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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/07/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.879/2023 RGN
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Gianpiero e dall'avv. Paola Volpe ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo avvocato sito in Salerno alla via G.V.Quaranta n.
8- appellanti
E
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mariconda ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via Diaz n.35 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.504/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 6/2/23 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per gli appellanti: chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fossero accolte le conclusioni articolate in primo grado del seguente tenore: chiedevano che il convenuto fosse dichiarato responsabile di tutti i danni patiti e patendi per cui era causa,
che fosse obbligato alla rimozione delle cause e al ripristino dell'appartamento di loro proprietà, che fosse riconosciuto a loro favore il risarcimento per mancato godimento dell'immobile e anche quello derivante dal danno non patrimoniale;
che i danni e il risarcimento fossero quantificati in € 22.566,06 per lavori di ripristino,
in € 5000,00 per spese di trasloco e deposito, in € 3.100,00 per soggiorno in struttura alberghiera, in 7.094,00 per competenze architetto , come meglio documentate in atti, per un totale di € Per_1
37.760,06; demandava al Tribunale la quantificazione del danno non patrimoniale, oppure chiedeva il risarcimento nella diversa misura quantificata dal Tribunale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'accaduto al soddisfo, il tutto nei limiti della competenza per valore del Tribunale adito;
chiedeva, infine la vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari per entrambi i gradi oltre attribuzione per il primo grado;
2 per l'appellato: chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc e che nel merito fosse rigettato con la vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Con ordinanza del 5 ottobre 2023 la Corte rigettava la richiesta di sospensiva ex art.283 cpc.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza dell'8 ottobre 2024
concedeva i termini previsti di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza del 24 aprile 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza dell'8 maggio 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 24 aprile 2025 il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio davanti al Tribunale di Salerno ed esponevano CP_1
che : erano proprietari dell'immobile sito in Salerno alla Via V. Lembo
n.14, scala B, piano 6°, ricadente per larga parte sulla terrazza di copertura del medesimo fabbricato;
tale terrazza era di proprietà
esclusiva del convenuto, il quale vi realizzava una superficie coperta di
3 44 mq, indicata al catasto come part. 73, sub 114, foglio catastale n. 36
e C/2, uso deposito;
il predetto locale era stato nel tempo ristrutturato con ampliamento da 44 mq a 56 mq e con variazione della sua destinazione urbanistica da uso deposito ad uso abitazione;
il convenuto aveva presentato per il predetto ampliamento un'istanza di permesso a costruire in sanatoria e che tale richiesta era stata rigettata con provvedimento di diniego n. 36 prot. n. 201134 del 29/11/2017
contenente l'ordine di ripristino dello status quo ante e la demolizione delle strutture abusive.
Gli attori deducevano che i suddetti lavori abusivi avevano determinato un rilevante appesantimento del solaio di copertura dell'immobile comune ed ingenti danni, quali rigonfiamenti e distacchi di ampie parti di soffitto nel loro appartamento sottoposto alla terrazza di copertura interessato dalle richiamate opere di ristrutturazione e ,
pertanto, chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dall'esecuzione delle opere, quantificati in 22.566,06 E per i lavori di ripristino, in 5.000,00
E per le spese di trasloco e deposito, in 3.100,00 E per le spese di soggiorno in una struttura alberghiera per tutto il periodo di inagibilità
4 dell'immobile ed in 7.094,00 E per le spese di cui alla consulenza tecnica di parte redatta dall' arch. , per un totale di 37.760,06 Per_1
E.
si costituiva, contestando la fondatezza della CP_1
domanda attorea e chiedendone il rigetto poiché eccepiva di non aver realizzato alcuna opera invasiva idonea a cagionare i danni lamentati dagli attori.
