dovuto ammettere ove avesse ritenuto non sufficiente la prova documentale.
L'appellato deduce, inoltre, che anche con riferimento all'attività svolta tra il 15 febbraio 2019 e il 5 giugno 2019 il rapporto professionale ha avuto una sua origine nell'engagement letter del 17 settembre 2018, in quanto, una volta conclusa la fase delle indagini preliminari – comunicata dall'avv. il 19 CP_1 febbraio 2019 – ha confermato l'incarico con mail del 1 marzo Controparte_2
2019 del seguente tenore: “Intanto la ringrazio anch'io per l'attenzione e ricambio la fiducia che mi ha accordato fin qui e vorrei incontrarLa per fare il punto della situazione ed articolare insieme una strategia non più difensiva ma di attacco prospettando una narrativa nuova ed una rilettura di tuta la mia vicenda
(…) Ho bisogno di Lei, dell'avv. ZZ, del Suo team, dell'avv. LL e dell'avv.
Craveia”.
L'appellante incidentale afferma, quindi, che il rapporto professionale non si
è concluso, ma è proseguito proprio a fronte di esplicita richiesta di CP_2
e che tale prosecuzione è avvenuta sulla base dei medesimi parametri di cui
[...] all'engagement letter del 17 settembre 2018; parametri riportati anche nel preventivo del 6 giugno 2019.
Aggiunge che, dopo aver ricevuto il progetto di parcella del 6 giugno 2019, ove era riassunta l'attività prestata dall'avv. dal 15 febbraio 2019 al 5 CP_1 giugno 2019, ha riconosciuto, con mail del 17 giugno 2019, la Controparte_2 debenza degli importi richiesti dall'avv. CP_1
Sotto altro profilo, l'appellante incidentale deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha quantificato in soli euro 850,00 il compenso dovuto all'avv. per l'attività da questi espletata per quattro mesi (metà febbraio – metà CP_1 giugno 2019), ritenendo integralmente svolta solo la fase di studio.
L'appellante incidentale afferma che, nell'effettuare tale liquidazione, il giudice non ha tenuto conto della particolare complessità della vicenda;
complessità attestata non solo dalla vastità del fascicolo del procedimento penale, ma anche dal fatto che, per l'espletamento del relativo mandato, è stato necessario il coinvolgimento di sei diversi consulenti di oltre allo studio di una Pt_1 procedura straniera strettamente connessa alla vicenda penale italiana.
pagina34 di 41 Ritiene, quindi, che l'importo avrebbe dovuto essere maggiorato del 50%
(quindi, per euro 425,00), con la conseguenza che l'importo da riconoscere, anche tenendo fermi i parametri del D.M. n. 55/2014, sarebbe maggiore di quello liquidato dal giudice di prime cure.
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che le attività svolte dall'avv. dal 12 febbraio 2019 al 9 giugno 2019, oggetto del progetto di CP_1 parcella del 6 giugno 2019, non fossero state regolamentate dalle parti con riferimento ai compensi.
Non può ritenersi, come pretende l'appellante incidentale, che anche tali attività abbiano avuto origine nell'engagement letter del 17 settembre 2018.
Al riguardo occorre considerare che è vero che con la mail del 1 marzo 2019
ha confermato l'incarico all'avv. avendo chiaramente Controparte_2 CP_1 dichiarato: “Intanto la ringrazio anch'io per l'attenzione e ricambio la fiducia che mi ha accordato fin qui e vorrei incontrarLa per fare il punto della situazione ed articolare insieme una strategia non più difensiva ma di attacco prospettando una narrativa nuova ed una rilettura di tutta la mia vicenda (omissis) Ho bisogno di
Lei, dell'avv. ZZ, del Suo team, dell'avv. LL e dell'avv. Craveia” (doc. n.
18, cit.).
Non può, tuttavia, ritenersi che il rapporto professionale sia proseguito sulla base dei medesimi parametri di cui all'engagement letter del 17 settembre 2018, poiché il “nuovo preventivo per la fase in corso relativa alla fase dell'udienza preliminare”, contenente espresso riferimento all'engagement letter del 17 settembre 2018 e inviato dall'avv. a con mail del 6 CP_1 Controparte_2 giugno 2019 (doc. n. 18, fascicolo cit.), non è mai stato sottoscritto dal cliente.