Con ordinanza del 4/10/2019, il Tribunale disponeva di acquisire documentate informazioni in merito all'ulteriore giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Salerno n. 5835\14 RG nell'ambito del quale il ove vivevano le parti del presente giudizio si CP_2
doleva della cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del medesimo terrazzo, appaltati alla ditta Sellitto
Massimo srl, nonché in merito al procedimento penale iscritto a carico del per abusi edilizi e a quello iscritto a carico di CP_1 Parte_2
e la figlia per il reato di stalking a danno di .
[...] CP_1
Con ordinanza del 21/3/2020, il Tribunale rigettava le prove testimoniali richieste dalle parti e disponeva l'espletamento di una
CTU per riscontrare i fatti oggetto della causa, le eventuali opere
5 necessarie alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero utili all'eliminazione dei conseguenti inconvenienti e la quantificazione dei danni.
Dopo il deposito della CTU, venivano precisate le conclusioni e la causa passava in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
cpc.
Il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente la domanda accertando che la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art 2051 cc nella produzione dei danni nell'appartamento di proprietà di parte attrice fosse parziale e, pertanto, lo condannava al pagamento di E
867,96, oltre IVA a titolo di risarcimento danni per i lavori necessari al ripristino, somma da incrementarsi con rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo le modalità specificate in parte motiva;
rigettava tutte le altre domande risarcitorie, compensava integralmente le spese di lite e poneva a carico di entrambe le parti in solido le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento.
Il Tribunale perveniva alla decisione sulla base della CTU i cui esiti venivano ritenuti dirimenti affermando che :
6 era stata rilevata la presenza dei seguenti danneggiamenti al soffitto dell'appartamento al piano sesto di proprietà degli attori:
lesioni capillari in varie zone dell'appartamento, intonaci in alcuni punti dell'appartamento non perfettamente aderenti al solaio e prossimi al distacco e due porzioni di solaio con intonaco distaccato,
fondello dei laterizi lesionato e in parte crollato (c.d. sfondellamento),
travetti ammalorati e ferri di armatura ossidati e arrugginiti negli ambienti vano cucina e letto;
l'esteso danneggiamento dei ferri di armatura era ascrivibile ad infiltrazioni di acqua protrattesi nel tempo e uno dei due danni più
gravi presenti nell'appartamento, e cioè lo sfondellamento, era localizzato nel vano cucina, in posizione diametralmente opposta rispetto alla nuova costruzione realizzata da e, comunque, CP_1
al di fuori della sagoma delle volumetrie pregresse costruite sul terrazzo di copertura;
le possibili cause di danneggiamento, considerate tutte equi‐probabili erano le seguenti: pregresse e continuative infiltrazioni dal terrazzo di copertura relative agli anni 2010 ‐ 2018, la tipologia costruttiva del solaio di copertura del fabbricato, il normale
7 invecchiamento degli elementi costruttivi del solaio di copertura del fabbricato, le variazioni termiche, l'incremento dei carichi permanenti dovuti alla costruzione nel tempo di volumetrie aggiuntive sul terrazzo di copertura, escluso il recente ampliamento, l'incremento dei carichi permanenti dovuti al recente ampliamento e le possibili vibrazioni prodotte nel corso dei lavori di costruzione del recente ampliamento che avrebbero potuto contribuire ad accelerare il processo di distacco di porzioni di intonaco ove già ammalo rato;
ne conseguiva che, ragionevolmente, i danni patrimoniali nell'immobile degli attori erano imputabili solo per i 2/7 ai lavori di ampliamento abusivi compiuti dal convenuto, mentre in larga parte erano dovuti al progressivo deterioramento dell'immobile.
Il Tribunale, inoltre, rigettava per mancanza di prova le domande risarcitorie relative agli altri danni patrimoniali e non patrimoniali e rigettava la richiesta di rimborso per le spese relative alla redazione di una perizia stragiudiziale trattandosi di attività non necessaria ed utile al fine di intentare la domanda di risarcimento dei danni.
e hanno presentato appello Parte_1 Parte_2
avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
8 il Tribunale aveva aderito in modo acritico alle conclusioni del
CTU, senza considerare diversi rilievi mossi dettagliatamente dal CTP
degli attori, atti ad evidenziare le circostanze idonee a provare che le opere eseguite dal convenuto avrebbero provocato i dissesti lamentati e a smentire quanto contrariamente sostenuto dal consulente d'ufficio;
il CTU aveva in un primo momento identificato il bene del convenuto appartenente alla categoria catastale C/2 per poi definirlo
“unità immobiliare ad uso abitativo” e da tale identificazione derivavano una serie di conclusioni in ordine alla individuazione di responsabilità, necessaria per la definizione del procedimento davanti al Tribunale;
il Giudice di prime cure richiamava una serie di concause che avrebbero determinato i danni nell'immobile degli attori, tutte ritenute egualmente probabili nonostante il provato aumento dei carichi e la presenza di sicure vibrazioni indotte dai lavori di ampliamento che,
come confermato dallo stesso CTU, dovevano essere oggetto di verifiche strutturali, con conseguente illogicità del frazionamento del danno di 2/7, quale responsabilità attribuita al convenuto;
9 i costi di rifacimento del solaio in comune tra le parti andavano ripartiti al 50% tra i fruitori e in ogni caso la determinazione dell'importo delle opere di ripristino era decisamente esigua considerando che per la sola tinteggiatura di una camera, l'importo medio di mercato era pari ad € 600,00;
le spese relative alla Ct di parte dovevano essere rimborsate in quanto la relazione predisposta afferiva ad un'ipotesi di spese tecniche.
si costituiva e controdeduceva chiedendo in primis CP_1
che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342.
Nel merito ribadiva che la sentenza impugnata era sostanzialmente corretta in quanto:
il Tribunale aveva motivato la decisione in modo coerente ed esaustivo facendo proprie le conclusioni del CTU, che aveva in ogni caso risposto a tutte le osservazioni sollevate dal CT di parte degli appellanti;
l'eccezione relativa alla categoria catastale identificativa dell'immobile di sua proprietà era del tutto ininfluente ai fini della richiesta risarcitoria in oggetto;
10 il Giudice di primo grado aveva rigettato le altre domande con motivazione adeguata.
Va verificato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.342
cpc.
L'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr. sent. Cass.
civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent. Cass.
n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la
11 formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Il Tribunale non ha aderito in maniera acritica alle risultanze della CTU i cui esiti ha ritenuto condivisibili evidenziando che sulla base di un'adeguata descrizione e del riscontro dei danni rilevati è
stato possibile individuare ben sette possibili concause tutte equi-
probabili.
Rilievo dirimente è stato anche il fatto che il CTU ha verificato che il danno più consistente nella abitazione degli attori, ovvero lo sfondellamento fosse in atto nel vano cucina che era sito in posizione diametralmente opposta rispetto alla nuova costruzione realizzata dal
CP_1
Nella sentenza impugnata il Giudice ha, poi, ampiamente motivato in relazione a tutte le osservazioni sollevate dai CT di parte sulla base delle articolate e condivisibili risposte rese dal CTU.
Gli appellanti hanno solo lamentato che le loro osservazioni non fossero state valutate, senza indicarle e senza porre questioni specifiche.
12 Pertanto, trattandosi di rilievo generico contraddetto ampiamente da quanto effettuato nel corso della CTU e di quanto motivato nella sentenza non occorre dire altro per rigettare il motivo.
Gli appellanti hanno anche rilevato che il CTU aveva indicato una categoria catastale erronea del locale abusivo, ma tale questione non è dirimente ai fini della domanda di risarcimento così come proposta.
La previsione di una responsabilità del convenuto nella misura pari ai 2/7 è conseguita all'individuazione da parte del CTU di sette possibile concause tutte equi-probabili e della riferibilità al convenuto di due delle sette concause.