Contrariamente all'assunto dell'appellante incidentale, non è possibile ritenere che la mail del 17 giugno 2019 (doc. n. 18, p. 3, fascicolo di primo grado di , inviata da all'avv. contenga anche il CP_1 Pt_1 CP_1 riconoscimento del debito relativo alle attività di cui al progetto di parcella del 6 giugno 2019, ove si consideri quanto segue:
il tenore di tale mail evidenzia chiaramente come sugli importi esposti nel progetto di parcella del 6 giugno 2019 non vi fosse stato alcun accordo tra le parti,
pagina35 di 41 tanto che dichiarava apertamente l'impossibilità di sostenerli e di Controparte_2 assumere impegni in tal senso;
invero, in detta mail, affermava che: Controparte_2
“Durante la nostra ultima riunione, le avevo manifestato la mia preoccupazione per i costi da sostenere, ancora di più quando ho appreso con stupore e sorpresa che le competenze riferite al Suo incarico non coprivano le attività fino all'udienza preliminare, perché questo io avevo inteso e penso di essere sempre molto attento ad assumere impegni dal momento che vengo da una situazione di grande difficoltà post crisi coi russi che mi impone molta attenzione e grandissima pianificazione.
Oggi, sono enormemente preoccupato a ritrovarmi ancora una forbice di
40/60k per arrivare da qui all'udienza oltre ai costi di altri consulenti, anch'essi molto impegnativi. Purtroppo, è meglio che sia onesto e diretto von Lei fin da subito: a queste condizioni, con mio grandissimo rammarico ed ancor di più con grande preoccupazione, non sono in grado di confermarLe l'incarico.
Sono terribilmente preoccupato per aver commesso un errore di valutazione catastrofico in merito al costo del Suo coinvolgimento nella mia difesa nel processo penale. Errore in cui sono incorso senza leggere minuziosamente il Suo primo incarico e basandomi soprattutto sull'esposizione verbale dello stesso durante le discussioni avute con Lei in merito ai Suoi costi ed alle Sue parcelle
(omissis) Per cui, ribadisco con grande, grandissimo rincrescimento e non senza enorme preoccupazione ed ansia per il futuro, di non poter sostenere i costi da
Lei proposti ed avvalermi così della Sua assistenza nel processo penale in cui sono disgraziatamente ed ingiustamente coinvolto”;
con riferimento all'espressione con la quale, in chiusura della richiamata mail, dichiarava “Sarà mia premura farLe un piano di pagamenti Controparte_2 per il saldo della Sua fattura ed in attesa di un incontro con l'avvocato LL”, non può ritenersi che avesse riconosciuto il debito di cui al nuovo progetto Pt_1 di parcella del 6 giugno 2019;
il riconoscimento del debito era piuttosto riferito alla parcella del 18 febbraio 2019, rispetto alla quale soltanto erano intervenuti pagamenti parziali e per la quale era, quindi, necessario provvedere al pagamento del saldo, tanto più
pagina36 di 41 che con la mail del 22 maggio 2019 l'avv. ZZ aveva sollecitato il saldo proprio di detta parcella.
Escluso, dunque, qualsivoglia riconoscimento del debito con riferimento al nuovo progetto di parcella del 6 giugno 2019, quanto all'attività svolta dall'avv. dal 19 febbraio 2019 al 5 giugno 2019 e dallo stesso documentata (cfr. CP_1 doc. nn. 63, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 102, 103, 105, fascicolo di primo grado di , va confermata la liquidazione del giudice di prime CP_1 cure in applicazione dei parametri del D.M. n. 55/2014.
Non si ritiene di riconoscere l'aumento del 50% per la complessità dell'attività, posto che l'attività di studio svolta dall'avv. era in CP_1 prosecuzione di quella già espletata in base all'engagement letter del 17 settembre
2018 e, pertanto, non implicava l'esame ex novo delle questioni.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di impugnazione l'appellante incidentale si duole degli interessi di mora applicati dal giudice di prime cure sull'importo capitale dei crediti accertati.
Censura, quindi, la parte della sentenza in cui il giudice ha statuito nei seguenti termini: “in parziale accoglimento della domanda subordinata di parte opponente, condanna il sig. al pagamento a favore dell'avv. Controparte_2 della somma di euro 23.746,03, oltre cpa e oneri fiscali e Controparte_1 interessi come da decreto ingiuntivo sull'importo di euro 22.896,03, e interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo sull'importo di euro 850,00”.