Il rilievo relativo al riparto dei costi al 50 % tra il proprietario del solaio di copertura e il proprietario del soffitto è questione mai prospettata nella stessa domanda avanzata degli attori e come tale è
inammissibile ex art.345 cpc.
Il mancato riconoscimento delle spese per la CT di parte è
conseguito ad un'articolata motivazione del Tribunale che in sostanza ha ritenuto la spesa non necessaria e non utile per gli attori che all'atto dell'inizio dei lavori da parte del avrebbero potuto intentare una CP_1
13 causa risarcitoria senza allegare una consulenza che per la massima parte aveva ad oggetto i costi da sostenere per effettuare tutto quanto necessario per il ripristino ai fini edilizi.
Gli appellanti in proposito hanno semplicemente ribadito che tale elaborato aveva proprio tale contenuto e, quindi, anche sotto quest'ultimo profilo non hanno in alcun modo contestato validamente la motivazione di rigetto articolata dal Tribunale.
In ogni caso il Tribunale aveva correttamente operato in proposito in quanto le somme spese per la perizia stragiudiziale erano chieste a titolo di danno emergente per cui la relativa domanda era soggetta ai normali oneri di allegazione e di prova secondo l'ordinaria scansione processuale.
Sulla base di quanto prospettato il Giudice di primo grado aveva ritenuto tale spesa superflua non essendo utile ai fini di una più pronta definizione del contenzioso o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità ( cfr sent. Cass.
sez. un. n.16990/2017; sent. Cass. n.9548/2017; sent. Cass.
n.9548/2005).
14 Le spese seguono la soccombenza (scaglione: 26.001,00 E-
52.000,00 E -i valori minimi vanno riconosciuti interamente per la fase dello studio, per la fase introduttiva e per fase decisionale e nella misura della metà per la fase della trattazione scarsamente significativa in appello)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per la parte appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti a pagare le spese a favore dell'appellato, spese che liquida in 4234,5 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
15 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002
Salerno, 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
16
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.879/2023 RGN
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Gianpiero e dall'avv. Paola Volpe ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo avvocato sito in Salerno alla via G.V.Quaranta n.
8- appellanti
E
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mariconda ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via Diaz n.35 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.504/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 6/2/23 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per gli appellanti: chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fossero accolte le conclusioni articolate in primo grado del seguente tenore: chiedevano che il convenuto fosse dichiarato responsabile di tutti i danni patiti e patendi per cui era causa,
che fosse obbligato alla rimozione delle cause e al ripristino dell'appartamento di loro proprietà, che fosse riconosciuto a loro favore il risarcimento per mancato godimento dell'immobile e anche quello derivante dal danno non patrimoniale;
che i danni e il risarcimento fossero quantificati in € 22.566,06 per lavori di ripristino,
in € 5000,00 per spese di trasloco e deposito, in € 3.100,00 per soggiorno in struttura alberghiera, in 7.094,00 per competenze architetto , come meglio documentate in atti, per un totale di € Per_1
37.760,06; demandava al Tribunale la quantificazione del danno non patrimoniale, oppure chiedeva il risarcimento nella diversa misura quantificata dal Tribunale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'accaduto al soddisfo, il tutto nei limiti della competenza per valore del Tribunale adito;
chiedeva, infine la vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari per entrambi i gradi oltre attribuzione per il primo grado;
2 per l'appellato: chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc e che nel merito fosse rigettato con la vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Con ordinanza del 5 ottobre 2023 la Corte rigettava la richiesta di sospensiva ex art.283 cpc.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza dell'8 ottobre 2024
concedeva i termini previsti di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza del 24 aprile 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza dell'8 maggio 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 24 aprile 2025 il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio davanti al Tribunale di Salerno ed esponevano CP_1
che : erano proprietari dell'immobile sito in Salerno alla Via V. Lembo
n.14, scala B, piano 6°, ricadente per larga parte sulla terrazza di copertura del medesimo fabbricato;
tale terrazza era di proprietà
esclusiva del convenuto, il quale vi realizzava una superficie coperta di
3 44 mq, indicata al catasto come part. 73, sub 114, foglio catastale n. 36
e C/2, uso deposito;
il predetto locale era stato nel tempo ristrutturato con ampliamento da 44 mq a 56 mq e con variazione della sua destinazione urbanistica da uso deposito ad uso abitazione;
il convenuto aveva presentato per il predetto ampliamento un'istanza di permesso a costruire in sanatoria e che tale richiesta era stata rigettata con provvedimento di diniego n. 36 prot. n. 201134 del 29/11/2017
contenente l'ordine di ripristino dello status quo ante e la demolizione delle strutture abusive.
Gli attori deducevano che i suddetti lavori abusivi avevano determinato un rilevante appesantimento del solaio di copertura dell'immobile comune ed ingenti danni, quali rigonfiamenti e distacchi di ampie parti di soffitto nel loro appartamento sottoposto alla terrazza di copertura interessato dalle richiamate opere di ristrutturazione e ,
pertanto, chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dall'esecuzione delle opere, quantificati in 22.566,06 E per i lavori di ripristino, in 5.000,00
E per le spese di trasloco e deposito, in 3.100,00 E per le spese di soggiorno in una struttura alberghiera per tutto il periodo di inagibilità
4 dell'immobile ed in 7.094,00 E per le spese di cui alla consulenza tecnica di parte redatta dall' arch. , per un totale di 37.760,06 Per_1
E.
si costituiva, contestando la fondatezza della CP_1
domanda attorea e chiedendone il rigetto poiché eccepiva di non aver realizzato alcuna opera invasiva idonea a cagionare i danni lamentati dagli attori.
Con ordinanza del 4/10/2019, il Tribunale disponeva di acquisire documentate informazioni in merito all'ulteriore giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Salerno n. 5835\14 RG nell'ambito del quale il ove vivevano le parti del presente giudizio si CP_2
doleva della cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del medesimo terrazzo, appaltati alla ditta Sellitto
Massimo srl, nonché in merito al procedimento penale iscritto a carico del per abusi edilizi e a quello iscritto a carico di CP_1 Parte_2
e la figlia per il reato di stalking a danno di .
[...] CP_1
Con ordinanza del 21/3/2020, il Tribunale rigettava le prove testimoniali richieste dalle parti e disponeva l'espletamento di una
CTU per riscontrare i fatti oggetto della causa, le eventuali opere
5 necessarie alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero utili all'eliminazione dei conseguenti inconvenienti e la quantificazione dei danni.
Dopo il deposito della CTU, venivano precisate le conclusioni e la causa passava in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
cpc.
Il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente la domanda accertando che la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art 2051 cc nella produzione dei danni nell'appartamento di proprietà di parte attrice fosse parziale e, pertanto, lo condannava al pagamento di E
867,96, oltre IVA a titolo di risarcimento danni per i lavori necessari al ripristino, somma da incrementarsi con rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo le modalità specificate in parte motiva;
rigettava tutte le altre domande risarcitorie, compensava integralmente le spese di lite e poneva a carico di entrambe le parti in solido le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento.