L'appellante incidentale deduce la violazione dell'art. 1284 c.c., in quanto l'applicazione del tasso di interesse legale è prevista solo nel caso in cui nulla in senso contrario sia stato convenuto dalle parti per iscritto, mentre nel caso in esame l'art. 3 dell'engagemente letter del 17 settembre 2018 disponeva che “i pagamenti effettuati oltre i 60 giorni dalla data del ricevimento della pro-forma determinano il diritto al risarcimento del danno e l'applicazione degli interessi moratori nella misura dell'8%”.
pagina37 di 41 Chiede, quindi, che sul credito accertato per le prestazioni rese in base all'accordo del 17 settembre 2018 sia riconosciuto il tasso convenzionale degli interessi di mora.
Il motivo non merita accoglimento.
Nella comparsa di risposta e nelle conclusioni precisate nel giudizio di primo grado l'avv. aveva chiesto la liquidazione “degli Controparte_1 interessi di legge”.
Correttamente, il giudice di primo grado ha, quindi, applicato, in conformità al principio della domanda (art. 112 c.p.c.), gli interessi di legge sui crediti in linea capitale accertati.
Il riferimento al tasso convenzionale degli interessi di mora, previsto nell'art. 3 dell'engagement letter del 17 settembre 2018 (doc. n. 2, fascicolo di primo grado di è un'allegazione nuova, non svolta né nel ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo né nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.; con la conseguenza che si tratta di allegazione inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Va, quindi, confermata la pronuncia sugli interessi contenuta nella sentenza gravata.
TERZO MOTIVO.
Con un terzo e ultimo motivo di impugnazione l'appellante incidentale si duole della condanna al pagamento delle spese processuali, deducendo la violazione dell'art. 91 c.p.c.
Afferma che nel corso del giudizio di primo grado è stata provata la sussistenza della pretesa creditoria dell'avv. e l'inadempimento di CP_1
che l'avv. ha dovuto attendere dal 2018 al 2024 per ottenere il Pt_1 CP_1 pagamento del proprio onorario;
che una riduzione della pretesa, peraltro minima, non può configurare una ragione di soccombenza parziale.
Lamenta, quindi, che, nonostante la legittima pretesa dell'avv. il CP_1 giudice abbia compensato per un quinto le spese del giudizio di opposizione e non abbia riconosciuto le spese della fase monitoria.
Il motivo merita accoglimento.
pagina38 di 41 Nel compensare per un quinto le spese del giudizio di opposizione, il giudice di prime cure ha violato l'art. 91 c.p.c., poiché ha posto in tale misura le spese processuali a carico della parte vittoriosa, tale essendo l'avv. a CP_1 favore del quale è stato riconosciuto un credito di complessivi euro 23.746,03 (a fronte del credito di euro 28.906,20 portato dal decreto ingiuntivo opposto).
La compensazione delle spese di lite non può ritenersi giustificata, non sussistendo alcuna soccombenza reciproca, considerato che all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato accertato l'inadempimento di all'obbligo di pagamento del saldo del compenso professionale. Controparte_2
In accoglimento del motivo in esame e in riforma della sentenza gravata,
deve essere condannato a rimborsare all'avv. Controparte_2 CP_1 le spese processuali, liquidate, sulla base dei parametri medi, in euro
[...]
5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ragione del rigetto dell'appello principale e dell'accoglimento del gravame incidentale, , soccombente, deve essere condannato a Controparte_2 rimborsare all'avv. le spese del presente grado (art. 91 Controparte_1
c.p.c.).
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in pagina39 di 41 parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria e dimezzato il compenso per la fase decisionale in ragione del deposito della sola comparsa conclusionale) tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum (pari al valore del decreto ingiuntivo opposto, ricompreso nello scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
L'appello principale proposto da nei confronti di Controparte_2
per la riforma della sentenza n. 7391/2024, pubblicata il 25 Controparte_1 luglio 2024 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 4428/2021 r.g.;
ACCOGLIE
In parte l'appello incidentale proposto da nei Controparte_1 confronti di e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Controparte_2 impugnata,
ND
a rimborsare ad le spese del giudizio Controparte_2 Controparte_1 di primo grado, liquidate in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
ND
a rimborsare ad le spese del presente Controparte_2 Controparte_1 grado, liquidate in euro 5.211,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore pagina40 di 41 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
. Controparte_2
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. NU ET
pagina41 di 41