Il Tribunale perveniva alla decisione sulla base della CTU i cui esiti venivano ritenuti dirimenti affermando che :
6 era stata rilevata la presenza dei seguenti danneggiamenti al soffitto dell'appartamento al piano sesto di proprietà degli attori:
lesioni capillari in varie zone dell'appartamento, intonaci in alcuni punti dell'appartamento non perfettamente aderenti al solaio e prossimi al distacco e due porzioni di solaio con intonaco distaccato,
fondello dei laterizi lesionato e in parte crollato (c.d. sfondellamento),
travetti ammalorati e ferri di armatura ossidati e arrugginiti negli ambienti vano cucina e letto;
l'esteso danneggiamento dei ferri di armatura era ascrivibile ad infiltrazioni di acqua protrattesi nel tempo e uno dei due danni più
gravi presenti nell'appartamento, e cioè lo sfondellamento, era localizzato nel vano cucina, in posizione diametralmente opposta rispetto alla nuova costruzione realizzata da e, comunque, CP_1
al di fuori della sagoma delle volumetrie pregresse costruite sul terrazzo di copertura;
le possibili cause di danneggiamento, considerate tutte equi‐probabili erano le seguenti: pregresse e continuative infiltrazioni dal terrazzo di copertura relative agli anni 2010 ‐ 2018, la tipologia costruttiva del solaio di copertura del fabbricato, il normale
7 invecchiamento degli elementi costruttivi del solaio di copertura del fabbricato, le variazioni termiche, l'incremento dei carichi permanenti dovuti alla costruzione nel tempo di volumetrie aggiuntive sul terrazzo di copertura, escluso il recente ampliamento, l'incremento dei carichi permanenti dovuti al recente ampliamento e le possibili vibrazioni prodotte nel corso dei lavori di costruzione del recente ampliamento che avrebbero potuto contribuire ad accelerare il processo di distacco di porzioni di intonaco ove già ammalo rato;
ne conseguiva che, ragionevolmente, i danni patrimoniali nell'immobile degli attori erano imputabili solo per i 2/7 ai lavori di ampliamento abusivi compiuti dal convenuto, mentre in larga parte erano dovuti al progressivo deterioramento dell'immobile.
Il Tribunale, inoltre, rigettava per mancanza di prova le domande risarcitorie relative agli altri danni patrimoniali e non patrimoniali e rigettava la richiesta di rimborso per le spese relative alla redazione di una perizia stragiudiziale trattandosi di attività non necessaria ed utile al fine di intentare la domanda di risarcimento dei danni.
e hanno presentato appello Parte_1 Parte_2
avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
8 il Tribunale aveva aderito in modo acritico alle conclusioni del
CTU, senza considerare diversi rilievi mossi dettagliatamente dal CTP
degli attori, atti ad evidenziare le circostanze idonee a provare che le opere eseguite dal convenuto avrebbero provocato i dissesti lamentati e a smentire quanto contrariamente sostenuto dal consulente d'ufficio;
il CTU aveva in un primo momento identificato il bene del convenuto appartenente alla categoria catastale C/2 per poi definirlo
“unità immobiliare ad uso abitativo” e da tale identificazione derivavano una serie di conclusioni in ordine alla individuazione di responsabilità, necessaria per la definizione del procedimento davanti al Tribunale;
il Giudice di prime cure richiamava una serie di concause che avrebbero determinato i danni nell'immobile degli attori, tutte ritenute egualmente probabili nonostante il provato aumento dei carichi e la presenza di sicure vibrazioni indotte dai lavori di ampliamento che,
come confermato dallo stesso CTU, dovevano essere oggetto di verifiche strutturali, con conseguente illogicità del frazionamento del danno di 2/7, quale responsabilità attribuita al convenuto;
9 i costi di rifacimento del solaio in comune tra le parti andavano ripartiti al 50% tra i fruitori e in ogni caso la determinazione dell'importo delle opere di ripristino era decisamente esigua considerando che per la sola tinteggiatura di una camera, l'importo medio di mercato era pari ad € 600,00;
le spese relative alla Ct di parte dovevano essere rimborsate in quanto la relazione predisposta afferiva ad un'ipotesi di spese tecniche.
si costituiva e controdeduceva chiedendo in primis CP_1
che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342.
Nel merito ribadiva che la sentenza impugnata era sostanzialmente corretta in quanto:
il Tribunale aveva motivato la decisione in modo coerente ed esaustivo facendo proprie le conclusioni del CTU, che aveva in ogni caso risposto a tutte le osservazioni sollevate dal CT di parte degli appellanti;
l'eccezione relativa alla categoria catastale identificativa dell'immobile di sua proprietà era del tutto ininfluente ai fini della richiesta risarcitoria in oggetto;
10 il Giudice di primo grado aveva rigettato le altre domande con motivazione adeguata.
Va verificato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.342
cpc.
L'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr. sent. Cass.
civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent. Cass.
n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la
11 formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Il Tribunale non ha aderito in maniera acritica alle risultanze della CTU i cui esiti ha ritenuto condivisibili evidenziando che sulla base di un'adeguata descrizione e del riscontro dei danni rilevati è
stato possibile individuare ben sette possibili concause tutte equi-
probabili.
Rilievo dirimente è stato anche il fatto che il CTU ha verificato che il danno più consistente nella abitazione degli attori, ovvero lo sfondellamento fosse in atto nel vano cucina che era sito in posizione diametralmente opposta rispetto alla nuova costruzione realizzata dal
CP_1
Nella sentenza impugnata il Giudice ha, poi, ampiamente motivato in relazione a tutte le osservazioni sollevate dai CT di parte sulla base delle articolate e condivisibili risposte rese dal CTU.
Gli appellanti hanno solo lamentato che le loro osservazioni non fossero state valutate, senza indicarle e senza porre questioni specifiche.
12 Pertanto, trattandosi di rilievo generico contraddetto ampiamente da quanto effettuato nel corso della CTU e di quanto motivato nella sentenza non occorre dire altro per rigettare il motivo.
Gli appellanti hanno anche rilevato che il CTU aveva indicato una categoria catastale erronea del locale abusivo, ma tale questione non è dirimente ai fini della domanda di risarcimento così come proposta.
La previsione di una responsabilità del convenuto nella misura pari ai 2/7 è conseguita all'individuazione da parte del CTU di sette possibile concause tutte equi-probabili e della riferibilità al convenuto di due delle sette concause.
Il rilievo relativo al riparto dei costi al 50 % tra il proprietario del solaio di copertura e il proprietario del soffitto è questione mai prospettata nella stessa domanda avanzata degli attori e come tale è
inammissibile ex art.345 cpc.
Il mancato riconoscimento delle spese per la CT di parte è
conseguito ad un'articolata motivazione del Tribunale che in sostanza ha ritenuto la spesa non necessaria e non utile per gli attori che all'atto dell'inizio dei lavori da parte del avrebbero potuto intentare una CP_1
13 causa risarcitoria senza allegare una consulenza che per la massima parte aveva ad oggetto i costi da sostenere per effettuare tutto quanto necessario per il ripristino ai fini edilizi.
Gli appellanti in proposito hanno semplicemente ribadito che tale elaborato aveva proprio tale contenuto e, quindi, anche sotto quest'ultimo profilo non hanno in alcun modo contestato validamente la motivazione di rigetto articolata dal Tribunale.
In ogni caso il Tribunale aveva correttamente operato in proposito in quanto le somme spese per la perizia stragiudiziale erano chieste a titolo di danno emergente per cui la relativa domanda era soggetta ai normali oneri di allegazione e di prova secondo l'ordinaria scansione processuale.
Sulla base di quanto prospettato il Giudice di primo grado aveva ritenuto tale spesa superflua non essendo utile ai fini di una più pronta definizione del contenzioso o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità ( cfr sent. Cass.
sez. un. n.16990/2017; sent. Cass. n.9548/2017; sent. Cass.
n.9548/2005).
14 Le spese seguono la soccombenza (scaglione: 26.001,00 E-
52.000,00 E -i valori minimi vanno riconosciuti interamente per la fase dello studio, per la fase introduttiva e per fase decisionale e nella misura della metà per la fase della trattazione scarsamente significativa in appello)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per la parte appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti a pagare le spese a favore dell'appellato, spese che liquida in 4234,5 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
15 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002
Salerno, 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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